§ 1.6.N15 - Direttiva 18 giugno 2003, n. 61.
Direttiva n. 2003/61/CE del Consiglio recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/06/2003
Numero:61


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.6.N15 - Direttiva 18 giugno 2003, n. 61.

Direttiva n. 2003/61/CE del Consiglio recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie

(G.U.U.E. 3 luglio 2003, n. L 165).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La Commissione ha l'obbligo di assicurare che, all'occorrenza, le disposizioni relative al coordinamento, all'esecuzione e al controllo delle analisi comparative comunitarie siano adottate conformemente alle procedure fissate nei testi seguenti:

     direttiva 66/401/CEE, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

     direttiva 66/402/CEE, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

     direttiva 68/193/CEE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

     direttiva 92/33/CEE, in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

     direttiva 92/34/CEE, in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

     direttiva 98/56/CE, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

     direttiva 2002/54/CE, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

     direttiva 2002/55/CE, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

     direttiva 2002/56/CE, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e

     direttiva 2002/57/CE, in particolare l'articolo 23, paragrafo 3.

     (2) L'esistenza di queste disposizioni obbligatorie ha presupposto in passato l'erogazione di un contributo comunitario per l'esecuzione delle suddette analisi comparative comunitarie.

     (3) Le prove e le analisi dovrebbero essere effettuate per le specie e alle condizioni elencate nelle suddette direttive indipendentemente dal fatto che le disposizioni siano obbligatorie o discrezionali.

     (4) Le prove e le analisi dovrebbero coprire in particolare le sementi e i materiali di moltiplicazione raccolti nei paesi terzi, le sementi e i materiali di moltiplicazione adatti all'agricoltura biologica nonché le sementi e i materiali di moltiplicazione commercializzati per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

     (5) È inoltre appropriato armonizzare il testo degli articoli pertinenti delle suddette direttive.

     (6) Nell'interesse della trasparenza è necessario fissare una base giuridica chiara per il contributo finanziario della Comunità. Occorre pertanto adottare disposizioni relative alle misure finanziarie della Comunità per l'esecuzione delle analisi comparative comunitarie che comportano spese obbligatorie del bilancio comunitario,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     1) L'articolo 20 della direttiva n. 66/401/CEE è sostituito dal seguente:

     «Articolo 20

     1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie per il controllo a posteriori di campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di piante foraggere immesse sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

     - sementi raccolte in paesi terzi,

     - sementi adatte all'agricoltura biologica,

     - sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

     2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.

     3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 21, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 21 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime.

     4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

     5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 21.

     6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.»

     2) L'articolo 20 della direttiva n. 66/402/CEE è sostituito dal seguente:

     «Articolo 20

     1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie per il controllo a posteriori di campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di cereali immesse sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

     - sementi raccolte in paesi terzi,

     - sementi adatte all'agricoltura biologica,

     - sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

     2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.

     3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 21, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 21 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime.

     4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

     Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

     5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 21.

     6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.»

     3) L'articolo 16 della direttiva n. 68/193/CEE è sostituito dal seguente:

     «Articolo 16

     1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie per il controllo a posteriori di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante e prelevati mediante sondaggi, di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

     - materiali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi,

     - materiali di moltiplicazione adatti all'agricoltura biologica,

     - materiali di moltiplicazione commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversità genetica.

     2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che i materiali di moltiplicazione soddisfino le condizioni previste.

     3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 17 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente.

     4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

     Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

     5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 17.

     6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.»

     4) L'articolo 20 della direttiva n. 92/33/CEE è sostituito dal seguente:

     «Articolo 20

     1. Negli Stati membri vengono effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva, anche nel settore fitosanitario. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

     2. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante, per il controllo a posteriori di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

     - piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti in paesi terzi,

     - piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi adatti all'agricoltura biologica,

     - piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi commercializzati nel contesto di misure volte a preservare la diversità genetica.

     3. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici dell'esame delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi e controllare che piantine e materiali soddisfino le condizioni previste.

     4. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 21, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 21 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente.

     5. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 2 e 3.

     Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

     6. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 21.

     7. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 2 e 3.»

