§ 4.4.110 - Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1303.
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.4 coordinamento dei fondi strutturali
Data:17/12/2013
Numero:1303


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Calcolo dei termini per le decisioni della Commissione
Art. 4.  Principi generali
Art. 5.  Partenariato e governance a più livelli
Art. 6.  Conformità al diritto dell'Unione e nazionale
Art. 7.  Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione
Art. 8.  Sviluppo sostenibile
Art. 9.  Obiettivi tematici
Art. 10.  Quadro strategico comune
Art. 11.  Contenuto
Art. 12.  Revisione
Art. 13.  Orientamenti per i beneficiari
Art. 14.  Preparazione dell'accordo di partenariato
Art. 15.  Contenuto dell'accordo di partenariato
Art. 16.  Adozione e modifica dell'accordo di partenariato
Art. 17.  Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo
Art. 18.  Concentrazione tematica
Art. 19.  Condizionalità ex ante
Art. 20.  Riserva di efficacia dell'attuazione
Art. 21.  Verifica di efficacia dell’attuazione
Art. 22.  Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
Art. 23.  Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica
Art. 24.  Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio
Art. 25.  Gestione dell'assistenza tecnica per gli Stati membri
Art. 26.  Preparazione dei programmi
Art. 27.  Contenuto dei programmi
Art. 28.  Disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla [...]
Art. 29.  Procedura di adozione dei programmi
Art. 30.  Modifica dei programmi
Art. 31.  Partecipazione della BEI
Art. 32.  Sviluppo locale di tipo partecipativo
Art. 33.  Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
Art. 34.  Gruppi di azione locale
Art. 35.  Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo
Art. 36.  Investimenti territoriali integrati
Art. 37.  Strumenti finanziari
Art. 38.  Attuazione degli strumenti finanziari
Art. 39.  Contributo del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, applicati dalla BEI
Art. 40.  Gestione e controllo degli strumenti finanziari
Art. 41.  Richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari
Art. 42.  Spesa ammissibile alla chiusura
Art. 43.  Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari
Art. 44.  Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità
Art. 45.  Uso delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità
Art. 46.  Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari
Art. 47.  Comitato di sorveglianza
Art. 48.  Composizione del comitato di sorveglianza
Art. 49.  Funzioni del comitato di sorveglianza
Art. 50.  Relazioni di attuazione
Art. 51.  Riunione annuale di riesame
Art. 52.  Relazione sullo stato dei lavori
Art. 53.  Relazioni della Commissione e discussione sui fondi SIE
Art. 54.  Disposizioni generali
Art. 55.  Valutazione ex ante
Art. 56.  Valutazione durante il periodo di programmazione
Art. 57.  Valutazione ex post
Art. 58.  Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
Art. 59.  Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri
Art. 60.  Determinazione dei tassi di cofinanziamento
Art. 61.  Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento
Art. 62.  PPP
Art. 63.  Beneficiario nell'ambito di operazioni PPP
Art. 64.  Sostegno alle operazioni PPP
Art. 65.  Ammissibilità
Art. 66.  Forme di sostegno
Art. 67.  Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile
Art. 68.  Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile
Art. 69.  Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile
Art. 70.  Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione
Art. 71.  Stabilità delle operazioni
Art. 72.  Principi generali dei sistemi di gestione e controllo
Art. 73.  Responsabilità in caso di gestione concorrente
Art. 74.  Responsabilità degli Stati membri
Art. 75.  Poteri e responsabilità della Commissione
Art. 76.  Impegni di bilancio
Art. 77.  Norme comuni per i pagamenti
Art. 78.  Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale
Art. 79.  Richieste di pagamento
Art. 80.  Uso dell'euro
Art. 81.  Pagamento del prefinanziamento iniziale
Art. 82.  Liquidazione del prefinanziamento iniziale
Art. 83.  Interruzione dei termini di pagamento
Art. 84.  Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione
Art. 85.  Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione
Art. 86.  Principi
Art. 87.  Eccezioni al disimpegno
Art. 88.  Procedura
Art. 89.  Missione e obiettivi
Art. 90.  Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Art. 91.  Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale
Art. 92.  Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea
Art. 93.  Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni
Art. 94.  Non trasferibilità delle risorse tra obiettivi
Art. 95.  Addizionalità
Art. 96.  Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Art. 97.  Disposizioni specifiche per la programmazione del sostegno a strumenti comuni riguardanti garanzie illimitate e cartolarizzazione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e [...]
Art. 98.  Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Art. 99.  Ambito geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Art. 100.  Contenuto
Art. 101.  Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto
Art. 102.  Decisione relativa a un grande progetto
Art. 103.  Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata
Art. 104.  Ambito di applicazione
Art. 105.  Preparazione dei piani d'azione comuni
Art. 106.  Contenuto dei piani d'azione comuni
Art. 107.  Decisione relativa al piano d'azione comune
Art. 108.  Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune
Art. 109.  Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune
Art. 110.  Funzioni del comitato di sorveglianza
Art. 111.  Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Art. 112.  Trasmissione di dati finanziari
Art. 113.  Relazione sulla coesione
Art. 114.  Valutazione
Art. 115.  Informazione e comunicazione
Art. 116.  Strategia di comunicazione
Art. 117.  Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti
Art. 118.  Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
Art. 119.  Assistenza tecnica degli Stati membri
Art. 120.  Determinazione dei tassi di cofinanziamento
Art. 121.  Modulazione dei tassi di cofinanziamento
Art. 122.  Responsabilità degli Stati membri
Art. 123.  Designazione delle autorità
Art. 124.  Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione
Art. 125.  Funzioni dell'autorità di gestione
Art. 126.  Funzioni dell'autorità di certificazione
Art. 127.  Funzioni dell'autorità di audit
Art. 128.  Cooperazione con le autorità di audit
Art. 129.  Norme comuni per i pagamenti
Art. 130.  Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale
Art. 131.  Domande di pagamento
Art. 132.  Pagamento ai beneficiari
Art. 133.  Uso dell'euro
Art. 134.  Pagamento del prefinanziamento
Art. 135.  Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento
Art. 136.  Disimpegno
Art. 137.  Preparazione dei conti
Art. 138.  Presentazione di informazioni
Art. 139.  Esame e accettazione dei conti
Art. 140.  Disponibilità dei documenti
Art. 141.  Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale
Art. 142.  Sospensione dei pagamenti
Art. 143.  Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri
Art. 144.  Criteri per le rettifiche finanziarie
Art. 145.  Procedura
Art. 146.  Obblighi degli Stati membri
Art. 147.  Rimborso
Art. 148.  Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi
Art. 149.  Esercizio della delega
Art. 150.  Procedura di comitato
Art. 151.  Riesame
Art. 152.  Disposizioni transitorie
Art. 153.  Abrogazione
Art. 154.  Entrata in vigore


§ 4.4.110 - Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1303.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

(G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (1),

visti i pareri del Comitato delle regioni (2),

visti i pareri della Corte dei conti (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che un'attenzione particolare deve essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 TFUE prevede che l'Unione debba appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti.

(2) Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione, con i Fondi per lo sviluppo rurale, cioè il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e per il settore marittimo e della pesca, in particolare le misure finanziate a norma della gestione concorrente nel Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), si dovrebbero stabilire disposizioni comuni per tutti questi fondi (i "fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE"). Inoltre, il presente regolamento reca disposizioni generali che si applicano al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, ma che non si applicano però al FEASR e al FEAMP, nonché disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, ma che non si applicano al FEASR. Date le particolarità di ciascun fondo SIE, le norme specifiche applicabili a ciascun fondo SIE e all'obiettivo Cooperazione territoriale europea nel quadro del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti.

(3) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione nonché riducendo le disparità regionali. I fondi SIE dovrebbero svolgere un ruolo significativo in termini di realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(4) Per quanto concerne la politica agricola comune (PAC), si sono già ottenute importanti sinergie grazie a regole di gestione e controllo uniformi e armonizzate per il primo pilastro (Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA) e il secondo pilastro (FEASR) della PAC. É pertanto opportuno preservare lo stretto legame tra FEAGA e FEASR e le strutture già in essere negli Stati membri dovrebbero essere conservate.

(5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a tenere in considerazione la grande distanza, l'insularità, la situazione strutturale socioeconomica e a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'articolo 349 TFUE.

(6) Le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari per compensare gli svantaggi naturali o demografici gravi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.

(7) Per garantire l'interpretazione corretta e coerente delle disposizioni e contribuire alla certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari, è necessario definire alcuni termini utilizzati nel presente regolamento.

(8) Il termine eventualmente fissato, conformemente al presente regolamento, per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione non dovrebbe includere il periodo compreso tra la data in cui la Commissione ha inviato le sue osservazioni allo Stato membro e quella in cui quest'ultimo risponde a tali osservazioni.

(9) Il presente regolamento è strutturato in cinque parti: la prima stabilisce l'oggetto e le definizioni, la seconda comprende le regole applicabili a tutti i fondi SIE, la terza contiene le disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione (i "fondi") la quarta contiene le disposizioni applicabili solo ai Fondi e al FEAMP e la quinta contiene le disposizioni finali. Al fine di garantire un'uniformità di interpretazione delle diverse parti del presente regolamento nonché tra quest'ultimo e quelli specifici relativi ai singoli Fondi, è importante definire chiaramente le varie interrelazioni. Inoltre, norme specifiche contenute nella regolamentazione relativa ai singoli Fondi possono essere complementari, ma le deroghe alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere possibili solo se espressamente previste dal regolamento stesso.

(10) Ai sensi dell'articolo 317 TFUE e nell'ambito della gestione concorrente è opportuno specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze per l'esecuzione del bilancio dell'Unione e precisare le competenze in materia di cooperazione con gli Stati membri. Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano i fondi SIE legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (il "regolamento finanziario"). É opportuno che gli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario e gli organismi da essi designati a tal fine siano responsabili della preparazione e dell'attuazione dei programmi. Dette condizioni dovrebbero altresì garantire che si presti attenzione alla necessità di assicurare la complementarità e la coerenza dell'intervento pertinente dell'Unione, di rispettare il principio di proporzionalità e di tener conto dell'obiettivo complessivo di ridurre gli oneri amministrativi.

(11) Ogni Stato membro dovrebbe organizzare, rispettivamente per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e altri organismi pertinenti che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, nonché, se del caso, le "organizzazioni ombrello" di tali autorità e organismi. L'obiettivo di tale partenariato è garantire il rispetto dei principi della governance a più livelli, come pure della sussidiarietà e della proporzionalità, e le specificità dei diversi quadri istituzionali e giuridici degli Stati membri, nonché garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che gli Stati membri individuino i partner pertinenti maggiormente rappresentativi. Tali partner dovrebbero comprendere istituzioni, organizzazioni e gruppi che possono influire sulla preparazione dei programmi o potrebbero essere interessati dalla loro preparazione e attuazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di individuare, se del caso, come partner pertinenti le organizzazioni ombrello, che sono le associazioni, federazioni o confederazioni delle pertinenti autorità regionali, locali e cittadine o altri organismi conformemente al diritto e alla prassi nazionali in vigore.

Al fine di garantire il coinvolgimento costante dei partner pertinenti nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione degli accordi di partenariato e dei programmi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare un atto delegato recante un codice europeo di condotta sul partenariato per sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato. Tale atto delegato non dovrebbe in nessun caso avere, né essere interpretato come avente, effetto retroattivo e non dovrebbe fornire una base per irregolarità che portino a rettifiche finanziarie. L'atto delegato adottato non dovrebbe specificare una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione. L'atto delegato adottato dovrebbe consentire agli Stati membri di decidere le disposizioni dettagliate più adeguate per l'attuazione del partenariato conformemente ai loro quadri giuridici e istituzionali nonché alle loro competenze nazionali e regionali, a condizione che siano conseguiti gli obiettivi del medesimo quali stabiliti dal presente regolamento.

(12) Le attività dei fondi SIE e le operazioni da essi finanziati dovrebbero essere conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e al relativo diritto nazionale che attua direttamente o indirettamente il presente regolamento e le norme specifiche dei fondi.

(13) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei fondi SIE, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare l'ottica di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), dall'articolo 10 TFUE e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare attenzione per l'accessibilità per le persone con disabilità, nonché dall'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali che stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

(14) Gli obiettivi dei fondi SIE dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, allo scopo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, conformemente al proposito di destinare almeno il 20 % del bilancio dell'Unione a tali obiettivi, usando una metodologia basata sulle categorie di intervento, i settori prioritari o le misure adottate dalla Commissione mediante un atto di esecuzione che rifletta il principio di proporzionalità.

(15) Al fine di contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, i fondi SIE dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici. È opportuno che l'ambito preciso di ciascuno dei fondi SIE sia descritto nelle norme specifiche di ciascun fondo. Dovrebbe essere possibile circoscrivere detto ambito ad alcuni soltanto degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento.

(16) Al fine di massimizzare il contributo dei fondi SIE e di delineare principi guida strategici per facilitare il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni, è opportuno istituire un quadro strategico comune (il "QSC"). Il QSC dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territorialidi diversi tipi di territori.

(17) Il QSC dovrebbe definire le modalità con cui i fondi SIE devono contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, le disposizioni per promuovere un uso integrato dei fondi SIE, le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE, le disposizioni per affrontare le principali sfide territoriali e gli ambiti prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito dei fondi SIE.

(18) Gli Stati membri e le regioni si trovano sempre più spesso ad affrontare sfide relative all'impatto della globalizzazione, a preoccupazioni in merito all'ambiente e all'energia, all'invecchiamento della popolazione e ai cambiamenti demografici, alla domanda di trasformazione tecnologica e innovazione e alla disuguaglianza sociale. In ragione della natura complessa e correlata di tali sfide, le soluzioni sostenute dai fondi SIE dovrebbero essere di carattere integrato, multisettoriale e multidimensionale. In tale contesto, e al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche, dovrebbe essere possibile combinare i fondi SIE in modo da creare pacchetti integrati personalizzati in funzione delle esigenze territoriali specifiche.

(19) La diminuzione della popolazione attiva, unitamente all'aumento del numero di pensionati in seno alla popolazione in generale, nonché i problemi associati alla dispersione della popolazione si attende che continuino a mettere a dura prova, tra gli altri, i sistemi d'istruzione e di assistenza sociale degli Stati membri e quindi la competitività economica dell'Unione. L'adattamento a tali cambiamenti demografici costituisce una delle sfide principali che gli Stati membri e le regioni si troveranno ad affrontare nei prossimi anni, e come tale dovrebbe essere oggetto di una considerazione particolarmente elevata nei confronti delle regioni più colpite dai cambiamenti demografici.

