Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 29/04/2004 |
Numero: | 426 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.M77 - Decisione 29 aprile 2004, n. 426. [1]
Decisione n. 2004/426/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/757/ce relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 154).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Nel 2002 il Regno Unito ha informato gli altri Stati membri e la Commissione in merito all'esistenza di focolai di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ´t Veld sp. nov. (in appresso «l'organismo nocivo») nel suo territorio e alle misure di lotta adottate.
(2) La
(3) Dalle indagini ufficiali effettuate ai sensi della
(4) Le misure di cui alla
(5) Risulta necessario garantire che i produttori registrati segnalino ai rispettivi organismi ufficiali responsabili la presenza, presunta o confermata, dell'organismo nocivo.
(6) Risulta inoltre necessario estendere le indagini effettuate dagli Stati membri per la ricerca di segni di contaminazione da parte dell'organismo nocivo affinché riguardino tanto le piante coltivate quanto quelle non coltivate/non utilizzate.
(7) È opportuno che i risultati delle suddette misure siano oggetto di costante valutazione e che eventuali misure successive siano prese in considerazione alla luce dei risultati di tale valutazione. Queste misure successive dovrebbero inoltre tener conto delle informazioni che gli Stati membri dovranno fornire e dei pareri scientifici che essi dovranno formulare.
(8) È pertanto necessario modificare di conseguenza la
(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) All'articolo 1, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:
«2) “piante sensibili”: vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Camellia spp., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Leucothoe fontanesiana (Steudel) Sleumer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Pieris spp., Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp L., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., Sequoia sempervirens (D.Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium vitis-idaea Britt., Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. e Viburnum spp L.».
2) All'articolo 3, paragrafo 4, l'espressione «le piante di Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., e Viburnum spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi» è sostituita dall'espressione «le piante destinate alla piantagione di Viburnum spp., Camellia spp. e Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., tranne le sementi».
3) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
«Art. 5.
1. Le piante destinate alla piantagione di Viburnum spp., Camellia spp., e Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., tranne le sementi, originari della Comunità possono essere trasferite dal loro luogo di produzione solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 3 dell'allegato della presente decisione. I produttori delle piante in questione sono registrati conformemente alle disposizioni della direttiva 92/90/CEE della Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori registrati notifichino ai rispettivi organismi ufficiali responsabili ogni presenza, presunta o confermata, dell'organismo nocivo sul luogo di produzione.»
4) L'articolo 6 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
“1. Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali, concernenti tanto le piante coltivate quanto quelle non coltivate/non utilizzate, per individuare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio e determinare eventuali segni di contaminazione da parte di quest'ultimo.”;
b) al paragrafo 2, la data “1° novembre 2003” è sostituita da “1° novembre 2004”;
c) è aggiunto un nuovo paragrafo 3, redatto come segue:
“3. Gli Stati membri possono adottare sul loro territorio, le opportune misure, per effettuare la sorveglianza ufficiale dei movimenti di piante sensibili al fine di accertare se soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione.”
5) All'articolo 8, la data “31 dicembre 2003” è sostituita da “31 dicembre 2004”.
6) L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
L'allegato della
1) Al punto 1 A, primo comma, e al punto 2, primo comma, l'espressione “all'articolo 7 o all'articolo 8 della
2) Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Le piante destinate alla piantagione delle specie Viburnum spp., Camellia spp. e Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., tranne le sementi, originarie della Comunità possono essere trasportate a partire dal luogo di produzione solo se sono accompagnate dal passaporto fitosanitario e:
a) provengono da zone in cui non è nota la presenza dell'organismo nocivo; oppure
b) nessun segno indicante la presenza dell'organismo nocivo è stato osservato nelle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nel corso di ispezioni ufficiali, compresi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati almeno una volta al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante; oppure
c) qualora la presenza dell'organismo nocivo sia stata constatata nelle piante nel luogo di produzione, sono state applicate adeguate procedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia la distruzione almeno delle piante infette e di tutte le piante sensibili in un raggio di due metri dalle piante infette e
i) per tutte le piante sensibili situate in un raggio di 10 metri dalle piante infette e tutte le altre piante della partita contaminata:
— le piante sono rimaste nel luogo di produzione, e
— sono state effettuate ispezioni ufficiali complementari almeno due volte nei tre mesi successivi all'adozione delle misure di eradicazione durante il periodo di crescita attiva delle piante, e
— nel corso del summenzionato periodo trimestrale non sono stati svolti trattamenti che potrebbero eliminare i sintomi dell'organismo nocivo, e
— le piante sono state riconosciute indenni dall'organismo nocivo in occasione di tali ispezioni ufficiali;
ii) per tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, esse sono state sottoposte ad una nuova ispezione ufficiale approfondita a seguito della constatazione e in occasione di tali ispezioni sono state riconosciute indenni dall'organismo nocivo.»
3) È aggiunto un punto 4 redatto nel modo seguente:
«4. Qualora siano riscontrati segni indicanti la presenza dell'organismo nocivo sulle piante in luoghi della Comunità diversi dai luoghi di produzione, gli Stati membri adottano misure idonee almeno a tenere sotto controllo l'organismo nocivo. Esse possono comprendere la delimitazione della zona interessata in cui sono attuate le misure.»
[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2004, n. L 189.