§ 1.5.I15 - Decisione 9 luglio 2004, n. 554.
Decisione n. 2004/554/CE della Commissione che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e l’allegato I della decisione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:09/07/2004
Numero:554


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.I15 - Decisione 9 luglio 2004, n. 554.

Decisione n. 2004/554/CE della Commissione che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e l’allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento dei modelli di certificati sanitari relativi agli ovini e ai caprini. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 22 luglio 2004, n. L 248).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

     vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il modello di certificato veterinario per gli scambi intracomunitari di ovini e caprini destinati alla riproduzione è stabilito nel modello III dell'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

     (2) Il modello di certificato veterinario per le importazioni di animali domestici delle specie ovina e caprina provenienti da paesi terzi è stabilito nel modello «OVI-X» figurante nell’allegato I, parte 2, della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche.

     (3) Conformemente all’allegato VIII, capitolo A, parte I, e all’allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, alcuni requisiti relativi agli scambi e alle importazioni degli ovini e caprini destinati alla riproduzione sono stati modificati per introdurre modalità più rigorose in materia di eradicazione della scrapie.

     (4) È necessario adeguare alla normativa aggiornata il certificato sanitario di cui al modello III dell’allegato E della direttiva 91/68/CEE e il modello del certificato OVI-X figurante nell’allegato I della decisione 79/542/CEE.

     (5) Occorre pertanto modificare la direttiva 91/68/CEE e la decisione 79/542/CEE.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Il modello III di cui all'allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Il modello OVI-X di cui all’allegato I, parte 2, della decisione 79/542/CEE è sostituito dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.

 

          Art. 3.

     La presente decisione è applicabile dal 1° giugno 2004.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATI

 

     (Omissis)