§ 1.5.C8 - Decisione 19 settembre 2002, n. 757.
Decisione n. 2002/757/CE della Commissione relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:19/09/2002
Numero:757


Sommario
Art. 1.      Ai fini della presente decisione, si intende per
Art. 2.      L'introduzione e la propagazione nella Comunità di isolati non europei o europei dell'organismo nocivo sono vietate
Art. 3.      1. Le piante sensibili e il legname sensibile possono essere introdotti nel territorio della Comunità unicamente se conformi alle misure fitosanitarie di emergenza di cui ai punti 1 e 2 [...]
Art. 4.      Le cortecce sensibili originarie degli Stati Uniti d'America non possono essere introdotte nella Comunità
Art. 5. 
Art. 6.      1. Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali, concernenti tanto le piante coltivate quanto quelle non coltivate/non utilizzate, per individuare la presenza dell'organismo nocivo sul loro [...]
Art. 7.      Gli Stati membri adeguano, entro il 31 ottobre 2002, le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla propagazione dell'organismo nocivo in modo da renderle conformi al [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.C8 - Decisione 19 settembre 2002, n. 757.

Decisione n. 2002/757/CE della Commissione relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

(G.U.C.E. 20 settembre 2002, n. L 252).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

     considerando quanto segue:

     (1) Se ritiene che vi sia pericolo di introduzione o di propagazione nel suo territorio di un organismo nocivo che non figura nell'allegato I o nell'allegato II della direttiva 2000/29/CE, uno Stato membro può adottare temporaneamente qualsiasi misura supplementare necessaria per tutelarsi contro tale pericolo.

     (2) Il 29 aprile 2002, il Regno Unito ha informato gli altri Stati membri e la Commissione in merito all'esistenza di focolai di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (in appresso: "l'organismo nocivo") nel suo territorio e, il 13 maggio 2002, esso ha adottato misure supplementari volte ad impedire l'introduzione e la propagazione di tale organismo nocivo nella Comunità. I Paesi Bassi e la Germania hanno a loro volta comunicato, il 29 aprile 2002, la presenza di focolai del suddetto organismo nei loro rispettivi territori.

     (3) L'organismo nocivo non figura al momento negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE. Tuttavia, un'analisi preliminare del rischio fitosanitario basata sulle informazioni scientifiche disponibili ha dimostrato che l'organismo in questione e i suoi effetti nocivi potrebbero costituire una grave minaccia fitosanitaria per la Comunità, in particolare gli isolati non europei presenti soltanto negli Stati Uniti per le querce della Comunità e gli isolati europei per piante ornamentali quali Rhododendron spp. e Viburnum spp. La Commissione ha invitato i servizi competenti degli Stati membri a proseguire le ricerche scientifiche sul rischio derivante dal ceppo non europeo per le querce della Comunità, sull'epidemiologia dell'organismo nocivo e sulle piante ospiti potenziali.

     (4) E’ dunque necessario adottare temporaneamente misure fitosanitarie di emergenza al fine di impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità dell'organismo nocivo.

     (5) Tali misure devono essere applicate all'introduzione o alla propagazione dell'organismo nocivo, nonché alla produzione e al trasporto nella Comunità di piante ospiti conosciute dell'organismo medesimo e devono includere altresì una sorveglianza più generale relativa alla presenza o all'assenza prolungata del medesimo negli Stati membri. Non è tuttavia necessario che tali misure vengano applicate alle piante della specie Rhododendron simsii Planch, ad eccezione dei frutti e delle sementi, poiché secondo le informazioni disponibili tali piante non sono colpite dall'organismo nocivo.

     (6) I risultati delle suddette misure saranno oggetto di una valutazione regolare nel 2002 e nel 2003, in particolare sulla base delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare. Eventuali misure successive saranno prese in considerazione alla luce dei risultati di tale valutazione e del parere scientifico fornito dagli Stati membri.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Ai fini della presente decisione, si intende per:

     1) "l'organismo nocivo": Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.;

     2) “piante sensibili”: vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Camellia spp., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Leucothoe fontanesiana (Steudel) Sleumer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Pieris spp., Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp L., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., Sequoia sempervirens (D.Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium vitis-idaea Britt., Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. e Viburnum spp L.; [1]

     3) "legname sensibile": il legname di Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) e Quercus L.;

     4) "cortecce sensibili": cortecce isolate di Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) e Quercus L.

 

     Art. 2.

     L'introduzione e la propagazione nella Comunità di isolati non europei o europei dell'organismo nocivo sono vietate.

 

     Art. 3.

     1. Le piante sensibili e il legname sensibile possono essere introdotti nel territorio della Comunità unicamente se conformi alle misure fitosanitarie di emergenza di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato della presente decisione e devono essere sottoposti a ispezione al momento dell'ingresso nella Comunità per individuare l'eventuale presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/29/CE, e risultare indenni da tale organismo.

     2. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato della presente decisione si applicano unicamente alle piante sensibili e al legname sensibile destinati alla Comunità e originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1o novembre 2002.

     3. Le misure stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 1.3, per quanto riguarda il legname di Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, proveniente dagli Stati Uniti d'America, non si applicano al legname sensibile di Quercus L. conforme ai requisiti del punto 2, lettera b), dell'allegato alla presente decisione.

     4. A decorrere dal 1° novembre 2002, le piante destinate alla piantagione di Viburnum spp., Camellia spp. e Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., tranne le sementi, provenienti da paesi terzi diversi dagli Stati Uniti e introdotte nella Comunità, possono essere trasportate all'interno del suo territorio solo a condizione di essere accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al disposto della direttiva 92/105/CEE della Commissione. [2]

 

     Art. 4.

