Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.4 politica e tutela del lavoro |
Data: | 21/03/1972 |
Numero: | 574 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Modelli di stampati - Informazioni sulle legislazioni – Prontuari. |
Art. 3. Organismi di collegamento - Comunicazioni tra le istituzioni e tra beneficiari e istituzioni. |
Art. 4. Allegati. |
Art. 5. Sostituzione del regolamento di applicazione agli accordi relativi all'applicazione delle convenzioni. |
Art. 6. Ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata. |
Art. 7. Regole generali concernenti l'applicazione delle disposizioni relative al divieto di cumulo. |
Art. 8. Norme applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia o di maternità ai sensi delle legislazioni di più Stati membri. |
Art. 8 bis. Norme applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione ellenica e della legislazione di uno o più altri [...] |
Art. 9. Norme applicabili in caso di cumulo di diritti ad assegni in caso di morte ai sensi delle legislazioni di più Stati membri. |
Art. 9 bis. Norme applicabili in caso di cumulo di diritti alle prestazioni di disoccupazione. |
Art. 10. Norme applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o assegni familiari. |
Art. 10 bis. Norme applicabili quando il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto successivamente alla legislazione di più Stati membri nel corso dello stesso periodo o parte di periodo. |
Art. 10 ter. Formalità previste in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento. |
Art. 10 quater. Formalità previste in caso di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), del regolamento per i funzionari e il personale assimilato. |
Art. 11. Formalità in caso di distacco di un lavoratore subordinato in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 e dell'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento e in caso di accordi conclusi in [...] |
Art. 11 bis. Formalità in caso di un'attività esercitata nel territorio di uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio l'interessato svolge normalmente un'attività autonoma in applicazione [...] |
Art. 12. Disposizioni particolari concernenti l'iscrizione al regime tedesco di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati. |
Art. 12 bis. Norme applicabili alle persone di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 14 quater del regolamento che svolgono normalmente un'attività [...] |
Art. 12 ter. Regole applicabili alle persone di cui agli articoli 14 sexies o 14 septies del regolamento. |
Art. 13. Esercizio del diritto di opzione da parte del personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari. |
Art. 14. Esercizio del diritto di opzione da parte degli agenti ausiliari delle Comunità europee. |
Art. 15. |
Art. 16. Attestato dei periodi di assicurazione. |
Art. 17. Prestazione in natura in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. |
Art. 18. Prestazioni in denaro in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. |
Art. 19. Disposizioni particolari per i lavoratori frontalieri e i loro familiari. |
Art. 19 bis. Prestazioni in natura in caso di soggiorno nello Stato competente - Familiari aventi la residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il lavoratore subordinato o autonomo. |
Art. 20. Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Caso particolare dei lavoratori subordinati dei trasporti internazionali nonché dei loro familiari. |
Art. 21. Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. |
Art. 22. Prestazioni in natura ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel paese di residenza, nonché ai lavoratori subordinati o autonomi autorizzati a [...] |
Art. 23. Prestazioni in natura ai familiari. |
Art. 24. Prestazioni in denaro ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. |
Art. 25. Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro. |
Art. 26. Prestazioni ai disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente per cercarvi un'occupazione. |
Art. 27. Prestazioni in natura ai familiari di disoccupati in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. |
Art. 28. Prestazioni in natura ai richiedenti la pensione o la rendita e ai loro familiari. |
Art. 29. Prestazioni in natura ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari che non hanno la loro residenza in uno Stato membro ai sensi della cui legislazione beneficiano di una pensione o di [...] |
Art. 30. Prestazioni in natura ai familiari che hanno la residenza al di fuori dello Stato competente in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il titolare di pensione o di rendita. |
Art. 31. Prestazioni in natura ai titolari di pensione o rendita e ai familiari in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello della loro residenza. |
Art. 32. Istituzioni alle quali possono rivolgersi i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, nonché i loro familiari in caso di dimora o residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato [...] |
Art. 32 bis. Regimi speciali applicabili a taluni lavoratori autonomi. |
Art. 33. Presa in considerazione del periodo durante il quale sono già state corrisposte prestazioni da parte dell'istituzione di un altro Stato membro. |
Art. 34. |
Art. 35. Domande di prestazioni di invalidità nel caso in cui il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto esclusivamente alle legislazioni indicate nell'allegato IV, parte A del regolamento, [...] |
Art. 36. Domande di prestazioni di vecchiaia, di prestazioni ai superstiti (eccetto le prestazioni per orfani), nonché di prestazioni di invalidità nei casi non contemplati dall'articolo 35 del regolamento [...] |
Art. 37. Documenti e indicazioni da allegare alle domande di prestazioni di cui all'articolo 36 del regolamento di applicazione. |
Art. 38. Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per stabilire l'importo della prestazione. |
Art. 39. Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità nel caso in cui il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto esclusivamente alle legislazioni indicate nell'allegato IV, parte A del [...] |
Art. 40. Determinazione del grado d'invalidità. |
Art. 41. Determinazione dell'istituzione d'istruttoria. |
Art. 42. Formulari da utilizzare per l'istruttoria delle domande di prestazioni. |
Art. 43. Procedura da seguire da parte delle istituzioni in causa per l'istruttoria della domanda. |
Art. 44. Istituzione abilitata ad adottare la decisione relativa allo stato d'invalidità. |
Art. 45. Corresponsione di prestazioni a titolo provvisorio e anticipi sulle prestazioni. |
Art. 46. Importi dovuti per periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che non vanno presi in considerazione in virtù dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di [...] |
Art. 47. Calcolo degli importi dovuti corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata. |
Art. 48. Comunicazione delle decisioni delle istituzioni al richiedente. |
Art. 49. Nuovo calcolo delle prestazioni. |
Art. 50. Misure per accelerare la liquidazione delle prestazioni. |
Art. 51. |
Art. 52. |
Art. 53. Modo di pagamento delle prestazioni. |
Art. 54. Invio della distinta dei pagamenti all'organismo pagatore. |
Art. 55. Versamento sul conto dell'organismo pagatore delle somme necessarie per i pagamenti. |
Art. 56. Pagamenti al beneficiario da parte dell'organismo pagatore. |
Art. 57. Riepilogo dei pagamenti di cui all'articolo 56 del regolamento di applicazione. |
Art. 58. Recupero delle spese relative al pagamento delle prestazioni. |
Art. 59. Notifica dei trasferimenti di residenza del beneficiario. |
Art. 60. Prestazioni in natura in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. |
Art. 61. Prestazioni in denaro diverse dalle rendite in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. |
Art. 62. Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. |
Art. 63. Prestazioni in natura ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel paese di residenza, nonché ai lavoratori subordinati o autonomi autorizzati a [...] |
Art. 64. Prestazioni in denaro diverse dalle rendite in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. |
Art. 65. Dichiarazioni, inchieste e scambi di informazioni tra istituzioni, relativi ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale verificatisi in uno Stato membro diverso dallo Stato [...] |
Art. 66. Contestazione del carattere professionale dell'infortunio o della malattia. |
Art. 67. Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in più Stati membri. |
Art. 68. Scambio di informazioni fra istituzioni in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto - Versamento di anticipi in caso di un tale ricorso. |
Art. 69. Ripartizione dell'onere delle prestazioni in denaro in caso di pneumoconiosi sclerogena. |
Art. 70. Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro, comprese le rendite. |
Art. 71. Aggravamento di una malattia professionale. |
Art. 72. Valutazione del grado di inabilità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale verificati anteriormente o posteriormente. |
Art. 73. Istituzioni alle quali possono rivolgersi i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. |
Art. 74. Presa in considerazione del periodo durante il quale sono già state corrisposte prestazioni da parte dell'istituzione di un altro Stato membro. |
Art. 75. |
Art. 76. |
Art. 77. |
Art. 78. Presentazione della domanda di assegni. |
Art. 79. Attestato dei periodi. |
Art. 80. Attestato dei periodi di assicurazione o di occupazione. |
Art. 81. Attestato per il calcolo delle prestazioni. |
Art. 82. Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni. |
Art. 83. Condizioni e limiti del mantenimento del diritto a prestazioni quando il disoccupato si reca in un altro Stato membro. |
Art. 84. Lavoratori subordinati in disoccupazione che durante l'ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. |
Art. 85. Attestato dei periodi di attività subordinata o autonoma. |
Art. 86. |
Art. 87. |
Art. 88. |
Art. 89. |
Art. 90. |
Art. 91. |
Art. 92. |
Art. 93. Rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia e maternità diverse da quelle di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento di applicazione. |
Art. 94. Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo non residenti nel territorio dello stesso Stato membro di [...] |
Art. 95. Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari che non hanno la loro residenza in uno Stato membro [...] |
Art. 96. Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, corrisposte dall'istituzione di uno Stato membro per conto di un'istituzione di un altro Stato [...] |
Art. 97. Rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione. |
Art. 98. |
Art. 99. Spese di amministrazione. |
Art. 100. Crediti arretrati. |
Art. 101. Situazione dei crediti. |
Art. 102. Attribuzioni della commissione dei conti - Modalità di rimborso. |
Art. 103. Raccolta dei dati statistici e contabili. |
Art. 104. Iscrizione nell'allegato 5 degli accordi fra Stati membri o fra autorità competenti degli Stati membri concernenti i rimborsi. |
Art. 105. |
Art. 106. |
Art. 107. Conversione delle monete. |
Art. 108. Prova della qualità di lavoratore stagionale. |
Art. 109. Accordo concernente il versamento dei contributi. |
Art. 110. Collaborazione amministrativa concernente il ricupero di prestazioni indebite. |
Art. 111. Ripetizione dell'indebito da parte delle istituzioni di sicurezza sociale e ricorso degli organismi di assistenza |
Art. 112. |
Art. 113. Recupero delle prestazioni in natura corrisposte indebitamente ai lavoratori subordinati dei trasporti internazionali. |
Art. 114. Corresponsioni provvisorie di prestazioni in caso di contestazione sulla legislazione applicabile o sull'istituzione che deve corrispondere le prestazioni. |
Art. 115. Modalità delle perizie mediche effettuate in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. |
Art. 116. Accordi relativi al ricupero dei contributi. |
Art. 117. Trattamento dei dati. |
Art. 117 bis. Servizi telematici. |
Art. 117 ter. Funzionamento dei servizi telematici. |
Art. 117 quater. Commissione tecnica per il trattamento dei dati. |
Art. 118. Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite per i lavoratori subordinati. |
Art. 119. Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite per i lavoratori autonomi. |
Art. 119 bis. Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendita per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), in fine del regolamento d'applicazione. |
Art. 120. Persone che seguono un corso di studi o una formazione professionale. |
Art. 121. Accordi complementari di applicazione. |
Art. 122. Disposizioni specifiche riguardanti la modifica degli allegati. |
§ 5.4.225 – Regolamento 21 marzo 1972, n. 574.
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
(G.U.C.E. 27 marzo 1972, n. L 74).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,
visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in particolare l'articolo 98,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che occorre prevedere modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 adattate alle sue norme di base e all'esperienza acquisita nel corso degli anni di applicazione di questi testi;
considerando che occorre in particolare precisare quali sono le autorità e le istituzioni competenti di ciascuno Stato membro, nonché gli organismi di collegamento abilitati a comunicare direttamente tra di loro;
considerando che occorre precisare dettagliatamente le modalità di applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 relative alla determinazione della legislazione applicabile, nonché delle disposizioni relative alle varie categorie di prestazioni;
considerando che occorre altresì precisare le condizioni di rimborso delle prestazioni erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro, nonché le funzioni della commissione dei conti;
considerando che occorre fissare le modalità di applicazione per la procedura da seguire per la conversione delle valute nel quadro del sistema monetario europeo;
considerando che occorre, per facilitare la comunicazione tra le autorità e le istituzioni degli Stati membri, prevedere la possibilità di elaborazione elettronica dei dati derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;
considerando che occorre prevedere la possibilità di modificare gli allegati 1, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 mediante un regolamento adottato dalla Commissione su richiesta dello Stato o degli Stati membri interessati e delle loro autorità competenti, previo parere della commissione amministrativa; che tuttavia la modifica di detti allegati intende solo inserire in uno strumento comunitario le decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
a) il termine "regolamento" designa il regolamento (CEE) n. 1408/71;
b) il termine "regolamento di applicazione" designa il presente regolamento;
c) i termini definiti all'articolo 1 del regolamento hanno il significato che viene loro attribuito nel suddetto articolo.
Art. 2. Modelli di stampati - Informazioni sulle legislazioni – Prontuari. [2]
1. I modelli dei documenti necessari all'applicazione del regolamento e del suo regolamento d'applicazione sono fissati dalla commissione amministrativa.
Tali documenti possono essere trasmessi fra le istituzioni, sia tramite moduli su supporto cartaceo o altro supporto, sia sotto forma di messaggi elettronici standardizzati tramite servizi telematici, ai sensi del titolo VI bis. Lo scambio di informazioni tramite i servizi telematici è subordinato ad un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro emittente e quelle dello Stato membro destinatario ovvero gli organismi da esse designati. [3]
2. La commissione amministrativa può raccogliere, ad uso delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, informazioni sulle disposizioni delle legislazioni nazionali comprese nel campo di applicazione del regolamento.
3. La commissione amministrativa prepara i prontuari destinati a far conoscere agli interessati i loro diritti, nonché le formalità amministrative cui devono ottemperare per farli valere.
Il comitato consultivo è consultato prima che tali prontuari siano stabiliti.
Art. 3. Organismi di collegamento - Comunicazioni tra le istituzioni e tra beneficiari e istituzioni. [4]
1. Le autorità competenti possono designare degli organismi di collegamento, abilitati a comunicare direttamente tra loro.
2. Ogni istituzione di uno Stato membro ed ogni persona che risiede o che dimora nel territorio di uno Stato membro può rivolgersi all'istituzione di un altro Stato membro direttamente o tramite gli organismi di collegamento.
3. Le decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
1. L'allegato 1 indica l'autorità competente o le autorità competenti di ciascuno Stato membro.
2. L'allegato 2 indica le istituzioni competenti di ciascuno Stato membro.
3. L'allegato 3 indica le istituzioni del luogo di residenza e le istituzioni del luogo di dimora di ciascuno Stato membro.
4. L'allegato 4 indica gli organismi di collegamento designati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
5. L'allegato 5 indica le disposizioni di cui all'articolo 5, all'articolo 53, paragrafo 3, all'articolo 104, all'articolo 105, paragrafo 2, all'articolo 116 e all'articolo 121 del regolamento di applicazione.
6. L'allegato 6 indica la procedura di pagamento delle prestazioni scelta dalle istituzioni debitrici di ciascuno Stato membro, in conformità delle disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
7. L'allegato 7 indica il nome e la sede delle banche di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
8. L'allegato 8 indica gli Stati membri per i quali sono applicabili, nei rapporti reciproci, le disposizioni dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) del regolamento di applicazione.
9. L'allegato 9 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura, in conformità delle disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 95, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di applicazione.
10. L'allegato 10 indica le istituzioni o gli organismi designati dalle autorità competenti, in particolare ai sensi delle disposizioni seguenti:
a) regolamento: articolo 14 quarter e articolo 14 quinquies, paragrafo 3 e articolo 17;
b) regolamento di applicazione: articolo 6, paragrafo 1, articolo 8, articolo 10 ter, articolo 11, paragrafo 1, articolo 11 bis, paragrafo 1, articolo 12 bis, articolo 13, paragrafi 2 e 3, articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 38, paragrafo 1, articolo 70, paragrafo 1, articolo 80, paragrafo 2, articolo 81, articolo 82, paragrafo 2, articolo 85, paragrafo 2, articolo 86, paragrafo 2, articolo 89, paragrafo 1, articolo 91, paragrafo 2, articolo 102, paragrafo 2, articolo 109, articolo 110 e articolo 113, paragrafo 2.
[11. L'allegato 11 indica il regime o i regimi di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento.] [6]
TITOLO II
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DEL REGOLAMENTO
Applicazione degli articoli 6 e 7 del regolamento
Art. 5. Sostituzione del regolamento di applicazione agli accordi relativi all'applicazione delle convenzioni. [7]
Le disposizioni del regolamento di applicazione si sostituiscono a quelle degli accordi relativi all'applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 6 del regolamento; esse si sostituiscono anche, in quanto non siano indicate nell'allegato 5, alle disposizioni relative all'applicazione delle disposizioni delle convenzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento.
Applicazione dell'articolo 9 del regolamento
Art. 6. Ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata. [8]
1. Se, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento, l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata per l'invalidità, vecchiaia e morte (pensioni) in più regimi, ai sensi della legislazione di uno Stato membro, e se non è stato soggetto all'assicurazione obbligatoria in uno di questi regimi a titolo della sua ultima occupazione subordinata o autonoma, può beneficiare di dette disposizioni per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata nel regime stabilito dalla legislazione di detto Stato membro, o in mancanza, nel regime di sua scelta.
2. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione dello Stato membro in causa un attestato relativo ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro. Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione o dalle istituzioni che applicano le legislazioni sotto le quali ha compiuto detti periodi.
Applicazione dell'articolo 12 del regolamento
Art. 7. Regole generali concernenti l'applicazione delle disposizioni relative al divieto di cumulo. [9]
1. Quando alcune prestazioni dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri possono essere reciprocamente ridotte, sospese o soppresse, gli importi che non fossero corrisposti a causa di una rigida applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati, sono divisi per il numero di prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione.
2. Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 degli articoli 46 bis, 46 ter e 46 quarter del regolamento, le istituzioni competenti in causa si comunicano, a richiesta, tutte le opportune informazioni.
Art. 8. Norme applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia o di maternità ai sensi delle legislazioni di più Stati membri. [10]
1. Se un lavoratore subordinato o autonomo o uno dei suoi familiari può pretendere al beneficio delle prestazioni di maternità ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto il parto o, se il parto non ha avuto luogo nel territorio di uno di detti Stati, esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo.
2. Se un lavoratore subordinato o autonomo può pretendere al beneficio di prestazioni di malattia ai sensi delle legislazioni dell'Irlanda e del Regno Unito per lo stesso periodo di incapacità al lavoro, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale l'interessato è stato soggetto da ultimo.
3. Nei casi di cui agli articoli 14 quater, lettera b) e 14 septies del regolamento, se la persona considerata o un familiare ha diritto alle prestazioni in natura di malattia o di maternità a norma delle due legislazioni in causa, si applicano le norme seguenti:
a) se una almeno di queste legislazioni prevede che le prestazioni siano erogate sotto forma di rimborso al beneficiario, esse sono esclusivamente a carico dell'istituzione dello Stato membro nel cui territorio sono erogate;
b) se le prestazioni sono state erogate nel territorio di uno Stato membro diverso dai due Stati membri in causa, esse sono esclusivamente a carico dell'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona considerata è soggetta in virtù della sua attività subordinata. [11]
Art. 8 bis. Norme applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione ellenica e della legislazione di uno o più altri Stati membri. [12]
Se un lavoratore subordinato o autonomo o uno dei suoi familiari può pretendere, nel corso di uno stesso periodo, al beneficio delle prestazioni di malattia, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ai sensi della legislazione ellenica e ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione cui l'interessato è stato soggetto da ultimo.
Art. 9. Norme applicabili in caso di cumulo di diritti ad assegni in caso di morte ai sensi delle legislazioni di più Stati membri. [13]
1. In caso di morte sopravvenuta nel territorio di uno Stato membro, soltanto il diritto all'assegno in caso di morte acquisito ai sensi della legislazione di tale Stato membro è mantenuto, mentre cessa il diritto acquisito a titolo della legislazione di ogni altro Stato membro.
2. In caso di morte sopravvenuta nel territorio di uno Stato membro, allorché il diritto all'assegno in caso di morte è acquisito ai sensi delle legislazioni di due o più altri Stati membri, o in caso di morte sopravvenuta fuori del territorio degli Stati membri, allorché tale diritto è acquisito ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri, è mantenuto soltanto il diritto acquisito ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale il defunto è stato soggetto da ultimo, mentre cessa il diritto acquisito ai sensi della legislazione di ogni altro Stato membro.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, nei casi menzionati all'articolo 14 quater, lettera b), o all'articolo 14 septies del regolamento, i diritti all'assegno in caso di morte acquisiti a norma della legislazione di ciascuno degli Stati membri in causa sono mantenuti [14] .
Art. 9 bis. Norme applicabili in caso di cumulo di diritti alle prestazioni di disoccupazione. [15]
Se un lavoratore subordinato o autonomo, che ha diritto alle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione di uno Stato membro cui era soggetto durante la sua ultima occupazione subordinata o autonoma, in applicazione dell'articolo 69 del regolamento, si reca in Grecia ove egli ha parimenti diritto alle prestazioni di disoccupazione in virtù di un periodo di assicurazione, di occupazione subordinata o autonoma anteriormente compiuto sotto la legislazione ellenica, il diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione ellenica è sospeso durante il periodo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera c) del regolamento.
Art. 10. Norme applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o assegni familiari. [16]
1.
a) Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione od attività subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applicazione degli articolo 73, 74, 77 e 78 del regolamento, ed a concorrenza dell'importo di dette prestazioni.
b) Se, tuttavia, un'attività professionale è esercitata nel territorio del primo Stato membro:
i) nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona che ha diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia. Le prestazioni versate dallo Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia sono a carico di questo stesso Stato membro;
ii) nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 77 o 78 del regolamento, dalla persona che ha diritto a dette prestazioni o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto a tali prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di tali articoli, in tal caso l'interessato beneficia delle prestazioni o degli assegni familiari dello Stato membro nel cui territorio risiedono i figli, a carico di detto Stato membro, nonché eventualmente delle prestazioni diverse dagli assegni familiari di cui agli articoli 77 o 78 del regolamento, a carico dello Stato competente a norma di questi articoli.
