§ 8.3.193 - Regolamento 1 marzo 2002, n. 484.
Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:01/03/2002
Numero:484


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 881/92 è modificato come segue:
Art. 2.      L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 è modificato come segue:
Art. 3.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure che essi adottano ai fini dell'attuazione del presente regolamento.
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 8.3.193 - Regolamento 1 marzo 2002, n. 484.

Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente.

(G.U.C.E. 19 marzo 2002, n. L 76).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

     in particolare l'articolo 71,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente al regolamento (CEE) n. 881/92 l'esecuzione dei trasporti internazionali di merci su strada è soggetta a una licenza comunitaria, vale a dire a un documento unificato.

     (2) L'assenza di un simile documento unificato a certificazione che un conducente è autorizzato a guidare i veicoli che effettuano il trasporto ai sensi della licenza comunitaria, vale a dire i trasporti internazionali di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 e i trasporti di cabotaggio definiti e previsti dal regolamento (CEE) n. 3118/93, impedisce agli Stati membri di verificare se i conducenti dei paesi terzi siano assunti a termini di legge o messi a disposizione del trasportatore responsabile dell'operazione di trasporto conformemente alle norme di legge.

     (3) Occorre quindi istituire un attestato di conducente e limitare il campo d'applicazione del presente regolamento ai conducenti cittadini dei paesi terzi e decidere successivamente l'eventuale estensione del medesimo, in base a una valutazione della Commissione.

     (4) Il presente regolamento lascia impregiudicata qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare degli Stati membri e della Comunità in materia di circolazione, stabilimento ed accesso all'attività dei lavoratori.

     (5) L'impossibilità di controllare la legalità del rapporto di lavoro o della messa a disposizione dei conducenti al di fuori dello Stato membro di stabilimento del trasportatore dà luogo a condizioni per cui i conducenti dei paesi terzi sono talvolta ingaggiati in modo irregolare ed esclusivamente per effettuare trasporti internazionali al di fuori dello Stato membro di stabilimento del trasportatore, allo scopo di eludere la legislazione nazionale dello Stato membro di stabilimento che ha rilasciato la licenza comunitaria del trasportatore.

     (6) Ove si faccia ricorso a tali ingaggi irregolari, i conducenti subiscono spesso condizioni di lavoro e di retribuzione sfavorevoli, tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale.

     (7) Questo tipo di violazione sistematica della legislazione nazionale ha provocato gravi distorsioni di concorrenza tra i trasportatori che ricorrono alle pratiche menzionate e i trasportatori che si avvalgono solo di conducenti assunti a termini di legge.

     (8) Le autorità di controllo non hanno la possibilità di verificare le condizioni di lavoro dei conducenti assunti in modo irregolare.

     (9) L'introduzione di un attestato di conducente non può essere adeguatamente realizzata dagli Stati membri e può pertanto essere realizzata meglio a livello comunitario, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (10) Il tempo necessario agli Stati membri per far stampare e distribuire i nuovi attestati di conducente impone che l'applicazione del presente regolamento sia posticipata a una data tale da permettere agli Stati membri di prendere i provvedimenti di attuazione del caso.

     (11) Deve essere espressamente confermata la facoltà degli Stati membri di esigere che un veicolo, in relazione al quale rilasciano una copia certificata conforme dell'autorizzazione comunitaria, sia immatricolato nel loro territorio.

     (12) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 881/92 e il regolamento (CEE) n. 3118/93 al fine di prevedere che il conducente, se è cittadino di un paese terzo, sia munito di un attestato di conducente,

     hanno adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 881/92 è modificato come segue:

     1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente trattino:

     (Omissis).

     2) l'articolo 3 è così modificato:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) è aggiunto il seguente paragrafo:

     (Omissis).

     3) all'articolo 4 il testo attuale diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

     (Omissis).

     4) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

     (Omissis).

     5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

     6) all'articolo 7 il testo attuale diventa il paragrafo 1 e è aggiunto il seguente paragrafo:

     (Omissis).

     7) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     8) all'articolo 9, il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:

     (Omissis).

     9) all'articolo 11, paragrafo 3, sono sostituiti i termini "all'articolo 8, paragrafo 3" con i termini (Omissis);

     10) è aggiunto l'articolo seguente:

     (Omissis).

     11) è aggiunto l'allegato III di cui all'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 è modificato come segue:

     1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure che essi adottano ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 19 marzo 2003.

 

 

     Allegato

     (Omissis)