(20) In base al QSC, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un accordo di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. L'accordo di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel QSC nel contesto nazionale e stabilire solidi impegni per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi SIE. L'accordo di partenariato dovrebbe definire le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché con le missioni specifiche di ciascun Fondo, conformemente ai rispettivi obiettivi in virtù del trattato, le modalità per garantire un'efficace e efficiente attuazione dei Fondi SIE e le disposizioni relative all'applicazione del principio di partenariato nonché di un approccio integrato allo sviluppo territoriale. È opportuno distinguere tra gli elementi essenziali dell'accordo di partenariato, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere modificati dallo Stato membro. Occorre prevedere specifici meccanismi per la presentazione e l'adozione dell'accordo di partenariato nonché dei programmi in caso di posticipo (effettivo o previsto) dell'entrata in vigore di uno o più regolamenti specifici relativi a singoli Fondi. Ciò comporta l'introduzione di disposizioni volte a consentire la presentazione e l'adozione dell'accordo di partenariato anche in assenza di determinati elementi relativi al fondo SIE o ai fondi SIE interessati dal posticipo, nonché la successiva presentazione di una versione rivista dell'accordo di partenariato in seguito all'entrata in vigore del regolamento o dei regolamenti specifici relativi a singoli Fondi oggetto di posticipo. Poiché in simili casi i programmi cofinanziati dal fondo SIE interessato dal posticipo dovrebbero essere presentati e adottati soltanto dopo l'entrata in vigore del regolamento specifico relativo al Fondo stesso, è altresì opportuno stabilire appositi termini per la presentazione dei programmi coinvolti.

(21) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex ante, nonché una serie concisa ed esaustiva di criteri oggettivi per la loro valutazione, per garantire che sussistano i prerequisiti necessari per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione. A tal fine, una condizionalità ex ante dovrebbe applicarsi alla priorità di un determinato programma solo qualora presenti un nesso diretto e concreto ed effetti diretti in relazione al raggiungimento efficace ed efficiente di un obiettivo specifico relativo a una priorità di investimento o una priorità dell'Unione, laddove non tutti gli obiettivi specifici sono necessariamente collegati a una condizionalità ex ante prevista dalle norme specifiche di ciascun fondo. La valutazione dell'applicabilità di una condizionalità ex ante dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. Il rispetto delle condizionalità ex ante applicabili dovrebbe essere valutato dallo Stato membro nel contesto della elaborazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato. La Commissione dovrebbe valutare la consistenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dagli Stati membri. Nei casi in cui una condizionalità ex ante applicabile non venisse soddisfatta entro il termine fissato, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti intermedi a favore delle priorità pertinenti del programma, a precise condizioni prestabilite.

(22) Nel 2019 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dell'efficacia dell'attuazione sulla base di un apposito quadro di riferimento. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dovrebbe essere definito per ciascun programma, in modo da monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti per ciascuna priorità nel corso del periodo di programmazione 2014-2020 (il "periodo di programmazione"). Al fine di assicurare che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o utilizzato in modo non efficiente, qualora vi sia prova che una priorità non abbia conseguito i target intermedi relativi solo agli indicatori finanziari, agli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali, stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, a causa di debolezza nella attuazione chiaramente identificate e già comunicate dalla Commissione in precedenza senza che lo Stato membro abbia adottato le azioni correttive necessarie, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di sospendere i pagamenti al programma oppure di applicare rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione. In sede di applicazione di rettifiche finanziarie si dovrebbe tenere conto, con il debito rispetto del principio di proporzionalità, del grado di assorbimento e dei fattori esterni che hanno contribuito alla carenza attuativa. Le correzioni finanziarie non dovrebbero essere applicate nel caso in cui gli obiettivi non siano raggiunti in conseguenza dell'impatto di fattori socio-economici o ambientali, di significativi cambiamenti delle condizioni economiche o ambientali di uno Stato membro ovvero per cause di forza maggiore che hanno inciso pesantemente sull'attuazione delle priorità in questione. Non si dovrebbe tenere conto degli indicatori di risultato ai fini dell'applicazione di sospensioni o rettifiche finanziarie.

(23) Al fine di agevolare l'orientamento ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è opportuno costituire per ciascuno Stato membro una riserva di efficacia dell'attuazione del 6 % per cento degli stanziamenti totali destinati all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente in conformità di un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario della politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2010 (il "regolamento FEAMP"). In considerazione dell'eterogeneità e del carattere che interessa una pluralità di paesi dei programmi a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, per questi ultimi non dovrebbe sussistere alcuna riserva di efficacia dell'attuazione. Le risorse destinate all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), quali definite nel programma operativo conformemente al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (regolamento FSE), nonché all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, i trasferimenti dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), i trasferimenti al FEASR in applicazione delle disposizioni in materia di regolazione volontaria dei pagamenti diretti nel 2013 e sui trasferimenti al FEASR di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (7) relativi agli anni civili 2013 e 2014, i trasferimenti al meccanismo per collegare l'Europa dal Fondo di coesione, i trasferimenti al Fondo di aiuti europei alle persone indigenti, quale definito in un futuro atto giuridico dell'Unione, e le azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, dovrebbero essere esclusi dal calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione.

(24) Occorre stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione onde garantire che l'efficacia della spesa nell'ambito dei fondi SIE si fondi su politiche economiche sane e che i fondi SIE possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che uno Stato membro si trova ad affrontare. Nel contesto della prima parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, la Commissione dovrebbe poter chiedere modifiche dell'accordo di partenariato e dei programmi al fine di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio o di potenziare al massimo l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE disponibili quando gli Stati membri ricevono la corrispondente assistenza finanziaria. Si dovrebbe ricorrere alla riprogrammazione soltanto nei casi in cui essa potrebbe effettivamente avere un impatto diretto sulla correzione degli elementi problematici individuati nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio nel contesto dei meccanismi di governance economica al fine di evitare una riprogrammazione frequente che minerebbe la prevedibilità della gestione dei fondi. Nel contesto della seconda parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, se uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe presentare una proposta al Consiglio intesa a sospendere, in parte o in tutto, gli impegni o i pagamenti destinati ai programmi in detto Stato membro. Occorre definire procedure diverse per la sospensione degli impegni e dei pagamenti. Comunque, in entrambi i casi, nel formulare una proposta di sospensione la Commissione dovrebbe tenere in conto ogni informazione pertinente e riservare debita considerazione a ogni elemento emerso o ai pareri espressi nell'ambito del dialogo strutturato con il Parlamento europeo.

L'ambito e il livello di una sospensione dovrebbero essere proporzionati ed efficaci e rispettare la parità di trattamento fra gli Stati membri. Inoltre, una sospensione dovrebbe tenere in conto la congiuntura economica e sociale dello Stato membro interessato nonché il possibile impatto economico generale su uno Stato membro risultante dalle diverse fasi di una procedura di disavanzo eccessivo e di una procedura per squilibri eccessivi.

(25) In virtù del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord allegato al TUE e al TFUE, alcune disposizioni sul disavanzo pubblico eccessivo e sulle procedure relative non si applicano al Regno Unito. Le disposizioni sulla sospensione di tutti o parte dei pagamenti e degli impegni non dovrebbero pertanto applicarsi al Regno Unito.

(26) Data l'estrema rilevanza del principio del cofinanziamento per l'attuazione dei fondi SIE, al fine di assicurare la responsabilità nell’attuazione delle politiche, e in linea con l'applicazione proporzionata delle sospensioni, ogni decisione o sospensione nel contesto della seconda parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica dovrebbe tenere in conto i requisiti specifici applicabili allo Stato membro interessato per assicurare il cofinanziamento dei programmi finanziati dai fondi SIE. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

(27) I fondi SIE dovrebbero essere attuati attraverso programmi che coprano il periodo di programmazione conformemente all'accordo di partenariato. I programmi dovrebbero essere elaborati dagli Stati membri basandosi su procedure che siano trasparenti e conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare per garantire il coordinamento e la coerenza delle modalità di programmazione dei fondi SIE. Poiché il contenuto dei programmi è strettamente interconnesso con quello dell'accordo di partenariato, i programmi dovrebbero essere presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. Si dovrebbe prevedere un termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per la presentazione dei programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea al fine di tenere conto del loro carattere plurinazionale. In particolare, è opportuno distinguere tra gli elementi centrali dell'accordo di partenariato e dei programmi, che dovrebbero essere soggetti a una decisione della Commissione e altri elementi che non sono contemplati dalla decisione della Commissione e che possono essere modificati sotto la responsabilità degli Stati membri. La programmazione dovrebbe garantire la coerenza con il QSC e l'accordo di partenariato, il coordinamento dei fondi SIE con gli altri strumenti di finanziamento esistenti e con l'intervento della Banca europea per gli investimenti, se del caso.

(28) Al fine di assicurare la coerenza tra programmi sostenuti a titolo di diversi fondi SIE, in particolare per assicurare un contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire requisiti minimi comuni per quanto concerne il contenuto dei programmi, che può essere integrato da norme specifiche di ciascun fondo per tenere conto della natura specifica di ciascun fondo SIE.

(29) Occorre stabilire procedure chiare per la valutazione, l'adozione e la modifica dei programmi da parte della Commissione. Per garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi si dovrebbe precisare che i programmi, ad eccezione dei programmi a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, non possono essere approvati prima dell'adozione di una decisione da parte della Commissione che approva l'accordo di partenariato. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, qualsiasi approvazione di una modifica di determinati elementi di un programma da parte della Commissione dovrebbe tradursi automaticamente in una modifica dei pertinenti elementi dell'accordo di partenariato. La mobilitazione immediata delle risorse destinate all'IOG dovrebbe inoltre essere assicurata istituendo norme speciali per la procedura di presentazione e di approvazione dei programmi operativi dedicati all'IOG di cui al regolamento FSE.

(30) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte attraverso il bilancio dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione, sarebbe opportuno ricercare sinergie in particolare tra l'operazione dei fondi SIE e Orizzonte 2020, stabilito nel regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), nel rispetto dei loro diversi obiettivi. I meccanismi fondamentali al fine di ottenere tali sinergie dovrebbero essere il riconoscimento dei tassi forfettari per i costi ammissibili a titolo di Orizzonte 2020 per un'operazione e un beneficiario simili e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione, fra cui i fondi SIE e Orizzonte 2020, evitando nel contempo il doppio finanziamento. Al fine di rafforzare le capacità di ricerca e innovazione degli attori nazionali e regionali e conseguire l'obiettivo di costruire una "scala verso l'eccellenza" nelle regioni meno sviluppate e negli Stati membri e nelle regioni a bassa efficacia di attuazione in ricerca, sviluppo e innovazione, è opportuno sviluppare strette sinergie tra i fondi SIE e Orizzonte 2020 in tutte le pertinenti priorità programmatiche.

(31) Il TFUE ha aggiunto la coesione territoriale agli obiettivi della coesione economica e sociale ed è necessario affrontare il ruolo delle città, delle aree geografiche funzionali e dei territori subregionali che hanno specifici problemi geografici o demografici. A tal fine, e per sfruttare meglio le potenzialità a livello locale, occorre rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo norme comuni e prevedendo uno stretto coordinamento per tutti i fondi SIE. Le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero tenere in considerazione le esigenze e le potenzialità locali, nonché le pertinenti caratteristiche socioculturali. Un principio essenziale dovrebbe essere quello di assegnare ai gruppi di azione locale che rappresentano gli interessi della collettività la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Disposizioni dettagliate sulla definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie dello sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero essere stabilite nei relativi programmi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

(32) Per facilitare un approccio agevole alla sua integrazione nel processo di programmazione, lo sviluppo locale di tipo partecipativo può svolgersi nell'ambito di un unico obiettivo tematico al fine di promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, o di promuovere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori, sebbene le azioni finanziate nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo potrebbero contribuire a tutti gli altri obiettivi tematici.

(33) Qualora una strategia di sviluppo urbano o territoriale richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, è opportuno che l'azione sostenuta dai fondi, che può essere integrata con un sostegno finanziario a titolo del FEASR o del FEAMP, sia effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo o di programmi operativi.

(34) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui fondi SIE, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e poiché le forme di rotazione dei mezzi finanziari rendono tale sostegno più sostenibile a lungo termine.

(35) Gli strumenti finanziari sostenuti dai fondi SIE dovrebbero essere usati per rispondere a specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, evitando di ridurre i finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di una valutazione ex ante che ha stabilito evidenza di fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e il valore stimato e l'ambito delle necessità di investimento pubblico. Gli elementi essenziali delle valutazioni ex ante dovrebbero essere chiaramente definiti nel presente regolamento. Vista l'articolazione dettagliata della valutazione ex ante, è opportuno definire disposizioni che consentano di eseguire la valutazione dell'attuazione ex ante per fasi e di procedere all'aggiornamento e alla valutazione ex ante nel corso dell'attuazione.

(36) Gli strumenti finanziari dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole partecipazione degli investitori privati e delle istituzioni finanziarie, sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi. Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile. Le autorità di gestione dovrebbero quindi decidere in merito alle forme di attuazione degli strumenti finanziari più appropriate per rispondere ai bisogni specifici delle regioni beneficiarie, conformemente agli obiettivi del programma interessato, ai risultati della valutazione ex ante e alle norme in vigore in materia di aiuti di Stato. Se del caso, detta flessibilità dovrebbe comprendere la possibilità di riutilizzare parte delle risorse rimborsate nel corso del periodo di ammissibilità al fine di fornire una remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. Una siffatta rimunerazione preferenziale dovrebbe tenere in conto le norme di mercato e assicurare che ogni aiuto di Stato sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile e sia limitato all'importo minimo necessario a compensare la mancanza di capitale privato disponibile, tenendo conto della carenze del mercato o delle condizioni di investimento non ottimali.

(37) Per tenere conto del carattere rimborsabile del sostegno fornito mediante gli strumenti finanziari e per allinearsi alle pratiche di mercato, il sostegno fornito dai fondi SIE ai destinatari finali sotto forma di investimenti azionari o quasi azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, dovrebbe poter riguardare la totalità dell'investimento effettuato dai destinatari finali, senza distinzione di costi relativi all'IVA. Di conseguenza, soltanto nei casi in cui gli strumenti finanziari siano abbinati a sovvenzioni, il modo in cui l'IVA viene presa in considerazione a livello del beneficiario finale dovrebbe essere rilevante ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa connessa alla sovvenzione.

(38) Potrebbe risultare giustificato, nei casi in cui taluni elementi di un investimento non inneschino rendimenti finanziari diretti, combinare gli strumenti finanziari con sovvenzioni, nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, affinché i progetti siano economicamente sostenibili. Dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche che evitino in questo caso il doppio finanziamento.

(39) Al fine di garantire che le risorse assegnate agli strumenti finanziari in favore delle PMI raggiungano un reale massa critica efficace ed efficiente di nuovi finanziamenti del debito a favore delle PMI, dovrebbe essere possibile utilizzare tali risorse nell'intero territorio dello Stato membro interessato a prescindere dalle categorie cui appartengono le relative regioni. Tuttavia, nell'ambito della negoziazione dell'accordo di finanziamento tra lo Stato membro e la BEI dovrebbe altresì essere possibile un guadagno proporzionale a una regione o a un gruppo di regioni dello stesso Stato membro nel quadro di un unico programma nazionale dedicato mediante il contributo finanziario del FESR e del FEASR.

(40) I contributi degli Stati membri dovrebbero essere distribuiti progressivamente nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 e l’ammontare dei versamenti dovuti dagli Stati membri alla BEI dovrebbe essere stabilito di conseguenza nell'accordo di finanziamento, in linea con le prassi bancarie standard e in un'ottica di ripartizione degli effetti agli stanziamenti di pagamento dei singoli anni.

(41) In presenza di operazioni di cartolarizzazione è opportuno garantire, al momento della chiusura del programma, che sia stata utilizzata per l'obiettivo riguardante il sostegno alle PMI almeno la somma corrispondente al contributo dell'Unione, in linea con i principi applicabili agli strumenti finanziari di cui al regolamento finanziario.

