§ 1.5.A47 - Decisione 22 agosto 2002, n. 674.
Decisione n. 2002/674/CE della Commissione che riconosce la Slovacchia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:22/08/2002
Numero:674


Sommario
Art. 1.      La Slovacchia è riconosciuta indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.A47 - Decisione 22 agosto 2002, n. 674. [1]

Decisione n. 2002/674/CE della Commissione che riconosce la Slovacchia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(G.U.C.E. 24 agosto 2002, n. L 228).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione, in particolare l'allegato III, parte B, punto 1,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma della direttiva 2000/29/CE, i vegetali e il polline vivo per l'impollinazione di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi diversi da quelli riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (di seguito "organismi nocivi") non possono essere introdotti in alcune zone protette degli Stati membri.

     (2) Nel 1999, la Slovacchia ha chiesto di essere riconosciuta indenne dal suddetto organismo nocivo.

     (3) Secondo informazioni ufficiali fornite dalla Slovacchia e stando ai dati raccolti nel corso di una missione svolta nell'aprile 2000 dall'Ufficio alimentare e veterinario, l'organismo nocivo suddetto non è presente in Slovacchia e questo paese ha mantenuto rigorose procedure di controllo, ispezione ed analisi nei confronti di tale organismo nocivo.

     (4) Si può pertanto stabilire che non vi sono rischi di diffusione del suddetto organismo nocivo.

     (5) La presente decisione non pregiudica eventuali ulteriori risultanze che possano dimostrare che l'organismo nocivo in causa è presente in Slovacchia. La Commissione chiederà alla Slovacchia di fornire ogni anno tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare la situazione di cui sopra.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     La Slovacchia è riconosciuta indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

     La Commissione chiederà alla Slovacchia di fornire ogni anno tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare la situazione di cui sopra.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.