§ 20.4.443 – Decisione 10 febbraio 2004, n. 278.
Decisione n. 2004/278/CE della Commissione relativa alla posizione della Comunità circa la modifica delle appendici dell'allegato 4 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:10/02/2004
Numero:278


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Articolo 1.     
Articolo 2.     


§ 20.4.443 – Decisione 10 febbraio 2004, n. 278.

Decisione n. 2004/278/CE della Commissione relativa alla posizione della Comunità circa la modifica delle appendici dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

(G.U.U.E. 25 marzo 2004, n. L 87).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «accordo agricolo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

     (2) L'articolo 6 dell'accordo agricolo istituisce un Comitato misto per l'agricoltura incaricato della gestione e della corretta esecuzione dell'accordo stesso.

     (3) L'articolo 11 dell'accordo agricolo prevede la possibilità per il Comitato misto per l'agricoltura di decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici degli altri allegati dell'accordo stesso.

     (4) È opportuno definire la posizione della Comunità che dovrà essere adottata dalla Commissione in sede di Comitato misto per l'agricoltura in merito alle modifiche delle appendici.

     (5) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     La posizione della Comunità che sarà adottata dalla Commissione in sede di Comitato misto per l'agricoltura istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli si fonda sul progetto di decisione del Comitato misto per l'agricoltura allegato alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Una volta adottata, la decisione del comitato misto per l'agricoltura è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

DECISIONE N. 1/2004 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA

ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA

E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

 

del 17 febbraio 2004 relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4

 

(2004/…/CE)

 

     IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

     visto l'accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

     (2) L'allegato 4 intende agevolare gli scambi tra le parti aventi ad oggetto vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie. Il menzionato allegato 4 deve essere integrato da una serie di appendici come descritto nella dichiarazione comune sull'applicazione dell'allegato 4 dell'accordo (ad eccezione dell'appendice 5, adottata al momento della conclusione dell'accordo).

     (3) Il testo in allegato alla presente decisione suddivide gli argomenti trattati dalle appendici come segue.

     (4) L'appendice 1, lettera A, della presente decisione definisce i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli, provenienti dal territorio di ciascuna delle parti, ivi soggetti a legislazioni simili con effetti equivalenti e che possono essere scambiati con un passaporto fitosanitario.

     (5) L'appendice 1, lettera B, della presente decisione definisce i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie all'importazione in entrambe le parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati con un passaporto sanitario se elencati alla lettera A dell'appendice 1, ovvero liberamente ove non risultino in detto elenco.

     (6) L'appendice 1, lettera C, della presente decisione definisce i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili o in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario.

     (7) I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli che non figurano espressamente nell'appendice 1 e che non sono soggetti a misure fitosanitarie nel territorio di nessuna delle parti possono costituire oggetto di scambi tra esse senza essere sottoposti a controlli documentali, d'identità o fitosanitari relativi a misure fitosanitarie.

     (8) L'appendice 2 definisce la legislazione di entrambe le parti avente effetti equivalenti.

     (9) L'appendice 3 definisce gli organismi ufficiali preposti al rilascio del passaporto fitosanitario.

     (10) L'appendice 4 definisce le zone di cui all'articolo 4 dell'allegato 4 e le relative esigenze particolari cui sono soggette entrambe le parti.

     (11) È opportuno adattare i riferimenti alla legislazione, di cui all'appendice 5, alle modifiche subite dalla legislazione medesima successivamente alla conclusione dei negoziati,

 

     DECIDE:

 

          Articolo 1.

     Le appendici dell'allegato 4 dell'accordo sono sostituite dal testo allegato alla presente decisione.

 

          Articolo 2.

     La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2004.

 

 

APPENDICE 1

 

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI

 

     A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio di ciascuna delle parti, ivi soggetti a legislazioni simili con effetti equivalenti e in relazione ai quali queste riconoscono il passaporto fitosanitario

     1. Vegetali e prodotti vegetali

     1.1. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

     Beta vulgaris L.

     Humulus lupulus L.

     Prunus L., eccetto Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.

     1.2. Vege tali dive rs i dai frutti e dalle sementi , compr eso i l pol line vivo des tina to a ll'impoll inazione

     Chaenomeles Lindl.

     Crataegus L.

     Cydonia Mill.

     Eriobotrya Lindl.