(42) Le autorità di gestione dovrebbero avere la flessibilità per fornire risorse dei programmi agli strumenti finanziari istituiti a livello di Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, o agli strumenti istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la possibilità di attuare direttamente gli strumenti finanziari, attraverso fondi esistenti o creati ex novo o fondi di fondi.

(43) Al fine di garantire dispositivi di controllo proporzionati e di salvaguardare il valore aggiunto degli strumenti finanziari, i destinatari finali non dovrebbero essere dissuasi da eccessivi oneri amministrativi. Gli organismi responsabili dell’audit dei programmi dovrebbero, innanzi tutto, effettuare audit a livello delle autorità di gestione e degli organismi che applicano lo strumento finanziario, compresi fondi di fondi. Tuttavia, possono verificarsi circostanze specifiche in cui la documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione di tali audit non sia disponibile al livello delle autorità di gestione o al livello degli organismi che applicano lo strumento finanziario o i documenti non costituiscono una registrazione fedele ed esatta del sostegno fornito. In simili casi specifici è necessario stabilire talune disposizioni che consentano gli audit anche a livello dei destinatari finali.

(44) L'ammontare delle risorse versate in qualsiasi momento dai fondi SIE agli strumenti finanziari dovrebbe corrispondere all'importo necessario per realizzare gli investimenti previsti e i pagamenti ai destinatari finali, compresi i costi e le spese di gestione. Pertanto, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere scaglionate. L'importo da versare come pagamento intermedio dovrebbe essere soggetto a un massimale del 25 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento, con i successivi pagamenti intermedi subordinati a una percentuale minima degli effettivi importi inseriti in precedenti domande di pagamento spesi in quanto spesa ammissibile.

(45) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura di un programma, per garantire che le risorse versate dai fondi SIE, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti ai destinatari finali. Le norme dovrebbero essere abbastanza flessibili da rendere possibile il sostegno a strumenti azionari a vantaggio delle imprese destinatarie e, pertanto, dovrebbero tenere in conto talune caratteristiche specifiche degli strumenti azionari per le imprese, quali le pratiche di mercato in connessione con la concessione di finanziamenti di follow-up nel settore dei fondi di capitale di rischio. Conformemente alle condizioni enunciate nel presente regolamento, le imprese destinatarie dovrebbero poter beneficiare di un sostegno continuo dai fondi SIE per tali strumenti dopo il termine del periodo di ammissibilità.

(46) È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità e stabilire ulteriori norme riguardanti l'impiego delle risorse ancora disponibili dopo la fine del periodo di ammissibilità.

(47) Come norma generale, il sostegno dei fondi SIE non dovrebbe essere utilizzato per finanziare investimenti già materialmente completati o realizzati alla data della decisione di investimento. Tuttavia, per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, un determinato importo di sostegno potrebbe risultare necessario per riorganizzare il portafoglio di debiti collegati a componenti infrastrutturali di un nuovo investimento. In simili circostanze dovrebbe essere possibile utilizzare il sostegno dei fondi SIE per riorganizzare il portafoglio di debiti fino a non più del 20 % dell'importo totale del sostegno al programma dallo strumento finanziario all'investimento.

(48) È opportuno che gli Stati membri provvedano al controllo dei programmi al fine di esaminare l'attuazione e i progressi verso il raggiungimento dei loro obiettivi. A tal fine gli Stati membri, conformemente ai rispettivi ordinamenti istituzionali, giuridici e finanziari, dovrebbero istituire comitati di sorveglianza per i fondi SIE, definendone la composizione e le funzioni. Vista la natura specifica dei programmi a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, è opportuno definire norme specifiche per i comitati di sorveglianza di detti programmi. Si potrebbero istituire comitati di sorveglianza congiunti per agevolare il coordinamento tra i fondi SIE. Per garantire l'efficacia, un comitato di sorveglianza dovrebbe avere la facoltà di formulare osservazioni alle autorità di gestione circa l'attuazione e la valutazione del programma, comprese azioni per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, e di verificare i provvedimenti adottati in risposta a tali osservazioni.

(49) L'allineamento delle disposizioni riguardanti la sorveglianza in materia di relazioni dei fondi SIE è necessario per semplificare i meccanismi di gestione a tutti i livelli. È importante garantire obblighi relativi alla predisposizione delle relazioni proporzionati, ma anche la disponibilità di informazioni esaustive sui progressi compiuti quando si effettuano le verifiche principali. È pertanto necessario che gli obblighi sulle relazioni riflettano le esigenze di informazione che emergono in determinati anni e siano in linea con la programmazione delle verifiche di di efficacia dell’attuazione.

(50) Ai fini della sorveglianza dell'andamento dei programmi, si dovrebbe svolgere ogni anno una riunione di riesame fra ciascuno Stato membro e la Commissione. Per evitare inutili oneri amministrativi, è tuttavia opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano decidere di non organizzare la riunione, salvo nel 2017 e 2019.

(51) Per consentire alla Commissione di verificare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai propri obiettivi basati sul trattato, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione degli accordi di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbe presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati. Al fine di provvedere a un dibattito politico e strategico regolare sul contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di migliorare la qualità della spesa e l'efficacia dell'azione politica alla luce del semestre europeo, le relazioni strategiche dovrebbero formare oggetto di discussione nel Consiglio. Sulla base di tale discussione, il Consiglio dovrebbe poter fornire un contributo alla valutazione effettuata nelle riunione di primavera del Consiglio europeo sul ruolo di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione nel conseguimento di una crescita sostenibile generatrice di posti di lavoro nell'Unione.

(52) È necessario valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dell'assistenza erogata dai fondi SIE al fine di migliorare la qualità dell'elaborazione e dell'esecuzione dei programmi e determinarne l'impatto in rapporto agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e tenendo conto delle dimensioni del programma in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione della zona oggetto del programma, ove appropriato. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo.

(53) Per migliorare la qualità dell'elaborazione di ciascun programma, e per verificare che i suoi obiettivi e le sue finalità generali e specifici possano essere conseguiti, è opportuno effettuare una valutazione ex ante di ogni programma.

(54) L'autorità di gestione o lo Stato membro dovrebbero preparare un piano di valutazione. Tale piano di valutazione dovrebbe poter riguardare più di un programma. Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione dovrebbero garantire che siano effettuate valutazioni intese a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto di un programma. Il comitato di sorveglianza e la Commissione dovrebbero essere informati in merito ai risultati delle valutazioni cosicché le decisioni di gestione risultino agevolate.

(55) Dovrebbero essere effettuate valutazioni ex post per esaminare l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro impatto rispetto agli obiettivi generali dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo in considerazione gli obiettivi definiti per detta strategia dell'Unione. Per ciascuno dei fondi SIE, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione di sintesi che illustri le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

(56) È opportuno precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate come assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno dei fondi SIE.

(57) Al fine di garantire un uso efficace delle risorse dell'Unione ed evitare di concedere finanziamenti eccessivi a favore di operazioni generatrici di entrate nette dopo il completamento, dovrebbero essere utilizzati differenti metodi per determinare le entrate nette generate da tali operazioni, tra cui un approccio semplificato, basato su tassi forfettari per settori o sottosettori. I tassi forfettari dovrebbero basarsi sui dati storici a disposizione della Commissione, sul potenziale di recupero dei costi e sul principio "chi inquina paga", ove applicabile. Dovrebbe essere altresì prevista l'estensione dei tassi forfettari a nuovi settori, l'introduzione di sottosettori o la revisione dei tassi per le operazioni future, qualora siano disponibili nuovi dati, mediante un atto delegato. L'impiego dei tassi forfettari potrebbe essere particolarmente opportuno nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), della RSI, nonché dell'efficienza energetica. Inoltre, per garantire l'applicazione del principio di proporzionalità e per tenere conto di altre disposizioni regolamentari e contrattuali che potrebbero eventualmente applicarsi, è necessario stabilire le esenzioni a tali norme.

(58) Occorre predisporre un approccio proporzionale ed evitare una duplicazione delle verifiche del fabbisogno di finanziamento in caso di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, che sono disciplinati anche dalle norme sugli aiuti di Stato, dato che tali norme prescrivono anche limiti sul sostegno che può essere concesso. Pertanto, in caso di aiuti de minimis, di aiuti di Stato compatibili alle PMI con applicazione di un'intensità o di limiti all'all'importo dell'aiuto, ovvero aiuti di Stato compatibili a grandi imprese con contestuale verifica specifica del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme sugli aiuti di Stato, non dovrebbero essere applicate le disposizioni che impongono il calcolo delle entrate nette. Gli Stati membri dovrebbero conservare tuttavia la facoltà di applicare i metodi di calcolo delle entrate nette previsto nelle norme nazionali.

(59) I partenariati pubblico privato (i "PPP") possono essere un mezzo efficace per realizzare operazioni che garantiscono il conseguimento di obiettivi di politiche pubbliche riunendo forme diverse di risorse pubbliche e private. Per facilitare l'uso dei fondi SIE a sostegno delle operazioni strutturate come PPP, il presente regolamento dovrebbe tenere conto di talune caratteristiche specifiche dei PPP adeguando alcune disposizioni comuni dei fondi SIE.

(60) Le date rispettivamente iniziale e finale di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa e uniforme applicabile all'attuazione dei fondi SIE in tutta l'Unione. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi, è opportuno specificare che la data iniziale di ammissibilità della spesa può essere anteriore al 1 gennaio 2014 se lo Stato membro in questione presenta un programma prima di tale data. Tenendo conto l'urgente necessità di mobilitare le risorse destinate all'IOG per sostenere la sua immediata attuazione, la data di inizio dell'ammissibilità della spesa dovrebbe essere eccezionalmente il 1 settembre 2013. Al fine di garantire un uso efficace dei fondi SIE e di ridurre i rischi per il bilancio dell'Unione, è necessario prevedere restrizioni al sostegno a operazioni concluse.

(61) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), dal regolamento FSE, dal regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), dal regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e nel regolamento FEAMP, gli Stati membri dovrebbero adottare norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.

(62) Per semplificare l'impiego dei fondi SIE e ridurre il rischio di errori prevedendo, ove necessario, una differenziazione per tenere conto delle specificità della politica, è opportuno definire le forme di sostegno, le condizioni armonizzate per il rimborso delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile dei finanziamenti a tasso forfettario, le norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile nonché le condizioni specifiche relative all'ammissibilità delle operazioni in funzione dell'ubicazione.

(63) I fondi SIE dovrebbero poter offrire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile o strumenti finanziari, o anche in combinazione tra loro, in modo da permettere agli organismi responsabili di scegliere la forma di sostegno più adatta per far fronte alle esigenze individuate.

(64) Perché l'intervento dei fondi SIE sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle imprese e nelle infrastrutture e impediscano che i fondi SIE siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. L'esperienza ha dimostrato che un periodo di cinque anni è un periodo minimo appropriato da applicare, tranne nel caso in cui le norme sugli aiuti di Stato prevedano un periodo diverso. Tuttavia, in linea con il principio di proporzionalità, è possibile che un periodo più limitato, pari a tre anni, sia giustificato qualora l'investimento riguardi il mantenimento di investimenti o posti di lavoro creati da PMI. Nel caso di un'operazione che comporti investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi o quando il beneficiario non sia una PMI, il contributo fornito dai fondi SIE dovrebbe essere rimborsato se, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario l'unità produttiva è rilocalizzata al di fuori dell'Unione. È opportuno escludere dal requisito generale della durata nel tempo le azioni sostenute dal FSE e le azioni che non comportano un investimento produttivo o un investimento in infrastrutture, salvo che tale requisito derivi dalle norme applicabili sugli aiuti di Stato, come pure i contributi agli o dagli strumenti finanziari. Gli importi indebitamente pagati dovrebbero essere recuperati e soggetti alle procedure applicabili alle irregolarità.

(65) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo dei fondi SIE. Dovrebbero pertanto essere specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei programmi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.

(66) Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi. Gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo delle operazioni dei programmi. Per rafforzare l'efficacia del controllo relativo alla selezione e alla realizzazione delle operazioni e il funzionamento del sistema di gestione e controllo, dovrebbero essere precisate le funzioni dell'autorità di gestione.

(67) É opportuno che gli Stati membri adempiano agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumano le responsabilità conseguenti, che sono indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, siano introdotte disposizioni efficaci per l'esame dei reclami concernenti i fondi SIE. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, dovrebbero esaminare i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle rispettive modalità e informare la Commissione sull'esito degli esami su richiesta.

(68) Si dovrebbero definire i poteri e le responsabilità della Commissione con riferimento alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit e controlli sul posto mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di poter trarre conclusioni sull'efficacia dell’attuazione dei fondi SIE.

(69) Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere assunti annualmente. Per garantire un'efficace gestione dei programmi è necessario stabilire norme comuni relative al prefinanziamento, alle richieste di pagamento intermedio e al pagamento del saldo finale, fatte salve le norme specifiche prescritte per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo.

(70) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno fin dall'inizio dell'attuazione del programma, cosicché detti beneficiari ricevano gli anticipi eventualmente necessari al fine di effettuare gli investimenti pianificati e siano rimborsati rapidamente dopo la presentazione della richiesta di pagamento. Pertanto, nell'ambito dei fondi SIE si dovrebbero prevedere prefinanziamenti iniziali. Il prefinanziamento iniziale dovrebbe essere liquidato integralmente al momento della chiusura del programma.

(71) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno prevedere misure che siano limitate nel tempo e che consentano all'ordinatore delegato di poter interrompere i pagamenti qualora emerga chiara evidenza che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti. La durata del periodo di interruzione dovrebbe essere pari a un periodo di sei mesi, con un possibile prolungamento di detto periodo a nove mesi con il consenso dello Stato membro onde consentire tempo sufficiente per porre rimedio alle cause dell'interruzione e quindi evitare l'applicazione di sospensioni.

(72) Per salvaguardare il bilancio dell'Unione, è possibile che sia necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le eventuali rettifiche finanziarie che la Commissione impone agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, tali rettifiche dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione del diritto applicabile dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione riguarda l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo delle operazioni e della spesa corrispondente dichiarata alla Commissione. Per garantire la proporzionalità, è opportuno che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione e la relativa incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione al momento di decidere l'importo di una rettifica finanziaria.

(73) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata, nonché in una situazione in cui è stata inoltrata una richiesta di pagamento ma per cui la scadenza del pagamento è stata interrtotta o il pagamento sospeso.

(74) La procedura di disimpegno risulta altresì un elemento indispensabile del meccanismo per la dotazione della riserva di efficacia dell'attuazione e in dette circostanze dovrebbe essere possibile ricostituire gli stanziamenti per il successivo impegno in altri programmi e priorità. Inoltre, se nell'attuazione di taluni strumenti finanziari specifici a favore delle PMI eventuali disimpegni derivano dall'interruzione della partecipazione di uno Stato membro a detti strumenti finanziari, occorre prevedere la successiva ricostituzione degli stanziamenti d'impegno in altri programmi. Dato che risulterà necessario introdurre nel regolamento finanziario disposizioni addizionali intese a consentire detta ricostituzione degli stanziamenti, tali procedure dovrebbero essere applicate soltanto con effetto dalla data in vigore della modifica corrispondente del regolamento finanziario.

