§ 1.1.432 – Regolamento 17 dicembre 2003, n. 21/2004.
Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:17/12/2003
Numero:21


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.
Art.  12.
Art.  13.
Art.  14.
Art.  15.
Art.  16.
Art.  17.


§ 1.1.432 – Regolamento 17 dicembre 2003, n. 21/2004.

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.

(G.U.U.E. 9 gennaio 2004, n. L 5).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, gli animali destinati agli scambi intracomunitari debbono essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da poter risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio. Detti sistemi di identificazione e di registrazione dovevano essere estesi agli spostamenti di animali all'interno del territorio di ciascuno Stato membro entro il 1° gennaio 1993.

     (2) A norma dell'articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, l'identificazione e la registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE devono, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e gli equidi registrati, essere effettuate dopo il controllo veterinario.

     (3) Le regole in materia di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina in particolare sono state fissate dalla direttiva 92/102/CEE. Per quanto riguarda gli animali delle specie ovina e caprina, l'esperienza e la crisi dell'afta epizootica in particolare dimostrano che l'attuazione della direttiva 92/102/CEE non è stata soddisfacente e deve essere migliorata. È pertanto necessario stabilire norme più rigorose e specifiche, analogamente a quanto è stato fatto per gli animali della specie bovina con il regolamento (CE) n. 1760/ 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

     (4) Dalla gestione della legislazione comunitaria e, in particolare, dal regolamento (CE) n. 1760/2000 emerge che le nozioni di detentore e di azienda generalmente utilizzate non si riferiscono alle cliniche o gabinetti veterinari. Ai fini della trasparenza della legislazione, è opportuno illustrare in modo più esplicito la portata di queste nozioni.

     (5) È pertanto opportuno modificare la direttiva 92/102/ CEE per ribadire chiaramente che i bovini sono già esclusi dal suo ambito di applicazione e per escluderne a loro volta gli ovini e i caprini.

     (6) È altrettanto opportuno modificare la direttiva 64/432/ CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, al fine di aggiornare i riferimenti ivi indicati che riguardano le disposizioni della normativa comunitaria in materia di identificazione delle specie animali interessate.

     (7) Nel 1998 la Commissione ha avviato un vasto progetto pilota riguardante l'identificazione elettronica degli animali (IDEA), la cui relazione finale è stata ultimata il 30 aprile 2002. Il progetto in questione ha dimostrato che i sistemi di identificazione degli animali delle specie ovina e caprina potrebbero essere sensibilmente migliorati con l'impiego di identificatori elettronici, a condizione che siano soddisfatte talune condizioni relative alle misure di accompagnamento.

     (8) La tecnologia dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina è stata perfezionata al punto da poterla applicare. In attesa che siano elaborate le modalità di applicazione necessarie per la corretta introduzione del sistema di identificazione elettronica su scala comunitaria, un sistema efficace di identificazione e registrazione, che consenta di tener conto degli sviluppi futuri nel campo dell'applicazione dell'identificazione elettronica su scala comunitaria, dovrebbe consentire l'identificazione individuale degli animali e dell'allevamento di nascita degli stessi.

     (9) Per tener conto degli sviluppi futuri nel campo dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina e, in particolare, dell'esperienza acquisita in materia, è opportuno che la Commissione presenti al Consiglio una relazione su una possibile applicazione su scala comunitaria del sistema di identificazione elettronica, corredata delle proposte necessarie.

     (10) È importante inoltre che la Commissione, in particolare sulla scorta dei lavori svolti dal suo centro comune di ricerca, preveda orientamenti tecnici, definizioni e procedure specifici per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli identificatori e dei dispositivi di lettura, le procedure di prova, i criteri di collaudo e il modello di certificazione per i laboratori di prova riconosciuti, l'acquisto degli identificatori e dei dispositivi di lettura adeguati, l'applicazione degli identificatori, il recupero e la lettura degli stessi, la codificazione degli identificatori, un glossario comune, un dizionario dei dati e le norme di comunicazione.

     (11) Negli Stati membri in cui il patrimonio delle specie ovine o caprine è relativamente ridotto, l'introduzione di un sistema di identificazione elettronico potrebbe essere ingiustificato ed è pertanto opportuno consentire a tali Stati membri di renderlo facoltativo. È opportuno inoltre prevedere la possibilità di adattare mediante una procedura rapida i livelli demografici al di sotto dei quali potrà essere resa facoltativa l'identificazione elettronica.

