Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.14 commercio |
Data: | 08/04/2016 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005) |
Art. 2. (Modifica dell'articolo 29 bis della legge regionale 29/2005) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 29/2005) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 29/2005) |
Art. 5. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29/2005) |
Art. 6. (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 29/2005) |
Art. 7. (Inserimento dell'articolo 84 bis nella legge regionale 29/2005) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 85 della legge regionale 29/2005) |
Art. 9. (Inserimenti del capo I bis al Titolo VII e dell'articolo 85 bis nella legge regionale 29/2005) |
Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005) |
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 101 della legge regionale 29/2005) |
Art. 12. (Inserimento dell'articolo 102 bis nella legge regionale 29/2005) |
Art. 13. (Disposizioni transitorie) |
Art. 14. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29/2005) |
Art. 15. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 29/2005) |
Art. 16. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 29/2005) |
Art. 17. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29/2005) |
Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 29/2005) |
Art. 19. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 29/2005) |
Art. 20. (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 29/2005) |
Art. 21. (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 29/2005) |
Art. 22. (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 29/2005) |
Art. 23. (Sostituzione dell'articolo 42 della legge regionale 29/2005) |
Art. 24. (Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 29/2005) |
Art. 25. (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 29/2005) |
Art. 26. (Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 29/2005) |
Art. 27. (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 29/2005) |
Art. 28. (Sostituzione dell'articolo 50 della legge regionale 29/2005) |
Art. 29. (Sostituzione dell'articolo 51 della legge regionale 29/2005) |
Art. 30. (Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 29/2005) |
Art. 31. (Sostituzione dell'articolo 70 della legge regionale 29/2005) |
Art. 32. (Sostituzione dell'articolo 71 della legge regionale 29/2005) |
Art. 33. (Modifica all'articolo 80 della legge regionale 29/2005) |
Art. 34. (Modifiche all'articolo 84 della legge regionale 29/2005) |
Art. 35. (Sostituzione di parole agli articoli 11, 12, 14 bis, 21, 22, 23, 24, 33, 38, 39, 41, 68, 72, 73, 79, 80 e 82 della legge regionale 29/2005) |
Art. 36. (Abrogazioni) |
Art. 37. (Modifiche della legge regionale 1/1984) |
Art. 38. (Fondo per contributi alle imprese turistiche) |
Art. 39. (Contributi per la realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali) |
Art. 40. (Completamento lavori al Monastero di Santa Maria di Poffabro) |
Art. 41. (Contributi per la valorizzazione del Centro Biathlon Federale) |
Art. 42. (Realizzazione e completamento di opere inerenti il comprensorio turistico delle Grotte di Villanova) |
Art. 43. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 33/2015) |
Art. 44. (Contributi per la realizzazione di interventi di adeguamento funzionale del complesso "Ostello del ciclista") |
Art. 45. (Ripristino delle spiagge di Grado) |
Art. 46. (Valorizzazione delle ciclovie nei Comuni di Tavagnacco e di Povoletto) |
Art. 47. (Contributo al Comune di Rigolato per il restauro e il ripristino funzionale del Rifugio Cjampizzulon) |
Art. 48. (Contributi a Promoturismo FVG) |
Art. 49. (Trasferimenti di risorse per miglioramenti funzionali e manutenzioni di opere strutturali e infrastrutturali connesse ai poli sciistici e per la realizzazione di percorsi ciclabili) |
Art. 50. (Modifica all'articolo 148 della legge regionale 2/2002) |
Art. 51. (Modifica all'articolo 153 della legge regionale 2/2002) |
Art. 52. (Modifica all'articolo 159 della legge regionale 2/2002) |
Art. 53. (Interporto - Centro Ingrosso Pordenone) |
Art. 54. (Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di strutture ricettive) |
Art. 55. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 1/2007) |
Art. 56. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12/2006) |
Art. 57. (Finanziamenti per insediamenti delle PMI e loro consorzi) |
Art. 58. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 34/2015) |
Art. 59. (Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 4/2013) |
Art. 60. (Modifiche all'Allegato B riferito all'articolo 32 della legge regionale 26/2014) |
Art. 61. (Modifiche alla legge regionale 50/1993) |
Art. 62. (Modifiche alla legge regionale 3/2015) |
Art. 63. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 34/2015) |
Art. 64. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 34/2015) |
Art. 65. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 25/2002) |
Art. 66. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 27/2014 e disposizioni transitorie) |
Art. 67. (Modifiche alle leggi regionali 10/2012 e 3/2015) |
Art. 68. (Finanziamento dei contributi di cui all'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005) |
Art. 69. (Attuazione delle funzioni in materia di cooperazione sociale) |
Art. 70. (Devoluzione a favore di scuole nel Comune di Premariacco) |
Art. 71. (Norme transitorie della gestione contabile della spesa) |
Art. 72. (Inserimento dell'articolo 6 quater nella legge regionale 19/1971) |
Art. 73. (Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale) |
Art. 74. (Attuazione della misura 19 del Programma di sviluppo rurale) |
Art. 75. (Norme finanziarie) |
Art. 76. (Entrata in vigore) |
§ 3.14.124 - L.R. 8 aprile 2016, n. 4.
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.
(B.U. 6 aprile 2016, n. 14 - S.O. 12 aprile 2016, n. 18)
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI E RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI
CAPO I
GIORNATE DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 29 della
1. L'articolo 29 della
«Art. 29. (Giornate di chiusura degli esercizi)
1. L'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa è svolto senza limiti relativamente alle giornate di apertura e chiusura, a eccezione dell'obbligo di chiusura nelle seguenti giornate festive: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della
Art. 2. (Modifica dell'articolo 29 bis della
1. Il comma 2 dell'articolo 29 bis della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 30 della
1. All'articolo 30 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente le giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 29.»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3 dopo le parole «Lignano Sabbiadoro.» sono aggiunte le seguenti: «Con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del Comune interessato, possono essere individuate ulteriori località a prevalente economia turistica, sulla base delle rilevazioni periodiche rese da PromoTurismo FVG.».
CAPO II
RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI
Art. 4. (Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. I corsi professionali di cui all'articolo 5 della
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il CATT FVG e i CAT possono organizzare e gestire corsi facoltativi e a tal fine istituiscono un libretto di registrazione dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore.».
Art. 5. (Modifica all'articolo 9 della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della
«c) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;».
Art. 6. (Inserimento dell'articolo 9 bis nella
1. Dopo l'articolo 9 della
«Art. 9 bis. (Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio)
1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite per la durata di cinque anni con la seguente composizione:
a) il Direttore centrale della struttura direzionale dell'Amministrazione regionale competente in materia di commercio o suo delegato;
b) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia di istruzione;
c) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia politiche del lavoro;
d) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;
e) un rappresentante dei docenti del corso;
f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
g) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
h) un rappresentante della Camera di commercio competente per territorio, in relazione alle sede dei corsi.
