§ 1.4.16 – L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.
Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:11/12/2003
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali).


§ 1.4.16 – L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.

Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali.

(B.U. 17 dicembre 2003, n. 51).

 

Art. 1. (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali).

     1. [All’articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di elezione adempimenti in materia elettorale), dopo il comma 2, come modificato dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 5/2000, è aggiunto il seguente:

     “2 bis. Nei Comuni aventi popolazione sino a 5.000 abitanti, sono consentiti al Sindaco tre mandati consecutivi e un quarto mandato consecutivo nell’ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l’entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49).”] [1].

     2. [All’articolo 3 ter (Ammissione di una sola lista o di un solo gruppo di liste) della legge regionale 14/1995, come inserito dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 13/2002, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     “3 bis. Per determinare il quorum dei votanti, di cui al comma 1, non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell’anagrafe degli elettori residenti all’estero.” ] [2]

     3. Al procedimento relativo a referendum consultivi in materia di circoscrizioni provinciali si applicano le seguenti disposizioni:

     a) il procedimento referendario non può svolgersi contemporaneamente allo svolgimento di altri procedimenti elettorali, relativi a consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, oppure a consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni provinciali o comunali, ovvero di altri procedimenti referendari, regionali o nazionali;

     b) le operazioni di voto si svolgono di domenica, dalle ore sette alle ore ventidue;

     c) al presidente e ai componenti gli uffici di sezione per il referendum spettano i compensi previsti dalla normativa statale in occasione della elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo;

     d) le operazioni che, ai sensi della vigente normativa sono compiute dagli uffici elettorali sopraordinati agli uffici di sezione per il referendum, comunque denominati, sono effettuate dall’ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte d’appello di Trieste. Gli uffici di sezione, terminate le operazioni di scrutinio, trasmettono i verbali e i relativi allegati direttamente all’ufficio centrale per il referendum. Un estratto del verbale dell’ufficio di sezione, per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio, è trasmesso alla Direzione regionale per le autonomie locali. La trasmissione dei plichi da parte degli uffici di sezione per il referendum è effettuata secondo le modalità indicate nell’articolo 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale);

     e) l’ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di cui alla lettera d) e, comunque, non oltre dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d’appello. I rimanenti esemplari sono trasmessi, rispettivamente, alla Direzione regionale per le autonomie locali, unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum e al Presidente del Consiglio regionale;

     f) le facoltà che le leggi elettorali riconoscono ai promotori, si intendono riferite ai sindaci che hanno presentato il documento d’intenti di cui al comma 2 dell’articolo 18 (Disciplina del referendum in materia di circoscrizioni provinciali), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, considerati come gruppo unico. Le facoltà che le leggi elettorali riconoscono in materia di propaganda diretta ai partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale si intendono riferite, in occasione del referendum, ai partiti e gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale;

     g) le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o società. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti gli uffici di sezione, anticipati dai Comuni, sono rimborsati dalla Regione con le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole). Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai Comuni, la Regione eroga un’assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:

     1) 1,00 euro per ciascun elettore e 3.098,74 euro per ciascuna sezione per i Comuni con una sola sezione;

     2) 1,00 euro per ciascun elettore e 1.549,37 euro per ciascuna sezione per i Comuni sino a cinque sezioni;

     3) 1,00 euro per ciascun elettore e 723,04 euro per ciascuna sezione per i Comuni con più di cinque sezioni;

     h) ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall’articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all’articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare), le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e successive modifiche, trovano applicazione in via suppletiva ed in quanto compatibili con la legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 (Legge elettorale regionale), e successive modifiche.

     4. Per quanto non disciplinato dal comma 3, continua a trovare applicazione la legge regionale 22/1988, e successive modifiche.

     5. All’articolo 53 (Norme in materia di status degli amministratori locali) della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, il comma 5 è abrogato.

     6. Il Comitato di garanzia, previsto dalla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 (recante norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali), e successive modifiche, come ridenominato dall’articolo 3, comma 18, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è soppresso.

     7. Tutte le funzioni e le competenze attribuite dalle leggi regionali al soppresso Comitato di garanzia, salvo quelle indicate dal presente articolo, cessano di essere esercitate.

     8. [Il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica è esercitato dalla Direzione regionale dell’agricoltura e della pesca, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (recante norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica), intendendo attribuite alla Direzione regionale dell’agricoltura e della pesca tutte le competenze ivi assegnate al soppresso Comitato di garanzia] [3].

