§ 6.2.49 - L.R. 6 novembre 2018, n. 25.
Disposizioni finanziarie intersettoriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:06/11/2018
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 2.  (Attività produttive)
Art. 3.  (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)
Art. 4.  (Tutela dell'ambiente e energia)
Art. 5.  (Assetto del territorio e edilizia)
Art. 6.  (Trasporti e diritto alla mobilità)
Art. 7.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 8.  (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
Art. 9.  (Salute, politiche sociali e disabilità)
Art. 10.  (Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)
Art. 11.  (Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero, area committenza e servizi generali)
Art. 12.  (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)
Art. 13.  (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 14.  (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
Art. 15.  (Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.49 - L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

Disposizioni finanziarie intersettoriali.

(B.U. 7 novembre 2018, n. 45 - S.O. n. 42)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

2. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A2 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

3. In relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A3 relativa alle spese con vincolo di destinazione.

4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A4 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

 

     Art. 2. (Attività produttive)

1. All'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 35 è sostituito dal seguente:

«35. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali correlate alla crescita e al consolidamento del tessuto produttivo regionale, sostiene iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione, nonché la creazione del cluster cultura creatività e turismo, di cui al comma 2 bis 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015.»;

b) il comma 36 è sostituito dal seguente:

«36. Le iniziative di cui al comma 35 sono attuate tramite i soggetti gestori dei cluster di cui all'articolo 15, commi 2, 2 bis.1, 2 bis, 2 ter e 2 ter.1, della legge regionale 3/2015, nel rispetto di programmi definiti, sentiti gli uffici competenti, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, per le attività istituzionali riguardanti:

a) la predisposizione, revisione, implementazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (S3);

b) la partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative ai settori di appartenenza dei cluster, cui la Regione aderisce nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3);

c) la partecipazione ai Cluster Tecnologici Nazionali ai quali aderiscono i cluster;

d) attività strumentali rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e c).»;

c) i commi 39, 40 e 41 sono abrogati;

d) dopo il comma 40 sono aggiunti i seguenti:

«40 bis. Le risorse annuali destinate a sostenere le iniziative di cui al comma 35 sono suddivise in misura uguale fra tutti i soggetti attuatori di cui al comma 36. La riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse stanziate annualmente a favore dei cluster è effettuata con deliberazione della Giunta regionale di variazione del bilancio finanziario di gestione.

40 ter. L'attuazione delle iniziative di cui al comma 35 da parte del soggetto gestore del cluster di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 3/2015, non rientra tra le attività specifiche per le quali viene riconosciuto il rimborso ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 3, commi da 6 a 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dall'1 gennaio 2019.

3. Alle finalità previste dell'articolo 2, comma 35, della legge regionale 37/2017, come sostituito dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

4. Al fine di consentire il più ampio utilizzo di figure professionali di alta qualificazione per il rafforzamento dell'azione di governo e l'azione amministrativa dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia che svolgono il ruolo di organismo intermedio nell'ambito del POR FESR FVG 2014 - 2020 o del Piano di azione e coesione della Regione Friuli Venezia Giulia o del PAR FSC 2007-2013, i Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 2, comma 84, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), possono presentarla entro il 20 novembre 2018.

5. I commi 1 e 37 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono abrogati.

6. Per l'anno 2018, i consorzi individuati nel riparto di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 69 (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della Legge Regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali)), possono presentare domanda di assegnazione del trasferimento delle risorse spettanti entro il 30 novembre 2018.

7. Al comma 53 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), l'anno «2018» è sostituito dal seguente: «2019».

8. In sede di prima applicazione, per l'annualità 2018, gli interventi di cui all'articolo 85, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), possono essere realizzati, in deroga all'articolo 85, comma 2, della medesima legge regionale, anche al di fuori degli agglomerati industriali così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2015, sulle infrastrutture di proprietà dei Consorzi o su infrastrutture di proprietà di altri enti locali, nella disponibilità dei consorzi in base a un titolo giuridicamente rilevante.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alle domande pervenute entro il termine di cui al comma 6.

10. Il termine per la conclusione del Piano di azione locale 2009-2011 della Comunità montana della Carnia, alla quale è subentrata l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, finanziato ai sensi della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), è fissato al 31 dicembre 2020 limitatamente agli interventi «5-TUR 2.1.1 - Sviluppo della rete di piste ciclabili a finalità turistica (completamento esistenti)» e «6-AMB 3.3.1 - Adeguamento e realizzazione centri di raccolta rifiuti (nuova realizzazione)».

11. Con riferimento alle domande di contributo presentante nell'anno 2018 ai sensi dell'articolo 2, commi da 56 a 62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), in deroga all'articolo 5, comma 5, del regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres. (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna.) le spese ivi indicate sono riconosciute ammissibili se imputate ad un periodo non superiore a un anno a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo, in alternativa ai periodi di eleggibilità della spesa già previsti dal suddetto regolamento.

12. In via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 26, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), ai fini dell'erogazione del finanziamento finalizzato alla costituzione del fondo di cui ai commi 23, 24 e 25 del medesimo articolo, non è richiesta la presentazione da parte dei gruppi di azione locale di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa o altra forma di garanzia.

13. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella B.

 

     Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

1. Ai fini dell'attuazione della politica agricola comune nella Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa, ad:

a) avviare la procedura di istituzione di un Organismo pagatore regionale quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla legge;

b) avviare la procedura negoziale per aderire all'Organismo pagatore "Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA)", istituita con legge della Regione del Veneto 9 novembre 2001, n. 31;

c) avviare la procedura negoziale per aderire a un Organismo pagatore interregionale qualora nel frattempo istituito;

d) avviare in concorso con altre Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), la procedura di istituzione di un Organismo pagatore interregionale quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla legge.

