Settore: | Normativa europea |
Materia: | 15. libera circolazione dei lavoratori e fondo sociale europeo |
Capitolo: | 15.1 libera circolazione dei lavoratori |
Data: | 25/02/2000 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Gli allegati C e D della direttiva n. 92/51/CEE vengono modificati ai sensi dell'allegato alla presente direttiva. |
Art. 2. 1. Entro la data del 27 febbraio 2001, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano [...] |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 15.1.34 - Direttiva 25 febbraio 2000, n. 5.
Direttiva n. 2000/5/CE della Commissione che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.C.E. 26 febbraio 2000, n. L 54).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) I governi del Regno Unito e della Repubblica d'Austria hanno inoltrato richieste motivate di modificare gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE.
(2) I cicli di formazione di assistente sociale diplomato - igiene mentale ("Approved social worker - Mental Health") e di consulente in materia di marchi ("Trade markagent") nel Regno Unito devono essere soppressi dall'allegato C della direttiva 92/51/CEE. La professione di assistente sociale diplomato - igiene mentale non è regolamentata nel Regno Unito. Il ciclo di formazione di un consulente in materia di marchi corrisponde ora alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), primo capoverso, secondo trattino, punto i), della direttiva 92/51/CEE.
(3) Occorre inserire, nell'allegato C della direttiva 92/51/CEE, i cicli di formazione del Regno Unito che conducono alla qualifica di tecnico specializzato nella gestione dei rifiuti ("Certified technically competent person in waste management"), se ammessi nel Regno Unito come qualifiche professionali nazionali ("National Vocational Qualifications" - NVQ) dei livelli 3 e 4.
(4) Occorre modificare il testo del punto 5 dell'allegato C della direttiva 92/51/CEE, secondo il quale i cicli di formazione del Regno Unito, in esso elencati, possono conferire le qualifiche ammesse dal "National Vocational Qualifications" (NVQ) o approvate o riconosciute equivalenti dal "National Council for Vocational Qualifications". Nel Regno Unito non esiste più l'approvazione o il riconoscimento in quanto equivalenti. Il "National Council for Vocational Qualifications" è stato sostituito da un'altra autorità. Non è necessario designare nella direttiva tale competente autorità.
(5) Occorre inserire, nell'allegato C della direttiva 92/51/CEE, i cicli particolari di formazione di base per infermieri specializzati nella cura di bambini e adolescenti ("spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege") e di persone affette da malattie psichiche, recentemente introdotti nella Repubblica d'Austria. Trattasi di cicli che forniscono un elevato grado di formazione, il cui diploma consente l'assunzione di responsabilità e compiti comparabili a quelli legati al diploma rilasciato dalla formazione postsecondaria di cui all'articolo 1, lettera a), primo capoverso, secondo trattino, punto i) direttiva 92/51/CEE.
(6) Occorre cancellare, dall'allegato D della direttiva 92/51/CEE, il riferimento al "National Council for Vocational Qualifications". Esso è stato sostituito da un'altra autorità. Non è necessario designare nella direttiva tale competente autorità.
(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 15 della direttiva 92/51/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Gli allegati C e D della direttiva n. 92/51/CEE vengono modificati ai sensi dell'allegato alla presente direttiva.
1. Entro la data del 27 febbraio 2001, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri faranno riferimento alla presente direttiva in seno alle disposizioni stesse ovvero corredandole di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle più importanti disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO
A. L'allegato C della direttiva n. 92/51/CEE viene modificato come segue:
1) Al punto "1. Settore paramedico e sociopedagogico", dopo la sezione "nei Paesi Bassi" e il trattino ad essa successivo di "assistente veterinario" ("dierenartsassistent") viene inserita le seguente sezione:
"In Austria
- formazione di base particolare per infermieri specializzati nella cura di bambini e adolescenti ("spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege"),
- formazione di base particolare per infermieri specializzati nella cura di persone affette da malattie psichiche ("spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege").".
2) Il primo capoverso del punto "5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto 'National Vocational Qualifications' o in quanto 'Scottish Vocational Qualifications'", viene modificato come segue:
a) vengono soppressi i seguenti cicli di formazione:
- assistente sociale diplomato - igiene mentale ("Approved social worker - Mental Health");
- consulente in materia di marchi ("Trade mark agent");
b) come ultimo trattino viene aggiunto il ciclo di formazione per tecnico specializzato nella gestione dei rifiuti ("Certified technically competent person in waste management");
c) le parole "... o approvate o riconosciute equivalenti dal "National Council for Vocational Qualifications" ..." vengono soppresse.
B. L'allegato D della direttiva n. 92/51/CEE viene modificato come segue:
Nel primo capoverso, le parole "... dal National Council for Vocational Qualifications, ..." vengono soppresse.