Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.4 politica e tutela del lavoro |
Data: | 22/02/1973 |
Numero: | 74 |
§ 5.4.13 - Decisione 22 febbraio 1973, n. 74.
Decisione (CEE) n. 74/73 concernente la concessione di cure mediche in caso di dimora temporanea, in applicazione degli articoli 22, paragrafo 1, a), i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 21, del regolamento (CEE) n. 574/72.
(G.U.C.E. 19 settembre 1973, n. C 075).
La commissione amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza
sociale dei lavoratori migranti,
decide:
1. L'istituzione del luogo di dimora applica le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, a), i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 nel caso previsto dall'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 574/72 soltanto se l'interessato si è ad essa rivolto prima che termini il periodo di dimora temporanea per presentare un attestato (formulario E 111) rilasciato dall'istituzione competente oppure per chiedere d'interrogare, mediante il formulario E 107, l'istituzione competente in merito al suo diritto alle prestazioni.
In quest'ultimo caso, la risposta dell'istituzione competente dovrà confermare che l'interessato ha diritto alle prestazioni; il fatto che la risposta dell'istituzione competente giunga dopo la partenza dell'interessato non può essergli opposta per rifiutate il pagamento delle prestazioni.
2. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa si applica ai sei Stati membri originari a decorrere del 1 ottobre 1972 e, in conformità del trattato di adesione, a decorrere dal 1 aprile 1973 ai tre nuovi Stati membri.