§ 1.5.C25 - Decisione 13 luglio 2001, n. 575.
Decisione n. 2001/575/CE della Commissione che riconosce la Slovacchia e la Slovenia indenni da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:13/07/2001
Numero:575


Sommario
Art. 1.      La Slovacchia e la Slovenia sono riconosciute indenni da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.C25 - Decisione 13 luglio 2001, n. 575. [1]

Decisione n. 2001/575/CE della Commissione che riconosce la Slovacchia e la Slovenia indenni da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.

(G.U.C.E. 28 luglio 2001, n. L 203).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/33/CE della Commissione, in particolare l'allegato III, parte A, punto 12,

     viste le domande presentate dalla Slovacchia e dalla Slovenia,

     considerando quanto segue:

     (1) In virtù delle disposizioni dell'allegato III, parte A, punto 12, della direttiva 2000/29/CE, i tuberi della specie Solanum tuberosum L. diversi dai tuberi seme di patate e da altre patate di cui all'allegato III, parte A, punti 10 e 11, originari di alcuni paesi terzi europei diversi da quelli riconosciuti indenni da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. non possono essere introdotti negli Stati membri.

     (2) Dai dati ufficiali forniti dalla Slovacchia e dalle informazioni raccolte durante le missioni svolte in tale paese, nell'aprile 1998 e nell'aprile 2000, dall'Ufficio alimentare e veterinario, risulta che il suddetto organismo nocivo non è presente in Slovacchia e che tale paese ha applicato procedure di controllo, ispezione ed esame relative al suddetto organismo sulle importazioni di patate e sulla produzione interna di tuberi seme.

     (3) Dai dati ufficiali forniti dalla Slovenia nel 1999, nel 2000 e nel 2001 e dalle informazioni raccolte durante la missione svolta in tale paese nel giugno 1999 dall'Ufficio alimentare e veterinario, risulta che il suddetto organismo nocivo non è presente in Slovenia e che tale paese ha applicato procedure di controllo, ispezione ed esame relative al suddetto organismo sulle importazioni di patate e sulla protezione interna di tuberi seme.

     (4) Si può pertanto stabilire che non vi sono rischi di diffusione del suddetto organismo nocivo.

     (5) La presente decisione non pregiudica eventuali ulteriori risultanze che possano dimostrare che il suddetto organismo nocivo è presente in tali paesi.

     (6) La Commissione assicurerà che la Slovacchia e la Slovenia forniscano ogni anno tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare la situazione di cui sopra.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     La Slovacchia e la Slovenia sono riconosciute indenni da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.