Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 13/04/2000 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 3.3.867 - Direttiva 13 aprile 2000, n. 19.
Direttiva n. 2000/19/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 14 aprile 2000, n. L 94).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Per migliorare la sicurezza, è opportuno specificare le modalità di prova dei dispositivi di protezione del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, tenendo conto della molteplicità di attrezzature.
(2) È opportuno armonizzare le modalità di prova di detti dispositivi con quelle definite dal codice 7 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione dei trattori agricoli.
(3) È opportuno modificare a tal fine la
(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 12 della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Gli allegati da I a VI della
1. A decorrere dal 1° luglio 2001, gli Stati membri non possono:
— rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della
— vietare la prima messa in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli Stati membri:
— non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della
— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Gli allegati da I a VI della
1) All'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. Si applicano le disposizioni del punto 1 del codice 7 dell'OCSE [
2) L'allegato II è sostituito dal seguente:
«ALLEGATOII
REQUISITI TECNICI
I requisiti tecnici necessari ai fini dell'omologazione di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montato posteriormente, sono quelli definiti al punto 3 del codice 7 dell'OCSE [
3) Gli allegati da III a V sono soppressi.
4) All'allegato VI, il primo trattino è sostituito dal seguente:
«— da un rettangolo all'interno del quale si trova la lettera “e” seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:
1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda;».