     Malus Mill.

     Mespilus L.

     Pyracantha Roem.

     Pyrus L.

     Sorbus L., eccetto Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

     1.3. Vege tali di spe ci e stoloni fe re o tube rose de stinati all'impi anto

     Solanum L. e relativi ibridi

     1.4. Vege tali , esclus i i frutti

     Vitis L.

     1.5. Vege tali , esclus i f rutti e sementi

     Rhododendron spp., eccetto Rhododendron simsii Planch.

     Viburnum spp.

     1.6. Legno che ha conse rvato in tutto o in par te la supe r fic i e rotonda naturale , con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli , segatura, avanzi o cascami di legno

     a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:

     Castanea Mill., escluso il legname scortecciato,

     Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e

     b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni:

 

Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle

ex 4401 30

Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 99

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

— non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

— diverso da quello di conifere, Quercus spp. o Fagus spp.

ex 4404 20 00

Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

— diversi da quelli di conifere

4406 10 00

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

— non impregnate

ex 4407 99

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle:

— diverso da quello di conifere, di legni tropicali, di Quercus spp. o di Fagus spp.

 

     1.7. Cortecce isolate

     Castanea Mill.

     2. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti

     2.1. Vege tali de stina ti al l'impi anto, e sc luse le sementi

     Abies Mill.

     Apium graveolens L.

     Argyranthemum spp.

     Aster spp.

     Brassica spp.

     Castanea Mill.

     Cucumis spp.

     Dendranthema (DC) Des Moul.

     Dianthus L. e relativi ibridi

     Exacum spp.

     Fragaria L.

     Gerbera Cass.

     Gypsophila L.

     Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

     Lactuca spp.

     Larix Mill.

     Leucanthemum L.

     Lupinus L.

     Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

     Picea A. Dietr.

     Pinus L.

     Platanus L.

     Populus L.

     Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.

     Pseudotsuga Carr.

     Quercus L.

     Rubus L.

     Spinacia L.

     Tanacetum L.

     Tsuga Carr.

     Verbena L.

     nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle Gramineae, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.

     2.2. Vege tali de stina ti al l'impi anto, e sc luse le sementi Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

     2.3. Vege tali provvi sti de lle radi ci o con mezzo di coltura ade r ente o assoc i ato

     Araceae

     Marantaceae

     Musaceae

     Persea spp.

     Strelitziaceae

     2.4. Sementi e bulbi des tina ti a ll'impianto

     Allium ascalonicum L.

     Allium cepa L.

     Allium schoenoprasum L.

     2.5. Vege tali da impi anto

     Allium porrum L.

     2.6. Bulbi e r izomi bulbosi de stina ti al l'impi anto

     Camassia Lindl.

     Chionodoxa Boiss.

     Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

     Galanthus L.

     Galtonia candicans (Baker) Decne

     Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi quali: G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. e G. tubergenii hort.

     Hyacinthus L.

     Iris L.

     Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

     Muscari Mill.

     Narcissus L.

     Ornithogalum L.

     Puschkinia Adams

     Scilla L.

     Tigridia Juss.

     Tulipa L.

     B. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie all'importazione di entrambe le parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le parti con un passaporto sanitario se elencati alla lettera A dell'appendice 1, ovvero liberamente ove non risultino in detto elenco

     1. Fatti salvi i vegetali citati alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati all'impianto escluse le sementi

     2. Sementi

     2.1. Sementi or igina ri e de ll'Argentina, dell 'Aus tra lia, de lla Bolivia , de l Ci le , de lla Nuova Zelanda e dell'Uruguay

     Cruciferae

     Gramineae eccetto quelle di Oryza spp.

     Trifolium spp.

     2.2. Sementi , di qualunque or igine ad e sc lusione de l te r ri torio di una delle par ti

     Allium ascalonicum L.

     Allium cepa L.

     Allium porrum L.

     Allium schoenoprasum L.

     Capsicum spp.

     Helianthus annuus L.

     Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

     Medicago sativa L.

     Phaseolus L.

     Prunus L.

     Rubus L.

     Zea mays L.

     2.3. Sementi or igina ri e de ll'Afgani stan, de ll'India, de ll'Iraq, de l Me ss ico, de l Nepal, del Paki stan, del Sudafrica e degli Stati Uniti d'America

     Triticum

     Secale

     X Triticosecale

     3. Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

     Acer saccharum Marsh., originario dell'America settentrionale

     Apium graveolens L. (ortaggi a foglia)

     Aster spp., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

     Castanea Mill.

