§ 7.4.60 - Regolamento 1 aprile 2003, n. 599.
Regolamento (CE) n. 599/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:01/04/2003
Numero:599


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.4.60 - Regolamento 1 aprile 2003, n. 599.

Regolamento (CE) n. 599/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 2 aprile 2003, n. L 85).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, in particolare l'articolo 13, secondo trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) La tutela della salute e del benessere degli animali deve essere basata innanzitutto sulla prevenzione, attraverso misure quali un'adeguata selezione delle razze e delle varietà e diete equilibrate e appropriate.

     (2) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 impone condizioni ben precise in fatto di alimentazione animale. In particolare, le sostanze essenziali, come le vitamine, devono essere fornite con mezzi naturali.

     (3) Le norme armonizzate applicabili all'allevamento biologico sono piuttosto recenti e gli allevatori possono ancora incontrare difficoltà nell'ottenere animali capaci di adattarsi alle condizioni locali e/o nell'adeguarsi a sistemi di gestione appropriati nonché nel fornire ai propri animali tutti gli elementi essenziali di cui essi hanno bisogno per una crescita armoniosa, soprattutto per quanto riguarda talune vitamine liposolubili nel caso dei ruminanti.

     (4) È pertanto necessaria una deroga che autorizzi in condizioni specifiche, a titolo eccezionale e unicamente per un periodo di transizione, il ricorso alle vitamine A, D ed E.

     (5) Tale autorizzazione sarà accompagnata dall'obbligo di notifica alla Commissione da parte degli Stati membri.

     (6) Il comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91 non ha emesso un parere entro il termine fissato dal presidente. Conformemente all'articolo 14, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 2092/91, la Commissione ha trasmesso la proposta al Consiglio. Poiché quest'ultimo non si è pronunciato entro il termine di tre mesi previsto al quinto comma dello stesso articolo 14, le misure proposte devono essere adottate dalla Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

     a) la parte B dell'allegato I è modificato conformemente al punto 1 dell'allegato del presente regolamento;

     b) le parti C e D dell'allegato II sono modificate conformemente al punto 2 dell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     1. Il punto 4.10 della parte B dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituito dal testo seguente:

     «4.10. Per il pollame la razione utilizzata nella fase d'ingrasso deve contenere almeno il 65 % di un miscuglio di cereali, colture proteiche e semi oleosi».

     2. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

     a) alla parte C è aggiunto il punto 2.3 seguente:

     «2.3. Uova e ovoprodotti destinati all'alimentazione del pollame, provenienti di preferenza dalla stessa azienda.»;

     b) la parte D è modificata come segue:

     i) al punto 1.2 è aggiunto il comma seguente:

     «In deroga al primo comma e durante un periodo di transizione che scade il 31 dicembre 2005, l'autorità competente di ciascuno Stato membro può autorizzare l'uso di vitamine di sintesi del tipo A, D ed E per i ruminanti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     - le vitamine di sintesi sono identiche a quelle naturali,

     - l'autorizzazione rilasciata dagli Stati membri si basa su criteri precisi ed è notificata alla Commissione.

     I produttori possono avvalersi di questa autorizzazione soltanto se hanno dimostrato, con piena soddisfazione dell'organismo o servizio di controllo dello Stato membro, che la salute e il benessere dei propri animali non possono essere garantiti senza fare ricorso a dette vitamine di sintesi.»

     ii) al punto 2 è aggiunto il testo seguente:

     - «Lieviti di birra».