§ 1.6.400 – Regolamento 18 giugno 1986, n. 1888.
Regolamento (CEE) n. 1888/86 della Commissione relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale di taluni vini spumanti originari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/06/1986
Numero:1888


Sommario
Art. 1.      Possono essere offerti al consumo umano diretto sino all'esaurimento delle scorte, i vini spumanti originari dei paesi terzi e del Portogallo importati nella Comunità anteriormente al 1 [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 1986


§ 1.6.400 – Regolamento 18 giugno 1986, n. 1888. [1]

Regolamento (CEE) n. 1888/86 della Commissione relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale di taluni vini spumanti originari della Comunità elaborati anteriormente al 1 settembre 1986 e, per un periodo transitorio, dei vini spumanti importati.

(G.U.C.E. 19 giugno 1986, n. L 163).

 

Art. 1.

     Possono essere offerti al consumo umano diretto sino all'esaurimento delle scorte, i vini spumanti originari dei paesi terzi e del Portogallo importati nella Comunità anteriormente al 1 settembre 1987, il cui tenore di anidride solforosa totale non superi, secondo i casi, i tenori prescritti dall'articolo 12, paragrafo 1 e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 358/79, nella sua versione applicabile anteriormente al 1 settembre 1986;

Possono essere inoltre offerti al consumo umano diretto nel loro paese di produzione e per l'esportazione verso i paesi terzi, sino all'esaurimento delle scorte:

     - i vini spumanti originari della Spagna elaborati anteriormente al 1o settembre 1986, il cui tenore di anidride solforosa totale non superi i tenori prescritti dalle disposizioni spagnole o comunitarie in vigore prima di tale data,

     - i vini spumanti originari del Portogallo elaborati anteriormente al 1 gennaio 1991, il cui tenore di anidride solforosa totale non superi i tenori prescritti dalle disposizioni portoghesi in vigore prima di tale data.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 1986.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 44 del regolamento (CE) n. 1622/2000.