     (12) Per poter rintracciare gli spostamenti degli animali delle specie ovina e caprina, essi dovrebbero essere opportunamente identificati e tutti i loro spostamenti dovrebbero poter essere individuati.

     (13) È necessario che i detentori di animali tengano aggiornate le informazioni relative agli animali presenti nella loro azienda. Le informazioni minime richieste dovrebbero essere fissate a livello comunitario.

     (14) In ciascuno degli Stati membri è costituito un registro centrale che comprende un elenco aggiornato di tutti i detentori di animali oggetto del presente regolamento e che esercitano la loro attività nel suo territorio, nonché informazioni minime fissate a livello comunitario.

     (15) Ai fini di una rapida e precisa rintracciabilità degli animali, ciascuno Stato membro dovrebbe creare una banca dati informatizzata che registri tutte le aziende presenti nel suo territorio e gli spostamenti degli animali.

     (16) È opportuno che la natura dei mezzi di identificazione sia fissata a livello comunitario.

     (17) Le persone che operano nel settore degli scambi di animali dovrebbero tenere un registro delle loro transazioni e l'autorità competente dovrebbe avere accesso a tale registro su richiesta.

     (18) Per garantire una corretta applicazione del presente regolamento occorre prevedere un rapido ed efficiente scambio tra gli Stati membri delle informazioni sui mezzi di identificazione e dei relativi documenti. Le disposizioni comunitarie pertinenti sono state fissate dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, e dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica.

     (19) Per garantire l'attendibilità delle disposizioni previste dal presente regolamento gli Stati membri devono applicare misure di controllo adeguate e sufficienti, fatto salvo il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

     (20) Per tener conto del sistema istituito dal presente regolamento per la concessione di alcuni aiuti nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, è necessario modificare di conseguenza detto regolamento.

     (21) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/ CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. Ogni Stato membro istituisce, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

     2. Il presente regolamento si applica fatte salve eventuali norme comunitarie stabilite ai fini dell'eradicazione o del controllo delle malattie e fatti salvi la direttiva 91/496/CEE e il regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «animale»: qualsiasi animale delle specie ovina e caprina;

     b) «azienda»: qualsiasi stabilimento, fabbricato o, nel caso di allevamenti all'aperto, qualsiasi ambiente in cui vengono detenuti, allevati o manipolati animali, a titolo permanente o provvisorio, ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinari;

     c) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche a titolo temporaneo, ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinari;

     d) «autorità competente»: l'autorità o le autorità centrali di uno Stato membro responsabili o incaricate dell'esecuzione dei controlli veterinari e dell'attuazione del presente regolamento o, per il controllo dei premi, l'autorità incaricata dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     e) «scambi intracomunitari»: gli scambi quali definiti nell'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 91/68/CEE.

 

     Art. 3.

     1. Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali comprende i seguenti elementi:

     a) mezzi di identificazione di ciascun animale;

     b) registri aggiornati tenuti presso ciascuna azienda;

     c) documenti di trasporto;

     d) registro centrale o banca dati informatizzata.

     2. La Commissione e l'autorità competente dello Stato membro interessato hanno accesso a tutte le informazioni previste dal presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per garantire l'accesso a questi dati a tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni di consumatori riconosciute dallo Stato membro, a condizione che siano rispettati i requisiti in materia di riservatezza e protezione dei dati prescritti dal diritto nazionale.

 

     Art. 4.

     1. Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 9 luglio 2005 devono essere identificati a norma del paragrafo 2, entro un termine che dev'essere fissato dallo Stato membro, a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato. Detto termine non deve superare sei mesi.

     A titolo di deroga gli Stati membri possono estendere tale termine fino a nove mesi per gli animali allevati secondo modalità di allevamento estensivo o all'aperto. Gli Stati membri interessati informano la Commissione della deroga concessa. Se necessario, possono essere adottate disposizioni d'applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

     2. a) Gli animali sono identificati mediante un primo mezzo di identificazione che soddisfa i requisiti di cui all'allegato, sezione A, punti 1, 2 e 3; e

     b) mediante un secondo mezzo di identificazione approvato dall'autorità competente e conforme alle caratteristiche tecniche elencate nell'allegato, sezione A, punto 4.

     c) Tuttavia, fino alla data menzionata nell'articolo 9, paragrafo 3, il secondo mezzo di identificazione può essere sostituito dal sistema descritto nell'allegato, sezione A, punto 5, tranne che per gli animali oggetto di scambi intracomunitari.

     d) Gli Stati membri che applicano il sistema di cui alla lettera c) chiedono alla Commissione di approvarlo secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. A tal fine, la Commissione esamina la documentazione presentata dagli Stati membri ed effettua le verifiche necessarie per la valutazione del sistema. Al termine di tali verifiche, la Commissione, entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di approvazione, presenta al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali una relazione corredata di un progetto di misure appropriate.

