Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 finanza |
Data: | 06/11/2018 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario) |
Art. 2. (Attività produttive) |
Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche) |
Art. 4. (Tutela dell'ambiente e energia) |
Art. 5. (Assetto del territorio e edilizia) |
Art. 6. (Trasporti e diritto alla mobilità) |
Art. 7. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero) |
Art. 8. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia) |
Art. 9. (Salute, politiche sociali e disabilità) |
Art. 10. (Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica) |
Art. 11. (Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero, area committenza e servizi generali) |
Art. 12. (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi) |
Art. 13. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili) |
Art. 14. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio) |
Art. 15. (Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011) |
Art. 16. (Entrata in vigore) |
§ 6.2.49 - L.R. 6 novembre 2018, n. 25.
Disposizioni finanziarie intersettoriali.
(B.U. 7 novembre 2018, n. 45 - S.O. n. 42)
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
2. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A2 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.
3. In relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della
4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A4 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.
Art. 2. (Attività produttive)
1. All'articolo 2 della
a) il comma 35 è sostituito dal seguente:
«35. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali correlate alla crescita e al consolidamento del tessuto produttivo regionale, sostiene iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione, nonché la creazione del cluster cultura creatività e turismo, di cui al comma 2 bis 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015.»;
b) il comma 36 è sostituito dal seguente:
«36. Le iniziative di cui al comma 35 sono attuate tramite i soggetti gestori dei cluster di cui all'articolo 15, commi 2, 2 bis.1, 2 bis, 2 ter e 2 ter.1, della
a) la predisposizione, revisione, implementazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (S3);
b) la partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative ai settori di appartenenza dei cluster, cui la Regione aderisce nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3);
c) la partecipazione ai Cluster Tecnologici Nazionali ai quali aderiscono i cluster;
d) attività strumentali rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e c).»;
c) i commi 39, 40 e 41 sono abrogati;
d) dopo il comma 40 sono aggiunti i seguenti:
«40 bis. Le risorse annuali destinate a sostenere le iniziative di cui al comma 35 sono suddivise in misura uguale fra tutti i soggetti attuatori di cui al comma 36. La riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse stanziate annualmente a favore dei cluster è effettuata con deliberazione della Giunta regionale di variazione del bilancio finanziario di gestione.
40 ter. L'attuazione delle iniziative di cui al comma 35 da parte del soggetto gestore del cluster di cui all'articolo 15, comma 2, della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dall'1 gennaio 2019.
3. Alle finalità previste dell'articolo 2, comma 35, della
4. Al fine di consentire il più ampio utilizzo di figure professionali di alta qualificazione per il rafforzamento dell'azione di governo e l'azione amministrativa dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia che svolgono il ruolo di organismo intermedio nell'ambito del POR FESR FVG 2014 - 2020 o del Piano di azione e coesione della Regione Friuli Venezia Giulia o del PAR FSC 2007-2013, i Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 2, comma 84, della
5. I commi 1 e 37 dell'articolo 1 della
6. Per l'anno 2018, i consorzi individuati nel riparto di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 69 (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della
7. Al comma 53 dell'articolo 2 della
8. In sede di prima applicazione, per l'annualità 2018, gli interventi di cui all'articolo 85, comma 1, della
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alle domande pervenute entro il termine di cui al comma 6.
10. Il termine per la conclusione del Piano di azione locale 2009-2011 della Comunità montana della Carnia, alla quale è subentrata l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, finanziato ai sensi della
11. Con riferimento alle domande di contributo presentante nell'anno 2018 ai sensi dell'articolo 2, commi da 56 a 62, della
12. In via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 26, della
13. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)
1. Ai fini dell'attuazione della politica agricola comune nella Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento al
a) avviare la procedura di istituzione di un Organismo pagatore regionale quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla legge;
b) avviare la procedura negoziale per aderire all'Organismo pagatore "Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA)", istituita con legge della Regione del Veneto 9 novembre 2001, n. 31;
c) avviare la procedura negoziale per aderire a un Organismo pagatore interregionale qualora nel frattempo istituito;
d) avviare in concorso con altre Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 5 del
2. In caso di attuazione di una delle procedure previste dal comma 1, lettere b) e c), l'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre ad avviare l'attività necessaria alla predisposizione di apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale e sottoscritta dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, al fine di regolare i rapporti con l'Organismo pagatore. La convenzione potrà disciplinare anche:
a) la messa a disposizione della Regione degli applicativi informatizzati dell'Organismo pagatore per i procedimenti amministrativi non rientranti nella politica agricola comune, dopo le opportune modifiche per renderli coerenti con i procedimenti propri della Regione;
b) la messa a disposizione della Regione dei dati riconducibili al territorio regionale per le proprie esigenze di monitoraggio e analisi del comparto rurale regionale.
