Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 18/06/1986 |
Numero: | 1888 |
Sommario |
Art. 1. Possono essere offerti al consumo umano diretto sino all'esaurimento delle scorte, i vini spumanti originari dei paesi terzi e del Portogallo importati nella Comunità anteriormente al 1 [...] |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 1986 |
§ 1.6.400 – Regolamento 18 giugno 1986, n. 1888. [1]
Regolamento (CEE) n. 1888/86 della Commissione relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale di taluni vini spumanti originari della Comunità elaborati anteriormente al 1 settembre 1986 e, per un periodo transitorio, dei vini spumanti importati.
(G.U.C.E. 19 giugno 1986, n. L 163).
Possono essere offerti al consumo umano diretto sino all'esaurimento delle scorte, i vini spumanti originari dei paesi terzi e del Portogallo importati nella Comunità anteriormente al 1 settembre 1987, il cui tenore di anidride solforosa totale non superi, secondo i casi, i tenori prescritti dall'articolo 12, paragrafo 1 e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 358/79, nella sua versione applicabile anteriormente al 1 settembre 1986;
Possono essere inoltre offerti al consumo umano diretto nel loro paese di produzione e per l'esportazione verso i paesi terzi, sino all'esaurimento delle scorte:
- i vini spumanti originari della Spagna elaborati anteriormente al 1o settembre 1986, il cui tenore di anidride solforosa totale non superi i tenori prescritti dalle disposizioni spagnole o comunitarie in vigore prima di tale data,
- i vini spumanti originari del Portogallo elaborati anteriormente al 1 gennaio 1991, il cui tenore di anidride solforosa totale non superi i tenori prescritti dalle disposizioni portoghesi in vigore prima di tale data.
Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 1986.
[1] Regolamento abrogato dall’art. 44 del