§ 6.4.315 - L.R. 6 agosto 2020, n. 15.
Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:06/08/2020
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 2.  (Attività produttive)
Art. 3.  (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
Art. 4.  (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
Art. 5.  (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
Art. 6.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 7.  (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
Art. 8.  (Salute e politiche sociali)
Art. 9.  (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
Art. 10.  (Funzione pubblica)
Art. 11.  (Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi)
Art. 12.  (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 13.  (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
Art. 14.  (Copertura finanziaria)
Art. 15.  (Allegato contabile ai sensi del decreto legislativo 118/2011 )
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.315 - L.R. 6 agosto 2020, n. 15.

Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

(B.U. 5 agosto 2020, n. 32 - S.O. 10 agosto 2020, n. 28)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)

1. In base alla verifica effettuata con deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 30 gennaio 2020 (D.lgs. 118/2011 art. 42, comma 9 e comma 10: determinazione della consistenza del risultato di amministrazione presunto (a titolo di preconsuntivo) e aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11 comma 3, lettera a) del medesimo Dlgs 118/2011), e ai risultati accertati a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 875 del 12 giugno 2020 (Disegno di legge di approvazione del Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2019), l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 1.099.726.625,88 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 40.432.311,35 euro.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui all'allegata Tabella A2 relativa alle entrate regionali.

3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella A3 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a iscrivere nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2022 gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), non accertati e non impegnati nel 2019, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A4.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2022, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 29/2018, non accertati e non impegnati, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A5.

6. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui all'allegata Tabella A6 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

 

     Art. 2. (Attività produttive)

1. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2019 ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2019, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2020.

2. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), riferiti all'annualità 2020 che, a causa delle disposizioni emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione.

3. Nei casi previsti dal comma 2 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 21/2016 e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative e alle conseguenze derivanti dal blocco delle attività a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), le iniziative di cui all'articolo 22, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa fvg-riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015)), già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono avere una durata massima di quarantotto mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dei lavori fino alla data di conclusione degli stessi, anche in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 22.

6. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera w ter) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

«w quater) imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni: le imprese che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.»;
b) dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:

«Art. 100 bis. (Contributi alle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni)

1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:

a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.».

7. Per le finalità di cui all'articolo 100 bis della legge regionale 29/2005, come inserito dal comma 6, lettera b), è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.

8. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 60 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), la parola «bancarie» è sostituita dalla seguente: «creditizie».

9. Per le finalità di cui all'articolo 60 bis, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 12/2002, come modificate dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. Al fine di far fronte alle conseguenze derivanti dal blocco delle attività a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), i termini già fissati ai sensi dell'articolo 15 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2017, n. 090/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)), e in scadenza entro il 31 maggio 2021, sono prorogati al 30 giugno 2021 [1].

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario, di seguito CATT FVG, l'assegnazione delle risorse già impegnate con decreti del Direttore competente in materia di commercio 1783/PROTUR e 1784/PROTUR entrambi di data 28 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), per lo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2020 delle domande presentate nel 2019 per i contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005.

12. Il contributo di cui al comma 11 viene concesso a seguito di apposita domanda del CATT FVG, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di commercio.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al CATT FVG le risorse finanziarie disponibili nell'esercizio 2020 per le finalità di cui all'articolo 100, comma 1, della legge regionale 29/2005, per lo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2020 delle domande presentate nel 2019 per i contributi previsti dall'articolo 100 della legge regionale 29/2005.

14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata per l'anno 2020, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa di 1.200.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e, relativamente alle spese di parte corrente, 100.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.

15. Per le medesime finalità di cui al comma 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle società fieristiche, aventi sede operativa nel territorio regionale, che propongono un piano strategico di progressiva integrazione per la gestione coordinata degli eventi fieristici.

16. I contributi di cui al comma 15 sono concessi, previa presentazione del piano di cui al comma 15, con procedura valutativa a sportello nel rispetto della disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 20 marzo 2020:

a) per far fronte al mancato fatturato o riduzione dello stesso nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2020 per le manifestazioni già previste a calendario, da valutarsi in base al confronto con il fatturato relativo allo stesso periodo del 2019;

b) per il ristoro dei maggiori oneri sostenuti dalle società stesse per la modifica di data e/o di luogo delle suddette manifestazioni fieristiche proprie o di terzi, da dimostrarsi con apposita documentazione;

c) per il rilancio e la riprogettazione di manifestazioni fieristiche e/o eventi propri da realizzare negli anni 2021 e 2022 nei medesimi comprensori.

17. L'erogazione a saldo dei contributi, ferma restando l'eventuale erogazione in via anticipata ai sensi della vigente normativa, è subordinata all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 15, desumibile da apposita relazione da allegare alla rendicontazione di spesa prevista dagli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), da parte di ciascun beneficiario.

18. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.

19. Ai sensi dell'articolo 13, comma 25 quater, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è autorizzato l'intervento di manutenzione e adeguamento dell'impianto sportivo "Palapredieri", sito in località Piancavallo, e di proprietà di PromoTurismoFVG. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati da PromoTurismoFVG stessa.

20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.

21. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19 e i suoi effetti negativi sull'economia regionale e in particolare per il settore turistico-balneare, per l'annualità 2020 al fine di salvaguardare l'offerta turistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai concessionari degli stabilimenti balneari della regione contributi fino a un massimo di 15.000 euro.

22. I contributi di cui al comma 21 sono concessi nel rispetto della disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 20 marzo 2020.

23. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri, le modalità e i limiti della concessione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa. Sono ammissibili le spese sostenute anche precedentemente alla presentazione della domanda, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

24. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.

25. Per l'anno 2020 i termini di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2007, n. 0209/Pres. (Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e successive modifiche), sono prorogati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

26. Per le finalità di cui al comma 25 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

27. Al fine di incrementare l'utilizzo delle tecnologie digitali nel settore turistico e la migliore fruizione, anche esperienziale, dei servizi turistici da parte della clientela, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo per l'implementazione di sistemi informativi e di prenotazione integrata di ricettività e servizi turistici.

28. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.

29. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella B.

 

     Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. In via di interpretazione autentica del disposto dell'articolo 3, comma 69, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per impresa composta da giovani si intende, in caso di società, quella composta da giovani per oltre la metà numerica dei soci e quella composta da giovani per oltre la metà delle quote di partecipazione.

2. Alla lettera c) del comma 69 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2019, dopo le parole «i Comuni» sono aggiunte le seguenti: «e i centri abitati».

3. Alla lettera d) del comma 72 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2019, dopo le parole «cinque anni dalla» sono inserite le seguenti: «data indicata nel decreto di».

4. Al fine di consolidare il mantenimento dell'indicazione di produzione geografica protetta "Pitina", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle aziende produttrici a copertura delle spese sostenute per le verifiche disposte dall'Organismo di controllo, nella misura massima per produttore pari a 1.800 euro per l'anno 2020, 1.200 euro per l'anno 2021 e 800 euro per l'anno 2022.

5. Il contributo di cui al comma 4 è concesso secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione illustrativa sull'attività dell'impresa agricola con particolare riferimento alla produzione di Pitina e da un preventivo di spesa relativo agli oneri per la certificazione del prodotto per il triennio 2020/2022.

7. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di riconoscimento della spesa.

8. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 22.800 euro, suddivisi in ragione di 10.800 euro per l'anno 2020, 7.200 euro per l'anno 2021, e 4.800 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43.

9. Al fine di valorizzare il patrimonio malghivo, riconosciuto di interesse generale ai sensi dell'articolo 2, comma 16, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzata a cedere a titolo gratuito ai proprietari delle malghe, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i potabilizzatori di cui sono già comodatari e che sono stati utilizzati dall'Agenzia per l'attività di ricerca e sperimentazione sul mantenimento delle condizioni di potabilità dell'acqua nelle varie situazioni ambientali.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di bonifica finanziamenti a copertura delle spese di predisposizione di progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi per la realizzazione di opere necessarie al recupero di risorse idriche per finalità irrigue e a garanzia del deflusso vitale minimo (DVM).