     Conifere (Coniferales)

     Dendranthema (DC) Des Moul.

     Dianthus L,

     Eryngium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

     Gypsophila L.

     Hypericum L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

     Lisianthus L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

     Ocimum L. (ortaggi a foglia)

     Orchidaceae (fiori recisi)

     Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

     Populus L.

     Prunus L., originario di paesi extraeuropei

     Rhododendron spp., eccetto Rhododendron simsii Planch.

     Rosa L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

     Quercus L.

     Solidago L.

     Trachelium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

     Viburnum spp.

     4. Frutta

     Annona L., originaria di paesi extraeuropei

     Cydonia L., originaria di paesi extraeuropei

     Diospyros L., originario di paesi extraeuropei

     Malus Mill., originario di paesi extraeuropei

     Mangifera L., originaria di paesi extraeuropei

     Momordica L.

     Passiflora L., originaria di paesi extraeuropei

     Prunus L., originario di paesi extraeuropei

     Psidium L., originario di paesi extraeuropei

     Pyrus L., originario di paesi extraeuropei

     Ribes L., originario di paesi extraeuropei

     Solanum melongena L.

     Syzygium Gaertn., originario di paesi extraeuropei

     Vaccinium L., originario di paesi extraeuropei

     5. Tuberi non destinati all'impianto

     Solanum tuberosum L.

     6. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

     a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:

     — Castanea Mill.

     — Castanea Mill., Quercus L., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale

     — Conifere (Coniferales) diverse da Pinus L., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originarie di paesi extraeuropei

     — Platanus L., Pinus L., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale

     — Populus L., originario del continente americano

     — Acer saccharum Marsh., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale e

     b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni:

 

Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

ex 4401 21 00

Legno in piccole placche o in particelle:

— di conifere, originario di paesi non europei

4401 22

Legno in piccole placche o in particelle:

— diverso da quello di conifere

ex 4401 30

Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

ex 4403 20

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

— non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione di conifere, originario di paesi non europei

4403 91 00

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

— non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

— di Quercus spp.

4403 99

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

— non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

— diverso da quello di conifere, Quercus spp. o Fagus spp.

ex 4404 10 00

Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

— di conifere, originari di paesi non europei

ex 4404 20 00

Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

— diversi da quelli di conifere

4406 10 00

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

— non impregnate

ex 4407 10

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle:

— di conifere, originario di paesi non europei

ex 4407 91

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle:

— di Quercus spp.

ex 4407 99

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle:

— diverso da quello di conifere, di legni tropicali, di Quercus spp. o di Fagus spp.

ex 4415 10

Casse, cassette, gabbie e cilindri in legni originari di paesi extraeuropei

ex 4415 20

Palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, in legni originari di paesi extraeuropei

ex 4416 00

Botti, compreso il legname da bottaio, di Quercus spp.

 

     Le palette di carico e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) beneficiano anch'esse dell'esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette «UIC» e recano un marchio attestante detta conformità.

     7. Terra e mezzo di coltura

     a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba.

     b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:

     — Turchia,

     — Bielorussia, Estonia, Georgia, Lettonia, Lituania, Moldova, Russia e Ucraina,

     — paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

     8. Corteccia, separata dal tronco, di:

     — conifere (Coniferales)

     9. Cereali originari dell'Afganistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti d'America dei seguenti generi

     Triticum

     Secale

     X Triticosecale

     C. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili o in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario

     1. Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione da parte di uno Stato membro della Comunità

     1.1. Vege tali de stina ti al l'impi anto, e sc luse le sementi

     Clausena Burm. f.

     Murraya Koenig ex L.

     Palmae, eccetto le Phoenix spp. originarie di Algeria e Marocco

     1.2. Pa rti di vegeta li , e sc lusi frutti e sementi

     Phoenix spp.

     1.3. Sementi

     Oryza spp.

