Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.4 politica e tutela del lavoro |
Data: | 22/02/1973 |
Numero: | 75 |
§ 5.4.14 - Decisione 22 febbraio 1973, n. 75.
Decisione (CEE) n. 75 concernente l'istruttoria delle istanze di revisione presentate ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 da parte dei titolari di pensione d'invalidità.
(G.U.C.E. 19 settembre 1973, n. C 075).
La commissione amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza
sociale dei lavoratori migranti,
decide:
1. Quando un lavoratore inoltra una domanda di revisione di una pensione d'invalidità, in base alle disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1408/71, non si deve procedere ad un nuovo esame medico e compilare il formulario E 213 e, se del caso, il formulario E 214, nella misura in cui i documenti contenuti nel fascicolo personale possono essere considerati sufficienti. In caso contrario, le istituzioni interessate potranno chiedere un nuovo rapporto medico secondo i formulari sopraindicati.
2. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa si applica ai sei Stati membri originari a decorrere dal 1 ottobre 1972 e, in conformità del trattato di adesione, a decorrere dal 1 aprile 1973 ai tre nuovi Stati membri.