11. Le domande sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredate del preventivo di spesa e della relazione tecnica che individua le opere da realizzare, la tipologia costruttiva, i costi preventivati, le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e il quadro delle esigenze da soddisfare. Le domande possono riguardare uno o più livelli di progettazione relativi al medesimo intervento.

12. Lo svolgimento dell'istruttoria delle domande avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, la concessione dei finanziamenti è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

13. I finanziamenti di cui al comma 10 sono concessi, nel limite di un intervento per richiedente e previa verifica dell'ammissibilità della domanda, entro sessanta giorni dalla presentazione della medesima, nella misura del cento per cento del costo previsto e, comunque, nel limite massimo di 250.000 euro per intervento. Con il decreto di concessione i finanziamenti sono liquidati in via anticipata nel limite del 100 per cento. Il decreto di concessione stabilisce i tempi e le modalità di rendicontazione.
14. Qualora le opere oggetto di progettazione trovino positivo finanziamento da parte dello Stato, i Consorzi di bonifica sono tenuti a restituire all'Amministrazione regionale quanto percepito.

15. Per le finalità previste al comma 10 è destinata la spesa di 250.000 euro per il 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43.

16. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 14 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 500 (Altre entrate in conto capitale) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

17. Alla fine del comma 101 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2019, è aggiunto il seguente periodo: «L'aiuto è concesso qualora l'importo determinato sia superiore a 150 euro.».

18. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dalle disposizioni contenute nelle discipline regionali di settore, la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è autorizzata a disporre l'erogazione, fino al 90 per cento, degli incentivi concessi e impegnati fino al 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), e ai sensi dell'articolo 3, commi da 67 a 83, della legge regionale 24/2019, con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2021. Le domande per l'erogazione degli incentivi devono pervenire alla Regione entro e non oltre l'1 settembre 2021. L'erogazione è disposta entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli recate dalla legge regionale 7/2000 e dalle discipline di settore [2].

19. Nell'ambito del rapporto di affitto di fondi rustici dei beni immobili regionali in essere tra l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e la società agricola Tenuta Marianis Srl, l'ERSA, attese le esigenze di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale situato a Casali Marianis in Comune di Palazzolo dello Stella, è autorizzata a rimborsare, a scomputo del canone, le spese per costi vivi sostenuti dal conduttore per interventi che sono stati conclusi o avviati e rendicontati, anche parzialmente, alla data di entrata in vigore della presente legge e risultano conformi alla normativa, anche urbanistica, vigente.

20. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, in prospettiva di una revisione organica della disciplina relativa ai finanziamenti per la viabilità forestale, in via sperimentale, per l'anno in corso, l'istruttoria delle domande dei contributi previsti dall'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014, n. 0166/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge)), si svolge secondo le seguenti modalità e condizioni:

a) la presentazione delle domande è consentita fino al 15 settembre 2020;

b) il contributo è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile ai beneficiari che allegano alla domanda la dichiarazione di impegno a garantire l'accesso pubblico e gratuito alla viabilità oggetto di finanziamento, nel rispetto dei principi della normativa regionale in materia di risorse forestali e di accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale.

21. L'impegno di cui al comma 20, lettera b), ha durata pari al vincolo di destinazione dei beni immobili stabilito dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000. Il mancato rispetto dell'impegno comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.

22. Coloro che hanno già presentato domanda di contributo per l'anno in corso possono integrarla, entro il termine di cui al comma 20, lettera a), con la documentazione di cui alla lettera b) del medesimo comma.

23. Per quanto non previsto dai commi da 20 a 22, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 0166/2014.

24. Per le finalità di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 9/2007, come integrato dai commi da 20 a 23, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

25. Dopo il comma 28 bis dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è inserito il seguente:

«28 ter. Per l'anno 2020 il termine di sessanta giorni di cui comma 28 decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).».

26. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 25, della legge regionale 45/2017 e per gli effetti dell'articolo 3, comma 28 ter, della medesima legge regionale, come aggiunto dal comma 25, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43.

27. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, commi 84 e 86, della legge regionale 24/2019, i termini "recepire" e "adottare" vanno intesi nel senso che i Comuni aderenti all'associazione nazionale Città del vino utilizzano, nella stesura dei regolamenti comunali di polizia rurale, le linee guida per la corretta gestione dei territori a vocazione vitivinicola adeguandole alle specifiche esigenze del rispettivo territorio comunale.

28. Al fine di limitare il rischio della diffusione del virus COVID-19, per l'anno 2020 la disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), non trova applicazione.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rideterminare l'entità dell'aiuto per la cessione dell'impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24/2019, tenendo conto degli esiti degli approfondimenti condotti presso la Commissione europea e della conseguente relazione suppletiva a precisazione della stima: a tal fine, i terreni del compendio affidato in convenzione, al netto delle migliorie apportate direttamente dalla cooperativa affidataria della gestione, costituiti dal piazzale asfaltato adibito ad area di manovra e a parcheggio comprensivo degli impianti sono assimilabili alle attrezzature e, sul relativo costo, è riconosciuto l'aiuto del 40 per cento.

30. Per le finalità previste dal comma 29, è destinata la spesa di 131.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui all'articolo 11, comma 1.

31. Per quanto disposto dal comma 29, si provvede alla corrispondente variazione dell'accantonamento, ridotto a 1.681.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui all'articolo 12, comma 9.

32. Ai fini della liquidazione dei contributi alle imprese commerciali per il disagio localizzativo di cui all'articolo 2, commi da 143 a 146 bis, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), la categoria di spesa relativa all'acquisizione di materie prime è equiparata a quella relativa all'acquisto di beni di consumo.

33. Le domande di contributo per la riqualificazione delle malghe di cui all'articolo 2, comma 17, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), possono essere presentate nei dieci giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34. Dopo il comma 15 dell'articolo 50 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne 42/2017), è aggiunto il seguente:

«15 bis. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cattura di fauna ittica a fini di studio o di salvaguardia di cui all'articolo 31, l'ETPI considera le abilitazioni all'uso dell'elettrostorditore conseguite fino all'organizzazione o al riconoscimento dei corsi per l'utilizzo dell'elettrostorditore di cui al medesimo articolo 31, comma 4.».

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Sagrado il contributo per la valorizzazione turistica della strada provinciale Peteano - Monte San Michele - San Martino del Carso nel Comune di Sagrado, a servizio del complesso storico monumentale del Monte San Michele e dei percorsi del Museo all'aperto della Grande Guerra sul Carso, di cui al decreto 1202/SG dell'1 dicembre 2017, nonché a riconoscere all'Unione territoriale intercomunale (UTI) individuata nel decreto medesimo le spese progettuali già sostenute. Il Comune è autorizzato alla revisione del progetto di realizzazione dell'intervento.

36. La domanda per la devoluzione prevista dal comma 35 è presentata dal Comune al Servizio competente in materia di politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.

37. L'Amministrazione regionale adotta ogni possibile iniziativa che consenta di superare in maniera strutturale la crisi socioeconomica causata dal COVID-19 e, in coerenza a tale strategia, prevede che il Programma Anticrisi COVID-19 istituito con l'articolo 12 della legge regionale 5/2020, possa sostenere, oltre alle esigenze di liquidità corrente del sistema agroalimentare, anche progetti di investimento aziendale funzionali ad un modello di sviluppo qualificato e di ripresa duratura.

38. Per le finalità di cui al comma 37, nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, le tipologie di investimento che risultano agevolabili ai sensi di norme regionali nella forma di contribuzione in conto capitale possono, in alternativa, essere finanziate dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo rinunciando, ad investimenti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle imprese. L'erogazione del finanziamento determina la decadenza dalla domanda di contribuzione in conto capitale e di finanziamento agevolato [3].

39. La rinuncia, da parte del Fondo, ai rientri delle quote di ammortamento è realizzata per un importo complessivo massimo pari a 25 milioni di euro [4].

40. La Giunta regionale con propria deliberazione individua le leggi regionali alle quali applicare i commi da 37 a 39 tra quelle che maggiormente consentono di agevolare la realizzazione di investimenti immediatamente realizzabili da parte di imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, imprese di certificazione di prodotti agricoli, imprese di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e imprese di gestione forestale e di trasformazione del legno. La medesima deliberazione definisce anche i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la rinuncia a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, garantendo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato [5].