(75) Sono necessarie disposizioni generali supplementari riguardanti il funzionamento specifico dei fondi. In particolare, per accrescerne il valore aggiunto e per rafforzare il loro contributo alle priorità della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle missioni specifiche per ciascun fondo a norma dei relativi obiettivi basati sul trattato, il funzionamento dei fondi dovrebbe essere semplificato e concentrarsi sull'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

(76) Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR e del FEAMP sono riportate nella normativa settoriale pertinente.

(77) Al fine di promuovere gli obiettivi del TFUE in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media UE-27. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti del FESR e del FSE, consolidare lo sviluppo conseguito e stimolare la crescita economica e la coesione sociale delle regioni dell'Unione, le regioni il cui PIL pro capite nel periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75 % in rapporto alla media UE-27 dovrebbero ricevere almeno il 60 % della loro assegnazione media annuale indicativa 2007-2013. L'assegnazione totale dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione per uno Stato membro dovrebbe essere pari ad almeno il 55 % della sua assegnazione specifica totale 2007-2013. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

(78) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), quale modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione (14).

(79) Per definire un quadro finanziario adeguato per i Fondi, la Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti di esecuzione, la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, al fine di indirizzare il sostegno verso le regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio. Al fine di tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, anche nel rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (15), nel 2016 la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni complessive di tutti gli Stati membri sulla base delle statistiche più recenti disponibili in quel momento procedendo, se vi è una divergenza complessiva superiore a / - il 5 %, ad adeguamenti delle dotazioni stesse. L'adeguamento necessario dovrebbe essere suddiviso in parti uguali per ciascun anno nell'arco del periodo 2017-2020.

(80) Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia nonché delle TIC in tutta l'Unione, è istituito un meccanismo per collegare l'Europa (CEF), conformemente al regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). È opportuno fornire sostegno a titolo del Fondo di coesione ai progetti di realizzazione delle reti principali oppure ai progetti e alle attività orizzontali di cui alla parte I dell'allegato di tale regolamento.

(81) L'assegnazione a uno Stato membro degli stanziamenti annuali a titolo dei Fondi dovrebbe essere limitata a un massimale stabilito tenendo conto del PIL da parte dello Stato membro in questione.

(82) È necessario fissare i limiti delle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione agli Stati membri e alle regioni. Gli Stati membri dovrebbero concentrare il sostegno al fine di provvedere a che un investimento adeguato sia destinato all'occupazione giovanile, alla mobilità del lavoro, alla conoscenza, all'inclusione sociale e alla lotta contro la povertà, assicurando che non sia inferiore al 23,1 % la quota del FSE in termini di percentuale delle risorse totali combinate dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione a livello dell'Unione, con esclusione del sostegno dal Fondo di coesione per infrastrutture di trasporto a titolo del CEF e il sostegno dai Fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti.

(83) Data l'urgente priorità di affrontare il problema della disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'Unione, così come nell'Unione nel suo complesso, è istituita un'IOG ed è finanziata con fondi specifici e investimenti mirati del FSE per incrementare e rafforzare il considerevole sostegno già fornito tramite i fondi SIE. L'IOG dovrebbe mirare a sostenere giovani, in particolare coloro che sono disoccupati, che non seguono una formazione o un tirocinio e che risiedono nelle regioni ammissibili. É opportuno che l'IOG sia attuata nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.

(84) Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il Fondo europeo per l'aiuto alle persone indigenti al fine di promuovere l'inclusione sociale. È opportuno prevedere un meccanismo di trasferimento allo strumento in questione delle risorse dei fondi strutturali assegnate ai singoli Stati membri.

(85) Tenuto conto delle attuali circostanze economiche, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro non dovrebbe risultare in assegnazioni per Stato membro superiori al 110 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2007-2013.

(86) Al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le risorse dei fondi non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici. Tali trasferimenti non dovrebbero essere superiori al 3 % dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.

(87) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei fondi non dovrebbero sostituire le spese strutturali pubbliche o assimilabili degli Stati membri ai sensi del presente regolamento. Inoltre, affinché il sostegno dei fondi tenga conto del contesto economico generale, il livello della spesa pubblica dovrebbe essere determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui ha luogo il finanziamento, sulla base degli indicatori previsti nei programmi di stabilità e convergenza presentati annualmente dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/1997 del Consiglio (17). La verifica del principio di addizionalità, effettuata dalla Commissione, dovrebbe concentrarsi sugli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15 % della popolazione, data l'entità delle risorse finanziarie a esse assegnata.

(88) È necessario prevedere disposizioni supplementari riguardanti la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo dei programmi operativi finanziati dai fondi per rafforzare l'attenzione verso i risultati. In particolare, è necessario definire requisiti dettagliati per il contenuto dei programmi operativi. Ciò dovrebbe facilitare la presentazione di una logica di intervento coerente per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate, stabilire il quadro per la valutazione dei risultati e sostenere l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi. In generale, un asse prioritario dovrebbe coprire un obiettivo tematico, un fondo e una categoria di regioni. Ove opportuno e al fine di aumentare l'efficacia nel quadro di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario dovrebbe poter riguardare più di una categoria di regioni e combinare una o più priorità d'investimento complementari a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione nell'ambito di uno o più obiettivi tematici.

(89) Nei casi in cui uno Stato membro elabora al massimo un programma operativo per ciascun Fondo, determinando una situazione in cui i programmi e l'accordo di partenariato sono entrambi elaborati a livello nazionale, dovrebbero essere stabilite modalità specifiche per assicurare la complementarità di tali documenti.

(90) Al fine di conciliare la necessità di programmi operativi sintetici che definiscano chiaramente gli impegni dello Stato membro con quella di lasciare un margine di flessibilità che consenta di adeguarsi a circostanze in continua evoluzione, occorre distinguere tra gli elementi essenziali del programma operativo, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere modificati da uno Stato membro. Dovrebbero quindi essere previste procedure che consentano di modificare detti elementi non essenziali dei programmi operativi a livello nazionale, senza decisioni da parte della Commissione.

(91) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del Fondo di coesione e del FESR a quello erogato dal FSE nei programmi operativi comuni rientranti nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

(92) I grandi progetti rappresentano una quota considerevole della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che le operazioni al di sopra di determinate soglie continuino a essere soggette a specifiche procedure di approvazione a norma del presente regolamento. La soglia dovrebbe essere stabilita in relazione ai costi ammissibili totali tenendo conto delle entrate nette attese; in considerazione della maggiore entità degli investimenti che solitamente caratterizza tale settore, la soglia per i progetti in materia di trasporti dovrebbe essere più elevata. Onde garantire la chiarezza è a tal fine opportuno definire il contenuto di una domanda relativa a un grande progetto. La domanda dovrebbe contenere le informazioni necessarie a garantire che il contributo finanziario dei Fondi non dia adito a una significativa perdita di posti di lavoro in centri di produzione già esistenti all'interno dell'Unione.

(93) Per promuovere la preparazione e l'attuazione di grandi progetti su una base economica e tecnica sana e per incoraggiare l'uso della consulenza di esperti allo stadio iniziale, in merito ai quali esperti indipendenti sostenuti dall'assistenza tecnica della Commissione o, di concerto con la Commissione, altri esperti indipendenti possono fornire dichiarazioni sulla fattibilità e sostenibilità economica di un grande progetto, la procedura di approvazione della Commissione dovrebbe essere resa più snella. La Commissione dovrebbe poter rifiutare l'approvazione del contributo finanziario soltanto se accerta una lacuna significativa nell'analisi qualitativa indipendente.

(94) Se un'analisi qualitativa indipendente di un grande progetto non ha avuto luogo, lo Stato membro dovrebbe trasmettere tutte le informazioni richieste e la Commissione dovrebbe valutare il grande progetto onde determinare se sia giustificato il contributo finanziario richiesto.

(95) Ai fini della continuità dell'attuazione, per evitare oneri amministrativi superflui e per allineare alla decisione della Commissione sugli orientamenti sulla chiusura del periodo di programmazione 2007-2013, sono stabilite disposizioni di scaglionamento per i grandi progetti approvati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (18) il cui periodo di attuazione previsto si estende oltre il periodo di programmazione coperto dal presente regolamento. In determinate condizioni, è opportuno prevedere una procedura prioritaria per la notifica e l'approvazione di una seconda fase o fase successiva di un grande progetto per il quale la fase o le fasi precedenti sono state approvate dalla Commissione a titolo del periodo di programmazione 2007-2013. Ogni singola fase dell'operazione scaglionata, che concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del pertinente periodo di programmazione.

(96) Per consentire agli Stati membri di attuare parte di un programma operativo utilizzando un approccio basato sui risultati, è utile prevedere un piano d'azione comune comprendente un progetto o un gruppo di progetti o che un beneficiario deve svolgere per contribuire agli obiettivi del programma operativo. Al fine di semplificare e rafforzare l'orientamento dei fondi verso i risultati, la gestione del piano d'azione comune dovrebbe basarsi esclusivamente sui target intermedi, sulle realizzazioni e sui risultati stabiliti in comune e definiti nella decisione della Commissione che adotta il piano d'azione comune. Anche le attività di controllo e di audit del piano d'azione comune dovrebbero essere limitate al conseguimento di tali target intermedi, realizzazioni e risultati. Di conseguenza, è necessario stabilire norme concernenti la preparazione, il contenuto, l'adozione, la gestione finanziaria e il controllo di tali piani d'azione comuni.

(97) È necessario adottare norme specifiche relativamente alle funzioni del comitato di sorveglianza e alle relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi sostenuti dai fondi. Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR sono riportate nella normativa settoriale pertinente.

(98) Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati.

(99) Al fine di rafforzare la sorveglianza dei progressi relativi all'attuazione dei fondi e facilitare la gestione finanziaria, è necessario garantire tempestivamente la disponibilità di dati finanziari di base sui progressi dell'attuazione.

(100) Ai sensi dell'articolo 175 TFUE, la Commissione è tenuta a presentare ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Occorre definire disposizioni concernenti il contenuto di detta relazione.

(101) È importante informare il pubblico in merito ai risultati raggiunti dai Fondi sensibilizzando altresì in merito agli obiettivi della politica di coesione. I cittadini dovrebbero avere il diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione che ai beneficiari come pure alle istituzioni dell’Unione e agli organismi consultivi. Per garantire una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e rafforzare le sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento dovrebbero altresì concorrere a finanziare la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui quest'ultime siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

(102) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro dovrebbe essere messo a disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi delle operazioni finanziate nell'ambito di ciascun programma operativo.

(103) Al fine di assicurare un'ampia diffusione delle informazioni sull'attuazione dei fondi e sul ruolo dall'Unione in questo ambito, e per informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento, si dovrebbero definire nell'ambito del presente regolamento disposizioni dettagliate, tenendo conto delle dimensioni dei programmi operativi conformemente al principio di proporzionalità, in merito alle misure in materia di informazione e comunicazione e a talune caratteristiche tecniche di tali misure.

(104) Al fine di assicurare che la dotazione di ciascun fondo sia mirata alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, risulta necessario fissare soglie per la dotazione destinata all'assistenza tecnica dello Stato membro. È inoltre necessario garantire che il quadro giuridico per la programmazione dell'assistenza tecnica faciliti la creazione di modalità di realizzazione semplificate in un contesto in cui gli Stati membri attuano più fondi in parallelo e dovrebbe essere possibile che tale quadro comprenda diverse categorie di regioni.

(105) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare il tasso di cofinanziamento dei fondi agli assi prioritari, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata.

(106) È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma operativo. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso gli Stati membri dovrebbero precisare le rispettive responsabilità e funzioni.

(107) Al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per i Fondi e il FEAMP nonché dell'esigenza di garantire proporzionalità nell'approccio, è opportuno fissare disposizioni specifiche relative alla designazione delle autorità di gestione e di certificazione. Al fine di evitare oneri amministrativi superflui, la verifica ex ante della conformità ai criteri di designazione indicati nel presente regolamento dovrebbe limitarsi all'autorità di gestione e di certificazione, senza che siano necessarie attività di audit aggiuntive laddove il sistema sia essenzialmente lo stesso del periodo di programmazione 2007-2013, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento. La designazione non dovrebbe essere soggetta all'approvazione della Commissione. Tuttavia, ai fini di una maggiore certezza giuridica, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasmettere alla Commissione, ove sussistano determinate condizioni stabilite nel presente regolamento, i documenti relativi alla designazione. La verifica della conformità ai criteri di designazione effettuata sulla base dei meccanismi di audit e controllo dovrebbe dare adito, laddove emerga una situazione di mancato rispetto dei criteri stessi, ad azioni correttive ed, eventualmente, porre fine alla designazione.

(108) L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e del FEAMP e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al controllo del programma, alla gestione e ai controlli finanziari, nonché alla scelta dei progetti. Di conseguenza, le responsabilità e funzioni dell'autorità di gestione dovrebbero essere definite.

(109) L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme dell'Unione e nazionali applicabili. Le responsabilità e funzioni dell'autorità di certificazione dovrebbero essere definite.

(110) L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di operazioni e sui conti. Le responsabilità e le funzioni dell'autorità di audit dovrebbero essere definite. Gli audit delle spese dichiarate dovrebbero essere effettuati su un campione rappresentativo di delle operazioni al fine di consentire risultati idonei a estrapolazione. Come norma generale, dovrebbe essere utilizzato un metodo di campionamento statistico mirato a fornire un campione rappresentativo attendibile. Le autorità di audit dovrebbero comunque poter utilizzare, in circostanze motivate, un metodo di campionamento non statistico purché nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

(111) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che consentano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.

(112) Oltre alle norme comuni in materia di gestione finanziaria per i fondi SIE, dovrebbero essere stabilite disposizioni supplementari per i fondi e il FEAMP. In particolare, al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima dell'accettazione dei conti, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90 % dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità stabilito nella decisione di adozione del programma operativo alla spesa ammissibile per la priorità in questione. Gli importi dovuti dovrebbero essere pagati agli Stati membri all'accettazione dei conti, purché la Commissione sia in grado di deliberare che i conti sono completi, esatti e veritieri.

(113) I beneficiari dovrebbero ricevere il sostegno completo entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento da parte del beneficiario, fatta salva la disponibilità di fondi dal prefinanziamento iniziale e annuale e dai pagamenti intermedi. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di sospendere le scadenze qualora i documenti giustificativi siano incompleti o qualora vi siano prove di irregolarità che esigono ulteriori indagini. Si dovrebbe ogni anno prevedere un prefinanziamento iniziale e annuale per garantire che gli Stati membri abbiano mezzi sufficienti per attuare i programmi secondo dette modalità. Il prefinanziamento annuale dovrebbe essere liquidato ogni anno con l'accettazione dei conti.

(114) Per ridurre il rischio di dichiarazione di spese irregolari, dovrebbe essere possibile per un'autorità di certificazione, senza necessità di una giustificazione aggiuntiva, includere gli importi che richiedono ulteriore verifica in una domanda di pagamento intermedio dopo il periodo contabile nel quale sono stati contabilizzati.

(115) Per garantire l'applicazione corretta delle regole generali sul disimpegno, le regole stabilite per i fondi e il FEAMP dovrebbero specificare come si determinano le scadenze del disimpegno.

