Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.4 politica e tutela del lavoro |
Data: | 22/02/1973 |
Numero: | 85 |
§ 5.4.19 - Decisione 22 febbraio 1973, n. 85.
Decisione (CEE) n. 85 concernente l'interpretazione dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/72 relativo alla determinazione della
legislazione applicabile e dell'istituzione competente per la concessione
delle prestazioni di malattie professionali.
(G.U.C.E. 19 settembre 1973, n. C 075).
La commissione amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza
sociale dei lavoratori migranti,
decide:
1. L'istituzione, alla quale è trasmessa una dichiarazione di malattia professionale in virtù del paragrafo 3 dell'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 574/72, deve concedere le prestazioni, se la vittima soddisfa alle condizioni fissate dalla legislazione che essa applica, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 57 del regolamento (CEE) n. 1408/71, anche nel caso in cui la decisione di reiezione, adottata dall'istituzione che le ha trasmesso la dichiarazione, sia fondata sul fatto che l'inabilità della vittima non raggiunge il grado minimo fissato dalla legislazione che quest'ultima istituzione applica.
2. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa si applica ai sei Stati membri originari a decorrere dal 1 ottobre 1972 e, in conformità del trattato di adesione, a decorrere dal 1 aprile 1973 ai tre nuovi Stati membri.