40 bis. I criteri di cui al comma 40 possono prevedere la deroga al divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di progetti di filiera o a consentire la continuità d'impresa dell'azienda agricola interessata evitando il frazionamento del patrimonio fondiario funzionale alla sua gestione [6].

41. Secondo quanto già previsto dall'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), i commi da 37 a 40 possono essere applicati anche alle domande già presentate ai sensi delle leggi regionali oggetto della predetta individuazione giuntale e sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti.

42. Per le finalità previste dal comma 38 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

43. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella C.

 

     Art. 4. (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole «di un servizio finalizzato alla realizzazione di progetti comunicativi volti alla divulgazione, informazione ed educazione ambientale sulle strategie e sui comportamenti orientati all'obiettivo zero rifiuti.» sono sostituite dalle seguenti: «di servizi finalizzati alla realizzazione di progetti comunicativi volti alla divulgazione, informazione ed educazione ambientale sulle strategie per lo sviluppo sostenibile.».

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. All'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il finanziamento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), è erogato per la quota pari all'80 per cento dell'importo assegnato ad ARPA, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale dell'Agenzia da parte della Giunta regionale e per la restante quota del 20 per cento entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio dell'Agenzia da parte della Giunta regionale.»;

b) il comma 2 è abrogato.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 23/2013, come sostituito dal comma 3, lettera a), si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2021.

5. Al fine della promozione del polo turistico del Comune di Forni di Sopra, il Comune di Forni di Sopra può utilizzare gli utili relativi alla compartecipazione di cui all'articolo 4, comma 17, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), previo adeguamento dei termini della convenzione sottoscritta con l'Agenzia regionale Promotur (oggi PromoTurismoFVG) ai sensi del medesimo comma 17.

6. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nelle more del periodo di un anno per l'adeguamento è consentita la restituzione. Decorso tale termine di un anno senza che sia intervenuto l'adeguamento è vietata la restituzione. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 56, comma 17, come modificato dall'articolo 4, comma 6, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), i titolari del permesso di ricerca, o della concessione di coltivazione o della derivazione di acque sotterranee, per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, che intendono ottenere l'autorizzazione alla restituzione, presentano la relativa domanda alla struttura regionale competente con le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i).»;

b) al comma 17 dell'articolo 56 dopo le parole «comma 3» sono inserite le seguenti: «o effettui la restituzione di tali acque in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 5».

7. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a soggetti persone fisiche per l'acquisto di biciclette nuove di fabbrica, come definite dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), a esclusione dei soggetti beneficiari del contributo di cui al decreto legge 19 maggio 2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 77/2020 [7].

8. Per le finalità di cui al comma 7 sono concessi contributi nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto comprensivo di IVA, fino a un massimo di 300 euro per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita e fino a un massimo di 200 euro per l'acquisto di una bicicletta a propulsione esclusivamente muscolare. È ammessa la concessione di un solo contributo per soggetto richiedente. È ammissibile a contributo la spesa sostenuta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse destinate alle Camere di commercio per lo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive, nonché le modalità di concessione e di erogazione dei contributi.

10. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 7 è disciplinato da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 9.

11. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 13.

12. Per le finalità di cui al comma 7, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 9 rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 13.

13. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella D.

 

     Art. 5. (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per i quali i termini di utilizzo e rendicontazione dell'incentivo siano scaduti il 31 dicembre 2019, a fronte di motivata istanza volta alla loro rifissazione. L'istanza deve essere presentata alla struttura regionale competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), è aggiunto il seguente: «Qualora in corso di esercizio siano rese disponibili ulteriori risorse sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione, il Servizio competente è autorizzato a concedere e, contestualmente, a erogare il contributo scorrendo le domande ammissibili e non finanziate, seguendo il medesimo ordine di arrivo, entro i successivi sessanta giorni.».

3. Per le finalità previste dall'articolo 4 bis, comma 5, della legge regionale 28/1989, come modificato dal comma 2, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.

4. Dopo l'articolo 57 ter della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:

«Art. 57 quater. (Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR)

1. La conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani richiede:

a) il perseguimento degli obiettivi statutari e strategici del PPR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;

c) la perimetrazione delle aree che erano delimitate come zone A e B dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985;

d) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

2. Sono oggetto di conformazione:

a) gli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione;

b) le varianti generali agli strumenti urbanistici generali comunali vigenti;

c) i piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi regionali e le loro varianti.

3. L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;

c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

4. Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale.

5. Sino alla concessione dei contributi regionali per la conformazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Legge di stabilità 2020), e comunque sino al 31 dicembre 2023, le varianti generali di cui al comma 2, lettera b), possono essere oggetto di mero adeguamento al PPR.

6. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, lettera c), previa condivisione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono dettate disposizioni procedimentali e applicative per:

a) l'attivazione di un tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'ente proponente;

b) l'organizzazione e il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;

c) l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR;

d) il coordinamento del PPR con altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio.

7. Ai fini della verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, i Comuni trasmettono gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al comma 2, lettere a) e b), conformati al PPR e approvati, alla Regione e al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. La Regione, nella fase di controllo finalizzata alla conferma di esecutività dei predetti strumenti urbanistici, acquisisce l'esito della verifica da parte del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 4 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali è richiesta al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, già in essere.

8. Per la concessione dei contributi agli enti interessati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), così come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).».

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 6, commi 70, 71 e 72, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), ai soggetti promotori degli interventi previsti dai programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, anche successivamente alla scadenza dei relativi accordi e indipendentemente dall'eventuale proroga o revoca dei relativi contributi ministeriali, al fine di consentire il completamento dei programmi medesimi. A questo fine i soggetti promotori presentano alla struttura regionale competente motivata istanza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il provvedimento di conferma dei contributi sono contestualmente fissati nuovi termini per l'inizio e la fine dei lavori, nonché la rendicontazione della spesa.

6. Al fine di mitigare gli effetti dell'emergenza COVID-19, ai titolari di imprese di noleggio con conducente mediante autobus che effettuano servizi di trasporto studenti con scuolabus, affidati da enti locali del Friuli Venezia Giulia e non svolti a causa della chiusura delle scuole, è corrisposto, a titolo di contributo una tantum, un importo massimo, sulla base delle risorse disponibili a bilancio, pari alla quota parte contribuita dalla Regione sul costo totale dei servizi per il periodo intercorrente tra la chiusura degli istituti scolastici e la fine dell'anno scolastico 2019-2020. Nel caso in cui le richieste superino lo stanziamento a capitolo le risorse sono ripartite in maniera proporzionale. Sono dedotti dal contributo eventuali altri contributi che i titolari di imprese di noleggio con conducente mediante autobus hanno percepito, finalizzati a mitigare gli effetti dell'emergenza COVID-19.

7. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 6 i gestori di servizi di trasporto pubblico locale.

8. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

9. Al fine dell'erogazione del contributo di cui al comma 6 i soggetti beneficiari presentano istanza entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di specifico modello predisposto dal Servizio trasporto pubblico regionale e locale.

10. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 126.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.

11. In via sperimentale e al fine di limitare i rischi per la sicurezza stradale lungo la viabilità ordinaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il differenziale di costo, rispetto al trasporto stradale, per il trasporto su ferrovia di semilavorati siderurgici, in particolare bramme, verso le aziende utilizzatrici attualmente non raccordate o con raccordo avente limitazioni operative, nel limite dei massimali e delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

12. Al contributo di cui al comma 11, nella misura massima di 2,50 euro/tonn bramma, possono accedere le imprese che realizzino il trasporto di semilavorati siderurgici, tra il porto di Monfalcone e le aziende utilizzatrici non raccordate o con raccordo avente limitazioni operative situate nelle zone industriali di interesse regionale. Il trasporto su treno dovrà raggiungere il punto del raccordo ferroviario più vicino all'azienda utilizzatrice non raccordata o con raccordo avente limitazioni operative.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per gli interventi di nuova costruzione, adeguamento, ampliamento e implementazione degli impianti sportivi di proprietà dei Comuni di Claut, Forni Avoltri, Pontebba, Sappada e Tarvisio, individuati dal Comitato organizzatore per ospitare gli eventi sportivi della manifestazione denominata "EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea". Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati dalla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 44 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), previa intesa con i Comuni in cui vengono realizzate le opere.