     3. Tuttavia, per gli animali destinati ad essere macellati prima dell'età di dodici mesi e che non sono destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso i paesi terzi, l'autorità competente può autorizzare il metodo di identificazione descritto nell'allegato, sezione A, punto 7, in alternativa ai mezzi di identificazione di cui al paragrafo 2.

     4. Ogni animale importato da un paese terzo che abbia subito dopo il 9 luglio 2005 i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunità è identificato, a norma del paragrafo 2, nell'azienda di destinazione nella quale si pratica un allevamento, entro un termine non superiore ai 14 giorni, che dev'essere definito dallo Stato membro, successivi ai controlli suddetti e comunque prima che lasci l'azienda.

     L'identificazione iniziale effettuata dal paese terzo è iscritta nel registro d'azienda di cui all'articolo 5 assieme al codice di identificazione assegnato dallo Stato membro di destinazione.

     Tuttavia, l'identificazione di cui al paragrafo 1 non è necessaria per un animale destinato ad essere macellato se viene trasportato direttamente da un posto frontaliero di ispezione veterinaria a un macello situato nello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli di cui al primo comma e se l'animale viene macellato nei 5 giorni lavorativi successivi a detti controlli.

     5. Gli animali originari di un altro Stato membro conservano l'identificazione iniziale.

     6. Nessun mezzo di identificazione può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia andato perso, viene apposto al più presto un mezzo di identificazione sostitutivo recante lo stesso codice, a norma del presente articolo. In aggiunta al codice e separatamente da esso, il mezzo di identificazione sostitutivo può recare un marchio con il suo numero di versione.

     Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare, sotto il suo controllo, che il mezzo d'identificazione sostitutivo rechi un codice diverso, purché non sia compromesso l'obiettivo della rintracciabilità, in particolare per gli animali identificati secondo le disposizioni del paragrafo 3.

     7. I mezzi di identificazione sono assegnati all'azienda, distribuiti ed apposti sugli animali secondo modalità che devono essere definite dall'autorità competente.

     8. Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione il modello dei mezzi di identificazione e il metodo di identificazione utilizzato nel suo territorio.

     9. Fino alla data di cui all'articolo 9, paragrafo 3, gli Stati membri che hanno applicato l'identificazione elettronica su base volontaria, ai sensi delle disposizioni dell'allegato, sezione A, punti 4 e 6, provvedono affinché il numero di identificazione elettronica individuale e le caratteristiche del mezzo utilizzato siano apposti sul pertinente certificato di trasporto degli animali che sono oggetto di scambi intracomunitari previsto dalla direttiva 91/68/CEE.

 

     Art. 5.

     1. I detentori di animali, ad eccezione dei trasportatori, tengono un registro aggiornato contenente almeno le informazioni riportate nella sezione B dell'allegato.

     2. Gli Stati membri possono chiedere al detentore di aggiungere nel registro di cui al paragrafo 1 informazioni complementari a quelle indicate nella sezione B dell'allegato.

     3. Il registro, il cui formato dev'essere approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o in modo informatizzato ed è disponibile in qualsiasi momento presso l'azienda e accessibile, su richiesta, all'autorità competente per un periodo minimo che dev'essere determinato dall'autorità medesima, ma che non può essere inferiore a tre anni.

     4. In deroga al paragrafo 1, la menzione in un registro delle informazioni richieste nella sezione B dell'allegato è facoltativa negli Stati membri in cui è operante una banca dati centrale informatizzata che già contiene tali informazioni.

     5. Ciascun detentore di animali fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni relative all'origine, all'identificazione e, se del caso, alla destinazione degli animali di cui è stato proprietario o che ha tenuto, trasportato, commercializzato o macellato negli ultimi tre anni.