     5) L'articolo 20 della direttiva n. 92/34/CEE è sostituito dal seguente:

     «Articolo 20

     1. Negli Stati membri vengono effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva, anche nel settore fitosanitario. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

     2. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante, per il controllo a posteriori di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

     - materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti in paesi terzi,

     - materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto adatti all'agricoltura biologica,

     - materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto commercializzati nel contesto di misure volte a preservare la diversità genetica.

     3. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici dell'esame di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e controllare che tali materiali soddisfino le condizioni previste.

     4. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 21, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il Comitato di cui all'articolo 21 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il Comitato fitosanitario permanente.

     5. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 2 e 3.

     Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

     6. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 21.

     7. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 2 e 3.»

     6) L'articolo 14 della direttiva n. 98/56/CE è sostituito dal seguente:

     «Articolo 14

     1. Negli Stati membri vengono effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

     2. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante, per il controllo a posteriori di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

     - materiali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi,

     - materiali di moltiplicazione adatti all'agricoltura biologica,

     - materiali di moltiplicazione commercializzati nel contesto di misure volte a preservare la diversità genetica.

     3. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici dell'esame dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e controllare che tali materiali soddisfino le condizioni previste.

     4. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 17 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi connessi agli organismi contemplati della direttiva 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente, che deve essere inoltre consultato sui protocolli per le prove comunitarie, qualora tali prove riguardino organismi contemplati da detta direttiva 2000/29/CE.

     5. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 2 e 3.

     Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

     6. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 17.

     7. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 2 e 3.»

     7) L'articolo 26 della direttiva n. 2002/54/CE è sostituito dal seguente:

     «Articolo 26

     1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriore di sementi di barbabietole immesse sul mercato a norma delle disposizioni, della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

     - sementi raccolte in paesi terzi,

     - sementi adatte all'agricoltura biologica,

     - sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

     2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.

     3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 28, paragrafo 2 le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 28, paragrafo 1, dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime.

     4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

     Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

     5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 28, paragrafo 2.

     6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.»

     8) L'articolo 43 della direttiva n. 2002/55/CE è sostituito dal seguente:

     «Articolo 43

     1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriore di sementi di ortaggi immesse sul mercato a norma delle disposizioni, della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

     - sementi raccolte in paesi terzi,

     - sementi adatte all'agricoltura biologica,

     - sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

     2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.

     3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 46, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 46, paragrafo 1, dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime.

     4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

     Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

     5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 46, paragrafo 2.

     6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.»

     9) L'articolo 20 della direttiva n. 2002/56/CE è sostituito dal seguente:

     «Articolo 20

     1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante e prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriore di tuberiseme di patate immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

     - tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi,

     - tuberi-seme di patate adatti all'agricoltura biologica,

     - tuberi-seme di patate commercializzati per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

     2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che i tuberi-seme di patate soddisfino le condizioni previste.

     3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente.

     4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

     Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

     5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 25, paragrafo 2.

     6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

     7. Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, la Commissione può vietare, totalmente o parzialmente, la commercializzazione di tuberi-seme di patate raccolte in una determinata zona della Comunità, qualora la discendenza di campioni ufficialmente prelevati di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati raccolti in tale zona e coltivati in uno o più campi di prova e di analisi comparative comunitarie sia risultata sensibilmente inferiore, nel corso di tre annate consecutive, ai requisiti minimi di cui all'allegato I, punti 1 c, 2 c, 3 e 4.

     8. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 7 saranno sospese dalla Commissione non appena si sia appurato, con un sufficiente grado di certezza, che i tuberi-seme di base ed i tuberi-seme certificati di patate raccolti nella zona della Comunità in questione soddisferanno, in futuro, ai requisiti minimi di cui al paragrafo 7.»

     10) L'articolo 23 della direttiva n. 2002/57/CE è sostituito dal seguente:

     «Articolo 23

     1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriore di sementi di piante oleaginose e da fibra immesse sul mercato a norma delle disposizioni, della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

     - sementi raccolte in paesi terzi,

     - sementi adatte all'agricoltura biologica,

     - sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

     2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.

     3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime.

     4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

     Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

     5. Le analisi e le prove che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 25, paragrafo 2.

     6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.»

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 10 ottobre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.