§ 1.5.H57 – Decisione 17 marzo 2004, n. 266.
Decisione n. 2004/266/CE della Commissione che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:17/03/2004
Numero:266


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.H57 – Decisione 17 marzo 2004, n. 266.

Decisione n. 2004/266/CE della Commissione che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 20 marzo 2004, n. L 83).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/ CE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), ultima frase,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere è stata modificata in modo sostanziale a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

     (2) In linea di massima, le sementi di piante foraggere possono essere commercializzate soltanto se i loro imballaggi sono muniti di un'etichetta ufficiale conforme alle disposizioni della direttiva 66/401/CEE.

     (3) Può essere autorizzata l'apposizione in caratteri indelebili delle informazioni prescritte sull'imballaggio stesso, conformemente al modello stabilito per l'etichetta.

     (4) La Commissione con decisione 80/755/CEE, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi di sementi di cereali, come modificata dalla decisione 81/109/CEE, ha autorizzato per quanto riguarda le sementi di cereali, l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sull'imballaggio secondo il modello dell'etichetta, subordinandola all'osservanza di talune condizioni che garantiscano la responsabilità del servizio di certificazione. Poiché questo sistema si è dimostrato utile, analoga autorizzazione deve essere accordata, alle stesse condizioni, per quanto riguarda le piante foraggere.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Gli Stati membri sono autorizzati, alle condizioni stabilite al paragrafo 2, a prevedere l'apposizione, sotto controllo ufficiale, delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere delle categorie «sementi di base» e «sementi certificate».

     2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è subordinata all'osservanza delle condizioni seguenti:

     a) le indicazioni prescritte sono impresse o stampigliate sull'imballaggio in un modo indelebile;

     b) il dispositivo ed il colore dei caratteri di stampa o del timbro sono conformi al modello dell'etichetta utilizzata nello Stato membro in questione;

     c) tra le indicazioni prescritte, almeno quelle di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, lettera a), punti 3 e 3 bis della direttiva 66/401/CEE sono apposte quando è effettuato il prelievo dei campioni in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, della predetta direttiva; l'apposizione di tali indicazioni è effettuata ufficialmente o sotto controllo ufficiale;

     d) oltre alle indicazioni prescritte, ciascun imballaggio reca un numero d'ordine individuale attribuito ufficialmente, che è stato impresso o stampigliato in modo indelebile dall'impresa che stampa gli imballaggi stessi; quest'ultima informa il servizio di certificazione dei quantitativi di imballaggi distribuiti, compresi i loro numeri d'ordine;

     e) il servizio di certificazione tiene una contabilità dalla quale risultino i quantitativi di sementi così contrassegnate, incluso il numero e il contenuto degli imballaggi che corrispondono ad ogni partita, nonché il numero d'ordine di cui alla lettera d);

     f) la contabilità del produttore è sottoposta al controllo del servizio di certificazione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità in base alle quali si avvalgono dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

     La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

          Art. 3.

     La decisione 87/309/CEE è abrogata.

     I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

Decisione abrogata e relative modifiche

 

     Decisione 87/309/CEE (GU L 155 del 16.6.1987, pag. 26)

     Decisione 88/493/CEE (GU L 261 del 21.9.1988, pag. 27)

     Decisione 97/125/CE, limitatamente all'articolo 2 (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)

 

 

ALLEGATO II

 

Tavola di concordanza

 

Decisione 87/309/CEE

Presente decisione

 

Articoli 1-2

 

Articoli 1-2

 

 

Articolo 3

 

Articolo 3

 

Articolo 4

 

 

Allegato I

 

 

Allegato II