2. In caso di attuazione di una delle procedure previste dal comma 1, lettere b) e c), l'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre ad avviare l'attività necessaria alla predisposizione di apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale e sottoscritta dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, al fine di regolare i rapporti con l'Organismo pagatore. La convenzione potrà disciplinare anche:

a) la messa a disposizione della Regione degli applicativi informatizzati dell'Organismo pagatore per i procedimenti amministrativi non rientranti nella politica agricola comune, dopo le opportune modifiche per renderli coerenti con i procedimenti propri della Regione;

b) la messa a disposizione della Regione dei dati riconducibili al territorio regionale per le proprie esigenze di monitoraggio e analisi del comparto rurale regionale.

3. In caso di attuazione di una delle procedure previste dal comma 1, lettere b), c) e d), l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a istituire presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari una specifica struttura dotata di idonee risorse umane e strumentali, con compiti di raccordo tra la Direzione medesima e l'Organismo pagatore.

4. Il termine di presentazione alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari dei Piani Generali di Bonifica, il cui studio e redazione sono stati delegati ai Consorzi di bonifica, è prorogato al 31 dicembre 2020.

5. In via eccezionale è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di presentazione, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, dei Piani di insediamento produttivo agricolo per cui sono stati concessi, negli anni 2007 e 2008, contributi ai Comuni ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane).

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un regime di aiuto che prevede la concessione di contributi per la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti dell'acquacoltura, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 249/1 del 31 luglio 2014.

7. Le modalità applicative della disposizione di cui al comma 6 sono definite con regolamento da sottoporre all'approvazione preventiva della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti dell'acquacoltura.

8. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 31.

9. La Regione promuove il settore agroalimentare regionale attraverso il potenziamento del marchio di qualità a carattere collettivo istituito dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), inteso quale strumento a disposizione delle imprese per la comunicazione riguardante le caratteristiche di qualità dei prodotti e l'impiego di processi rispettosi dell'ambiente e delle buone pratiche.

10. Per le finalità di cui al comma 9, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) presenta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno studio progettuale contenente:

a) l'analisi dello stato di fatto dell'utilizzo del marchio di cui alla legge regionale 21/2002, evidenziandone punti di forza ed elementi di criticità;

b) un progetto organico per lo sviluppo dell'utilizzo del marchio comprendente l'indicazione degli obiettivi da raggiugere e la descrizione degli strumenti ritenuti adeguati per il relativo raggiungimento, ivi compresa l'eventuale revisione della denominazione e l'aggiornamento della disciplina del marchio tenendo conto in particolare della tracciabilità dei prodotti;

c) una o più proposte di riqualificazione del logo del marchio che, tenendo conto delle attuali caratteristiche, mettano in maggiore evidenza la valenza regionale del sistema di certificazione di qualità;

d) una o più proposte per l'istituzione di un marchio collettivo che possa essere utilizzato, dalle imprese operanti nel settore agroalimentare con unità tecnica economica in regione, esclusivamente nella comunicazione aziendale.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 fanno carico al bilancio dell'ERSA.

12. La Regione promuove il settore agroalimentare regionale quale strumento di competitività del territorio attraverso il sostegno alle organizzazioni che contribuiscono a promuovere prodotti certificati e di qualità, creando le condizioni per sviluppare economie di rete e sinergie fra soggetti pubblici e privati. A tal fine l'Amministrazione regionale sostiene, in particolare, la costituzione e l'attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni d'origine.

13. Per le finalità di cui al comma 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Doc delle Venezie un contributo per la realizzazione di studi di mercato a supporto delle iniziative promozionali del Pinot grigio prodotto nell'ambito della nuova denominazione di origine.

14. Il contributo di cui al comma 13 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013 .

15. Il contributo di cui al comma 13 è assegnato d'ufficio con decreto del Servizio competente in materia di qualità delle produzioni nel quale sono fissati i termini di realizzazione delle iniziative, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

16. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 31.

17. Per le finalità di cui al comma 12, L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione per la valorizzazione del prodotto tradizionale del Friuli Venezia Giulia "Brovada", con sede in Udine, un contributo straordinario per le spese necessarie alla costituzione del Consorzio per la tutela della Brovada DOP.

18. Il contributo di cui al comma 17 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013.

19. Il contributo di cui al comma 17 è assegnato d'ufficio con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di qualità delle produzioni nel quale sono fissati i termini di realizzazione delle iniziative, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

20. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 31.

21. Nelle more dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 50 della legge regionale legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), in sede di prima applicazione, l'ETPI concede, entro il 30 settembre 2019, previo parere del Comitato ittico da rendersi entro il 31 luglio 2019, mediante procedura selettiva nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza rivolta alle federazioni sportive nazionali del CONI la concessione dei campi di gara fissi del Collegio 10 (fiume Pieli) e del Collegio 12 (Canali Ledra Santa Maria e Ledra principale) per lo svolgimento di manifestazioni sportive riconosciute dalla FIPSAS. La concessione è a titolo oneroso, nella misura di 0,50 euro per ogni partecipante a manifestazione, destinato a progetti di riqualificazione fluviale [1].

22. L'Amministrazione regionale facilita l'accesso da parte delle imprese agricole al credito, quale strumento che favorisce, nell'ambito dell'attuale situazione economica e finanziaria, benefici di consolidamento e sviluppo del comparto agricolo regionale.

23. Per le finalità di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale concede, alle imprese agricole che in territorio regionale producono, trasformano prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli e li commercializzano, contributi in conto capitale per l'abbattimento del costo delle commissioni dovute sulle garanzie rilasciate dai Confidi o dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), a fronte di finanziamenti finalizzati alla crescita e al rafforzamento aziendale o all'acquisizione di liquidità.