     1.4. Frutta

     Citrus L. e relativi ibridi

     Fortunella Swingle e relativi ibridi

     Poncirus Raf. e relativi ibridi

     2. Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione in Svizzera

     3. Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l'importazione in uno Stato membro della Comunità

     3.1. Vege tali , esclus i f rutti e sementi

     Citrus L. e relativi ibridi

     Fortunella Swingle e relativi ibridi

     Phoenix spp. originario di Algeria e Marocco

     Poncirus Raf. e relativi ibridi

     4. Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità di cui è vietata l'importazione in Svizzera

     4.1. Vege tali

     Cotoneaster Ehrh.

     Stranvaesia Lindl.

 

APPENDICE 2

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

 

     Disposizioni della Comunità europea

     — Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata.

     — Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato.

     — Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José.

     — Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano.

     — Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

     Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità.

     — Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione.

     — Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione.

     — Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d'America.

     — Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada.

     — Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico.

     — Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried).

     — Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried).

     — Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale.

     — Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa.

     — Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata.

     — Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario.

     — Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997.

     — Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l'Ungheria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.

     — Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi.

     — Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

     — Decisione 98/83/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), modificata da ultimo dalla decisione 2003/129/CE.

     — Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny.

     — Decisione 1999/355/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, recante misure d'emergenza contro la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong), modificata da ultimo dalla decisione 1999/516/CE.

     — Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/116/CE.

     — Decisione 2001/218/CE della Commissione, del 12 marzo 2001, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo, modificata da ultimo dalla decisione 2003/127/CE.

     — Decisione 2001/219/CE della Commissione, del 12 marzo 2001, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d'America.

     — Decisione 2001/575/CE della Commissione, del 13 luglio 2001, che riconosce la Slovacchia e la Slovenia indenni da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.

     — Decisione 2002/360/CE della Commissione, del 13 maggio 2002, che stabilisce le modifiche da apportare alle misure adottate dall'Austria per proteggersi dall'introduzione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky).

     — Decisione 2002/674/CE della Commissione, del 22 agosto 2002, che riconosce la Slovacchia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

     Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

     — Decisione 2003/64/CE della Commissione, del 28 gennaio 2003, relativa a misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione.

     — Decisione 2003/450/CE della Commissione, del 18 giugno 2003, che riconosce le disposizioni della Repubblica ceca per la lotta contro il Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. come equivalenti alle disposizioni comunitarie.

     Disposizioni della Svizzera

     — Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RO 2001 1191), modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RO 2003 4925).

     — Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RO 2002 1098).

     — Ordinanza dell'UFAG del … 2003 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RO 2003 …).

 

APPENDICE 3

 

ORGANISMI UFFICIALI INCARICATI

DI RILASCIARE IL PASSAPORTO FITOSANITARIO

 

     Comunità europea

 

     BELGIO

 

     Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

     Administration du contrôle de la production végétale primaire

     WTC III, 24e étage

     Boulevard Simon Bolivar 30

     B-1000 BRUXELLES

     Téléphone (32-2) 208 50 48

     Télécopieur (32-2) 208 51 70

 

     Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

     Bestuur Controle Primaire Productie Plantaardige sector

     WTC III, 24e verdieping

     Simon Bolivarlaan, 30

     B-1000 Brussel

     Tel. (32-2) 208 50 48

     Fax (32-2) 208 51 70

 

     DANIMARCA

 

     Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

     Plantedirektoratet

     Skovbrynet 20

     DK-2800 Lyngby

     Tel. (45) 45 26 36 00

     Fax (45) 45 26 36 13

 

     GERMANIA

 

     BADEN-WÜRTTEMBERG

 

Landesanstalt für Pflanzenschutz

     Reinsburgstraße 107

     D-70197 Stuttgart

 

     Regierungspräsidium Stuttgart

     — Pflanzenschutzdienst —

     Stuttgart

 

     Regierungspräsidium Karlsruhe

     — Pflanzenschutzdienst —

     Karlsruhe

 

     Regierungspräsidium Freiburg

     — Pflanzenschutzdienst —

     Freiburg

 

     BAYERN

 

     Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

     — Institut für Pflanzenschutz —

     Freising

 

     BERLIN

 

     Pflanzenschutzamt Berlin

     — Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle —

     Berlin

 

     BRANDENBURG

 

     Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft

     — Abteilung PS-Pflanzenschutzdienst —

     Frankfurt (Oder)

 

     BREMEN

 

     Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

     — Pflanzengesundheitskontrolle —

     Bremen und Bremerhaven

 

     HAMBURG

 