     9. All’articolo 3, comma 17, della legge regionale 1/2003, le parole: “che si avvale del Comitato di garanzia di cui alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 (Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali, nonché norme in materia di ordinamento dell’Amministrazione regionale. Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, nonché modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7) e successive modificazioni,” sono soppresse.

     10. [Gli enti locali informano la Direzione regionale per le autonomie locali dell’avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell’accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni] [4].

     10 bis. [La comunicazione di cui al comma 10 può essere effettuata anche tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali dall'Amministrazione regionale] [5].

     11. [Fino all’approvazione della nuova normativa regionale in materia di ordinamento delle autonomie locali, nel procedimento di approvazione del bilancio di previsione, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema, l’Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio comunale o provinciale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l’Assessore regionale per le autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Dalla data del provvedimento sostitutivo inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell’Amministrazione regionale)] [6].

     12. A seguito della soppressione del Comitato di garanzia, la Direzione regionale per le autonomie locali è autorizzata a procedere al completo scarto degli archivi relativi alle deliberazioni assoggettate al controllo, con l’obbligo della conservazione dei soli registri e dei provvedimenti negativi adottati dai Comitati di controllo.

     13. I procedimenti del Comitato di garanzia già iniziati e non conclusi alla data dell’1 luglio 2004, relativi a compiti e funzioni ancora previsti, sono trasferiti agli organi e uffici competenti ai sensi della presente legge. Gli eventuali termini per la conclusione dei procedimenti ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione da parte dell’organo o ufficio competente. I procedimenti non più previsti dalla legge sono archiviati. Gli adempimenti di cui al presente comma, curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali, sono comunicati ai soggetti interessati.

     14. La legge regionale 49/1991 e successive modifiche è abrogata [7].

     15. Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicità legale, le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le modalità previste dalla legislazione vigente. Le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge [8].

     15 bis. L'obbligo di pubblicazione delle determinazioni di cui al comma 15 decorre dall'1 gennaio 2013 al fine di consentire agli enti locali l'adeguamento delle proprie strutture e dei propri sistemi a tali adempimenti [9].

     16. Contestualmente alla pubblicazione nei siti informatici di cui al comma 15, le deliberazioni degli organi esecutivi degli enti locali sono comunicate ai capigruppo consiliari [10].

     17. [Gli enti locali destinano idonei e appositi spazi per la pubblicazione degli atti, in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità] [11].

     18. [Gli enti locali disciplinano con apposito regolamento le ulteriori modalità per la pubblicità dei propri atti] [12].

     19. Gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali diventano esecutivi il giorno successivo al termine della pubblicazione, salvo che, per motivi di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell’organo deliberante. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione. Gli altri atti divengono esecutivi al momento della loro adozione, salvo diversa determinazione della legge, dello statuto, del regolamento o dell’atto medesimo [13].

     [20. Le deliberazioni di cui al comma 19 sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione.] [14]

     20 bis. [Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicità legale, a decorrere dall'1 gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente. Fino al 31 dicembre 2011 i Comuni possono mantenere la pubblicazione in forma cartacea delle proprie deliberazioni mediante affissione all'albo pretorio] [15].

     21. Le disposizioni contenute nei commi da 6 a 20 si applicano a decorrere dall’1 luglio 2004; sino a tale data restano in carica gli attuali componenti del Comitato di garanzia.

     22. Non trovano applicazione, per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, le disposizioni relative alla procedura introdotta dall’articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche, ai fini dell’assegnazione del personale collocato in disponibilità.

     23. [Gli enti locali della Regione possono procedere all’assunzione del personale ritenuto necessario per le rilevate esigenze, nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), e dall’ordinamento vigente in materia di accesso al pubblico impiego, secondo le modalità stabilite dai propri atti di organizzazione interna] [16].

     24. Il comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificato dall’articolo 7, comma 30, della legge regionale 23/2001, è sostituito dal seguente:

     “1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ad incentivi erogati dall’Amministrazione regionale con fondi propri, gli Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli Istituti scolastici, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l’attività per la quale l’incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.”.

     25. I Comuni beneficiari delle assegnazioni a valere sul fondo di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora completamente utilizzato le somme ad essi attribuite, possono impiegarle per finalità diverse da quelle previste dal progetto comunale di rassicurazione civica, purché comunque previste dall’articolo 3, comma 25, della legge regionale 4/2001, nonché per il completamento di impianti di videotelesorveglianza ovvero per l’acquisizione di strumenti informatici e telematici per la polizia municipale.