(116) Ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario alla gestione finanziaria dei fondi e del FEAMP, risulta necessario istituire procedure per la preparazione, l'esame e l'accettazione dei conti tali da assicurare basi chiare e certezza giuridica per tali accordi. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di adempiere correttamente alle loro responsabilità, lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di escludere importi oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità.

(117) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere previsti limiti per il periodo in cui le autorità di gestione sono tenute ad assicurare la disponibilità di documenti per operazioni dopo la presentazione delle spese o il completamento di un'operazione. Conformemente al principio di proporzionalità, il periodo per la conservazione dei documenti dovrebbe essere differenziato a seconda della spesa totale ammissibile di un'operazione.

(118) Poiché i conti sono verificati e accettati ogni anno, dovrebbe essere introdotta una semplificazione significativa della procedura di chiusura. La chiusura finale del programma dovrebbe pertanto fare riferimento soltanto ai documenti concernenti il periodo contabile finale e la relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale, senza alcuna necessità di produrre documenti addizionali.

(119) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero stabilire disposizioni che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di priorità o di programmi operativi.

(120) Al fine di garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri e della Commissione riguardanti i fondi e il FEAMP conformemente al principio di proporzionalità.

(121) È necessario istituire un quadro giuridico che fornisca solidi sistemi di gestione e di controllo a livello nazionale e regionale e un'adeguata divisione dei ruoli e delle responsabilità nel contesto della gestione concorrente. È opportuno pertanto precisare e chiarire il ruolo della Commissione e stabilire norme proporzionate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione.

(122) La frequenza degli audit sulle operazioni dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi e il FEAMP. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un'operazione non superi i 200 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, i 150 000 EUR per l'FSE e i 100 000 EUR per il FEAMP. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare audit in qualsiasi momento laddove emergano prove di un'irregolarità o frode ovvero, in seguito alla chiusura di un'operazione completata, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di riesaminare la pista di controllo dell'autorità di audit oppure di prendere parte ai controlli sul posto di quest'ultima. La Commissione dovrebbe avere la possibilità, qualora non ottenga le necessarie garanzie in merito all'efficacia del funzionamento dell'autorità di audit con tali mezzi, di ripetere l'attività di audit laddove ammissibile in base ai principi internazionalmente riconosciuti in materia di audit. Affinché il livello degli audit effettuati dalla Commissione sia commisurato al rischio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, laddove non sussistano carenze significative o le autorità di audit siano affidabili, di ridurre le proprie attività di audit in relazione ai programmi operativi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere introdotte norme specifiche per la diminuzione del rischio di sovrapposizione tra audit di una stessa operazione da parte di diverse istituzioni, segnatamente la Corte dei conti europea, la Commissione e l'autorità di audit.

(123) Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a un codice europeo di condotta sul partenariato, integrazioni e modifiche delle sezioni 4 e 7 del QSC, criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare, norme specifiche sull'acquisto di terreni e sulla combinazione di supporto tecnico con strumenti finanziari, il ruolo, le passività e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, la gestione e il controllo degli strumenti finanziari, la revoca dei pagamenti agli strumenti finanziari, l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli strumenti finanziari, le norme specifiche che definiscono i criteri per la determinazione dei costi di gestione e le commissioni sulla base delle prestazioni e delle soglie applicabili, nonché norme per il rimborso delle spese di gestione capitalizzate e le spese per gli strumenti di capitale e di microcredito, l'adeguamento del piano tariffario per operazioni generatrici di entrate nette in settori specifici, nonché l'istituzione di una tariffa forfettaria per determinati settori o sottosettori nei settori delle TIC, ricerca,

sviluppo e innovazione e l'efficienza energetica e l'aggiunta di settori o sottosettori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni nette che generano entrate, norme supplementari sulla sostituzione di un beneficiario nell'ambito di operazioni PPP, i requisiti minimi da inserire nei contratti di PPP che sono necessari per l'applicazione di una deroga riguardante l'ammissibilità delle spese, nonché la definizione di un tasso forfettario per taluni settori o sottosettori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni di generatori di entrate nette, alcuni aspetti specifici legati ai PPP, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti per le sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, la metodologia da utilizzare nello svolgimento del riesame della qualità di un grande progetto, i criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e le condizioni e le procedure da applicare per determinare se gli importi che risultano irrecuperabili sono rimborsati dalle responsabilità degli Stati membri, i dati che devono essere registrati e conservati in formato elettronico nei sistemi di controllo istituiti dalle autorità di gestione, i requisiti minimi per le piste di controllo, la portata e il contenuto dei controlli e la metodologia per il campionamento, l'uso dei dati raccolti durante i controlli, nonché i criteri per la determinazione di gravi carenze nel funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo, per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e per l'applicazione di tassi forfettari o di correzioni finanziarie estrapolate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(124) Per quanto riguarda tutti i fondi SIE, dovrebbe esser delegato alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le decisioni di approvazione degli elementi degli accordi di partenariato e le loro modifiche, le decisioni di approvazione degli elementi dell'accordo di partenariato riveduto, le decisioni sui programmi e sulle priorità che hanno raggiunto i loro target intermedi e possono beneficiare dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, decisioni relative alla modifica dei programmi come conseguenza delle azioni correttive relative al trasferimento delle assegnazioni finanziarie ad altri programmi, decisioni sui piani annuali delle azioni da finanziare a titolo di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e, nel caso di disimpegno, le decisioni di modifica delle decisioni che adottano programmi, e per quanto riguarda il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, le decisioni che individuando le regioni e gli Stati membri che rispettano i criteri relativi all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, le decisioni che definiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro allo SCE, le decisioni che fissano l'importo da trasferire dalla dotazione dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro all'aiuto agli indigenti, le decisioni che accettano trasferimenti di parti di stanziamenti

per l'obiettivo cooperazione territoriale europea all'obiettivo, investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, le decisioni se effettuare o meno una rettifica finanziaria in caso di mancato rispetto dell'addizionalità, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni che rifiutano il contributo finanziario per un grande progetto, le decisioni relative alla approvazione di un contributo finanziario a un grande progetto selezionato e la proroga del termine per la realizzazione della condizione relativa alla approvazione dei grandi progetti e le decisioni sui piani d'azione congiunti; e per quanto riguarda il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, le decisioni relative alla non accettazione dei conti e l' importo esigibile se i conti non sono stati accettati, le decisioni di sospensione dei pagamenti intermedi e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

(125) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al modello da utilizzare per la presentazione della relazione intermedia, al modello del programma operativo per i fondi, alla metodologia da usare nell'effettuare l'analisi costi-benefici dei grandi progetti, al formato delle informazioni sui grandi progetti, al modello per il piano d'azione comune, al modello della relazione annuale e della relazione di attuazione finale, alla frequenza della segnalazione delle irregolarità e al formato di relazione da utilizzare, al modello della dichiarazione di gestione e ai modelli per la strategia di audit, il parere e la relazione annuale di controllo. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

(126) Al fine di provvedere al necessario apporto e al migliore coinvolgimento degli Stati membri, quando esercita le proprie competenze di esecuzione ai fini dell'attuazione del presente regolamento in determinati settori politici sensibili legati ai fondi SIE e per rafforzare il ruolo degli Stati membri ai fini dell'adozione di condizioni uniformi in materia o per altre misure esecutive con incidenza sostanziale o con un'incidenza potenziale rilevante sull'economia nazionale, sul bilancio nazionale o sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione degli Stati membri, gli atti di esecuzione riguardanti la metodologia per produrre dati sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, le modalità volte a garantire un approccio coerente per determinare, nel quadro didi riferimento dell’efficacia dell’attuazione, i target intermedi e finali per ogni priorità e per valutare il raggiungimento dei target intermedi e dei target finali, termini e condizioni standard per la sorveglianza degli strumenti finanziari, le modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi gestiti dagli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, un modello del contratto di finanziamento relativo alla garanzia illimitata congiunta e la cartolarizzazione di strumenti finanziari in favore delle PMI, i modelli da utilizzare al momento di presentare ulteriori informazioni sugli strumenti finanziari con le domande di pagamento alla Commissione e nel fare relazioni su strumenti finanziari alla Commissione, i termini e le condizioni per il sistema di scambio elettronico di dati per la gestione e il controllo, la nomenclatura sulla cui base possono essere definite le categorie di operazione riguardanti l'asse prioritario

nei programma operativi; il formato della notifica del grande progetto selezionato, le caratteristiche tecniche di misure di informazione e comunicazione per l'operazione e le istruzioni per creare l'emblema e la definizione dei colori standard; il modello da utilizzare per la presentazione dei dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza, le modalità di scambio di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, il modello per la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per le autorità di gestione e, se del caso, le autorità di certificazione, le specifiche tecniche del sistema di gestione e di controllo, i modelli per le domande di pagamento e per la contabilità, dovrebbero essere adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(127) Per l'adozione di taluni atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, l'impatto e le implicazioni potenziali sono talmente rilevanti per gli Stati membri da giustificare una deroga alla regola generale. Di conseguenza, in assenza di un parere del comitato, la Commissione non dovrebbe adottare il progetto di atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione riguardano la definizione della metodologia per fornire informazioni sul sostegno a favore degli obiettivi in materia di cambiamento climatico; la determinazione della metodologia per i target intermedi e i target finali in relazione al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione; la fissazione dei termini e delle condizioni standard applicabili agli strumenti finanziari; la fissazione delle modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi del programma con riguardo a taluni strumenti finanziari; l'adozione del modello di accordo di finanziamento relativo agli strumenti finanziari di garanzia illimitata in solido e di cartolarizzazione a favore delle PMI; l'individuazione del modello da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari da presentare alla Commissione; la determinazione della nomenclatura in base alla quale possono essere definite le categorie di operazione riguardanti l'asse prioritario nei programmi operativi; la specificazione delle caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione e le istruzioni per creare l'emblema e definire i colori standard; la precisazione delle specifiche tecniche della registrazione e dell'archiviazione dei dati relativi al sistema di gestione e controllo. Agli atti di esecuzione in oggetto dovrebbe quindi applicarsi l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(128) Poiché il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1083/2006, è opportuno abrogare detto regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n 1083/2006 o qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 2013. Le domande presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n 1083/2006 dovrebbero rimanere valide. Norme transitorie speciali dovrebbero essere anche stabilite in deroga all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito a quando un'autorità di gestione può svolgere le funzioni dell'autorità di certificazione per programmi operativi, attuati nell'ambito del quadro normativo precedente, ai fini della valutazione della Commissione ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 in applicazione dell'articolo 123, paragrafo 5, del presente regolamento e relativamente alla procedura di approvazione dei grandi progetti di cui alll'articolo 102, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

(129) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(130) Onde consentire l'immediata applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

PARTE I

OGGETTO E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni applicabili ai fondi SIE sono definite nella parte II.

La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i "fondi strutturali") e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione (i "fondi"), i criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a a soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

La parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi e al FEAMP sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti (i "regolamenti specifici dei fondi") a norma del quinto comma del presente articolo:

1) regolamento (UE) n. 1301/2013 (il "regolamento FESR");

2) regolamento (UE) n. 1304/2013 (il "regolamento FSE");

3) regolamento (UE) n. 1300/2013 (il "regolamento Fondo di coesione");

4) regolamento (UE) n. 1299/2013 (il "regolamento CTE");

5) regolamento (UE) n. 1305/2013 (il "regolamento FEASR"); e

6) un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il "regolamento FEAMP").

La parte II del presente regolamento si applica a tutti i fondi SIE salvo ove essa espressamente consenta deroghe. Le parti III e IV del presente regolamento istituiscono norme complementari rispetto alla seconda parte, che sono applicate rispettivamente ai fondi e ai fondi e al FEAMP e possono consentire espressamente deroghe nelle norme specifiche dei Fondi interessati. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono introdurre normative complementari alla parte II del presente regolamento per i fondi SIE, alla parte III del presente regolamento per i fondi e alla parte IV del presente regolamento per i fondi e il FEAMP. Le normative complementari nelle norme specifiche di ciascun Fondo non sono in contraddizione con la seconda, la terza e la quarta parte del presente regolamento. In caso di dubbio in merito all'applicazione delle disposizioni, la parte seconda del presente regolamento prevale sulle norme specifiche di ciascun Fondo e la terza parte e la quarta parte del presente regolamento prevalgono sui regolamenti specifici di ciascun Fondo.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1) "strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva": gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 (21) e nella decisione 2010/707/UE del Consiglio (22), e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;

2) "quadro politico strategico": un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;

3) "strategia di specializzazione intelligente": le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa;

4) "norme specifiche di ciascun fondo": le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell'articolo 1, quarto comma;

5) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

6) "programma": un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR;

7) "area del programma": una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni;

8) "priorità": nelle parti II e IV del presente regolamento l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento per FESR, FSE e Fondo di coesione e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR;

9) "operazione": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;

10) "beneficiario": un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del presente articolo, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;

11) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;

12) "destinatario finale": una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario;

13) "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (23), del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione (24) e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione (25);

14) "operazione completata": un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;

15) "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;

16) "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato;

17) "documento": un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento;

18) "organismo intermedio": qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione lnei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

19) "strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo": un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale;

20) "accordo di partenariato": un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato;

21) "categoria di regioni": la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2;

22) "richiesta di pagamento": una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro;

23) "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;

24) "partenariati pubblico-privati" (PPP): forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale;

25) "operazione PPP": un'operazione attuata, o che si intende attuare, nell'ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato;

26) "conto di garanzia": un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità, esclusivamente per gli scopi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 64, oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi;

27) "fondo di fondi": un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi del punto 10 del presente articolo;

28) "PMI": le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (28);

29) "periodo contabile": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024;

30) "esercizio finanziario": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre;

31) "strategia macroregionale": un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;

32) "strategia del bacino marittimo": un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;

33) "condizionalità ex ante applicabile": un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un pre-requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto;

34) "obiettivo specifico": il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità;

35) "raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE" e "raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE": le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi;

36) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.

37) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;

38) "irregolarità sistemica": qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

39) "carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo": ai fini dell'attuazione dei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con un revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

 

     Art. 3. Calcolo dei termini per le decisioni della Commissione

Ove, conformemente all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, all'articolo 29, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, all'articolo 102, paragrafo 2, all'articolo 107, paragrafo 2, e all'articolo 108, paragrafo 3, è stabilito un termine per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione mediante un atto di esecuzione, tale termine non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette le sue osservazioni allo Stato membro, e si estende fin quando lo Stato membro non risponde alle osservazioni.

 

PARTE II

DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI SIE

TITOLO I

PRINCIPI DI SOSTEGNO DELL'UNIONE PER I FONDI SIE

 

     Art. 4. Principi generali

1. I fondi SIE intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati Europa 2020 e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, del programma nazionale di riforma.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché il sostegno dei fondi SIE sia coerente con le pertinenti politiche, con i principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e con le priorità dell'Unione ed è complementare agli altri strumenti dell'Unione.

3. Il sostegno dei fondi SIE è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.

4. Gli Stati membri, al livello territoriale appropriato e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili della preparazione e dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti, in partenariato con i partner pertinenti di cui all'articolo 5, conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Le modalità di attuazione e di impiego dei fondi SIE, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la preparazione e attuazione di programmi, riguardanti la sorveglianza, la predisposizione di relazioni, la valutazione, la gestione e il controllo, rispettano il principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e tengono conto della finalità generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei programmi.

