§ 15.1.5 - Regolamento 29 giugno 1970, n. 1251.
Regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver [...]


Settore:Normativa europea
Materia:15. libera circolazione dei lavoratori e fondo sociale europeo
Capitolo:15.1 libera circolazione dei lavoratori
Data:29/06/1970
Numero:1251


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai cittadini di uno Stato membro che siano stati occupati in qualità di lavoratori dipendenti nel territorio di un altro Stato membro, [...]
Art. 2.      1. Ha diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro
Art. 3.      1. I familiari di un lavoratore, definiti all'articolo 1 del presente regolamento, con esso residenti nel territorio di uno Stato membro, hanno diritto di rimanervi, a titolo permanente, se il [...]
Art. 4.      1. La continuità della residenza prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, e dall'articolo 3, paragrafo 2, è dimostrabile mediante uno qualsiasi dei mezzi di prova ammessi nel paese di residenza e [...]
Art. 5.      1. Per l'esercizio del diritto di rimanere, il beneficiario dispone di un periodo di due anni dal momento in cui il diritto è stato acquisito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 a) e b), e [...]
Art. 6.      1. I beneficiari del presente regolamento hanno diritto a una carta di soggiorno che
Art. 7.      I beneficiari del presente regolamento continuano a fruire del diritto alla parità di trattamento previsto dal regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio
Art. 8.      1. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro più favorevoli ai cittadini degli altri Stati membri
Art. 9.      1. Su richiesta del Granducato del Lussemburgo, e tenuto conto dell'andamento della situazione demografica di tale Stato, la Commissione può stabilire condizioni diverse da quelle previste dal [...]


§ 15.1.5 - Regolamento 29 giugno 1970, n. 1251. [1]

Regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego.

(G.U.C.E. 30 giugno 1970, n. L 142).

 

Art. 1.

     Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai cittadini di uno Stato membro che siano stati occupati in qualità di lavoratori dipendenti nel territorio di un altro Stato membro, nonché ai familiari definiti all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

 

     Art. 2.

     1. Ha diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro:

     a) il lavoratore che, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età riconosciuta valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti alla pensione di vecchiaia ed ha ivi occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni;

     b) il lavoratore che, essendo residente senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a seguito d'inabilità permanente al lavoro. Se tale inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale Stato, non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza;

     c) il lavoratore che, dopo tre anni di occupazione e di residenza ininterrotte nel territorio di tale Stato, esercita un'attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro, ma conserva la sua residenza nel territorio del primo Stato ove ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

I periodi d'occupazione così compiuti nel territorio dell'altro Stato membro sono considerati, ai fini dell'acquisizione dei diritti di cui alle precedenti lettere a) e b), come periodi di attività nel territorio dello Stato di residenza.

     2. Non si esigono i requisiti di durata di residenza e d'occupazione di cui al paragrafo 1 a) e quello di durata di residenza di cui al paragrafo 1 b) se il coniuge del lavoratore è cittadino dello Stato membro considerato, oppure ha perso la cittadinanza di tale Stato a seguito di matrimonio con il lavoratore.

 

     Art. 3.

     1. I familiari di un lavoratore, definiti all'articolo 1 del presente regolamento, con esso residenti nel territorio di uno Stato membro, hanno diritto di rimanervi, a titolo permanente, se il lavoratore ha acquisito, a norma dell'articolo 2, il diritto di rimanere sul territorio di questo Stato, e ciò anche dopo il suo decesso.

     2. Tuttavia, se il lavoratore è deceduto nel periodo dell'attività lavorativa prima di aver acquisito il diritto di rimanere nel territorio di detto Stato, i suoi familiari hanno il diritto di rimanervi a titolo permanente a condizione: - che il lavoratore, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio di tale Stato membro da almeno due anni;

     - oppure che il decesso sia dovuto ad infortunio sul lavoro od a malattia professionale;

     - oppure che il coniuge superstite sia cittadino dello Stato di residenza o abbia perduto la cittadinanza di tale Stato in seguito a matrimonio col detto lavoratore.

 

     Art. 4.

     1. La continuità della residenza prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, e dall'articolo 3, paragrafo 2, è dimostrabile mediante uno qualsiasi dei mezzi di prova ammessi nel paese di residenza e non è infirmata da assenze temporanee non superiori complessivamente a tre mesi all'anno, né da assenza di maggior durata motivate dall'assolvimento di obblighi militari.

     2. I periodi di disoccupazione involontaria debitamente accertati dal competente ufficio del lavoro e le assenze per malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

 

     Art. 5.

     1. Per l'esercizio del diritto di rimanere, il beneficiario dispone di un periodo di due anni dal momento in cui il diritto è stato acquisito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 a) e b), e dell'articolo 3. Durante questo periodo egli può lasciare il territorio dello Stato membro senza che ciò comporti alcun pregiudizio per il detto diritto.

     2. Nessuna formalità è imposta al beneficiario ai fini dell'esercizio del diritto di rimanere.

 

     Art. 6.

     1. I beneficiari del presente regolamento hanno diritto a una carta di soggiorno che:

     a) è rilasciata e rinnovata gratuitamente o contro versamento di una somma non eccedente i diritti e tasse richiesti ai cittadini per il rilascio o il rinnovo delle carte d'identità;

     b) deve essere valida per l'intero territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata;

     c) deve avere una validità di almeno 5 anni ed essere automaticamente rinnovabile.

     2. Le interruzioni di soggiorno che non superino sei mesi consecutivi non infirmano la validità della carta di soggiorno.

 

     Art. 7.

     I beneficiari del presente regolamento continuano a fruire del diritto alla parità di trattamento previsto dal regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio.

 

     Art. 8.

     1. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro più favorevoli ai cittadini degli altri Stati membri.

     2. Gli Stati membri favoriscono la riammissione nel loro territorio dei lavoratori che si siano da esso allontanati, dopo avervi risieduto ininterrottamente per un periodo di lunga durata ed avervi occupato un impiego, e desiderino ritornarvi dopo aver raggiunto l'età pensionabile o in caso di inabilità permanente al lavoro.

 

     Art. 9.

     1. Su richiesta del Granducato del Lussemburgo, e tenuto conto dell'andamento della situazione demografica di tale Stato, la Commissione può stabilire condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento per l'esercizio del diritto di rimanere nel territorio lussemburghese.

     2. Nel termine di due mesi dalla presentazione della richiesta corredata di tutte le necessarie indicazioni, la Commissione adotta una decisione motivata.

     La decisione è notificata al Granducato del Lussemburgo e portata a conoscenza degli altri Stati membri.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 635/2006, con effetto dal 30 aprile 2006.