     6. Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione il modello del registro aziendale utilizzato nel suo territorio e l'eventuale deroga alle disposizioni del paragrafo 1 concessa.

 

     Art. 6.

     1. A decorrere dal 9 luglio 2005, ad ogni loro spostamento sul territorio nazionale tra due aziende diverse gli animali sono scortati dal documento di trasporto basato su un modello stabilito dall'autorità competente, contenente almeno le informazioni di cui alla sezione C dell'allegato, e compilato dal detentore, qualora non lo abbia fatto l'autorità competente.

     2. Gli Stati membri possono aggiungere o far aggiungere nel documento di trasporto di cui al paragrafo 1 informazioni supplementari a quelle contenute nella sezione C dell'allegato.

     3. Il detentore stabilito nell'azienda di destinazione conserva il documento di trasporto per un periodo minimo che dev'essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni. Dietro richiesta, esso ne fornisce una copia all'autorità competente.

     4. In deroga al paragrafo 1, il documento di trasporto è facoltativo negli Stati membri in cui è operante una banca dati centrale informatizzata contenente almeno le informazioni richieste dalla sezione C dell'allegato, ad eccezione della firma del detentore.

     5. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il modello del documento di trasporto utilizzato nel suo territorio e l'eventuale deroga di cui al paragrafo 4.

 

     Art. 7.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente disponga di un registro centrale di tutte le aziende relative ai detentori che esercitano la loro attività nel suo territorio, ad accezione dei trasportatori.

     2. Il registro contiene il codice di identificazione dell'azienda o, se l'autorità competente lo consente, quello del detentore diverso dal trasportatore, l'attività del detentore, il tipo di produzione (carne o latte) e le specie detenute. Il detentore che detenga animali a titolo permanente effettua il censimento degli animali detenuti regolarmente secondo le scadenze fissate dall'autorità competente dello Stato membro e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

     3. Le aziende restano iscritte nel registro centrale finché non siano trascorsi tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell'azienda. A decorrere dal 9 luglio 2005 il registro è integrato nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

 

     Art. 8.

     1. A decorrere dal 9 luglio 2005 l'autorità competente di ciascuno Stato membro istituisce una banca dati informatizzata a norma della sezione D.1 dell'allegato.

     2. Ciascun detentore di animali, eccetto il trasportatore, fornisce all'autorità competente, entro un termine di trenta giorni per le informazioni relative al detentore o all'azienda, ed entro un termine di sette giorni per le informazioni relative agli spostamenti degli animali:

     a) le informazioni destinate ad essere inserite nel registro centrale e il risultato del censimento, menzionati nell'articolo 7, paragrafo 2, nonché le informazioni necessarie all'istituzione della banca dati di cui al paragrafo 1;

     b) ad ogni spostamento degli animali, le informazioni riguardanti tale spostamento, quali figurano nel documento di trasporto di cui all'articolo 6, negli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

     3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può istituire, facoltativamente, una banca dati informatizzata contenente almeno le informazioni di cui alla sezione D.2 dell'allegato.

     4. Gli Stati membri possono aggiungere nella banca dati informatizzata di cui ai paragrafi 1 e 3 informazioni supplementari a quelle contenute nelle sezioni D.1 e D.2 dell'allegato.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la banca dati di cui al paragrafo 3 è obbligatoria.

 

     Art. 9.

     1. Orientamenti e procedure per l'applicazione del sistema d'identificazione elettronica sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

     2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate per migliorare l'applicazione del sistema generale di identificazione elettronica.

     3. A partire dal 1° gennaio 2008 l'identificazione elettronica, secondo gli orientamenti di cui al paragrafo 1 e ai sensi delle pertinenti disposizioni della sezione A dell'allegato, è obbligatoria per tutti gli animali.

     Tuttavia, gli Stati membri in cui il numero complessivo di animali delle specie ovina e caprina è inferiore o pari a 600 000 capi, possono rendere facoltativa l'identificazione elettronica per gli animali che non sono oggetto di scambi intracomunitari.

     Gli Stati membri in cui il numero complessivo di animali della specie caprina è inferiore o pari a 160 000 capi, possono anch'essi rendere facoltativa l'identificazione elettronica per gli animali della specie caprina che non sono oggetto di scambi intracomunitari.