3. La commissione è presieduta dal Direttore centrale di cui al comma 2, lettera a), o suo delegato. Per ciascun componente effettivo di cui al comma 2, lettere da b) a h), sono nominati due o più sostituti, designati con le medesime modalità.
4. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.».
Art. 7. (Inserimento dell'articolo 84 bis nella
1. Dopo l'articolo 84 della
«Art. 84 bis. (Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario)
1. Per le finalità di cui all'articolo 23 del
a) concessione degli incentivi di cui all'articolo 100 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;
b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all'articolo 38 della
c) concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 54 della
2. Il CATT FVG svolge e realizza l'attività di formazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis.
3. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della regione.
4. Il CATT FVG può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi.
5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al comma 1, il CATT FVG:
a) prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale;
b) prevede nello statuto il reinvestimento del novanta per cento degli utili nelle attività di cui all'articolo 23 del
c) si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle funzioni delegate nel territorio regionale e, a tal fine, può utilizzare le strutture organizzative e gli strumenti presenti sul territorio regionale messi a disposizione dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 3.
6. Il CATT FVG è autorizzato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 23 del
7. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 5 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione. Il termine per la conclusione del relativo procedimento è di sessanta giorni.
8. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata previo parere della Commissione consiliare competente, emana direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, determina i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione degli incentivi e l'obbligo per il CATT FVG di dotarsi di sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della domanda. Le direttive per le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono emanate entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della
9. L'Amministrazione regionale, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, è autorizzata a finanziare il programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, comprendente le seguenti attività per l'assistenza gratuita a favore delle imprese:
a) consulenza e assistenza tecnica, finalizzate all'aggiornamento costante degli imprenditori;
b) informazione, orientamento, assistenza e animazione alle nuove imprese;
c) iniziative per l'animazione del territorio, finalizzate alla realizzazione di eventi, mostre, convegni e manifestazioni;
d) indagini, studi e ricerche riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi e l'evoluzione del mercato, nonché su tematiche in materia ambientale di interesse per il comparto terziario.
10. Il programma di cui al comma 9 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 9.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dai regolamenti di cui al comma 10 e dalle direttive di cui al comma 8.
12. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 è riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATT FVG per l'attività di primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.
14. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della
Art. 8. (Modifiche all'articolo 85 della
1. All'articolo 85 della
a) al comma 1 la parola «duemila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila»;
b) al comma 1 le parole «va dichiarata annualmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio con le stesse modalità con le quali le associazioni dichiarano la loro rappresentatività alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in sede di rinnovo dei consigli delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di commercio»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5 bis. Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva, i CAT e il CATT FVG si dotano di un proprio sito internet.»;
d) i commi 8, 9 e 10 sono abrogati;
e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10 bis. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT e al CATT FVG si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della
Art. 9. (Inserimenti del capo I bis al Titolo VII e dell'articolo 85 bis nella
1. Prima del capo II del titolo VII della
«Art. 85 bis. centri commerciali naturali
1. Per centro commerciale naturale si intende un insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del territorio comunale in cui le funzioni distributive rivestono un ruolo significativo per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo, finalizzato al recupero, promozione e valorizzazione delle attività economiche, in particolare delle produzioni locali, al miglioramento della vivibilità del territorio e dei servizi ai cittadini e ai non residenti.
2. I centri commerciali naturali sono costituiti in forma di, società di capitali, società consortili e associazioni con finalità commerciali e perseguono gli scopi di cui al comma 1 mediante iniziative di qualificazione e innovazione dell'offerta commerciale, di sviluppo della promozione commerciale, di acquisizione di servizi innovativi di supporto alle attività delle imprese aderenti ed eventi di animazione territoriale.
3. Ai centri commerciali naturali possono aderire, in qualità di soggetti interessati, le associazioni di categoria, la Camera di commercio e il Comune competenti per territorio e altri enti e associazioni che si prefiggano lo scopo di valorizzare il territorio [1].
4. Al fine di sostenere le attività di cui al presente articolo, i centri commerciali naturali possono accedere ai contributi di cui all'articolo 100.».
Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 100 della
1. L'articolo 100 della
«Art. 100. (Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio)
1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:
a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;
c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;
d) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;
f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;
g) acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle merci;
h) contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata;
i) oneri relativi alla pianificazione finanziaria aziendale e accesso ai finanziamenti delle microimprese;
j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.
2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.
4. Le iniziative di cui al comma 1, lettere i) e j), sono incentivate nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, lettera j), sono ammissibili anche le spese per l'ottenimento di garanzie ovvero per il pagamento degli oneri finanziari in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale.
5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera a).
6. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in applicazione del
7. Nel regolamento di esecuzione relativo al presente articolo possono essere anche previste premialità o priorità per i programmi d'investimento presentati dalle imprese per le quali i soggetti di cui all'articolo 71, comma 6 bis, del
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 101 della
1. L'articolo 101 della
«Art. 101. (Assegnazione fondi)
1. Le imprese presentano al CATT FVG le domande di contributo che possono essere prefinanziate con idonea fidejussione, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della
2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.
3. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della
4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.
5. Il CATT FVG restituisce alla Regione, entro il 15 novembre di ogni anno, le quote dei fondi di cui al comma 1 non ancora concesse alle imprese commerciali, turistiche e di servizio alla data del 31 ottobre, fermi restando i limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita.».
Art. 12. (Inserimento dell'articolo 102 bis nella
1. Dopo l'articolo 102 della
«Art. 102 bis. (Ripartizione dei fondi)
1. Il CATT FVG assicura che la ripartizione a livello territoriale dei fondi di cui all'articolo 101 e dei fondi relativi ai programmi di cui all'articolo 84 bis, comma 9, avvenga con la medesima percentuale risultante dall'assegnazione dei fondi relativi all'anno 2014.».
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI
Art. 13. (Disposizioni transitorie)
1. Gli articoli 4, 5, 8, 10 e 11 hanno efficacia dall'1 gennaio 2017.
2. Le attività di formazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e di cui all'articolo 85, comma 2, lettera c) della
3. Le attività relative ai programmi di cui all'articolo 85, comma 10, della
4. Le funzioni relative alla gestione dei procedimenti contributivi di cui all'articolo 85, comma 8, lettera a), della
5. La Giunta regionale approva il piano di ricognizione e trasferimento delle funzioni dei CAT, predisposto dal Servizio competente in materia di commercio sulla base della documentazione e delle attestazioni fornite dai CAT medesimi. Il piano:
a) individua, alla data del 31 dicembre 2016, lo stato dei procedimenti di cui al comma 4 in corso e il rendiconto di tutte le risorse finanziarie regionali gestite dai CAT;
b) stabilisce le modalità di trasferimento al CATT FVG dei procedimenti di cui al comma 4 e delle correlate risorse;
c) stabilisce le modalità di restituzione alla Regione delle risorse non spese per le attività di cui ai commi 3 e 4 [2].
