Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 24/06/1996 |
Numero: | 1128 |
Sommario |
Art. 1. 1. In applicazione dell'articolo 16, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a [...] |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 1.6.570 – Regolamento 24 giugno 1996, n. 1128. [1]
Regolamento (CE) n. 1128/96 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione per il taglio dei vini da tavola in Spagna.
(G.U.C.E. 25 giugno 1996, n. L 150).
1. In applicazione dell'articolo 16, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso è ammesso in territorio spagnolo, a condizione che il prodotto ottenuto presenti le caratteristiche di un vino da tavola rosso e che la percentuale del vino rosso utilizzato non sia inferiore al [75 %].
2. I vini da tavola spagnoli rossi e rosati possono formare oggetto di scambi commerciali con gli altri Stati membri o essere esportati verso paesi terzi soltanto se non sono ottenuti con il taglio di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, l'organismo competente designato dalla Spagna garantisce l'origine dei vini da tavola spagnoli rossi e rosati apponendo un timbro nella casella riservata alle osservazioni ufficiali del documento previsto dal regolamento (CEE) n. 2238/93, preceduto dalla menzione «vino non ottenuto con un taglio tra vini bianchi e rossi».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1996.
[1] Regolamento abrogato dall’art. 44 del