     4. La Commissione presenta al Consiglio, entro il 30 giugno 2006, una relazione sull'applicazione del sistema d'identificazione elettronica corredata delle proposte appropriate sulle quali il Consiglio delibera a maggioranza qualificata volta a confermare o modificare, se del caso, la data di cui al paragrafo 3, nonché ad aggiornare, se del caso, gli aspetti tecnici utili per l'attuazione dell'identificazione elettronica.

 

     Art. 10.

     1. Le modifiche degli allegati e le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

     Tali misure riguardano in particolare:

     a) i controlli minimi da effettuare;

     b) l'applicazione di sanzioni amministrative;

     c) le disposizioni transitorie necessarie per il periodo di avviamento del sistema.

     2. Secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, possono essere aggiornati i dati seguenti:

     a) i termini di notifica delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

     b) i livelli demografici delle specie di allevamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo e terzo comma.

 

     Art. 11.

     1. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'identità dell'autorità competente incaricata di garantire l'osservanza del presente regolamento.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché i responsabili dell'identificazione e della registrazione degli animali ricevano istruzioni e orientamenti sulle pertinenti disposizioni dell'allegato e siano organizzati idonei corsi di formazione.

 

     Art. 12.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. I controlli previsti non pregiudicano controlli che la Commissione può effettuare a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

     2. Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano le misure necessarie per assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

     3. Gli esperti della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti:

     a) verificano che gli Stati membri si conformino al presente regolamento;

     b) se necessario, svolgono ispezioni in loco per accertarsi che i controlli di cui al paragrafo 1 siano realizzati ai sensi del presente regolamento.

     4. Lo Stato membro nel cui territorio sia svolta un'ispezione in loco fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assistenza di cui possono aver bisogno nell'esercizio delle loro funzioni.

     L'esito dei controlli effettuati deve essere discusso con l'autorità competente dello Stato membro interessato prima dell'elaborazione e della diffusione di una relazione definitiva.

     5. Qualora lo ritenga giustificato in considerazione dell'esito dei controlli, la Commissione esamina la situazione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Essa può adottare le decisioni necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

     6. La Commissione segue l'evoluzione della situazione. Alla luce di tale evoluzione e secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, essa può modificare o abrogare le decisioni di cui al paragrafo 5.

     7. Se necessario, sono adottate modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

 

     Art. 13.

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, in seguito denominato «comitato».

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 14.

     Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

     1) l'articolo 18, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

     «2. In caso di applicazione degli articoli 67, 68, 69, 70 e 71, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi, da un lato, del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e, dall'altro, ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini

     2) l'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente:

     «Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi della direttiva 92/102/CEE, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 21/2004, devono essere compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento. »;

     3) l'articolo 115, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

     «2. Quando il regolamento (CE) n. 21/2004 diventa applicabile, per avere diritto al premio gli animali devono essere identificati e registrati conformemente a tali norme.»;

     4) all'allegato III, sezione A, è aggiunto il punto seguente:

 

«8 bis.

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/ CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pag. 8)

Articoli 3, 4 e 5»

 

     Art. 15.

     La direttiva 92/102/CEE è modificata come segue:

     1) l'articolo 2, lettera a), è sostituito dal seguente:

     «a) “animale”: qualsiasi animale delle specie di cui alla direttiva 64/432/CEE diverso da quelli della specie bovina»;

     2) l'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

     «Gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, ad escludere dall'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a) le persone fisiche che detengono un unico suino destinato all'uso o al consumo personale, o per tener conto di circostanze particolari, purché il suddetto animale sia sottoposto, prima di ogni spostamento, ai controlli stabiliti dalla presente direttiva.»;

     3) l'articolo 4 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1, lettera a), è modificato come segue:

     — nel primo comma, sono soppressi i termini «bovina o»,

     — nel secondo comma, i termini «di tutte le nascite e di tutti i decessi e movimenti» sono sostituiti dai termini «degli spostamenti»,

     — il quarto comma è abrogato;

     b) il paragrafo 1, lettera b), è abrogato;

     c) il paragrafo 3, lettera b), primo comma, è sostituito dal seguente:

     «i detentori di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta forniscano all'operatore che, sul mercato o nel centro di raccolta, è temporaneamente detentore degli animali, un documento contenente dati particolareggiati riguardanti i detti animali.»;

     4) l'articolo 5 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 2 è abrogato;

     b) il paragrafo 3 è modificato come segue:

