§ 2.3.99 - Decisione 3 giugno 1998, n. 99.
Decisione 1999/99/CE della Commissione del 3 giugno 1998 concernente la legge della Regione siciliana n. 25/93 recante interventi straordinari per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:03/06/1998
Numero:99


Sommario
Art. 1.      I rifinanziamenti e le modifiche del regime di aiuti in favore delle società cooperative disposti dagli articoli 51 e 114 della legge della Regione Sicilia n. 25/93 per la parte non coperta [...]
Art. 2.      Il rifinanziamento delle misure d'aiuto di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 14, comma 2, della legge della Regione Sicilia n. 36/91, disposto dall'articolo 51 della legge n. 25/93 [...]
Art. 3.      Il rifinanziamento delle misure di aiuto di cui all'articolo 14, comma 1, della legge della Regione Sicilia n. 36/91, disposto dall'articolo 51 della legge n. 25/93, e la modifica dell'aiuto di [...]
Art. 4.      L'Italia adotta le misure appropriate per porre fine senza indugio all'erogazione degli aiuti di cui all'articolo 3 della presente decisione, nel caso in cui l'importo totale degli aiuti in [...]
Art. 5.      Gli aiuti previsti dell'articolo 117 della legge della Regione Sicilia n. 25/93 sono illegittimi, in quanto posti in essere prima che la Commissione si fosse pronunciata al riguardo, in [...]
Art. 6.      L'Italia adotta le misure appropriate per porre fine il 31 dicembre 2002 alla concessione degli aiuti di cui all'articolo 5.
Art. 7.      L'Italia è tenuta ad informare la Commissione, nel termine di due mesi dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.
Art. 8.      La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.


§ 2.3.99 - Decisione 3 giugno 1998, n. 99.

Decisione 1999/99/CE della Commissione del 3 giugno 1998 concernente la legge della Regione siciliana n. 25/93 recante interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia (articoli 51, 114, 117 e 119)

(notificata con il numero C [1998] 1713) (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 5 febbraio 1999, n. L 32).

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

     dopo aver invitato gli interessati, a presentarle le loro osservazioni, in conformità all'articolo sopra citato,

     considerando quanto segue:

I

     1) Con lettera n. 3416, del 2 maggio 1997 [1], la Commissione ha comunicato al governo italiano la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli aiuti di cui agli articoli 51, 114, 117 e 119 della legge regionale n. 25/93. Con la medesima lettera, la Commissione ha invitato il governo italiano e gli altri interessati a presentarle le loro osservazioni entro il termine di 30 giorni a decorrere rispettivamente dalla notifica e dalla pubblicazione della lettera.

II

     2) Il governo italiano ha presentato le sue osservazioni con lettere della Rappresentanza permanente n. 4319 del 30 giugno 1997, n. 6799 del 10 ottobre 1997, n. 7072 del 22 ottobre 1997 e del 6 maggio 1998. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni né dagli altri Stati membri né da terzi interessati.

III

     3) Gli aiuti di cui alla lettera del 2 maggio 1997 sono elencati in appresso.

     4) L'articolo 51 della legge della Regione Sicilia n. 25/93 rifinanzia per un ammontare di 24 miliardi di ITL [12,7 milioni di ECU] il regime di aiuti in favore delle cooperative previsto dalla legge regionale n. 36/91. Gli aiuti disposti da detto regime, in seguito al rifinanziamento, sono i seguenti:

     a) all'articolo 8, comma 1, sovvenzioni a favore delle imprese cooperative nella misura del 50% delle spese d'investimento ammissibili, entro il limite massimo di 150 milioni di ITL (± 78000 ECU);

     b) all'articolo 8, comma 2, mutui al tasso del 4% a favore di imprese cooperative per la parte delle spese di investimento non coperta dalla sovvenzione di cui all'articolo 8, comma 1.

Dette agevolazioni possono essere concesse a favore di investimenti per la realizzazione, l'ammodernamento, l'ampliamento e lo sviluppo di iniziative produttive per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione e sono ammesse per spese relative a utensili e macchinari. L'intensità massima degli aiuti non può superare il massimale d'intensità fissato per la Sicilia [2] in funzione della dimensione e della zona di insediamento dell'impresa.

     c) all'articolo 14, comma 1, mutui al tasso del 4% della durata massima di 24 mesi per il finanziamento dei fondi d'esercizio;

     d) all'articolo 14, comma 2, mutui al tasso del 4% (durata 15 anni, inclusi due anni di preammortamento) e leasing al tasso del 7,5%. Sono ammissibili lo stesso tipo di investimenti e di spese di cui all'articolo 8, commi 1 e 2.