15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.

16. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), le designazioni o le nomine attribuite alle Regioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore competente.

17. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro, nel settore dell'autotrasporto di persone o merci, di cittadini che siano residenti, da almeno cinque anni, nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

18. Ai fini di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 3.000 euro e, comunque, in misura non superiore al 70 per cento della spesa sostenuta per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ai fini dell'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori, anche congiuntamente alla patente delle categorie C, CE oppure D, DE oppure E, previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi, tenendo conto con priorità dello stato di disoccupazione e inoccupazione del richiedente. Qualora il beneficiario dimostri di avere stipulato, entro sei mesi dal conseguimento dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci o di persone avente sede legale o operativa nel territorio regionale, a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno sei mesi, verrà erogato un ulteriore contributo pari al 30 per cento della spesa rendicontata. Il contributo è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC. In ogni caso il cumulo dei contributi non può superare l'intera spesa sostenuta [8].

19. [Fatto salvo quanto previsto al comma 17 circa il requisito quinquennale della residenza possono proporre la domanda di contributo di cui al comma 18 coloro che abbiano i seguenti requisiti:

a) età ricompresa tra i 18 anni e i 55 anni;

b) idoneità psicofisica alla guida degli automezzi per i quali viene presentata la domanda di contributo;

c) nonché di uno tra i seguenti ulteriori requisiti:

1) stato di disoccupazione o di inoccupazione;

2) stato di lavoratore occasionale;

3) titolarità di partita IVA con reddito professionale netto inferiore ai 35.000 euro] [9].

20. [Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 18 devono essere considerati i seguenti elementi, in ordine di rilevanza:

a) durata temporale dello stato di disoccupazione o di inoccupazione;

b) livello reddituale, per i lavoratori occasionali e per i titolari di partita IVA, di cui al comma 19, lettera c), numeri 2) e 3);

c) presenza nel nucleo famigliare del coniuge e/o di figli a carico] [10].

21. La competente Direzione centrale infrastrutture e territorio emana un bando annuale da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno [11].

22. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.

23. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella E.

 

     Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. All'articolo 9 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5 bis. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2020, a valere sugli avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1889, e ai sensi dell'articolo 6, comma 27, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), con i contributi concessi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 5/2012, nonché con gli incentivi concessi nell'anno 2019 a valere sull'avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1495, è prorogato al 31 dicembre 2021.

5 ter. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, nonché con gli incentivi di cui agli articoli 10, 17 bis, 20, 25, 26 bis, 26 ter, 29 bis, 30 bis e 31, della legge regionale 16/2014, concessi nell'anno 2020, è prorogato al 31 dicembre 2021.

5 quater. I progetti o programmi di cui al comma 5 ter possono essere realizzati anche nel corso dell'anno 2021 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2020.»;

b) al comma 6 le parole «dai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4, 5, 5 bis e 5 ter».

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), dopo le parole «continua ad applicarsi la normativa regionale previgente», sono aggiunte le seguenti: «, salva la possibilità di erogare l'incentivo, su richiesta del beneficiario, in un'unica soluzione anticipata».

3. L'Amministrazione regionale, in relazione alla sopravvenuta indisponibilità dell'area oggetto degli interventi in capo alla A.D. Tennis Porpetto di Porpetto, è autorizzata a confermare, al soggetto medesimo, i contributi concessi con i decreti n. 2663/ALP 5SP del 23 novembre 2009 e n. 2106/ALP 5SP 1 del 7 settembre 2010, per la realizzazione di uno o più interventi da eseguirsi presso l'impianto da tennis comunale di Porpetto.

4. La spesa relativa al nuovo intervento ovvero ai nuovi interventi non può superare la somma dei contributi originariamente concessi, senza onere di compartecipazione da parte del beneficiario.

5. Per le finalità di cui al comma 3 l'A.D. Tennis Porpetto presenta alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dei contributi, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

6. In attuazione del comma 3 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5, a confermare i contributi e a fissare i nuovi termini procedimentali.

7. L'Amministrazione regionale procede alla cancellazione dei residui passivi prescritti derivanti dai procedimenti relativi alle disposizioni di cui all'articolo 68 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), e all'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive), e in assenza della documentazione giustificativa che consenta il recupero delle somme, non intraprende azioni per la ripetizione di quanto eventualmente già percepito dai beneficiari finali.

8. L'accertamento dell'insussistenza degli elementi necessari per la ripetizione delle somme di cui al comma 7 è dichiarato dal Direttore del servizio competente in materia di impiantistica sportiva.

9. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12 bis, comma 5, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'ERPAC è autorizzato a utilizzare le risorse finanziarie già trasferitegli nel 2019, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), nel corso degli anni 2020 e 2021, anche per l'acquisizione di servizi, la realizzazione di studi e ricerche e l'attivazione di borse di studio e tirocini finalizzati alla costituzione del MESS e all'avvio delle attività di coordinamento e promozione dello stesso.

10. Il finanziamento di cui all'articolo 13, commi da 25 a 26, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), concesso al Comitato organizzatore dell'evento denominato «EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea» può essere destinato, nel limite di 30.000 euro, alla costituzione del fondo di dotazione.

11. Al comma 25 quater dell'articolo 13 della legge regionale 29/2018 dopo la parola «PromoTurismoFVG» sono aggiunte le seguenti: «e di Insiel SpA, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ICT».

12. In considerazione dell'importanza del giacimento fossilifero e delle ricche testimonianze archeologiche dell'area localizzata nella frazione del Comune di Duino Aurisina, denominata Villaggio del Pescatore, la Regione è autorizzata a stipulare un accordo di programma finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo del sito paleontologico del Villaggio del Pescatore e alla creazione di un parco naturalistico, archeologico e paleontologico, comprese l'individuazione e l'acquisizione delle relative aree.

13. Con l'accordo di programma sono definiti gli indirizzi, le finalità e i tempi di creazione del parco, le modalità di acquisizione delle aree e i relativi oneri e le ulteriori modalità di realizzazione dell'azione integrata di Regione, Comune di Duino Aurisina e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, per il conseguimento delle finalità di valorizzazione e sviluppo dell'area di cui al comma 12.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Duino Aurisina i contributi concessi ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e confermati con le deliberazioni della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1335 per 462.562,55 euro e 13 novembre 2015, n. 2262 per 55.312,51 euro, per un totale di 517.875,06 euro per la partecipazione del Comune medesimo all'accordo di programma finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo del sito paleontologico del Villaggio del Pescatore e alla creazione di un parco naturalistico, archeologico e paleontologico, comprese l'individuazione e l'acquisizione delle relative aree, di cui ai commi 12 e 13.

15. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per gli anni 2020 e 2021, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 30.

16. Allo scopo di sostenere e favorire il rilancio del settore teatrale regionale fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica in atto, le graduatorie relative all'annualità 2020 degli incentivi previsti dal decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), vengono finanziate sino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.446.431,35 euro, di cui 179.120 euro destinati alle sale teatrali con capienza sino a 300 posti, 697.811,35 euro destinati a quelle con capienza da 301 a 800 posti e 569.500 euro per le sale teatrali con capienza superiore agli 800 posti.

17. [Nelle more della riprogrammazione delle risorse derivanti dalle economie riscontrate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006 e 2007-2013, l'importo complessivo del finanziamento riconosciuto trova inizialmente integrale copertura con fondi del bilancio regionale] [12].

18. [Gli incentivi di cui al comma 17, concessi con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006 e 2007-2013 per l'importo di 1.207.311,35 euro, laddove richiesto dalla normativa specifica di settore, vengono assegnati, anziché ai soggetti richiedenti gestori delle strutture, agli enti pubblici proprietari delle sale teatrali interessati, che possono realizzare gli interventi finanziati per il tramite del soggetto gestore/concessionario] [13].

19. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 1.207.311,35 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 30.

20. Per le finalità previste dal comma 16 si provvede per 239.120 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

21. All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo la parola «associazioni» sono inserite le seguenti: «, società sportive iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, tenuto dal CONI» e dopo la parola «culturale» è aggiunta la seguente: «, sportivo»;

b) dopo il comma 5 bis.1 è inserito il seguente:

«5 bis.1.1 Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, a fronte di eventi giudicati di particolare rilevanza regionale.».

22. In considerazione della rilevanza delle attività sportive per il benessere e la salute delle persone e della società, al fine di incentivare e sostenere lo svolgimento dell'attività sportiva in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni sanitarie finalizzate alla prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale, con un contributo per il sostegno dei costi necessari alla sanificazione degli ambienti, utilizzati in orario extrascolastico, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto degli impianti sportivi collocati in plessi scolastici o a uso scolastico, ivi comprese le spese finalizzate al rispetto delle prescrizioni per l'igiene e la profilassi [14].

22-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli-Venezia Giulia, le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale per il ristoro dei costi imputabili alle Associazioni e Società sportive a esse affiliate e iscritte, negli anni 2020 e 2021, al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche istituito dal CONI, a far data dal 1° gennaio 2021, per la sanificazione, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto, di impianti sportivi di proprietà pubblica da essi utilizzati e diversi da quelli già oggetto di finanziamento di cui al comma 22, nonché con riferimento al rispetto delle prescrizioni per l'igiene e la profilassi [15].

23. Per le finalità di cui al comma 22 e 22-bis le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale presentano istanza al CONI FVG, corredata di un elenco delle strutture sportive di cui ai commi medesimi e di un preventivo di spesa per le attività di sanificazione [16].

24. Il Servizio competente in materia di sport trasferisce al CONI FVG il finanziamento e con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport stabilisce altresì modalità e termini di rendicontazione.

25. Il CONI FVG ripartisce il finanziamento regionale in ragione ai fabbisogni manifestati dalle Federazioni e ritenuti congrui dal Comitato regionale medesimo.

26. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 30.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Lignano Sabbiadoro per gli interventi di adeguamento funzionale, nonché per l'omologazione dell'impianto sportivo stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro.

28. Per le finalità di cui al comma 27 il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

29. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 30.

30. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella F.

 

     Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), si autorizza a portare a termine, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, gli interventi laboratoriali previsti e non completati nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 a causa dell'interruzione dell'attività scolastica in presenza, in attuazione delle disposizioni per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Al fine di riconoscere i maggiori oneri conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19 che l'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi. 2020 ha sostenuto per l'anno formativo 2019/2020, con particolare riferimento agli oneri per l'attivazione di servizi di formazione a distanza, e che dovrà sostenere nell'anno formativo 2020/2021, l'Amministrazione regionale conferma il contributo concesso per l'anno formativo 2019/2020 anche qualora, a causa di interruzione delle attività a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il numero delle ore di formazione svolte sia inferiore a quello previsto dall'ordinamento regionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

3. Al fine di consentire la ripresa e la completa realizzazione delle attività formative finanziate dal Fondo sociale europeo, rimaste sospese a seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle ordinanze del Presidente della Regione concernenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, emanate a partire dal 23 febbraio 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare misure di carattere straordinario, anche in deroga alle vigente disposizioni che disciplinano le modalità di realizzazione delle attività di carattere formativo, con l'obiettivo di garantire il raggiungimento delle competenze previste o la certificazione delle competenze acquisite dagli allievi laddove il completo svolgimento del percorso non risulti attuabile.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta regionale, sono approvati le misure di carattere straordinario e l'elenco delle attività formative individuate, nonché il termine di applicazione delle misure stesse, comunque non superiore alla data del 31 dicembre 2020.

5. I periodi di sospensione dell'attività dei servizi educativi per la prima infanzia, disposti ai sensi di provvedimenti emanati da autorità pubbliche in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono computati come periodi di apertura del servizio erogato dalle sezioni primavera di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), ai fini dell'accesso ai contributi relativi all'anno scolastico 2019-2020.

6. Al fine di promuovere lo sviluppo di attività economiche sul territorio regionale e consentire la ripresa economica del tessuto produttivo regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese e loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni, incentivi per l'assunzione di almeno dieci lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi.

7. Al fine della concessione degli incentivi di cui al comma 6 rilevano le assunzioni effettuate sul territorio regionale dall'1 luglio al 31 dicembre 2020, purché la sede di lavoro sia ubicata sul territorio regionale medesimo.

8. L'importo complessivo dell'incentivo è determinato in base al numero di assunzioni effettuate ed è definito in ragione di 10.000 euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato e di 4.000 euro per ciascuna assunzione a tempo determinato. In caso di assunzione a tempo parziale, in ogni caso di durata non inferiore al 50 per cento, la misura della quota di incentivo riferita al singolo lavoratore è ridotta in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante all'atto della concessione.

9. L'importo complessivo dell'incentivo è incrementato del 10 per cento nel caso in cui sia realizzato un numero di assunzioni compreso tra 15 e 30; è incrementato del 20 per cento nel caso sia realizzato un numero di assunzioni compreso tra 31 e 50, ed è incrementato del 25 per cento se sono realizzate più di 50 assunzioni.

10. Nel caso in cui, dopo l'erogazione dell'incentivo, ed entro i trentasei mesi dall'assunzione a tempo indeterminato, ovvero entro la scadenza del rapporto a tempo determinato, si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro, si procede alla revoca parziale dell'incentivo limitatamente alla quota relativa al lavoratore cessato; non danno luogo alla revoca parziale il licenziamento per motivi diversi dalla giusta causa, le dimissioni e il decesso del lavoratore intervenute nel medesimo arco temporale a condizione che il beneficiario provveda, nel termine perentorio di sessanta giorni, alla sostituzione del lavoratore cessato, con la medesima tipologia contrattuale.

11. Gli incentivi sono erogati secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

12. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 6 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, a pena di inammissibilità, dal 15 settembre al 15 ottobre 2020.

13. Gli incentivi di cui al comma 6 non sono cumulabili con altri interventi di incentivazione alle assunzioni previsti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché con l'intervento di cui al Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2019 Programma Specifico 96/2019 "Incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

14. Salvo quanto diversamente disciplinato dalla legge, per gli incentivi di cui al comma 6 trova applicazione la vigente regolamentazione attuativa degli articoli 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 18/2005, in relazione ai requisiti dei beneficiari degli incentivi, ai requisiti delle assunzioni, alla cumulabilità degli incentivi, alla modalità di presentazione delle istanze e alle disposizioni procedurali comuni.

15. I contributi di cui al comma 6, sono concessi quali aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette in applicazione dell'articolo 54 del Regime quadro nazionale (Sezione 3.1 del Quadro temporaneo) nel rispetto cumulativo di tutte le condizioni contenute nei seguenti documenti:

a) Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 64 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

b) Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C(2020) 1863 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modificazioni;

c) Decisione State Aid SA.57201 adottata dalla Commissione europea in data 21 maggio 2020 con cui è riconosciuta la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel decreto legge 34/2020, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

16. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 21.

17. A conferma del particolare rilievo sociale delle università della terza età e della libera età, quale fattore di promozione e sviluppo della formazione degli adulti e degli anziani nell'ambito dell'apprendimento non formale, la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale), è così modificata:

a) al comma 2 dell'articolo 2 dopo le parole «l'utilizzazione delle strutture all'uopo destinate» sono inserite le seguenti: «incluso il canone d'affitto e l'importo della quota interessi dei mutui per acquisto o ristrutturazione della sede»;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle università della terza età e della libera età, contributi in conto capitale per l'acquisto, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria della sede e per l'acquisto di arredi e attrezzatura, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, fatto salvo una minore percentuale di finanziamento in applicazione della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.»;

c) dopo il comma 2 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Con riferimento ai contributi di cui all'articolo 2, comma 4 bis, con regolamento regionale sono disciplinati i criteri di valutazione dei progetti, i termini e le modalità di concessione, di erogazione, anche anticipata e di revoca dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché i termini di rendicontazione.».