     Institut für Angewandte Botanik der Universität Hamburg

     — Abteilung Amtliche Pflanzenbeschau —

     Hamburg

 

     HESSEN

 

     Regierungspräsidium Gießen

     — Pflanzenschutzdienst Hessen —

     Wetzlar

 

     MECKLENBURG-VORPOMMERN

 

     Landespflanzenschutzamt Mecklenburg-Vorpommern

     Rostock

 

     NIEDERSACHSEN

 

     Landwirtschaftskammer Hannover

     — Pflanzenschutzamt —

     Hannover

 

     Landwirtschaftskammer Weser-Ems

     — Pflanzenschutzamt —

     Oldenburg

 

     NORDRHEIN-WESTFALEN

 

     Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Rheinland

     Bonn

 

     Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe

     Münster

 

     RHEINLAND-PFALZ

 

     Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier

     Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Koblenz

     Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt a.d. Weinstraße

 

     SAARLAND

 

     Landwirtschaftskammer für das Saarland

     — Pflanzenschutzamt —

     Saarbrücken

 

     SACHSEN

 

     Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

     — Fachbereich Pflanzliche Erzeugung —

     Dresden

 

     SACHSEN-ANHALT

 

     Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Altmark

     — Sachgebiet Pflanzenschutz —

     Stendal

 

     Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Mitte

     — Sachgebiet Pflanzenschutz —

     Halberstadt

 

     Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt

     — Sachgebiet Pflanzenschutz —

     Dessau

 

     Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd

     — Sachgebiet Pflanzenschutz —

     Weißenfels

 

     SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

     Amt für ländliche Räume Kiel

     — Abteilung Pflanzenschutz —

     Kiel

 

     Amt für ländliche Räume Lübeck

     — Abteilung Pflanzenschutz —

     Lübeck

 

     Amt für ländliche Räume Husum

     — Abteilung Pflanzenschutz —

     Husum

 

     THÜRINGEN

 

     Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena

     — Referat Pflanzenschutz —

     Erfurt-Kühnhausen

 

     GRECIA

 

     Ministry of Agriculture

     Directorate of Plant Produce Protection

     Division of Phytosanitary Control

     3-5, Ippokratous Str.

     EL-10164 Athens

     Tel. (30-210) 361 53 94

     Fax (30-210) 361 71 03

 

     SPAGNA

 

     Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

     Dirección General de Agricultura

     Subdirección General de Sanidad Vegetal

     C/Alfonso XII 62

     E-28014 Madrid

     Tel.: (34) 913 47 82 54

     Fax: (34) 913 47 82 63

 

     ANDALUCÍA

 

     Dirección General de la Producción Agraria

     c/Tabladilla s/n

     E-41013 Sevilla

     Tel.: (34) 955 03 22 79

     Fax : (34) 955 03 31 62

 

     ARAGÓN

 

     Centro de Protección Vegetal

     Av. Montañana 930

     E-50059 Zaragoza

     Tel.: (34) 976 71 63 85

     Fax: (34) 976 71 63 88

 

     ASTURIAS

 

     Dirección General de Agroalimentación

     c/Coronel Aranda 2

     E-33005 Oviedo

     Tel.: (34) 985 10 56 37

     Fax: (34) 985 10 55 17

 

     BALEARES

 

     Dirección General de Agricultura

     c/Foners 10

     E-07006 Palma de Mallorca

     Tel.: (34-971) 17 61 05

     Fax: (34-971) 17 61 56

 

     CANTABRIA

 

     Dirección General de Agricultura

     c/Gutierrez Solana s/n

     E-39011 Santander

     Tel. (34) 942 20 78 39

     Fax (34) 942 20 78 03

 

     CASTILLA Y LEÓN

 

     Dirección General de Producción Agropecuaria

     c/Rigoberto Cortejoso 14

     E-47014 Valladolid

     Tel.: (34) 983 41 90 02

     Fax: (34) 983 41 92 38

 

     CASTILLA LA MANCHA

 

     Dirección General de la Producción Agropecuaria

     c/Pintor Matías Moreno 4

     E-45002 Toledo

     Tel.: (34) 925 26 67 11

     Fax: (34) 925 26 68 97

 

     CATALUÑA

 

     Dirección General de Producción Agraria e Innovación Rural

     Gran Via de las Cortes Catalanas 612

     E-08007 Barcelona

     Tel.: (34) 933 04 67 00

     Fax: (34) 933 04 67 60

 