     5) L'articolo 114 della legge regionale n. 25/93 autorizza l'IRCAC (Istituto regionale per il credito alle cooperative) a concedere alle cooperative del settore turistico-alberghiero e agrituristico i crediti agevolati previsti dall'articolo 14, comma 2, della sopra citata legge regionale n. 36/91 al fine di consentire il regolare pagamento delle loro obbligazioni pecuniarie nei confronti di enti nazionali e regionali nonché di istituti ed aziende di credito. L'intervento è limitato ai debiti contratti prima del 30 giugno 1993.

     6) Questa disposizione si applica anche alle imprese operanti nel settore ricreativo sportivo che abbiano contratto mutui in applicazione di leggi regionali e versino in difficoltà economiche a causa del calo della presenza turistica.

     7) L'articolo 117, che modifica un regime di aiuti istituito dalla legge regionale n. 46/67, prevede contributi del 20% del costo sostenuto, diretti ad agevolare il trasporto turistico a mezzo di voli charter e destinati agli operatori turistici che assumono il noleggio di aeromobili per il trasporto di turisti in Sicilia.

     8) Sono anche previsti contributi, nella stessa misura del 20% del costo sostenuto per il trasporto, a favore di agenzie di viaggio italiane e straniere per i trasporti effettuati a mezzo inclusive tour, ovvero a mezzo ferrovia e nave-pullman.

     9) Le condizioni di applicabilità sono state precisate nella circolare della Regione siciliana n. 15353 del 14 ottobre 1993 e nel formulario previsto per la presentazione della domanda di concessione dei contributi in questione. I contributi sono concessi unicamente se i turisti trasportati alloggiano in Sicilia almeno 6 notti. L'operatore turistico e l'agenzia di viaggio sono tenuti a comunicare all'amministrazione il nome dell'esercizio in cui il turista alloggia. Le amministrazioni competenti devono stipulare convenzioni con i predetti operatori turistici per garantire che i contributi abbiano come effetto una riduzione delle tariffe applicate ai turisti pari all'ammontare del contributo versato. Gli operatori turistici e le agenzie di viaggio devono presentare la documentazione necessaria per permettere all'amministrazione di verificare il costo unitario di trasporto per passeggero (fatture del costo del mezzo di trasporto, numero di passeggeri trasportati ecc.). Deve essere del pari presentata documentazione che consenta all'amministrazione di verificare che le sovvenzioni versate hanno dato luogo ad una riduzione di pari importo delle tariffe praticate ai turisti. Gli operatori turistici e le agenzie di viaggio sono inoltre tenuti a segnalare nei loro opuscoli pubblicitari l'iniziativa della Regione siciliana, informando i turisti dei vantaggi che ne derivano a loro favore.

     10) Lo stanziamento annuo di questo regime è di 15 miliardi di ITL [7,7 milioni di ECU].

     11) L'articolo 119 prevede mutui al tasso agevolato del 4% a favore degli agenti di viaggio e degli operatori non di linea esercenti il trasporto turistico su strada. I mutui sono destinati a finanziare il fondo d'esercizio e sono limitati ad un massimo di 150 milioni di ITL. E' prevista anche una garanzia sussidiaria della Regione.

Per gli esercizi 1993, 1994 e 1995 sono stati stanziati complessivamente 3 miliardi di ITL.

Con lettera n. 4319 del 30 giugno 1997 le autorità competenti hanno comunicato che il regime previsto dalla disposizione in questione è stato abrogato con legge della Regione siciliana n. 33/96 e che in precedenza non era stato erogato alcun aiuto. Pertanto il procedimento avviato nei confronti di detto regime è ormai privo di oggetto.

IV

     12) I contributi in favore delle cooperative rifinanziati in base all'articolo 51 della legge regionale n. 25/93 e modificati dall'articolo 114 della stessa legge rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE.

     13) Detti aiuti sono concessi ad imprese operanti in determinate zone del territorio italiano, che risultano pertanto avvantaggiate rispetto alle imprese ubicate altrove.