TITOLO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005 CONCERNENTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DISCIPLINA DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA
CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005
Art. 14. (Modifiche all'articolo 1 della
1. All'articolo 1 della
a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
«a bis) previsione di limiti all'esercizio delle attività economiche di cui alla presente legge solo per motivi imperativi di interesse generale, come definiti dell'articolo 8, comma 1, lettera h), del
b) alla lettera d) del comma 1 dopo la parola «equilibrio» sono inserite le seguenti: «sul territorio»;
c) dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:
«e bis) promozione della cultura della legalità volta al contrasto dell'abusivismo commerciale e delle pratiche illegali;»;
d) alla lettera f) del comma 2 dopo la parola «presenza» sono aggiunte le seguenti: «sul territorio».
Art. 15. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
a) alla lettera c) le parole «generi alimentari» sono sostituite dalle seguenti:«generi del settore alimentare»;
b) alla lettera d) le parole «generi non alimentari» sono sostituite dalle seguenti:«generi del settore non alimentare»;
c) alla lettera i) dopo la parola «1.500» sono aggiunte le seguenti: «, questi si distinguono in: 1) esercizi di media struttura minore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 400; 2) esercizi di media struttura maggiore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 400 e fino a metri quadrati 1.500;»;
d) alla fine della lettera m) le parole «, effettuata in insediamenti commerciali a ciò appositamente destinati» sono soppresse;
e) alla lettera s) le parole «, con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico - sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività iniziata» sono soppresse.
f) dopo la lettera w) sono aggiunte le seguenti:
«w bis) esercizio in proprio dell'attività di vendita o di somministrazione: qualsiasi attività di vendita di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione;
w ter) sportello unico per le attività produttive (SUAP): lo sportello di cui all'articolo 24 del
Art. 16. (Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
«Art. 3. (Settori merceologici)
1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono distinti nei seguenti settori merceologici:
a) settore alimentare;
b) settore non alimentare.
2. La vendita dei farmaci di cui all'articolo 5 del
Art. 17. (Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
2. Al comma 4 dell'articolo 5 della
Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
«Art. 6. (Requisiti morali e condizioni ostative)
1. Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del
Art. 19. (Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 59/2010.»;
b) al comma 3 le parole «al comma 2, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. E' riconosciuta validità ai requisiti professionali maturati o riconosciuti ai sensi dell'ordinamento delle altre Regioni.».
Art. 20. (Sostituzione dell'articolo 19 della
1. L'articolo 19 della
«Art. 19. (Vendita negli outlet)
1. La denominazione di outlet, può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all'attività commerciale.
2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono tenuti separati dalle altre merci.
3. Gli operatori devono comunicare la natura dei prodotti mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all'interno dei propri locali.
4. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali.».
Art. 21. (Modifica all'articolo 32 della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della
«5 bis. La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui l'allestimento della vetrina, anche in un momento di chiusura dell'esercizio o di momentanea sospensione dell'attività con chiusura della porta di ingresso, sia effettivamente in corso e ciò sia comprovato dalla presenza di personale intento a tale operazione.».
Art. 22. (Modifiche all'articolo 41 della
1. All'articolo 41 della
a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
«b bis) ai soggetti che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita della stampa quotidiana e periodica, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attività.»;
b) alla lettera b) del comma 2 le parole «e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante» sono soppresse;
c) alla fine del comma 2 bis sono aggiunte le seguenti parole: «e, per quanto compatibile e non diversamente disposto, i criteri del documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione della citata Intesa»;
d) dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti:
«2 ter. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni del presente titolo e del titolo VI.
2 quater. Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dal presente titolo, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dal
Art. 23. (Sostituzione dell'articolo 42 della
1. L'articolo 42 della
«Art. 42. (Esercizio dell'attività)
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:
a) su posteggi dati in concessione, per un periodo compreso tra i nove e i dodici anni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 41, comma 2 bis;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA al SUAP del Comune sede del posteggio, oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività medesima, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).
3. Nella SCIA l'interessato, in particolare, dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi;
b) il settore o i settori merceologici e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), gli estremi della concessione di posteggio; tale concessione non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
4. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. L'operatore che abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio ai sensi del comma 1, lettera b), non può presentare ulteriori SCIA per il commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso.
6. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.
7. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti, in ogni caso nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
8. Uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA, ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.
9. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.».
Art. 24. (Modifiche all'articolo 43 della
1. All'articolo 43 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività)»;
b) al comma 2 dopo le parole «artistico e ambientale.» sono aggiunte le seguenti: «In relazione a tali zone, i Comuni possono prevedere restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis. I titolari di posteggi ubicati in mercati di cui al comma 2, qualora pongano in vendita merceologie non conformi alle restrizioni prescritte, hanno l'onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento comunale, pena la decadenza dalla concessione del posteggio.»;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3 bis. E' fatto obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3 ter. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è consentito dalle competenti autorità, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.
3 quater. Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
3 quinquies. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.».
Art. 25. (Modifiche all'articolo 47 della
1. All'articolo 47 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, sia la vendita, sia la somministrazione di alimenti e bevande, avviene anche nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 41, comma 2 ter, ed è soggetto alle norme di settore che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Nei mercati giornalieri di nuova istituzione, le aree destinate al commercio di prodotti alimentari sono:
a) chiaramente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale;
b) dotate di una propria rete fognaria, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi igienici generali del mercato nonché dei posteggi che ne abbiano la necessità;
c) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera b), e all'energia elettrica; tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;
d) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani possibilmente distinti per categoria di riciclaggio, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi.»;
c) al comma 5 dopo le parole «successive modifiche» sono aggiunte le seguenti: «e integrazioni».
Art. 26. (Modifiche all'articolo 48 della
1. All'articolo 48 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati è soggetto a SCIA, previo ottenimento della concessione di posteggio di cui all'articolo 49.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio - economiche del territorio, tenendosi conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.»;
c) al comma 3 le parole «42, commi 6 e 7,» sono sostituite dalle seguenti: «41, comma 2 bis,» e dopo le parole «del territorio comunale» sono aggiunte le seguenti: «e possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività»;
d) al comma 4 le parole «articolo 42, commi 6 e 7,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 41, comma 2 bis,»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fermi restando i principali criteri di priorità individuati dall'Intesa, di cui all'articolo 41, comma 2 bis, ai fini delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione ovvero di nuovi posteggi in mercati esistenti, nonché dei posteggi che si sono resi liberi, vengono specificati i seguenti ulteriori criteri individuati dall'Intesa citata:
1) criterio correlato alla qualità dell'offerta, in particolare: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni gratuite;
2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito, in particolare: l'impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o online;
3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica, in particolare: compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto, ovvero utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.».