6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra i fondi SIE e tra i fondi SIE e altre politiche, altre strategie e altri strumenti pertinenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.

7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai fondi SIE è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento FESR, l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e il sostegno per la gestione diretta a titolo del regolamento FEAMP.

8. La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 30 del regolamento finanziario.

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la preparazione e l'attuazione dei fondi SIE sia efficace nelle fasi di preparazione e di attuazione, per quanto riguarda la sorveglianza, predisposizione di relazioni e la valutazione.

10. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai fondi SIE in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

 

     Art. 5. Partenariato e governance a più livelli

1. Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:

a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

b) le parti economiche e sociali; e

c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner di cui al paragrafo 1 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi a norma dell'articolo 48.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 149 per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato (il "codice di condotta"), allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il codice di condotta definisce i seguenti elementi:

a) i principi essenziali relativi a procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, conformemente al loro quadro giuridico e istituzionale;

b) i principi essenziali e le buone prassi concernenti il coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come stabilito al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento e le diverse fasi dell'attuazione;

c) le buone prassi concernenti la formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

d) i principali obiettivi e le buoni prassi nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e, in particolare, le buoni prassi per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui vi sia una possibilità di partner pertinenti che siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione e in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

e) le aree di massima, le tematiche e le buone prassi concernenti il modo in cui le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare i fondi SIE, compresa l'assistenza tecnica, al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

f) il ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi;

g) i principi essenziali e le buone prassi atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.

Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun fondo.

4. La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio dell'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo relativo al codice europeo di condotta per il partenariato, entro.18 aprile 2014 Tale atto delegato non indica una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione.

5. Una violazione di un qualsiasi obbligo imposto agli Stati membri dal presente articolo o dall'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo non costituisce un'irregolarità che comporta una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 85.

6. Per ciascun fondo SIE la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione del sostegno dei fondi SIE e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

 

     Art. 6. Conformità al diritto dell'Unione e nazionale

Le operazioni sostenute dai fondi SIE sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

 

     Art. 7. Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

 

     Art. 8. Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla categorie di operazione stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al regolamento FEAMP.

La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO

CAPO I

Obiettivi tematici per i fondi SIE e quadro strategico comune

 

     Art. 9. Obiettivi tematici

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti:

1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;

3) promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;

6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;

9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;

10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;

11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente;

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo SIE e sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

 

     Art. 10. Quadro strategico comune

1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, è stabilito un quadro strategico comune (il "QSC") di cui all'allegato I. Il QSC stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali delle varie tipologie di territorio.

2. Gli orientamenti strategici indicati nel QSC sono stabiliti in linea con le finalità e nell'ambito del sostegno fornito da ciascun fondo SIE, e in linea con le norme che disciplinano il funzionamento di ciascun fondo SIE definite nel presente regolamento e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Il QSC non impone agli Stati membri obblighi aggiuntivi oltre a quelli definiti nell'ambito delle pertinenti politiche settoriali dell'Unione.

3. Il QSC agevola la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali, allo scopo di decidere le misure specifiche e appropriate in termini di politiche e di coordinamento.

 

     Art. 11. Contenuto

Il QSC stabilisce:

a) i meccanismi per garantire il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e la coerenza della programmazione dei fondi SIE rispetto alle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, alle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, al programma nazionale di riforma;

b) le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE;

c) le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;

d) i principi orizzontali di cui agli articolo 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE;

e) le modalità per affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle zone geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE, e le sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE;

f) i settori prioritari per le attività di cooperazione a titolo dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

 

     Art. 12. Revisione

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione sociale ed economica dell'Unione o nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione può presentare una proposta di riesame del QSC, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o dell'articolo 241 TFUE, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 allo scopo di integrare o modificare le sezioni 4 e 7 dell'allegato I, ove sia necessario tener conto di eventuali modifiche nelle politiche o negli strumenti dell'Unione di cui alla sezione 4, ovvero di eventuali modifiche nelle attività di cooperazione di cui alla sezione 7, oppure tener conto dell'introduzione di nuove politiche, strumenti o attività di cooperazione dell'Unione.

 

     Art. 13. Orientamenti per i beneficiari

1. La Commissione redige una guida che illustra modalità efficaci di accesso ai fondi SIE e per il loro utilizzo, nonché il modo per sfruttare la complementarietà con altri strumenti delle pertinenti politiche dell'Unione.

2. La guida è redatta entro il 30 giugno 2014 e fornisce, per ciascun obiettivo tematico, una panoramica degli strumenti pertinenti disponibili a livello dell'Unione, corredata di dettagliate fonti di informazione, esempi di buone prassi per combinare gli strumenti di finanziamento disponibili nello stesso settore o a livello intersettoriale, una descrizione delle autorità competenti e degli organismi partecipanti alla gestione di ciascuno strumento e un elenco di controllo per i potenziali beneficiari al fine di assisterli nell'individuazione delle risorse di finanziamento più idonee.

3. La guida è pubblicata sul sito internet delle pertinenti direzioni generali della Commissione. La Commissione e le autorità di gestione, in conformità delle disposizioni specifiche dei fondi e in cooperazione con il Comitato delle regioni, garantiscono la divulgazione della guida ai potenziali beneficiari.

CAPO II

Accordo di partenariato

 

     Art. 14. Preparazione dell'accordo di partenariato

1. Ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato per il periodo compreso fra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2. L'accordo di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. L'accordo di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione. Gli Stati membri elaborano l'accordo di partenariato sulla base di procedure trasparenti per il pubblico e conformemente ai propri quadri istituzionali e giuridici.

3. L'accordo di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai fondi SIE nello Stato membro interessato.

4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione l'accordo di partenariato entro 22 aprile 2014.

5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico non entrino in vigore o non ne sia prevista l'entrata in vigore entro 22 febbraio 2014, l'accordo di partenariato presentato da uno Stato membro di cui al paragrafo 4 non deve contenere gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punti ii), iii), iv) e vi), per il fondo SIE oggetto del differimento o dell'atteso differimento dell'entrata in vigore del corrispondente specifico regolamento.

 

     Art. 15. Contenuto dell'accordo di partenariato

1. L'accordo di partenariato stabilisce:

a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale, tra cui:

i) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;

ii) una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi o delle conclusioni essenziali della valutazione ex ante dell'accordo di partenariato qualora quest'ultima valutazione sia effettuata dallo Stato membro su propria iniziativa;

iii) gli obiettivi tematici selezionati, e per ciascuno di essi, una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi SIE;

iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun fondo SIE, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

v) l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi SIE;

vi) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo cooperazione territoriale europea, e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo SIE;

vii) dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, disaggregati per fondo SIE e, se del caso, per categoria di regioni, e agli importi esclusi ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 20;

b) disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui:

i) disposizioni, conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri, che garantiscono il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

ii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III;

iii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato XI a livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni;

iv) la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ai sensi dell'articolo 21;

v) una valutazione che indichi se sussiste o meno la necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e, se del caso, dei beneficiari, nonché, se necessario, una sintesi delle azioni da adottare a tale scopo;

vi) una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

c) disposizioni per il principio di partenariato di cui all'articolo 5;

d) un elenco indicativo dei partner di cui all'articolo 5 e una sintesi delle azioni adottate al fine di coinvolgerli a norma dell'articolo 5 e del loro ruolo nella preparazione dell'accordo di partenariato, nonché la relazione di avanzamento di cui all'articolo 52.

2. L'accordo di partenariato indica altresì:

a) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi SIE o una sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi, che definisca:

i) le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree subregionali, in particolare le modalità di applicazione degli articoli 32, 33 e 36, corredate dei principi per l'individuazione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;

ii) principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi;

iii) se del caso, un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione;

iv) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE;

b) modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico di dati e una sintesi delle azioni pianificate per consentire gradualmente che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano mediante scambio elettronico dei dati.

 

     Art. 16. Adozione e modifica dell'accordo di partenariato

1. La Commissione valuta la coerenza dell'accordo di partenariato con il presente regolamento tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro, del relativo accordo di partenariato. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede l'accordo di partenariato.

2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva gli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dall'articolo 15, paragrafo 1, e quelli contemplati dall'articolo 15, paragrafo 2, qualora uno Stato membro si sia avvalso delle disposizioni di cui all'articolo 96, paragrafo 8, per gli elementi che richiedono una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, entro quattro mesi dalla data di presentazione del proprio accordo di partenariato da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione siano state adeguatamente recepite. L'accordo di partenariato non entra in vigore prima del 1 gennaio 2014.

3. La Commissione redige una relazione sui risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai programmi di partenariato, compreso un quadro di sintesi delle questioni chiave, per ciascuno Stato membro, entro il 31 dicembre 2015. Tale relazione è notificata contestualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4. Qualora uno Stato membro proponga una modifica degli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva la modifica entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta di modifica da parte dello Stato membro.

5. Qualora uno Stato membro modifichi elementi dell'accordo di partenariato non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione entro un mese dalla data della decisione di operare la modifica.

 

     Art. 17. Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo

1. Ove si applichi l'articolo 14, paragrafo 5, ogni Stato membro presenta alla Commissione un accordo di partenariato riveduto che include gli elementi mancanti dall'accordo di partenariato del fondo SIE in questione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento specifico del fondo che era stato oggetto del differimento.

2. La Commissione valuta la compatibilità dell'accordo di partenariato riveduto con il presente regolamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, intesa ad approvare l'accordo di partenariato riveduto a norma dell'articolo 16, paragrafo 2.

CAPO III

Concentrazione tematica, condizionalità ex ante e verifica dei risultati

 

     Art. 18. Concentrazione tematica

Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle principali sfide territoriali per i vari tipi di territori in linea con il QSC e delle sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro, se del caso, nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE. Le disposizioni in materia di concentrazione tematica previste dalle norme specifiche di ciascun fondo non si applicano all'assistenza tecnica.

 

     Art. 19. Condizionalità ex ante

1. Gli Stati membri accertano, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e nell'elaborare i programmi e, se del caso, nell'accordo di partenariato, che le condizionalità ex ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun fondo e le condizionalità ex-ante generali di cui alla parte II dell'allegato XI siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.

Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che siano conformi alla definizione di cui all'articolo 2, punto 33), in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione dell'applicabilità tiene conto del principio di proporzionalità, fatta salva la definizione di cui all'articolo 2, punto 33), e conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, con riguardo al livello del sostegno assegnato, se appropriato. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun fondo e dalla parte II dell'allegato XI.

2. L'accordo di partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'ottemperanza di condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e per quelle che, secondo la valutazione di cui al paragrafo 1, non siano soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato, indica le azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni. Ciascun programma individua quali delle condizionalità ex ante contemplate nelle norme specifiche pertinenti di ciascun fondo e delle condizionalità ex ante di cui alla parte II dell'allegato XI sono applicabili allo stesso e quali di esse, secondo la valutazione di cui al paragrafo 2, sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e dei programmi. Ove condizionalità ex ante applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione. Gli Stati membri adempiono a tali condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono in merito al loro adempimento al più tardi nella relazione annuale di attuazione, nel 2017, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, o nella relazione sullo stato di attuazione, nel 2017, conformemente all'articolo 52, paragrafo 2.

3. La Commissione valuta la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dallo Stato membro sull'applicabilità delle condizionalità ex ante e sull'adempimento di dette condizionalità nell'ambito della sua valutazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato.

Tale valutazione dell'applicabilità da parte della Commissione tiene conto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. La valutazione dell'adempimento da parte della Commissione è limitata ai criteri stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo e di cui alla parte II dell'allegato XI e rispetta le competenze nazionali e regionali per decidere misure specifiche e adeguate in relazione alle politiche, incluso il contenuto delle strategie.

4. In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sull'applicabilità di una condizionalità ex ante all'obiettivo specifico delle priorità di un programma o sul suo adempimento, la Commissione è tenuta a dimostrare sia l'applicabilità ai sensi della definizione di cu all'articolo 2, punto 33), sia l'inadempimento.

5. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi a favore della pertinente priorità del programma in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni di cui al paragrafo 2, se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento degli obiettivi specifici della priorità interessata. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante applicabile che non è stata soddisfatta alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e dei relativi programmi, entro il termine fissato al paragrafo 2, costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione a favore delle priorità interessate del programma. In entrambi i casi, l'ambito di applicazione della sospensione è proporzionato e tiene conto delle azioni da intraprendere e dei fondi a rischio.

6. Il paragrafo 5 non si applica in caso di accordo tra la Commissione e lo Stato membro sulla non applicabilità di una condizionalità ex ante o sul fatto che una condizionalità ex ante applicabile è stata soddisfatta, come indicato mediante l'approvazione del programma e dell'accordo di partenariato, ovvero in mancanza di osservazioni della Commissione entro 60 giorni dalla presentazione della pertinente relazione di cui al paragrafo 2.

7. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato membro abbia completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili al programma interessato e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione. Essa pone fine senza indugio alla sospensione anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizionalità ex ante in questione non sia più applicabile.

8. I paragrafi da 1 a 7 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

 

     Art. 20. Riserva di efficacia dell'attuazione

Il 6 % delle risorse destinate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata a priorità specifiche conformemente all'articolo 22 del presente regolamento.

Le seguenti risorse sono escluse ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione:

a) risorse destinate all'IOG come stabilito nel programma operativo conformemente all'articolo 18 del regolamento FSE;

b) risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;

c) risorse trasferite dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

d) trasferimenti al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio rispettivamente per le campagne 2013 e 2014;

e) risorse trasferite al CEF dal Fondo di coesione conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento;

f) risorse trasferite al Fondo europeo per gli aiuti alimentari alle persone indigenti conformemente all'articolo 92, paragrafo 7, del presente regolamento;

g) risorse destinate alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile conformemente all'articolo 92, paragrafo 8, del presente regolamento.

 

     Art. 21. Verifica di efficacia dell’attuazione

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dell' efficacia dell’attuazione dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2019 (la "verifica dell'efficacia dell’attuazione"), alla luce del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nei rispettivi programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è descritto nell'allegato II.

2. La verifica dell'efficacia dell’attuazione esamina il conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019.

 

     Art. 22. Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1. La riserva di efficacia dell'attuazione corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni priorità di un programma, tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39. L'importo totale della riserva di efficacia dell'attuazione destinata per fondo SIE e categoria di regioni è pari al 6 %. Gli importi corrispondenti alla riserva di efficacia dell'attuazione sono stabiliti nei programmi suddivisi per priorità e, se del caso, per fondo SIE e per categoria di regioni.

2. Sulla base della verifica dell'efficacia dell'attuazione, entro due mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun fondo SIE e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono stati conseguiti i target intermedi, disaggregando tali dati per fondo SIE e per categoria di regioni, ove una priorità copra più di un fondo SIE o categoria di regioni.

3. La riserva di efficacia dell'attuazione è destinata soltanto a programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi. Se le priorità hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per la priorità è ritenuta definitivamente assegnata sulla base della decisione della Commissione di cui al paragrafo 2.