2. Se un lavoratore subordinato, soggetto alla legislazione di uno Stato membro, ha diritto alle prestazioni familiari in virtù di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti anteriormente sotto la legislazione ellenica, tale diritto è sospeso allorché, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, sono dovute prestazioni familiari ai sensi della legislazione del primo Stato membro in applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento, fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni.
3. Quando, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, sono dovute prestazioni da due Stati membri in forza degli articoli 73 e/o 74 del regolamento, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione preveda l'importo di prestazioni più elevato concede la totalità di questo importo, mentre l'istituzione competente dell'altro Stato provvederà a rimborsargli la metà (del medesimo entro i limiti dell'importo previsto dalla legislazione di quest'ultimo Stato membro).
Art. 10 bis. Norme applicabili quando il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto successivamente alla legislazione di più Stati membri nel corso dello stesso periodo o parte di periodo. [17]
Se un lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto successivamente alla legislazione di due Stati membri nel corso del periodo che separa due scadenze previste dalla legislazione di uno o dei due Stati membri in oggetto per la concessione delle prestazioni familiari, si applicano le seguenti norme:
a) le prestazioni familiari a cui l'interessato ha diritto in quanto soggetto alla legislazione di ciascuno di questi Stati corrispondono al numero di prestazioni giornaliere dovute in applicazione della legislazione considerata. Se tali legislazioni non prevedono prestazioni giornaliere, le prestazioni familiari sono concesse al pro rata della durata del periodo durante il quale l'interessato è stato soggetto alla legislazione di ciascuno Stato membro, in rapporto al periodo fissato dalla legislazione in oggetto;
b) se le prestazioni familiari sono state corrisposte da una istituzione per un periodo in cui avrebbero dovuto essere corrisposte da un'altra istituzione, si procede a compensazione fra tali istituzioni;
c) per l'applicazione delle disposizioni delle lettere a) e b), quando i periodi di occupazione o di attività autonoma compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle sulla cui base si calcolano le prestazioni familiari ai sensi della legislazione di un altro Stato membro alla quale l'interessato è stato pure soggetto nel corso di uno stesso periodo, la conversione si effettua in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di applicazione;
d) in deroga alle disposizioni della lettera a), per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati membri di cui all'allegato 8 del regolamento di applicazione, l'istituzione che sostiene l'onere delle prestazioni familiari per la prima attività subordinata o autonoma nel corso del periodo considerato sostiene tale onere per tutto il periodo in corso.
TITOLO III
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Applicazione degli articoli da 13 a 17 del regolamento
Art. 10 ter. Formalità previste in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento. [18]
La data e le condizioni alle quali la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona contemplata dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento sono determinate secondo le disposizioni di detta legislazione. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione diviene applicabile all'interessato si rivolge all'istituzione designata dall'autorità competente del primo Stato membro per conoscere tale data.
Art. 10 quater. Formalità previste in caso di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), del regolamento per i funzionari e il personale assimilato. [19]
Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di cui si applica la legislazione rilascia un certificato in cui si attesta che il funzionario o membro del personale assimilato è soggetto alla sua legislazione.
Art. 11. Formalità in caso di distacco di un lavoratore subordinato in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 e dell'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento e in caso di accordi conclusi in applicazione dell'articolo 17 del regolamento. [20]
1. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro, la cui legislazione rimane applicabile, rilascia un certificato nel quale si attesta che il lavoratore subordinato rimane soggetto a tale legislazione e fino a quale data:
a) su richiesta del lavoratore subordinato o del suo datore di lavoro nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e all'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento;
b) in caso di applicazione dell'articolo 17 del regolamento.
2. L'accordo deve essere chiesto dal datore di lavoro nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento.
Art. 11 bis. Formalità in caso di un'attività esercitata nel territorio di uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio l'interessato svolge normalmente un'attività autonoma in applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 1 e dell'articolo 14 ter, paragrafo 2 del regolamento e in caso di accordi conclusi in applicazione dell'articolo 17 del regolamento. [21]
1. L'istituzione designata dalle autorità competenti dello Stato membro la cui legislazione rimane applicabile rilascia un certificato attestante che il lavoro autonomo resterà soggetto a detta legislazione e fino a quale data:
a) su richiesta del lavoratore autonomo nei casi in cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1 e all'articolo 14 ter, paragrafo 2 del regolamento;
b) nei casi in cui l'articolo 17 del regolamento è d'applicazione.
2. L'accordo deve essere chiesto dal lavoratore autonomo nei casi di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 14 ter, paragrafo 2 del regolamento.
Art. 12. Disposizioni particolari concernenti l'iscrizione al regime tedesco di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati. [22]
Quando la legislazione tedesca applicabile - in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento o in virtù di un accordo concluso in applicazione dell'articolo 17 del regolamento - ad un lavoratore subordinato che dipende da un'impresa o da un datore di lavoro la cui sede o domicilio non si trovano nel territorio della Repubblica federale di Germania e il lavoratore subordinato non ha posto di lavoro fisso nel territorio della Repubblica federale di Germania, detta legislazione è applicata come se il lavoratore subordinato fosse occupato nel luogo della sua residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania.
Se il lavoratore subordinato non ha residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania, la legislazione tedesca si applica come se egli fosse occupato in un luogo per il quale è competente l'Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Cassa generale locale di malattia di Bonn), Bonn.
Art. 12 bis. Norme applicabili alle persone di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 14 quater del regolamento che svolgono normalmente un'attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri. [23]
Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4, e dell'articolo 14 quater del regolamento, si applicano le seguenti norme:
1)
a) La persona che svolge normalmente la sua attività nel territorio di due o più Stati membri o in un'impresa la cui sede si trova nel territorio di uno Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di due Stati membri o che svolge simultaneamente un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un'attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro informa di questa situazione l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio risiede;
b) se la legislazione dello Stato membro nel cui territorio la persona risiede non gli è applicabile, l'istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro informa della situazione l'istituzione designata dalle autorità competenti dello Stato membro la cui legislazione è applicabile.
1 bis. Se, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, una persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua trasporti internazionali è soggetta alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio si trova, a seconda dei casi, la sede dell'impresa, la succursale o altra sede che la occupa, o il luogo in cui risiede ed è prevalentemente occupata, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro interessato rilascia alla persona in questione un certificato in cui si attesta che è soggetta alla sua legislazione.
2)
a) Se, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), punto i) o all'articolo 14 bis, paragrafo 2, prima frase, la persona che svolge normalmente un'attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri e che svolge parte della sua attività nello Stato membro nel cui territorio risiede è soggetta alla legislazione di detto Stato membro, l'istituzione designata dall'autorità competente dello stesso rilascia all'interessato un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni altro Stato membro:
i) nel cui territorio detta persona svolge parte della sua attività e/o
i) nel caso che essa svolga un'attività subordinata nel cui territorio un'impresa o un datore di lavoro da cui essa dipende ha la propria sede o il proprio domicilio;
b) quest'ultima istituzione fornisce, se necessario, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile, le informazioni necessarie per il computo dei contributi che il datore o i datori di lavoro e/o detta persona sono tenuti a versare in virtù di tale legislazione.
3)
a) Se, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 o all'articolo 14 bis, paragrafo 3 del regolamento, la persona occupata nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa la cui sede si trovi nel territorio di un altro Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di detti Stati, o che svolga un'attività autonoma in una tale impresa, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa stessa abbia sede, l'istituzione designata dall'autorità competente di quest'ultimo Stato membro rilascia all'interessato un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni altro Stato membro:
i) nel cui territorio detta persona svolge un'attività subordinata o autonoma;
ii) nel cui territorio detta persona risiede;
b) il paragrafo 2, lettera b) è applicabile per analogia.
4)
a) Se ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), punto ii) del regolamento la persona che non risiede nel territorio di alcuno degli Stati membri in cui svolge la sua attività subordinata è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro che occupa l'interessato ha la propria sede o il proprio domicilio, l'istituzione designata dall'autorità competente di quest'ultimo Stato membro rilascia all'interessato un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni Stato membro:
i) nel cui territorio detta persona svolge parte della sua attività subordinata;
ii) nel cui territorio detta persona risiede.
b) il paragrafo 2, lettera b) è applicabile per analogia.
5)
a) Se, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, seconda frase del regolamento, la persona che svolge normalmente un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri, ma che non svolge nessuna parte di quest'attività nel territorio dello Stato membro in cui risiede, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli svolge la sua attività principale, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essa risiede ne informa immediatamente l'istituzione designata dall'autorità competente degli Stati membri interessati;
b) le autorità competenti degli Stati membri interessati o le istituzioni designate da dette autorità competenti stabiliscono di comune accordo la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto delle disposizioni di cui alla lettera d) e delle disposizioni dell'articolo 14 bis, paragrafo 4 del regolamento entro e non oltre 6 mesi a decorrere dal giorno in cui la situazione dell'interessato è stata comunicata ad una delle istituzioni in causa;
c) l'istituzione che applica la legislazione determinata come applicabile all'interessato rilascia allo stesso un certificato in cui si attesta che è soggetto a detta legislazione e ne invia copia alle altre istituzioni interessate;
d) per stabilire, ai fini dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, terza frase del regolamento, l'attività principale dell'interessato, viene anzitutto tenuto conto della località dove è situata la sede fissa e permanente in cui l'interessato svolge le sue attività. In mancanza di quanto precede, si tiene conto di criteri quali la natura abituale o la durata delle attività svolte, il numero di servizi resi e il reddito derivante da dette attività;
e) le istituzioni interessate si trasmettono qualsiasi informazione necessaria a indicare sia l'attività principale dell'interessato sia i contributi da pagare ai sensi della legislazione considerata essergli applicabile.
6)
a) Senza pregiudizio di quanto disposto al paragrafo 5, in particolare alla lettera b), se l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione sarebbe applicabile in virtù dell'articolo 14 bis, paragrafi 2 o 3 del regolamento, stabilisce che le disposizioni del paragrafo 4 di detto articolo si applicano alla persona interessata, l'istituzione stessa ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati o le istituzioni designate da tali autorità; se necessario, la legislazione da applicarsi all'interessato viene determinata di comune accordo;
b) le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), saranno fornite dalle istituzioni degli Stati membri interessati all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione è stata riconosciuta applicabile.
7)
a) Se, conformemente all'articolo 14 quarter del regolamento, una persona che svolge simultaneamente un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un'attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio svolge l'attività subordinata, l'istituzione designata dall'autorità competente di questo ultimo Stato membro le rilascia un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni altro Stato membro:
i) nel cui territorio detta persona svolge la sua attività autonoma,
ii) nel cui territorio detta persona risiede;
b) il paragrafo 2, lettera b) è applicabile per analogia.
8) Se conformemente all'articolo 14 quarter, lettera b) del regolamento, la persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta alla legislazione di due Stati membri, si applicano per analogia i punti 1, 2, 3 e 4 per quanto concerne l'attività subordinata e i punti 1, 2, 3, 5 e 6 per quanto concerne l'attività autonoma.
Le istituzioni designate dalle autorità competenti dei due Stati membri la cui legislazione è in definitiva applicabile se ne informano reciprocamente.
Art. 12 ter. Regole applicabili alle persone di cui agli articoli 14 sexies o 14 septies del regolamento. [24]
Le disposizioni dell'articolo 12 bis, paragrafi 1, 2, 3 e 4, si applicano per analogia alle persone di cui all'articolo 14 sexies o all'articolo 14 septies del regolamento. Nei casi contemplati dall'articolo 14 septies del regolamento le istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri la cui legislazione è applicabile si informano reciprocamente.
Art. 13. Esercizio del diritto di opzione da parte del personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari. [25]
1. Il diritto di opzione previsto all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento deve essere esercitato per la prima volta entro tre mesi dalla data alla quale il lavoratore subordinato è stato assunto presso la missione diplomatica o l'ufficio consolare di cui trattasi o è entrato al servizio personale di agenti di tale missione o ufficio. L'opzione decorre dalla data d'entrata in servizio.
Quando l'interessato esercita nuovamente il diritto di opzione alla fine di un anno civile, l'opzione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo.
2. L'interessato che eserciti il diritto di opzione ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la legislazione del quale ha optato, avvisando nel contempo il datore di lavoro. Questa istituzione ne informa, se necessario, ogni altra istituzione dello Stato membro in conformità delle direttive emanate dall'autorità competente di questo Stato membro.
3. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione ha optato l'interessato gli rilascia un certificato in cui si attesta che è soggetto alla legislazione di tale Stato membro per il periodo in cui è occupato presso la missione diplomatica o l'ufficio consolare di cui trattasi o al servizio personale di agenti di tale missione o ufficio.
4. Se l'interessato ha optato per l'applicazione della legislazione tedesca, le disposizioni di tale legislazione sono applicate come se lo stesso fosse occupato nel luogo in cui ha sede il governo tedesco. L'autorità competente designa l'istituzione competente in materia di assicurazione malattia.
Art. 14. Esercizio del diritto di opzione da parte degli agenti ausiliari delle Comunità europee. [26]
1. Il diritto di opzione previsto all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento deve essere esercitato al momento della conclusione del contratto di assunzione. L'autorità abilitata a concludere tale contratto informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la legislazione del quale l'agente ausiliario ha optato. Detta istituzione ne informa, se necessario, ogni altra istituzione dello Stato membro.
2. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione ha optato l'agente ausiliario, gli rilascia un certificato in cui si attesta che è soggetto alla legislazione di tale Stato membro per il periodo in cui è occupato al servizio delle Comunità europee in qualità di agente ausiliario.
3. Le autorità competenti degli Stati membri designano, se necessario, le istituzioni competenti per gli agenti ausiliari delle Comunità europee.
4. Se l'agente ausiliario occupato nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania ha optato per l'applicazione della legislazione tedesca, le disposizioni di tale legislazione sono applicate come se l'agente fosse occupato nel luogo in cui ha sede il governo tedesco. L'autorità competente designa l'istituzione competente in materia di assicurazione malattia.
TITOLO IV
APPLICAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI
CAPITOLO 1
REGOLE GENERALI RELATIVE ALLA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI
1. Nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 45, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 64 e all'articolo 67, paragrafi 1 e 2 del regolamento, la totalizzazione dei periodi si effettua in conformità alle seguenti norme:
a) ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, nella misura in cui è necessario ricorrervi per completare i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione del primo Stato membro ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, a condizione che tali periodi di assicurazione o di residenza non si sovrappongano. Se si tratta di prestazioni per invalidità vecchiaia o morte (pensioni) che debbono essere liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri in conformità delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, ciascuna delle istituzioni in causa procede separatamente a tale totalizzazione, tenendo conto dell'insieme dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore subordinato o autonomo sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri alle quali è stato soggetto, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 45, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a) del regolamento.
Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 14 quater, lettera b), o 14 septies del regolamento, dette istituzioni tengono conto altresì, per la concessione dei benefici, dei periodi di assicurazione o residenza compiuti a titolo di un regime di assicurazione obbligatorio in base alla legislazione degli Stati membri in questione che si sovrappongono. [28]
b) quando un periodo di assicurazione o di residenza compiuto al titolo di un'assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione compiuta a titolo di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in conto soltanto il periodo compiuto a titolo di un'assicurazione obbligatoria;
c) quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo equiparato compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo equiparato ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione soltanto il periodo diverso dal periodo equiparato;
d) ogni periodo equiparato ai sensi delle legislazioni di due o più Stato membri è preso in conto soltanto dall'istituzione dello Stato membro alla legislazione del quale l'assicurato è stato da ultimo soggetto a titolo obbligatorio prima di detto periodo; nel caso in cui l'assicurato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest'ultimo è preso in conto dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo;
e) nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongono a periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto nella misura in cui possono utilmente esser presi in considerazione;
f) nel caso in cui, secondo la legislazione di uno Stato membro, taluni periodi di assicurazione o di residenza siano presi in conto solamente se sono stati compiuti entro un termine determinato, l'istituzione che applica tale legislazione:
i) tiene conto dei periodi di assicurazione di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro solamente se sono stati compiuti entro tale termine, oppure
ii) prolunga il termine per la durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti in tutto o in parte entro detto termine sotto la legislazione di un altro Stato membro quando si tratta di periodi di assicurazione o di residenza che comportano unicamente, in base alla legislazione del secondo Stato membro, la sospensione del termine entro il quale i periodi di assicurazione o di residenza debbono essere compiuti.
2. I periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto una legislazione di uno Stato membro non compresa nel campo di applicazione del regolamento, ma che sono presi in conto ai sensi di una legislazione di tale Stato membro compresa nel campo di applicazione del regolamento, sono considerati come periodi di assicurazione o di residenza da prendere in conto ai fini della totalizzazione.
3. Quando i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle utilizzate dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione si effettua secondo le seguenti norme:
a) se l'interessato è un lavoratore subordinato ed è stato soggetto al regime della settimana di sei giorni, o se è un lavoratore autonomo:
i) un giorno equivale a otto ore e viceversa;
ii) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
iii) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
iv) tre mesi o tredici settimane o settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
v) per la conversione delle settimane in mesi e viceversa, le settimane ed i mesi sono convertiti in giorni;
vi) l'applicazione delle norme suddette non può comportare l'assunzione, per l'insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile, di un totale superiore a trecentododici giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri;
b) se l'interessato è un lavoratore subordinato ed è stato soggetto al regime della settimana di cinque giorni:
i) un giorno equivale a nove ore e viceversa;
ii) cinque giorni equivalgono a una settimana e viceversa;
iii) ventidue giorni equivalgono ad un mese viceversa;
iv) tre mesi o tredici settimane o sessantasei giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
v) per la conversione di settimane in mesi e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni;
vi) l'applicazione delle norme suddette non può comportare l'assunzione, per l'insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile, di un totale superiore a duecento sessantaquattro giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri;
c) se l'interessato è un lavoratore subordinato ed è stato soggetto al regime della settimana di sette giorni:
i) un giorno equivale a sei ore e viceversa;
ii) sette giorni equivalgono a una settimana e viceversa;
iii) trenta giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
iv) tre mesi o tredici settimane o novanta giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
v) per la conversione di settimane in mesi e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni;
vi) l'applicazione delle norme suddette non può comportare l'assunzione, per l'insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile, di un totale superiore a trecentosessanta giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri.
Sei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in mesi, i giorni che corrispondono a una frazione di mese, conformemente alle regole di conversione indicate nel presente paragrafo, sono considerati come un mese intero.
CAPITOLO 2
MALATTIA E MATERNITÀ
Applicazione dell'articolo 18 del regolamento
Art. 16. Attestato dei periodi di assicurazione. [29]
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo.
2. Tale attestato è rilasciato, a richiesta del lavoratore subordinato o autonomo, dall'istituzione o dalle istituzioni dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato anteriormente soggetto da ultimo. Se l'interessato non presenta detto attestato, l'istituzione competente si rivolge a questa o queste istituzioni per ottenerlo.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
Applicazione dell'articolo 19 del regolamento
Art. 17. Prestazione in natura in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. [30]
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 19 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a farsi iscrivere, assieme ai familiari, presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato in cui si certifica che ha diritto a dette prestazioni in natura per sé e per i suoi familiari. Tale attestato è rilasciato dall'istituzione competente, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro, se del caso. Se il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi familiari non presentano tale attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.
2. Tale attestato rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento. Tuttavia quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione tedesca, francese, italiana o portoghese, è valido soltanto per il periodo di un anno a decorrere dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni anno.
3. Se l'interessato ha la qualità di lavoratore stagionale, l'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l'istituzione competente nel frattempo non ne notifichi l'annullamento all'istituzione del luogo di residenza,
4. L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente di ogni iscrizione alla quale ha proceduto in conformità delle disposizioni del paragrafo 1.
5. Per ogni domanda di prestazioni in natura, l'interessato presenta i documenti giustificativi richiesti per la concessione delle prestazioni in natura dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.
[6. In caso di ricovero in ospedale, l'istituzione del luogo di residenza notifica all'istituzione competente, entro tre giorni a decorrere dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, nonché la data di uscita. Tuttavia, tale notifica non è necessaria quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all'istituzione del luogo di residenza.] [31]
[7. L'istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura i cui costi di previsione o effettivi superino un importo forfettario stabilito e periodicamente aggiornato dalla commissione amministrativa. L'istituzione competente dispone di quindici giorni a decorrere dall'invio di questo avviso per notificare, se del caso, la sua opposizione motivata; l'istituzione del luogo di residenza concede le prestazioni in natura se non ha ricevuto opposizione allo scadere del termine suddetto. Qualora tali prestazioni in natura debbano essere concesse in caso di assoluta urgenza, l'istituzione del luogo di residenza ne informa senza indugio l'istituzione competente. Tuttavia, non è necessario notificare l'opposizione motivata quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all'istituzione del luogo di residenza.] [32]
8. Il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura, in particolare l'abbandono o il cambiamento di un'attività subordinata o autonoma dell'interessato, ovvero qualsiasi trasferimento della residenza o della dimora di quest'ultimo o di un suo familiare. L'istituzione competente informa inoltre l'istituzione del luogo di residenza della cessazione dell'iscrizione o della fine dei diritti a prestazioni in natura del lavoratore subordinato o autonomo. L'istituzione del luogo di residenza può chiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente di fornirle tutte le informazioni relative all'iscrizione o ai diritti a prestazioni in natura del lavoratore subordinato o autonomo.
9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della Commissione amministrativa.
Art. 18. Prestazioni in denaro in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. [33]
1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a rivolgersi, entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, all'istituzione del luogo di residenza presentando un avviso di interruzione del lavoro o, se la legislazione applicata dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante.
