Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 finanza |
Data: | 12/04/2017 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni finanziarie urgenti) |
Art. 2. (Riapertura termini procedimento ex articolo 11 della legge regionale 8/2003) |
§ 6.2.44 - L.R. 12 aprile 2017, n. 5.
Disposizioni finanziarie urgenti.
(B.U. 12 aprile 2017, n. 15 - S.O. 14 aprile 2017, n. 13)
Art. 1. (Disposizioni finanziarie urgenti)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della
«4 bis. Al fine di acquisire la partecipazione di maggioranza diretta nella società per Azioni Autovie Venete (SAAV) Spa, strumentale all'attuazione di quanto previsto dal comma 3, e contestualmente al fine di mantenere in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia la quota di controllo della società Friulia Spa, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, nella misura necessaria al perfezionamento dell'operazione, la quota della partecipazione azionaria detenuta nella società Autovie Venete Spa da Friulia Spa. Il corrispettivo è rappresentato da azioni di Friulia Spa, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere al valore desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal consiglio di amministrazione di Friulia Spa e asseverato dalla società di revisione.
4 ter. La permuta di cui al comma 4 bis è autorizzata nell'ammontare massimo di 270 milioni di euro sulla base del valore delle azioni di Autovie Venete (SAAV) Spa quale risultante dalla perizia di stima eseguita da un esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile .
4 quater. Nel quadro dell'operazione di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al disposto dall'articolo 2, comma 289 bis, della
2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 4 bis, della
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con le maggiori entrate di pari importo previste, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 ter, della
4. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4 quater, della
5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) -Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.
6. Al comma 19 dell'articolo 13 della
7. Dopo il comma 19 dell'articolo 13 della
«19 bis. La garanzia di cui al comma 19 viene concessa nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'allegato previsto all'articolo 11, comma 3, lettera d), del
8. La Regione è autorizzata a concedere un contributo alla Provincia di Gorizia, alla Provincia di Pordenone e alla Provincia di Trieste, destinato alla copertura degli oneri derivanti da mutui rimborsati direttamente dalle predette Province.
9. Il contributo è limitato agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento in scadenza dall'1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017, che non siano già coperti da altri contributi della Regione o finanziati o rimborsati da terzi soggetti.
10. È escluso il contributo qualora il mutuante si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 1186 del codice civile .
11. Le Province sono autorizzate a imputare i contributi già concessi dalla Regione e destinati alla copertura degli oneri relativi alle rate di ammortamento successive al 30 giugno 2017, alla copertura degli oneri relativi alle rate di ammortamento in scadenza dall'1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017, qualora, entro il termine di rendicontazione di cui al comma 14, i contributi regionali siano già riscossi.
12. Il contributo di cui ai commi 8 e 9 è esteso, nei medesimi termini, agli oneri che discendono da strumenti finanziari derivati.
13. Le Province trasmettono alla Regione una attestazione che deve pervenire entro il 31 luglio 2017 e che indica, per ciascun mutuo o strumento finanziario derivato, l'ammontare della rata in scadenza nel periodo di riferimento, l'ammontare del contributo regionale o del finanziamento o del rimborso del terzo da imputarsi alla predetta rata e, conseguentemente, l'ammontare dell'onere non coperto per il quale si richiede il contributo.
14. Sulla base dell'attestazione di cui al comma 13, è concesso il contributo che viene successivamente liquidato e pagato a seguito di rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della
15. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 4.521.025,74 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.
16. Agli oneri derivanti dal comma 15 si provvede mediante storno di pari importo complessivo per l'anno 2017 come di seguito indicato:
a) per 1.519.966,98 euro a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27;
b) per 3.001.058,76 euro a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 4 (Rimborso di prestiti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.
17. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 47, 48, 49, 50 e 51 dell'articolo 8 della
b) il comma 58 dell'articolo 3 della
c) il comma 50 dell'articolo 5 della
d) il comma 21 dell'articolo 13 della
18. Al comma 4 bis dell'articolo 11 della
19. Nell'ambito degli indirizzi regionali per il sostegno dell'offerta abitativa regionale in materia di diritto allo studio universitario, la Regione promuove la valorizzazione delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 24 della
20. Per le finalità di cui al comma 19 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Istituto "Monsignor F. Tomadini" di Udine un contributo per sostenere i lavori di efficientamento e/o miglioramento energetico della struttura residenziale universitaria, quale cofinanziamento al 50 per cento dell'intervento qualora ammesso a finanziamento a seguito di procedura di selezione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2016, n. 937 (Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie) ai sensi della
21. La domanda, corredata del quadro economico complessivo di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata, entro trenta giorni dalla pubblicazione degli esiti della procedura di selezione di cui al comma 20, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
22. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la
23. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato stabilita dall'Unione europea.
24. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 62.500 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.
25. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui al comma 27.
26. Per motivi di classificazione funzionale, e come risultante dalle corrispondenti variazioni contabili di cui alla Tabella A relativa al comma 27, i seguenti decreti di impegno sono spostati di Missione e/o Programma come di seguito indicato:
estr. decreto con subnum. |
num. benef. decr. |
esercizio prov. fondi |
importo |
capitolo di origine |
missione programma e titolo di origine |
capitolo di destinazione |
missione programma e titolo di destinazione |
2017/776/1985/0 |
1 |
2017 |
495,00 |
730 |
14.5.1 |
764 |
14.1.1 |
2013/615/1637/0 |
1 |
2016 |
39.594,59 |
1051 |
20.3.2 |
1095 |
18.1.2 |
2015/47/1539/0 |
1 |
2017 |
6.426,54 |
1051 |
20.3.2 |
1095 |
18.1.2 |
2016/47/1001/0 |
1 |
2017 |
1.252,52 |
1051 |
20.3.2 |
1095 |
18.1.2 |
2015/760/3640/0 |
1 |
2017 |
23500,00 |
3838 |
20.3.2 |
3849 |
10.5.2 |
27. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
Art. 2. (Riapertura termini procedimento ex articolo 11 della
1. In considerazione delle difficoltà operative emerse a seguito dell'introduzione della nuova metodologia informatica di presentazione delle domande per l'ottenimento, nell'anno in corso, dei contributi previsti dall'articolo 11 della
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Direttore del Servizio competente provvede con proprio decreto a fissare i nuovi termini, dandone comunicazione secondo le modalità previste dall'articolo 51 del regolamento di cui al comma 1.
3. Sono fatte salve e non devono essere ripresentate le domande regolarmente pervenute al Servizio competente entro i termini originariamente previsti, e risultate in possesso dei requisiti di ammissibilità.