4. Se le priorità non hanno conseguito i propri target intermedi, lo Stato membro propone una riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, nonché altre modifiche al programma risultanti dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione entro tre mesi dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 2.

La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 30, paragrafi 3 e 4. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafi 5 e 6, la riserva di efficacia dell'attuazione per i programmi o le priorità interessati non viene assegnata ai programmi o priorità interessati.

5. La proposta dello Stato membro di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione deve essere conforme ai requisiti di concentrazione tematica e alle assegnazioni minime stabiliti dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun Fondo. In via di deroga, se una o più delle priorità vincolate a requisiti di concentrazione tematica o assegnazioni minime non abbiano raggiunto i propri target intermedi, lo Stato membro può proporre una riassegnazione della riserva, che non deve attenersi ai requisiti di cui sopra e alle assegnazioni minime.

6. Qualora la verifica dell’efficacia dell’attuazione per una priorità dimostri che vi è stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi di detta priorità inerenti esclusivamente a indicatori finanziari e di output, nonché alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e che tale carenza è imputabile a debolezze nell'attuazione chiaramente identificabili che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, previa stretta consultazione con lo Stato membro interessato, e lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie per risolvere tali debolezze, la Commissione può, non prima di cinque mesi da tale comunicazione, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma secondo la procedura di cui alle norme specifiche di ciascun Fondo.

La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi allorquando lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive. Ove le misure correttive riguardino il trasferimento di dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità, per i quali siano stati raggiunti i target intermedi, la Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, in tal caso la Commissione decide in merito alla modifica entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta di modifica dello Stato membro.

7. Se la Commissione, sulla base dell'esame del rapporto finale di attuazione del programma, stabilisce una grave carenza nel raggiungimento dei target finali relativi ai soli indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a causa di debolezze di attuazione chiaramente identificate, che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato e lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive necessarie per affrontare tali debolezze, la Commissione può, in deroga all'articolo 85, applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

Quando applica le rettifiche finanziarie, la Commissione tiene conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, del livello di assorbimento e di fattori esterni che contribuiscono alla carenza.

Le rettifiche finanziarie non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 149 per stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente mirato a determinare i target intermedi e finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e a valutare il conseguimento dei target intermedi e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

 

CAPO IV

Misure collegate a una sana governance economica

 

     Art. 23. Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica

1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo contratto di partenariato e i programmi rilevanti, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria.

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;

b) a sostegno dell'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macro-economici; o

c) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE disponibili se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

i) a tale Stato è stata concessa l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (30);

ii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (31);

iii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario che comporta un programma di riassetto macroeconomico a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) o che comporta una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Ai fini di cui al secondo comma, lettera b), ognuna di tali condizioni è ritenuta soddisfatta se l'assistenza è resa disponibile allo Stato membro prima o dopo 21 dicembre 2013 e resta a sua disposizione.

2. Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata con il riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni o di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE, se del caso, e precisa i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e le caratteristiche delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2015 o dopo il 2019 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.

3. Lo Stato membro trasmette la sua risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, definendo le modifiche che considera necessarie nell'accordo di partenariato e nei programmi, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e precisando la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi SIE. Se del caso, la Commissione formula osservazioni entro un mese dal ricevimento di detta risposta.

4. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dell'accordo di partenariato e dei programmi rilevanti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.

5. Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, essa adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti e in ogni caso entro tre mesi dalla loro presentazione da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 3.

6. Se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o dopo la presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessati. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha omesso di adottare un'azione effettiva. Quando formula la sua proposta la Commissione tiene in considerazione tutte le informazioni pertinenti e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso tramite il dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

Il Consiglio decide su detta proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle richieste di pagamento presentate dopo la data di adozione di detto atto di esecuzione.

7. L'ambito e il livello della sospensione dei pagamenti imposti a norma del paragrafo 6 sono proporzionati ed effettivi e rispettano la parità di trattamento tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. I programmi da sospendere sono determinati sulla base delle esigenze indicate nella richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2.

La sospensione dei pagamenti non supera il 50 % dei pagamenti per ognuno dei programmi interessati. La decisione può prevedere un aumento del livello della sospensione fino al 100 % dei pagamenti se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva come risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 6.

8. Se lo Stato membro ha proposto modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti come richiesto dalla Commissione, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide la revoca della sospensione dei pagamenti.

9. La Commissione rivolge al Consiglio una proposta di sospendere parzialmente o totalmente gli impegni o i pagamenti relativi ai programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

a) se il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

b) se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;

c) se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011 con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro perché non ha adottato l'azione correttiva raccomandata;

d) se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 o al regolamento (CE) n. 332/2002 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

e) se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o alle misure richiesta nella decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Quando formula la sua proposta la Commissione rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 11 e tiene in conto tutte le informazioni pertinenti in materia e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nel dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni: i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza. La sospensione dei pagamenti si applica alle richieste di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

10. Una proposta della Commissione a norma del paragrafo 9 concernente la sospensione degli impegni si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione. La sospensione degli impegni si applica agli impegni dai fondi SIE per lo Stato membro interessato a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 9 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

11. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sulla base del paragrafo 10 sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare per quanto riguarda il tasso di disoccupazione dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e l'impatto della sospensione sulla sua economia. L'impatto delle sospensioni sui programmi di importanza critica ai fini di affrontare condizioni difficili in campo economico o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

Nell'allegato III sono previste disposizioni dettagliate per stabilire l'ambito e il livello delle sospensioni.

La sospensione degli impegni è soggetta al più basso dei massimali seguenti:

a) un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e il massimale del 25 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura di squilibrio eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Il livello della sospensione aumenta gradualmente fino al massimale del 100 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per disavanzo eccessivo e fino al 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per squilibri eccessivi alla luce della gravità della non conformità;

b) un massimale dello 0,5 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e un massimale dello 0,25 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Ove la non conformità legata alle azioni correttive di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) e c) persista, la percentuale di detto massimale del PIL è progressivamente incrementata fino a:

- un massimale dell'1 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettera a); e

- un massimale dello 0,5 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettere b) o c), in linea con la gravità della non conformità;

c) un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per il fondi SIE o un massimale dello 0,5 % del PIL nominale nel primo caso di non conformità di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere d) ed e).

Ai fini della determinazione del livello della sospensione e per decidere se sospendere impegni o pagamenti, si tiene conto della fase del programma con particolare attenzione per il periodo restante per l'utilizzazione dei fondi dopo la riscrizione in bilancio degli impegni sospesi.

12. Fatte salve le norme in materia di disimpegno di cui agli articoli da 86 a 88, la Commissione pone fine alla sospensione degli impegni senza indugio nei seguenti casi:

a) se è sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (33) o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;

b) se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;

c) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato misure adeguate per attuare il programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Quando revoca la sospensione degli impegni, la Commissione riscrive in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo 8 del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

13. I paragrafi da 6 a 12 non si applicano al Regno Unito qualora la sospensione degli impegni o dei pagamenti riguardi materie coperte dal paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), punto iii), o dal paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) o c).

14. Il presente articolo non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

15. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risultino soddisfatte la condizioni di cui al paragrafo 6 o al paragrafo 9, primo comma, lettere da a) ad e), la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette dati dettagliati sui fondi SIE e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni o di pagamenti.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, in particolare alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.

Immediatamente dopo la relativa adozione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di sospensione di impegni o di pagamenti o la proposta di revoca di detta sospensione Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.

16. Nel 2017 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.

17. Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o 241 TFUE, possono richiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

 

     Art. 24. Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

1. Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP. Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:

a) se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;

b) se è stato concesso allo Stato membro interessato un sostegno finanziario a medio termine ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;

c) se è stato concesso un sostegno finanziario allo Stato membro interessato subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al regolamento (UE) n. 472/2013.

Il presente comma non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.

2. Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore alla spesa pubblica o all'importo massimo della partecipazione dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, al FSE e al Fondo di coesione o per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.

3. La Commissione esamina l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e presenta, entro il 30 giugno 2016, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con la sua valutazione e, se necessario, una proposta legislativa.

 

     Art. 25. Gestione dell'assistenza tecnica per gli Stati membri [1]

1. Su richiesta di uno Stato membro a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, una quota delle risorse previste all'articolo 59 del presente regolamento e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera l), del presente regolamento con gestione diretta o indiretta..

2. Le risorse di cui al paragrafo 1 sono addizionali rispetto agli importi stabiliti in conformità dei massimali fissati nelle norme specifiche di ciascun Fondo per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Se nelle norme specifiche di ciascun Fondo è fissato un massimale per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro, ai fini del calcolo di detto massimale, nello stesso è compreso l'importo da trasferire.

3. Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 1 per un anno civile entro il 31 gennaio dell'anno in cui deve essere effettuato il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione.

Se lo Stato membro soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, il 1 gennaio 2014, può trasmettere la richiesta per tale anno contestualmente alla presentazione dell'accordo di partenariato, che fissa l'importo totale da trasferire all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

4. Alle risorse trasferite da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo si applica la regola del disimpegno di cui all'articolo 136 del presente regolamento e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi SIE

 

     Art. 26. Preparazione dei programmi

1. I fondi SIE sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Gli Stati membri elaborano i programmi sulla base di procedure che sono trasparenti nei confronti del pubblico e conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici.

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nella preparazione e nell'attuazione dei programmi relativi ai fondi SIE, compresi, se del caso, i programmi multi-fondo relativi ai fondi, tenendo conto del principio di proporzionalità.

4. I programmi sono presentati dagli Stati membri alla Commissione entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. I programmi di cooperazione territoriale europea sono presentati entro 22 settembre 2014. Tutti i programmi sono corredati della valutazione ex ante di cui all'articolo 55.

5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore entro un periodo fra 22 febbraio 2014 e 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato riveduto di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

6. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore oltre il 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico oggetto del differimento.

 

     Art. 27. Contenuto dei programmi

1. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il presente regolamento, con le norme specifiche di ciascun fondo e con i contenuti dell'accordo di partenariato.

Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

2. Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei fondi SIE e il corrispondente cofinanziamento nazionale, compresi gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione, che può essere pubblico o privato secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Qualora Stati membri e regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, il programma pertinente, conformemente alle esigenze dell'area interessata dal programma individuate dallo Stato membro, definisce il contributo degli interventi previsti a tali strategie.

4. Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, al fine di valutare i progressi nell'esecuzione del programma volti al conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

a) indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;

b) indicatori di output relativi alle operazioni finanziate;

c) indicatori di risultato relativi alla priorità interessata.

Per ciascun fondo SIE, le norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono definire disposizioni relative a indicatori specifici per ciascun programma.

5. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo, delle azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 5, 7 e 8.

6. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, sulla base della metodologia di cui all'articolo 8.

7. Gli Stati membri elaborano il programma conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

 

     Art. 28. Disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla BEI.

1. In deroga all'articolo 27, i programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono:

a) gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, e ai, paragrafi 2, 3 e 4 di detto articolo per quanto riguarda i principi di cui all'articolo 5;

b) un'identificazione degli organismi di cui agli articoli 125, 126 e 127 del presente regolamento e all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento FEASR ove pertinente per il Fondo interessato;

c) per ogni condizionalità ex ante applicabile al programma, stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, una valutazione dell'ottemperanza della condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione in conformità della sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

2. In deroga all'articolo 55, la valutazione ex ante di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera a), è considerata una valutazione ex ante di detti programmi.

3. Ai fini dei programmi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento non si applicano l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 59, paragrafi 5 e 6, del regolamento FEASR. Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai programmi a titolo del FEASR si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere c), punto i), f), h), i), e m), punti da i) a iii), del regolamento FEASR.

 

     Art. 29. Procedura di adozione dei programmi

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento e con le norme specifiche di ciascun fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici selezionati e alle priorità dell'Unione per ciascun fondo SIE, nonché la coerenza con l'accordo di partenariato, tenendo conto delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione non è tenuta a valutare la coerenza dei programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b) del presente regolamento con l'accordo di partenariato se lo Stato membro ha omesso di presentare il proprio accordo di partenariato alla data di presentazione di tali programmi dedicati.

3. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.

4. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione, ma non prima del 1 gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione dell'accordo di partenariato.

In deroga al requisito di cui al primo comma, i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea possono essere approvati dalla Commissione prima dell'adozione della decisione che approva l'accordo di partenariato, i programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e i programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma,lettera b), del presente regolamento possono essere approvati dalla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.

 

     Art. 30. Modifica dei programmi

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun fondo, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 nonché dell'accordo di partenariato. Sono corredate del programma riveduto.

2. La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma riveduto e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.

Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punti iii), iv) e vi), l'approvazione della modifica del programma da parte della Commissione rappresenta allo stesso tempo l'approvazione della conseguente revisione delle informazioni contenute nell'accordo di partenariato.

3. In deroga al paragrafo 2, ove la richiesta di modifica sia presentata alla Commissione allo scopo di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione dopo la verifica di efficacia dell’attuazione, la Commissione formula osservazioni soltanto se ritiene che la dotazione proposta non sia conforme con le norme applicabili, non sia coerente con le esigenze di sviluppo dello Stato membro o della regione oppure comporti il rischio significativo che gli obiettivi e i target esposti nella proposta non possano essere conseguiti. La Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro due mesi dalla presentazione della richiesta da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione. L'approvazione della modifica del programma da parte della Commissione rappresenta nel contempo un'approvazione della conseguente revisione dei dati nell'accordo di partenariato.

4. In deroga al paragrafo 2, le procedure specifiche per la modifica dei programmi operativi possono essere stabilite nel regolamento FEAMP.

 

     Art. 31. Partecipazione della BEI

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e PPP.

2. La Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione dell'accordo di partenariato o dei programmi.

3. La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica, la sostenibilità economica e finanziaria, nonché la fattibilità dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.

4. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione può concedere sovvenzioni alla BEI o concludere con essa contratti di servizio per iniziative attuate su base pluriennale. L'impegno dei contribuiti del bilancio dell'Unione per tali sovvenzioni o contratti di servizi è effettuato annualmente.

CAPO II

Sviluppo locale di tipo partecipativo

 

     Art. 32. Sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, e può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP. Ai fini del presente capo, tali fondi sono di seguito denominati "fondi SIE interessati".

2. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

a) concentrato su territori subregionali specifici;

b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;

c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;

d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

3. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo è coerente e coordinato tra i fondi SIE interessati. Tale coerenza e coordinamento sono assicurati in particolare tramite procedure coordinate di rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e finanziamento delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi impegnati nell'attività locale.

4. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda la partecipazione di più di un fondo, può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capofila per sostenere tutti i costi di gestione e di animazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere d) ed e), per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dai fondi SIE interessati è realizzato nell'ambito di una o più priorità del programma o dei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche del fondo SIE dei fondi SIE interessati.

 

     Art. 33. Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:

a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;

b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;

c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;

d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;

e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;

f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;

g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.

2. Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

3. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili e sono approvate dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili.

