§ 1.5.D87 - Decisione 24 febbraio 2003, n. 127.
Decisione n. 2003/127/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 2001/218/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:24/02/2003
Numero:127


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.D87 - Decisione 24 febbraio 2003, n. 127.

Decisione n. 2003/127/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 2001/218/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.

(G.U.U.E. 25 febbraio 2003, n. L 50).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/89/CE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) La Commissione ha adottato la decisione 2001/218/CE, del 12 marzo 2001, che prescrive agli Stati membri di adottare misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo. Tale decisione è stata modificata dalla decisione 2002/124/CE.

     (2) Da ulteriori accertamenti effettuati nell'aprile 2002 dall'Ufficio alimentare e veterinario e da un complemento d'informazioni trasmesso dal Portogallo risulterebbe che la diffusione del nematode del pino rimane circoscritta alla zona delimitata del Portogallo grazie all'attuazione di un piano di eradicazione. Tuttavia, nel corso delle indagini condotte nella regione sono stati ancora riscontrati alberi che presentano sintomi di infestazione da parte di questo organismo.

     (3) Nell'ambito delle indagini ufficiali condotte nel 2002 dagli altri Stati membri, nessuno dei campioni prelevati e analizzati di legname, cortecce isolate e piante di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., provenienti dal Portogallo ha rivelato la presenza del nematode del pino.

     (4) È quindi necessario che il Portogallo continui ad applicare misure specifiche e presenti un piano a medio termine di lotta contro la diffusione del nematode del pino, ai fini dell'eradicazione di tale organismo. Può essere inoltre necessaria l'adozione, da parte degli altri Stati membri, di ulteriori misure per proteggere il loro territorio dal nematode del pino. I risultati delle misure specifiche e dell'attuazione del piano a medio termine saranno valutati in modo continuativo e se necessario modificati.

     (5) Occorre adottare disposizioni specifiche relative al trasporto verso zone non delimitate del Portogallo di schegge ottenute da alberi che non presentano sintomi o risultati negativi all'analisi effettuata per accertare la presenza del nematode del pino.

     (6) È necessario chiarire le disposizioni relative alla notifica agli altri Stati membri e alla Commissione delle indagini svolte negli Stati membri per accertare la presenza del nematode del pino.

     (7) Occorre pertanto prorogare ulteriormente, fino al 31 marzo 2005, la decisione 2001/218/CE e modificarla in conseguenza.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2001/218/CE è modificata come segue:

     1) L'articolo 2 è così modificato:

     i) al primo comma, la data «28 febbraio 2003» è sostituita da«31 marzo 2005»;

     ii) dopo il secondo comma è aggiunto un nuovo comma redatto nel modo seguente:

     «Entro il 15 marzo 2003 il Portogallo presenta un piano a medio termine di lotta contro la diffusione del nematode del pino, finalizzato all'eradicazione di tale organismo».

     2) L'articolo 4 è così modificato:

     i) al primo comma, dopo «indagini ufficiali» è inserita la parola «annuali»;

     ii) il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, se i risultati delle indagini di cui al primo comma indicano la presenza del nematode del pino in zone che ne erano precedentemente indenni, tali risultati sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione rispettivamente entro il 15 novembre 2003 e il 15 novembre 2004.»

     3) Nella versione inglese, all'articolo 5, primo comma, l'espressione «20 km with» è sostituita da «20 km-width».

     4) All'articolo 6, la data «15 dicembre 2002» è sostituita da «rispettivamente il 15 gennaio 2004 e il 15 gennaio 2005».

     5) L'allegato è modificato come segue:

     i) al punto 2, lettera b), il testo del punto ii), è sostituito dal seguente:

     «ii) ottenuto da alberi diversi da quelli di cui al punto i), deve essere sottoposto ad analisi ufficiale per accertare la presenza del nematode del pino e di Monochamus spp.; se la presenza del nematode del pino o di Monochamus spp. è confermata, si applicano le disposizioni di cui al punto i); se la presenza del nematode del pino e di Monochamus spp. è esclusa, il legname può essere trasportato sotto controllo ufficiale verso uno stabilimento di trasformazione ed essere ulteriormente utilizzato come legname da costruzione, oppure, in deroga a quanto sopra, può essere trasportato sotto controllo ufficiale verso stabilimenti di trasformazione riconosciuti e notificati alla Commissione, situati in zone non delimitate del Portogallo, dove il legname stesso, anche sotto forma di schegge, sarà, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 1° aprile,

     - nel caso delle schegge, destinato a scopi industriali nello stabilimento di trasformazione riconosciuto, oppure,

     - nel caso del legname:

     - sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C; ulteriori trasferimenti del legname così trattato possono essere autorizzati sotto scorta del passaporto delle piante, oppure

     - ridotto in schegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi; ulteriori trasferimenti del legname così trattato possono essere autorizzati sotto scorta del passaporto delle piante, oppure

     - ridotto in schegge e destinato a scopi industriali nello stabilimento stesso, oppure

     - trasportato sotto controllo ufficiale verso uno stabilimento per esservi:

     - sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C, o

     - ridotto in schegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi, o

     - ridotto in schegge e destinato a scopi industriali.»

     ii) Al punto 2, lettera c), punto ii), il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

     «- sottoposto ad analisi ufficiale per accertare la presenza del nematode del pino e di Monochamus spp.; se la presenza del nematode del pino o di Monochamus spp. è confermata, si applicano le disposizioni di cui al punto i); se la presenza del nematode del pino e di Monochamus spp. è esclusa, il legname può essere trasportato sotto controllo ufficiale verso uno stabilimento di trasformazione ed essere ulteriormente utilizzato come legname da costruzione, oppure.»

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.