Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.4 politica e tutela del lavoro |
Data: | 20/03/1973 |
Numero: | 89 |
§ 5.4.20 - Decisione 20 marzo 1973, n. 89.
Decisione (CEE) n. 89/73 concernente l'interpretazione dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o posti consolari.
(G.U.C.E. 20 luglio 1974, n. C 86).
La commissione amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza
sociale dei lavoratori migranti,
decide:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 si applicano a tutti i lavoratori, diversi dai funzionari e dal personale assimilato di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, occupati nelle missioni diplomatiche o posti consolari oppure al servizio di agenti di dette missioni o posti.
2. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Si applica ai sei Stati membri a decorrere dal 1 ottobre 1972, in conformità del trattato di adesione, a decorrere dal 1 aprile 1973 ai tre nuovi Stati membri.