Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 03/07/1986 |
Numero: | 2094 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le varietà di viti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 sono le varietà «Riesling» ed «Elbling» |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1 settembre 1985 |
§ 1.6.136 – Regolamento 3 luglio 1986, n. 2094. [1]
Regolamento (CEE) n. 2094/86 della Commissione che reca modalità di applicazione per l'utilizzazione di acido tartarico per la disacidificazione di determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A.
(G.U.C.E. 4 luglio 1986, n. L 180).
1. Le varietà di viti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 sono le varietà «Riesling» ed «Elbling».
2. Le regioni viticole di cui all'articolo 46, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79 sono le seguenti:
- Ahr,
- Rheingau,
- Mittelrhein,
- Mosel-Saar-Ruwer,
- Nahe,
- Rheinhessen,
- Rheinpfalz,
- Moselle luxembourgeoise [1].
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1 settembre 1985.
[1] Regolamento abrogato dall’art. 44 del
[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2739/86.