2. Se i medici curanti del paese di residenza non rilasciano certificati di inabilità al lavoro, l'interessato si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza entro i termini fissati dalla legislazione che essa applica.
Questa istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'inabilità stessa al lavoro ed alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Tale certificato, nel quale si precisa la durata probabile dell'inabilità stessa, è trasmesso, senza indugio, all'istituzione competente.
3. Nei casi in cui non si applichi il paragrafo 2, l'istituzione del luogo di residenza procede, non appena possibile e comunque entro tre giorni dalla data alla quale l'interessato si è rivolto ad essa, al controllo medico dello stesso come se si trattasse di un proprio assicurato. Il rapporto del medico di controllo, che indica in particolare la durata probabile dell'inabilità al lavoro, è trasmesso dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente entro tre giorni dalla data del controllo.
4. L'istituzione del luogo di residenza procede successivamente, se necessario, al controllo amministrativo o sanitario dell'interessato come se si trattasse di un proprio assicurato. Non appena constata che è in grado di riprendere il lavoro, essa avverte senza indugio l'interessato nonché l'istituzione competente, indicando la data alla quale prende fine l'inabilità al lavoro. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6, la notifica all'interessato ha il valore di decisione presa per conto dell'istituzione competente.
5. L'istituzione competente conserva comunque la facoltà di far procedere al controllo dell'interessato da parte di un medico di sua scelta.
6. Se l'istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro perché l'interessato non si è assoggettato alle formalità previste dalla legislazione del paese di residenza o se constata che l'interessato è in grado di riprendere il lavoro, essa notifica allo stesso tale decisione e ne trasmette simultaneamente copia all'istituzione del luogo di residenza.
7. Quando l'interessato riprende il lavoro, ne avverte l'istituzione competente se ciò è previsto dalla legislazione applicata da tale istituzione.
8. L'istituzione competente corrisponde le prestazioni in denaro con i mezzi adeguati, in particolare mediante vaglia postale internazionale, e ne avverte l'istituzione del luogo di residenza e l'interessato. Se le prestazioni in denaro sono corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, quest'ultima informa l'interessato in merito ai suoi diritti e comunica all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni in denaro, le date alle quali debbono essere corrisposte, nonché la durata massima di concessione prevista dalla legislazione dello Stato competente.
9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere delle commissione amministrativa.
Applicazione dell'articolo 20 del regolamento
Art. 19. Disposizioni particolari per i lavoratori frontalieri e i loro familiari. [34]
Se si tratta di lavoratori frontalieri o di loro familiari, medicinali, fasciature, occhiali, piccoli apparecchi, analisi ed esami di laboratorio, possono essere forniti o effettuati soltanto nel territorio dello Stato membro in cui sono stati prescritti, secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato membro, salvo che la legislazione applicata dall'istituzione competente o un accordo concluso tra gli Stati membri interessati o le autorità competenti di questi Stati membri siano più favorevoli.
Applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma del regolamento
Art. 19 bis. Prestazioni in natura in caso di soggiorno nello Stato competente - Familiari aventi la residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il lavoratore subordinato o autonomo. [35]
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura a norma dell'articolo 21 del regolamento, i familiari sono tenuti a presentare all'istituzione del luogo di soggiorno un attestato da cui risulti che essi hanno diritto a tali prestazioni. Tale attestato, che viene rilasciato all'istituzione del luogo di residenza dei familiari, se possibile prima che questi lascino il territorio dello Stato membro in cui risiedono, indica segnatamente, se del caso, la durata massima di erogazione delle prestazioni in natura, così come è previsto dalla legislazione di tale Stato membro. In caso di mancata presentazione di tale attestato da parte dei familiari, l'istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all'istituzione del luogo di residenza per ottenerlo.
2. L'articolo 17, paragrafo 9 del regolamento d'applicazione si applica per analogia [36].
Applicazione dell'articolo 22 del regolamento
Art. 20. Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Caso particolare dei lavoratori subordinati dei trasporti internazionali nonché dei loro familiari. [37]
[1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, per sé stesso o per i familiari che l'accompagnano, il lavoratore subordinato dei trasporti internazionali di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, che si trova nell'esercizio della propria attività nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, è tenuto a presentare al più presto possibile all'istituzione del luogo di dimora un attestato speciale rilasciato dal datore di lavoro o da un suo incaricato nel corso del mese civile della presentazione o dei due mesi civili precedenti. Tale attestato indica, in particolare, la data dalla quale l'interessato è alle dipendenze di detto datore di lavoro, nonché la denominazione e la sede dell'istituzione competente; tuttavia se, secondo la legislazione dello Stato competente, il datore di lavoro non è tenuto a conoscere l'istituzione competente, l'interessato è tenuto ad indicare per iscritto la denominazione e la sede di questa istituzione all'atto della presentazione della domanda all'istituzione del luogo di dimora. Quando il lavoratore subordinato ha presentato tale attestato, si presume che soddisfi alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Se egli non è in grado di rivolgersi all'istituzione del luogo di dimora prima del trattamento medico, beneficia nondimeno di questo trattamento su presentazione di detto attestato, come se fosse assicurato presso tale istituzione.
2. L'istituzione del luogo di dimora si rivolge entro tre giorni all'istituzione competente per sapere se l'interessato soddisfa alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Essa è tenuta a corrispondere le prestazioni in natura sino a che le sia pervenuta la risposta dell'istituzione competente e al massimo per un periodo di trenta giorni.
3. L'istituzione competente invia la sua risposta dell'istituzione del luogo di dimora entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di tale istituzione. Se la risposta è affermativa, l'istituzione competente indica, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione da essa applicata, e l'istituzione del luogo di dimora continua a corrispondere le dette prestazioni.
4. Invece dell'attestato previsto al paragrafo 1, il lavoratore subordinato di cui a tale paragrafo può presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato che certifichi che le condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura sono soddisfatte. Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente. In tale caso, le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono applicabili.
5. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
6. Le prestazioni in natura corrisposte in virtù della presunzione di cui al paragrafo 1 sono oggetto del rimborso previsto all'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento.]
Art. 21. Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. [38]
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento, un lavoratore subordinato o autonomo deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall'istituzione competente attestante il suo diritto a prestazioni in natura. Tale documento è emesso ai sensi dell'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di esibire il suddetto documento, deve contattare l'istituzione del luogo di dimora la quale chiede all'istituzione competente un documento che attesti che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.
Per il prestatore di cure il documento emesso dall'istituzione competente che consenta di beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento, nel caso specifico, ha il medesimo valore di una documentazione attestante, a livello nazionale, i diritti della persona coperta da assicurazione presso l'istituzione del luogo di dimora.
2. L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia.
Art. 22. Prestazioni in natura ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel paese di residenza, nonché ai lavoratori subordinati o autonomi autorizzati a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi delle cure. [39]
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza un attestato che certifica che è autorizzato a conservare il beneficio di dette prestazioni. Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono ancora essere corrisposte, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. L'attesto può essere rilasciato dopo la partenza e su richiesta dell'interessato, quando non ha potuto essere rilasciato prima, per motivi di forza maggiore.
2. L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia [40].
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia per la corresponsione delle prestazioni in natura nel caso di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), punto i) del regolamento.
Art. 23. Prestazioni in natura ai familiari. [41]
Le disposizioni dell'articolo 21 o dell'articolo 22 del regolamento di applicazione, secondo i casi, sono applicabili per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di cui all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento.
Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza e la legislazione del paese di residenza dei familiari sono rispettivamente considerati istituzione competente e legislazione dello Stato competente ai fini degli articoli 17, paragrafo 9, 21 e 22 del regolamento d'applicazione [42].
Art. 24. Prestazioni in denaro ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. [43]
Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. Tuttavia, fatto salvo l'obbligo di presentare un certificato di incapacità al lavoro, il lavoratore subordinato o autonomo che dimora nel territorio di uno Stato membro senza esercitarvi un'attività professionale non è tenuto a presentare l'avviso di interruzione del lavoro di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
Applicazione dell'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento
Art. 25. Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro. [44]
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.
2. Tale attestato è rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari.
Esso è valido per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio. Può essere rinnovato; in tal caso, la durata di validità decorre dalla data del rinnovo.
L'interessato è tenuto a notificare immediatamente all'istituzione competente ogni fatto che renda necessario modificare detto attestato. La modifica ha effetto dal giorno in cui tale fatto si è verificato.
3. In luogo dell'attestato di cui al paragrafo 1, l'istituzione competente può chiedere all'interessato documenti recenti di stato civile, relativi ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.
Applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento
Art. 26. Prestazioni ai disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente per cercarvi un'occupazione. [45]
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 1 bis del regolamento, un disoccupato o i familiari che l'accompagnano deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall'istituzione competente attestante il suo diritto a prestazioni in natura. Tale documento è emesso ai sensi dell'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di esibire il suddetto documento, deve contattare l'istituzione del luogo di dimora la quale chiede all'istituzione competente un documento che attesti che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.
Per il prestatore di cure il documento emesso dall'istituzione competente che consenta di beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, nel caso specifico, ha il medesimo valore di una documentazione attestante, a livello nazionale, i diritti della persona coperta da assicurazione presso l'istituzione del luogo nel quale il disoccupato si sia recato. [46]
1 bis. Per beneficiare, per sé stesso e per i propri familiari, delle prestazioni in denaro, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, il disoccupato è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è recato un attestato che deve richiedere prima della partenza all'istituzione competente. Se il disoccupato non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. L'attestato deve certificare l'esistenza del diritto alle prestazioni in questione, alle condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, indicare la durata del diritto tenuto conto dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera c), del regolamento e precisare, in caso di incapacità al lavoro o di ospedalizzazione, l'importo delle prestazioni in denaro da corrispondere, se del caso, a titolo dell'assicurazione malattia, per la durata suddetta [47].
2. L'istituzione di assicurazione disoccupazione del luogo in cui si è recato il disoccupato certifica, su una copia dell'attestato di cui all'articolo 83 del regolamento di applicazione da trasmettere all'istituzione di assicurazione malattia del medesimo luogo, l'esistenza delle condizioni enunciate all'articolo 69, paragrafo 1, lettera b) del regolamento precisando la data dalla quale tali condizioni sussistono, nonché la data dalla quale il disoccupato beneficia delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione per conto dell'istituzione competente.
Tale attestato è valido per il periodo previsto dall'articolo 69, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, fino a quando sono soddisfatte le condizioni richieste. L'istituzione di assicurazione disoccupazione del luogo in cui si è recato il disoccupato informa, entro tre giorni, detta istituzione di assicurazione malattia se tali condizioni non sono più soddisfatte.
3. L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia [48].
4. Per beneficiare delle prestazioni in denaro previste dalla legislazione dello Stato competente, il disoccupato è tenuto a presentare entro tre giorni, all'istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato, un certificato di incapacità al lavoro rilasciato dal medico curante. Egli deve anche precisare fino a quale data ha beneficiato delle prestazioni a titolo dell'assicurazione disoccupazione nonché il suo indirizzo nel paese dove si trova.
5. L'istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato il disoccupato notifica, entro tre giorni, l'inizio e la fine dell'incapacità al lavoro all'istituzione competente di assicurazione malattia ed all'istituzione competente di assicurazione disoccupazione, come pure all'istituzione dove è iscritto il disoccupato quale richiedente lavoro.
6. Nei casi definiti all'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento, l'istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato il disoccupato informa l'istituzione competente di assicurazione malattia e l'istituzione competente di assicurazione disoccupazione di ritenere soddisfatte le condizioni che giustificano la proroga della corresponsione delle prestazioni in denaro e in natura. Essa motiva il proprio parere, unendo alla relazione inviata all'istituzione competente di assicurazione malattia un rapporto circostanziato del medico di controllo sulle condizioni di salute del malato e la durata probabile del periodo durante il quale saranno soddisfatte le condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento. L'istituzione competente di assicurazione malattia decide in merito alla proroga della corresponsione delle prestazioni al disoccupato ammalato.
7. Le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
Applicazione dell'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento
Art. 27. Prestazioni in natura ai familiari di disoccupati in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. [49]
Le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia ai fini della concessione delle prestazioni in natura ai familiari di disoccupati quando tali familiari hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente. Al momento dell'iscrizione dei familiari di disoccupati che beneficiano di prestazioni ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento, deve essere presentato l'attestato di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento di applicazione. Tale attestato è valido per la durata della concessione delle prestazioni previste dall'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento.
Applicazione dell'articolo 26 del regolamento
Art. 28. Prestazioni in natura ai richiedenti la pensione o la rendita e ai loro familiari. [50]
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura nel territorio dello Stato membro in cui risiede, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento, il richiedente è tenuto a farsi iscrivere, come pure i suoi familiari, presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni per sé e per i suoi familiari, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tale attestato è rilasciato dall'istituzione di questo altro Stato membro competente per le prestazioni in natura.
2. L'istituzione del luogo di residenza avverte l'istituzione che ha rilasciato l'attestato di ogni iscrizione da essa effettuata in conformità delle disposizioni del paragrafo 1.
Applicazione degli articoli 28 e 28 bis del regolamento
Art. 29. Prestazioni in natura ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari che non hanno la loro residenza in uno Stato membro ai sensi della cui legislazione beneficiano di una pensione o di una rendita ed hanno diritto alle prestazioni. [51]
1. Per beneficiare, nel territorio dello Stato membro in cui risiede, delle prestazioni in natura ai sensi degli articoli 28, paragrafo 1, e 28 bis del regolamento, il titolare di pensione o di rendita è tenuto a farsi iscrivere, come pure i suoi familiari residenti nello stesso Stato membro, presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni, per sé e per i suoi familiari, ai sensi della legislazione o di una delle legislazioni al cui titolo è dovuta una pensione o una rendita [52].
2. Questo attestato è rilasciato, a richiesta del titolare, dall'istituzione o da una delle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o, se del caso, dall'istituzione cui spetta decidere sul diritto alle prestazioni in natura, non appena il titolare abbia soddisfatto alle condizioni di apertura del diritto a tali prestazioni. Se il titolare non presenta l'attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge, per ottenerlo, all'istituzione o alle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o, se del caso, all'istituzione a ciò abilitata. In attesa di ricevere tale attestato, l'istituzione del luogo di residenza può procedere ad un'iscrizione provvisoria del titolare e dei suoi familiari residenti nello stesso Stato membro sulla base dei documenti giustificativi da essa riconosciuti. Detta iscrizione è opponibile all'istituzione cui spetta l'onere delle prestazioni in natura soltanto quando quest'ultima istituzione ha rilasciato l'attestato previsto al paragrafo 1 [53].
3. L'istituzione del luogo di residenza avverte l'istituzione che ha rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1 di ogni iscrizione da essa effettuata in conformità delle disposizioni di detto paragrafo.
4. Ad ogni domanda di prestazioni in natura, si deve fornire all'istituzione del luogo di residenza la prova, mediante ricevuta o talloncino del mandato corrispondente all'ultimo pagamento effettuato, che il titolare continua ad avere diritto a una pensione o rendita.
5. Il titolare o i sui familiari residenti nello stesso Stato membro sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura e, in particolare, di ogni sospensione o soppressione della pensione o della rendita e di ogni trasferimento della loro residenza. Le istituzioni debitrici della pensione o della rendita informano altresì di tali cambiamenti l'istituzione del luogo di residenza del titolare [54] .
6. La commissione amministrativa fissa, se necessario, le modalità che permettono di determinare l'istituzione cui spetta l'onere delle prestazioni in natura nel caso di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera b) del regolamento.
Applicazione dell'articolo 29 del regolamento
Art. 30. Prestazioni in natura ai familiari che hanno la residenza al di fuori dello Stato competente in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il titolare di pensione o di rendita. [55]
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura nel territorio dello Stato membro in cui risiedono ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento, i familiari sono tenuti a farsi iscrivere presso l'istituzione del luogo di residenza presentando i documenti giustificativi richiesti dalla legislazione applicata da detta istituzione per la concessione di tali prestazioni ai familiari di un titolare di pensione o rendita, nonché un attestato che certifica che il titolare ha diritto alle prestazioni in natura per sé e per i suoi familiari. Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione o da una delle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o, eventualmente, dall'istituzione abilitata a decidere del diritto alle prestazioni in natura, rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza dei familiari non ha ricevuto notifica del suo annullamento. Se i familiari non presentano l'attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge per ottenerlo all'istituzione o alle istituzioni debitrici di pensioni o di rendita o, eventualmente, all'istituzione abilitata.
Tuttavia, quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione tedesca, francese, italiana o portoghese, è valido soltanto per il periodo di un anno a decorrere dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni anno.
2. A ogni domanda di prestazioni in natura, i familiari sono tenuti a presentare all'istituzione del luogo di residenza l'attestato di cui al paragrafo 1, se la legislazione da essa applicata prevede che tale domanda deve essere accompagnata dal documento attestante il diritto alla pensione o alla rendita.
3. L'istituzione che ha rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1 informa l'istituzione di residenza dei familiari in merito alla sospensione o alla soppressione della pensione o della rendita. L'istituzione del luogo di residenza dei familiari può chiedere in qualunque momento all'istituzione che ha rilasciato l'attestato di fornirle qualunque informazione relativa ai diritti alle prestazioni in natura.
4. I familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura e, in particolare, di ogni trasferimento di residenza.
5. L'istituzione del luogo di residenza avvisa l'istituzione che ha rilasciato l'attestato previsto dal paragrafo 1 di qualunque iscrizione da essa effettuata, base alle disposizioni di tale paragrafo.
Applicazione dell'articolo 31 del regolamento
Art. 31. Prestazioni in natura ai titolari di pensione o rendita e ai familiari in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello della loro residenza. [56]
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, il titolare di pensione o di rendita deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall'istituzione del luogo di residenza attestante il suo diritto a prestazioni in natura. Tale documento è emesso ai sensi dell'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di esibire il suddetto documento, deve contattare l'istituzione del luogo di dimora la quale chiede all'istituzione del luogo di residenza un documento che attesti che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.
Per il prestatore di cure il documento emesso dall'istituzione competente che consenta di beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, nel caso specifico, ha il medesimo valore di una documentazione attestante, a livello nazionale, i diritti della persona coperta da assicurazione presso l'istituzione del luogo di dimora.
2. L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di cui all'articolo 31 del regolamento. Se questi risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello del titolare di pensione o di rendita, il documento di cui al paragrafo 1 è emesso dall'istituzione del luogo della loro residenza.
Applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento
Art. 32. Istituzioni alle quali possono rivolgersi i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, nonché i loro familiari in caso di dimora o residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. [57]
1. Nei casi di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento e quando, nel paese di dimora o residenza, le prestazioni previste dal regime di assicurazione malattia o maternità dal quale dipendono i lavoratori manuali dell'industria siderurgica sono equivalenti a quelle previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, i lavoratori di questa categoria e i loro familiari possono rivolgersi all'istituzione più vicina, nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, indicata nell'allegato 3 del regolamento di applicazione, anche se si tratta di un'istituzione del regime applicabile ai lavoratori manuali dell'industria siderurgica, che in tal caso è tenuta a corrispondere le prestazioni.
2. Quando le prestazioni previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate sono più vantaggiose, questi lavoratori e i loro familiari hanno la facoltà di rivolgersi all'istituzione incaricata di applicare questo regime, oppure all'istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, che applica il regime dei lavoratori manuali dell'industria siderurgica. In quest'ultimo caso, l'istituzione in questione è tenuta a richiamare l'attenzione dell'interessato sul fatto che, rivolgendosi all'istituzione incaricata di applicare detto regime speciale, otterrebbe prestazioni più vantaggiose; essa deve inoltre indicargli la denominazione e la sede di questa istituzione.
Applicazione dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento
Art. 32 bis. Regimi speciali applicabili a taluni lavoratori autonomi. [58]
[Il regime o i regimi di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento figurano nell'allegato 11.]
Applicazione dell'articolo 35, paragrafo 4 del regolamento
Art. 33. Presa in considerazione del periodo durante il quale sono già state corrisposte prestazioni da parte dell'istituzione di un altro Stato membro. [59]
Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 4 del regolamento, l'istituzione di uno Stato membro tenuta a corrispondere prestazioni può chiedere all'istituzione di un altro Stato membro di comunicarle informazioni relative al periodo durante il quale quest'ultima istituzione ha già corrisposto prestazioni per lo stesso caso di malattia o maternità.
Rimborso da parte dell'istituzione competente
di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro
1. Se le formalità previste all'articolo 20, paragrafi 1 e 4 ed agli articoli 21, 23 e 31 del regolamento di applicazione non hanno potuto essere espletate durante la dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, le spese sostenute sono rimborsate, a richiesta del lavoratore subordinato o autonomo, dall'istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora.
2. L'istituzione del luogo di dimora è tenuta a fornire all'istituzione competente che lo richieda le necessarie indicazioni in merito a tali tariffe.
Se l'istituzione del luogo di dimora e l'istituzione competente sono vincolate da un accordo che stabilisca la rinuncia a qualsiasi rimborso, oppure un rimborso forfettario delle prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i) e dell'articolo 31 del regolamento, l'istituzione del luogo di dimora è tenuta inoltre a trasferire all'istituzione competente l'importo che deve essere rimborsato all'interessato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.
3. Quando si tratti di spese considerevoli, l'istituzione competente può versare all'interessato un anticipo adeguato appena questi ha inoltrato alla stessa la domanda di rimborso.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, l'istituzione competente può effettuare il rimborso delle spese sostenute, in base alle proprie tariffe, sempre che il rimborso sia permesso, che le spese da rimborsare non superino un determinato importo fissato dalla commissione amministrativa e che il lavoratore subordinato o autonomo o il titolare di pensione o di rendita abbia dato il proprio consenso per farsi applicare detta disposizione. In nessun caso l'importo del rimborso può essere superiore a quello delle spese realmente sostenute.