24. I contributi di cui al comma 23 sono concessi secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dai regimi «de minimis» previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

25. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 100.000 euro per il 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 31.

26. Il comma 6, dell'articolo 3, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:

«6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l. di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per le seguenti attività istituzionali svolte per conto dell'Amministrazione regionale:

a) partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative al settore agroalimentare cui la Regione aderisce nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3);

b) partecipazione ai cluster Tecnologici Nazionali cui il Parco aderisce;

c) con riferimento a specifiche esigenze delle filiere individuate dalla Giunta regionale, raccolta di proposte dai portatori di interesse e presentazione di report contenenti ipotesi di interventi organici per lo sviluppo delle filiere medesime .».

27. Al fine di dare immediata attuazione all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 26, nell'anno finanziario in corso sono rimborsate le spese sostenute per le finalità di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della medesima legge regionale a decorrere dall'1 settembre 2018, previo adeguamento della convenzione vigente e previa individuazione delle attività per cui viene riconosciuto il rimborso con decreto del Direttore della Direzione competente in materia di risorse agroalimentari.

28. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 26, è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 31.

29. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), le parole «nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima di 4 euro per ciascun cacciatore ammesso ad esercitare l'attività venatoria in una delle Riserve di caccia di cui si compone il Distretto e comunque non superiore al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile».

30. Per le finalità derivanti dal disposto di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 29, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

31. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella C.

 

     Art. 4. (Tutela dell'ambiente e energia)

1. Nelle more della piena operatività del sistema di pagamento elettronico dei canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua, in deroga all'articolo 50, comma 9, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), il termine per il versamento del canone demaniale, riferito all'anno 2019, è fissato al 30 giugno 2019.

2. Al comma 31 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), dopo le parole «della spesa.» sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non trovano applicazione per i contributi di cui al comma 30.».

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella D.

 

     Art. 5. (Assetto del territorio e edilizia)

1. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), le parole «all'approvazione dello studio da parte della Commissione Tecnica Regionale di cui all'articolo 5, commi dal 19 al 21, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)» sono sostituite dalle seguenti: «in via anticipata».

2. Le modifiche previste al comma 1 si applicano ai procedimenti per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di determinazione definitiva del contributo.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è inserito il seguente:

«1 bis.I contributi agli enti locali, per gli interventi sugli immobili di cui al comma 1, sono concessi al 100 per cento del quadro economico esposto.».

4. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 5/2012, come modificato dal comma 3, è destinata la spesa di 319.821 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.

5. Al comma 55 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «e il pagamento degli interessi di mora pari al tasso legale» e le parole «e relativi interessi» sono soppresse.

6. Alla lettera c) del comma 1 quinquies dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica anche ai procedimenti per i quali non è ancora intervenuta la restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.

8. L'Amministrazione regionale, per l'anno 2018, può disporre la concessione dei contributi previsti per le finalità di cui all'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sulla base dell'intervenuto provvedimento di approvazione delle graduatorie anche in deroga all'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore ai fini della concessione entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, a pena di decadenza e conseguente revoca del contributo.

9. All'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 36 le parole «da completare entro la fine dell'esercizio 2020» sono soppresse;

b) dopo il comma 73 sono inseriti i seguenti:

«73 bis. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi dei commi da 36 a 42 e da 71 a 74, l'erogazione può essere disposta per importi correlati all'avanzamento nell'esecuzione dell'opera su istanza del beneficiario corredata di:

a) documentazione di spesa, ancorché non quietanzata, per l'importo per cui è richiesta l'erogazione;

b) dichiarazione del direttore dei lavori, se presente, ovvero di un tecnico qualificato negli altri casi, attestante l'avvenuta acquisizione di beni o l'esecuzione di lavori per l'importo richiesto e la conformità di quanto eseguito al progetto dell'opera finanziata.

73 ter. L'Amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli ai fini di verificare lo stato di attuazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei Comuni beneficiari del "Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 (Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta), anticipazioni di cassa in coerenza con il cronoprogramma delle opere e delle conseguenti erogazioni dello Stato nei limiti degli stanziamenti disponibili, subordinatamente all'assunzione da parte dei Comuni stessi nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso dell'anticipazione erogata.

11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa complessiva di 7.600.000 euro suddivisa in ragione di 2.600.000 euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.

12. Le entrate di cui al comma 10, per complessivi 4 milioni di euro, suddivisi in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti a medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1. Le entrate pari a 3.600.000 euro per l'anno 2021 sono accertate e riscosse nei corrispondenti Titolo e Tipologia dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'anno medesimo.

13. Per l'esecuzione degli interventi urgenti di ripristino delle infrastrutture e la messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi a ottobre 2018, è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 14.

14. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella E.

 

     Art. 6. (Trasporti e diritto alla mobilità)

1. L'Amministrazione regionale promuove misure finalizzate a supportare gli enti locali interessati dalle problematiche derivanti alla viabilità regionale e locale, dai lavori in corso per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale trasferisce al Comune di Latisana, quale Comune capofila, risorse finanziarie per la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, di unità di personale, funzionali al potenziamento del personale adibito al presidio di Polizia locale sul territorio e idonee a garantire la sicurezza stradale negli ambiti della viabilità alternativa.

3. [Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione trasferisce, altresì, i necessari spazi assunzionali assegnati alle UTI, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino ancora disponibili] [2].

4. Il Comune provvede a formulare istanza di concessione alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'ente beneficiario rendiconta la spesa sostenuta mediante dichiarazione del legale rappresentante.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 8.