     14) Essi falsano la concorrenza, in quanto rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto alle loro concorrenti che non ne fruiscono. Inoltre incidono sugli scambi intracomunitari ogni qualvolta tale effetto si produca nel loro ambito. In particolare tali aiuti falsano la concorrenza e incidono sugli scambi tra Stati membri quando le imprese beneficiarie esportano una parte della loro produzione negli altri Stati membri; del pari, anche quando dette imprese non esportano, la produzione nazionale ne risulta avvantaggiata giacché vengono a ridursi le possibilità delle imprese di altri Stati membri di esportare i propri prodotti verso il mercato italiano [3].

     15) Gli scambi risentono anche dell'incidenza degli aiuti sulle decisioni di insediamento delle imprese beneficiarie. Infatti dato che gli aiuti inducono dette imprese a scegliere, ai fini del loro insediamento, le zone sovvenzionate oppure a delocalizzarsi da uno Stato membro all'altro, la produzione nel nuovo insediamento e l'offerta dei prodotti che ne provengono modificano i flussi di scambio tra gli Stati membri.

     16) Dalle considerazioni di cui sopra si deduce che gli aiuti erogati nel quadro del regime di cui alla legge regionale n. 36/91, rifinanziato in base all'articolo 51 della legge n. 25/93 e modificato dall'articolo 114 della stessa legge n. 25/93, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1. Di conseguenza essi sono incompatibili con il mercato comune, a meno che non sia loro applicabile una delle deroghe previste dal trattato. Inoltre essi sono illegali essendo stati posti in essere dal governo italiano prima che la Commissione si fosse pronunciata al riguardo malgrado l'effetto sospensivo dell'articolo 93, paragrafo 3.

     17) Per quanto concerne il rifinanziamento del regime di cui alla legge regionale n. 36/91, disposto dall'articolo 51 della legge n. 25/93, nonché la modifica di una delle misure di detto regime prevista dall'articolo 114 della stessa legge n. 25/93, l'avvio del procedimento era giustificato essenzialmente dalla mancanza di informazioni relative al regime di base. In seguito alle informazioni supplementari fornite dalle autorità competenti, è stato possibile appurare che il regime introdotto dalla legge n. 36/91 era stato notificato e approvato dalla Commissione nell'aprile 1991 [4]. Inoltre, le informazioni attualmente in possesso della Commissione, giustificano le conclusioni seguenti.

     18) Per quanto concerne il rifinanziamento degli aiuti all'investimento produttivo previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2, e dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 36/91, va confermata la posizione favorevole espressa al riguardo dalla Commissione nel 1991. Infatti alla Sicilia, che presenta problemi particolarmente gravi rispetto alla situazione esistente nel resto della Comunità, è applicabile la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) [5]. Le disposizioni di applicazione di detti aiuti rispettano le regole comunitarie in materia di investimenti e di spese ammissibili nonché le intensità massime applicabili. In tale contesto si deve ritenere che gli aiuti in questione possano beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), in quanto si tratta di aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione in cui il tenore di vita è anormalmente basso e in cui esiste una grave forma di sottoccupazione.

     19) Quanto al rifinanziamento degli aiuti destinati al finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 36/91, il governo italiano non ha contestato le obiezioni sollevate dalla Commissione a questo riguardo in occasione dell'avvio del procedimento. All'epoca la Commissione aveva osservato, tra l'altro, che tali interventi configuravano aiuti al funzionamento e non rispettavano le condizioni previste dalla comunicazione della Commissione del 1988 [6] sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali, in quanto non erano né limitati nel tempo né decrescenti né destinati a superare difficoltà strutturali. Tali elementi non sono stati smentiti.

     20) Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda la concessione, disposta dall'articolo 114 della legge n. 25/93, dei mutui di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 36/91 alle imprese del settore turistico-alberghiero ed agrituristico per consentire loro di estinguere i debiti contratti nei confronti di enti nazionali e regionali nonché di istituti ed aziende di credito. Le autorità competenti non hanno contestato la natura di aiuti al funzionamento di questa misura. Anche tali aiuti configurano aiuti al funzionamento non decrescenti. Inoltre, tenuto conto del fatto che riguardano spese già effettuate, non hanno alcun effetto incentivante al fine di promuovere investimenti addizionali.