5. Se la legislazione dello Stato di residenza non stabilisce tariffe di rimborso, l'istituzione competente può procedere al rimborso conformemente alle proprie tariffe, senza che sia necessario il consenso dell'interessato. In nessun caso l'importo del rimborso supera l'importo delle spese sostenute [61].
CAPITOLO 3
INVALIDITÀ, VECCHIAIA E MORTE (PENSIONI)
Presentazione e istruttoria delle domande di prestazioni
Art. 35. Domande di prestazioni di invalidità nel caso in cui il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto esclusivamente alle legislazioni indicate nell'allegato IV, parte A del regolamento, nonché nel caso di cui all'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento. [62]
1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del regolamento, ivi compresi i casi di cui all'articolo 40, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 1 e all'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al momento in cui si sono verificati l'incapacità al lavoro seguita da invalidità o l'aggravamento dell'invalidità oppure all'istituzione del luogo di residenza, che trasmette quindi la domanda alla prima istituzione indicandone la data di presentazione; questa data è considerata come data di presentazione della domanda alla prima istituzione. Tuttavia, se sono state concesse prestazioni in denaro a titolo dell'assicurazione malattia, la data di scadenza del periodo di concessione delle prestazioni in denaro deve essere considerata, se del caso, come data di presentazione della domanda di pensione.
2. Nel caso di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, l'istituzione alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto da ultimo comunica all'istituzione inizialmente debitrice delle prestazioni l'importo e la data di decorrenza delle prestazioni dovute ai sensi della legislazione da essa applicata. A decorrere da questa data, le prestazioni dovute prima dell'aggravamento dell'invalidità sono soppresse o ridotte a concorrenza del complemento di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera c) del regolamento.
3. Nel caso di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili. In tale caso l'istituzione alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto da ultimo si rivolge all'istituzione olandese per conoscere l'importo dovuto da questa istituzione.
Art. 36. Domande di prestazioni di vecchiaia, di prestazioni ai superstiti (eccetto le prestazioni per orfani), nonché di prestazioni di invalidità nei casi non contemplati dall'articolo 35 del regolamento di applicazione. [63]
1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli da 40 a 51 del regolamento, salvo i casi di cui all'articolo 35 del regolamento di applicazione, il richiedente è tenuto a presentare domanda all'istituzione del luogo di residenza secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da detta istituzione. Se il lavoratore subordinato o autonomo non è stato soggetto a questa legislazione, l'istituzione del luogo di residenza trasmette la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo, indicando la data di presentazione della domanda. Tale data è considerata come data di presentazione della domanda presso quest'ultima istituzione.
2. Quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo non è stato soggetto, egli può presentare la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto da ultimo.
3. Quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato che non è uno Stato membro, è tenuto a presentare la domanda all'istituzione competente di quello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo.
Nel caso in cui il richiedente presenti la domanda all'istituzione dello Stato membro di cui è cittadino, quest'ultima la trasmette all'istituzione competente.
4. Una domanda di prestazioni presentata all'istituzione di uno Stato membro comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri in causa alle cui condizioni il richiedente soddisfa, a meno che, in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento, il richiedente chieda di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri.
Art. 37. Documenti e indicazioni da allegare alle domande di prestazioni di cui all'articolo 36 del regolamento di applicazione. [64]
La presentazione delle domande di cui all'articolo 36 del regolamento di applicazione è soggetta alle seguenti norme:
a) la domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti e compilata sul formulario previsto:
i) dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente, nel caso di cui all'articolo 36, paragrafo 1;
ii) dalla legislazione dello Stato membro alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo, nel caso di cui all'articolo 36, paragrafi 2 e 3;
b) l'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati al formulario o confermata dagli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede;
c) il richiedente deve indicare, per quanto possibile, l'istituzione o le istituzioni di assicurazione invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) di ogni Stato membro alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto, oppure, nel caso di un lavoratore subordinato, il datore o i datori di lavoro presso i quali è stato occupato nei territorio di ciascuno Stato membro, presentando i certificati di lavoro eventualmente in suo possesso;
d) se il richiedente, in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento, chiede che si differisca la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, deve precisare ai sensi di quale legislazione chiede le prestazioni.
Art. 38. Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per stabilire l'importo della prestazione. [65]
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 4 o dell'articolo 47, paragrafo 3 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare un attestato relativo ai familiari, eccetto i figli, che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione incaricata di liquidare le prestazioni.
Tale attestato è rilasciato dall'istituzione di assicurazione malattia del luogo di residenza dei familiari o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio hanno la residenza. Le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2, secondo e terzo comma del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
In luogo dell'attestato di cui al primo comma, l'istituzione incaricata di liquidare le prestazioni può esigere dal richiedente documenti recenti di stato civile relativi ai familiari, ad eccezione dei figli, che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, se la legislazione applicata dall'istituzione in causa esige che i familiari coabitino con il titolare di pensione o rendita, la prova che i familiari, quando non soddisfano a tale condizione, sono peraltro prevalentemente a carico del richiedente deve essere fornita mediante documenti comprovanti la trasmissione regolare di una parte del guadagno.
Art. 39. Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità nel caso in cui il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto esclusivamente alle legislazioni indicate nell'allegato IV, parte A del regolamento. [66]
1. Se il lavoratore subordinato o autonomo ha presentato una domanda di prestazioni d'invalidità e se l'istituzione constata che le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento sono applicabili, essa si rivolge, se necessario, all'istituzione alla quale l'interessato è stato iscritto da ultimo, per ottenere un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione applicata da quest'ultima istituzione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia, qualora si debba tener conto di periodi di assicurazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di altri Stati membri per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
3. Nel caso di cui all'articolo 39, paragrafo 3 del regolamento, l'istituzione che ha istruito la pratica dell'interessato la trasmette all'istituzione alla quale è stato iscritto da ultimo.
4. Gli articoli da 41 a 50 del regolamento di applicazione non sono applicabili all'istruttoria delle domande di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Art. 40. Determinazione del grado d'invalidità. [67]
Per determinare il grado d'invalidità, l'istituzione di uno Stato membro prende in considerazione i documenti e i rapporti medici, nonché le informazioni amministrative raccolte dall'istituzione degli altri Stati membri in causa. Tuttavia, salvo nel caso in cui le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 4 del regolamento sono applicabili, ogni istituzione conserva la facoltà di far procedere al controllo del richiedente da parte di un medico di sua scelta.
Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità, di vecchiaia
e ai superstiti nei casi di cui all'articolo 36 del regolamento di applicazione.
Art. 41. Determinazione dell'istituzione d'istruttoria. [68]
1. Le domande di prestazioni sono istruite dall'istituzione alla quale sono state presentate o trasmesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 36 del regolamento di applicazione. Tale istituzione è designata con il termine "istituzione d'istruttoria".
2. L'istituzione d'istruttoria è tenuta a notificare immediatamente a tutte le istituzioni in causa, mediante formulario all'uopo stabilito, le domande di prestazioni affinché esse possano essere istruite simultaneamente e senza indugio da tutte queste istituzioni.
Art. 42. Formulari da utilizzare per l'istruttoria delle domande di prestazioni. [69]
1. Per l'istruttoria delle domande di prestazioni, l'istituzione di istruttoria utilizza un formulario sul quale sono riportati in particolare la rilevazione e il riepilogo dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore subordinato o autonomo sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in causa.
2. La trasmissione di detti formulari all'istituzione di ogni Stato membro sostituisce la trasmissione dei documenti giustificativi.
Art. 43. Procedura da seguire da parte delle istituzioni in causa per l'istruttoria della domanda. [70]
1. L'istituzione di istruttoria riporta sul formulario di cui all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento di applicazione i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica e ne trasmette copia all'istituzione di assicurazione invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) di ciascuno Stato membro presso la quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto, unendo, se del caso, i certificati di lavoro presentati dal richiedente.
2. Se vi è solo un'altra istituzione in causa, detta istituzione completa il formulario indicando:
a) i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica;
b) l'importo della prestazione alla quale il richiedente potrebbe aver diritto per questi soli periodi di assicurazione o di residenza;
c) l'importo teorico e l'importo effettivo delle prestazioni calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.
Il formulario così completato è restituito all'istituzione d'istruttoria.
Se sussiste il diritto a prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione applicata dall'istituzione del secondo Stato membro e se l'importo della prestazione corrispondente a detti periodi può essere stabilito senza indugio, mentre le operazioni di calcolo di cui alla lettera c) richiedono un tempo molto più lungo, il formulario è restituito all'istituzione d'istruttoria con le indicazioni di cui alle lettere a) e b); le indicazioni di cui alla lettera c) saranno comunicate non appena possibile all'istituzione d'istruttoria.
3. Se vi sono due o più altre istituzioni in causa, ciascuna delle istituzioni completa il formulario indicando i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica e lo restituisce all'istituzione d'istruttoria.
Se sussiste il diritto a prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione applicata da una o più di tali istituzioni e se l'importo della prestazione corrispondente a detti periodi può essere stabilito senza indugio, esso è comunicato all'istituzione di istruttoria insieme con i periodi di assicurazione o di residenza; se la determinazione di detto importo richiede un certo tempo esso sarà comunicato all'istituzione d'istruttoria non appena stabilito.
Ricevuti tutti i formulari recanti l'indicazione dei periodi di assicurazione o di residenza e, se del caso, dell'importo o degli importi dovuti in applicazione della legislazione di uno o più Stati membri in causa, l'istituzione d'istruttoria trasmette una copia dei formulari così completati a ciascuna delle istituzioni in causa che vi indicano l'importo teorico e l'importo effettivo delle prestazioni calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento e restituiscono il formulario all'istituzione d'istruttoria.
4. Non appena l'istituzione d'istruttoria, ricevuti i dati di cui ai paragrafi 2 o 3, constata che debbono essere applicate le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 2, o dell'articolo 48, paragrafo 2 o 3 del regolamento, ne avverte le altre istituzioni in causa.
5. Nel caso di cui all'articolo 37, lettera d) del regolamento d'applicazione, le istituzioni degli Stati membri alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto, ma alle quali ha chiesto di differire la liquidazione delle prestazioni, riportano sul formulario di cui all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento d'applicazione, soltanto i periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal richiedente sotto la legislazione da esse applicata.
Art. 44. Istituzione abilitata ad adottare la decisione relativa allo stato d'invalidità. [71]
1. L'istituzione d'istruttoria è la sola abilitata ad adottare le decisione di cui all'articolo 40, paragrafo 4 del regolamento, in merito allo stato d'invalidità del richiedente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. Essa adotta questa decisione non appena è in grado di stabilire se sono soddisfatte le condizioni di apertura del diritto fissate dalla legislazione che essa applica tenuto conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento. Essa notifica senza indugio tale decisione alle altre istituzioni in causa.
2. Se le condizioni di apertura del diritto diverse da quelle relative allo stato d'invalidità fissate dalla legislazione che essa applica non sono soddisfatte, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento, l'istituzione d'istruttoria ne avverte immediatamente l'istituzione competente in materia d'invalidità di quello fra gli Stati membri in causa alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo. Questa istituzione è abilitata ad adottare la decisione relativa allo stato d'invalidità del richiedente se sono soddisfatte le condizioni di apertura del diritto fissate dalla legislazione che essa applica; essa notifica senza indugio questa decisione alle altre istituzioni in causa.
3. Se del caso, occorre risalire, come suindicato, fino all'istituzione competente in materia d'invalidità dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto per la prima volta.
Art. 45. Corresponsione di prestazioni a titolo provvisorio e anticipi sulle prestazioni. [72]
1. Se l'istituzione di istruttoria constata che il richiedente ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica senza che sia necessario tener conto dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, essa corrisponde immediatamente tali prestazioni a titolo provvisorio.
2. Se il richiedente non ha diritto a prestazioni ai sensi del paragrafo 1, ma risulta dalle indicazioni fornite all'istituzione di istruttoria in applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 o 3 del regolamento di applicazione che sussiste un diritto a prestazioni in base alla legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto quest'ultima legislazione, l'istituzione che applica tale legislazione corrisponde le prestazioni a titolo provvisorio non appena l'istituzione di istruttoria l'avrà avvertita che tale obbligo le incombe.
3. Se, nel caso di cui al paragrafo 2, sussiste un diritto a prestazioni in base alla legislazione di più Stati membri, tenuto conto dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto ciascuna di queste legislazioni, la corresponsione delle prestazioni a titolo provvisorio incombe all'istituzione che per prima ha informato l'istituzione di istruttoria che esiste tale diritto; l'istituzione di istruttoria deve darne comunicazione alle altre istituzioni in causa.
4. L'istituzione tenuta a corrispondere le prestazioni ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3 ne informa immediatamente il richiedente, richiamandone esplicitamente l'attenzione sul carattere provvisorio del provvedimento adottato a tal fine e sull'inammissibilità del ricorso ad esso avverso.
5. Se al richiedente non può essere corrisposta alcuna prestazione a titolo provvisorio ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3, ma risulta dalle indicazioni ricevute che un diritto è aperto ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione d'istruttoria gli corrisponde un adeguato anticipo recuperabile il cui importo dovrà essere il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente liquidato in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.
6. Due Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre procedure di corresponsione delle prestazioni a titolo provvisorio, per i casi in cui le istituzioni di questi Stati membri siano le sole in causa. Gli accordi che saranno conclusi in materia verranno comunicati alla commissione amministrativa.
Art. 46. Importi dovuti per periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che non vanno presi in considerazione in virtù dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di applicazione. [73]
Per il calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento, sono applicabili le norme previste all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento di applicazione.
L'importo effettivamente dovuto, determinato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, è maggiorato dell'importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che non sono stati presi in considerazione in virtù dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di applicazione. Tale maggiorazione è calcolata secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro sotto la quale i periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata sono stati compiuti.
Il confronto di cui all'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento va effettuato tenendo conto della suddetta maggiorazione.
Art. 47. Calcolo degli importi dovuti corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata. [74]
L'istituzione di ciascuno Stato membro calcola, secondo la legislazione che essa applica, l'importo dovuto, corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, che, in virtù dell'articolo 46 bis, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, non è soggetto alle clausole di soppressione, riduzione o sospensione di un altro Stato membro.
Art. 48. Comunicazione delle decisioni delle istituzioni al richiedente. [75]
1. Le decisioni definitive adottate da ciascuna delle istituzioni in causa sono trasmesse all'istituzione di istruttoria. Ciascuna delle decisioni deve precisare i mezzi e i termini di ricorso previsti dalla legislazione in questione. Ricevute tutte le decisioni, l'istituzione di istruttoria le notifica al richiedente nella lingua di questi mediante una nota riassuntiva alla quale sono allegate dette decisioni. I termini di ricorso decorrono dalla data in cui il richiedente ha ricevuto la nota riassuntiva.
2. Mentre fa pervenire al richiedente la nota riassuntiva di cui al paragrafo 1, l'istituzione d'istruttoria trasmette a ciascuna delle istituzioni in causa copia della nota stessa, unendovi copia delle decisioni delle altre istituzioni.
Art. 49. Nuovo calcolo delle prestazioni. [76]
1. Per l'applicazione dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 49, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 51, paragrafo 2 del regolamento, l'articolo 45 del regolamento è applicabile per analogia.
2. In caso di nuovo calcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l'istituzione che ha adottato tale decisione la notifica senza indugio all'interessato e ad ognuna delle istituzioni nei cui confronti l'interessato ha un diritto, se del caso tramite l'istituzione di istruttoria. La decisione deve precisare i mezzi e i termini di ricorso previsti dalla legislazione in questione. I termini di ricorso decorrono dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la decisione.
Art. 50. Misure per accelerare la liquidazione delle prestazioni. [77]
1.
a)
i) Quando un lavoratore subordinato o autonomo cittadino di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente in materia di pensioni di quest'ultimo Stato membro trasmette, al momento dell'immatricolazione dell'interessato, mediante tutti i mezzi di cui dispone, all'organismo designato dall'autorità competente di questo stesso Stato membro, tutte le informazioni relative all'identificazione dell'interessato nonché la denominazione di detta istituzione competente e il numero di matricola da essa attribuito,
ii) inoltre, l'istituzione competente di cui al punto i) comunica, per quanto possibile, all'organismo designato in conformità alle disposizioni del punto i), tutte le informazioni che possono facilitare e accelerare la liquidazione ulteriore delle pensioni,
iii) tali informazioni sono comunicate, alle condizioni fissate dalla commissione amministrativa, all'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro interessato,
iv) per l'applicazione delle disposizioni dei punti i), ii) e iii), gli apolidi e i profughi sono considerati cittadini dello Stato membro alla cui legislazione sono stati soggetti per la prima volta;
b) le istituzioni in causa, su richiesta dell'interessato o dell'istituzione alla quale egli è iscritto in quel momento, procedono alla ricostituzione della sua carriera al più tardi a decorrere dalla data che precede di un anno quella in cui raggiungerà l'età di ammissione alla pensione.
2. La commissione amministrativa fissa le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.
Controllo amministrativo e sanitario
1. Quando un beneficiario, in particolare di:
a) prestazioni d'invalidità,
b) prestazioni di vecchiaia concesse in caso d'inattitudine al lavoro;
c) prestazioni di vecchiaia concesse ai disoccupati anziani;
d) prestazioni di vecchiaia concesse in caso di cessazione dell'attività professionale;
e) prestazioni concesse ai superstiti in caso d'invalidità o inattitudine al lavoro;
f) prestazioni concesse a condizione che le risorse del beneficiario non superino un limite prescritto,
dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, il controllo amministrativo e sanitario è effettuato, a richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario, secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da quest'ultima istituzione. L'istituzione debitrice conserva tuttavia le facoltà di far procedere al controllo del beneficiario da parte di un medico di sua scelta.
2. Se si constata che il beneficiario delle prestazioni di cui al paragrafo 1 svolge un'attività subordinata o autonoma o dispone di risorse eccedenti il limite prescritto, mentre fruisce di tali prestazioni, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza è tenuta ad inviare un rapporto all'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo. Tale rapporto indica in particolare la natura dell'attività subordinata o autonoma esercitata dall'interessato, l'importo del guadagno e delle risorse di cui egli ha disposto durante l'ultimo trimestre, il guadagno normale percepito nella stessa regione da un lavoratore subordinato o autonomo della categoria professionale alla quale apparteneva l'interessato nella professione che esercitava prima di diventare invalido durante un periodo di riferimento da determinare dall'istituzione debitrice, come pure, se del caso, il parere di un medico esperto sullo stato di salute dell'interessato.
Quando, dopo la sospensione delle prestazioni di cui beneficiava, l'interessato riacquisti il diritto alle prestazioni mentre risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, le istituzioni in causa si scambiano le informazioni utili al fine di riprendere la corresponsione di dette prestazioni.
Pagamento delle prestazionig
Art. 53. Modo di pagamento delle prestazioni. [80]
1. Se l'istituzione debitrice di un Stato membro non paga direttamente le prestazioni dovute ai beneficiari che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, il pagamento di tali prestazioni è effettuato, a richiesta dell'istituzione debitrice, dall'organismo di collegamento di quest'ultimo Stato membro oppure dall'istituzione del luogo di residenza di detti beneficiari secondo le modalità previste agli articoli da 54 a 58 del regolamento di applicazione; se l'istituzione debitrice paga direttamente le prestazioni a tali beneficiari, lo notifica all'istituzione del luogo di residenza. La procedura di pagamento applicata dalle istituzioni degli Stati membri è indicata nell'allegato 6.
2. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre procedure di pagamento delle prestazioni per i casi in cui le istituzioni competenti di questi Stati membri siano le sole in causa. Gli accordi che saranno conclusi in materia verranno comunicati alla commissione amministrativa.
3. Le disposizioni di accordi relative al pagamento delle prestazioni, applicabili il giorno precedente l'entrata in vigore del regolamento, restano applicabili, sempreché siano indicate nell'allegato 5.
Art. 54. Invio della distinta dei pagamenti all'organismo pagatore. [81]
L'istituzione debitrice trasmette in duplice copia all'organismo di collegamento dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario o all'istituzione del luogo di residenza, designati in appresso con il termine di "organismo pagatore", una distinta dei pagamenti che deve pervenire a tale organismo al più tardi venti giorni prima della data di scadenza delle prestazioni.
Art. 55. Versamento sul conto dell'organismo pagatore delle somme necessarie per i pagamenti. [82]
1. Dieci giorni prima della data di scadenza delle prestazioni, l'istituzione debitrice versa, nella moneta dello Stato membro nel cui territorio essa ha sede, sa somma necessaria per i pagamenti indicati nella distinta di cui all'articolo 54 del regolamento di applicazione. Il versamento è effettuato presso la Banca nazionale o altra banca dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'istituzione debitrice, sul conto aperto a nome della Banca nazionale o di altra banca dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'organismo pagatore e all'ordine di quest'ultimo. Il versamento ha efficacia liberatoria. Un avviso di versamento è trasmesso simultaneamente dall'istituzione debitrice all'organismo pagatore.
2. La banca sul cui conto è stato effettuato il versamento accredita all'organismo pagatore il relativo controvalore nella moneta dello Stato membro nel cui territorio si trova detto organismo.
3. Il nome e la sede delle banche di cui al paragrafo 1 sono indicati nell'allegato 7.
Art. 56. Pagamenti al beneficiario da parte dell'organismo pagatore. [83]
1. I pagamenti indicati nella distinta prevista all'articolo 54 del regolamento di applicazione sono effettuati al beneficiario dall'organismo pagatore per conto dell'istituzione debitrice. Questi pagamenti sono effettuati secondo le modalità previste dalla legislazione applicata dall'organismo pagatore.
