§ 12.2.381 – Decisione 30 dicembre 2003, n. 64/2004.
Decisione n. 2004/64/CE della Commissione recante modifica della decisione 2003/566/CE relativa alla partecipazione finanziaria alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:30/12/2003
Numero:64


Sommario
Art. 1.      L'allegato I della decisione 2003/566/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Art. 2.      Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno [...]


§ 12.2.381 – Decisione 30 dicembre 2003, n. 64/2004.

Decisione n. 2004/64/CE della Commissione recante modifica della decisione 2003/566/CE relativa alla partecipazione finanziaria alla realizzazione di azioni previste dagli Stati membri nel corso del 2003 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca.

(G.U.U.E. 20 gennaio 2004, n. L 13).

 

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 2001/431/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, in particolare l'articolo 13,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2003/566/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa alla partecipazione finanziaria alla realizzazione di azioni previste dagli Stati membri nel corso del 2003 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, prevede una partecipazione finanziaria della Comunità ad alcune spese degli Stati membri.

     (2) Si è riscontrato che gli importi relativi alle spese sostenute dall'Italia e alla partecipazione massima della Comunità per la creazione dei dispositivi e delle reti informatiche di cui all'allegato I della decisione 2003/566/CE non erano corretti. Occorre pertanto correggere tali importi.

     (3) Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I della decisione 2003/566/CE.

     (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della decisione 2003/566/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)