3. In caso di attuazione di una delle procedure previste dal comma 1, lettere b), c) e d), l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a istituire presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari una specifica struttura dotata di idonee risorse umane e strumentali, con compiti di raccordo tra la Direzione medesima e l'Organismo pagatore.
4. Il termine di presentazione alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari dei Piani Generali di Bonifica, il cui studio e redazione sono stati delegati ai Consorzi di bonifica, è prorogato al 31 dicembre 2020.
5. In via eccezionale è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di presentazione, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, dei Piani di insediamento produttivo agricolo per cui sono stati concessi, negli anni 2007 e 2008, contributi ai Comuni ai sensi dell'articolo 27 della
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un regime di aiuto che prevede la concessione di contributi per la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti dell'acquacoltura, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 249/1 del 31 luglio 2014.
7. Le modalità applicative della disposizione di cui al comma 6 sono definite con regolamento da sottoporre all'approvazione preventiva della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti dell'acquacoltura.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 31.
9. La Regione promuove il settore agroalimentare regionale attraverso il potenziamento del marchio di qualità a carattere collettivo istituito dalla
10. Per le finalità di cui al comma 9, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) presenta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno studio progettuale contenente:
a) l'analisi dello stato di fatto dell'utilizzo del marchio di cui alla
b) un progetto organico per lo sviluppo dell'utilizzo del marchio comprendente l'indicazione degli obiettivi da raggiugere e la descrizione degli strumenti ritenuti adeguati per il relativo raggiungimento, ivi compresa l'eventuale revisione della denominazione e l'aggiornamento della disciplina del marchio tenendo conto in particolare della tracciabilità dei prodotti;
c) una o più proposte di riqualificazione del logo del marchio che, tenendo conto delle attuali caratteristiche, mettano in maggiore evidenza la valenza regionale del sistema di certificazione di qualità;
d) una o più proposte per l'istituzione di un marchio collettivo che possa essere utilizzato, dalle imprese operanti nel settore agroalimentare con unità tecnica economica in regione, esclusivamente nella comunicazione aziendale.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 fanno carico al bilancio dell'ERSA.
12. La Regione promuove il settore agroalimentare regionale quale strumento di competitività del territorio attraverso il sostegno alle organizzazioni che contribuiscono a promuovere prodotti certificati e di qualità, creando le condizioni per sviluppare economie di rete e sinergie fra soggetti pubblici e privati. A tal fine l'Amministrazione regionale sostiene, in particolare, la costituzione e l'attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni d'origine.
13. Per le finalità di cui al comma 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Doc delle Venezie un contributo per la realizzazione di studi di mercato a supporto delle iniziative promozionali del Pinot grigio prodotto nell'ambito della nuova denominazione di origine.
14. Il contributo di cui al comma 13 è concesso in conformità al
15. Il contributo di cui al comma 13 è assegnato d'ufficio con decreto del Servizio competente in materia di qualità delle produzioni nel quale sono fissati i termini di realizzazione delle iniziative, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
16. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 31.
17. Per le finalità di cui al comma 12, L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione per la valorizzazione del prodotto tradizionale del Friuli Venezia Giulia "Brovada", con sede in Udine, un contributo straordinario per le spese necessarie alla costituzione del Consorzio per la tutela della Brovada DOP.
18. Il contributo di cui al comma 17 è concesso in conformità al
19. Il contributo di cui al comma 17 è assegnato d'ufficio con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di qualità delle produzioni nel quale sono fissati i termini di realizzazione delle iniziative, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
20. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 31.
21. Nelle more dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 50 della legge regionale legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), in sede di prima applicazione, l'ETPI concede, entro il 30 settembre 2019, previo parere del Comitato ittico da rendersi entro il 31 luglio 2019, mediante procedura selettiva nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza rivolta alle federazioni sportive nazionali del CONI la concessione dei campi di gara fissi del Collegio 10 (fiume Pieli) e del Collegio 12 (Canali Ledra Santa Maria e Ledra principale) per lo svolgimento di manifestazioni sportive riconosciute dalla FIPSAS. La concessione è a titolo oneroso, nella misura di 0,50 euro per ogni partecipante a manifestazione, destinato a progetti di riqualificazione fluviale [1].