2. Non appena l'organismo pagatore o qualsiasi altro organismo da esso designato viene a conoscenza di una circostanza che giustifichi la sospensione o la soppressione delle prestazioni, interrompe ogni pagamento. Lo stesso dicasi quando il beneficiario trasferisce la propria residenza nel territorio di un altro Stato.
3. L'organismo pagatore avvisa l'istituzione debitrice di ogni motivo di mancato pagamento. In caso di morte del beneficiario o del suo coniuge o in caso di nuovo matrimonio di una vedova o di un vedovo, l'organismo pagatore ne indica la data all'istituzione debitrice.
Art. 57. Riepilogo dei pagamenti di cui all'articolo 56 del regolamento di applicazione. [84]
1. I pagamenti di cui all'articolo 56 del regolamento di applicazione formano oggetto di un riepilogo alla fine di ogni periodo di pagamento, per stabilire gli importi effettivamente pagati ai beneficiari o ai loro rappresentanti legali o mandatari, nonché gli importi non pagati.
2. L'organismo pagatore attesta, con firma apposta dal suo rappresentante, che l'importo totale, espresso in cifre e in lettere nella moneta dello Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione debitrice, corrisponde ai pagamenti da esso effettuati.
3. L'organismo pagatore si rende garante della regolarità dei pagamenti constatati.
4. La differenza fra le somme versate dall'istituzione debitrice espressa nella moneta dello Stato membro nel cui territorio essa ha sede e il valore, espresso nella stessa moneta, dei pagamenti giustificati dall'organismo pagatore, è imputata sulle somme da versare ulteriormente allo stesso titolo da parte dell'istituzione debitrice.
Art. 58. Recupero delle spese relative al pagamento delle prestazioni. [85]
Le spese relative al pagamento delle prestazioni ed in particolare le spese postali e bancarie possono essere recuperate dall'organismo pagatore nei confronti dei beneficiari, alle condizioni previste dalla legislazione applicata da questo organismo.
Art. 59. Notifica dei trasferimenti di residenza del beneficiario. [86]
Quando il beneficiario di prestazioni dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri trasferisce la propria residenza dal territorio di uno Stato in quello di un altro Stato, è tenuto a notificare il trasferimento di residenza all'istituzione o alle istituzioni debitrici di tali prestazioni e all'organismo pagatore.
CAPITOLO 4
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
Applicazione degli articoli 52 e 53 del regolamento
Art. 60. Prestazioni in natura in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. [87]
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 52, lettera a) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni in natura. Detto attestato è rilasciato dall'istituzione competente in base alle informazioni fornite dal datore di lavoro, se dal caso. Inoltre, se la legislazione dello Stato competente lo prevede, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza una ricevuta della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, rilasciata dall'istituzione competente. Se l'interessato non presenta tali documenti, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerli e, nell'attesa, essa gli concede le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia purché soddisfi alle condizioni richieste per averne diritto.
2. Tale attestato rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento. Tuttavia, quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione francese, è valido soltanto per il periodo di un anno successivo alla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni anno.
3. Se l'interessato ha la qualità di lavoratore stagionale, l'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l'istituzione competente nel frattempo ne notifichi l'annullamento all'istituzione del luogo di residenza.
4. Per ogni domanda di prestazioni in natura, l'interessato presenta i documenti giustificativi richiesti per la concessione delle prestazioni in natura dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.
[5. In caso di ricovero in ospedale, l'istituzione del luogo di residenza notifica all'istituzione competente, entro tre giorni a decorrere dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data d'entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, nonché la data di uscita.] [88]
[6. L'istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura i cui costi di previsione o effettivi superino un importo forfettario stabilito e periodicamente aggiornato dalla commissione amministrativa.
L'istituzione competente dispone di un termine di quindici giorni a decorrere dall'invio di questo avviso per notificare, se del caso, la sua opposizione motivata; l'istituzione del luogo di residenza concede le prestazioni in natura se non ha ricevuto opposizione allo scadere di questo termine. Qualora tali prestazioni in natura debbano essere concesse in caso di assoluta urgenza, l'istituzione del luogo di residenza ne informa senza indugio l'istituzione competente.] [89]
7. L'interessato è tenuto ad informare l'istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura, in particolare l'abbandono o cambiamento di attività subordinata o autonoma, ovvero il trasferimento di residenza o di dimora. L'istituzione competente, inoltre, informa l'istituzione del luogo di residenza della cessazione dell'iscrizione o della fine dei diritti a prestazioni in natura dell'interessato. L'istituzione del luogo di residenza può chiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente tutte le informazioni relative all'iscrizione o ai diritti a prestazioni in natura dell'interessato.
8. Se si tratta di lavoratori frontalieri, i medicinali, fasciature, occhiali, piccoli apparecchi, analisi ed esami di laboratorio possono essere forniti o effettuati soltanto nel territorio dello Stato membro in cui sono stati prescritti, secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato membro.
9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione amministrativa.
Art. 61. Prestazioni in denaro diverse dalle rendite in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. [90]
1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite ai sensi dell'articolo 52, lettera b) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a rivolgersi, entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, all'istituzione del luogo di residenza, presentando un avviso d'interruzione del lavoro o, se la legislazione applicata dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante.
2. Se i medici curanti del paese di residenza non rilasciano certificati di inabilità al lavoro, l'interessato si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza entro i termini fissati dalla legislazione che essa applica.
Questa istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'inabilità al lavoro ed alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Questo certificato, nel quale si precisa la durata probabile dell'inabilità, è trasmesso senza indugio all'istituzione competente.
3. Nei casi in cui non si applichi il paragrafo 2, l'istituzione del luogo di residenza procede, non appena possibile e comunque entro tre giorni dalla data alla quale l'interessato si è rivolto ad essa, al controllo medico dello stesso come se si trattasse di un proprio assicurato. Il rapporto del medico di controllo, che indica in particolare la durata probabile dell'inabilità al lavoro, è trasmesso dall'istituzione competente entro tre giorni dalla data del controllo.
4. L'istituzione del luogo di residenza procede successivamente, se è necessario, al controllo amministrativo o sanitario dell'interessato come se si trattasse di un proprio assicurato. Non appena constati che lo stesso è in grado di riprendere il lavoro, essa avverte senza indugio l'interessato nonché l'istituzione competente, indicando la data alla quale prende fine l'inabilità al lavoro. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6, la notifica all'interessato ha il valore di decisione presa per conto dell'istituzione competente.
5. L'istituzione competente conserva comunque il diritto di far procedere al controllo dell'interessato da parte di un medico di sua scelta.
6. Se l'istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro perché l'interessato non si è assoggettato alle formalità previste dalla legislazione del paese di residenza o se constata che lo stesso è in grado di riprendere il lavoro, essa notifica simultaneamente copia all'istituzione del luogo di residenza.
7. Quando l'interessato riprende il lavoro, ne avverte l'istituzione competente se ciò è previsto dalla legislazione applicata da tale istituzione.
8. L'istituzione competente corrisponde le prestazioni in denaro con i mezzi adeguati, in particolare mediante vaglia postale internazionale, e ne avverte l'istituzione del luogo di residenza e l'interessato. Se le prestazioni in denaro sono corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, quest'ultima informa l'interessato in merito ai suoi diritti e comunica all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni in denaro, le date alle quali debbono essere corrisposte, nonché la durata massima di concessione prevista dalla legislazione dello Stato competente.
9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione amministrativa.
Applicazione dell'articolo 55 del regolamento
Art. 62. Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. [91]
1. Per ricevere prestazioni in virtù dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento, un lavoratore subordinato o autonomo presenta al fornitore di cure un documento emesso dall'istituzione competente che certifica che ha diritto a dette prestazioni in natura. Tale documento è emesso conformemente all'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di presentare il suddetto documento, deve rivolgersi all'istituzione del luogo in cui si è recato, la quale chiede all'istituzione competente un attestato che certifichi che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.
Un documento rilasciato dall'istituzione competente per il diritto alle prestazioni in virtù dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento, in ciascun dato caso individuale ha, nei riguardi del prestatore di assistenza, lo stesso effetto di un documento nazionale che attesta i diritti delle persone assicurate presso l'istituzione del luogo di soggiorno.
2. L'articolo 60, paragrafo 9, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.
Art. 63. Prestazioni in natura ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel paese di residenza, nonché ai lavoratori subordinati o autonomi autorizzati a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi delle cure. [92]
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento, il lavoratore subordinato e autonomo è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza un attestato che certifica che è autorizzato a conservare il beneficio di dette prestazioni. Tale certificato, rilasciato dall'istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono ancora essere corrisposte, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. L'attestato può essere rilasciato dopo la partenza e sua richiesta dell'interessato, quando non ha potuto essere rilasciato prima per motivi di forza maggiore.
2. L'articolo 60, paragrafo 9, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis. [93]
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia per la corresponsione delle prestazioni in natura nel caso di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), punto i) del regolamento.
Art. 64. Prestazioni in denaro diverse dalle rendite in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. [94]
Per beneficiare delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, le disposizioni dell'articolo 61 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. Tuttavia, fatto salvo l'obbligo di presentare un certificato di inabilità al lavoro, il lavoratore subordinato o autonomo che dimora nel territorio di uno Stato membro senza esercitarvi un'attività professionale non è tenuto a presentare l'avviso d'interruzione del lavoro di cui all'articolo 61, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
Applicazione degli articoli da 52 a 56 del regolamento
Art. 65. Dichiarazioni, inchieste e scambi di informazioni tra istituzioni, relativi ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale verificatisi in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. [95]
1. Quando l'infortunio sul lavoro si verifica o quando la malattia professionale è constatata per la prima volta sanitariamente nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, la dichiarazione di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere effettuata in conformità delle disposizioni della legislazione dello Stato competente, fatte salve, se del caso, le disposizioni legali vigenti nello Stato membro sul cui territorio si è verificato l'infortunio sul lavoro o è stata constatata per la prima volta sanitariamente la malattia professionale, che in tal caso rimangono applicabili. Tale dichiarazione è trasmessa all'istituzione competente e una copia è inviata all'istituzione del luogo di residenza o di dimora.
2. L'istituzione dello Stato membro nel cui territorio si è verificato l'infortunio sul lavoro o è stata constatata per la prima volta sanitariamente la malattia professionale, trasmette in duplice copia all'istituzione competente i certificati medici rilasciati in questo territorio e, a richiesta dell'istituzione competente, tutte le informazioni necessarie.
3. Se, in caso di infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, è necessario procedere ad un'inchiesta sul territorio del primo Stato membro, l'istituzione competente può designare a tale scopo una persona incaricata dell'inchiesta e ne informa le autorità di tale Stato membro. Dette autorità collaborano con l'incaricato dell'inchiesta, designando in particolare una persona incaricata di prestare assistenza per la consultazione dei verbali e degli altri documenti relativi all'infortunio.
4. Al termine della cura si trasmette all'istituzione competente una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici riguardanti i postumi permanenti dell'infortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale dell'interessato, nonché la guarigione o il consolidamento delle lesioni. Gli onorari relativi sono liquidati dall'istituzione del luogo di residenza o dall'istituzione del luogo di dimora, secondo il caso, in base alla tariffa applicata da questa istituzione, e addebitati all'istituzione competente.
5. L'istituzione competente, a richiesta, notifica secondo il caso all'istituzione del luogo di residenza o all'istituzione del luogo di dimora la decisone che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni, come pure, se del caso, la decisione relativa alla concessione di una rendita.
Art. 66. Contestazione del carattere professionale dell'infortunio o della malattia. [96]
1. Nel caso di cui all'articolo 52 o all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento, se l'istituzione competente contesta l'applicabilità della legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali, essa ne informa immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione del luogo di dimora che ha corrisposto le prestazioni in natura, che sono allora considerate come rientranti nel campo dell'assicurazione malattia e continuano a essere corrisposte a questo titolo in base ai certificati o agli attestati di cui all'articolo 21 del regolamento di applicazione. [97]
2. Quando una decisione definitiva è intervenuta a tal riguardo, l'istituzione competente ne informa immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione del luogo di dimora che ha corrisposto le prestazioni in natura. Tale istituzione continua a corrispondere dette prestazioni in natura a titolo dell'assicurazione malattia, se il lavoratore subordinato o autonomo ne ha diritto, nel caso in cui non si tratti di un infortunio sul lavoro o di malattia professionale. In caso contrario, le prestazioni in natura di cui l'interessato ha beneficiato a titolo dell'assicurazione malattia son considerate come prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Applicazione dell'articolo 57 del regolamento
Art. 67. Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in più Stati membri. [98]
1. Nel caso di cui all'articolo 57, paragrafo 1 del regolamento, la dichiarazione relativa alla malattia professionale è trasmessa all'istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha svolto da ultimo un'attività che può provocare la malattia considerata, oppure all'istituzione del luogo di residenza, la quale trasmette la dichiarazione a detta istituzione competente.
2. Se l'istituzione competente di cui al paragrafo 1 constata che l'interessato ha svolto da ultimo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata sotto la legislazione di un altro Stato membro, essa trasmette la dichiarazione e i documenti che la corredano all'istituzione corrispondente di detto Stato membro.
3. Quando l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha svolto da ultimo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata constata che il medesimo o i suoi superstiti non soddisfano alle condizioni di detta legislazione, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, detta istituzione:
a) trasmette senza indugio, all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha svolto in precedenza un'attività che può provocare la malattia professionale considerata, la dichiarazione e tutti i documenti che la corredano, compresi gli accertamenti e i rapporti delle perizie mediche cui la prima istituzione abbia proceduto, nonché una copia della decisione di cui alla lettera b);
b) notifica nello stesso tempo all'interessato la sua decisione, indicando tra l'altro i motivi del rifiuto delle prestazioni, i mezzi e i termini di ricorso nonché la data di trasmissione della pratica all'istituzione di cui alla lettera a).
4. Se del caso, si dovrà risalire, seguendo la stessa procedura, fino all'istituzione corrispondente dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha svolto per la prima volta un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.
Art. 68. Scambio di informazioni fra istituzioni in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto - Versamento di anticipi in caso di un tale ricorso. [99]
1. Nel caso in cui venga introdotto un ricorso contro una decisione di rifiuto adottata dall'istituzione di uno degli Stati membri sotto la cui legislazione l'interessato ha svolto un'attività che può provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione è tenuta ad informarne l'istituzione alla quale è stata trasmessa la dichiarazione, secondo la procedura prevista all'articolo 67, paragrafo 3 del regolamento di applicazione ed a comunicarle in seguito la decisione definitiva.
2. Se il diritto alle prestazioni sussiste ai sensi della legislazione applicata da quest'ultima istituzione, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, tale istituzione versa degli anticipi i cui importi sono fissati, se del caso, previa consultazione dell'istituzione contro la decisione della quale è stato introdotto il ricorso. Quest'ultima istituzione rimborsa l'importo degli anticipi versati se, in seguito al ricorso, essa è tenuta a corrispondere le prestazioni. Tale importo è allora trattenuto sulle prestazioni dovute all'interessato.
Art. 69. Ripartizione dell'onere delle prestazioni in denaro in caso di pneumoconiosi sclerogena. [100]
Per l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 5 del regolamento, sono applicabili le seguenti regole:
a) l'istituzione competente dello Stato membro ai sensi della cui legislazione sono concesse le prestazioni in denaro a norma dell'articolo 57, paragrafo 1 del regolamento, designata con il termine "istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro" utilizza un formulario sul quale sono riportati, in particolare, la rilevazione ed il riepilogo dell'insieme dei periodi di assicurazione (assicurazione vecchiaia) o di residenza compiuti dall'interessato sotto la legislazione di ciascuno degli Stati membri in causa;
b) l'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro trasmette detto formulario a tutte le istituzioni di assicurazione vecchiaia di tali Stati membri presso le quali l'interessato è stato iscritto; ciascuna istituzione indica sul formulario i periodi di assicurazione (assicurazione vecchiaia) o di residenza compiuti sotto la legislazione da essa applicata e lo rinvia all'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro;
c) l'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro procede allora alla ripartizione degli oneri fra sé stessa e le altre istituzioni competenti in causa; per l'accordo, essa notifica loro detta ripartizione con le giustificazioni appropriate, in particolare per quanto concerne l'importo delle prestazioni in denaro concesse ed il calcolo delle percentuali di ripartizione;
d) alla fine di ogni anno civile, l'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro trasmette alle altre istituzioni competenti in causa il rendiconto delle prestazioni in denaro corrisposte nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'importo dovuto da ciascuna di esse, conformemente alle ripartizioni di cui alla lettera c); ciascuna istituzione competente rimborsa al più presto possibile e comunque entro il termine massimo di tre mesi l'importo dovuto all'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni.
Applicazione dell'articolo 58, paragrafo 3 del regolamento
Art. 70. Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro, comprese le rendite. [101]
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 3 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione incaricata di liquidare le prestazioni in denaro.
Tale attestato è rilasciato dall'istituzione di assicurazione malattia del luogo di residenza dei familiari o da altra istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio hanno la residenza. Le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2, secondo e terzo comma del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
In luogo dell'attestato di cui al primo comma, l'istituzione incaricata di liquidare le prestazioni in denaro può esigere dal richiedente documenti recenti di stato civile relativi ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, se la legislazione applicata dall'istituzione in causa esige che i familiari coabitino con il richiedente, la prova che essi, quando non soddisfano a tale condizione, sono peraltro prevalentemente a carico del richiedente, deve essere fornita mediante documenti comprovanti la trasmissione regolare di una parte del guadagno.
Applicazione dell'articolo 60 del regolamento
Art. 71. Aggravamento di una malattia professionale. [102]
1. Nei casi di cui all'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento, il richiedente è tenuto a fornire all'istituzione dello Stato membro presso la quale fa valere dei diritti a prestazioni tutte le informazioni relative alle prestazioni che gli sono state concesse anteriormente per la malattia professionale considerata. Per ottenere le informazioni da essa ritenute necessarie, tale istituzione può rivolgersi a ogni altra istituzione che sia stata precedentemente competente.
2. Nel caso di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, l'istituzione competente tenuta a corrispondere le prestazioni in denaro notifica all'altra istituzione in causa, per l'accordo, l'importo a carico di quest'ultima istituzione in seguito all'aggravamento, con le giustificazioni appropriate. Alla fine di ogni anno civile, la prima istituzione invia alla seconda il rendiconto delle prestazioni in denaro corrisposte nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'importo dovuto da quest'ultima istituzione, che lo rimborsa al più presto possibile e comunque entro il termine massimo di tre mesi.
3. Nel caso di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera b) prima frase del regolamento, l'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro notifica alle istituzioni competenti in causa, per l'accordo, le modifiche apportate alla ripartizione precedente degli oneri, con le giustificazioni appropriate.
4. Nel caso di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), seconda frase del regolamento, le disposizioni del paragrafo 2 sono applicabili per analogia.
Applicazione dell'articolo 61, paragrafi 5 e 6 del regolamento
Art. 72. Valutazione del grado di inabilità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale verificati anteriormente o posteriormente. [103]
1. Per valutare il grado di inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l'ammontare nei casi di cui all'articolo 61, paragrafi 5 e 6 del regolamento, il richiedente deve fornire all'istituzione competente dello Stato membro, alla legislazione del quale egli era soggetto al momento in cui è intervenuto l'infortunio sul lavoro o al momento della prima constatazione medica della malattia professionale, tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali di cui è stato vittima anteriormente o posteriormente, mentre era soggetto alla legislazione di un altro Stato, qualunque sia il grado di inabilità professionale provocata da questi eventi anteriori o posteriori.
2. L'istituzione competente tiene conto, in conformità delle disposizioni della legislazione da essa applicata, per l'apertura del diritto e la determinazione dell'importo delle prestazioni, del grado di inabilità provocato da detti eventi anteriori o posteriori.
3. L'istituzione competente può rivolgersi a ogni altra istituzione, che sia stata anteriormente o posteriormente competente, per ottenere le informazioni che ritenga necessarie.
Quando un'inabilità al lavoro anteriore o posteriore è stata provocata da un infortunio verificatosi allorché l'interessato era soggetto alla legislazione di uno Stato membro che non fa distinzione secondo l'origine dell'inabilità al lavoro, l'istituzione competente per l'inabilità al lavoro anteriore o posteriore o l'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro in causa deve, a richiesta dell'istituzione competente di un altro Stato membro, fornire indicazioni sul grado di detta inabilità al lavoro anteriore o posteriore nonché, per quanto possibili, le informazioni che consentano di determinare se l'inabilità al lavoro era conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall'istituzione del secondo Stato membro. In caso affermativo, è applicabile, per analogia, il paragrafo 2.
Applicazione dell'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento
Art. 73. Istituzioni alle quali possono rivolgersi i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. [104]
1. Nei casi di cui all'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento e quando, nel paese di dimora o di residenza, le prestazioni previste dal regime di assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali dal quale dipendono i lavoratori manuali dell'industria siderurgica sono equivalenti a quelle previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, i lavoratori di questa categoria possono rivolgersi all'istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, indicata nell'allegato 3 del regolamento di applicazione, anche se si tratta di istituzione del regime applicabile ai lavoratori manuali dell'industria siderurgica, che in tal caso è tenuta a corrispondere tali prestazioni.