Art. 27. (Modifiche all'articolo 49 della
1. All'articolo 49 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata in base ai criteri di priorità stabiliti dall'Intesa di cui dall'articolo 41, comma 2 bis, può avere la durata massima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), può essere rinnovata nel rispetto delle prescrizioni di cui alla citata Intesa e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.»;
b) al comma 2 le parole «Il titolare dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'operatore su aree pubbliche»;
c) al comma 3 le parole «, comma 2» sono soppresse;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Comune tiene costantemente aggiornata la planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione di chi intenda richiedere la concessione di posteggio.»;
e) al comma 5 le parole «ai soggetti legittimati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche in base ad autorizzazione di cui all'articolo 42», sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera»;
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Nell'ambito della stessa area mercatale, un medesimo soggetto non può essere titolare di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, per un massimo di quattro concessioni, due del settore alimentare e due del settore non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero di posteggi non superiore a cento, ovvero di tre concessioni per singolo settore, per un numero massimo di sei concessioni, nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a cento.»;
g) al comma 9 le parole «Il titolare dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'operatore su aree pubbliche» e le parole «comma 2,» e «o ferie» sono soppresse;
h) al comma 10 dopo le parole «attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti» sono aggiunte le seguenti: «distinte per categoria di riciclaggio»;
i) al comma 13 le parole «, comma 2» sono soppresse.
Art. 28. (Sostituzione dell'articolo 50 della
1. L'articolo 50 della
«Art. 50. (Determinazione delle aree relative alle fiere)
1. Il commercio sulle aree destinate alle fiere, istituite e disciplinate dai regolamenti comunali, è consentito agli esercenti l'attività di vendita su aree pubbliche di tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 28 del
2. L'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo avviene secondo i criteri di priorità stabiliti dall'Intesa, di cui all'articolo 41, comma 2 bis.
3. La concessione del posteggio, della durata massima di dodici anni e comunque limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene ai sensi di quanto sancito dall'articolo 49, comma 5.
4. Le domande di concessione del posteggio pervengono al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera e la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa nell'albo comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.».
Art. 29. (Sostituzione dell'articolo 51 della
1. L'articolo 51 della
«Art. 51. (Orari)
1. I Comuni stabiliscono i giorni e la fascia temporale di durata giornaliera dei mercati e delle fiere.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 43, commi 2 e 3, i Comuni fissano i limiti temporali di sosta nello stesso punto per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.
3. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.».
Art. 30. (Modifiche all'articolo 52 della
1. All'articolo 52 della
a) al comma 1 dopo le parole «dell'azienda» sono inserite le seguenti: «, o del ramo d'azienda,» e le parole «agli articoli 39 e 72» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 39»;
b) al comma 2 le parole «, autorizzata ai sensi dell'articolo 42, comma 3,» sono soppresse.
Art. 31. (Sostituzione dell'articolo 70 della
1. L'articolo 70 della
«Art. 70. (Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività)
1. La domanda di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, ai sensi dell'articolo 69, è presentata al SUAP del Comune in cui va ubicata la sede dell'attività.
2. Nella domanda di cui al comma 1 è attestato il possesso dei requisiti morali e professionali e di ogni presupposto e requisito richiesto dalle normative di settore in relazione all'iniziativa da realizzarsi.
3. L'esame della domanda è subordinato alla disponibilità da parte del titolare dei locali nei quali intende esercitare l'attività; la disponibilità sussiste anche nel caso in cui i locali siano oggetto di costruzione o ristrutturazione.
4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità in relazione ai locali in essa indicati. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Comune ne invia gli estremi, anche in via telematica, alla Prefettura, alla Questura, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente.
5. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.».
Art. 32. (Sostituzione dell'articolo 71 della
1. L'articolo 71 della
«Art. 71. (Riunioni straordinarie)
1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 41 del
Art. 33. (Modifica all'articolo 80 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 80 sono inseriti i seguenti:
«2 bis. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera m), è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
2 ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.».
Art. 34. (Modifiche all'articolo 84 della
1. All'articolo 84 della
a) alla lettera a ter) del comma 1 dopo le parole «elaborare e diffondere» sono inserite le seguenti: «, con le modalità previste dall'articolo 4 della
b) alla lettera c) del comma 1 le parole «articoli 12, comma 3, 15, comma 3, e 19, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 12, comma 3, e 15, comma 3»;
c) alla lettera d) del comma 1 la parola «bimestrali» è soppressa;
d) alla lettera c) del comma 3 le parole «quattro rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna».
Art. 35. (Sostituzione di parole agli articoli 11, 12, 14 bis, 21, 22, 23, 24, 33, 38, 39, 41, 68, 72, 73, 79, 80 e 82 della
1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, al comma 1 dell'articolo 12, al comma 1 dell'articolo 14 bis, al comma 2 dell'articolo 21, ai commi 1 e 2 dell'articolo 22, al comma 1 dell'articolo 23, al comma 1 dell'articolo 24, al comma 13 dell'articolo 33, al comma 4 dell'articolo 38, ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 39, alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 41, al comma 3 dell'articolo 68, ai commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 72, al comma 1 dell'articolo 73, al comma 3 dell'articolo 79, ai commi 2 e 11 dell'articolo 80 e al comma 3 dell'articolo 82 della
2. Al comma 2 dell'articolo 80 della
Art. 36. (Abrogazioni)
1. Gli articoli 10, 28, 43, comma 5, 44, 45, 46, 47, commi 2, 3 e 4, 48, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 49, commi 6 e 7, 53, 54, 99, 109, comma 1, e 109 bis della
2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono abrogate all'articolo 42, comma 1, le lettere g) e h), della
CAPO II
DIFFIDA AMMINISTRATIVA
Art. 37. (Modifiche della
1. Alla
a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3 bis. (Diffida amministrativa)
1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini e imprese, è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3.
2. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alla
a) articolo 19, comma 1, in materia di utilizzo della denominazione di outlet in assenza delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera m);
b) articolo 19, comma 2, in materia di separazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), dalle altre merci;
c) articolo 19, comma 4, in materia di rispetto delle norme che disciplinano i prezzi, le vendite straordinarie e promozionali da parte dei titolari di outlet;
d) articolo 32 in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio;
e) articoli 33, 34, 35, 36 e 37 in materia di vendite straordinarie;
f) articolo 38 in materia di comunicazioni relative alla sospensione, cessazione o cessione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio;
g) articolo 78 in materia di pubblicità dei prezzi per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento.
