§ 1.6.792 - Decisione 1 febbraio 1982, n. 117.
Decisione (CEE) n. 82/117 della Commissione che fissa gli importi massimi degli aiuti per il burro e il burro concentrato per la dodicesima [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:01/02/1982
Numero:117


Sommario
Art. 1.      Per la dodicesima gara particolare, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 26 gennaio 1982, gli importi [...]
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.6.792 - Decisione 1 febbraio 1982, n. 117.

Decisione (CEE) n. 82/117 della Commissione che fissa gli importi massimi degli aiuti per il burro e il burro concentrato per la dodicesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81.

(G.U.C.E. 19 febbraio 1982, n. L 47).

 

Art. 1.

     Per la dodicesima gara particolare, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 26 gennaio 1982, gli importi massimi dell'aiuto e le cauzioni di trasformazione sono fissati come segue:

     a) per il burro: (ECU / 100 kg di burro)

 

 

Destinazione del burro        Tenore di materie      Importo

[articolo 4 del regolamento   grasse del burro       massimo

(CEE) n. 262/79]                                     dell'aiuto

Formula A                     Uguale o superiore a   160,00

                               82 %

                               Uguale o superiore a   156,10

                               80 % ed inferiore a

                               82 %

Formula B                     Uguale o superiore a   105,00

                               82 %

                               Uguale o superiore a   102,40

                               80 % ed inferiore a

                               82 %

 

 

     b) per il burro concentrato: (ECU / 100 kg di burro concentrato puro)

     (omissis)

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.