18. Per le finalità di cui al comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 41/2017 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 21.

19. In deroga alla vigente normativa regolamentare della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), allorché la spesa rendicontata sia almeno pari al 40 per cento della spesa ammessa in base a contributi concessi nell'anno 2019 e nell'anno 2020, il beneficiario ha diritto a ricevere il contributo rideterminato in base alle minori spese sostenute a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

20. Per le finalità di cui al comma 19 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella G.

 

     Art. 8. (Salute e politiche sociali)

1. In esito all'approvazione e consolidamento degli atti di controllo annuale degli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) disporre, nei limiti necessari al ripiano delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale, delle somme iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2019 degli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell'articolo 39 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

b) utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, le economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2019 e precedenti.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2019 degli enti del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 118/2011 sono recuperate nell'importo massimo di 950.086 euro e destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale.

3. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2019 e precedenti nei bilanci di esercizio 2019 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono recuperate nell'importo massimo di 7.244.269 euro e destinate al fabbisogno degli enti del Servizio sanitario regionale.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, è destinata la spesa di 950.086 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 29.

5. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2020, è destinata la spesa di 7.244.269 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 29.

6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettera a), in relazione alle somme iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2019 degli enti del Servizio sanitario regionale, previste in 950.086 euro per l'anno 2020, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 2.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettera b), in relazione alle economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2019 e precedenti, previste in 7.244.269 euro per l'anno 2020, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 2.

8. Per effetto delle ripercussioni di natura organizzativa e gestionale sugli enti del Servizio sanitario regionale dovute alla pandemia COVID-19 e stante l'intervenuta dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria sino al 31 luglio 2020, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ciascun direttore generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, della legge regionale 26/2015, provvede a:

a) approvare un primo report, riferito al periodo gennaio - luglio 2020, entro e non oltre il 15 agosto 2020;

b) approvare un secondo report, riferito al periodo luglio - settembre 2020, entro e non oltre il 15 ottobre 2020.

9. In considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in via eccezionale per l'anno 2020, le Aziende sanitarie sono autorizzate a utilizzare i contributi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), anche a copertura dei costi riconoscibili ai sensi dell'articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

10. Alle finalità di cui al comma 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario destinato allo studio di fattibilità per l'istituzione di un centro residenziale di cure palliative pediatriche (Hospice) a elevata complessità assistenziale, per minori di età compresa tra 0-18 anni con patologia inguaribile eleggibile alle cure palliative pediatriche specialistiche e le loro famiglie, da realizzare nei locali attigui all'IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste (area "ex Morgue").

12. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 11 è presentata alla Direzione centrale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

13. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale-investimenti sanitari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 29.

14. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), il secondo periodo è soppresso.

15. Al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «è autorizzata» sono inserite le seguenti: «a realizzare attività di ricerca, anche con l'utilizzo di strumenti di integrazione multidisciplinare quali One Health e di Medical Intelligence, e»;

b) dopo le parole «rischi correlati» sono inserite le seguenti: «alle malattie trasmesse dagli animali all'uomo».

16. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 15, per le spese in conto capitale, per l'anno 2020 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e per l'anno 2021 è destinata la spesa di 5.000 euro a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 29.

17. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 15, per le spese di parte corrente, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

18. I beneficiari di Misura attiva di sostegno al reddito che non sono decaduti a seguito dell'applicazione delle regole di incompatibilità con il Reddito di cittadinanza stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 592 del 12 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 9, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), al fine di ottenere il pagamento delle rate residue ancora spettanti presentano apposita richiesta al Servizio sociale dei Comuni competente entro e non oltre il 30 settembre 2020.

19. Ad approvazione dei rendiconti delle erogazioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), all'articolo 13 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), all'articolo 9 della legge regionale 29/2018 e all'articolo 9, comma 51, della legge regionale 13/2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le somme non rendicontate e introitate a bilancio regionale, per incrementare per l'anno 2020 la quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 6/2006, fino a un massimo di 1 milione di euro, da destinare a interventi per far fronte al disagio economico determinatosi anche a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19.

20. Le risorse di cui al comma 19 sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 76/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6), e per il 30 per cento in base al numero di nuclei familiari beneficiari del Reddito di Inclusione e del Reddito di cittadinanza sulla base del dato aggiornato all'1 giugno 2019.

21. In relazione al disposto di cui al comma 19 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 29.

22. Le entrate derivanti dal recupero a bilancio regionale delle somme non utilizzate di cui al comma 19, previste in 1 milione di euro per l'anno 2020, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 2.

23. L'Amministrazione regionale, al fine di potenziare le azioni di contrasto alla vulnerabilità economica delle famiglie acuitasi anche a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, è autorizzata a finanziare la Fondazione "WELL FARE PORDENONE - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale" di Pordenone per la realizzazione di un progetto inerente la promozione di iniziative di microcredito e di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati esteso a tutto il territorio regionale, da realizzare anche in collaborazione e in coordinamento con i Servizi sociali dei Comuni.

24. Per accedere al finanziamento di cui al comma 23 la Fondazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta istanza alla Direzione competente in materia di politiche sociali corredata dal progetto di durata almeno biennale che descrive le azioni e le attività da realizzare, la loro durata e le relative spese preventivate. Con il decreto di concessione è approvato il progetto, sono stabilite le tipologie di spese ammissibili a finanziamento, le modalità di erogazione e i termini di utilizzo e di rendicontazione.

25. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa massima di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 29.

26. Al comma 120 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), dopo le parole «in particolare nelle aree montane e collinari» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per la manutenzione della sentieristica».
27. Per le finalità di cui al comma 26 si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

28. Al comma 32 dell'articolo 6 della legge regionale 27/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «con obbligo di restituzione dell'importo già erogato senza applicazione degli interessi a norma di legge se di importo superiore a 2.000 euro mentre, in deroga all'articolo 56 della legge regionale 7/2000, per quelli di importo inferiore vi è la» sono sostituite dalle seguenti: «e l'Amministrazione regionale»;

b) prima della parola «diritti» è inserita la seguente: «relativi».

29. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella H.

 

     Art. 9. (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

1. Il comma 26 dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è abrogato.

2. L'articolo 48 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è abrogato.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti di decentramento regionale i fondi statali erogati alla Regione a seguito della soppressione delle Province, corrispondenti al contributo minimo garantito per i servizi indispensabili svolti dalle stesse.

4. Le risorse sono assegnate d'ufficio in misura corrispondente al trasferimento statale e sono ripartite tra i beneficiari come segue:

a) per il 10,10 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

b) per il 25,36 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

c) per il 23,50 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;

d) per il 41,04 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.

5. Alle finalità derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti di decentramento regionale i fondi statali di cui all'articolo 114 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), erogati alla Regione per l'importo pari a 80.251,08 euro, per il concorso nelle spese di sanificazione di ambienti e uffici delle soppresse Province.

7. Le risorse sono assegnate d'ufficio in misura corrispondente al trasferimento statale e sono ripartite tra i beneficiari come segue:

a) 6.592,64 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

b) 17.749,15 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

c) 22.900,82 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;

d) 33.008,47 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.

8. Alle finalità derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

9. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 110, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le risorse di cui al precedente comma 109, pari per l'anno 2020 a 1 milione di euro, sono ripartite a favore degli Enti di decentramento regionale, come segue:

a) 235.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;

b) 410.400 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine;

c) 253.600 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

d) 101.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia.

10. Le risorse di cui al comma 9 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione.

11. Per le finalità previste dal comma 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

12. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in via transitoria e in deroga alla disciplina regionale vigente, i crediti formativi necessari ai fini del mantenimento dell'iscrizione per l'anno 2021 e di nuova iscrizione nel corso del medesimo anno nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali sono ridotti, rispettivamente, a cinque e dieci.