     EXTREMADURA

 

     Servicio de Sanidad Vegetal

     Av. De Portugal s/n

     E-06800 Mérida — Badajoz

     Tel.: (34) 924 00 23 40

     Fax: (34) 924 00 21 36

 

     GALICIA

 

     Dirección General de Producción y Sanidad Agropecuaria

     Edificio Administrativo San Cayetano s/n

     E-15781 Santiago de Compostela — A Coruña

     Tel.: (34) 981 54 47 77

     Fax: (34) 981 54 57 35

 

     LA RIOJA

 

     Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja

     Av. de la Paz 8

     E-26071 Logroño

     Tel.: (34) 941 29 16 00

     Fax: (34) 941 29 16 02

 

     MADRID

 

     Dirección General de Agricultura

     Ronda de Atocha 17

     E-28012 Madrid

     Tel.: (34) 915 80 19 28

     Fax: (34) 915 80 19 53

 

     MURCIA

 

     Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario

     Plaza Juan XXIII s/n

     E-30071 Murcia

     Tel.: (34) 968 36 27 31

     Fax: (34) 968 36 22 26

 

     NAVARRA

 

     Dirección General de Agricultura y Ganadería

     c/Tudela 20

     E-31003 Pamplona

     Tel.: (34) 848 42 66 32

     Fax: (34) 848 42 67 10

 

     PAÍS VASCO

 

     Dirección de Agricultura y Ganadería

     c/San Sebastian 1

     E-01010 Vitoria

     Tel.: (34) 945 01 96 36

     Fax: (34) 945 01 97 01

 

     VALENCIA

 

     Dirección General de Investigación e Innovación Agraria y Ganadería

     c/Amadeo de Saboya 2

     E-46010 Valencia

     Tel.: (34) 963 42 48 36

     Fax: (34) 963 42 48 43

 

     FRANCIA

 

     Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

     Direction générale de l'alimentation

     Sous-direction de la Qualité et de la Protection des végétaux

     251, Rue de Vaugirard

     F-75732 Paris Cedex 15

     Téléphone (33-1) 495 581 53

     Télécopieur (33-1) 495 559 49

 

     IRLANDA

 

     Department of Agriculture and Food

     Horticulture and Plant Health Division

     Maynooth Business Campus

     Maynooth Co. Kildare

     Ireland

     Tel. (353-1) 505 33 54

     Fax (353-1) 505 35 64

 

     ITALIA

 

     Ministero delle Politiche agricole e forestali (MiPAF)

     Servizio Fitosanitario

     Via XX Settembre 20

     I-00187 Roma

     Tel. (39-06) 46 65 60 98

     Fax (39-06) 481 46 28

 

     LUSSEMBURGO

 

     Ministère de l'agriculture

     ASTA

     16, route d'Esch — BP 1904

     L-1019 Luxembourg

     Téléphone (352) 45 71 72-218

     Télécopieur (352) 45 71 72-340

 

     PAESI BASSI

 

     Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

     Plantenziektekundige Dienst

     Geertjesweg 15 — Postbus 9102

     6700 HC Wageningen

     Nederland

     Tel. (31-317) 49 69 11

     Fax (31-317) 42 17 01

 

     AUSTRIA

 

     BURGENLAND

 

     Burgenländische Landwirtschaftskammer

     Esterhazystraße 15

     A-7001 Eisenstadt

     Tel. (43-2) 682702/656

     Fax. (43-2) 682702/691

 

     KÄRNTEN

 

     Amt der Kärntner Landesregierung

     Abteilung 11, Agrarrecht

     Amtlicher Pflanzenschutzdienst

     Kohldorfer Straße 98

     A-9020 Klagenfurt

     Tel. (43-4) 63536/31108

     Fax. (43-4) 63536/31100

 

     NIEDERÖSTERREICH

 

     Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer

     Amtlicher Pflanzenschutzdienst

     Wiener Straße 64

     A-3100 St. Pölten

     Tel. (43-27) 42259/2600

     Fax. (43-27) 42259/2209

 

     OBERÖSTERREICH

 

     Landwirtschaftskammer für Oberösterreich

     Amtlicher Pflanzenschutzdienst

     Auf der Gugl 3

     A-4021 Linz

     Tel. (43-7) 326902/1412

     Fax. (43-7) 326902/1427

 

