§ 1.6.406 – Regolamento 12 febbraio 1986, n. 305.
Regolamento (CEE) n. 305/86 della Commissione del 12 febbraio 1986 relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale dei vini [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:12/02/1986
Numero:305


Sommario
Art. 1.      Possono essere offerti al consumo umano diretto fino all'esaurimento delle scorte
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 1986


§ 1.6.406 – Regolamento 12 febbraio 1986, n. 305. [1]

Regolamento (CEE) n. 305/86 della Commissione del 12 febbraio 1986 relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale dei vini originari della Comunità prodotti anteriormente al 1 settembre 1986 e, durante un periodo transitorio, dei vini importati.

(G.U.C.E. 13 febbraio 1986, n. L 38).

La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85, in particolare l'articolo 44, paragrafo 6,

     considerando che l'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 337/79, nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 3307/85 prevede, con effetto al 1 settembre 1986, una diminuzione di 15 mg per litro dei tenori massimi di anidride solforosa totale dei vini diversi dai vini spumanti, dai vini liquorosi e da alcuni vini di qualità; che, per evitare che tale modifica delle norme di produzione provochi difficoltà nello smercio dei vini, occorre permettere che, dopo tale data, siano offerte al consumo umano diretto vini originari della Comunità, ad eccezione del Portogallo, prodotti anteriormente a tale data, e, per il periodo transitorio di un anno a decorrere dalla data predetta, vini importati dai paesi terzi e dal Portogallo, qualora il loro tenore totale di anidride solforosa sia conforme alle disposizioni comunitarie e, se del caso, alle disposizioni spagnole in vigore prima del 1 settembre 1986;

     considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

ha adottato il presente regolamento

 

Art. 1.

     Possono essere offerti al consumo umano diretto fino all'esaurimento delle scorte:

     - i vini originari della Comunità, ad eccezione del Portogallo, prodotti anteriormente al 1 settembre 1986, e

     - i vini originari dei paesi terzi e del Portogallo importati nella Comunità anteriormente al 1 settembre 1987,

     il cui tenore totale di anidride solforosa non supera i tenori prescritti dall'articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 337/79 nella versione applicabile prima del 1 settembre 1986.

     Possono inoltre, essere offerti al consumo umano diretto nel loro paese di produzione e per l'esportazione nei paesi terzi fino all'esaurimento delle scorte:

     - i vini originari della Spagna prodotti anteriormente al 1 settembre 1986 ed aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni spagnole in vigore prima di tale data,

     - i vini originari del Portogallo prodotti anteriormente al 1 gennaio 1991 ed aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni portoghesi in vigore prima di tale data.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 1986.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 44 del regolamento (CE) n. 1622/2000.