     21) E' opportuno ricordare che nella comunicazione relativa agli aiuti «de minimis» [7], la Commissione ha stabilito che l'importo massimo di 100.000 ECU per triennio costituisce una soglia di aiuto al di sotto della quale l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato può essere considerato inapplicabile e l'aiuto non è più soggetto all'obbligo di notifica preliminare di cui all'articolo 93, paragrafo 3.

La Commissione ha tuttavia precisato le condizioni di applicazione di tale regola, in particolare quelle relative al controllo volto ad accertare che il cumulo dei vari aiuti accordati allo stesso beneficiario a titolo di aiuto «de minimis» rispetti la soglia fissata, oppure quelle relative alla conversione in equivalente sovvenzione degli aiuti accordati sotto forma diversa dalle sovvenzioni. Questa regola «de minimis» riguarda prioritariamente le piccole e medie imprese, ma si applica a tutte le imprese beneficiarie a prescindere dalla dimensione.

     22) Pertanto gli aiuti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 36/91 e quelli erogati in applicazione della modifica dell'articolo 14, comma 2, della stessa legge disposta dall'articolo 114 della legge n. 25/93, non sono conformi alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti al funzionamento. Tali aiuti non possono beneficiare di alcuna deroga e sono quindi incompatibili con il trattato per la parte non coperta dalla regola «de minimis».

V

     23) Per quanto concerne l'intervento previsto dall'articolo 117 della legge n. 25/93, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le seguenti osservazioni.

     24) Innanzitutto esse rilevano che la misura in esame non è discriminatoria né a livello della nazionalità, né del mezzo di trasporto utilizzato. Ne fruiscono infatti sia le agenzie di viaggio e gli operatori turistici italiani che quelli stranieri e inoltre si applica a tutti i mezzi di trasporto. Esse ritengono di conseguenza che non possa esservi alcuna incidenza sulla concorrenza a questi livelli.

     25) Inoltre, a loro avviso, i beneficiari diretti di dette sovvenzioni sono i consumatori-turisti in quanto gli operatori turistici e gli agenti di viaggio sono tenuti per legge a ridurre il prezzo del trasporto di un ammontare pari alla sovvenzione versata dalla Regione e quindi a trasferire loro l'intera sovvenzione. Questi operatori economici hanno pertanto una semplice funzione di sportello, non potendo trattenere per sé neppure in minima parte il contributo ricevuto dalla Regione.

     26) Le autorità italiane ritengono pertanto che, benché la misura sia indubbiamente volta ad attrarre turisti in Sicilia, le sovvenzioni di cui trattasi hanno soltanto effetti indiretti ed estremamente diffusi sull'intero settore economico del turismo e sull'economia dell'isola in generale. Tali vantaggi di per sé di natura indiretta, diffusa e non quantificabile, non rientrano, secondo le autorità italiane, nel disposto dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

     27) Le autorità italiane hanno inoltre fornito una serie di dati concernenti il settore del turismo in Sicilia, che a loro avviso necessita degli interventi in questione volti a sostenerne lo sviluppo. Si tratta in particolare dei seguenti dati:

     (Omissis)

     28) Inoltre la Commissione dispone dei seguenti dati supplementari sulla regione Sicilia:

     (Omissis)

     29) Nel 1996 la produttività del Mezzogiorno (di cui la Sicilia fa parte) rappresentava il 76,6% di quella del Centro-Nord. L'indice generale di dotazione d'infrastrutture in Sicilia nel 1995 risultava pari al 69,3% dell'indice nazionale (Italia=100). Il tasso di disoccupazione nel 1996 era del 24% e quello giovanile del 60,1%. In materia di formazione si segnala che i corsi di formazione organizzati nel Mezzogiorno rappresentano solo il 22% del totale nazionale.

     30) Quanto alla natura di aiuto di tali interventi, la Commissione osserva innanzitutto che

     a) la misura può essere ritenuta non discriminatoria, nel senso indicato dalle autorità italiane, poiché non vi sarà alcuna incidenza sulla concorrenza né a livello delle agenzie di viaggio, né a livello del mezzo di trasporto utilizzato;

     b) tenuto conto dell'economia del sistema, gli effetti diretti dell'aiuto in termini di vantaggi finanziari passano effettivamente dalle agenzie di viaggio e dagli operatori turistici ai consumatori, per cui i detti operatori economici non traggono dall'aiuto alcun vantaggio finanziario diretto.