4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile.»;
b) dopo la lettera f) del primo comma dell'articolo 4 è inserita la seguente:
«f bis) la menzione della diffida amministrativa qualora sia applicabile ai sensi dell'articolo 3 bis;».
TITOLO III
SVILUPPO DEL SETTORE TERZIARIO
CAPO I
MISURE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
Art. 38. (Fondo per contributi alle imprese turistiche)
1. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 59 della
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono annualmente assegnate al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG).
3. Il comma 5 dell'articolo 156 della
Art. 39. (Contributi per la realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali)
1. Al fine di consentire la valorizzazione in chiave turistica dell'area montana anche in sinergia con interventi di divulgazione della cultura ambientale e storica dell'area medesima, l'Amministrazione regionale, nel rispetto dell'articolo 55 del
2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relazione individua in particolare le modalità di concessione, o altro atto di conferimento, a favore di terzi per la costruzione o la gestione dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale che devono essere attuati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
3. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
4. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera bb), del
5. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.
Art. 40. (Completamento lavori al Monastero di Santa Maria di Poffabro)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 150.000 euro al Monastero di Santa Maria di Poffabro di Frisanco (PN) per far fronte alle spese, anche già sostenute nel 2015, per i lavori di completamento dei laboratori artigianali annessi al Monastero e relative pertinenze.
2. A tal fine il Monastero di Santa Maria di Poffabro di Frisanco (PN) presenta apposita domanda al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata degli elaborati progettuali, della relazione tecnico descrittiva con relativo quadro economico delle spese, anche già sostenute nel 2015, e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
3. Il Servizio edilizia, con il provvedimento di concessione del contributo, fissa i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa. Per la concessione e l'erogazione del contributo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 59 e 60 della
Art. 41. (Contributi per la valorizzazione del Centro Biathlon Federale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo per la realizzazione di opere e strutture di carattere turistico, ricettivo sportivo o culturale finalizzate a valorizzare il Centro Biathlon Federale di Piani di Luzza - Forni Avoltri.
2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.
Art. 42. (Realizzazione e completamento di opere inerenti il comprensorio turistico delle Grotte di Villanova)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Lusevera per il completamento del percorso circolare turistico all'interno delle Grotte di Villanova, al fine di ampliare le potenzialità turistiche del comprensorio medesimo.
2. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un progetto preliminare relativo all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
Art. 43. (Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
a) al comma 32 dopo le parole «da destinare a museo» sono aggiunte le seguenti: «, compreso l'acquisto dei manufatti, dei macchinari e degli attrezzi presenti nel medesimo edificio»;
b) al comma 33 dopo le parole «perizia di stima dell'edificio da acquistare» sono aggiunte le seguenti: «compresi i manufatti, i macchinari e gli attrezzi presenti nel medesimo edificio» e dopo le parole «spesa di acquisto dell'edificio storico denominato "Favria"» sono aggiunte le seguenti: «e dei manufatti, dei macchinari e degli attrezzi presenti nel medesimo edificio»;
c) al comma 34 dopo le parole «da destinare a museo» sono aggiunte le seguenti: «, compresi i manufatti, i macchinari e gli attrezzi presenti nel medesimo edificio».
Art. 44. (Contributi per la realizzazione di interventi di adeguamento funzionale del complesso "Ostello del ciclista")
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione "Mont" per la realizzazione di un intervento di manutenzione e adeguamento funzionale del fabbricato e dell'area camper facenti parte del complesso "Ostello del ciclista" di proprietà del Comune di Tarvisio concesso in comodato gratuito all'Associazione stessa.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.
3. Gli incentivi sono concessi ai sensi del
Art. 45. (Ripristino delle spiagge di Grado)
1. Al fine di garantire il ripristino delle spiagge di Grado, danneggiate in seguito a eventi calamitosi, e consentire l'avvio della stagione turistica 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Grado, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, risorse finanziarie per interventi urgenti di ripascimento delle spiagge medesime e per la pulizia degli arenili.
Art. 46. (Valorizzazione delle ciclovie nei Comuni di Tavagnacco e di Povoletto)
1. Al fine di favorire la valorizzazione ambientale e di accrescere l'attrattività turistica delle ciclovie dei parchi del Cormor e del Torre, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Tavagnacco e di Povoletto un contributo per compartecipare alla realizzazione di impianti e strutture di carattere turistico-sportivo.
2. Le domande, corredate di una relazione illustrativa, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
Art. 47. (Contributo al Comune di Rigolato per il restauro e il ripristino funzionale del Rifugio Cjampizzulon)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Rigolato per il restauro e il ripristino funzionale del Rifugio Cjampizzulon, di proprietà del Comune di Rigolato, danneggiato da eventi atmosferici.
2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
Art. 48. (Contributi a Promoturismo FVG)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale Promoturismo FVG un contributo finalizzato ad alleviare gli oneri derivanti dall'assunzione in comodato d'uso temporaneo dello stabilimento termale di proprietà del Comune di Arta Terme.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente a una relazione illustrativa completa di specifico piano finanziario. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione ed erogazione degli importi.
Art. 49. (Trasferimenti di risorse per miglioramenti funzionali e manutenzioni di opere strutturali e infrastrutturali connesse ai poli sciistici e per la realizzazione di percorsi ciclabili)
1. L'Amministrazione regionale trasferisce a PromoTurismoFVG risorse finanziarie per la realizzazione, il miglioramento funzionale e la manutenzione di opere strutturali e infrastrutturali connesse al comprensorio di Piancavallo, ivi compreso il bacino di Pian delle More, nell'ottica del potenziamento dei poli sciistici regionali e nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica non discriminatorie e trasparenti previste dalle norme sugli appalti pubblici.
2. L'Amministrazione regionale trasferisce a PromoTurismo FVG risorse finanziarie per l'esecuzione di interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi ciclabili nell'ambito dei territori montani dei Comuni di Aviano, Budoia, Polcenigo e Caneva e destinati alla valorizzazione in chiave turistica dei territori medesimi.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e per la quantificazione delle risorse da trasferire, la PromoTurismoFVG comunica l'avvenuta aggiudicazione della gara.
CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002
Art. 50. (Modifica all'articolo 148 della
1. Al comma 1 dell'articolo 148 della
Art. 51. (Modifica all'articolo 153 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 153 della
«b bis) collegi di cui agli articoli 122, 127, 132, 144.».
Art. 52. (Modifica all'articolo 159 della
1. Il comma 1 dell'articolo 159 della
«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni e per i corsi di aggiornamento professionale.».
CAPO III
MISURE PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO
Art. 53. (Interporto - Centro Ingrosso Pordenone)
1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono:
a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;
b) destinati a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che Interporto può mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato.