7. Il Comune di Monfalcone, in qualità di mero beneficiario, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il Consorzio di sviluppo economico del monfalconese per la realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione del canale Valentinis ed aree limitrofe" previsto nella tabella P approvata con l'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella F.

 

     Art. 7. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Nelle more del recepimento del decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale), e al fine di dare continuità all'attività dei musei di interesse regionale e in conformità con il disposto dell'articolo 48, comma 3, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2018 un contributo straordinario di:

a) 37.000 euro all'Arcidiocesi di Udine per il sostegno delle attività del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo;

b) 37.000 euro alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" per il sostegno delle attività del Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani";

c) 28.000 euro alla Comunità ebraica di Trieste per il sostegno delle attività del Museo della Comunità ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner".

2. I soggetti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate nell'anno in corso e di un prospetto delle relative spese.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2 e sono erogati a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 4 con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

4. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

5. Sono ammissibili le spese che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività dei Musei, che sono generate nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio in corso e che sono sostenute per:

a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;

b) lavori di catalogazione e di ordinamento;

c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative;

d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;

e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;

f) il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;

g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;

h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;

i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;

l) la corresponsione della retribuzione del personale del Museo, nel limite massimo del 50 per cento del contributo concesso.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 102.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 29.

7. Il comma 95 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è abrogato.

8. Al comma 19 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

9. All'articolo 17 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

b) al comma 10 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

10. Nelle more della revisione della normativa di settore, per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), il Servizio competente in materia di sport concede i contributi ivi previsti nell'ambito di specifiche graduatorie approvate dal Servizio medesimo e formate sulla base di categorie di beneficiari, per valorizzare l'attività delle associazioni e delle società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, garantendo il massimo utilizzo delle risorse assegnate.

11. Con deliberazione della Giunta regionale in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione è definita la programmazione dell'utilizzo delle risorse stanziate annualmente a favore delle manifestazioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/2003 e la loro riprogrammazione, in relazione alle diverse graduatorie previste dal comma 10.

12. Dopo l'articolo 32 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:

«Art. 32 quinquies (Variazioni sostanziali delle attività programmate)

1. I regolamenti che disciplinano i progetti e programmi triennali, nonché gli avvisi pubblici emanati in applicazione della presente legge stabiliscono i casi in cui si determinano modifiche sostanziali alle attività programmate nelle relazioni annuali e nelle domande di incentivazione, per effetto di variazioni di punteggio intervenute successivamente alla concessione dell'incentivo, e ne determinano gli effetti.».

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la costituzione dell'associazione "Centro studi David Maria Turoldo", promossa dal Comune di Sedegliano e avente come finalità la realizzazione e la divulgazione di studi e ricerche sulla figura e l'opera dell'autore, nonché la gestione della sua casa natale. A tale fine è assegnato al Comune di Sedegliano un contributo straordinario di 20.000 euro per l'anno 2018.

14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 29.

15. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Sistema museale regionale)

1. L'interazione e la cooperazione tra gli istituti museali e i luoghi della cultura delle amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia si realizzano nell'ambito del Sistema museale regionale.

2. Fanno parte del Sistema museale regionale i musei pubblici non statali e i musei privati del Friuli Venezia Giulia, singolarmente o aggregati in reti costituite ai sensi dell'articolo 7, che svolgono la loro funzione culturale, di ricerca ed educativa a servizio della comunità, che risultano in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale.»;

b) al comma 3 dell'articolo 6 le parole «della legge regionale 10/2008, l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC»;

c) al comma 1 dell'articolo 7 le parole «ovvero al conseguimento dei requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), f), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero al conseguimento degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale»;

d) al comma 8 bis dell'articolo 7 le parole «solo le reti museali in possesso di tutti i requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2, e di cui facciano parte musei in possesso dei requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «le reti museali in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale»;

e) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione riconosce la qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" ai musei e alle reti che risultano in possesso di una serie di requisiti individuati nell'ambito degli obiettivi di miglioramento previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei di cui all'allegato al decreto del Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).»;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

«1 bis. Il numero e la tipologia dei requisiti di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento attuativo previsto dall'articolo 11.»;

g) al comma 2 dell'articolo 8 le parole «della consulenza della Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «del parere dell'Organismo regionale di accreditamento dei musei»;

h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Organismo regionale di accreditamento dei musei)

1. E'istituito, presso la struttura regionale competente in materia di musei, l'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 113/2018.

2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale avanzate dai musei e dai luoghi di cultura di appartenenza non statale presenti in Friuli Venezia Giulia. L'istanza deve dare conto del grado di rispondenza del museo richiedente agli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei ai fini dell'accreditamento al Sistema museale nazionale. L'esito dell'istruttoria è trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali per la convalida da parte della Commissione per il Sistema museale nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 113/2018.

3. L'Organismo è composto:

a) dal Direttore della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di musei, che lo coordina, o suo delegato;

b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di musei, o suo delegato;

c) dal Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, o suo delegato;

d) dal direttore del Polo museale del Friuli Venezia Giulia o suo delegato, previo accordo con il medesimo;

e) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

4. L'Organismo con propria deliberazione stabilisce le proprie modalità di funzionamento.

5. L'Organismo si intende validamente costituito con la designazione di almeno quattro dei componenti di cui al comma 3; con decreto del Direttore centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di musei si dà atto della costituzione dell'Organismo.

6. La partecipazione all'Organismo non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati; gli eventuali oneri connessi con il rimborso delle spese conseguenti all'attuazione del presente articolo fanno carico ai bilanci degli enti di appartenenza dei componenti di cui al comma 3.»;

i) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

«a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale", nonché le modalità e i termini del relativo procedimento;».