2. Quando le prestazioni previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate sono più vantaggiose, questi lavoratori hanno la facoltà di rivolgersi all'istituzione incaricata di applicare questo regime, oppure all'istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, che applica il regime dei lavoratori manuali dell'industria siderurgica. In quest'ultimo caso, l'istituzione in questione è tenuta a richiamare l'attenzione dell'interessato sul fatto che, rivolgendosi all'istituzione incaricata di applicare detto regime speciale, otterrebbe prestazioni più vantaggiose; essa deve inoltre indicargli la denominazione e la sede di questa istituzione.
Applicazione dell'articolo 62, paragrafo 2 del regolamento
Art. 74. Presa in considerazione del periodo durante il quale sono già state corrisposte prestazioni da parte dell'istituzione di un altro Stato membro. [105]
Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 62, paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione di uno Stato membro tenuta a corrispondere prestazioni può chiedere all'istituzione di un altro Stato membro di comunicarle le informazioni relative al periodo durante il quale quest'ultima istituzione ha già corrisposto prestazioni per lo stesso caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Presentazione e istruttoria delle domande di rendite,
escluse le rendite per malattie professionali di cui all'articolo 57 del regolamento
1. Per beneficiare di una rendita o di un assegno supplementare ai sensi della legislazione di uno Stato membro, il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi superstiti che hanno la residenza nel territorio di un altro Stato membro sono tenuti a presentare domanda all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza che la trasmette all'istituzione competente. La presentazione della domanda è soggetta alle seguenti norme:
a) la domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti e compilata sul formulario previsto dalla legislazione applicata dall'istituzione competente;
b) l'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati al formulario o confermata dagli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.
2. L'istituzione competente notifica la propria decisione al richiedente, direttamente o tramite l'organismo di collegamento dello Stato competente, o ne invia copia all'organismo di collegamento dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.
Controllo amministrativo e sanitario
1. Il controllo amministrativo e sanitario, nonché gli esami medici previsti in caso di revisione delle rendite, sono effettuati, su richiesta dell'istituzione competente, dall'istituzione dello Stato membro nel cui territorio si trova il beneficiario, secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da quest'ultima istituzione. Tuttavia, l'istituzione competente conserva la facoltà di far procedere all'esame del beneficiario da parte di un medico di sua scelta.
2. Ogni persona alla quale è corrisposta una rendita per sé stessa o per un orfano è tenuta ad informare l'istituzione debitrice di qualsiasi cambiamento della sua situazione o di quella dell'orfano che possa modificare il diritto alla rendita.
Pagamento delle rendite
Il pagamento delle rendite dovute dall'istituzione di uno Stato membro a titolari che hanno la residenza nel territorio di un altro Stato membro è effettuato in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione.
CAPITOLO 5
ASSEGNI IN CASO DI MORTE
Applicazione degli articoli 64, 65 e 66 del regolamento
Art. 78. Presentazione della domanda di assegni. [109]
Per beneficiare di un assegno in caso di morte ai sensi della legislazione di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio risiede, il richiedente è tenuto a rivolgere domanda all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza.
La domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti dalla legislazione applicata dall'istituzione competente.
L'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati alla domanda, o confermata agli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.
Art. 79. Attestato dei periodi. [110]
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 64 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore subordinato o autonomo sotto la legislazione alla quale egli è stato soggetto da ultimo.
2. Tale attestato è rilasciato, su domanda del richiedente, dall'istituzione di assicurazione malattia o dall'istituzione di assicurazione vecchiaia, secondo il caso, alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto da ultimo. Se il richiedente non presenta tale attestato, l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia, qualora sia necessario tener conto dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
CAPITOLO 6
PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE
Applicazione dell'articolo 67 del regolamento
Art. 80. Attestato dei periodi di assicurazione o di occupazione. [111]
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 67, paragrafi 1, 2 o 4 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di occupazione compiuti quale lavoratore subordinato sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo, nonché tutti i dati complementari richiesti dalla legislazione applicata da tale istituzione.
2. Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente in materia di disoccupazione dello Stato membro alla cui legislazione è stato anteriormente soggetto da ultimo o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro. Se l'interessato non presenta tale attestato, l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti anteriormente quale lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
Applicazione dell'articolo 68 del regolamento
Art. 81. Attestato per il calcolo delle prestazioni. [112]
Per il calcolo delle prestazioni a carico di un'istituzione di cui all'articolo 686, paragrafo 1 del regolamento, l'interessato, che non ha svolto l'ultima occupazione per almeno quattro settimane nel territorio dello Stato membro in cui si trova detta istituzione, è tenuto a presentare un attestato in cui sia indicata la natura dell'ultima occupazione svolta nel territorio di un altro Stato membro per almeno quattro settimane, nonché il settore economico in cui ha svolto tale occupazione. Se l'interessato non presenta tale attestato, l'istituzione si rivolge, per ottenerlo, all'istituzione competente in materia di disoccupazione di quest'ultimo Stato membro alla quale è stato iscritto da ultimo, od ad un'altra istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro.
Art. 82. Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni. [113]
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 2 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.
2. Tale attestato è rilasciato dall'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio tali familiari risiedono. Esso deve comprovare che i familiari non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione dovute ad un'altra persona ai sensi della legislazione di detto Stato membro.
L'attestato è valido per dodici mesi dalla data del rilascio. Può essere rinnovato; in tal caso, la durata di validità decorre dalla data del rinnovo. L'interessato è tenuto a notificare immediatamente all'istituzione competente ogni fatto che renda necessario modificare detto attestato. La modifica ha effetto dal giorno in cui tale fatto si è verificato.
3. Se l'istituzione che rilascia l'attestato di cui al paragrafo 1 non è in grado di certificare che i familiari non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione dovute ad un'altra persona ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono, l'interessato completa l'attestato in questione con una dichiarazione in tal senso all'atto della presentazione dell'attestato all'istituzione competente. Le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, sono applicabili per analogia a questa dichiarazione.
Applicazione dell'articolo 69 del regolamento
Art. 83. Condizioni e limiti del mantenimento del diritto a prestazioni quando il disoccupato si reca in un altro Stato membro. [114]
1. Per conservare il beneficio delle prestazioni, il disoccupato di cui all'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è recato un attestato con il quale l'istituzione competente certifica che continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni fissate al paragrafo 1, lettera b) di detto articolo. L'istituzione competente indica in particolare nell'attestato:
a) l'importo della prestazione da corrispondere al disoccupato secondo la legislazione dello Stato competente;
b) la data alla quale il disoccupato ha cessato di essere a disposizione dei servizi del lavoro dello Stato competente;
c) il termine accordato in conformità dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera b) del regolamento per l'iscrizione come richiedente lavoro nello Stato membro in cui il disoccupato si è recato;
d) il periodo massimo durante il quale può essere conservato il diritto alle prestazioni in conformità dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera c) del regolamento;
e) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.
2. Il disoccupato che ha l'intenzione di recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione è tenuto a richiedere l'attestato di cui al paragrafo 1 prima della partenza. Se il disoccupato non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. I servizi del lavoro dello Stato competente devono accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri impostigli dall'articolo 69 del regolamento e dal presente articolo.
3. L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato comunica all'istituzione competente la data d'iscrizione del disoccupato e quella di inizio della corresponsione delle prestazioni e corrisponde le prestazioni dello Stato competente secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato.
L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica. Non appena ne ha conoscenza, informa l'istituzione competente del subentro di qualsiasi fatto di cui al paragrafo 1, lettera e) e, nel caso in cui la prestazione debba essere sospesa o soppressa, interrompe immediatamente la corresponsione della prestazione. L'istituzione competente indica senza indugio in quale misura e da quale data i diritti del disoccupato sono modificati da tale fatto. La corresponsione delle prestazioni può, se del caso, essere ripresa soltanto dopo aver ricevuto tali indicazioni. Nel caso in cui la prestazione debba essere ridotta, l'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato continua a corrispondergli una parte ridotta della prestazione con riserva di regolarizzazione dopo aver ricevuto la risposta dell'istituzione competente.
4. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione amministrativa.
Applicazione dell'articolo 71 del regolamento
Art. 84. Lavoratori subordinati in disoccupazione che durante l'ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. [115]
1. Nei casi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), prima frase del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza è considerata istituzione competente per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 80 del regolamento di applicazione.
2. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento, il lavoratore subordinato in disoccupazione è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza, oltre all'attestato di cui all'articolo 80 del regolamento di applicazione, un attestato dell'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo in cui sia indicato che non ha diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 69 del regolamento.
3. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza chiede all'istituzione competente tutte la informazioni relative ai diritti del lavoratore subordinato in disoccupazione nei confronti di quest'ultima istituzione.
CAPITOLO 7
PRESTAZIONI FAMILIARI
Applicazione dell'articolo 72 del regolamento
Art. 85. Attestato dei periodi di attività subordinata o autonoma. [116]
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 72 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di attività subordinata o autonoma compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo.
2. L'attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente in materia di prestazioni familiari dello Stato membro alla quale è stato iscritto anteriormente da ultimo o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro. Se l'interessato non presenta detto attestato, l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo, a meno che l'istituzione di assicurazione malattia non sia in grado di trasmetterle copia dell'attestato di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione o di attività subordinata o autonoma compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
Applicazione dell'articolo 73 e dell'articolo 75, paragrafi 1 e 2 del regolamento
1. Per beneficiare delle prestazioni familiari in conformità dell'articolo 73 del regolamento, il lavoratore subordinato è tenuto a presentare una domanda all'istituzione competente, se del caso tramite il datore di lavoro.
2. Il lavoratore subordinato è tenuto a produrre, a corredo della domanda, un certificato relativo ai familiari che hanno la loro residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione competente. Tale certificato è rilasciato dalle autorità competenti in materia di stato civile del paese di residenza di tali familiari, o dall'istituzione del loro luogo di residenza competente in materia di assicurazione malattia oppure da un'altra istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono. Il certificato deve essere rinnovato ogni anno.
3. A corredo della domanda, il lavoratore subordinato è anche tenuto a fornire le informazioni che consentono di individuare la persona alla quale devono essere pagate le prestazioni familiari nel paese di residenza (cognome, nome e indirizzo completo) se la legislazione dello Stato competente prevede che le prestazioni familiari possono o devono essere pagate ad una persona diversa dall'interessato.
4. Le autorità di due o più Stati membri possono concordare modalità particolari di applicazione per il pagamento delle prestazioni familiari, soprattutto per facilitare l'applicazione dell'articolo 75, paragrafi 1 e 2 del regolamento. Di tali accordi viene informata la commissione amministrativa.
5. Il lavoratore subordinato è tenuto ad informare, se del caso tramite il datore di lavoro, l'istituzione competente:
- di qualsiasi cambiamento della situazione dei familiari che possa modificare il diritto alle prestazioni familiari;
- di qualsiasi modifica del numero dei familiari per i quali sono dovute le prestazioni familiari;
- di qualsiasi trasferimento di residenza o di dimora dei familiari;
- di qualsiasi esercizio di un'attività professionale per la quale prestazioni familiari sono ugualmente dovute ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari hanno la residenza.
Applicazione dell'articolo 74 del regolamento
Le disposizioni dell'articolo 86 del regolamento d'applicazione si applicano mutatis mutandis ai lavoratori subordinati o autonomi disoccupati, di cui all'articolo 74 del regolamento.
CAPITOLO 8
PRESTAZIONI PER FIGLI A CARICO DI TITOLARI DI PENSIONI O DI RENDITE E PRESTAZIONI PER ORFANI
Applicazione degli articoli 77, 78 e 79 del regolamento
1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare una domanda all'istituzione del luogo di residenza, secondo le modalità previste dalla legislazione che detta istituzione applica.
2. Tuttavia, se il richiedente non risiede nel territorio dello Stato membro in cui si trova l'istituzione competente, può presentare la domanda all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza che la trasmette all'istituzione competente, indicandone la data di presentazione. Tale data è considerata data di presentazione della domanda all'istituzione competente.
3. Se l'istituzione competente di cui al paragrafo 2 constata che il diritto non sussiste ai sensi delle disposizioni della legislazione da essa applicata, trasmette senza indugio la domanda corredata di tutti i documenti ed informazioni necessari all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato più lungamente soggetto.
Se del caso, occorre risalire, come suindicato, fino all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha compiuto il più breve periodo di assicurazione o di residenza.
4. La Commissione amministrativa determina, se necessario, le modalità complementari necessarie per la presentazione delle domande di prestazioni.
1. Il pagamento delle prestazioni dovute ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78 del regolamento è effettuato in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione
2. Le autorità competenti degli Stati membri designano, se necessario, l'istituzione competente per la corresponsione delle prestazioni dovute ai sensi degli articoli 77 o 78 del regolamento.
Ogni persona cui sono corrisposte prestazioni ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78 del regolamento per i figli di un titolare di pensione o di rendita o per orfani, è tenuta ad informare l'istituzione debitrice di tali prestazioni:
- di qualsiasi cambiamento nella situazione dei figli o orfani che possa modificare il diritto alle prestazioni;
- di qualsiasi modifica del numero dei figli o orfani per i quali sono dovute prestazioni;
- di qualsiasi trasferimento di residenza di tali figli o orfani;
- di qualsiasi esercizio di un'attività professionale che dia il diritto a prestazioni o assegni familiari per tali figli o orfani.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 93. Rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia e maternità diverse da quelle di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento di applicazione. [124]
1. L'importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro, nonché delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, degli articoli 22, 22a), 25, paragrafi 1, 3 e 4, e degli articoli 26, 31 o 34a del regolamento è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha corrisposto le suddette prestazioni secondo quanto risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione. [125]
2. Nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 31 del regolamento nonché per l'applicazione del paragrafo 1, è considerata istituzione del luogo di residenza del familiare o del titolare di pensione o rendita, a seconda dei casi [126] .
3. Quando l'importo effettivo delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta dalla contabilità dell'istituzione che le ha corrisposte, l'importo da rimborsare è determinato, in mancanza di un accordo concluso ai sensi del paragrafo 6, in maniera forfettaria in base a tutti i riferimenti appropriati desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta le basi che sono servite al calcolo del forfait e ne stabilisce l'ammontare.
4. Ai fini del rimborso, non possono esser prese in considerazione tariffe superiori a quelle applicabili alle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori subordinati o autonomi soggetti alla legislazione applicata dall'istituzione che ha corrisposto le prestazioni di cui al paragrafo 1.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia al rimborso delle prestazioni in denaro corrisposte in conformità delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 8, seconda frase del regolamento di applicazione.
6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare, previo parere della commissione amministrativa, altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, in particolare su base forfettaria.
Art. 94. Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo non residenti nel territorio dello stesso Stato membro di quest'ultimo. [127]
1. L'importo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento ai familiari che non risiedono nel territorio dello stesso Stato membro del lavoratore subordinato o autonomo è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto dette prestazioni in base ad un forfait che si avvicini il più possibile alle spese effettive, fissato per ogni anno civile.
2. Il forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per famiglia per il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione, ed applicando al risultato una riduzione del venti per cento.
3. Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati secondo le seguenti norme:
a) il costo medio annuo per famiglia è ottenuto, per ciascuno Stato membro, dividendo le spese annue relative al totale delle prestazioni in natura corrisposte dalle istituzioni di questo Stato membro all'insieme dei familiari dei lavoratori subordinati o autonomi soggetti alla legislazione di detto Stato membro, nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione, per il numero medio annuo dei lavoratori subordinati o autonomi con familiari; i regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione a tal fine sono indicati nell'articolo 9 del regolamento d'applicazione;
b) il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione è uguale, nei rapporti fra le istituzioni di due Stati membri, al numero medio annuo dei lavoratori subordinati o autonomi soggetti alla legislazione di uno di questi Stati membri e i cui familiari sono ammessi a beneficiare di prestazioni in natura da corrispondere da parte di una istituzione dell'altro Stato membro.
4. Il numero di famiglie da prendere in considerazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3, lettera b), è stabilito per mezzo di un inventario tenuto a tale scopo dall'istituzione del luogo di residenza in base ai documenti giustificativi dei diritti degli interessati, forniti dalla istituzione competente. In caso di contestazione, le osservazioni delle istituzioni interessate sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3 del regolamento di applicazione.
5. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati possono concordare altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, previo parere della commissione amministrativa.
Art. 95. Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari che non hanno la loro residenza in uno Stato membro ai sensi della cui legislazione beneficiano di una pensione o di una rendita ed hanno diritto alle prestazioni. [128]
1. L'importo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 28 bis e dell'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto dette prestazioni in base ad un forfait che si avvicini il più possibile alle spese effettive [129] .
2. Il forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per titolare di pensione o rendita per il numero medio annuo di titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione, ed applicando al risultato una riduzione del venti per cento.
3. Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati secondo le seguenti norme:
a) il costo medio annuo per titolare di pensione o di rendita è ottenuto, per ciascuno Stato membro, dividendo le spese annue relative al totale delle prestazioni in natura corrisposte dalle istituzioni di questo Stato membro all'insieme dei titolari di pensione o di rendita dovute ai sensi della legislazione di detto Stato membro nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione a tal fine sono indicati nell'allegato 9;
b) il numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita da prendere in considerazione è uguale, nei rapporti fra le istituzioni di due Stati membri, al numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita, e/o dei loro familiari, di cui all'articolo 28, paragrafo 2 e all'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento che, risiedendo nel territorio di uno dei due Stati membri, hanno diritto alle prestazioni in natura a carico di un'istituzione dell'altro Stato membro [130] .
4. Il numero dei titolari di pensione o di rendita da prendere in considerazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3, lettera b) è stabilito per mezzo di un inventario tenuto a tale scopo dall'istituzione del luogo di residenza in base ai documenti giustificativi dei diritti degli interessati, forniti dall'istituzione competente. In caso di contestazione, le osservazioni delle istituzioni interessate sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3 del regolamento di applicazione.
5. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono concordare altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, previo parere della commissione amministrativa.
Applicazione dell'articolo 63, paragrafo 2 del regolamento
Art. 96. Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, corrisposte dall'istituzione di uno Stato membro per conto di un'istituzione di un altro Stato membro. [131]
Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 2 del regolamento, le disposizioni dell'articolo 93 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
Applicazione dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento
Art. 97. Rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione. [132]
1. L'importo delle prestazioni corrisposte ai sensi dell'articolo 69 del regolamento è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha corrisposto dette prestazioni quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione.
2. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono:
- previo parere della Commissione amministrativa, concordare altre modalità di determinazione degli importi da rimborsare, in particolare su base forfettaria, o altre modalità di pagamento o
- rinunciare a qualsiasi rimborso tra istituzioni.
Disposizioni comuni ai rimborsi
Art. 99. Spese di amministrazione. [134]
Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono convenire, in conformità delle disposizioni dell'articolo 84, paragrafo 2, terza frase del regolamento, che gli importi delle prestazioni di cui agli articoli da 93 a 98 del regolamento di applicazione siano maggiorati di una percentuale determinata per tener conto delle spese di amministrazione. Tale percentuale può essere differente secondo le prestazioni in questione.
Art. 100. Crediti arretrati. [135]
1. In occasione del regolamento dei conti tra le istituzioni degli Stati membri, le domande di rimborso relative a prestazioni corrisposte nel corso di un anno civile anteriore di più di tre anni alla data di trasmissione di dette domande ad un organismo di collegamento ovvero ad un'istituzione debitrice dello Stato competente, possono non essere prese in considerazione dall'istituzione debitrice.
2. Per quanto riguarda le domande relative ai rimborsi calcolati su base forfettaria, il termine di tre anni comincia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei costi medi annui delle prestazioni in natura stabiliti conformemente agli articoli 94 e 95 del regolamento di applicazione.
Art. 101. Situazione dei crediti. [136]
1. La commissione amministrativa stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile, in applicazione degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento.
2. La commissione amministrativa può far procedere ad ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili atti a stabilire la situazione dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per assicurarsi della loro conformità alle regole fissate nel presente titolo.
3. La commissione amministrativa adotta le decisioni nel presente articolo su relazione di una commissione dei conti, che le fornisce un parere motivato. La commissione amministrativa fissa le modalità di funzionamento e la composizione della commissione dei conti.
Art. 102. Attribuzioni della commissione dei conti - Modalità di rimborso. [137]
1. La commissione dei conti è incaricata di:
a) riunire i dati necessari e procedere ai calcoli richiesti per l'applicazione del presente titolo;
b) riferire periodicamente alla commissione amministrativa sui risultati di applicazione dei regolamenti, in particolare sul piano finanziario;
c) rivolgere alla commissione amministrativa tutti i suggerimenti utili in rapporto con le disposizioni delle lettere a) e b);
d) presentare alla commissione amministrativa proposte in merito alle osservazioni che le sono trasmesse in conformità dell'articolo 94, paragrafo 4 e all'articolo 95, paragrafo 4 del regolamento di applicazione;
e) investire la commissione amministrativa di proposte relative all'applicazione dell'articolo 101 del regolamento di applicazione;
f) effettuare lavori, studio o missioni sulle questioni che le sono sottoposte dalla commissione amministrativa.
2. I rimborsi previsti agli articoli 36, 63 e 70 del regolamento sono effettuati, per l'insieme delle istituzioni competenti di uno Stato membro, alle istituzioni creditrici di un altro Stato membro, tramite gli organismi designati dalle autorità competenti degli Stati membri. Gli organismi tramite i quali sono stati effettuati i rimborsi informano la commissione amministrativa delle somme rimborsate entro i termini e secondo le modalità da essa fissati.
3. Quando i rimborsi sono determinati sulla base dell'importo effettivo delle prestazioni corrisposte quale risulta dalla contabilità delle istituzioni, essi sono effettuati per ogni semestre civile, nel corso del semestre civile successivo.