3. Interporto può affidare la costruzione e la gestione delle opere di cui al comma 1 con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
4. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
a) infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, infrastrutture per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico, infrastrutture per l'energia o per il riciclaggio e riutilizzazione dei rifiuti, infrastrutture di banda larga, infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali di cui alle sezioni del capo III del
b) acquisto di immobili;
c) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.
5. II contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.
6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.
7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
8. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera cc), del
9. Interporto produce all'atto della presentazione della domanda di contributo la documentazione attestante l'effetto incentivante di cui all'articolo 6 del
10. Con il decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE E DI ATTRATTIVITÀ
Art. 54. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 3 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:
«3. In caso di esercizio di una casa per ferie, è allegata una dichiarazione da cui risulta che la struttura ospita prevalentemente assistiti, associati o gruppi di persone per le finalità di cui all'articolo 71, oppure dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione o azienda da cui è gestita per le medesime finalità.»;
b) al comma 2 dell'articolo 67 dopo le parole «villaggi turistici,» sono inserite le seguenti:«villaggi sopraelevati»;
c) dopo il comma 4 dell'articolo 67 è inserito il seguente:
«4 bis. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante apposito convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi. Resta fermo in ogni caso il rispetto delle discipline vigenti nelle materie urbanistico - edilizia, sicurezza e impianti, beni culturali, paesaggio e tutela ambientale, accatastamento e intavolazione.»;
d) il comma 3 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente:
«3. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.».
Art. 55. (Modifica all'articolo 5 della
1. Al comma 77 dell'articolo 5 della
Art. 56. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 85 dell'articolo 6 della
«85 bis. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e i settori ammissibili per i progetti mirati di cui ai commi da 82 a 85.».
CAPO V
DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE L'INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE E ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 57. (Finanziamenti per insediamenti delle PMI e loro consorzi)
1. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 sono finanziati nel limite massimo di 500.000 euro ciascuno per complessivi 3 milioni di euro, limitatamente allo scorrimento delle graduatorie approvate sulle iniziative dirette a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI e loro consorzi, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse IV, attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del bando concernente "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)" e dei relativi allegati), ammissibili e non finanziate nell'ambito di tale Piano.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, all'articolo 12 comma 1, all'articolo 13, comma 1, lettera c), e all'articolo 16, comma 1, lettera c, punto 6, del bando approvato con
3. Gli incentivi a sostegno delle iniziative di cui al comma 1 sono concessi dai Comuni in applicazione delle regole del
4. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata sulla base di una ricognizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del Bando approvato con
5. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 non finanziati, neppure parzialmente, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, sono finanziati nel limite massimo di 200.000 euro ciascuno per complessivi 2 milioni di euro, limitatamente a uno degli interventi, purché interamente completati entro il 31 dicembre 2019 e appartenenti alle iniziative di cui alle tipologie a) di cui all'articolo 5 del Bando approvato con
6. Gli interventi di cui al comma 5 sono attuati in applicazione delle disposizioni di cui alla
7. Per le finalità di cui al comma 5 i Comuni presentano domanda di finanziamento all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. [Gli oneri derivanti dai commi 1 e 5 sono finanziati nei limiti delle disponibilità di cui al comma 2 bis e secondo le modalità di cui al comma 2 ter dell'articolo 24 della
9. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, sono altresì finanziati con le risorse già stanziate a valere sulla Missione n. 14 Sviluppo economico e competitività e sul Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016 (capitolo 9657) e non ancora impegnate.
10. Le risorse di cui al comma 9 sono assegnate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1, lettera c), e all'articolo 16, comma 1, lettera c, punto 6 del bando approvato con
11. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 9 è effettuata prioritariamente rispetto a quella di cui al comma 4 sulla base della ricognizione di cui al comma medesimo e viene calcolata proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.
Art. 58. (Modifica all'articolo 3 della
1. Il comma 6 dell'articolo 3 della
«6. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 è delegata a Unioncamere FVG. Le domande di contributo sono presentate a Unioncamere FVG, che ne predispone la graduatoria, da approvare con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, nonché provvede alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 5. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia. La convenzione definisce anche il limite massimo del rimborso delle spese per l'attività di gestione dei contributi, nonché le modalità di effettuazione del rimborso e le spese ammissibili.».
Art. 59. (Modifica dell'articolo 18 della
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
Art. 60. (Modifiche all'Allegato B riferito all'articolo 32 della
1. All'Allegato B, riferito all'articolo 32 della
a) al punto 9 recante " Funzioni in materia di politiche sociali " la lettera a) è soppressa.
b) dopo il punto 11 recante " Funzioni in materia di viabilità ", è aggiunto il seguente:
«11 bis. Funzioni in materia di attività produttive:
a) gli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali e la realizzazione e il sostegno ai progetti di cui agli articoli 11 e 14 della
Art. 61. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 5 bis le parole «e sportivo della pratica dello sci» sono sostituite dalle seguenti: «e della pratica sportiva dello sci»;
b) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 5 bis è sostituita dalla seguente:
«a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico;»;
c) dopo la lettera j) del comma 4 dell'articolo 5 bis è inserita la seguente:
«j bis) gestisce anche indirettamente strutture ricettive e servizi turistici, qualora ritenuto opportuno al fine di una migliore fruizione dei servizi;»;
d) alle lettere a) e f) del comma 1 dell'articolo 5 sexies 1 la parola:«approvazione» è sostituita dalla seguente: «adozione»;
e) la lettera n) del comma 1 dell'articolo 5 sexies 1 è sostituita dalla seguente:
«n) l'adozione della proposta di politica tariffaria, ai fini della successiva approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 5 nonies, comma 2, lettera d), nonché l'attuazione della stessa.»;
f) dopo il comma 1 dell'articolo 5 sexies 2 è inserito il seguente:
«1 bis. Il Direttore generale, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle proprie competenze, motivatamente individuate, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati.».
Art. 62. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo il comma 5 dell'articolo 62 è inserito il seguente:
«5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla
b) dopo il comma 5 bis dell'articolo 62 sono inseriti i seguenti:
«5 ter. Sino alla scadenza del termine per la costituzione dei consorzi di cui al comma 5, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla
5 quater. Alle modifiche di cui al comma 5 ter si applica l'articolo 67.».
c) dopo il comma 4 dell'articolo 64 sono inseriti i seguenti:
«4 bis. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nel Comune di Moggio Udinese è consentito al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo anche al di fuori dell'agglomerato industriale.
4 ter. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nell'area del soggetto gestore di servizi logistici Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia SpA, è consentito al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 62, comma 5, lettera d), punto 2, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo, anche al di fuori dell'agglomerato industriale.».
