§ 1.5.G16 - Direttiva 4 dicembre 2003, n. 116.
Direttiva n. 2003/116/CE della Commissione recante modifica degli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio con [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:04/12/2003
Numero:116


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.G16 - Direttiva 4 dicembre 2003, n. 116.

Direttiva n. 2003/116/CE della Commissione recante modifica degli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio con riguardo all'organismo nocivo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(G.U.U.E. 6 dicembre 2003, n. L 321).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/47/CE (2), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

     consultati gli Stati membri interessati,

     considerando quanto segue:

     (1) Le disposizioni nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dovrebbero contemplare l'intera gamma di piante ospiti in grado di diffondere questo organismo nocivo. Alcune piante ospiti note di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. non sono comprese nelle disposizioni attuali. Tale elenco dovrebbe pertanto essere ampliato e contenere l'intera gamma di piante ospiti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

     (2) È opportuno migliorare le disposizioni riguardanti le «zone tampone» per ridurre i rischi di diffusione a corto raggio di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. A tale fine è necessario definire chiaramente le «zone tampone» e applicare un regime di controllo rigoroso che preveda l'estirpazione dei vegetali che presentano sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

     (3) Prima che i vegetali provenienti da una zona nella quale Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è notoriamente presente possano essere introdotti o spostati nelle relative «zone protette», i campi di produzione di tali vegetali ed una zona circostante tali campi devono risultare del tutto indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nell'ultimo ciclo vegetativo completo precedente l'introduzione o il trasporto. Tale condizione deve essere confermata da ispezioni visive effettuate ad intervalli opportuni e da analisi di laboratorio per l'eventuale individuazione di infezioni latenti.

     (4) Occorre disciplinare il movimento degli alveari verso ed entro le zone protette, in quanto potrebbe costituire un importante fattore di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

     (5) Occorre adottare anteriormente al 1o aprile 2004 disposizioni specifiche per i vegetali ottenuti e conservati in campi situati in «zone tampone» delimitate ufficialmente secondo le disposizioni della direttiva 2000/29/CE e che soddisfano i requisiti pertinenti in essa fissati per quanto concerne i campi e le «zone tampone».

     (6) Occorre pertanto modificare la direttiva 2000/29/CE.

     (7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati in conformità dell'allegato alla presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati come segue:

     1) L'allegato II è modificato nel modo seguente:

     a) Nella parte A, sezione II, lettera b), punto 3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

     «Vegetali di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi»

     b) Nella parte B, lettera b), punto 2, il testo della seconda colonna è sostituito dal seguente:

     «Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.»

     2) Nell'allegato III, parte B, punto 1, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente:

     «Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9, 9.1, 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi non riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»

     3) L'allegato IV è modificato nel modo seguente:

     a) La parte A è così modificata:

     i) Nella sezione I, il punto 17 è sostituito dal testo seguente:

 

«17. Vegetali di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9, 9.1 e 18, all'allegato III B 1 o all'allegato IV A I 15, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di paesi riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure

b) che i vegetali sono originari di zone indenni da organismi nocivi stabilite in relazione a Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure

c) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al

 

 

 

     ii) Nella sezione II, punto 9, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

     «Vegetali di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.»

     b) Nella parte B, il punto 21 è sostituito dal testo seguente:

 

«21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9, 9.1 e 18 e all'allegato III B 1, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di paesi riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure

b) che i vegetali sono originari di zone di paesi terzi stabilite indenni da organismi nocivi in relazione a Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure

c) che i vegetali sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra oppure

d) che i vegetali sono stati ottenuti, o sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1o aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel caso siano stati introdotti in una zona tampone, in un campo:

aa) situato ad almeno un chilometro all'interno del confine di una zona tampone delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km2, dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al. a partire dai vegetali ivi coltivati. Informazioni più dettagliate concernenti tale zona tampone saranno tenute a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Una volta delimitata la zona tampone, saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno entro il 1o maggio alla Commissione e agli altri Stati membri, e

bb) ufficialmente approvato, come la zona tampone, prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto, e

cc) che, come la zona circostante avente un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo è risultato indenne da Erwinia amylovora (Burr) Winsl. et al. all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno:

— due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto a novembre; e

— una volta nella zona circostante, al momento più opportuno, ossia da agosto a novembre, e

dd) di cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno

Nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 1o aprile 2005 le suddette disposizioni non si applicano ai vegetali trasportati verso ed entro le zone protette elencate nella colonna di destra che sono stati ottenuti e conservati in campi situati in zone tampone ufficialmente delimitate secondo i requisiti pertinenti applicabili anteriormente al 1° aprile 2004.

E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni

di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).

21.1. Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari

Prova documentata che gli alveari:

a) sono originari di paesi riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure

b) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, oppure

c) sono stati sottoposti ad un'adeguata misura di quarantena prima del trasporto.

E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).»

 

     4) L'allegato V è modificato come segue:

     a) La parte A è così modificata:

     i) Nella sezione I, il punto 1.1 è sostituito dal testo seguente:

     «1.1 Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.»

     ii) Nella sezione II, i punti 1.3 e 1.4 sono sostituiti dal testo seguente:

     «1.3 Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

1.4 Polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.»

     b) Nella parte B, sezione II, i punti 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

     «3. Polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

     4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.»