22. L'Amministrazione regionale facilita l'accesso da parte delle imprese agricole al credito, quale strumento che favorisce, nell'ambito dell'attuale situazione economica e finanziaria, benefici di consolidamento e sviluppo del comparto agricolo regionale.
23. Per le finalità di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale concede, alle imprese agricole che in territorio regionale producono, trasformano prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli e li commercializzano, contributi in conto capitale per l'abbattimento del costo delle commissioni dovute sulle garanzie rilasciate dai Confidi o dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), a fronte di finanziamenti finalizzati alla crescita e al rafforzamento aziendale o all'acquisizione di liquidità.
24. I contributi di cui al comma 23 sono concessi secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dai regimi «de minimis» previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
25. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 100.000 euro per il 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 31.
26. Il comma 6, dell'articolo 3, della
«6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l. di cui all'articolo 15, comma 2, della
a) partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative al settore agroalimentare cui la Regione aderisce nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3);
b) partecipazione ai cluster Tecnologici Nazionali cui il Parco aderisce;
c) con riferimento a specifiche esigenze delle filiere individuate dalla Giunta regionale, raccolta di proposte dai portatori di interesse e presentazione di report contenenti ipotesi di interventi organici per lo sviluppo delle filiere medesime .».
27. Al fine di dare immediata attuazione all'articolo 3, comma 6, della
28. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 6, lettera c), della
29. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della
30. Per le finalità derivanti dal disposto di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della
31. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 4. (Tutela dell'ambiente e energia)
1. Nelle more della piena operatività del sistema di pagamento elettronico dei canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua, in deroga all'articolo 50, comma 9, della
2. Al comma 31 dell'articolo 4 della
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 5. (Assetto del territorio e edilizia)
1. Al comma 6 dell'articolo 5 della
2. Le modifiche previste al comma 1 si applicano ai procedimenti per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di determinazione definitiva del contributo.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della
«1 bis.I contributi agli enti locali, per gli interventi sugli immobili di cui al comma 1, sono concessi al 100 per cento del quadro economico esposto.».
4. Per le finalità di cui all'articolo 24 della
5. Al comma 55 dell'articolo 4 della
6. Alla lettera c) del comma 1 quinquies dell'articolo 12 della
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica anche ai procedimenti per i quali non è ancora intervenuta la restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.
8. L'Amministrazione regionale, per l'anno 2018, può disporre la concessione dei contributi previsti per le finalità di cui all'articolo 9, commi da 26 a 34, della
9. All'articolo 7 della
a) al comma 36 le parole «da completare entro la fine dell'esercizio 2020» sono soppresse;
b) dopo il comma 73 sono inseriti i seguenti:
«73 bis. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi dei commi da 36 a 42 e da 71 a 74, l'erogazione può essere disposta per importi correlati all'avanzamento nell'esecuzione dell'opera su istanza del beneficiario corredata di:
a) documentazione di spesa, ancorché non quietanzata, per l'importo per cui è richiesta l'erogazione;
b) dichiarazione del direttore dei lavori, se presente, ovvero di un tecnico qualificato negli altri casi, attestante l'avvenuta acquisizione di beni o l'esecuzione di lavori per l'importo richiesto e la conformità di quanto eseguito al progetto dell'opera finanziata.
73 ter. L'Amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli ai fini di verificare lo stato di attuazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 44 della
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei Comuni beneficiari del "Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 (Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta), anticipazioni di cassa in coerenza con il cronoprogramma delle opere e delle conseguenti erogazioni dello Stato nei limiti degli stanziamenti disponibili, subordinatamente all'assunzione da parte dei Comuni stessi nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso dell'anticipazione erogata.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa complessiva di 7.600.000 euro suddivisa in ragione di 2.600.000 euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.
12. Le entrate di cui al comma 10, per complessivi 4 milioni di euro, suddivisi in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti a medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1. Le entrate pari a 3.600.000 euro per l'anno 2021 sono accertate e riscosse nei corrispondenti Titolo e Tipologia dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'anno medesimo.
13. Per l'esecuzione degli interventi urgenti di ripristino delle infrastrutture e la messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi a ottobre 2018, è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 14.
14. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 6. (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. L'Amministrazione regionale promuove misure finalizzate a supportare gli enti locali interessati dalle problematiche derivanti alla viabilità regionale e locale, dai lavori in corso per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale trasferisce al Comune di Latisana, quale Comune capofila, risorse finanziarie per la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, di unità di personale, funzionali al potenziamento del personale adibito al presidio di Polizia locale sul territorio e idonee a garantire la sicurezza stradale negli ambiti della viabilità alternativa.
3. [Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione trasferisce, altresì, i necessari spazi assunzionali assegnati alle UTI, ai sensi dell'articolo 17 della
4. Il Comune provvede a formulare istanza di concessione alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'ente beneficiario rendiconta la spesa sostenuta mediante dichiarazione del legale rappresentante.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 8.
7. Il Comune di Monfalcone, in qualità di mero beneficiario, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il Consorzio di sviluppo economico del monfalconese per la realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione del canale Valentinis ed aree limitrofe" previsto nella tabella P approvata con l'articolo 10 della
8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 7. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Nelle more del recepimento del
a) 37.000 euro all'Arcidiocesi di Udine per il sostegno delle attività del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo;
b) 37.000 euro alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" per il sostegno delle attività del Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani";
c) 28.000 euro alla Comunità ebraica di Trieste per il sostegno delle attività del Museo della Comunità ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner".
2. I soggetti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate nell'anno in corso e di un prospetto delle relative spese.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2 e sono erogati a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 4 con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
4. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.
5. Sono ammissibili le spese che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività dei Musei, che sono generate nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio in corso e che sono sostenute per:
a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;
b) lavori di catalogazione e di ordinamento;
c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative;
d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
f) il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
l) la corresponsione della retribuzione del personale del Museo, nel limite massimo del 50 per cento del contributo concesso.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 102.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 29.
7. Il comma 95 dell'articolo 7 della
8. Al comma 19 dell'articolo 6 della
9. All'articolo 17 della
a) al comma 9 le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
b) al comma 10 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
10. Nelle more della revisione della normativa di settore, per le finalità previste dall'articolo 11 della
11. Con deliberazione della Giunta regionale in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione è definita la programmazione dell'utilizzo delle risorse stanziate annualmente a favore delle manifestazioni di cui all'articolo 11 della
12. Dopo l'articolo 32 quater della
«Art. 32 quinquies (Variazioni sostanziali delle attività programmate)
1. I regolamenti che disciplinano i progetti e programmi triennali, nonché gli avvisi pubblici emanati in applicazione della presente legge stabiliscono i casi in cui si determinano modifiche sostanziali alle attività programmate nelle relazioni annuali e nelle domande di incentivazione, per effetto di variazioni di punteggio intervenute successivamente alla concessione dell'incentivo, e ne determinano gli effetti.».
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la costituzione dell'associazione "Centro studi David Maria Turoldo", promossa dal Comune di Sedegliano e avente come finalità la realizzazione e la divulgazione di studi e ricerche sulla figura e l'opera dell'autore, nonché la gestione della sua casa natale. A tale fine è assegnato al Comune di Sedegliano un contributo straordinario di 20.000 euro per l'anno 2018.
14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 29.
15. Alla
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Sistema museale regionale)
1. L'interazione e la cooperazione tra gli istituti museali e i luoghi della cultura delle amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia si realizzano nell'ambito del Sistema museale regionale.
2. Fanno parte del Sistema museale regionale i musei pubblici non statali e i musei privati del Friuli Venezia Giulia, singolarmente o aggregati in reti costituite ai sensi dell'articolo 7, che svolgono la loro funzione culturale, di ricerca ed educativa a servizio della comunità, che risultano in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale.»;
b) al comma 3 dell'articolo 6 le parole «della
c) al comma 1 dell'articolo 7 le parole «ovvero al conseguimento dei requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), f), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero al conseguimento degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale»;
d) al comma 8 bis dell'articolo 7 le parole «solo le reti museali in possesso di tutti i requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2, e di cui facciano parte musei in possesso dei requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «le reti museali in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale»;
e) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione riconosce la qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" ai musei e alle reti che risultano in possesso di una serie di requisiti individuati nell'ambito degli obiettivi di miglioramento previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei di cui all'allegato al decreto del Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).»;
f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
«1 bis. Il numero e la tipologia dei requisiti di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento attuativo previsto dall'articolo 11.»;
g) al comma 2 dell'articolo 8 le parole «della consulenza della Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «del parere dell'Organismo regionale di accreditamento dei musei»;
h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Organismo regionale di accreditamento dei musei)
1. E'istituito, presso la struttura regionale competente in materia di musei, l'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui all'articolo 5 del
2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale avanzate dai musei e dai luoghi di cultura di appartenenza non statale presenti in Friuli Venezia Giulia. L'istanza deve dare conto del grado di rispondenza del museo richiedente agli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei ai fini dell'accreditamento al Sistema museale nazionale. L'esito dell'istruttoria è trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali per la convalida da parte della Commissione per il Sistema museale nazionale di cui all'articolo 3 del
3. L'Organismo è composto:
a) dal Direttore della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di musei, che lo coordina, o suo delegato;
b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di musei, o suo delegato;
c) dal Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, o suo delegato;
d) dal direttore del Polo museale del Friuli Venezia Giulia o suo delegato, previo accordo con il medesimo;
e) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.
