Settore: | Normativa europea |
Materia: | 15. libera circolazione dei lavoratori e fondo sociale europeo |
Capitolo: | 15.1 libera circolazione dei lavoratori |
Data: | 27/02/2002 |
Numero: | 410 |
Sommario |
Art. 1. Gli allegati da 1 a 6 e gli allegati da 9 a 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 15.1.13 - Regolamento 27 febbraio 2002, n. 410.
Regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
(G.U.C.E. 5 marzo 2002, n. L 62).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto che siano apportate modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72.
(2) Tali modifiche risultano da decisioni adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti che sono responsabili per l'applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale conformemente al diritto comunitario.
(3) È stato ottenuto il parere unanime della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,
ha adottato il presente regolamento:
Gli allegati da 1 a 6 e gli allegati da 9 a 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato
1. L'allegato 1 è modificato come segue:
a) la rubrica "K. AUSTRIA" è sostituita da quanto segue:
(Omissis).
b) la rubrica "L. PORTOGALLO" è modificata come segue:
i) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
ii) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
iii) il punto 4 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
iv) il punto 6 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2. L'allegato 2 è modificato come segue:
a) la rubrica "K. AUSTRIA" è modificata come segue:
il punto 2, lettera b) , è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
b) la rubrica "L. PORTOGALLO" è modificata come segue:
la rubrica "A. IN GENERALE" è modificata come segue:
i) il punto I, n. 1, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
ii) il punto I, n. 2, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
iii) il punto I, n. 4, lettera b) , è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
iv) il punto I, n. 5, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
v) il punto II, n. 1, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
vi) il punto II, n. 2, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
vii) il punto II, n. 4, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
viii) il punto II, n. 5, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
ix) il punto III, n. 1, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
x) il punto III, n. 2, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
xi) il punto III, n. 4, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
xii) il punto III, n. 5, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
3. L'allegato 3 è modificato come segue:
a) la rubrica "K. AUSTRIA" è modificata come segue:
i) il punto 1, lettera b) , è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
ii) il punto 3, lettera a) , è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
b) la rubrica "L. PORTOGALLO" è modificata come segue:
i) il punto I, n. 1, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
ii) il punto I, n. 2, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
iii) il punto I, n. 4, lettera b) , è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
iv) il punto I, n. 5, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
v) il punto II, n. 1, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
vi) il punto II, n. 2, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
vii) il punto II, n. 4, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
viii) il punto II, n. 5, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
ix) il punto III, n. 1, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
x) il punto III, n. 2, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
xi) il punto III, n. 4, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
xii) il punto III, n. 5, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
4. L'allegato 4 è modificato come segue:
a) la rubrica "J. PAESI BASSI" è modificata come segue:
il punto 1, lettera a) , è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
b) la rubrica "K. AUSTRIA" è modificata come segue:
il punto 3 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
5. L'allegato 5 è modificato come segue:
a) la rubrica "28. GERMANIA - SPAGNA" è sostituita da quanto segue:
(Omissis).
b) alla rubrica "32. GERMANIA - ITALIA" viene aggiunto il seguente paragrafo d):
(Omissis).
c) la rubrica "35. GERMANIA - AUSTRIA" è sostituita da quanto segue:
(Omissis).
d) la rubrica "36. GERMANIA - PORTOGALLO" è sostituita da quanto segue:
(Omissis).
e) la rubrica "71. IRLANDA - AUSTRIA" è sostituita da quanto segue:
(Omissis).
f) la rubrica "74. IRLANDA - SVEZIA" è sostituita da quanto segue:
(Omissis).
g) la rubrica "92. PAESI BASSI - SVEZIA" è sostituita da quanto segue:
(Omissis).
h) la rubrica "94. AUSTRIA - PORTOGALLO" è sostituita da quanto segue:
(Omissis).
6. L'allegato 6 è modificato come segue:
la rubrica "C. GERMANIA" è modificata come segue:
i) il punto 4, lettera a) , è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
ii) il punto 4, lettera b) , è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
7. L'allegato 9 è modificato come segue:
la rubrica "K. AUSTRIA" è modificata come segue:
(Omissis).
8. L'allegato 10 è modificato come segue:
a) la rubrica "J. PAESI BASSI" è modificata come segue:
il punto 4, lettera a) , è sostituito dal testo segue:
(Omissis).
b) la rubrica "K. AUSTRIA" è modificata come segue:
il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
c) la rubrica "L. PORTOGALLO" è modificata come segue:
la rubrica "A. IN GENERALE" è modificato come segue:
i) il punto I, n. 2, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
ii) il punto I, n. 3, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
iii) il punto I, n. 6, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
iv) il punto I, n. 7, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
v) il punto I, n. 10, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
vi) il punto II, n. 2, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
vii) il punto II, n. 3, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
viii) il punto II, n. 6, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
ix) il punto II, n. 7, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
x) il punto II, n. 9, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
xi) il punto II, n. 10, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
xii) il punto III, n. 1, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
xiii) il punto III, n. 2, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
xiv) il punto III, n. 3, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
xv) il punto III, n. 6, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
xvi) il punto III, n. 7, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
xvii) il punto III, n. 9, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
xviii) il punto III, n. 10, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).