Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.4 tutela degli interessi economici |
Data: | 25/10/2002 |
Numero: | 1918 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 7.4.54 - Regolamento 25 ottobre 2002, n. 1918.
Regolamento (CE) n. 1918/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1788/2001 che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 26 ottobre 2002, n. L 289).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Taluni Stati membri hanno riscontrato alcune difficoltà tecniche nell'applicazione del
(3) In particolare, devono essere aggiornati i riferimenti alla procedura doganale sospensiva ai sensi del
(4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il
(5) Il necessario adattamento ai modelli modificati del certificato e dell'estratto richiede la fissazione di un periodo transitorio durante il quale sarà consentito l'impiego dei precedenti modelli.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all'articolo 4, paragrafo 12, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) l'articolo 5 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è modificato come segue:
i) il primo comma è sostituito dal testo seguente:
(Omissis);
ii) il terzo comma è sostituito dal testo seguente:
(Omissis);
b) il paragrafo 2 è modificato come segue:
i) il quarto comma è sostituito dal testo seguente:
(Omissis);
ii) il quinto comma è sostituito dal testo seguente:
(Omissis);
c) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis);
3) gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.
Per un periodo transitorio di sei mesi dall'entrata in applicazione del presente regolamento, è consentito il rilascio di certificati di controllo conformi ai modelli di cui agli allegati I e II del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO
(Omissis)