Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 12/02/1986 |
Numero: | 305 |
Sommario |
Art. 1. Possono essere offerti al consumo umano diretto fino all'esaurimento delle scorte |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 1986 |
§ 1.6.406 – Regolamento 12 febbraio 1986, n. 305. [1]
Regolamento (CEE) n. 305/86 della Commissione del 12 febbraio 1986 relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale dei vini originari della Comunità prodotti anteriormente al 1 settembre 1986 e, durante un periodo transitorio, dei vini importati.
(G.U.C.E. 13 febbraio 1986, n. L 38).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il
considerando che l'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 337/79, nella versione modificata dal
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
ha adottato il presente regolamento
Possono essere offerti al consumo umano diretto fino all'esaurimento delle scorte:
- i vini originari della Comunità, ad eccezione del Portogallo, prodotti anteriormente al 1 settembre 1986, e
- i vini originari dei paesi terzi e del Portogallo importati nella Comunità anteriormente al 1 settembre 1987,
il cui tenore totale di anidride solforosa non supera i tenori prescritti dall'articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) del
Possono inoltre, essere offerti al consumo umano diretto nel loro paese di produzione e per l'esportazione nei paesi terzi fino all'esaurimento delle scorte:
- i vini originari della Spagna prodotti anteriormente al 1 settembre 1986 ed aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni spagnole in vigore prima di tale data,
- i vini originari del Portogallo prodotti anteriormente al 1 gennaio 1991 ed aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni portoghesi in vigore prima di tale data.
Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 1986.
[1] Regolamento abrogato dall’art. 44 del