4. L'Organismo con propria deliberazione stabilisce le proprie modalità di funzionamento.
5. L'Organismo si intende validamente costituito con la designazione di almeno quattro dei componenti di cui al comma 3; con decreto del Direttore centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di musei si dà atto della costituzione dell'Organismo.
6. La partecipazione all'Organismo non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati; gli eventuali oneri connessi con il rimborso delle spese conseguenti all'attuazione del presente articolo fanno carico ai bilanci degli enti di appartenenza dei componenti di cui al comma 3.»;
i) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:
«a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale", nonché le modalità e i termini del relativo procedimento;».
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 9.600 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune di Fagagna presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.
18. Ai sensi del comma 17 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso.
19. La Regione, in ragione del riconoscimento del ruolo della FISI del Friuli Venezia Giulia nella gestione delle attività connesse all'organizzazione di gare internazionali e alla promozione del settore giovanile, è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2018, anche con riferimento alle attività da svolgersi nel corso del 2019.
20. Per la finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 29.
21. Il comma 32 dell'articolo 6 della
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario a sostegno di eventi che ricordano gli ultimi giorni della Grande Guerra e che evidenziano la prospettiva della Pace, organizzati in occasione del centenario della ricorrenza.
23. Sono ammissibili le domande presentate congiuntamente da almeno tre Comuni, di cui almeno uno che sia stato teatro delle ultime battaglie della Grande Guerra.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Comune più popoloso, individuato come capofila, corredata del programma di iniziative e attività del progetto, nonché del relativo preventivo di spesa.
25. Sono ammissibili a contributo le spese relative al progetto finanziato e individuate nella domanda, come di seguito specificate:
a) spese di personale relative al progetto finanziato: a titolo esemplificativo, spese retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti, degli organizzatori, degli artisti/figuranti, del personale tecnico, degli studiosi e dei relatori; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da artisti, relatori e figuranti e rimborsate dal soggetto beneficiario;
b) spese direttamente collegabili al progetto finanziato: a titolo esemplificativo, spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche e mobili di scenografie; montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative, spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio e altre spese di allestimento, spese per premi e concorsi;
c) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità;
d) spese per la gestione di spazi relativi al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per gli spettacoli o le altre attività culturali e spese di pulizia;
e) spese di rappresentanza: spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali per un importo complessivo non superiore al 10 per cento dell'incentivo concesso.
26. Sono ammissibili anche le spese già sostenute alla data di presentazione della domanda e relative al progetto finanziato.
27. La graduatoria delle domande è adottata con deliberazione della Giunta regionale sulla base di quanto disposto dal comma 23. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo è erogato a seguito dell'approvazione della rendicontazione.
28. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 15.000 euro, per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella G, di cui al comma 29.
29. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 8. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Le istanze per la richiesta degli incentivi di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della
2. Per la scadenza del termine di cui al comma 1 non si applica l'articolo 6, comma 2, della
3. Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento nell'accesso alle prestazioni concernenti i diritti sociali, in attuazione del principio di cui all'articolo 19, comma 7, primo periodo, del
4. In via di prima applicazione di quanto previsto dal comma 3, lo stato di disoccupazione si considera sussistente, al solo fine dell'accesso all'indennità di cui al comma 3, anche in caso di esito negativo della verifica della permanenza dello stato medesimo effettuata nel 2015, nel 2016 e nel 2017, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.