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 9.600 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), al Comune di Fagagna per la realizzazione dell'intervento di "Restauro conservativo paramento esterno del quadrante settentrionale del castello di Fagagna: cinta muraria sulla collina detta del Cardinale", che il beneficiario è stato autorizzato a utilizzare per la realizzazione del nuovo intervento denominato "Interventi di conservazione e restauro di parte della cinta muraria nelle aree del Castello" ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), ancorché il Comune di Fagagna non abbia rispettato i termini perentori di fine dei lavori da ultimo fissati per la realizzazione dell'opera.

17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune di Fagagna presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.

18. Ai sensi del comma 17 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso.

19. La Regione, in ragione del riconoscimento del ruolo della FISI del Friuli Venezia Giulia nella gestione delle attività connesse all'organizzazione di gare internazionali e alla promozione del settore giovanile, è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2018, anche con riferimento alle attività da svolgersi nel corso del 2019.

20. Per la finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 29.

21. Il comma 32 dell'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è abrogato.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario a sostegno di eventi che ricordano gli ultimi giorni della Grande Guerra e che evidenziano la prospettiva della Pace, organizzati in occasione del centenario della ricorrenza.

23. Sono ammissibili le domande presentate congiuntamente da almeno tre Comuni, di cui almeno uno che sia stato teatro delle ultime battaglie della Grande Guerra.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Comune più popoloso, individuato come capofila, corredata del programma di iniziative e attività del progetto, nonché del relativo preventivo di spesa.

25. Sono ammissibili a contributo le spese relative al progetto finanziato e individuate nella domanda, come di seguito specificate:

a) spese di personale relative al progetto finanziato: a titolo esemplificativo, spese retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti, degli organizzatori, degli artisti/figuranti, del personale tecnico, degli studiosi e dei relatori; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da artisti, relatori e figuranti e rimborsate dal soggetto beneficiario;

b) spese direttamente collegabili al progetto finanziato: a titolo esemplificativo, spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche e mobili di scenografie; montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative, spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio e altre spese di allestimento, spese per premi e concorsi;

c) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità;

d) spese per la gestione di spazi relativi al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per gli spettacoli o le altre attività culturali e spese di pulizia;

e) spese di rappresentanza: spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali per un importo complessivo non superiore al 10 per cento dell'incentivo concesso.

26. Sono ammissibili anche le spese già sostenute alla data di presentazione della domanda e relative al progetto finanziato.

27. La graduatoria delle domande è adottata con deliberazione della Giunta regionale sulla base di quanto disposto dal comma 23. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo è erogato a seguito dell'approvazione della rendicontazione.

28. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 15.000 euro, per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella G, di cui al comma 29.

29. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella G.

 

     Art. 8. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Le istanze per la richiesta degli incentivi di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), possono essere presentate anche in data successiva a quella di assunzione, inserimento in cooperativa o trasformazione del rapporto di lavoro purché le istanze siano presentate alla Direzione competente in materia di lavoro entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale l'evento si è verificato.
2. Per la scadenza del termine di cui al comma 1 non si applica l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento nell'accesso alle prestazioni concernenti i diritti sociali, in attuazione del principio di cui all'articolo 19, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), la vigente normativa regionale in materia di verifica della permanenza dello stato di disoccupazione non trova applicazione al solo fine della verifica dei requisiti di accesso all'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per soggetti in particolari condizioni (cosiddetta APE sociale).

4. In via di prima applicazione di quanto previsto dal comma 3, lo stato di disoccupazione si considera sussistente, al solo fine dell'accesso all'indennità di cui al comma 3, anche in caso di esito negativo della verifica della permanenza dello stato medesimo effettuata nel 2015, nel 2016 e nel 2017, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

5. Al comma 131 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), la parola «sei» viene sostituita dalla seguente: «otto».

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo pari a 50.000 euro annui a sostegno delle attività previste, in via transitoria, dall'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), finalizzate alla realizzazione di un corso intensivo per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa.

7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (ISIG) un contributo per la realizzazione di attività di studio, ricerca, progettazione, realizzazione di progetti, organizzazione di convegni e seminari e altre attività nell'ambito sociologico di interesse per la regione, previa stipula di apposita convenzione.

9. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di convenzione di cui al comma 8. La convenzione contiene la descrizione delle attività da realizzare, gli impegni delle parti, l'eventuale anticipo, i termini di rendicontazione.

10. La rendicontazione è effettuata con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000 esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo. Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno in cui è concesso il contributo.

11. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.

12. Al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, l'Amministrazione regionale sostiene iniziative, incontri e viaggi della memoria da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto indicato nella legge 20 luglio 2000, n. 211 "Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti" e nella legge 30 marzo 2004, n. 92 "Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati".

13. Per le finalità di cui al comma 12 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle scuole e ai Comuni della Regione a sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria da realizzarsi nell'anno scolastico 2018/2019.

14. Sono beneficiarie dei finanziamenti di cui al comma 13 le istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia, quali capofila di reti di istituzioni scolastiche composte da almeno tre istituti compreso il capofila. Sono altresì beneficiari i Comuni, purché in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro.

15. Le domande sono presentate al Servizio competente in materia di Istruzione entro il termine previsto da apposito Bando, emanato entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il riparto delle risorse è approvato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il contributo è concesso a copertura dell'intera spesa ammissibile e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro. Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute dall'1 gennaio 2019. I contributi sono concessi secondo l'ordine decrescente della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

16. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)).

17. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARDISS un contributo straordinario per istituire un premio rivolto agli studenti per una ricerca sull'attuazione del diritto allo studio in Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con gli atenei regionali.

19. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dell'ARDISS, un contributo straordinario ai Centri universitari sportivi delle Università degli Studi di Trieste e di Udine per potenziare le attività specifiche presso le sedi decentrate e presso le case dello studente.

21. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a carico della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.

22. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ad Allianz S.p.a. di Trieste per il nido "Il futuro siamo noi", alla ditta individuale Trevisan Katiuscia di Cordenons (Pn) per l'asilo nido "Pinokkio", alla Cooperativa Sociale Le Pagine di Ferrara per il "Nido degli scriccioli" di Udine, a Codess Sociale S.c.s. Onlus di Gorizia per il nido "Il primo volo" di Gemona del Friuli (Ud), un contributo straordinario di misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo 2017/2018 [3].

23. Per accedere al contributo di cui al comma 22 i destinatari devono presentare domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021) [4].

24. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 22 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)).

25. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 166.190,04 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.

26. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella H.

 

     Art. 9. (Salute, politiche sociali e disabilità)

1. A partire dall'anno 2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Servizio sanitario regionale contributi per le spese derivanti dalle operazioni di disinfestazione dalle zanzare.

2. Con decreto del direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria è adottato il piano regionale operativo degli interventi di disinfestazione dalle zanzare, nel quale sono indicati i criteri di riparto dei finanziamenti previsti al comma 1 e le operazioni di disinfestazione raccomandate, con le relative modalità e tempistiche.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in acconto, in un'unica soluzione, in base ai criteri di riparto individuati dal piano regionale operativo degli interventi di disinfestazione dalle zanzare di cui al comma 2.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, i beneficiari presentano una rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), attestante l'importo speso nell'anno precedente, corredati di una relazione sugli interventi effettuati.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.

6. Dopo il comma 35 dell'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è inserito il seguente:

«35 bis. Una volta confermati i finanziamenti ai sensi del comma 34 dal Servizio regionale che ha concesso il contributo, le domande presentate sono assegnate alle Direzioni competenti per materia, per le relative istruttorie e l'adozione degli atti conseguenti.».

7. Dopo il comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), è inserito il seguente:

«8 bis. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 8, in deroga a quanto previsto dagli articoli 41, 41 bis e 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 8.».

8. Dopo il comma 11 quater dell'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), è inserito il seguente:

«11 quinquies. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 11 quater, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 11 quater.».

9. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'importo di euro «4.758.801» è sostituito con l'importo di euro «4.759.665».

10. In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2018, come modificato dal comma 9, relativamente alle esigenze di parte capitale, è destinata la spesa di 864 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.

11. In relazione al disposto di cui al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2018, come modificato dal comma 9, la somma di 864 euro per l'anno 2018 affluisce al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.

12. In relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2018 è destinata l'ulteriore spesa di 264.517 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.

13. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare, termiti, nonché per la derattizzazione), dopo la parola «Regione» sono inserite le seguenti: «per il 60 per cento» e dopo la parola «residente» sono inserite le seguenti: «, per il 30 per cento in base alla superficie situata a un'altitudine inferiore ai 300 metri sul livello del mare, per il 10 per cento tra i soli Comuni litoranei della Regione in base alla superficie».

14. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 2/1985 la parola «marzo» è sostituita dalla seguente: «gennaio».

15. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 2/1985 le parole «sono considerati anticipazioni ai medesimi Comuni che li hanno ricevuti per i due anni successivi a quello di concessione e vanno ad aggiungersi allo stanziamento disponibile a bilancio nel riparto della quota annuale destinata ai medesimi interventi. Trascorsi i due anni dalla concessione, i contributi non rendicontati devono essere restituiti» sono sostituite dalle seguenti: «restano a disposizione dei Comuni che li hanno ricevuti per le medesime finalità».

16. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 2/1985 è inserito il seguente:

«7 bis. I Comuni che non rendicontano anche parzialmente i contributi ricevuti ai sensi del comma 3 sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare alla Direzione competente in materia di salute apposita istanza di partecipazione al riparto entro il 31 gennaio di ogni anno.».

17. Per l'esercizio 2018, alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 2/1985, non si applica il comma 7 bis dell'articolo 1 della legge regionale 2/1985, come inserito dal comma 16.

18. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono aggiunte le parole: «e in un importo massimo omnicomprensivo a copertura degli oneri dei tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università».

19. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 45/2017, dopo le parole «piano finanziario» sono inserite le seguenti: «con evidenza degli oneri previsti per i tutor didattici e i responsabili delle attività formative professionalizzanti».

20. Alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

21. Il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è abrogato.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" un contributo straordinario per la realizzazione di progettualità con ricadute su tutta la popolazione regionale che incentivi l'esercizio fisico quale farmaco di salute.

23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22, corredata di una relazione che illustri obiettivi, attività, indicatori, piano di valutazione e relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

24. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a FederSanità ANCI Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario per lo sviluppo di progettualità nei territori comunali che vadano a realizzare percorsi che incentivino la popolazione all'esercizio fisico e a camminare sviluppando la cultura del movimento e del benessere.

26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25, corredata di una relazione che illustri obiettivi, attività, indicatori, piano di valutazione e relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

27. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla Tabella I di cui al comma 52.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" un finanziamento straordinario per ristrutturazioni e adeguamento di immobili, di proprietà o in uso da terzi, da adibire ad attività dell'Azienda sanitaria per garantire la continuità dell'assistenza alla comunità locale di Tolmezzo, in relazione all'eccezionalità della situazione determinata dall'avvio della ristrutturazione dell'Ospedale di Tolmezzo.

29. All'Azienda di cui al comma 28 è trasferito, dalla Direzione centrale competente in materia di salute, il contributo in via anticipata in un'unica soluzione. A titolo di rendiconto, il legale rappresentante dell'Azienda presenta una dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente, attestante gli interventi realizzati e i relativi costi.