     SALZBURG

 

     Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg

     Amtlicher Pflanzenschutzdienst

     Schwarzstraße 19

     A-5024 Salzburg

     Tel. (43-66) 2870571/241

     Fax. (43-66) 2870571/295

 

     STEIERMARK

 

     Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark

     Fachabteilung 10 B

     Amtlicher Pflanzenschutzdienst

     Burggasse 2

     A-8010 Graz

     Tel. (43-3) 16877/2817

     Fax. (43-3) 16877/6643

 

     TIROL

 

     Amt der Tiroler Landesregierung

     Abteilung III c

     Amtlicher Pflanzenschutzdienst

     Meinhardstraße 8

     A-6020 Innsbruck

     Tel. (43-5) 12508/2549

     Fax. (43-5) 12508/2545

 

     VORARLBERG

 

     Landwirtschaftskammer für Vorarlberg

     Amtlicher Pflanzenschutzdienst

     Montfortstraße 9-11

     A-6901 Bregenz

     Tel. (43-55) 74400/230

     Fax. (43-55) 74400/602

 

     WIEN

 

     Magistrat der Stadt Wien

     Magistratsabteilung 42

     Amtlicher Pflanzenschutzdienst

     Am Heumarkt 2b

     A-1030 Wien

     Tel. (43-1) 9112555

     Fax. (43-1) 9112555/42

 

     PORTOGALLO

 

     Direcção-Geral de Protecção das Culturas

     Quinta do Marquês

     P-2780-155 Oeiras

     Tel.: (351-21) 446 40 50

     Fax: (351-21) 442 06 16

 

     FINLANDIA

 

     Plant Production Inspection Centre (KTTK)

     Plant Protection Department

     PO Box 42

     FIN-00501 Helsinki

     Puh. (358-9) 5765 111

     Faksi (358-9) 5765 2734

 

     SVEZIA

 

     Swedish Board of Agriculture

     Plant Protection Service

     S-5182 Jönköping

     Tel. (46-36) 15 50 00

     Fax (46-36) 12 25 22

 

     REGNO UNITO

 

     Department for Environment, Food and Rural Affairs

     Plant Health Division

     Foss House, King's Pool

     1-2 Peasholme Green

     York YO I 7PX

     United Kingdom

     Tel. (44-190) 445 51 61

     Fax (44-190) 445 51 63

 

     Scottish Executive Environment and Rural Affairs Dept. (SEERAD)

     Pentland House

     47 Robb's Loan

     Edinburgh EH14 1TW

     United Kingdom

 

     National Assembly for Wales

     Animal and Plant Health Division

     Welsh Assembly Government

     Crown Buildings

     Cathays Park

     Cardiff CF10 3NQ

     United Kingdom

 

     Department of Agriculture and Rural Developments (DARD)

     Dundonald House

     Upper Newtonards Road

     Belfast BT4 3SB

     United Kingdom

 

     Department of Agriculture and Fisheries

     PO Box 327

     Howard Davis Farm

     Trinity

     Jersey JE4 8UF

     United Kingdom

 

     Chief Executive Officer

     Committee for Horticulture

     Raymond Falla House, PO Box 459

     Longue Rue (Burnt Lane)

     St. Martin's

     Guernsey GY1 6AF

     United Kingdom

 

     Ministry of Agriculture

     Knockaloe Peel

     Isle of Man IM5 3AJ

     United Kingdom

 

     Forestry Commission

     231 Corstorphine Road

     Edinburgh EH12 7AT

     United Kingdom

 

     SVIZZERA

 

     Office fédéral de l'agriculture

     Service phytosanitaire fédéral

     CH-3003 Berne

     Téléphone (41-31) 322 25 50

     Télécopieur (41-31) 322 26 34

 

APPENDICE 4

 

ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E RELATIVE ESIGENZE PARTICOLARI

 

     Le zone di cui all'articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse cui sono soggette entrambe le parti sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle parti qui di seguito.

     Disposizioni della Comunità europea

     Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/46/CE.

     Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/116/CE.

     Disposizioni della Svizzera

     Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RO 2001 1191), modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RO 2003 4925).

 

APPENDICE 5

 

SCAMBIO DI DATI

 

     Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:

     — notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/ CE,

     — notifiche di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.