5. Al comma 131 dell'articolo 9 della
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo pari a 50.000 euro annui a sostegno delle attività previste, in via transitoria, dall'articolo 1, comma 597, della
7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (ISIG) un contributo per la realizzazione di attività di studio, ricerca, progettazione, realizzazione di progetti, organizzazione di convegni e seminari e altre attività nell'ambito sociologico di interesse per la regione, previa stipula di apposita convenzione.
9. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di convenzione di cui al comma 8. La convenzione contiene la descrizione delle attività da realizzare, gli impegni delle parti, l'eventuale anticipo, i termini di rendicontazione.
10. La rendicontazione è effettuata con le modalità di cui all'articolo 43 della
11. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.
12. Al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, l'Amministrazione regionale sostiene iniziative, incontri e viaggi della memoria da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto indicato nella
13. Per le finalità di cui al comma 12 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle scuole e ai Comuni della Regione a sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria da realizzarsi nell'anno scolastico 2018/2019.
14. Sono beneficiarie dei finanziamenti di cui al comma 13 le istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia, quali capofila di reti di istituzioni scolastiche composte da almeno tre istituti compreso il capofila. Sono altresì beneficiari i Comuni, purché in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro.
15. Le domande sono presentate al Servizio competente in materia di Istruzione entro il termine previsto da apposito Bando, emanato entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il riparto delle risorse è approvato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il contributo è concesso a copertura dell'intera spesa ammissibile e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro. Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute dall'1 gennaio 2019. I contributi sono concessi secondo l'ordine decrescente della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
16. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della
17. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARDISS un contributo straordinario per istituire un premio rivolto agli studenti per una ricerca sull'attuazione del diritto allo studio in Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con gli atenei regionali.
19. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dell'ARDISS, un contributo straordinario ai Centri universitari sportivi delle Università degli Studi di Trieste e di Udine per potenziare le attività specifiche presso le sedi decentrate e presso le case dello studente.
21. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a carico della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.
22. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ad Allianz S.p.a. di Trieste per il nido "Il futuro siamo noi", alla ditta individuale Trevisan Katiuscia di Cordenons (Pn) per l'asilo nido "Pinokkio", alla Cooperativa Sociale Le Pagine di Ferrara per il "Nido degli scriccioli" di Udine, a Codess Sociale S.c.s. Onlus di Gorizia per il nido "Il primo volo" di Gemona del Friuli (Ud), un contributo straordinario di misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo 2017/2018 [3].
23. Per accedere al contributo di cui al comma 22 i destinatari devono presentare domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della
24. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 22 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della
25. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 166.190,04 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.
26. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 9. (Salute, politiche sociali e disabilità)
1. A partire dall'anno 2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Servizio sanitario regionale contributi per le spese derivanti dalle operazioni di disinfestazione dalle zanzare.
2. Con decreto del direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria è adottato il piano regionale operativo degli interventi di disinfestazione dalle zanzare, nel quale sono indicati i criteri di riparto dei finanziamenti previsti al comma 1 e le operazioni di disinfestazione raccomandate, con le relative modalità e tempistiche.
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in acconto, in un'unica soluzione, in base ai criteri di riparto individuati dal piano regionale operativo degli interventi di disinfestazione dalle zanzare di cui al comma 2.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno, i beneficiari presentano una rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 42 della
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.
6. Dopo il comma 35 dell'articolo 8 della
«35 bis. Una volta confermati i finanziamenti ai sensi del comma 34 dal Servizio regionale che ha concesso il contributo, le domande presentate sono assegnate alle Direzioni competenti per materia, per le relative istruttorie e l'adozione degli atti conseguenti.».
7. Dopo il comma 8 dell'articolo 11 della
«8 bis. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 8, in deroga a quanto previsto dagli articoli 41, 41 bis e 42 della
8. Dopo il comma 11 quater dell'articolo 37 della
«11 quinquies. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 11 quater, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42 della
9. Al comma 2 dell'articolo 9 della
10. In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 9 della
11. In relazione al disposto di cui al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 9 della
12. In relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 9 della
13. Al comma 3 dell'articolo 1 della
14. Al comma 4 dell'articolo 1 della
15. Al comma 7 dell'articolo 1 della
16. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della
«7 bis. I Comuni che non rendicontano anche parzialmente i contributi ricevuti ai sensi del comma 3 sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare alla Direzione competente in materia di salute apposita istanza di partecipazione al riparto entro il 31 gennaio di ogni anno.».