Nonostante quanto osservato alle lettere a) e b), tuttavia, la misura in questione ha per scopo ed effetto quello di incitare i turisti a visitare la Sicilia. Di conseguenza gli operatori turistici ne traggono un vantaggio indiretto in termini di aumento della domanda, reso possibile da dette sovvenzioni.

     31) Pur potendo condividere il parer del governo italiano sull'effetto diffuso indiretto e non quantificabile di tale vantaggio, la Commissione ritiene tuttavia che esso rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1. Infatti, gli aiuti in causa giovano unicamente ad imprese operanti in determinate zone del territorio, le quali ne risultano avvantaggiate giacché le agevolazioni non sono accordate per il trasporto di turisti al di fuori di dette zone.

     32) Anche gli scambi risentono dell'incidenza degli aiuti sulle scelte operate dai turisti. Infatti, nella misura in cui le sovvenzioni in questione inducono i turisti a scegliere quale luogo di soggiorno le zone sovvenzionate, le correnti turistiche comunitarie vengono modificate. Pertanto, tali aiuti falsano la concorrenza e rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne fruiscono. Ogni qualvolta tale effetto si produca nell'ambito di scambi intracomunitari, quest'ultimi risentono degli interventi in esame.

     33) In base alle considerazioni di cui sopra, la Commissione ritiene pertanto che dette sovvenzioni rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1. Di conseguenza esse sono incompatibili con il mercato comune a meno che non possano beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato. Le sovvenzioni, inoltre, sono illegali, essendo state poste in essere dall'Italia prima che la Commissione si fosse pronunciata al loro riguardo malgrado l'effetto sospensivo dell'articolo 93, paragrafo 3.

     34) Ai fini della valutazione della compatibilità di detti aiuti, la Commissione come aveva già osservato in occasione dell'avvio del procedimento, deve innanzitutto evidenziarne la natura di aiuto al funzionamento. All'epoca la Commissione aveva anche rilevato la non conformità delle misure in questione alle regole comunitarie in materia di aiuti al funzionamento, precisamente a quelle relative alle limitazione nel tempo, al carattere decrescente e alla finalità di superare svantaggi strutturali.

     35) La Commissione deve prendere in considerazione i seguenti elementi supplementari. Il settore turistico, tenuto conto delle ricchezze naturali e del patrimonio architettonico dell'isola, potrebbe svolgere un ruolo importante nello sviluppo dell'economia della Sicilia, la quale fa parte delle zone svantaggiate dell'Unione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato. A causa di una serie di fattori strutturali, quali il sottosviluppo delle infrastrutture e il basso livello di formazione, in Sicilia il settore in questione non ha ancora avuto lo sviluppo che meritava. Come mostrano i dati forniti dalle autorità italiane, dal raffronto con cinque regioni turistiche italiane (cfr. tavola 2) risulta che la Sicilia è la regione meno sviluppata in termini di presenze di turisti, sia per numero di abitanti [1,75 per la Sicilia e tra 7,17 e 22,62 per le altre regioni] sia per km² di territorio [344 per la Sicilia e tra 821 e 2899 per le altre regioni]. Inoltre, questi dati dimostrano che il numero di presenze non è aumentato perlomeno dal 1991 e che il peso del valore aggiunto del settore del turismo, rispetto al valore aggiunto del totale delle attività economiche risulta in Sicilia largamente inferiore sia in confronto a quello nazionale che a quello delle altre regioni turistiche italiane. Dai dati in questione, infine, risulta che la permanenza media dei turisti in Sicilia [2,99 giorni] è notevolmente inferiore alla media nazionale [4,3 giorni].

     36) In generale la Commissione ritiene che lo sviluppo debba basarsi su politiche di lungo periodo suscettibili di agire sull'infrastruttura necessaria a tal fine. Tuttavia le misure in esame possono utilmente completare gli interventi strutturali. Da un lato, gli interventi di cui trattasi applicandosi unicamente nel caso in cui il turista soggiorni almeno sei notti nell'isola, dovrebbero infatti avere l'effetto di prolungare la permanenza. D'altro lato, tenuto conto sia della situazione economica dell'isola che delle deficienze strutturali del settore, risulta necessario continuare a sostenere, temporaneamente, lo sforzo di sviluppo del potenziale turistico della Regione, mediante le misure in esame. In effetti, si può prevedere che il sostegno della domanda costituisca un elemento determinante ai fini del miglioramento dell'offerta turistica e che quindi le misure suddette possano utilmente contribuire a migliorare le infrastrutture e lo sviluppo del settore.