     — nel primo comma sono soppressi i termini «diversi dai bovini»,

     — il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «In attesa della decisione di cui all'articolo 10 della presente direttiva, nonché in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, della direttiva 90/425/CEE, gli Stati membri possono mantenere il loro sistema nazionale per tutti gli spostamenti di animali all'interno del loro territorio. Tale sistema deve consentire di identificare l'azienda di provenienza e di risalire all'azienda in cui gli animali sono nati. Gli Stati membri notificano alla Commissione il sistema che intendono applicare al riguardo a decorrere dal 1° luglio 1993 per i suini. Secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE uno Stato membro può essere invitato a modificare questo sistema se esso non soddisfa la predetta condizione.»;

     — il quarto comma è abrogato;

     c) il paragrafo 4 è abrogato;

     5) all'articolo 11, paragrafo 1, sono abrogati il primo e il terzo trattino.

 

     Art. 16.

     L'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 64/432/CEE è sostituito dal seguente:

     «d) essere identificati ai sensi delle disposizioni della direttiva 92/102/CEE per gli animali della specie suina e ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/ 2000 per gli animali della specie bovina.»

 

     Art. 17.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Gli articoli 14, 15 e 16 si applicano a decorrere dal 9 luglio 2005.

 

 

ALLEGATO

 

     A. Mezzi di identificazione

     1. I marchi auricolari sono apposti in un punto chiaramente visibile a distanza.

     2. I marchi auricolari e gli altri mezzi di identificazione riportano i seguenti caratteri:

     — i due primi caratteri, che individuano lo Stato membro dell'azienda in cui l'animale è stato identificato per la prima volta. A tal fine è utilizzato il codice del paese a due lettere o a tre cifre secondo la norma ISO 3166,

     — il codice del paese è seguito da un codice individuale costituito al massimo da 13 cifre. In aggiunta alle informazioni di cui al presente comma, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'uso di un codice a barre e l'indicazione di informazioni complementari da parte del detentore, a condizione che il numero di identificazione rimanga leggibile.

     3. Il primo mezzo d'identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), consiste in un marchio auricolare autorizzato dall'autorità competente, apposto a un orecchio, di materiale inalterabile, a prova di manomissione e facilmente leggibile per tutta la durata di vita dell'animale ed è progettato in modo da rimanere fissato all'animale senza nuocergli. Il marchio auricolare non può essere riutilizzato e le iscrizioni di cui al punto 2 sono indelebili.

     4. Il secondo mezzo di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), può essere:

     — un marchio auricolare che presenti le medesime caratteristiche di quelle descritte nel punto 3, oppure

     — un tatuaggio, tranne per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari, oppure

     — un marchio sul pastorale, per gli animali della specie caprina unicamente, oppure

     — un transponder elettronico conforme alle caratteristiche di cui al punto 6.

     5. Il mezzo di cui al all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), richiede l'identificazione degli animali per azienda e per ogni singolo capo, prevede una procedura di sostituzione quando il mezzo è diventato illeggibile o è stato smarrito, sotto il controllo dell'autorità competente e senza compromettere la tracciabilità tra aziende per un obiettivo di controllo delle epizoozie e consente di reperire gli spostamenti degli animali nel territorio nazionale, per uno stesso obiettivo.

     6. L'identificatore elettronico deve essere conforme alle seguenti caratteristiche tecniche:

     — transponder passivi per sola lettura che applicano la tecnologia HDX o FDX-B, conformi alle norme ISO 11784 e ISO 11785,

     — gli identificatori elettronici devono poter essere letti da dispositivi di lettura, conformi alla norma ISO 11785, in grado di leggere i transponder HDX e FDX-B,

     — la distanza di lettura deve essere, per i dispositivi di lettura portatili, di almeno 12 cm per i marchi auricolari e di almeno 20 cm per il bolo ruminale e, per i dispositivi fissi, di almeno 50 cm per i marchi auricolari e per il bolo ruminale.

     7. Il metodo di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è il seguente:

     — gli animali sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su un orecchio e approvato dall'autorità competente;

     — il marchio auricolare è di materiale inalterabile, a prova di manomissione e facilmente leggibile ed è progettato in modo da rimanere fissato all'animale senza nuocergli. Esso non è riutilizzabile e deve riportare unicamente diciture non asportabili,

     — il marchio auricolare deve indicare almeno il codice del paese a due lettere e il codice di identificazione dell'azienda di nascita.