17. Per l'esercizio 2018, alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, della
18. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della
19. Al comma 2 dell'articolo 9 della
20. Alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, della
21. Il comma 9 dell'articolo 9 della
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" un contributo straordinario per la realizzazione di progettualità con ricadute su tutta la popolazione regionale che incentivi l'esercizio fisico quale farmaco di salute.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22, corredata di una relazione che illustri obiettivi, attività, indicatori, piano di valutazione e relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
24. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a FederSanità ANCI Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario per lo sviluppo di progettualità nei territori comunali che vadano a realizzare percorsi che incentivino la popolazione all'esercizio fisico e a camminare sviluppando la cultura del movimento e del benessere.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25, corredata di una relazione che illustri obiettivi, attività, indicatori, piano di valutazione e relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
27. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla Tabella I di cui al comma 52.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" un finanziamento straordinario per ristrutturazioni e adeguamento di immobili, di proprietà o in uso da terzi, da adibire ad attività dell'Azienda sanitaria per garantire la continuità dell'assistenza alla comunità locale di Tolmezzo, in relazione all'eccezionalità della situazione determinata dall'avvio della ristrutturazione dell'Ospedale di Tolmezzo.
29. All'Azienda di cui al comma 28 è trasferito, dalla Direzione centrale competente in materia di salute, il contributo in via anticipata in un'unica soluzione. A titolo di rendiconto, il legale rappresentante dell'Azienda presenta una dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente, attestante gli interventi realizzati e i relativi costi.
30. Per gli interventi di cui al comma 28 non trova applicazione l'articolo 33 della
31. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.
32. Al comma 39 dell'articolo 8 della
33. Alle finalità di cui al comma 39 dell'articolo 8 della
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli ordini dei medici veterinari della regione un contributo destinato alla realizzazione di un progetto pilota congiunto per garantire l'assistenza zooiatrica nei Comuni delle zone montane per le emergenze in allevamento in orario notturno e nelle giornate festive, mediante l'attivazione di un servizio di reperibilità.
35. Il progetto pilota di cui al comma 34, che prevede l'istituzione e l'aggiornamento di un elenco dei veterinari disponibili a garantire la reperibilità nei giorni festivi e nella fascia oraria compresa fra le 19.00 e le 7.00 rinunciando al diritto di chiamata a favore degli allevamenti di bovini, ovi-caprini, suini ed equidi da reddito, identificati con codice di allevamento ai sensi del
a) i Comuni situati in zone montane in cui attivare il servizio, che devono avere la maggior parte del territorio situato a un'altitudine superiore ai 350 metri sul livello del mare;
b) il numero minimo di veterinari necessari per attivare il servizio di reperibilità in ciascuna delle zone montane di cui alla lettera a);
c) l'entità massima del compenso annuale individuale riconoscibile per la prestazione del servizio di reperibilità in ciascuna delle zone montane di cui alla lettera a), tenuto conto della relativa estensione, della distanza dai centri abitati con più di 30.000 abitanti e della numerosità degli allevamenti presenti;
d) i requisiti per l'iscrizione all'elenco e i casi di esclusione;
e) le modalità per garantire il servizio di reperibilità da parte degli iscritti nell'elenco e le conseguenze in caso di mancata ottemperanza alla reperibilità.
36. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione.
37. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.
38. I commi da 82 a 86 dell'articolo 3 della
39. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 5, della
40. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della
41. Ai fini dell'avvio del processo di classificazione, le strutture di cui al comma 40 chiedono il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio, secondo procedure stabilite con i regolamenti di cui al comma 40.
42. I regolamenti di cui al comma 40 individuano i casi in cui possono essere concesse eventuali e motivate deroghe temporanee con riferimento al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi.
43. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della
«e bis) promuove percorsi innovativi e sperimentali di accoglienza delle persone con disabilità, in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private.».
44. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
«1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera e bis), la Giunta regionale emana appositi indirizzi per l'approvazione di percorsi innovativi e sperimentali di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali, definendo le caratteristiche dei percorsi, le modalità di presentazione, valutazione, monitoraggio e di remunerazione degli stessi.».
45. Dopo il comma 73 ter dell'articolo 10 della
«73 quater. A decorrere dall'anno 2018, ai fini dell'ammissione al beneficio finanziato con il Fondo di cui al comma 72, la soglia di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2009, n. 247 (Regolamento di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità, di cui all'articolo 10, commi 72-74, della
46. All'articolo 24 della
47. Al comma 2 dell'articolo 48 della
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere e a erogare in un'unica soluzione in via anticipata all'Azienda di Servizi Pubblici alla Persona "Stati Uniti d'America" di Villa Santina un contributo straordinario di complessivi 150.000 euro per gli anni 2018 e 2019 a copertura dei costi per interventi manutentivi urgenti da sostenere e già sostenuti anche a decorrere dall'1 gennaio 2018 e per l'acquisizione di beni e attrezzature dall'ASP e dal precedente soggetto gestore del servizio [5].