     37) In base alle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che gli interventi in esame, a condizione che essi siano limitati nel tempo, siano compatibili con il mercato comune, in virtù della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Per quanto riguarda la limitazione nel tempo, risulta adeguata la fissazione di un periodo di cinque anni dalla data di avvio del procedimento. La data di scadenza del regime è conseguentemente fissata al 31 dicembre 2002. Tenuto conto del fatto che gli interventi sono in atto dal 1967 è inoltre opportuno escludere qualsiasi eventuale proroga o rifinanziamento degli stessi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

 

Art. 1.

     I rifinanziamenti e le modifiche del regime di aiuti in favore delle società cooperative disposti dagli articoli 51 e 114 della legge della Regione Sicilia n. 25/93 per la parte non coperta dalla regola «de minimis» sono illegittimi, essendo stati posti in essere prima che la Commissione si fosse pronunciata al riguardo, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE.

 

     Art. 2.

     Il rifinanziamento delle misure d'aiuto di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 14, comma 2, della legge della Regione Sicilia n. 36/91, disposto dall'articolo 51 della legge n. 25/93 è compatibile con il mercato comune in applicazione della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

 

     Art. 3.

     Il rifinanziamento delle misure di aiuto di cui all'articolo 14, comma 1, della legge della Regione Sicilia n. 36/91, disposto dall'articolo 51 della legge n. 25/93, e la modifica dell'aiuto di cui all'articolo 14, comma 2, disposta dall'articolo 114 della stessa legge n. 25/93, sono incompatibili con il mercato comune per la parte eccedente la soglia di 100.000 ECU su un periodo di tre anni, fissata dalla regola «de minimis», non essendo ad essi applicabili alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e dall'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell'accordo SEE.

 

     Art. 4.

     L'Italia adotta le misure appropriate per porre fine senza indugio all'erogazione degli aiuti di cui all'articolo 3 della presente decisione, nel caso in cui l'importo totale degli aiuti in questione superi la soglia fissata dalla regola «de minimis» di cui al medesimo articolo. L'Italia adotta inoltre adeguate misure per assicurare il recupero degli aiuti illegalmente versati ai sensi dell'articolo 3. Il rimborso è disposto conformemente alle procedure ed alle disposizioni della legge italiana, maggiorata di un interesse pari al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali in Italia e applicato fino al recupero effettivo di detti aiuti.

 

     Art. 5.

     Gli aiuti previsti dell'articolo 117 della legge della Regione Sicilia n. 25/93 sono illegittimi, in quanto posti in essere prima che la Commissione si fosse pronunciata al riguardo, in conformità all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE.

Gli interventi di cui al comma precedente sono compatibili con il mercato comune in virtù della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, per un periodo limitato a cinque anni dalla data di avvio del procedimento. Detto periodo scade il 31 dicembre 2002. E' esclusa qualsiasi proroga o rifinanziamento del regime.

 

     Art. 6.

     L'Italia adotta le misure appropriate per porre fine il 31 dicembre 2002 alla concessione degli aiuti di cui all'articolo 5.

 

     Art. 7.

     L'Italia è tenuta ad informare la Commissione, nel termine di due mesi dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

 

     Art. 8.

     La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

 

 

[1] GU C 204 del 4.7.1997, pag. 10.

[2] Trattasi dei massimali indicati nella decisione della Commissione del

1° marzo 1995 sugli aiuti a finalità regionale in Italia (aiuto n. N

40/95), GU C 184 del 18.7.1995, pag. 4.

[3] Sentenza del 13.7.1988 nella causa 102/87 (SEB), Racc. 1988, pag. 4067.

[4] Aiuto di Stato n. N 582/90, GU C 192 del 23.7.1991, pag. 2.

[5] Decisione della Commissione del 1° marzo 1995 (Aiuto n. 40/95).

[6] GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2.

[7] GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.