Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.4 politica e tutela del lavoro |
Data: | 05/06/2001 |
Numero: | 1386 |
Sommario |
Art. 1. Gli allegati II bis, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati ai sensi dell'allegato del presente regolamento. |
Art. 2. Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue: |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 5.4.214 - Regolamento 5 giugno 2001, n. 1386.
Regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 10 luglio 2001, n. L 187)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,
vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,
visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) È opportuno apportare alcune modifiche ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72. Gli emendamenti sono connessi ai cambiamenti effettuati dagli Stati membri nei loro regimi di sicurezza sociale.
(2) Avendo il governo francese notificato al presidente del Consiglio una dichiarazione volta a rendere applicabile ai regimi pensionistici integrativi ARRCO e AGIRC il regolamento (CEE) n. 1408/71, è opportuno facilitare l'applicazione di tale regolamento ai regimi in questione, aggiungendo nuovi punti all'allegato IV, parte C e all'allegato VI, in particolare per tener conto della natura integrativa dei regimi in questione rispetto ai regimi di base e del fatto che le prestazioni relative vengono calcolate in base al numero di punti di pensione accumulati, a prescindere dai periodi maturati.
(3) È opportuno chiarire che le prestazioni del regime austriaco ufficiale di indennità speciali devono essere concesse ai sensi delle disposizioni del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71.
(4) Al fine di tenere conto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'11 giugno 1998 nella causa C-275/96 Kuusijrvi/Riksfrskringsverket, dovrebbe essere modificata la sezione "N. SVEZIA" dell'allegato VI.
(5) È opportuno modificare l'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 574/72 per distinguerla da quella di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo in modo da non fare più riferimento alla procedura di rimborso condizionata da un importo massimo, nel caso in cui le spese siano state sostenute durante un soggiorno in uno Stato membro che non prevede quote di rimborso.
(6) È necessario modificare l'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 per tenere conto del
(7) È opportuno modificare l'articolo 107 del
(8) Per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori è necessario e opportuno modificare le norme relative al coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale mediante uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
(9) Ai fini dell'adozione del presente regolamento il trattato non prevede, ad eccezione all'articolo 42, poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati II bis, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati ai sensi dell'allegato del presente regolamento.
Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:
1) All'articolo 34, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Se la legislazione dello Stato di residenza non stabilisce tariffe di rimborso, l'istituzione competente può procedere al rimborso conformemente alle proprie tariffe, senza che sia necessario il consenso dell'interessato. In nessun caso l'importo del rimborso supera l'importo delle spese sostenute."
2) All'articolo 93, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro, nonché delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, degli articoli 22, 22a), 22b), 25, paragrafi 1, 3 e 4, e degli articoli 26, 31, 34a o 34b del regolamento è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha corrisposto le suddette prestazioni secondo quanto risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione."
3) L'articolo 107 è così modificato:
a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per l'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) disposizioni del regolamento: articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4; articolo 14 quinquies, paragrafo 1; articolo 19, paragrafo 1, lettera b), ultima frase; articolo 22, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 25, paragrafo 1, lettera b), penultima frase; articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d); articolo 46, paragrafo 4; articolo 46 bis, paragrafo 3; articolo 50; articolo 52, lettera b), ultima frase; articolo 55, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 70, paragrafo 1, primo comma; articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), penultima frase;
b) disposizioni del regolamento di applicazione: articolo 34, paragrafi 1, 4 e 5,
il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea."
b) Il paragrafo 3 è soppresso.
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L'articolo 1 è applicabile dal 1° gennaio 2000 per quanto riguarda le modifiche apportate alle sezioni "E. FRANCIA" degli allegati IV, parte C, e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71.
ALLEGATO
Gli allegati II bis, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono così modificati:
1) Nell'allegato II bis, alla sezione "O. REGNO UNITO", le lettere c) e g) sono sostituite dalle seguenti:
"c) Credito d'imposta per i lavoratori con famiglia a carico [Social Security Contributions and Benefits Act 1992, articolo 123 (1) (b), Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992, articolo 122 (1) (b) e Tax Credits Act 1999]."
"g) Credito d'imposta per disabili [Social Security Contributions and Benefits Act 1992, articolo 123 (1) (c) (Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992, articolo 122 (1) (c) e Tax Credits Act 1999]."
2) All'allegato IV, parte C, nella sezione "E. FRANCIA", la menzione "Nulla" è sostituita dalla seguente frase:
"Tutte le richieste di prestazioni pensionistiche o pensioni di reversibilità basate su regimi pensionistici integrativi per i dipendenti, ad eccezione delle domande di pensione di vecchiaia o di reversibilità del regime complementare del personale navigante professionale dell'aeronautica civile."
3) L'allegato VI è così modificato:
a) La sezione "E. FRANCIA" è così modificata: i) al punto 3, è aggiunto il seguente comma:
"Le condizioni che precedono valgono anche nel caso in cui si applichino a cittadini di altri Stati membri le disposizioni che consentono a un lavoratore dipendente francese che esercita la sua attività al di fuori della Francia di iscriversi volontariamente a un regime pensionistico integrativo francese per lavoratori dipendenti, sia direttamente, che tramite il datore di lavoro."
ii) Il punto 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, nei regimi di base o complementari in base ai quali le pensioni di anzianità sono calcolate sulla base dei punti accumulati, l'istituzione competente prenderà in considerazione, per quanto riguarda ognuno degli anni di assicurazione maturati in base alla legislazione di qualsiasi altro Stato membro, il numero di punti accumulati dividendo il numero di punti di pensione acquisiti secondo la legislazione applicata per il numero di anni che corrispondono ai punti in questione."
iii) È aggiunto il seguente punto:
"9. La legislazione francese applicabile a un lavoratore dipendente o a un ex lavoratore dipendente per applicare le disposizioni del capitolo 3 del titolo III del regolamento si deve applicare sia al regime pensionistico di base di anzianità che al/ai regime/i pensionistici integrativi cui l'interessato ha aderito."
b) Nella sezione "K. AUSTRIA", è aggiunto il seguente punto 7:
"7. L'assistenza speciale conforme al decreto di assistenza speciale (Sonderuntersttzungsgesetz) del 30 novembre 1973 sarà ritenuta pensione di anzianità per quanto riguarda l'applicazione del regolamento".
c) Nella sezione "N. SVEZIA", il punto 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per l'applicazione dell'articolo 72 del regolamento, il diritto alle prestazioni per figli a carico sarà determinato considerando i periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro come basati su un reddito medio pari a quello corrispondente ai periodi di assicurazione in Svezia ai quali vengono sommati."