Art. 63. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo il comma 41 dell'articolo 2 della
«41 bis. L'elaborazione dell'analisi di rischio, comprese le attività di progettazione a essa propedeutiche, relative alle aree situate in Comune di Muggia, località Valle delle Noghere e Valle del Rio Ospo di proprietà di EZIT in liquidazione, nell'ambito della riqualificazione del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste di cui al comma 41, sono finanziate dalle somme che residuano dal finanziamento concesso a EZIT con il decreto n. 1202 del 23 giugno 2006, rideterminato con il decreto n. 132 del 7 febbraio 2007 e con il decreto n. 1827 del 9 agosto 2010, della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ai sensi del
41 ter. Al fine di garantire la continuità e l'unitarietà della riqualificazione ambientale del SIN di Trieste, nell'ambito dell'esercizio delle competenze di cui al comma 41, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è autorizzata a stipulare convenzioni a titolo oneroso per l'elaborazione dell'analisi di rischio comprese le attività di progettazione a essa propedeutiche, con soggetti privati che abbiano acquistato o acquisteranno aree di proprietà di EZIT in liquidazione, situate in Comune di Muggia, località Valle delle Noghere e Valle del Rio Ospo. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema della convenzione.».
Art. 64. (Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3 della
a) i commi 16, 17, 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:
«16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale un contributo straordinario per i lavori di realizzazione di un nuovo scalo ferroviario locale nel Consorzio medesimo messo a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria.
17. Il contributo di cui al comma 16 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al
18. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il legale rappresentante del Consorzio presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, domanda di concessione del contributo corredata della descrizione dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
19. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.»;
b) i commi 20, 21, 22, 23, 24 sono abrogati.
Art. 65. (Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10 della
a) al comma 5 nonies dopo le parole: «EZIT medesimo.» sono inserite le seguenti: «Il commissario liquidatore di EZIT nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio dell'Ente, anche in vista dell'attuazione dell'articolo 2, comma 43, della
b) dopo il comma 5 nonies sono inseriti i seguenti:
«5 nonies.1. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
5 nonies.2. Gli atti adottati dal Commissario liquidatore in relazione al bilancio di previsione 2015 hanno natura di atti propedeutici alla stesura del bilancio finale di liquidazione.»;
c) al comma 5 duodecies dopo le parole «bilancio finale di liquidazione.» sono inserite le seguenti: «La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive, delibera sul bilancio finale di liquidazione acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente.»;
d) il comma 5 undecies è abrogato.
Art. 66. (Modifica all'articolo 6 della
1. Al comma 46 dell'articolo 6 della
2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 46, della
Art. 67. (Modifiche alle leggi regionali 10/2012 e 3/2015)
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 10 prima delle parole «dell'articolo 3, comma 14» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 6, comma 19, del
b) l'articolo 11 è abrogato.
2. Al comma 5 dell'articolo 78 della
Art. 68. (Finanziamento dei contributi di cui all'articolo 6, comma 67, della
1. È disposto il conferimento al bilancio regionale, a carico della gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE, istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della
Art. 69. (Attuazione delle funzioni in materia di cooperazione sociale)
1. In seguito al subentro della Regione nelle funzioni svolte dalla Province in materia di cooperazione sociale, i procedimenti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), non conclusi alla data dell'1 luglio 2016, proseguono in capo alla Regione stessa nel rispetto delle disposizioni attuative adottate dalle Province.
2. Nelle more del subentro della Regione nelle funzioni di cui al comma 1, le risorse finanziarie da trasferire alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11 della
Art. 70. (Devoluzione a favore di scuole nel Comune di Premariacco)
1. Le economie contributive derivanti dalle attività realizzate dal Comune di Premariacco inerenti la procedura di bonifica ai sensi dell'articolo 4, comma 16, della
2. Il Comune di Premariacco, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rendiconta ai sensi dell'articolo 4, comma 17, della
3. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Premariacco, entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di rendicontazione di cui al comma 2, presenta al Servizio edilizia scolastica e universitaria della Direzione centrale infrastrutture e territorio, istanza di utilizzo delle economie contributive conseguite corredata della relazione illustrativa dei lavori di "Primo adeguamento sismico della scuola primaria" in Comune di Premariacco e dei relativi cronoprogramma e quadro economico di spesa.
TITOLO IV
NORME PER LO SVILUPPO ECONOMICO
CAPO I
GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA
Art. 71. (Norme transitorie della gestione contabile della spesa)
1. In via transitoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere impegni a valere sulla competenza per prestazioni già rese, purché derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e non rilevate in applicazione dell'articolo 14, comma 2, della
2. [La prenotazione delle risorse non è necessaria per la regolarizzazione contabile delle spese effettuate dall'economo] [7].
CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19/1971 IN MATERIA DI PESCA SPORTIVA
Art. 72. (Inserimento dell'articolo 6 quater nella
1. Dopo l'articolo 6 ter della
«Art. 6 quater. (Immissioni a scopo di pesca sportiva)
1. L'Ente Tutela Pesca provvede a effettuare o autorizzare le immissioni di fauna ittica al fine di valorizzare la pesca sportiva compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e nell'ottica del possibile sviluppo della ricettività turistica connessa alla pesca sportiva.
2. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono effettuate esclusivamente con individui di taglia pari o superiore a quella minima ammessa per la loro cattura.
3. L'immissione di esemplari ittici autoctoni è ammessa in qualsiasi corso d'acqua.
4. L'immissione degli esemplari alloctoni è ammessa nei corpi idrici artificiali la cui eventuale connessione con corsi d'acqua naturali non consenta l'emigrazione dei pesci immessi.
5. Le immissioni di trota iridea Oncorhynchus mykiss sono realizzate anche in acque differenti da quelle di cui al comma 4, purché con individui incapaci di riprodursi in natura, ovvero sterili o esclusivamente di sesso femminile e possono riguardare zone di possibile compresenza di trota marmorata, al fine di alleggerire la pressione di pesca a carico di questa specie.
6. Le immissioni di trota fario Salmo trutta sono ammesse in qualsiasi corso d'acqua in cui non vi siano segnalazioni storiche di trota marmorata o nelle acque attualmente popolate da specie introdotte ma che originariamente erano prive di fauna ittica.