4. Quando i rimborsi sono determinati su base forfettaria, essi sono effettuati per ogni anno civile; in tal caso, le istituzioni competenti versano anticipi alle istituzioni creditrici il primo giorno di ogni semestre civile, secondo le modalità fissate dalla commissione amministrativa.
5. Le autorità competenti di due o più Stati membri possono concordare altri termini per il rimborso o altre modalità relative al versamento di anticipi.
Art. 103. Raccolta dei dati statistici e contabili. [138]
Le autorità competenti degli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, in particolare di quelle che implicano la raccolta di dati statistici o contabili.
Art. 104. Iscrizione nell'allegato 5 degli accordi fra Stati membri o fra autorità competenti degli Stati membri concernenti i rimborsi. [139]
1. Le disposizioni analoghe a quelle che sono previste all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento, nonché all'articolo 93, paragrafo 6, all'articolo 94, paragrafo 6 e all'articolo 95, paragrafo 6 del regolamento di applicazione e che sono in vigore il giorno precedente a quello dell'entrata in vigore del regolamento, rimangono applicabili sempreché siano indicate nell'allegato 5 del regolamento di applicazione.
2. Le disposizioni analoghe a quelle previste al paragrafo 1, che si applicheranno nei rapporti fra due o più Stati membri successivamente all'entrata in vigore del regolamento, saranno iscritte nell'allegato 5 del regolamento d'applicazione. Lo stesso vale per le disposizioni che saranno concordate ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.
Spese per il controllo amministrativo e sanitario
1. Le spese risultanti dal controllo amministrativo, nonché degli esami medici, ricoveri in osservazione, spostamenti di medici e verifiche di ogni genere, necessari per la concessione, la corresponsione o la revisione delle prestazioni, sono rimborsate all'istituzione che ne è stata incaricata, sulla base delle tariffe da essa applicate, dall'istituzione per conto della quale essi sono stati effettuati.
2. Tuttavia, due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di rimborso, in particolare rimborsi forfettari, o rinunciare ad ogni rimborso tra istituzioni.
Tali accordi saranno iscritti nell'allegato 5 del regolamento di applicazione. Gli accordi vigenti il giorno precedente l'entrata in vigore del regolamento rimangono applicabili sempreché indicati in detto allegato.
Disposizioni comuni ai pagamenti di prestazioni in denaro
Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano alla commissione amministrativa, entro i termini e secondo le modalità fissate da detta commissione, l'importo delle prestazioni in denaro corrisposte dalle istituzioni rientranti nel campo di loro competenza, a favore dei beneficiari che risiedono o dimorano nel territorio di ciascun altro Stato membro.
Art. 107. Conversione delle monete. [142]
1. Per l'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) disposizioni del regolamento: articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4; articolo 14 quinquies, paragrafo 1; articolo 19, paragrafo 1, lettera b), ultima frase; articolo 22, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 25, paragrafo 1, lettera b), penultima frase; articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d); articolo 46, paragrafo 4; articolo 46 bis, paragrafo 3; articolo 50; articolo 52, lettera b), ultima frase; articolo 55, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 70, paragrafo 1, primo comma; articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), penultima frase;
b) disposizioni del regolamento di applicazione: articolo 34, paragrafi 1, 4 e 5, il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea. [143]
2. Il periodo di riferimento è:
- il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° aprile successivo;
- il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° luglio successivo;
- il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° ottobre successivo;
- il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo.
3. [144]
4. Su proposta della commissione dei conti, la commissione amministrativa fissa la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di conversione da applicarsi nei casi di cui al paragrafo 1.
5. I tassi di conversione da applicare nei casi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel corso del penultimo mese precedente a quello dal cui primo giorno essi devono essere applicati.
6. Nei casi non contemplati nel paragrafo 1, la conversione si effettua al corso ufficiale di cambio del giorno del pagamento, sia in caso di versamento delle prestazioni sia in caso di rimborso.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 108. Prova della qualità di lavoratore stagionale. [145]
Per comprovare la sua qualità di lavoratore stagionale, il lavoratore subordinato di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento è tenuto a presentare il suo contratto di lavoro vidimato dai servizi del lavoro dello Stato membro nel cui territorio si reca ad esercitare o ha esercitato la sua attività. Se in questo Stato membro non vengono conclusi contratti di lavoro stagionale, l'istituzione del paese di occupazione rilascia, ove occorra, in caso di richiesta di prestazioni, un certificato che attesti, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, il carattere stagionale del lavoro che questi presta o ha prestato.
Art. 109. Accordo concernente il versamento dei contributi. [146]
Il datore di lavoro che non ha stabilimento nello Stato membro nel cui territorio il lavoratore subordinato è occupato e il lavoratore subordinato possono convenire che quest'ultimo adempia agli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale accordo all'istituzione competente o, se del caso, all'istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro.
Art. 110. Collaborazione amministrativa concernente il ricupero di prestazioni indebite. [147]
Se l'istituzione di uno Stato membro che ha corrisposto prestazioni intende esercitare un ricorso contro una persona che ha indebitamente percepito tali prestazioni, l'istituzione del luogo di residenza di detta persona o l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio detta persona risiede presta i suoi buoni uffici alla prima istituzione.
Art. 111. Ripetizione dell'indebito da parte delle istituzioni di sicurezza sociale e ricorso degli organismi di assistenza [148] [149]
1. Se, al momento della liquidazione o della revisione delle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o di morte (pensioni) in applicazione del capitolo 3 del titolo III del regolamento, l'istituzione di uno Stato membro ha versato ad un beneficiario di prestazioni una somma che eccede quella cui ha diritto, detta istituzione può chiedere all'istituzione degli altri Stati membri, debitori di prestazioni corrispondenti in favore di tale beneficiario, di trattenere l'importo pagato in eccedenza sul conguaglio dei ratei di pensione che essa versa a detto beneficiario. Quest'ultima istituzione trasferisce l'importo così trattenuto all'istituzione creditrice. Nella misura in cui l'importo pagato in eccedenza non può essere trattenuto sul conguaglio dei ratei di pensione, si applicano le disposizioni del paragrafo 2.
2. Quando l'istituzione di uno Stato membro ha versato a un beneficiario di prestazioni una somma che eccede quella cui ha diritto, quest'ultima può, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all'istituzione di ciascun altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore di tale beneficiario, di trattenere l'importo pagato in eccedenza sulle somme che gli versa. Quest'ultima istituzione opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme versate da essa stessa in eccedenza e trasferisce l'importo trattenuto all'istituzione creditrice.
3. Quando una persona cui il regolamento è applicabile ha beneficiato dell'assistenza nel territorio di uno Stato membro per un periodo durante il quale aveva diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, l'organismo che ha fornito l'assistenza, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute a detta persona, può chiedere all'istituzione di ciascun altro Stato membro debitrice di prestazioni in favore di detta persona di trattenere l'importo erogato per l'assistenza sulle somme che essa versa a detta persona.
Quando il familiare di una persona cui il regolamento è applicabile ha beneficiato dell'assistenza nel territorio di uno Stato membro per un periodo durante il quale essa aveva diritto a prestazioni, per il familiare di cui trattasi, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, l'organismo che ha fornito l'assistenza, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute a detta persona, per il familiare di cui trattasi, può chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro, debitrice di tali prestazioni in favore di detta persona, di trattenere l'importo erogato per l'assistenza sulle somme che le versa per il medesimo familiare.
L'istituzione debitrice opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica e trasferisce l'importo trattenuto all'organismo creditore.
Quando un'istituzione ha proceduto a pagamenti indebiti, direttamente o tramite un'altra istituzione, e il loro ricupero è divenuto impossibile, le somme in questione rimangono definitivamente a carico della prima istituzione, salvo per i casi in cui il pagamento indebito è il risultato di un'azione dolosa.
Art. 113. Recupero delle prestazioni in natura corrisposte indebitamente ai lavoratori subordinati dei trasporti internazionali. [151]
1. Se il diritto alle prestazioni in natura non è riconosciuto dall'istituzione competente, le prestazioni in natura corrisposte dall'istituzione del luogo di dimora ad un lavoratore subordinato dei trasporti internazionali, in virtù della presunzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1 o all'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento di applicazione, sono rimborsate dall'istituzione competente.
2. Le spese sostenute dall'istituzione del luogo di dimora per qualsiasi lavoratore subordinato dei trasporti internazionali che ha beneficiato di prestazioni in natura su presentazione dell'attestato di cui all'articolo 20, paragrafo 1 o all'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento di applicazione se l'interessato non si è prima rivolto all'istituzione del luogo di dimora e non ha diritto a prestazioni in natura, sono rimborsate dall'istituzione indicata come competente in detto attestato o da qualsiasi altra istituzione a tale scopo designata dall'autorità competente dello Stato membro in causa.
3. L'istituzione competente oppure, nel caso di cui al paragrafo 2, l'istituzione indicata come competente o l'istituzione designata a tal fine, conserva nei confronti del beneficiario un credito pari al valore delle prestazioni in natura indebitamente corrisposte. Dette istituzioni comunicano i loro crediti alla commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3 del regolamento di applicazione, che ne compila un estratto.
Art. 114. Corresponsioni provvisorie di prestazioni in caso di contestazione sulla legislazione applicabile o sull'istituzione che deve corrispondere le prestazioni. [152]
In caso di contestazione tra le istituzioni o le autorità competenti di due o più Stati membri in merito alla legislazione applicabile ai sensi del titolo II del regolamento oppure in merito alla determinazione dell'istituzione che deve corrispondere le prestazioni, l'interessato, che potrebbe aver diritto a prestazioni se non vi fosse contestazione, beneficia a titolo provvisorio delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza oppure, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione in causa, alla quale per prima è stata presentata la domanda.
Art. 115. Modalità delle perizie mediche effettuate in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. [153]
L'istituzione del luogo di dimora o di residenza che, ai sensi dell'articolo 87 del regolamento, è richiesta di effettuare una perizia medica, procede secondo le modalità previste dalla legislazione che essa applica.
In mancanza di tali modalità, essa si rivolge all'istituzione competente per conoscere le modalità da applicare.
Art. 116. Accordi relativi al ricupero dei contributi. [154]
1. Gli accordi che saranno conclusi ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2 del regolamento saranno iscritti nell'allegato 5 del regolamento di applicazione.
2. Gli accordi conclusi per l'applicazione dell'articolo 51 del regolamento n. 3 rimangono applicabili se sono indicati nell'allegato 5 del regolamento di applicazione.
TITOLO VI bis [155]
DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO ELETTRONICO DEI DATI
Art. 117. Trattamento dei dati. [156]
1. In base a studi e a proposte della commissione tecnica di cui all'articolo 117 quater del regolamento d'applicazione, la commissione amministrativa adegua alle nuove tecniche di trattamento dei dati i moduli di documenti, nonché le modalità di inoltro e le procedure di trasmissione dei dati necessari per l'applicazione del regolamento e del regolamento d'applicazione [157].
2. La commissione amministrativa adotta le misure necessarie per garantire l'uso generale di tali moduli, modalità d'inoltro e procedure adeguati, tenuto conto dell'impiego delle nuove tecniche di trattamento dei dati in ciascuno Stato membro.
Art. 117 bis. Servizi telematici. [158]
1. Gli Stati membri utilizzano progressivamente servizi telematici per lo scambio fra istituzioni dei dati richiesti ai fini dell'applicazione del regolamento e del suo regolamento di applicazione. La Commissione delle Comunità europee appoggia le attività d'interesse comune a partire dal momento in cui gli Stati membri instaurano tali servizi telematici.
2. In base alle proposte della commissione tecnica di cui all'articolo 117 quater del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa adotta le norme di architettura comune per i servizi telematici, anzitutto in materia di sicurezza e d'impiego degli standard.
Art. 117 ter. Funzionamento dei servizi telematici. [159]
1. Ogni Stato membro ha la responsabilità di gestire la propria parte dei servizi telematici, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati aventi carattere personale.
2. La commissione amministrativa stabilisce disposizioni per il funzionamento della parte comune dei servizi telematici.
Art. 117 quater. Commissione tecnica per il trattamento dei dati. [160]
1. La commissione amministrativa istituisce una commissione tecnica, la quale redige relazioni e fornisce un parere motivato prima dell'adozione di decisioni conformemente agli articoli 117, 117 bis e 117 ter. Le modalità di funzionamento e la composizione di tale commissione tecnica sono decise dalla commissione amministrativa.
2. La commissione tecnica:
a) raccoglie i documenti tecnici pertinenti e avvia gli studi e le attività richieste ai fini del presente titolo;
b) presenta alla commissione amministrativa le relazioni e i pareri motivati di cui al paragrafo 1;
c) esegue qualsiasi altro compito e studio relativo ai problemi che la Commissione amministrativa le sottopone.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 118. Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite per i lavoratori subordinati. [161]
1. Se la data di realizzazione del rischio è anteriore al 1° ottobre 1972 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e se la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto rischio, per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione:
a) per il periodo anteriore al 1° ottobre 1972 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento n. 3 o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa;
b) per il periodo che decorre dal 1° ottobre 1972 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione del territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento.
Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).
2. La presentazione ad un'istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1° ottobre 1972 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, o su una parte di esso, comporta la revisione d'ufficio, conformemente al regolamento, delle prestazioni che sono state liquidate, prima di questa data, per la stessa eventualità, dall'istituzione o dalle istituzioni di uno o più Stati membri diversi; senza che tale revisione comporti un'eventuale concessione di prestazioni per un importo meno elevato.
Art. 119. Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite per i lavoratori autonomi. [162]
1. Se la data di realizzazione dell'evento è anteriore al 1° luglio 1982 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto evento per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione:
a) per il periodo anteriore al 1° luglio 1982 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa, in vigore prima di tale data;
b) per il periodo che decorre dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento.
Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).
2. La presentazione all'istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, o su una parte di esso, comporta la revisione d'ufficio delle prestazioni che sono state liquidate per lo stesso evento anteriormente a tale data da parte dell'istituzione o delle istituzioni di uno o più Stati membri, conformemente al regolamento, senza che tale revisione comporti un'eventuale concessione di prestazioni per un importo meno elevato.
Art. 119 bis. Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendita per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), in fine del regolamento d'applicazione. [163]
1. Se la data di realizzazione del rischio è anteriore al 1° gennaio 1987 e se la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto rischio, per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione:
a) per il periodo anteriore al 1° gennaio 1987, conformemente alle disposizioni del regolamento o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa;
b) per il periodo che decorre dal 1° gennaio 1987, conformemente alle disposizioni del regolamento.
Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).
2. La presentazione all'istituzione di uno Stato membro di una domanda si prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1° gennaio 1987, comporta la revisione d'ufficio, conformemente alle disposizioni del regolamento, delle prestazioni che sono state liquidate, prima di questa data, per la stessa eventualità, dall'istituzione o dalle istituzioni di uno o più degli altri Stati membri, fatto salvo l'articolo 3.
3. I diritti degli interessati che hanno ottenuto, anteriormente al 1° gennaio 1987, nel territorio dello Stato membro interessato, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere sottoposti a revisione a loro richiesta, tenendo conto del regolamento (CEE) n. 3811/86.
4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro un termine di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1987, i diritti acquisiti in virtù del
5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1987, i diritti, acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 3811/86, che non sono decaduti o prescritti, restano acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.
Art. 120. Persone che seguono un corso di studi o una formazione professionale. [164]
Le disposizioni del presente regolamento, eccetto gli articoli 10 e 10 bis, sono applicabili per analogia agli studenti.
Art. 121. Accordi complementari di applicazione. [165]
1. Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono, se necessario, concludere accordi diretti a completare le modalità per l'applicazione amministrativa del regolamento. Tali accordi saranno iscritti nell'allegato 5 del regolamento di applicazione.
2. Gli accordi analoghi a quelli previsti dal paragrafo 1 e che sono vigenti il giorno precedente il 1° ottobre 1972 rimangono applicabili sempreché siano indicati nell'allegato 5 del regolamento di applicazione.
Art. 122. Disposizioni specifiche riguardanti la modifica degli allegati. [166]
Gli allegati del regolamento di applicazione possono essere modificati da un regolamento della Commissione su richiesta dello o degli Stati membri interessati o delle loro autorità competenti e previo parere unanime della Commissione amministrativa.
ALLEGATO 1 [167]
Autorità competenti
[Articolo 1, lettera l) del regolamento, articolo 4, paragrafo 1 e articolo 122 del regolamento di applicazione]
(Omissis)
K. CIPRO:
1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministro del Lavoro e delle assicurazioni sociali), Nicosia;
2. Υπουργός Υγείας (Ministro della Sanità), Nicosia;
3. Yπουργός Οικονομικών (Ministro delle Finanze), Nicosia.
L. LETTONIA:
1. Labklājības ministrija, Rīga (Ministero dell’Assistenza sociale, Riga);
2. Veselības ministrija, Rīga (Ministero della Sanità, Riga).
(Omissis)
ITALIA:
1.Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Roma.
2.Ministero della Salute, Roma.
3.Ministero della Giustizia, Roma.
4.Ministero dell'Economia e delle finanze, Roma"
(Omissis)
O. UNGHERIA:
1. Egeszsegügyi Miniszterium (Ministero della Sanità), Budapest;
2. Ifjúsági, Családügyi, Szociális es Eselyegyenlősegi Miniszterium (Ministero della Gioventù, della famiglia, degli affari sociali e delle pari opportunità), Budapest;
3. Foglalkoztatáspolitikai es Munkaügyi Miniszterium (Ministero dell'Occupazione e del lavoro), Budapest;
4. Penzügyminiszterium (Ministero delle finanze), Budapest.
(Omissis)
R. AUSTRIA:
1. Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Ministro federale della Sicurezza sociale, delle questioni riguardanti le varie generazioni e della tutela dei consumatori), Vienna;
2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Ministro federale dell'Economia e del lavoro), Vienna;
3. Bundesminister für Gesundheit und Frauen (Ministro federale della Sanità e delle donne), Vienna;
4. Per quanto riguarda i regimi speciali dei funzionari:
Bundeskanzler (Cancelliere federale), Vienna, o il governo del Land interessato.
(Omissis)
ALLEGATO 2 [168]
(Omissis)
K. CIPRO
1. Prestazioni in natura:
Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Ministero della Sanità, Nicosia);
2. Prestazioni in denaro:
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Servizi delle assicurazioni sociali, ministero del Lavoro e della sicurezza sociale, Nicosia);
3. Prestazioni familiari:
Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Servizio sovvenzioni e prestazioni, ministero delle Finanze, Nicosia).
L. LETTONIA
La competenza delle istituzioni è disciplinata dalle disposizioni della legislazione lettone, fatte salve le seguenti diverse indicazioni.
1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agenzia statale delle assicurazioni sociali, Riga).
2. Prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agenzia statale per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, Riga).
(Omissis)
ALLEGATO 3 [169]
Istituzioni del luogo di residenza ed istituzioni del luogo di dimora
(Articolo 1, lettera p) e articolo 4, paragrafo 3 del regolamento di applicazione)
(Omissis)
K. CIPRO
1. Prestazioni in natura:
Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Ministero della Sanità, Nicosia).
2. Prestazioni in denaro:
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (servizi delle assicurazioni sociali, ministero del Lavoro e della sicurezza sociale, Nicosia).
3. Prestazioni familiari:
Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Servizio sovvenzioni e prestazioni, ministero delle Finanze, Nicosia).
L. LETTONIA
1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agenzia statale delle assicurazioni sociali, Riga).
2. Prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agenzia statale per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, Riga).
(Omissis)
ALLEGATO 4 [170]
Organismi di collegamento
(Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 4 e articolo 122 del regolamento di applicazione)
(Omissis)
K. CIPRO
1. Prestazioni in natura:
Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Ministero della Sanità, Nicosia).
2. Prestazioni in denaro:
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Servizi delle assicurazioni sociali, ministero del Lavoro e della sicurezza sociale, Nicosia).
3. Prestazioni familiari:
Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Servizio sovvenzioni e prestazioni, ministero delle Finanze, Nicosia).
L. LETTONIA
1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agenzia statale delle assicurazioni sociali, Riga).
2. Prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agenzia statale per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, Riga).
(Omissis)
ALLEGATO 5 [171]
Disposizioni di applicazione di convenzioni bilaterali mantenute in vigore
(articolo 4, paragrafo 5, articolo 5, articolo 53, paragrafo 3, articolo 104,
articolo 105, paragrafo 2 e articoli 116, 121 e 122 del regolamento di applicazione)
(Omissis)
67. DANIMARCA — FINLANDIA
Articolo 15 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente agli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e a maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).
(Omissis)
130. SPAGNA — FRANCIA
Accordo del 17 maggio 2005 che fissa le modalità specifiche di gestione e di regolamento dei crediti reciproci di cure sanitarie in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
(Omissis)
142. SPAGNA — PORTOGALLO
a) Articoli 42, 43 e 44 dell'accordo amministrativo del 22 maggio 1970;
b) accordo del 2 ottobre 2002 tra Spagna e Portogallo che fissa le modalità specifiche di gestione e di regolamento dei crediti reciproci di cure sanitarie in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 al fine di facilitare e accelerare il pagamento di tali crediti, conformemente agli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72.
(Omissis)
146. SPAGNA — SVEZIA
Accordo del 1o dicembre 2004 sul rimborso dei costi delle prestazioni in natura erogato in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
(Omissis)
290. PORTOGALLO — REGNO UNITO
Accordo dell’8 giugno 2004, conformemente agli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71, che fissa altri metodi di rimborso dei costi delle prestazioni in natura erogate in virtù di tale regolamento nei due paesi a decorrere dal 1o gennaio 2003.
(Omissis)
298. FINLANDIA — SVEZIA
Articolo 15 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, d'infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).