     26. Gli statuti conferiscono ai consiglieri comunali e provinciali adeguati poteri di verifica e di controllo dell’attività posta in essere dall’ente. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del Comune e della Provincia, ivi compresi gli uffici per i controlli interni nonché quelli delle aziende e degli enti dipendenti, i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti, nei casi previsti dallo statuto, a non diffondere i documenti ottenuti nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

     27. Lo statuto deve inoltre prevedere le sanzioni da applicare, con criteri di gradualità, nei casi di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo per i quali i presentatori insistono nella richiesta di risposta. Tali sanzioni sono applicate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell’atto di sindacato ispettivo.

     28. Gli statuti dei Comuni e delle Province disciplinano quanto previsto dai commi 26 e 27 entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

     29. Sino all’approvazione della disciplina statutaria di cui ai commi 26 e 27, presso gli enti continuano a trovare applicazione le disposizioni legislative nazionali e regionali in vigore.

     30. Nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le norme relative al controllo di gestione previste dalla normativa statale [17].

     31. [Per i Comuni indicati al comma 30 viene inoltre abolito il nucleo di valutazione] [18].

     32. I Comuni indicati al comma 30 definiscono le modalità di esercizio dei controlli interni; le eventuali modifiche degli statuti comunali devono essere approvate dai Consigli comunali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     33. [Le competenze relative ai controlli interni che la legge, i regolamenti o i contratti collettivi di lavoro attribuiscono al nucleo di valutazione possono essere conferite anche all’organo di revisione dell’ente, se non assegnate ad altri soggetti, comunque nel rispetto del principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione] [19].

     34. Con decreto del Presidente della Regione vengono fissati i limiti massimi del compenso spettante ai revisori per l’eventuale incarico integrativo di cui al comma 33.

     [35. All’articolo 9, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali), dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

     “c bis) un rappresentante per ogni Comunità montana, designato dal Consiglio della Comunità stessa.”.] [20]

     36. Le disposizioni di cui al comma 35 trovano applicazione a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge. La composizione dell’Assemblea è aggiornata con la procedura di cui all’articolo 9, comma 6, della legge regionale 15/2001 entro i successivi sessanta giorni.

     37. Per perseguire le finalità di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 7/2000, l’Amministrazione regionale provvede, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione delle norme che disciplinano l’espressione di pareri delle Commissioni consiliari nell’ambito di procedimenti amministrativi riguardanti Comuni, Province, Comunità montane, Consorzi di Comuni [21].

     38. Nelle more della ricognizione, ove disposizioni di legge regionale prevedano l’acquisizione obbligatoria di un parere della Commissione consiliare competente per materia sulle deliberazioni della Giunta regionale concernenti l’assegnazione di incentivi al sistema delle autonomie locali, il parere deve intendersi facoltativo e la sua acquisizione è deliberata dalla Giunta regionale.

     39. La Giunta regionale nell’effettuazione della scelta di avvalersi o meno del parere si attiene a principi di efficacia ed efficienza, tenuto conto delle prerogative e delle funzioni delle Commissioni consiliari.

     40. [Salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la carica di Sindaco e di Assessore comunale è incompatibile con quella di Presidente e Assessore di Provincia, nonché con quella di Presidente del Consiglio provinciale] [22].

     41. [L’ufficio di Sindaco e di Presidente della Provincia, di Assessore comunale e provinciale, di consigliere comunale e provinciale è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali gli enti locali di appartenenza abbiano una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10 per cento, o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per legge] [23].

     42. [Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge i Comuni e le Province devono provvedere, ove diversamente disposto, all’adeguamento dei rispettivi statuti in conformità ai commi 40 e 41] [24].

     43. L’integrazione del numero di unità di personale spettanti agli uffici di segreteria, previsti dall’articolo 198, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali), può essere attuata tenuto conto del numero di strutture di livello direzionale che risultano aggregate a seguito di processi riorganizzativi dell’Amministrazione regionale.

     44. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[2] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[3] Comma abrogato dall'art. 57 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[4] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[5] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[6] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[8] Comma sostituito dall'art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[9] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[10] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[11] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[12] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[13] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[14] Comma abrogato dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[15] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e abrogato dall'art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[17] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[18] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16.

[19] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16.

[20] Comma modificato dall’art. 2 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 e abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[21] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[22] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 14 febbraio 2014, n. 2.

[23] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 9 marzo 2012, n. 3.

[24] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 9 marzo 2012, n. 3.