Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo |
Data: | 12/03/1999 |
Numero: | 574 |
Sommario |
Art. 1. 1. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco comune allegato devono essere in possesso di un visto all'atto |
Art. 2. 1. Gli Stati membri decidono se i cittadini di paesi terzi che non figurano nell'elenco comune siano soggetti all'obbligo del visto. |
Art. 3. Durante il primo semestre del 2001 la Commissione procede alla stesura di una relazione sullo stato di armonizzazione della politica degli Stati membri in materia di visti nei confronti dei [...] |
Art. 4. 1. Uno Stato membro può prevedere deroghe all'obbligo del visto per i cittadini di paesi terzi che sono soggetti a detto obbligo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2. Ciò vale soprattutto [...] |
Art. 5. Ai fini del presente regolamento, per «visto» si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria per l'ingresso nel suo territorio, per: |
Art. 6. Il presente regolamento non pregiudica un'ulteriore armonizzazione tra Stati membri, che vada oltre l'elenco comune, per quanto riguarda la determinazione dei paesi terzi i cui cittadini devono [...] |
Art. 7. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...] |
§ 17.1.37 - Regolamento 12 marzo 1999, n. 574.
Regolamento (CE) n. 574/1999 del Consiglio che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
(G.U.C.E. 18 marzo 1999, n. L 72).
1. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco comune allegato devono essere in possesso di un visto all'atto
dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
2. I cittadini di paesi che facevano parte di paesi che figurano nell'elenco comune sono soggetti al disposto del paragrafo 1 finché il Consiglio non decida diversamente secondo la procedura prevista alla pertinente disposizione del trattato.
1. Gli Stati membri decidono se i cittadini di paesi terzi che non figurano nell'elenco comune siano soggetti all'obbligo del visto.
2. Gli Stati membri decidono se gli apolidi e le persone che hanno lo status di rifugiati siano soggetti all'obbligo del visto.
3. Gli Stati membri decidono se le persone in possesso di un passaporto o di un documento di viaggio rilasciato da un'entità o da un'autorità territoriale, che non è riconosciuta come Stato da tutti gli Stati membri, siano soggette all'obbligo del visto qualora detta entità o autorità territoriale non figuri nell'elenco comune.
4. Entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione i provvedimenti adottati conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3. Ogni nuovo provvedimento successivamente adottato conformemente al paragrafo 1 è analogamente notificato entro cinque giorni lavorativi. I provvedimenti comunicati conformemente al presente paragrafo e il relativo aggiornamento sono pubblicati, a titolo informativo, dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Durante il primo semestre del 2001 la Commissione procede alla stesura di una relazione sullo stato di armonizzazione della politica degli Stati membri in materia di visti nei confronti dei paesi terzi che non figurano nell'elenco comune e, se del caso, presenta al Consiglio proposte relative agli ulteriori provvedimenti necessari per conseguire l'obiettivo di armonizzazione previsto dal trattato.
1. Uno Stato membro può prevedere deroghe all'obbligo del visto per i cittadini di paesi terzi che sono soggetti a detto obbligo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2. Ciò vale soprattutto per gli equipaggi civili di aerei e navi, gli equipaggi e gli accompagnatori nei voti di soccorso o di salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi e incidenti, nonché per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali.
2. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2, paragrafo 4.
Ai fini del presente regolamento, per «visto» si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria per l'ingresso nel suo territorio, per:
- un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri per un periodo la cui durata globale non sia superiore a tre mesi;
- il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, escluso il transito nella zona internazionale degli aeroporti e i trasferimenti tra aeroporti di uno Stato membro.
Il presente regolamento non pregiudica un'ulteriore armonizzazione tra Stati membri, che vada oltre l'elenco comune, per quanto riguarda la determinazione dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
ELENCO COMUNE DI CUI ALL'ARTICOLO 1
I. STATI
Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Arabia Saudita
Armenia
Azerbaigian
Bahrein
Bangladesh
Benin
Bhutan
Bielorussia
Birmania/Myanmar
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Capo Verde
Ciad
Cina [*]
Comore
Congo
Corea del Nord
Costa d'Avorio
Cuba
Egitto
Emirati arabi uniti
Eritrea
Etiopia
ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Figi
Filippine
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Gibuti
Giordania
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Equatoriale
Guyana
Haiti
India
Indonesia
Iraq
Iran
Kazakstan
Kirghizistan
Kuwait
Laos
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Mauritius
Moldova
Mongolia
Mozambico
Nepal
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Papua Nuova Guinea
Perù
Qatar
Repubblica Centrafricana
Repubblica democratica del Congo
Repubblica Dominicana
Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)
Romania
Ruanda
Russia
Sao Tomé e Príncipe
Senegal
Sierra Leone
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Tagikistan
Tanzania
Thailandia
Togo
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Ucraina
Uganda
Uzbekistan
Vietnam
Yemen
Zambia
II. ENTITA' E AUTORITA' TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE
COME STATI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI
Taiwan
[*] Per quanto riguarda la Cina, non sono compresi i titolari di passaporti
rilasciati dall'«Hong Kong Special Administrative Region». E' applicabile
l'articolo 2: gli Stati membri possono decidere se mantenere o riesaminare
i loro requisiti in materia di visti nei confronti di tali persone.