Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.4 politica e tutela del lavoro |
Data: | 13/03/1975 |
Numero: | 99 |
§ 5.4.29 - Decisione 13 marzo 1975, n. 99.
Decisione (CEE) n. 99/75 relativa all'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, per quanto riguarda il nuovo calcolo delle prestazioni correnti.
(G.U.C.E. 5 luglio 1975, n. C 150).
La commissione amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza
sociale dei lavoratori migranti,
decide:
1. Il paragrafo 1 dell'articolo 107 deve essere interpretato nel senso che esso determina il tasso di conversione applicabile al momento della fissazione delle prestazioni o al momento di un nuovo calcolo delle prestazioni conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71.
Il paragrafo 1 dell'articolo 107 non comporta invece l'obbligo di calcolare di nuovo trimestralmente le prestazioni correnti (in particolare le pensioni) mediante l'applicazione del tasso di conversione di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettere a) e b).
2. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e sarà applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1975.