13. All'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1, le parole «superiore a 15 componenti.» sono sostituite dalle seguenti: «compreso fra 16 e 20 componenti;»;

b) dopo la lettera c) del comma 1, è aggiunta la seguente:

«c bis) nove nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero superiore a 20 componenti.»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Ai fini di quanto previsto al comma 1, nel numero dei componenti dell'Assemblea non si computano gli eventuali ulteriori componenti di cui all'articolo 13, comma 2.».

14. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 125, della legge regionale 24/2019, per l'anno 2020 è destinata l'ulteriore spesa di 200.000 euro, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e alla loro rimodulazione ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), per le finalità di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007.

15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle attività previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

16. Per la finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 40.

17. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 20, della legge regionale 13/2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 120.000 euro all'Associazione temporanea di scopo Projekt per la prosecuzione e l'implementazione del progetto esecutivo di un'immagine coordinata e di un portale comune della minoranza linguistica slovena.

18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle attività previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

19. Per la finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 40.

20. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali", e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6" Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), sono modificati i seguenti oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 come di seguito indicato:

a) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato "Rotatoria incrocio SR 13 - Via Brugnera (incrocio pericolo con strade comunali) (Comune di Fontanafredda)" individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Comune di Fontanafredda: Realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Caterina Percoto";

b) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato "Progettazione e realizzazione ciclabile su SP-31 via Garibaldi a completamento asse Roveredo - Budoia (Comune di Roveredo in Piano)" individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Progettazione e realizzazione di ciclabile a collegamento con viabilità intercomunale";

c) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato "Progettazione e acquisizione, ristrutturazione aree centro di aggregazione giovanile in Piazza a Roveredo mediante recupero vecchia falegnameria con conservazione delle caratteristiche dell'edificio 'archeologia industriale'" individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Costruzione della Nuova Scuola Primaria con realizzazione degli spazi collettivi";

d) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Mediofriuli denominato: "Ampliamento e rifacimento pista di atletica impianti sportivi" individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali 2018-2020 è sostituito dal seguente: "Lavori di rifacimento di parte della recinzione dell'impianto sportivo G. Molaro di Mereto di Tomba".

21. Con riferimento all'intervento di sviluppo dell'Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana avente ad oggetto: "Rafforzare l'offerta di strutture per la pratica sportiva: ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli impianti alle richieste delle normative nazionali", concertato con la Regione ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 e individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, la descrizione sintetica delle attività specificata nel citato patto territoriale è così modificata:

a) le parole "Realizzazione di un campo ad uso calcetto coperto 2019: progettazione; 2020: lavori; fine lavori (159.931 euro)" sono sostituite dalle parole "Realizzazione di una pista di pattinaggio 2019 (159.931 euro)";

b) le parole "Copertura nuovo campo da tennis in materiale sintetico 2020: progettazione lavori; 2021: lavori; fine lavori (30.000 euro)" sono sostituite dalle parole "Realizzazione di una pista di pattinaggio 2020 (30.000 euro)".

22. Alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 a valere sulle risorse regionali 2019-2021 come di seguito indicato:

a) con riferimento all'intervento n. 129 l'oggetto " Opere di completamento funzionale al centro sportivo per la realizzazione di aree ludico/sportive per i giovani (piscina all'aperto e campi tennis-pallavolo scoperti) " è sostituito dal seguente: " Opere di recupero, completamento e sistemazione del centro sportivo per la realizzazione di aree ludico/sportive per i giovani ";

b) con riferimento all'intervento n. 127 l'oggetto " Comune di Roveredo in Piano Opere di completamento funzionale nei lavori di ristrutturazione aree centro di aggregazione giovanile in Piazza a Roveredo in Piano mediante recupero vecchia falegnameria con la conservazione delle caratteristiche dell'edificio 'archeologia industriale' " è sostituito dal seguente: " Costruzione della Nuova Scuola Primaria con realizzazione degli spazi collettivi ";

c) con riferimento all'intervento n. 148 l'oggetto " Sistema integrato impianti sportivi: interventi manutenzione straordinaria campo sportivo di Frisanco in loc. Reghenaz; interventi manutenzione straordinaria campo sportivo di Meduno in loc. Aguar; interventi manutenzione straordinaria campo sportivo di Tramonti di Sotto in loc. Matant " è sostituito dal seguente: " Sistema integrato impianti sportivi: interventi manutenzione straordinaria campo sportivo di Frisanco in loc. Reghenaz; interventi manutenzione straordinaria centro sportivo "Zatti" sito in Via Ponte Maraldi a Meduno; interventi manutenzione straordinaria campo sportivo di Tramonti di Sotto in loc. Matant ".

23. Alla Tabella Q relativa all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 24/2019 sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 a valere sulle risorse regionali 2020-2022 come di seguito indicato:

a) con riferimento all'intervento n. 5 l'oggetto " Intervento di completamento con recupero e risanamento conservativo del fabbricato storico rurale in località Monte di Buja - 1° lotto e 2° lotto " è sostituito dal seguente: " Intervento di completamento con recupero e risanamento conservativo del fabbricato storico rurale in località Monte di Buja - 1° lotto ";

b) con riferimento all'intervento n. 12 l'oggetto " Avvio della realizzazione del nuovo plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado denominata Leonardo Da Vinci " è sostituito dal seguente: " Adeguamento/miglioramento sismico della scuola primaria De Amicis ";

c) con riferimento all'intervento n. 92 l'oggetto " Miglioramento sismico della scuola materna di Artegna " è sostituito dal seguente: " Intervento di adeguamento/miglioramento sismico complesso scolastico primaria e secondaria di Artegna ";

d) con riferimento all'intervento n. 100 l'oggetto " Manutenzione straordinaria della copertura della sede municipale (San Leonardo) " è sostituito dal seguente: " Manutenzione straordinaria della sede municipale (San Leonardo) ";

e) con riferimento all'intervento n. 120 l'oggetto " Acquisizione e ricostruzione di due ruderi di edifici rurali con finalità ricettive (Raveo) " è sostituito dal seguente: " Acquisizione e ricostruzione di un rudere di edifico rurale con finalità ricettive (Comune di Raveo) ".

24. Per le finalità di cui alla Tabella Q relativa all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 24/2019, come modificata dal comma 23, si provvede: con riferimento alla lettera a) a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022; con riferimento alla lettera b) a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022; con riferimento alla lettera d) a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022; con riferimento alla lettera e) a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

25. La quota di 300.000 euro, assegnata e liquidata a favore dell'Unione delle Valli e delle Dolomiti friulane a valere sulle risorse dell'articolo 10, comma 20, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), collegata alla realizzazione dell'intervento denominato "Riutilizzo delle Stazioni ferroviarie lungo la linea Sacile- Gemona anche ai fini turistici", individuato nel Patto territoriale 2018-2020 stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la citata Unione, è utilizzata dall'ente locale a incremento delle risorse già previste nel medesimo Patto territoriale per l'intervento denominato "Interventi di manutenzione agli edifici (pubblici) storici e di particolare interesse culturale" per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione di Palazzo Colossis ed è rendicontata unitamente a tali risorse.

26. Ai fini dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse, con riferimento alla Tabella Q di cui all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 24/2019, le righe riferite agli interventi del numero progressivo 39, del numero 97, del numero 121, del numero 122 e del numero 123 sono sostituite dalle seguenti:

(Omissis).

27. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata:

a) la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 40;

b) la spesa di 35.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 40;

c) la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 40;

d) la spesa di 30.000 euro per l'anno 2020 e 170.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 40.

28. Al fine di promuovere appositi percorsi formativi per la valorizzazione delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni individuali degli appartenenti alla minoranza slovena, in modo da favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 225.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. e di 225.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per la realizzazione di un progetto comune in forma consorziata in ambito educativo e formativo, anche di natura multidisciplinare, con particolare riguardo alle giovani generazioni.

29. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 28 sono presentate al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del progetto comune, del relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle attività previste nell'ambito del progetto comune. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

30. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 40.

31. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18/2015, come determinata dall'articolo 9, comma 3, lettera a), della legge regionale 24/2019, è allegata la Tabella N avente natura ricognitiva che evidenzia, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.

