Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 17/03/2004 |
Numero: | 266 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.H57 – Decisione 17 marzo 2004, n. 266.
Decisione n. 2004/266/CE della Commissione che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 20 marzo 2004, n. L 83).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) In linea di massima, le sementi di piante foraggere possono essere commercializzate soltanto se i loro imballaggi sono muniti di un'etichetta ufficiale conforme alle disposizioni della
(3) Può essere autorizzata l'apposizione in caratteri indelebili delle informazioni prescritte sull'imballaggio stesso, conformemente al modello stabilito per l'etichetta.
(4) La Commissione con
(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. Gli Stati membri sono autorizzati, alle condizioni stabilite al paragrafo 2, a prevedere l'apposizione, sotto controllo ufficiale, delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere delle categorie «sementi di base» e «sementi certificate».
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è subordinata all'osservanza delle condizioni seguenti:
a) le indicazioni prescritte sono impresse o stampigliate sull'imballaggio in un modo indelebile;
b) il dispositivo ed il colore dei caratteri di stampa o del timbro sono conformi al modello dell'etichetta utilizzata nello Stato membro in questione;
c) tra le indicazioni prescritte, almeno quelle di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, lettera a), punti 3 e 3 bis della
d) oltre alle indicazioni prescritte, ciascun imballaggio reca un numero d'ordine individuale attribuito ufficialmente, che è stato impresso o stampigliato in modo indelebile dall'impresa che stampa gli imballaggi stessi; quest'ultima informa il servizio di certificazione dei quantitativi di imballaggi distribuiti, compresi i loro numeri d'ordine;
e) il servizio di certificazione tiene una contabilità dalla quale risultino i quantitativi di sementi così contrassegnate, incluso il numero e il contenuto degli imballaggi che corrispondono ad ogni partita, nonché il numero d'ordine di cui alla lettera d);
f) la contabilità del produttore è sottoposta al controllo del servizio di certificazione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità in base alle quali si avvalgono dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
La
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
Decisione abrogata e relative modifiche
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
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Presente decisione |
Articoli 1-2 |
Articoli 1-2 |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
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Allegato I |
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Allegato II |