(Omissis)
ALLEGATO 6 [172]
Procedura di pagamento delle prestazioni
(Articolo 4, paragrafo 6, articolo 53, paragrafo 1 e articolo 122 del regolamento di applicazione)
Osservazione generale
I pagamenti degli arretrati e gli altri versamenti unici sono effettuati, in linea di massima, tramite gli organismi di collegamento. I pagamenti correnti e vari sono effettuati secondo le procedure indicate nel presente allegato.
A. BELGIO
Pagamento diretto.
B. REPUBBLICA CECA
Pagamento diretto.
C. DANIMARCA
Pagamento diretto.
D. GERMANIA
1. Assicurazione pensione degli operai (invalidità, vecchiaia, morte)
a) rapporti con Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito, Austria, Finlandia e Svezia: pagamento diretto.
b) Rapporti con i Paesi Bassi: pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5).
2. Assicurazione pensione degli impiegati e dei lavoratori delle miniere (invalidità, vecchiaia, morte)
a) rapporti con Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito, Austria, Finlandia e Svezia: pagamento diretto.
b) Rapporti con i Paesi Bassi: pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5).
3. Assicurazione vecchiaia per i lavoratori agricoli
Pagamento diretto.
4. Assicurazione infortuni:
a) relazioni con l'Italia, i Paesi Bassi e il Portogallo: pagamento attraverso gli enti di collegamento dello Stato competente e dello Stato di residenza (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento d'applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5);
b) relazioni con il Belgio, la Grecia, la Spagna, la Francia e l'Austria: pagamento attraverso l'organismo di collegamento dello Stato competente;
c) rapporti con Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito e Svezia: pagamento diretto, salvo altrimenti disposto.
E. ESTONIA
1. In generale: pagamento diretto.
2. Rapporti con la Lettonia e la Lituania: pagamento tramite organismi di collegamento.
F. GRECIA
Pagamento diretto.
G. SPAGNA
Pagamento diretto.
H. FRANCIA
1. Tutti i regimi, escluso quello dei marittimi: pagamento diretto.
2. Regime dei marittimi: pagamento tramite il contabile assegnatario nello Stato membro in cui risiede il beneficiario.
I. IRLANDA
Pagamento diretto.
J. ITALIA
a) Lavoratori subordinati
1. Pensioni d'invalidità, di vecchiaia e ai superstiti
a) Rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia (escluse le casse francesi per minatori), la Grecia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo ed il Regno Unito: pagamento diretto.
b) Rapporti con la Germania e le casse francesi per minatori: pagamento tramite gli organismi di collegamento.
2. Rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali:
Pagamento diretto
b) Lavoratori autonomi:
Pagamento diretto.
K. CIPRO
Pagamento diretto.
L. LETTONIA
1. Pagamento diretto.
2. Rapporti con la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania: pagamento tramite organismi di collegamento.
M. LITUANIA
1. Rapporti con Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito: pagamento diretto;
2. Rapporti con l'Estonia e la Lettonia: pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione).
N. LUSSEMBURGO
Pagamento diretto.
O. UNGHERIA
Pagamento diretto.
P. MALTA
Pagamento diretto.
Q. PAESI BASSI
1. Rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Portogallo ed il Regno Unito: pagamento diretto.
2. Rapporti con la Germania: pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 5).
R. AUSTRIA
Pagamento diretto.
S. POLONIA
1. Principio generale: pagamento diretto delle prestazioni;
2. Rapporti con la Germania in base agli accordi conclusi: pagamento tramite le istituzioni del luogo di residenza del beneficiario (applicazione simultanea degli articoli 53-58 e 77 del regolamento di applicazione e delle disposizioni elencate all'allegato 5).
T. PORTOGALLO
Pagamento diretto.
U. SLOVENIA
Pagamento diretto.
V. SLOVACCHIA
Pagamento diretto.
W. FINLANDIA
Pagamento diretto.
X. SVEZIA
Pagamento diretto.
Y. REGNO UNITO
Pagamento diretto.
ALLEGATO 7 [173]
Banche
(Articolo 4, paragrafo 7, articolo 55, paragrafo 3
e articolo 122 del regolamento di applicazione)
(Omissis)
G. SPAGNA
Banco Popular, Madrid.
(Omissis)
W. FINLANDIA
Nessuno.
(Omissis)
ALLEGATO 8 (b)(12)(13) [174]
CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI
(articolo 4, paragrafo 8, articolo 10 bis, lettera d) e articolo 122 del regolamento di applicazione)
L'articolo 10 bis, lettera d) del regolamento di applicazione è applicabile a:
A. Lavoratori subordinati e autonomi
a) con un periodo di riferimento di un mese di calendario nei rapporti tra:
— il Belgio e la Repubblica ceca,
— il Belgio e la Germania,
— il Belgio e la Grecia,
— il Belgio e la Spagna,
— il Belgio e la Francia,
— il Belgio e l'Irlanda,
— il Belgio e la Lituania,
— il Belgio e il Lussemburgo,
— il Belgio e l'Austria,
— il Belgio e la Polonia,
— il Belgio e il Portogallo,
— il Belgio e la Slovacchia,
— il Belgio e la Finlandia,
— il Belgio e la Svezia,
— il Belgio e il Regno Unito,
— la Repubblica ceca e la Danimarca,
— la Repubblica ceca e la Germania,
— la Repubblica ceca e la Grecia,
— la Repubblica ceca e la Spagna,
— la Repubblica ceca e la Francia,
— la Repubblica ceca e l’Irlanda,
— la Repubblica ceca e la Lettonia,
— la Repubblica ceca e la Lituania,
— la Repubblica ceca e il Lussemburgo,
— la Repubblica ceca e l’Ungheria,
— la Repubblica ceca e Malta,
— la Repubblica ceca e i Paesi Bassi,
— la Repubblica ceca e l’Austria,
— la Repubblica ceca e la Polonia,
— la Repubblica ceca e il Portogallo,
— la Repubblica ceca e la Slovenia,
— la Repubblica ceca e la Slovacchia,
— la Repubblica ceca e la Finlandia,
— la Repubblica ceca e la Svezia,
— la Repubblica ceca e il Regno Unito,
— la Danimarca e la Lituania,
— la Danimarca e la Polonia,
— la Danimarca e la Slovacchia,
— la Germania e la Grecia,
— la Germania e la Spagna,
— la Germania e la Francia,
— la Germania e l'Irlanda,
— la Germania e la Lituania,
— la Germania e il Lussemburgo,
— la Germania e l'Austria,
— la Germania e la Polonia,
— la Germania e la Slovacchia,
— la Germania e la Finlandia,
— la Germania e la Svezia,
— la Germania e il Regno Unito,
— la Grecia e la Lituania,
— la Grecia e la Polonia,
— la Grecia e la Slovacchia,
— la Spagna e la Lituania,
— la Spagna e l'Austria,
— la Spagna e Polonia,
— la Spagna e la Slovenia,
— la Spagna e la Slovacchia,
— la Spagna e la Finlandia,
— la Spagna e la Svezia,
— la Francia e la Lituania,
— la Francia e il Lussemburgo,
— la Francia e l'Austria,
— la Francia e la Polonia,
— la Francia e il Portogallo,
— la Francia e la Slovenia,
— la Francia e la Slovacchia,
— la Francia e la Finlandia,
— la Francia e la Svezia,
— l’Irlanda e la Lituania,
— l'Irlanda e l'Austria,
— l’Irlanda e Polonia,
— l’Irlanda e il Portogallo,
— l’Irlanda e la Slovacchia,
— l'Irlanda e la Svezia,
— la Lettonia e la Lituania,
— la Lettonia e il Lussemburgo,
— la Lettonia e l’Ungheria,
— la Lettonia e la Polonia,
— la Lettonia e la Slovenia,
— la Lettonia e la Slovacchia,
— la Lettonia e la Finlandia,
— la Lituania e il Lussemburgo,
— la Lituania e l’Ungheria,
— la Lituania e i Paesi Bassi,
— la Lituania e l’Austria,
— la Lituania e il Portogallo,
— la Lituania e la Slovenia,
— la Lituania e la Slovacchia,
— la Lituania e la Finlandia,
— la Lituania e la Svezia,
— la Lituania e il Regno Unito,
— il Lussemburgo e l'Austria,
— il Lussemburgo e la Polonia,
— il Lussemburgo e il Portogallo,
— il Lussemburgo e la Slovenia,
— il Lussemburgo e la Slovacchia,
— il Lussemburgo e la Finlandia,
— il Lussemburgo e la Svezia,
— l’Ungheria e l'Austria,
— l’Ungheria e la Polonia,
— l’Ungheria e la Slovenia,
— l’Ungheria e la Slovacchia,
— Malta e la Slovacchia,
— i Paesi Bassi e l'Austria,
— i Paesi Bassi e la Polonia,
— i Paesi Bassi e la Slovacchia,
— i Paesi Bassi e la Finlandia,
— i Paesi Bassi e la Svezia,
— l’Austria e la Polonia,
— l’Austria e il Portogallo,
— l’Austria e la Slovenia,
— l’Austria e la Slovacchia,
— l’Austria e la Finlandia,
— l’Austria e la Svezia,
— l’Austria e il Regno Unito,
— la Polonia e il Portogallo,
— la Polonia e la Slovenia,
— la Polonia e la Slovacchia,
— la Polonia e la Finlandia,
— la Polonia e la Svezia,
— la Polonia e il Regno Unito,
— il Portogallo e la Slovenia,
— il Portogallo e la Slovacchia,
— il Portogallo e la Finlandia,
— il Portogallo e la Svezia,
— il Portogallo e il Regno Unito,
— la Slovenia e la Slovacchia,
— la Slovenia e la Finlandia,
— la Slovenia e il Regno Unito,
— la Slovacchia e la Finlandia,
— la Slovacchia e la Svezia,
— la Slovacchia e il Regno Unito,
— la Finlandia e la Svezia,
— la Finlandia e il Regno Unito,
— la Svezia e il Regno Unito.
b) con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:
— tra la Danimarca e la Germania,
— tra i Paesi Bassi e la Danimarca, la Germania, la Francia, il Lussemburgo, il Portogallo.
B. Lavoratori autonomi
Con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:
— tra il Belgio e i Paesi Bassi.
C. Lavoratori subordinati
Con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:
— tra il Belgio e i Paesi Bassi
ALLEGATO 9 [175]
Calcolo dei costi medi annui delle prestazioni in natura
[Articolo 4, paragrafo 9, articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e
articolo 95, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di applicazione]
(Omissis)
J. ITALIA
Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal servizio sanitario nazionale in Italia.
(Omissis)
L. LETTONIA
Il costo medio annuo delle prestazioni è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni in natura (servizi sanitari) amministrati dall’Ufficio nazionale d’assicurazione malattia obbligatoria.
(Omissis)
ALLEGATO 10 [176]
Istituzioni e organismi designati dalle autorità competenti
(articolo 4, paragrafo 10 del regolamento di applicazione)
(Omissis)
G. SPAGNA
1. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 17 del regolamento a casi singoli e per quella dell'articolo 6, paragrafo 1 (ad eccezione della convenzione speciale tra i lavoratori marittimi e l’Istituto sociale della Marina), dell'articolo 11, paragrafo 1, degli articoli 11 bis e 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 109 del regolamento d’attuazione:
Tesorería General de la Seguridad Social (Tesoreria generale della sicurezza sociale), Madrid.
2. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 (salvo per quanto riguarda i lavoratori del mare e le indennità di disoccupazione), dell'articolo 110 (salvo per quanto riguarda i lavoratori del mare) e dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione:
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale della sicurezza sociale), Madrid.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2, per quanto riguarda i lavoratori del mare (salvo per quanto riguarda le indennità di disoccupazione) e dell’articolo 110 del regolamento d’attuazione:
Instituto Social de la Marina (Istituto sociale della Marina), Madrid.
4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 85, paragrafo 2, e dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione, salvo per quanto riguarda i lavoratori del mare e, ai fini dell’applicazione dei due ultimi articoli citati, salvo per le persone soggette al regime speciale per il personale militare:
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direzioni provinciali dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale).
5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1 (convenzione speciale per i lavoratori del mare), dell’articolo 38, paragrafo 1 (per quanto riguarda i lavoratori del mare), dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81, dell’articolo 82, paragrafo 2, dell’articolo 85, paragrafo 2, e dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione:
Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Direzioni provinciali dell’Istituto sociale della Marina).
6. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2, per quanto riguarda le indennità di disoccupazione:
Servicio Público de Empleo Estatal (Servizio pubblico statale per l’occupazione), INEM, Madrid.
7. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione per quanto riguarda le indennità di disoccupazione, salvo per quanto riguarda i lavoratori del mare:
Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (Direzioni provinciali del servizio pubblico statale per l’occupazione), INEM, Madrid.
8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2, e dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione riguardo agli assegni familiari per le persone soggette al regime speciale per il personale militare:
Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (Direzione generale del personale del ministero della Difesa), Madrid.
9. Regime speciale dei funzionari civili dello Stato: ai fini dell’applicazione degli articoli 14 sexies, 14 septies e 17 del regolamento e dell'articolo 12 bis del regolamento d’attuazione:
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (Mutualità generale dei funzionari dello Stato, servizi centrali), Madrid.
10. Regime speciale del personale militare: ai fini dell’applicazione degli articoli 14 sexies, 14 septies e 17 del regolamento e dell'articolo 12 bis del regolamento d’attuazione:
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Istituto di assicurazioni sociali delle forze armate), Madrid.
11. Regime speciale dei funzionari dell'amministrazione della giustizia: ai fini dell’applicazione degli articoli 14 sexies, 14 septies e 17 del regolamento e dell'articolo 12 bis del regolamento d’attuazione:
Mutualidad General Judicial (Mutualità generale giudiziaria), Madrid.
(Omissis)
K. CIPRO
1. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 14 quater, dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3, e dell'articolo 17 del regolamento, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10 ter, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 2, dell'articolo 91, paragrafo 2, e dell'articolo 109 del regolamento d’attuazione:
— Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Servizi delle assicurazioni sociali, ministero del Lavoro e della sicurezza sociale, Nicosia);
— Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Servizio sovvenzioni e prestazioni, ministero delle Finanze, Nicosia).
2. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 102, paragrafo 2, e dell'articolo 110 del regolamento d’attuazione (per le prestazioni in denaro):
— Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Servizi delle assicurazioni sociali, ministero del Lavoro e della sicurezza sociale, Nicosia);
— Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Servizio sovvenzioni e prestazioni, ministero delle Finanze, Nicosia).
3. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 102, paragrafo 2, dell'articolo 110 e dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione (per le prestazioni in natura) e degli articoli 36 e 63 del regolamento:
— Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Ministero della Sanità, Nicosia).
L. LETTONIA
Ai fini dell’applicazione:
a) dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 14 ter, paragrafo 1, dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3, e dell'articolo 17 del regolamento:
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Ufficio nazionale d’assicurazione sociale, Riga);
b) dell'articolo 10 ter, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 82, paragrafo 2, e dell'articolo 109 del regolamento d’attuazione:
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Ufficio nazionale d’assicurazione sociale, Riga);
c) dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione (in collegamento con gli articoli 36 e 63 del regolamento):
Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Ufficio nazionale d’assicurazione malattia obbligatoria, Riga);
d) dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento:
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Ufficio nazionale d’assicurazione sociale, Riga).
(Omissis)
ALLEGATO 11 [177]
Regimi di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento
(Articolo 4, paragrafo 11 del regolamento d'applicazione)
(Omissis)
ALLEGATO A - Appendice [178]
Articolo 95. Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia maternità erogate ai titolari di pensione o di rendita e ai loro familiari non aventi residenza nello Stato membro secondo la cui legislazione essi beneficiano di una pensione o di una rendita e hanno diritto alle prestazioni
1. L'importo delle prestazioni in natura erogate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 28 bis del regolamento è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno erogato tali prestazioni, con un importo forfettario per quanto possibile vicino alle spese effettive.
2. L'importo forfettario è determinato moltiplicando il costo medio annuo per titolare di pensione o di rendita, per il numero medio annuo dei titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione e applicando al risultato una riduzione del venti per cento.
3. Gli elementi di calcolo necessari per la determinazione di tale importo forfettario sono stabiliti secondo le regole seguenti:
a) il costo medio annuo per titolare di pensione o di rendite è ottenuto, per ciascuno Stato membro, dividendo le spese annuali relative al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni dello Stato membro a tutti i titolari di pensione o rendita, dovute a norma della legislazione dello Stato membro nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione, nonché ai loro familiari, per il numero medio annuo dei titolari di pensione o rendita, i regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione a tal fine sono menzionati nell'allegato 9;
b) il numero medio annuo dei titolari di pensione o rendita e dei loro familiari da prendere in considerazione è pari, nelle relazioni tra le istituzioni di due Stati membri, al numero medio annuo dei titolari di pensione o rendita che sono contemplati all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento e che, risiedendo nel territorio di uno dei due Stati membri, hanno diritto a prestazioni in natura a carico di un'istituzione dell'altro Stato membro.
4. Il numero dei titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione a norma del paragrafo 3, lettera b), è stabilito mediante un inventario tenuto a tal fine dall'istituzione del luogo di residenza, in base ai documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall'istituzione competente. In caso di controversia, le osservazioni delle istituzioni in causa sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3 del regolamento di applicazione.
5. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità per la determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono convenire, previo parere della commissione amministrativa, altre modalità per la determinazione degli importi da rimborsare.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[3] Paragrafo già sostituito dall'art. 2 del
[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[6] Paragrafo abrogato dall’art. 2 del
[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[10] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[11] Paragrafo così modificato dall'art. 2 del
[12] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[13] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[14] Paragrafo così modificato dall'art. 2 del
[15] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[16] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[17] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[18] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[19] Articolo inserito dall’art. 2 del
[20] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[21] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[22] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[23] Articolo sostituito dall’art. 2 del
[24] Articolo aggiunto dall'art. 2 del
[25] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[26] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[27] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[28] Lettera così modificata dall'art. 2 del
[29] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[30] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[31] Paragrafo abrogato dall’art. 2 del
[32] Paragrafo abrogato dall’art. 2 del
[33] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[34] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[35] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[36] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del
[37] Articolo sostituito dall’art. 2 del
[38] Articolo già sostituito dall’art. 2 del
[39] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[40] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del
[41] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[42] Comma così sostituito dall’art. 2 del
[43] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[44] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[45] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[46] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del
[47] Paragrafo inserito dall’art. 2 del
[48] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del
[49] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[50] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[51] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[52] Paragrafo così modificato dall'art. 2 del
[53] Paragrafo così modificato dall'art. 2 del
[54] Paragrafo così modificato dall'art. 2 del
[55] Articolo sostituito dall'art. 2 del
[56] Articolo sostituito dall’art. 2 del
[57] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[58] Articolo sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 118/97, che ha sostituito l’intero provvedimento, e abrogato dall’art. 2 del
[59] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[60] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[61] Paragrafo così sostituito dall'art. 2 del
[62] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[63] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[64] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[65] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[66] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[67] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[68] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[69] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[70] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[71] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[72] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[73] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[74] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[75] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[76] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[77] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[78] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[79] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[80] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[81] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[82] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[83] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[84] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[85] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[86] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[87] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[88] Paragrafo abrogato dall’art. 2 del
[89] Paragrafo abrogato dall’art. 2 del
[90] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[91] Articolo già sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 118/97 e così ulteriormente sostituito dall’art. 2 del
[92] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[93] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del
[94] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[95] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[96] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[97] Paragrafo così modificato dall’art. 2 del
[98] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[99] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[100] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[101] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[102] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[103] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[104] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[105] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[106] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[107] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[108] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[109] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[110] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[111] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[112] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[113] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[114] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[115] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[116] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[117] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[118] Articolo abrogato dall'art. 2 del
[119] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[120] Articolo abrogato dall'art. 2 del
[121] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[122] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[123] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[124] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[125] Paragrafo sostituito dall'art. 2 del
[126] Paragrafo così modificato dall'art. 2 del
[127] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[128] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[129] Paragrafo così modificato dall'art. 2 del
[130] Lettera così modificata dall'art. 2 del
[131] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[132] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[133] Articolo abrogato dall'art. 2 del
[134] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[135] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[136] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[137] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[138] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[139] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[140] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[141] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[142] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[143] Paragrafo così sostituito dall'art. 2 del
[144] Paragrafo abrogato dall'art. 2 del
[145] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[146] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[147] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[148] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[149] Per l'interpretazione del presente articolo, vedi la
[150] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[151] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[152] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[153] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[154] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[155] Titolo inserito dall'art. 2 del
[156] Articolo sostituito dall'art. 2 del
[157] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del
[158] Articolo inserito dall'art. 2 del
[159] Articolo inserito dall'art. 2 del
[160] Articolo inserito dall'art. 2 del
[161] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[162] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[163] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[164] Articolo abrogato dall'art. 2 del
[165] Articolo così sostituito dall’art. 2 del
[166] Articolo sostituito dall'art. 2 del
[167] Allegato sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 118/97, modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1290/97, dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1223/98, dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1606/98, dall'art. 1 del
[168] Allegato sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 118/97, modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1290/97, dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1223/98, dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1606/98, dall'art. 1 del
[169] Allegato sostituito dall'art. 2 del
[170] Allegato sostituito dall'art. 2 del
[171] Allegato sostituito dall'art. 2 del
[172] Allegato sostituito dall'art. 2 del
[173] Allegato sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 118/97 e dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1399/99, modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, dall’art. 1 del
[174] Allegato già sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 118/97 e dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e così modificato dall’art. 1 del
[175] Allegato sostituito dall'art. 2 del
[176] Allegato sostituito dall'art. 2 del
[177] Allegato aggiunto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 118/97, modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1223/98 e dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea ed abrogato dall’art. 2 del
[178] Allegato aggiunto dall'art. 2 del