32. Al fine di supportare la diffusione e la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico friulano nell'ambito dell'attività teatrale così come previsto dall'articolo 11, comma 27, della legge regionale 13/2019, è destinata l'ulteriore spesa di 40.000 euro per l'anno 2020 quale contributo all'associazione Teatro stabile friulano.

33. Per le finalità di cui al comma 32 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

34. Il comma 5 dell'articolo 29 bis della legge regionale 21/2019 è sostituito dal seguente:

«5. I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono. Trova applicazione l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).».

35. Al fine di potenziare le misure di contenimento della propagazione del contagio da COVID-19, mediante un adeguato controllo degli spostamenti delle persone fisiche, specie lungo la fascia confinaria e la rete stradale regionale interessata dai flussi di transito con l'estero, anche in ragione del prevedibile incremento del traffico veicolare legato al periodo estivo, in via straordinaria per l'anno 2020, è istituito un fondo a favore dei Comuni singoli o associati per lo svolgimento di servizi straordinari di controllo del territorio effettuati dalla polizia locale.

36. Per accedere al fondo di cui al comma 35 i Comuni singoli o associati presentano la domanda al Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

37. Il fondo di cui al comma 35 è pari a 100.000 euro per l'anno 2020 ed è ripartito tra i Comuni singoli o associati che hanno presentato la domanda in misura proporzionale al numero degli operatori effettivi dichiarati.

38. Il fondo di cui al comma 35 è liquidato in unica soluzione.

39. Per la finalità prevista al comma 35 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 40.

40. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella I.

 

     Art. 10. (Funzione pubblica)

1. Il terzo periodo del comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è soppresso.

2. Il comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come modificato dal comma 1, si applica anche nel caso di preposizione a strutture direzionali a livello di Servizio già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al comma 21 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2020».

4. Al primo periodo del comma 22 dell'articolo 56 della legge regionale 18/2016 le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».

5. Al comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) alla lettera c) le parole «la data del 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data del 30 settembre 2021».

6. L'Amministrazione regionale, al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità degli Uffici giudiziari del Distretto di Corte d'Appello di Trieste, nonché alle specifiche esigenze relative ai procedimenti di competenza della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale di Trieste, avverso le decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, è autorizzata a mettere a disposizione di detti uffici, con oneri a carico della Regione, personale di ruolo, nel numero massimo di trenta unità e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione; gli oneri a carico della Regione sono esclusivamente quelli riferiti al trattamento economico complessivamente spettante, presso la Regione medesima, al personale messo a disposizione.

7. Qualora sia già stato raggiunto il numero massimo di cui al comma 6, la Giunta regionale, su richiesta motivata della Corte d'Appello di Trieste e tenuto anche conto delle disponibilità finanziarie, può autorizzare l'ulteriore messa a disposizione di personale fino a un massimo di dieci unità.

8. Il comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), e l'articolo 113 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), sono abrogati.

9. Alle finalità di cui al comma 6 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella J.

 

     Art. 11. (Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella K.

 

     Art. 12. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. In considerazione delle dinamiche e delle ragioni che motivano i flussi finanziari dell'Amministrazione regionale verso gli organi o gli organismi dell'Amministrazione regionale dotati di autonomia contabile, gli enti regionali e strumentali della Regione, gli enti del Servizio sanitario regionale e verso tutti gli altri enti che, seppur dotati di autonomia, rivestano, per l'attività istituzionale svolta, un ruolo rilevante nel conseguimento di finalità di interesse pubblico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere l'assunzione a esclusivo carico del bilancio regionale degli oneri dovuti all'istituto tesoriere a titolo di corrispettivo annuo forfettario omnicomprensivo per la gestione del servizio di tesoreria, manlevando dal pagamento dello stesso tutti gli enti interessati dal medesimo rapporto convenzionale. Tale condizione opera sia nei confronti dei soggetti originariamente contemplati in sede di stipula dell'atto convenzionale per l'affidamento del servizio di tesoreria, sia nei confronti degli enti che vi aderiscano successivamente.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 9.

3. Gli oneri disposti dal comma 2 per le annualità successive al 2022 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi, Titoli dei bilanci per gli anni medesimi.

4. In considerazione della particolare congiuntura, analogamente a quanto indicato nell'articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, l'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale, l'Ente Tutela Patrimonio Ittico, l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, l'Ente Parco Dolomiti Friulane, l'Ente Parco Prealpi Giulie, l'Agenzia Regionale per il diritto agli studi superiori e l'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale sono autorizzati ad applicare all'annualità 2020 del bilancio 2020-2022 in corso di gestione la quota di avanzo libero determinata a seguito dell'approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta regionale, in deroga all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nei limiti e per i fini di cui al comma 5.

5. L'utilizzo dell'avanzo libero di cui al comma 4, ferme restando le finalità prioritarie di cui all'articolo 42, comma 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 118/2011 (debiti fuori bilancio e salvaguardia degli equilibri), oltre alle altre spese indicate nelle lettere c), d) ed e) del medesimo articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 118/2011, può riguardare spese correnti, a fronte dell'emergenza COVID-19, o per far fronte a oneri che l'Amministrazione regionale non riesce a garantire in relazione a beni immobili, mobili e servizi necessari per il funzionamento, messi a disposizione da parte della stessa Amministrazione regionale, qualora previsto dalle leggi istitutive dei singoli enti.

6. Le variazioni di bilancio degli enti regionali non sono sottoposte alla vigilanza di cui all'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), a eccezione delle variazioni che prevedono l'applicazione della quota libera di avanzo risultante dall'esercizio precedente.

7. Alla legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse allocate sui capitoli di spesa del bilancio regionale, decorso infruttuosamente il termine indicato al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di bilancio è autorizzata a procedere all'adeguamento delle scritture contabili afferenti l'atto di impegno.»;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse allocate sui capitoli di spesa del bilancio regionale, decorso infruttuosamente il termine indicato al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di bilancio è autorizzata a procedere all'adeguamento delle scritture contabili afferenti l'atto di liquidazione.».

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo " Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione " 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per gli interventi già aggiudicati o in fase di aggiudicazione nel periodo di emergenza COVID-19, le maggiori spese derivanti dagli oneri per la sicurezza conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 potranno trovare copertura nelle eventuali economie contributive derivanti dall'aggiudicazione dei lavori o dalla realizzazione delle opere nell'ambito di procedure per le quali non sia stato possibile prevedere tali maggiori costi, previa comunicazione e quantificazione delle stesse alla struttura regionale attuatrice del Programma entro sessanta giorni dall'approvazione della variante da parte della stazione appaltante.

2 ter. In deroga a quanto previsto nelle procedure di attivazione che finanziano opere pubbliche e nei limiti delle rispettive dotazioni finanziarie, esclusivamente in relazione alle maggiori spese derivanti dagli oneri per la sicurezza conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19, è ammessa la presentazione di varianti in aumento anche oltre il contributo concesso e comunque nei limiti da definire con apposito decreto della Direzione centrale infrastrutture e territorio.».

9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella L.

 

     Art. 13. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella O.

2. Ai sensi di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 118/2011, e in base alla verifica effettuata con deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 30 gennaio 2020 (D.lgs. 118/2011 art. 42, comma 9 e comma 10: determinazione della consistenza del risultato di amministrazione presunto (a titolo di preconsuntivo) e aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11 comma 3, lettera a) del medesimo Dlgs 118/2011), è applicata la somma di 215.716,60 euro quale quota accantonata del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019 a valere sull'autorizzazione di spesa relativa al debito fuori bilancio complessivo della stringa numero quattordici in Tabella O allegata al comma 1, di cui alla Tabella M allegata al comma 3.

3. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella M.

 

     Art. 14. (Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 2.

 

     Art. 15. (Allegato contabile ai sensi del decreto legislativo 118/2011 )

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegata la Nota integrativa alla presente legge di cui all'allegato O.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.

[2] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[4] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[5] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[6] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[9] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[10] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[11] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[12] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[13] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[14] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 9 febbraio 2021, n. 2.

[15] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 9 febbraio 2021, n. 2.

[16] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 9 febbraio 2021, n. 2.