§ 1.6.385 – Regolamento 20 agosto 1984, n. 2394.
Regolamento (CEE) n. 2394/84 della Commissione che stabilisce le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:20/08/1984
Numero:2394


Sommario
Art. 1.      1. L'impiego delle resine scambiatrici di ioni per l'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato è consentito soltanto sotto il controllo di un enologo o di un tecnico e in impianti [...]
Art. 2.      Le resine scambiatrici di ioni di cui è permesso l'impiego sono copolimeri dello stirene o del divinilbenzene, contenenti gruppi dell'acido solforico o dell'ammonio. Esse devono essere conformi [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 1984.


§ 1.6.385 – Regolamento 20 agosto 1984, n. 2394. [1]

Regolamento (CEE) n. 2394/84 della Commissione che stabilisce le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato

[2].

(G.U.C.E. 21 agosto 1984, n. L 224).

 

Art. 1.

     1. L'impiego delle resine scambiatrici di ioni per l'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato è consentito soltanto sotto il controllo di un enologo o di un tecnico e in impianti riconosciuti dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio dette resine vengono utilizzate. Tali autorità stabiliscono le funzioni e la responsabilità che incombono agli enologi e ai tecnici riconosciuti.

     2. Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le misure prese per quanto concerne la determinazione delle funzioni e delle responsabilità che incombono agli enologi e ai tecnici di cui al paragrafo 1, nonché l'elenco degli impianti che hanno riconosciuto.

     3. La Commissione provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, degli elenchi degli impianti riconosciuti che le sono trasmessi a norma del paragrafo 2.

 

     Art. 2.

     Le resine scambiatrici di ioni di cui è permesso l'impiego sono copolimeri dello stirene o del divinilbenzene, contenenti gruppi dell'acido solforico o dell'ammonio. Esse devono essere conformi alle norme della direttiva 76/893/CEE, nonché alle disposizioni comunitarie e nazionali adottate in applicazione di quest'ultima. Inoltre, all'atto del controllo con il metodo di analisi descritto in allegato, esse non devono cedere, in ciascuno dei solventi menzionati, più di 1 mg/l di sostanze organiche. La loro rigenerazione dev'essere effettuata utilizzando sostanze ammesse per l'elaborazione degli alimenti.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 1984. [Esso si applica sino al 31 agosto 1986] [3]. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DELLA CESSIONE DI SOSTANZE ORGANICHE

DA PARTE DELLE RESINE SCAMBIATRICI DI IONI

     1. Finalità e campo di applicazioni

     Il metodo serve a determinare la quantità di sostanze organiche ceduta dalle resine scambiatrici di ioni.

 

     2. Definizione

     Quantità di sostanze organiche ceduta dalle resine scambiatrici di ioni = quantità di sostanze organiche determinata col metodo descritto.

 

     3. Principio

     Passaggio di solventi da estrazione attraverso le resine opportunamente preparate; determinazione gravimetrica della quantità di sostanze organiche estratta.

 

     4. Reattivi

     Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

Solventi per l'estrazione:

     4.1. Acqua distillata o deionizzata di purezza equivalente.

     4.2. Etanolo al 15% v/v: mescolare 15 volumi di etanolo assoluto con 85 volumi d'acqua [4.1].

     4.3. Acido acetico al 5% m/m: mescolare 5 parti in peso di acido acetico glaciale con 95 parti in peso di acqua [4.1].

 

     5. Apparecchiatura

     5.1. Colonne per cromatografia a scambio ionico.

     5.2. Cilindri graduati della capacità di 2 l.

     5.3. Capsule da evaporazione, capaci di resistere in muffola alle temperature di 850 °C.

     5.4. Stufa di essiccazione, termostatata a 105 ± 2 °C.

     5.5. Muffola, termostatata ad 850 ± 25 °C.

     5.6. Bilancia analitica (precisione 0,1 mg).

     5.7. Evaporatore a piastra calda o a radiazioni IR.

 

     6. Modo di operare

     6.1. In tre diverse colonne per cromatografia a scambio ionico [5.1], introdurre 50 ml della resina scambiatrice di ioni da esaminare, previamente lavata e trattata conformemente alle indicazioni del fabbricante in vista dell'impiego a contatto con alimenti.

     6.2. Per le resine anioniche, attraverso le colonne preparate [6.1], far passare separatamente i tre solventi per l'estrazione [4.1, 4.2 e 4.3], alla portata di 350-450 ml/ora. In ciascun caso, buttar via il primo litro di eluato e raccogliere i due litri successivi nei cilindri graduati [5.2]. Per le resine cationiche, attraverso le colonne preparate, far passare soltanto i due solventi 4.1 e 4.2 [4].

     6.3. Evaporare i tre eluati su evaporatore a piastra calda o IR [5.7] in tre diverse capsule di evaporazione [5.3], previamente pulite e pesate (m0). Porre le capsule nella stufa [5.4] ed essiccare fino a peso costante (m1).

     6.4. Dopo aver preso nota del peso costante m1 [6.3], porre le capsule nella muffola [5.5] e calcinare fino a peso costante (m2).

     6.5. Calcolare la quantità di sostanza organica estratta [7.1]. Se il risultato supera 1 mg/l, effettuare una prova in bianco sui reattivi e calcolare nuovamente il contenuto di sostanza organica estratto. La prova in bianco deve essere effettuata ripetendo quanto indicato ai punti 6.3 e 6.4, impiegando per l'estrazione 2 l di solvente; siano m3 ed m4 i pesi rispettivamente ottenuti.

 

     7. Espressione dei risultati

     7.1. Formula e calcolo dei risultati.

La sostanza organica estratta dalle resine scambiatrici di ioni, espressa in mg/l, è data dalla formula:

     500 (m1 - m2)

dove m1 e m2 sono espressi in grammi.

La qualità di sostanza organica ceduta dalle resine scambiatrici di ioni, corretta per le eventuali impurezze dei solventi ed espressa in mg/l, è data dalla formula:

     500 (m1 - m2 - m3 + m4)

dove m1, m2, m3 e m4 sono espressi in grammi.

     7.2. La differenza dei risultati fra due determinazioni parallele, effettuate sullo stesso campione, non deve superare 0,2 mg/l.

 

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 44 del regolamento (CE) n. 1622/2000.

[2] Titolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2751/86.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2751/86.

[4] Punto così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 888/85.