     Gli Stati membri che utilizzano questo metodo ne informano la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Gli animali identificati conformemente al presente punto, se sono detenuti oltre l'età di dodici mesi o sono destinati agli scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi, devono essere identificati ai sensi dei punti da 1 a 4.

 

     B. Registro d'azienda

     Nel registro d'azienda sono riportate almeno le seguenti informazioni:

     1) A decorrere dal 9 luglio 2005:

     — il codice di identificazione dell'azienda,

     — l'indirizzo dell'azienda e le coordinate geografiche o l'indicazione geografica equivalente dell'azienda,

     — il tipo di produzione,

     — l'esito dell'ultimo censimento di cui all'articolo 7 e la data alla quale è stato effettuato,

     — il nome e l'indirizzo del detentore,

     — per gli animali in uscita dall'azienda, il nome del trasportatore, il numero d'immatricolazione della parte del mezzo di trasporto che contiene gli animali, il codice di identificazione o il nome e l'indirizzo dell'azienda di destinazione o, per gli animali in partenza per un macello, il codice di identificazione o l'indicazione del macello, nonché la data di partenza, o una copia o una copia conforme del documento di trasporto di cui all'articolo 6,

     — per gli animali che arrivano nell'azienda, il codice di identificazione dell'azienda di provenienza e la data di arrivo,

     — informazioni sull'eventuale sostituzione degli anelli o degli identificatori elettronici.

     2) A decorrere dalla data stabilita ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, per ciascun animale nato dopo tale data, le seguenti informazioni aggiornate:

     — il codice di identificazione dell'animale,

     — l'anno di nascita e la data d'identificazione,

     — il mese e l'anno del decesso dell'animale nell'azienda,

     — la razza e, se conosciuto, il genotipo.

     Tuttavia, per gli animali identificati ai sensi della sezione A, punto 7, le informazioni di cui al punto 2 di detta sezione sono fornite per ciascuna partita di animali con la stessa identificazione e comprendono il numero degli animali.

     3) Il nome e la firma del rappresentante dell'autorità competente che ha controllato il registro e la data di esecuzione del controllo.

 

     C. Documento di trasporto

     1. Il documento di trasporto è compilato dal detentore sulla base di un modello stabilito dall'autorità competente e riporta almeno le seguenti informazioni:

     — il codice di identificazione dell'azienda,

     — il nome e l'indirizzo del detentore,

     — il numero totale di animali spostati,

     — il codice di identificazione dell'azienda di destinazione o del prossimo detentore degli animali o, qualora gli animali vengano trasferiti a un macello, il codice di identificazione o il nome e l'ubicazione di quest'ultimo, o, all'atto di una transumanza, il luogo di destinazione,

     — gli estremi del mezzo di trasporto utilizzato e del trasportatore, compreso il numero di autorizzazione di quest'ultimo,

     — la data di partenza,

     — la firma del detentore.

     2. A decorrere dalla data stabilita ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, per gli animali identificati ai sensi della sezione A, punti da 1 a 6, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente punto, il codice di identificazione dei singoli animali è riportato sul documento di trasporto.

 

     D. Banca dati informatizzata

     1. La banca dati informatizzata riporta almeno le seguenti informazioni per ciascuna azienda:

     — il codice di identificazione dell'azienda,

     — l'indirizzo dell'azienda e le coordinate geografiche o un'indicazione geografica equivalente dell'ubicazione dell'azienda,

     — il nome, l'indirizzo e l'attività del detentore,

     — le specie di animali,

     — il tipo di produzione,

     — il risultato del censimento degli animali menzionato nell'articolo 7, paragrafo 2, e la data nella quale è stato effettuato il censimento,

     — un campo dati riservato all'autorità competente affinché questa possa inserirvi informazioni di tipo sanitario, come le restrizioni sugli spostamenti, lo status o altre informazioni pertinenti nell'ambito dei programmi comunitari o nazionali.

     2. A norma dell'articolo 8, ciascuno spostamento degli animali deve essere menzionato nella banca dati. La menzione contiene almeno le seguenti informazioni:

     — il numero di animali spostati,

     — il codice di identificazione dell'azienda di partenza,

     — la data di partenza,

     — il codice di identificazione dell'azienda di arrivo,

     — la data di arrivo.