§ 3.3.866 - Direttiva 28 aprile 2000, n. 22.
Direttiva n. 2000/22/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:28/04/2000
Numero:22


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 3.3.866 - Direttiva 28 aprile 2000, n. 22.

Direttiva n. 2000/22/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 4 maggio 2000, n. L 107).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli e forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/2/CE della Commissione, in particolare l'articolo 11,

     vista la direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11,

     considerando quanto segue:

      (1) Per migliorare la sicurezza, è opportuno specificare le modalità di prova dei dispositivi in questione, tenendo conto della molteplicità di attrezzature.

      (2) È opportuno armonizzare le modalità di prova dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento montati anteriormente ai trattori agricoli e forestali a carreggiata stretta con quelle definite dal codice 6 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione dei trattori agricoli.

      (3) A tal fine è opportuno modificare la direttiva 87/402/CEE.

      (4) Le disposizioni dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 12 della direttiva 74/150/CEE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Gli allegati da I a V e VII della direttiva 87/402/CEE del Consiglio sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. A decorrere dal 1° luglio 2001, gli Stati membri non possono:

     — rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

     — vietare la prima messa in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 87/402/CEE, modificata dalla presente direttiva.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli Stati membri:

     — non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 87/402/CEE, modificata dalla presente direttiva,

     — possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 87/402/CEE, modificata dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

     Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati da I a V e VII della direttiva 86/402/CEE sono così modificati:

 

     1) All'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Si applicano le disposizioni del punto 1 del codice 6 dell'OCSE [decisione C(87) 53 def. del 24 novembre 1987, modificata da ultimo il 3 marzo 1999], ad esclusione del punto 1.1»

 

     2) L'allegato II è sostituito dal seguente:

     «ALLEGATOII

     REQUISITI TECNICI

     I requisiti tecnici necessari ai fini dell'omologazione CE di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montato posteriormente, sono quelli definiti al punto 3 del codice 6 dell'OCSE [decisione C(87) 53 def. del 24 novembre 1987, modificata da ultimo il 3 marzo 1999]. Tali requisiti non si applicano ai capitoli del punto 3 relativi al verbale di prova, alle modifiche di piccola entità e all'identificazione.»

 

     3) Gli allegati III, IV e V sono soppressi.

 

     4) All'allegato VII, il primo trattino è sostituito dal seguente:

     «— da un rettangolo all'interno del quale si trova la lettera “e” seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

     1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda.»