Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 06/01/2004 |
Numero: | 101 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.6.O12 – Decisione 6 gennaio 2004, n. 101.
Decisione n. 2004/101/CE della Commissione che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE con riguardo ai certificati sanitari applicabili agli scambi intracomunitari di sperma di animali della specie bovina. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 4 febbraio 2004, n. L 30).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) È tuttavia opportuno autorizzare il proseguimento degli scambi delle riserve di sperma di animali della specie bovina in conformità con le disposizioni della
(3) A tale fine l'articolo 2, paragrafo 2, della
— fino al 31 dicembre 2004 gli Stati membri autorizzano gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004 e accompagnato da un certificato conforme ai modelli vigenti prima della modifica introdotta dalla
— in seguito gli Stati membri autorizzano gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma di animali della specie bovina conforme alle disposizioni precedentemente in vigore soltanto se esso è stato raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004. Non è stato tuttavia previsto alcun modello di certificato applicabile agli scambi intracomunitari effettuati dopo tale data.
(4) È pertanto necessario predisporre un modello di certificato per gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2005. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva, tuttavia, è opportuno aggiornare i modelli dei certificati d'importazione in un atto separato.
(5) Con riguardo agli scambi intracomunitari e a fini di chiarezza è necessario modificare l'allegato D della
(6) Anche se gli scambi di riserve di sperma raccolto anteriormente al 31 dicembre 2004 dovrebbero essere transitori e venire gradualmente eliminati, rendendo di conseguenza obsoleto il corrispondente modello di certificato, le riserve durature del prodotto di cui trattasi rendono al momento impossibile fissare una data per la loro cessazione.
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'allegato D della
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
(Omissis)