30. Per gli interventi di cui al comma 28 non trova applicazione l'articolo 33 della legge regionale 26/2015.

31. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.

32. Al comma 39 dell'articolo 8 della legge regionale 14/2018 dopo la parola «contributo» sono inserite le seguenti: «per l'adeguamento dell'autoemoteca di proprietà o».

33. Alle finalità di cui al comma 39 dell'articolo 8 della legge regionale 14/2018, come modificato dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli ordini dei medici veterinari della regione un contributo destinato alla realizzazione di un progetto pilota congiunto per garantire l'assistenza zooiatrica nei Comuni delle zone montane per le emergenze in allevamento in orario notturno e nelle giornate festive, mediante l'attivazione di un servizio di reperibilità.

35. Il progetto pilota di cui al comma 34, che prevede l'istituzione e l'aggiornamento di un elenco dei veterinari disponibili a garantire la reperibilità nei giorni festivi e nella fascia oraria compresa fra le 19.00 e le 7.00 rinunciando al diritto di chiamata a favore degli allevamenti di bovini, ovi-caprini, suini ed equidi da reddito, identificati con codice di allevamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali), e situati in zone montane, è presentato con apposita richiesta di finanziamento alla Direzione competente in materia di salute entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e specifica:

a) i Comuni situati in zone montane in cui attivare il servizio, che devono avere la maggior parte del territorio situato a un'altitudine superiore ai 350 metri sul livello del mare;

b) il numero minimo di veterinari necessari per attivare il servizio di reperibilità in ciascuna delle zone montane di cui alla lettera a);

c) l'entità massima del compenso annuale individuale riconoscibile per la prestazione del servizio di reperibilità in ciascuna delle zone montane di cui alla lettera a), tenuto conto della relativa estensione, della distanza dai centri abitati con più di 30.000 abitanti e della numerosità degli allevamenti presenti;

d) i requisiti per l'iscrizione all'elenco e i casi di esclusione;

e) le modalità per garantire il servizio di reperibilità da parte degli iscritti nell'elenco e le conseguenze in caso di mancata ottemperanza alla reperibilità.

36. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione.

37. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.

38. I commi da 82 a 86 dell'articolo 3 della legge regionale 45/2017 sono abrogati.

39. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è destinata la spesa complessiva di 1.844.251,36 euro, suddivisa in ragione di 427.305 euro per l'anno 2018 e di 708.473,18 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.

40. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), dall'articolo 31, comma 7, lettere a), b) e c), della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e dall'articolo 48, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), tutte le strutture residenziali socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie, pubbliche e private, destinate all'accoglimento di minori e di persone con disabilità, già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, sono soggette a nuova classificazione secondo gli indirizzi definiti dai relativi regolamenti.

41. Ai fini dell'avvio del processo di classificazione, le strutture di cui al comma 40 chiedono il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio, secondo procedure stabilite con i regolamenti di cui al comma 40.

42. I regolamenti di cui al comma 40 individuano i casi in cui possono essere concesse eventuali e motivate deroghe temporanee con riferimento al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi.

43. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 41/1996 è aggiunta la seguente:

«e bis) promuove percorsi innovativi e sperimentali di accoglienza delle persone con disabilità, in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private.».

44. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 41/1996 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera e bis), la Giunta regionale emana appositi indirizzi per l'approvazione di percorsi innovativi e sperimentali di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali, definendo le caratteristiche dei percorsi, le modalità di presentazione, valutazione, monitoraggio e di remunerazione degli stessi.».

45. Dopo il comma 73 ter dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è inserito il seguente:

«73 quater. A decorrere dall'anno 2018, ai fini dell'ammissione al beneficio finanziato con il Fondo di cui al comma 72, la soglia di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2009, n. 247 (Regolamento di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità, di cui all'articolo 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)), è innalzata a 70.000 euro qualora l'eccedenza sia dovuta all'incidenza sulla componente patrimoniale di risarcimenti dovuti alla condizione di disabilità.».

46. All'articolo 24 della legge regionale 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole «abitare inclusivo e» è inserita la seguente: «disposizioni»; 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2 bis. Quando rivolte a persone anziane non autosufficienti, le forme sperimentali di abitare inclusivo di cui al comma 2, lettera b), devono essere intese come progetti di abitare possibile o di domiciliarità innovativa e, in tal caso, il budget personale è finanziato con i contributi di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), nonché con le risorse previste dal Fondo per l'autonomia possibile di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), secondo i parametri desumibili dal regolamento di cui al comma 4 del medesimo articolo 41.».

47. Al comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 17/2014, dopo le parole «dal Comune.» è inserito il seguente periodo: «Fatte salve quelle già rilasciate, l'autorizzazione per l'esercizio delle attività delle strutture sociosanitarie non gestite direttamente dalle Aziende per l'assistenza sanitaria è rilasciata dalle medesime.».

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere e a erogare in un'unica soluzione in via anticipata all'Azienda di Servizi Pubblici alla Persona "Stati Uniti d'America" di Villa Santina un contributo straordinario di complessivi 150.000 euro per gli anni 2018 e 2019 a copertura dei costi per interventi manutentivi urgenti da sostenere e già sostenuti anche a decorrere dall'1 gennaio 2018 e per l'acquisizione di beni e attrezzature dall'ASP e dal precedente soggetto gestore del servizio [5].

49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48 è presentata all'Amministrazione regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata, corredata di una relazione illustrativa degli interventi di cui al comma 48.

50. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

51. Per le finalità di cui al comma 48 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per l'anno 2018 e di 70.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.

52. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella I.

