§ 6.2.44 - L.R. 12 aprile 2017, n. 5.
Disposizioni finanziarie urgenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:12/04/2017
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni finanziarie urgenti)
Art. 2.  (Riapertura termini procedimento ex articolo 11 della legge regionale 8/2003)


§ 6.2.44 - L.R. 12 aprile 2017, n. 5.

Disposizioni finanziarie urgenti.

(B.U. 12 aprile 2017, n. 15 - S.O. 14 aprile 2017, n. 13)

 

Art. 1. (Disposizioni finanziarie urgenti)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono inseriti i seguenti:

«4 bis. Al fine di acquisire la partecipazione di maggioranza diretta nella società per Azioni Autovie Venete (SAAV) Spa, strumentale all'attuazione di quanto previsto dal comma 3, e contestualmente al fine di mantenere in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia la quota di controllo della società Friulia Spa, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, nella misura necessaria al perfezionamento dell'operazione, la quota della partecipazione azionaria detenuta nella società Autovie Venete Spa da Friulia Spa. Il corrispettivo è rappresentato da azioni di Friulia Spa, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere al valore desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal consiglio di amministrazione di Friulia Spa e asseverato dalla società di revisione.

4 ter. La permuta di cui al comma 4 bis è autorizzata nell'ammontare massimo di 270 milioni di euro sulla base del valore delle azioni di Autovie Venete (SAAV) Spa quale risultante dalla perizia di stima eseguita da un esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile .

4 quater. Nel quadro dell'operazione di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al disposto dall'articolo 2, comma 289 bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).».

2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 4 bis, della legge regionale 25/2016, come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con le maggiori entrate di pari importo previste, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 ter, della legge regionale 25/2016, come inserito dal comma 1, per l'anno 2017 che affluiscono sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 100 (Alienazione di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.

4. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4 quater, della legge regionale 25/2016, come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) -Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.

6. Al comma 19 dell'articolo 13 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole « nel limite massimo di 150 milioni di euro, a favore delle società di Friulia Holding Spa coinvolte nell'attuazione dell'intervento » sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 300 milioni di euro a favore della Società per Azioni Autovie Venete (SAAV), ovvero a favore della nuova società di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), coinvolta nell'attuazione dell'intervento».

7. Dopo il comma 19 dell'articolo 13 della legge regionale 14/2012 è aggiunto il seguente:

«19 bis. La garanzia di cui al comma 19 viene concessa nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'allegato previsto all'articolo 11, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni.».

8. La Regione è autorizzata a concedere un contributo alla Provincia di Gorizia, alla Provincia di Pordenone e alla Provincia di Trieste, destinato alla copertura degli oneri derivanti da mutui rimborsati direttamente dalle predette Province.

9. Il contributo è limitato agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento in scadenza dall'1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017, che non siano già coperti da altri contributi della Regione o finanziati o rimborsati da terzi soggetti.

10. È escluso il contributo qualora il mutuante si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 1186 del codice civile .

11. Le Province sono autorizzate a imputare i contributi già concessi dalla Regione e destinati alla copertura degli oneri relativi alle rate di ammortamento successive al 30 giugno 2017, alla copertura degli oneri relativi alle rate di ammortamento in scadenza dall'1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017, qualora, entro il termine di rendicontazione di cui al comma 14, i contributi regionali siano già riscossi.

12. Il contributo di cui ai commi 8 e 9 è esteso, nei medesimi termini, agli oneri che discendono da strumenti finanziari derivati.

13. Le Province trasmettono alla Regione una attestazione che deve pervenire entro il 31 luglio 2017 e che indica, per ciascun mutuo o strumento finanziario derivato, l'ammontare della rata in scadenza nel periodo di riferimento, l'ammontare del contributo regionale o del finanziamento o del rimborso del terzo da imputarsi alla predetta rata e, conseguentemente, l'ammontare dell'onere non coperto per il quale si richiede il contributo.

14. Sulla base dell'attestazione di cui al comma 13, è concesso il contributo che viene successivamente liquidato e pagato a seguito di rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che deve pervenire alla Regione entro il 30 settembre 2017.

15. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 4.521.025,74 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.

16. Agli oneri derivanti dal comma 15 si provvede mediante storno di pari importo complessivo per l'anno 2017 come di seguito indicato:

a) per 1.519.966,98 euro a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27;

b) per 3.001.058,76 euro a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 4 (Rimborso di prestiti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.

17. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 47, 48, 49, 50 e 51 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

b) il comma 58 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), modificativo del comma 47 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2007 ;

c) il comma 50 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), modificativo del comma 47 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2007 ;

d) il comma 21 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), modificativo dei commi 47, 49 e 50 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2007 .

18. Al comma 4 bis dell'articolo 11 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), le parole « Le linee di indirizzo contengono le indicazioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi annuali di finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno cui ARPA deve attenersi. » sono soppresse.

19. Nell'ambito degli indirizzi regionali per il sostegno dell'offerta abitativa regionale in materia di diritto allo studio universitario, la Regione promuove la valorizzazione delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), mediante il concorso al cofinanziamento statale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari).

20. Per le finalità di cui al comma 19 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Istituto "Monsignor F. Tomadini" di Udine un contributo per sostenere i lavori di efficientamento e/o miglioramento energetico della struttura residenziale universitaria, quale cofinanziamento al 50 per cento dell'intervento qualora ammesso a finanziamento a seguito di procedura di selezione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2016, n. 937 (Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie) ai sensi della legge 338/2000.

21. La domanda, corredata del quadro economico complessivo di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata, entro trenta giorni dalla pubblicazione degli esiti della procedura di selezione di cui al comma 20, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.

22. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

23. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato stabilita dall'Unione europea.

24. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 62.500 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.

25. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.

26. Per motivi di classificazione funzionale, e come risultante dalle corrispondenti variazioni contabili di cui alla Tabella A relativa al comma 27, i seguenti decreti di impegno sono spostati di Missione e/o Programma come di seguito indicato:

 

estr. decreto con subnum.

num. benef. decr.

esercizio prov. fondi

importo

capitolo di origine

missione programma e titolo di origine

capitolo di destinazione

missione programma e titolo di destinazione

2017/776/1985/0

1

2017

495,00

730

14.5.1

764

14.1.1

2013/615/1637/0

1

2016

39.594,59

1051

20.3.2

1095

18.1.2

2015/47/1539/0

1

2017

6.426,54

1051

20.3.2

1095

18.1.2

2016/47/1001/0

1

2017

1.252,52

1051

20.3.2

1095

18.1.2

2015/760/3640/0

1

2017

23500,00

3838

20.3.2

3849

10.5.2

 

27. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. (Riapertura termini procedimento ex articolo 11 della legge regionale 8/2003)

1. In considerazione delle difficoltà operative emerse a seguito dell'introduzione della nuova metodologia informatica di presentazione delle domande per l'ottenimento, nell'anno in corso, dei contributi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la riapertura dei termini fissati, per la presentazione delle domande medesime, dall'articolo 4 del regolamento di attuazione della citata legge regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Direttore del Servizio competente provvede con proprio decreto a fissare i nuovi termini, dandone comunicazione secondo le modalità previste dall'articolo 51 del regolamento di cui al comma 1.

3. Sono fatte salve e non devono essere ripresentate le domande regolarmente pervenute al Servizio competente entro i termini originariamente previsti, e risultate in possesso dei requisiti di ammissibilità.