§ 5.4.129 - Decisione 31 maggio 1996, n. 163.
Decisione (CE) n. 163/96 riguardante l'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:31/05/1996
Numero:163

§ 5.4.129 - Decisione 31 maggio 1996, n. 163. [1]

Decisione (CE) n. 163/96 riguardante l'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio per le persone sotto dialisi e le persone sotto ossigenoterapia.

(G.U.C.E. 21 settembre 1996, n. L 241).

 

 

La commissione amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza

sociale dei lavoratori migranti,

 

decide:

 

     1. La dialisi renale o l'ossigenoterapia praticate in uno Stato diverso da quello competente su una persona che può fare appello alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71, o su quella di un familiare, riveste un carattere di necessità immediata ai sensi della disposizione summenzionata, qualora rientri nel quadro di una dialisi o di ossigenoterapia preesistente e continua, e malgrado l'obbligo pratico di un accordo preventivo per una erogazione durante un soggiorno in questo Stato membro, purché tale soggiorno si fondi su ragioni diverse da quelle mediche.

     2. Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano con l'obbligo pratico per l'interessato di un accordo preventivo per accertarsi della disponibilità effettiva delle cure in questione nel corso del suo soggiorno temporaneo in questo Stato membro.

     3. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 123 del 24 febbraio 1984, verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e sarà applicabile a partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.


[1] Decisione sostituita dalla decisione n. 2004/196.