§ 20.3.361 - Decisione 25 febbraio 1997, n. 167.
Decisione n. 97/167/CE della Commissione recante accettazione degli impegni offerti in rapporto con il riesame del regolamento (CEE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:25/02/1997
Numero:167


Sommario
Art. 1.      Sono accettati gli impegni offerti dalle società
Art. 2.      Le inchieste connesse con il riesame e con il procedimento antidumping di cui all'articolo 1 sono chiuse nei confronti delle società citate nel medesimo articolo


§ 20.3.361 - Decisione 25 febbraio 1997, n. 167.

Decisione n. 97/167/CE della Commissione recante accettazione degli impegni offerti in rapporto con il riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio e con il procedimento aperti relativamente alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari rispettivamente della Thailandia e delle Filippine e del Messico.

(G.U.C.E. 6 marzo 1997, n. L 65).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di Paesi non membri della Comunità europea, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96, in particolare gli articoli 8 e 23,

     sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

     1) Il 18 marzo 1995, con un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio in relazione alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Thailandia, modificato dal regolamento (CE) n. 1006/95 e ha iniziato un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, sostituito durante lo svolgimento dell'inchiesta del regolamento (CE) n. 384/96, in appresso denominato "regolamento di base". II riesame intermedio in oggetto è stato iniziato in seguito ad una domanda presentata nel marzo 1994 dalla Federazione dei produttori europei di accendini (EFLM) a nome dei suoi membri che rappresentano la quasi totalità della produzione comunitaria del prodotto simile. La domanda conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame.

     2) L'8 marzo 1995, con un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari delle Filippine e del Messico e ha iniziato un'inchiesta. Il procedimento è stato aperto in seguito a due denunce presentate entrambe nell'agosto 1994 da produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Per quanto riguarda le Filippine e il Messico, le pertinenti denunce contenevano elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni in questione e del grave pregiudizio da esse arrecato ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di procedimenti antidumping. Le relative inchieste sono state effettuate nel quadro di un unico procedimento.

     3) Varie considerazioni hanno indotto la Commissione a concludere che era giustificato procedere ad una valutazione cumulativa dell'effetto delle importazioni in dumping dal Paese soggetto a riesame (Thailandia) e dai due Paesi soggetti ad un nuovo procedimento (Filippine e Messico). Di conseguenza, dal punto di vista procedurale, è stato ritenuto che eventualmente si sarebbero dovute adottare direttamente misure definitive, senza ricorrere allo stadio intermedio dei dazi provvisori.

     4) La Commissione ha quindi continuato a chiedere e verificare tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Durante tale esame, è stato stabilito che occorreva adottare misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni originarie dei tre Paesi interessati al fine di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping (e che di conseguenza occorreva abrogare le misure esistenti relative alle importazioni dalla Thailandia). Le risultanze e conclusioni su tutti gli aspetti delle inchieste sono esposte nel regolamento (CE) n. 423/97 del Consiglio.

     5) Dopo essere stati informati di tali conclusioni, un produttore thailandese, due produttori filippini collegati e un produttore messicano hanno offerto impegni in relazione ai prezzi di importazione o di rivendita al primo acquirente indipendente della Comunità a norma dell'articolo 8 del regolamento di base.

     6) Secondo tali impegni, i prezzi sarebbero fissati a livelli sufficienti per eliminare il pregiudizio causato dal dumping quale determinato nel quadro del riesame e del procedimento antidumping in questione. Su tale base e alla luce delle risultanze delle inchieste [in particolare quelle relative al nesso di causalità esposte ai punti 70 e 71 del regolamento (CE) n. 423/97], la Commissione ritiene che nei casi di cui trattasi gli impegni offerti debbano essere considerati un rimedio particolarmente adeguato.

     7) Inoltre, dato il tipo di canali di vendita delle esportazioni interessate (destinate a parti collegate o a importatori esclusivi nella Comunità) e dato che il produttore thailandese interessato, che assicura anche l'esportazione delle merci in questione, la società collegata giapponese solitamente responsabile dell'esportazione dei prodotti fabbricati dai due produttori filippini e la società collegata americana solitamente responsabile dell'esportazione dei prodotti fabbricati dal produttore messicano (insieme a importatori collegati nella Comunità) si sono impegnati a fornire periodicamente alla Commissione informazioni particolareggiate sulle vendite, è stato concluso che la Commissione ha la possibilità di controllare efficacemente la corretta osservanza degli impegni.

     8) Pertanto, gli impegni offerti dal produttore/esportatore thailandese, dai due produttori collegati filippini unitamente alla loro società madre giapponese e dal produttore messicano unitamente alla sua società madre americana (e agli importatori collegati nella Comunità) sono ritenuti accettabili e l'inchiesta può quindi essere chiusa per quanto riguarda i produttori della Thailandia, delle Filippine e del Messico interessati.

     I produttori e gli esportatori (nonché gli importatori collegati) interessati sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si raccomandava l'istituzione di misure antidumping definitive e hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni su tutti gli aspetti dell'inchiesta. Qualora un impegno sia revocato o la Commissione abbia motivo di ritenere che un impegno sia violato, può essere imposto un dazio provvisorio a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 10 del regolamento di base; qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 9 del medesimo regolamento, viene imposto un dazio antidumping definitivo.

     Nessuna obiezione è stata fatta in seno al comitato consultivo quando esso è stato sentito in merito all'accettazione degli impegni offerti.

     L'industria comunitaria interessata, informata dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva accettare gli impegni, non ha fatto obiezioni,

     decide:

 

Art. 1.

     Sono accettati gli impegni offerti dalle società:

     a) [1]

     b) Iwax Philippines Inc., Rosario, Cavite, Filippine,

     Iwahori Philippines, Inc., Mariveles, Bataan, Filippine,

     Iwax Inc., Shizuoka, Giappone (in relazione alle sue esportazioni di merci prodotte dalle società sopracitate),

     JMP Mexico, SA de CV, Tijuana, Messico, e

     Scripto Tokai Corp., Fontana, USA (in relazione alle sue esportazioni di merci prodotte dalla società sopracitata) e tutti gli importatori ad essa collegati nella Comunità,

     in relazione con il procedimento aperto relativamente alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, di cui al codice NC ex 9613 10 00.

     L'accettazione dei suddetti impegni ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 423/97.

 

     Art. 2.

     Le inchieste connesse con il riesame e con il procedimento antidumping di cui all'articolo 1 sono chiuse nei confronti delle società citate nel medesimo articolo.


[1] Lettera soppressa dall'art. 1 della decisione n. 2001/545/CE.