§ 5.4.127 - Decisione 15 febbraio 1996, n. 161.
Decisione (CE) n. 161 relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:15/02/1996
Numero:161

§ 5.4.127 - Decisione 15 febbraio 1996, n. 161.

Decisione (CE) n. 161 relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72.

(G.U.C.E. 2 aprile 1996, n. L 83).

 

 

     1. Quanto disposto dall'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 è applicabile soltanto se l'importo globale della spesa sostenuta durante il soggiorno temporaneo è inferiore o pari a un importo fissato da ogni Stato membro entro un limite generale di 500 ECU.

 

     2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1, l'importo delle spese sostenute è convertito al tasso applicabile nel mese durante il quale è stato effettuato il rimborso.

 

     3. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 149, si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.