49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48 è presentata all'Amministrazione regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata, corredata di una relazione illustrativa degli interventi di cui al comma 48.
50. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
51. Per le finalità di cui al comma 48 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per l'anno 2018 e di 70.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 52.
52. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 10. (Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)
1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della
a) spese per l'acquisto, l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria manutenzione di sistemi di videosorveglianza in edifici e luoghi ritenuti a rischio per la sicurezza;
b) dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione;
c) integrazione dei finanziamenti per l'anno 2018 di cui all'articolo 4 bis della
2. Gli enti locali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 inviano al Servizio competente in materia di politiche di sicurezza, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2019, la comunicazione di volere impiegare il finanziamento per le finalità previste.
3. I Comuni capofila di forme collaborative e le Unioni territoriali intercomunali, beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1, concordano con gli enti partecipanti le modalità di gestione delle risorse finanziarie relative all'attuazione degli interventi.
4. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 presentano la rendicontazione delle spese sostenute, sia direttamente sia dai Comuni già facenti parte della forma collaborativa o dell'Unione di cui al comma 3, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e b), nelle forme previste dall'articolo 42 della
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali già beneficiari dei finanziamenti per l'anno 2018, di cui all'articolo 4 bis della
6. La quota integrativa di cui al comma 5 è concessa d'ufficio agli enti locali beneficiari che hanno effettuato la comunicazione ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Regione n. 0152/Pres. del 2018.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 20.100 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 17.
8. Per gli interventi in materia di sicurezza urbana finanziati con le risorse eccedenti di cui al comma 1 e per quelli finanziati con le risorse regionali concertate per l'anno 2017 e per il triennio 2018-2020, codificate nei patti territoriali stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali, non trova applicazione il vincolo del requisito di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 10 della
9. Per effetto della disposizione del comma 8 viene meno la condizione del vincolo al rispetto della previsione della
10. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione, relativi agli interventi realizzati dagli enti locali per la sicurezza delle case di abitazione finanziati dalla Regione nell'ambito della I Area e della III Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017, di cui all'articolo 4 della
11. I termini di rendicontazione degli interventi inseriti nei patti territoriali Regione - Unioni territoriali intercomunali del 2017 sono differiti di dodici mesi.
12. I commi 4 e 4 bis dell'articolo 8 della
13. A definitiva copertura degli oneri sostenuti o da sostenersi sino al termine di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), della
14. Le risorse di cui al comma 13 sono concesse sulla base di apposita richiesta trasmessa dalla Provincia alla Regione, nel limite massimo specificato dal comma stesso.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 145.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla Tabella J di cui al comma 17.
16. Alla fine del comma 4 bis dell'articolo 42 della
17. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 11. (Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero, area committenza e servizi generali)
1. Alla lettera e) del comma 67 dell'articolo 7 della
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 12. (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 13. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Nell'ambito del procedimento di liquidazione della Provincia di Udine ai sensi della
2. Dopo il comma 17 dell'articolo 12 della
«17 bis. Il comma 17 trova applicazione anche qualora in esito alla definizione del procedimento siano state accertate delle economie contributive, nel caso in cui le stesse non siano già state oggetto di restituzione alla Provincia.».
3. Al comma 6 dell'articolo 1 della
4. Al fine di contabilizzare le operazioni del conguaglio del gettito relativo alle compartecipazioni erariali previste dall'articolo 1, comma 819, ultimo periodo, della
5. Dopo il primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 4 della
6. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis, dell'articolo 4 della
7. Alle candidate e ai candidati per le elezioni regionali del 29 aprile 2018 non risultati eletti che presentano il rendiconto relativo ai contributi e alle spese sostenute per la propaganda elettorale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 83, comma 1, della
8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale
Art. 14. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella O.
Art. 15. (Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A1.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
Art. 16. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 10 della
[2] Comma abrogato dall'art. 30 della
[3] Comma così modificato dall'art. 7 della
[4] Comma così modificato dall'art. 7 della
[5] Comma così modificato dall'art. 9 della
[6] Comma già modificato dall'art. 23 della