     Le cortecce sensibili originarie degli Stati Uniti d'America non possono essere introdotte nella Comunità.

 

     Art. 5. [3]

     1. Le piante destinate alla piantagione di Viburnum spp., Camellia spp., e Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., tranne le sementi, originari della Comunità possono essere trasferite dal loro luogo di produzione solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 3 dell'allegato della presente decisione. I produttori delle piante in questione sono registrati conformemente alle disposizioni della direttiva 92/90/CEE della Commissione.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori registrati notifichino ai rispettivi organismi ufficiali responsabili ogni presenza, presunta o confermata, dell'organismo nocivo sul luogo di produzione.

 

     Art. 6.

     1. Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali, concernenti tanto le piante coltivate quanto quelle non coltivate/non utilizzate, per individuare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio e determinare eventuali segni di contaminazione da parte di quest'ultimo. [4]

     2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 1° novembre 2004. [5]

     3. Gli Stati membri possono adottare sul loro territorio, le opportune misure, per effettuare la sorveglianza ufficiale dei movimenti di piante sensibili al fine di accertare se soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione. [6]

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri adeguano, entro il 31 ottobre 2002, le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla propagazione dell'organismo nocivo in modo da renderle conformi al disposto della presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

 

     Art. 8. [7]

     La presente decisione sarà riesaminata entro il 31 dicembre 2004.

 

     Art. 9.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [8]

 

     1a. Fatto salvo il disposto dell'allegato III, parte A, punto 2, e dell'allegato IV, parte A, sezione 1, punti 11.1, 39 e 40 della direttiva 2000/29/CE, le piante sensibili originarie degli Stati Uniti d'America sono scortate dal certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE. Tale certificato a) attesta che le piante provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella casella "Luogo di origine" oppure

     b) è rilasciato a seguito di una verifica ufficiale attestante che non è stato osservato alcun segno di presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo sulle piante sensibili nel luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali, inclusi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati a partire dall'ultimo ciclo vegetativo completo.

     Inoltre, il certificato è rilasciato solo dopo che campioni rappresentativi delle piante prelevati prima della spedizione siano stati esaminati e riconosciuti indenni da isolati non europei dell'organismo nocivo nel corso delle ispezioni. La menzione "Riconosciuto indenne da isolati non europei di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov." deve figurare nel suddetto certificato nella casella "Dichiarazione supplementare".

     1b. Le piante sensibili importate di cui al punto 1a possono essere trasportate all'interno della Comunità solo se sono scortate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al disposto della direttiva 92/105/CEE che attesti che le ispezioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono state effettuate.

     2. Il legname sensibile originario degli Stati Uniti d'America può essere importato nella Comunità solo a condizione di essere scortato dal certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE 2000/29/CE, il quale a) attesti che le piante provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella casella "Luogo di origine" oppure b) sia rilasciato a seguito di un controllo ufficiale che attesti che il legname è stato privato della corteccia e che i) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure ii) il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %, oppure iii) il legname è stato disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure c) nel caso di legname segato con o senza residui di corteccia attaccati, se sia provato da un marchio "Kiln-dried", "KD" o un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente all'uso commerciale attuale, che tale legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al disotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura.

     3. Le piante destinate alla piantagione delle specie Viburnum spp., Camellia spp. e Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., tranne le sementi, originarie della Comunità possono essere trasportate a partire dal luogo di produzione solo se sono accompagnate dal passaporto fitosanitario e:

     a) provengono da zone in cui non è nota la presenza dell'organismo nocivo; oppure

     b) nessun segno indicante la presenza dell'organismo nocivo è stato osservato nelle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nel corso di ispezioni ufficiali, compresi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati almeno una volta al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante; oppure

     c) qualora la presenza dell'organismo nocivo sia stata constatata nelle piante nel luogo di produzione, sono state applicate adeguate procedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia la distruzione almeno delle piante infette e di tutte le piante sensibili in un raggio di due metri dalle piante infette e

     i) per tutte le piante sensibili situate in un raggio di 10 metri dalle piante infette e tutte le altre piante della partita contaminata:

     — le piante sono rimaste nel luogo di produzione, e

     — sono state effettuate ispezioni ufficiali complementari almeno due volte nei tre mesi successivi all'adozione delle misure di eradicazione durante il periodo di crescita attiva delle piante, e

     — nel corso del summenzionato periodo trimestrale non sono stati svolti trattamenti che potrebbero eliminare i sintomi dell'organismo nocivo, e

     — le piante sono state riconosciute indenni dall'organismo nocivo in occasione di tali ispezioni ufficiali;

     ii) per tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, esse sono state sottoposte ad una nuova ispezione ufficiale approfondita a seguito della constatazione e in occasione di tali ispezioni sono state riconosciute indenni dall'organismo nocivo.

     4. Qualora siano riscontrati segni indicanti la presenza dell'organismo nocivo sulle piante in luoghi della Comunità diversi dai luoghi di produzione, gli Stati membri adottano misure idonee almeno a tenere sotto controllo l'organismo nocivo. Esse possono comprendere la delimitazione della zona interessata in cui sono attuate le misure.

 


[1] Punto così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/426/CE.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/426/CE.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/426/CE.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/426/CE.

[5] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/426/CE.

[6] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2004/426/CE.

[7] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/426/CE.

[8] Allegato così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/426/CE.