 

     Art. 10. (Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), assegnati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1491 del 4 agosto 2017 e n. 1902 del 6 ottobre 2017, possono utilizzare le risorse che risultino eccedenti rispetto al fabbisogno accertato per l'attuazione dell'intervento previsto dalla I Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017, per spese di investimento nelle seguenti tipologie:

a) spese per l'acquisto, l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria manutenzione di sistemi di videosorveglianza in edifici e luoghi ritenuti a rischio per la sicurezza;

b) dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione;

c) integrazione dei finanziamenti per l'anno 2018 di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 9/2009 e al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2018, n. 0152/Pres., qualora già beneficiari degli stessi.

2. Gli enti locali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 inviano al Servizio competente in materia di politiche di sicurezza, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2019, la comunicazione di volere impiegare il finanziamento per le finalità previste.

3. I Comuni capofila di forme collaborative e le Unioni territoriali intercomunali, beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1, concordano con gli enti partecipanti le modalità di gestione delle risorse finanziarie relative all'attuazione degli interventi.

4. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 presentano la rendicontazione delle spese sostenute, sia direttamente sia dai Comuni già facenti parte della forma collaborativa o dell'Unione di cui al comma 3, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e b), nelle forme previste dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 marzo 2023 [6].

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali già beneficiari dei finanziamenti per l'anno 2018, di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 9/2009 e al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0152/Pres. del 2018, ai quali è stata assegnata una somma inferiore a 1.500 euro, corrispondente all'importo massimo di contributo concedibile ai cittadini, una ulteriore quota integrativa fino alla concorrenza della suddetta somma.

6. La quota integrativa di cui al comma 5 è concessa d'ufficio agli enti locali beneficiari che hanno effettuato la comunicazione ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Regione n. 0152/Pres. del 2018.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 20.100 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 17.

8. Per gli interventi in materia di sicurezza urbana finanziati con le risorse eccedenti di cui al comma 1 e per quelli finanziati con le risorse regionali concertate per l'anno 2017 e per il triennio 2018-2020, codificate nei patti territoriali stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali, non trova applicazione il vincolo del requisito di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 10 della legge regionale 9/2009 .

9. Per effetto della disposizione del comma 8 viene meno la condizione del vincolo al rispetto della previsione della legge regionale 9/2009 inserita nei patti territoriali tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali per la concessione e l'erogazione delle risorse regionali degli anni 2017 e 2018-2020.

10. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione, relativi agli interventi realizzati dagli enti locali per la sicurezza delle case di abitazione finanziati dalla Regione nell'ambito della I Area e della III Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, sono prorogati al 30 novembre 2018.

11. I termini di rendicontazione degli interventi inseriti nei patti territoriali Regione - Unioni territoriali intercomunali del 2017 sono differiti di dodici mesi.

12. I commi 4 e 4 bis dell'articolo 8 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), sono abrogati.

13. A definitiva copertura degli oneri sostenuti o da sostenersi sino al termine di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), per attività e funzioni già svolte dalla Provincia di Udine e divenute di competenza regionale ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e della legge regionale 20/2016, sono riconosciute risorse sino a un massimo di complessivi 145.000 euro, mediante l'assegnazione di un apposito fondo straordinario.

14. Le risorse di cui al comma 13 sono concesse sulla base di apposita richiesta trasmessa dalla Provincia alla Regione, nel limite massimo specificato dal comma stesso.

15. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 145.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla Tabella J di cui al comma 17.

16. Alla fine del comma 4 bis dell'articolo 42 della legge regionale 20/2016 è aggiunto il seguente periodo: «Il Commissario adotta inoltre ogni provvedimento necessario a dar corso ai procedimenti contributivi avviati dagli organi di governo della Provincia di Udine nell'anno 2017 a favore dei Comuni di Ampezzo e Cercivento concernenti gli interventi da realizzare con gli introiti dei sovra canoni rivieraschi. Gli interventi sono realizzati negli anni 2018 e 2019 e il rendiconto è presentato all'Amministrazione regionale entro il termine stabilito dal Commissario nel provvedimento di impegno.».

17. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella J.

 

     Art. 11. (Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero, area committenza e servizi generali)

1. Alla lettera e) del comma 67 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2019».

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella K.

 

     Art. 12. (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella L.

 

     Art. 13. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Nell'ambito del procedimento di liquidazione della Provincia di Udine ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), i beni mobili concessi in comodato dalla Provincia stessa in attuazione dei progetti mirati nel settore della promozione turistica di cui alla legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), e già ammortizzati, sono assegnati in proprietà ai soggetti comodatari.

2. Dopo il comma 17 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è inserito il seguente:

«17 bis. Il comma 17 trova applicazione anche qualora in esito alla definizione del procedimento siano state accertate delle economie contributive, nel caso in cui le stesse non siano già state oggetto di restituzione alla Provincia.».

3. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 45/2017 dopo le parole «Cassa depositi e prestiti SpA» sono aggiunte le seguenti: «e la Banca europea per gli investimenti».

4. Al fine di contabilizzare le operazioni del conguaglio del gettito relativo alle compartecipazioni erariali previste dall'articolo 1, comma 819, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella N.

5. Dopo il primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), è aggiunto il seguente: «Il medesimo rimborso spetta a un componente designato dall'Osservatorio per la partecipazione a riunioni o altri eventi promossi dal Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.».

6. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis, dell'articolo 4 della legge regionale 21/2017, come modificato dal comma 5, si provvede a carico del bilancio del Consiglio regionale.

7. Alle candidate e ai candidati per le elezioni regionali del 29 aprile 2018 non risultati eletti che presentano il rendiconto relativo ai contributi e alle spese sostenute per la propaganda elettorale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 83, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale).

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella M.

 

     Art. 14. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella P.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella O.

 

     Art. 15. (Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A1.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[5] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[6] Comma già modificato dall'art. 23 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.