7. Non sono consentite le immissioni di cui ai commi 4, 5 e 6 nelle seguenti acque:
a) acque naturali e artificiali comprese entro le zone individuate ai sensi della
b) corpi idrici o parte di essi designati come zone di divieto di pesca per ripopolamento;
c) siti di frega o nursery di specie ittiche autoctone incluse nell'allegato II della
d) corsi o specchi d'acqua privi di fauna ittica;
e) laghi alpini oltre quota 1500 metri sul livello del mare;
f) corpi idrici dove l'immissione determini lo scadimento dello stato ecologico di cui al
CAPO III
NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
Art. 73. (Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale)
1. Le misure previste dal Programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui al
2. Con regolamento regionale di attuazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020:
a) le competenze spettanti alla Giunta regionale, ivi compresa la ripartizione delle risorse per struttura responsabile, l'approvazione degli inviti nonché l'individuazione dei casi di riduzione ed esclusione degli aiuti e relative sanzioni;
b) l'individuazione delle strutture responsabili e degli uffici attuatori e la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, strutture responsabili e uffici attuatori;
c) le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma.
3. Le procedure e le modalità di funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma sono adottate dall'Autorità di gestione, sentite le strutture responsabili e gli uffici attuatori, in accordo con l'Organismo Pagatore per quanto attiene gli aspetti da esso delegati.
4. Lo schema di convenzione con l'Organismo pagatore per l'esercizio della delega di funzioni è approvato con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 7 del
Art. 74. (Attuazione della misura 19 del Programma di sviluppo rurale)
1. Per garantire la continuità delle attività finalizzate all'attuazione della misura 19 del Programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2014-2020 e l'utilizzazione delle risorse comunitarie e statali assegnate alla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gruppi di azione locale, nelle more dell'approvazione delle strategie di sviluppo locale, nonché nelle more dell'adeguamento e operatività del sistema informatizzato di ricezione delle domande di aiuto e pagamento dell'organismo pagatore, finanziamenti a titolo di anticipazione sulle spese ammissibili a valere sulle sottomisure 19.1 (Sostegno preparatorio) e 19.4 (costi gestionali del GAL e costi per l'attività di animazione della SSL).
2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono disposte a titolo di anticipazione dei pagamenti che i gruppi di azione locale chiederanno all'organismo pagatore del programma, con obbligo di restituzione delle stesse all'Amministrazione regionale a seguito degli accreditamenti disposti dall'organismo pagatore a favore dei gruppi di azione locale con riferimento a singole domande di pagamento, comprese le domande di pagamento delle anticipazioni previste dalle sottomisure 19.1 e 19.4.
3. L'anticipazione può essere richiesta da ogni gruppo di azione locale che abbia presentato la manifestazione di interesse per la sottomisura 19.1 di cui all'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 39 del 30 settembre 2015, giusta decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1367 del 21 settembre 2015, nella misura massima di 62.000 euro.
4. Le richieste di anticipazione, anche per frazioni dell'importo massimo concedibile e fino a raggiungimento di quest'ultimo, vengono presentate al Servizio coordinamento politiche per la montagna, accompagnate da fideiussione per l'importo richiesto, maggiorate degli interessi previsti dall'articolo 49 della
5. Con il decreto di concessione dei finanziamenti sono stabiliti le modalità e i termini di restituzione delle somme erogate. Il termine ultimo di restituzione è fissato al 30 giugno 2017.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 75. (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 9 bis, comma 4, della
2. Per le finalità previste dall'articolo 84 bis, comma 9, della
3. Per le finalità previste dall'articolo 84 bis, comma 12, della
4. Per le finalità previste dall'articolo 84 bis, comma 13, della
5. Per le finalità previste dall'articolo 100, comma 1, lettere d), e), f), h), i) e j), della
6. Per le finalità previste dall'articolo 100, comma 1, lettere a), b), c) e g) della
7. Per le finalità previste dall'articolo 38, commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
8. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 1, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
9. Per le finalità previste dall'articolo 40, comma 1, è autorizzata la spesa di 150.000 euro, per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
11. Per le finalità previste dall'articolo 41, comma 1, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
12. Per le finalità previste dall'articolo 42, comma 1, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
13. Per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2016 a valere Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma n. 1 (Sport e tempo libero) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
14. Per le finalità previste dall'articolo 45, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2016 dalla Missione n. 20 (Fondi per accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
16. Per le finalità previste dall'articolo 46, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
17. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2016 derivante dall'autorizzazione di spesa disposte dal comma 16 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 7 (Turismo) e del Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 [10].
18. Per le finalità previste dall'articolo 47, comma 1, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
19. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2016 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 18 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 7 (Turismo) e del Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 [11].
20. Per le finalità previste dall'articolo 48, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere Missione n. 7 (Turismo) Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
21. Per le finalità previste dall'articolo 49, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
22. Per le finalità previste dall'articolo 49, comma 2, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
23. All'onere complessivo di 500.000 euro per l'anno 2016 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 22 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 7 (Turismo) e del Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 [12].
24. Per le finalità previste dall'articolo 53, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
25. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 6, della
26. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 si fa fronte mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e dal Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
27. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, commi 41 bis e 41 ter, della
28. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 2, commi 41bis e 41ter della
29. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28, si fa fronte con le entrate di cui al comma 27.
30. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 68, comma 1, previste in 1 milione di euro, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 500 (Altre entrate in conto capitale) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
31. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 67, della
32. All'onere di 2 milioni di euro per l'anno 2016 derivante, dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 31, si provvede come di seguito indicato:
a) per 1 milione di euro mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale);
b) per 1 milione di euro con le maggiori entrate previste dal comma 30.
33. Per le finalità di cui all'articolo 74, comma 1, è autorizzata la spesa di 310.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
34. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 33 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
35. Le entrate derivanti dal combinato disposto di cui all'articolo 74, commi 2 e 5, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
36. Per le finalità previste dall'articolo 85, commi 2 e 10, della
37. Per le finalità previste dall'articolo 100, comma 1 della
38. Per le finalità previste dall'articolo 54, comma 1 della
39. All'onere complessivo di 200.000 euro per l'anno 2017, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3, 5 e 6, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
40. All'onere complessivo di 4.353.249,46 euro per l'anno 2016, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 7, 8, 11, 12, 13, 21, 24, 37 e 38, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri Fondi), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 [14].
41. All'onere complessivo di 500.000 euro per l'anno 2016, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 4, 21 e 36, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 21 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri Fondi), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 [15].
42. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, della
43. All'onere complessivo di 313.043,48 euro per l'anno 2016, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 42, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 76. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 2017, n. 98, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alla parte in cui prevede che ai «centri commerciali naturali» possano aderire anche «la Camera di commercio e il Comune competente per territorio».
[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[3] Comma già modificato dall'art. 2 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 105 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 105 della
[6] Comma abrogato dall'art. 2 della
[7] Comma abrogato dall'art. 13 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 53 della
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 2017, n. 98, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[10] Comma così modificato dall'art. 10 della
[11] Comma così modificato dall'art. 10 della
[12] Comma così modificato dall'art. 10 della
[13] Comma così modificato dall'art. 10 della
[14] Comma così modificato dall'art. 10 della
[15] Comma così modificato dall'art. 10 della