§ 1.3.140 – Decisione 30 marzo 2004, n. 318.
Decisione n. 2004/318/CE della Commissione che adegua la decisione 2001/672/CE con riguardo al pascolo estivo in talune zone della Slovenia a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:30/03/2004
Numero:318


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.3.140 – Decisione 30 marzo 2004, n. 318.

Decisione n. 2004/318/CE della Commissione che adegua la decisione 2001/672/CE con riguardo al pascolo estivo in talune zone della Slovenia a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) L'atto di adesione non contempla, segnatamente nell'allegato II, gli adeguamenti necessari per taluni atti adottati dalla Commissione che rimangono validi successivamente al 1o maggio 2004 e che devono essere modificati a seguito dell'adesione. Tali adeguamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da essere applicabili dalla data di adesione.

     (2) La Slovenia ha chiesto di applicare a decorrere dalla data di adesione le regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna, previste dalla decisione 2001/672/CE della Commissione (1).

     (3) È opportuno tener conto della richiesta presentata dalla Slovenia e modificare conformemente la decisione 2001/ 672/CE della Commissione,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Il testo che figura in allegato alla presente decisione è inserito nell'allegato alla decisione 2001/672/CE.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     «SLOVENIJA

 

     POMURSKA REGIJA Ljutomer, Ormož

     PODRAVSKA REGIJA Lenart, Ptuj, Slovenska Bistrica, Maribor, Pesnica, Ruše

     KOROŠKA REGIJA Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec

     SAVINJSKA REGIJA Celje, Laško, Mozirje, Šentjur pri Celju, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Velenje, Žalec

     ZASAVSKA REGIJA Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi

     SPODNJE POSAVSKA REGIJA Brežice, Sevnica

     JUGOVZHODNA SLOVENIJA C¡ rnomelj, Koc¡evje, Metlika, Novo Mesto, Ribnica, Trebnje

     OSREDJESLOVENSKA REGIJA Domžale, Grosuplje, Kamnik, Litija, Ljubljana, Logatec

     GORENJSKA REGIJA Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržic¡

     NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna

     GORIŠKA REGIJA Ajdovšc¡ina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin

     OBALNO KRAŠKA REGIJA Izola/Isola, Koper, Piran, Sežana»