4. Il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Gli Stati membri possono selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

5. La decisione che approva una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilisce la dotazione di ciascun fondo SIE interessato. La decisione definisce inoltre le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La popolazione del territorio di cui al paragrafo 1, lettera a), non è inferiore a 10 000 abitanti né superiore a 150 000 abitanti. Tuttavia, in casi debitamente giustificati e in base a una proposta di uno Stato membro, la Commissione può adottare o modificare tali limiti di popolazione nella sua decisione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 o 3 rispettivamente di approvazione o modifica dell'accordo di partenariato nel caso di detto Stato membro, al fine di tener conto di aree scarsamente o densamente popolate o di garantire la coerenza territoriale delle aree rientranti nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

 

     Art. 34. Gruppi di azione locale

1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;

b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;

c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;

d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;

e) ricevere e valutare le domande di sostegno;

f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile.

 

     Art. 35. Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:

a) i costi del sostegno preparatorio consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:

i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;

ii) studi dell'area interessata;

iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;

iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;

v) sostegno a piccoli progetti pilota.

Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno;

b) l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;

c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;

d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta strategia di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera g);

e) l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

2. Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

CAPO III

Sviluppo territoriale

 

     Art. 36. Investimenti territoriali integrati

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento del FSE richieda un approccio integrato che comporti investimenti del FSE, FESR o Fondo di coesione nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, le azioni possono essere eseguite sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI").

Le azioni eseguite come un ITI possono essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR o dal FEAMP.

2. Se un ITI è sostenuto da un FSE, FESR o Fondo di coesione, il programma o i programmi operativi interessati descrivono l'approccio per l'uso dello strumento ITI e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Qualora un ITI sia integrato dal sostegno finanziario fornito dal FEASR o dal FEAMP, la dotazione finanziaria indicativa e le misure coperte sono definite nel programma o nei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, cui delegare la gestione e l'attuazione di un ITI conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Lo Stato membro o le autorità di gestione competenti provvedono affinché il sistema di sorveglianza del programma o dei programmi preveda l'individuazione delle operazioni e delle realizzazioni di un asse prioritario o di una priorità che contribuiscono a un ITI.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

 

     Art. 37. Strumenti finanziari

1. I fondi SIE possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di uno o più programmi, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità.

Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato. Nell'applicare il presente titolo, le autorità di gestione, gli organismi che attuano fondi di fondi e gli organismi che attuano strumenti finanziari si conformano al diritto applicabile, in particolare quello in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

2. Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. Tale valutazione ex ante comprende:

a) un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità e da sostenere mediante strumenti finanziari. Tale analisi si basa sulla metodologia delle migliori prassi disponibili;

b) una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere al minimo la distorsione del mercato;

c) una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità di remunerazione preferenziale, e del relativo livello, intesa ad attrarre risorse complementari da investitori privati e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale remunerazione preferenziale, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;

d) una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante effettuate in passato dagli Stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni saranno applicate in futuro;

e) la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;

f) un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della pertinente priorità, compresi gli indicatori per tale contributo;

g) disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione.

3. La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 può essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.

La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli strumenti finanziari è pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento.

La valutazione ex ante è presentata al comitato di sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti.

5. Gli investimenti che devono essere sostenuti tramite gli strumenti finanziari non sono materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento.

6. Se gli strumenti finanziari forniscono sostegno a destinatari finali per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, il sostegno può comprendere l'importo necessario a riorganizzare il portafoglio di debiti relativo a infrastrutture che rientrano nel nuovo investimento, fino a un massimo del 20 % dell'importo totale del sostegno di programma dallo strumento finanziario all'investimento.

7. Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia. Se il sostegno dei fondi SIE è fornito mediante strumenti finanziari combinati in una singola operazione con altre forme di sostegno direttamente collegate a strumenti finanziari che si rivolgono agli stessi destinatari finali, inclusi supporto tecnico, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tutte le forme di sostegno nell'ambito di tale operazione. In questi casi sono rispettate le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e si mantengono registrazioni separate per ciascuna forma di sostegno.

8. I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità o un altro programma o da un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso si mantengono registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un'operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di intervento.

9. La combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari di cui ai paragrafi 7 e 8 può, alle condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato, riguardare la stessa voce di spesa purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegni ricevuti da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

10. I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo rurale, lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1.

11. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Il trattamento dell'IVA a livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario. Tuttavia, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a norma dei paragrafi 7 e 8 del presente articolo, alla sovvenzione si applica l'articolo 69, paragrafo 3.

12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato sono quelle in vigore al momento in cui l'autorità di gestione o l'organismo che si occupa dell'attuazione del fondo o dei fondi assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma a uno strumento finanziario, o quando lo strumento finanziario assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma ai destinatari finali, se del caso.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche supplementari in materia di acquisto di terreni e di combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari.

 

     Art. 38. Attuazione degli strumenti finanziari

1. In applicazione dell'articolo 37, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;

b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

2. I contributi dei fondi SIE destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi.

I contributi agli strumenti finanziari di cui al primo comma sono soggetti al presente regolamento, salvo che siano espressamente formulate eccezioni.

Il secondo comma non pregiudica le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento degli strumenti finanziari ai sensi del regolamento finanziario, a meno che tali norme non siano in conflitto con le norme del presente regolamento, nel qual caso prevale il presente regolamento.

3. Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo;

b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai termini e alle condizioni che gli strumenti finanziari devono soddisfare conformemente al primo comma della lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:

a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri fondi SIE, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione; il sostegno a tali entità si limita agli importi necessari per attuare nuovi investimenti a norma dell'articolo 37 e coerenti con gli obiettivi del presente regolamento;

b) affidare compiti di esecuzione:

i) alla BEI;

ii) a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o a istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica;

iii) a un organismo di diritto pubblico o privato; o

c) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario quale definito all'articolo 2, punto 10).

Nello sviluppare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere a), b) e c), garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode fiscale. Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono rapporti commerciali con entità costituite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale e recepiscono tali obblighi nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 37. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.

5. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), quando attuano fondi di fondi, possono inoltre affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali entità si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 140, paragrafi 1, 2, e 4, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi.

6. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), ai quali sono affidati compiti di esecuzione possono aprire conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configurare lo strumento finanziario come un capitale separato nell’ambito dell'istituto finanziario. Nel caso di un capitale separato nell’ambito dell'istituto finanziario, viene prodotta una contabilità distinta tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario. Le attività detenute su conti fiduciari e su tali capitali separati sono gestite secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali e dispongono di adeguata liquidità.

7. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), in funzione di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato III ai livelli seguenti:

a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi; e

b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

8. Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera c), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico a norma dell'allegato IV che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza.

9. I contributi nazionali pubblici e privati, compresi, se del caso, i contributi in natura di cui all'articolo 37, paragrafo 10, possono essere forniti a livello di fondo dei fondi, di strumento finanziario o di destinatari finali, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità dettagliate del trasferimento e della gestione dei contributi dei programmi, gestiti dagli organismi di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

 

     Art. 39. Contributo del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, applicati dalla BEI

1. Ai fini del presente articolo, per "finanziamento del debito" si intendono prestiti, leasing o garanzie.

2. Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con funzioni di esecuzione conferite alla BEI a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e dell'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività:

a) garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito per PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento;

b) cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 61), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), di uno dei seguenti elementi:

i) portafogli in essere per il finanziamento del debito per le PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti;

ii) nuovi portafogli per il finanziamento del debito per le PMI.

Il contributo finanziario di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo concorre alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli corrispondenti, purché l'intermediario finanziario interessato si assuma una quota sufficiente del rischio di portafoglio, almeno pari al requisito di mantenimento del rischio stabilito nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (35) e nel regolamento (UE) n. 575/2013, onde assicurare un adeguato allineamento degli interessi. In caso di cartolarizzazione ai sensi del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'intermediario finanziario è obbligato a produrre nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento.

Ogni Stato membro che intenda partecipare a detti strumenti finanziari contribuisce per un importo allineato al fabbisogno di finanziamento del debito di detto Stato membro e alla domanda stimata di detto finanziamento del debito delle PMI, tenendo conto della valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), e comunque non superiore al 7 % della dotazione del FESR e del FEASR destinata allo Stato membro. Il contributo aggregato FESR e FEASR di tutti gli Stati membri partecipanti è soggetto a un massimale globale di 8 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011).

Qualora la Commissione, in consultazione con la BEI, ritenga che il contributo minimo aggregato allo strumento costituito dalla somma dei contributi di tutti gli Stati membri partecipanti sia insufficiente, tenuto conto della massa critica minima definita nella valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), l'attuazione dello strumento finanziario ha termine e i contributi sono restituiti agli Stati membri.

Qualora lo Stato membro e la BEI non siano in grado di concordare le condizioni per l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, l primo comma, lettera b), e riassegna il contributo ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.

Qualora siano state soddisfatte le condizioni per la cessazione del contributo dello Stato membro allo strumento istituito con l'accordo di finanziamento tra lo Stato membro interessato e la BEI di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo restante ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.

Qualora la partecipazione di uno Stato membro abbia termine, detto Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma. Qualora gli impegni non utilizzati siano disimpegnati, tali impegni disimpegnati sono resi nuovamente disponibili allo Stato membro interessato, per essere riprogrammati per altri programmi e priorità in conformità dei requisiti per la concentrazione tematica.

3. Le PMI che ricevono un nuovo finanziamento del debito a seguito della costituzione del nuovo portafoglio da parte dell'intermediario finanziario nel contesto dello strumento finanziario di cui al paragrafo 2 sono considerate destinatarie finali del contributo del FESR e del FEASR allo strumento finanziario in questione.

4. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è conforme alle condizioni seguenti:

a) in deroga all'articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione;

Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l'altro, un'analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI a livello dell'Unione, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI nonché un'indicazione del deficit di finanziamento delle PMI in ogni Stato membro, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI a livello di Stato membro, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forcella del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi nonché il valore aggiunto;

b) è fornito da ogni Stato membro partecipante in quanto elemento di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario dal FESR e dal FEASR a sostegno dell'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 3);

c) è subordinato alle condizioni fissate in un accordo di finanziamento concluso tra ogni singolo Stato membro partecipante e la BEI, comprendente, tra l'altro:

i) impegni e obblighi della BEI, compresa la remunerazione;

ii) il coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi chiaramente definiti entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2;

iii) le condizioni per il nuovo finanziamento del debito;

iv) le disposizioni relative alle attività non ammissibili e i criteri di esclusione;

v) il calendario dei pagamenti;

vi) le penali in caso di mancato risultato da parte degli intermediari finanziari;

vii) la selezione degli intermediari finanziari;

viii) la sorveglianza, le relazioni e la valutazione;

ix) la visibilità;

x) le condizioni per la risoluzione dell'accordo.

Ai fini dell'attuazione dello strumento, la BEI stipula accordi contrattuali con intermediari finanziari selezionati;

d) se l'accordo di finanziamento di cui alla lettera c) non è concluso entro i sei mesi successivi all'adozione del programma di cui alla lettera b), lo Stato membro ha la facoltà di riassegnare tale contributo ad altri programmi e priorità in conformità dei requisiti della concentrazione tematica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un modello dell'accordo di finanziamento di cui al primo comma, lettera c). L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

5. In ogni Stato membro partecipante si consegue un coefficiente di leva minimo in corrispondenza dei target intermedi stabiliti nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), calcolato come rapporto tra il nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili generato dagli intermediari finanziari, e il corrispondente contributo del FESR e del FEASR proveniente dallo Stato membro in questione agli strumenti finanziari. Tale coefficiente di leva minimo può variare tra gli Stati membri partecipanti.

Se non consegue il coefficiente di leva minimo previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), l'intermediario finanziario è tenuto contrattualmente a versare penali a beneficio dello Stato membro partecipante, in conformità dei termini e delle condizioni stabilite nell'accordo di finanziamento.

Il mancato conseguimento da parte dell'intermediario finanziario del coefficiente di leva minimo stabilito nell'accordo di finanziamento non incide né sulla garanzie rilasciate né sulle pertinenti operazioni di cartolarizzazione.

6. In deroga alla prima frase dell'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere depositati in conti separati per Stato membro, o, se due o più Stati membri partecipanti vi acconsentono, in un unico conto riguardante tutti questi Stati membri e utilizzato in conformità degli obiettivi specifici dei programmi da cui provengono i contributi.

7. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le richieste di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono effettuate sulla base del 100 % degli importi che lo Stato membro deve versare alla BEI in conformità del calendario definito nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali richieste di pagamento si basano sugli importi richiesti ritenuti necessari dalla BEI per coprire gli impegni per contratti di garanzia o operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti dagli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che gli impegni siano stipulati dalla BEI.

8. Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile equivale all'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:

a) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 62, paragrafo 3, primo comma, lettera b);

b) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all'importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle o a beneficio delle PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

9. Ai fini degli articoli 44 e 45, le garanzie non attivate e gli importi recuperati riguardanti rispettivamente le garanzie illimitate e le operazioni di cartolarizzazione sono considerati risorse restituite agli strumenti finanziari. All'atto della liquidazione degli strumenti finanziari, i proventi netti della liquidazione, previa deduzione di costi, commissioni e pagamenti legati a importi dovuti a creditori di rango superiore ai contributi del FESR e del FEASR, sono restituiti agli Stati membri interessati in percentuale dei loro rispettivi contributi allo strumento finanziario.

10. La relazione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, comprende i seguenti elementi supplementari:

a) l'importo totale del sostegno del FESR e del FEASR versato allo strumento finanziario in relazione alle garanzie illimitate o operazioni di cartolarizzazione, per programma e priorità o misura;

b) i progressi verso la costituzione del nuovo finanziamento del debito in conformità dell'articolo 37, paragrafo 3, per le PMI ammissibili.

11. In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, le risorse destinate agli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere utilizzate per originare nuovo finanziamento del debito per le PMI nell'intero territorio dello Stato membro a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c).

12. L'articolo 70 non si applica a programmi istituiti per attuare gli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

 

     Art. 40. Gestione e controllo degli strumenti finanziari

1. Gli organismi designati conformemente all'articolo 124 del presente regolamento per il FESR, il Fondo di coesione, il FSE e il FEAMP e all'articolo 72 del regolamento FEASR per il FEASR non effettuano verifiche sul posto delle operazioni che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a). Tali organismi designati ricevono relazioni di controllo periodiche dagli organismi incaricati dell'attuazione di detti strumenti finanziari.

2. Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano controlli sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e dei sistemi di gestione e di controllo relativi a tali strumenti finanziari. Tali organismi ricevono relazioni di controllo periodiche dai revisori dei conti designati negli accordi che istituiscono tali strumenti finanziari.

3. Gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit al livello dei destinatari finali soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

a) i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali e che esso è stato utilizzato agli scopi previsti in conformità della legislazione applicabile dell'Unione e nazionale non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che applicano gli strumenti finanziari;

b) vi sono prove che i documenti disponibili al livello dell'autorità di gestione o al livello degli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla gestione e al controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), inclusi i controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e degli organismi di audit, i dispositivi per la tenuta dei documenti giustificativi, gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi e gli accordi in materia di gestione e controllo nonché di audit. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.

5. Gli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari hanno la responsabilità di provvedere a che i documenti giustificativi siano disponibili e non impongono ai destinatari finali obblighi di tenuta di documentazione che vadano oltre quanto sia necessario per adempiere alla propria responsabilità.

 

     Art. 41. Richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari

1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati a norma dell'articolo 38 paragrafo 4, lettere a) e b), le applicazioni graduali per i pagamenti intermedi sono effettuate per contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2 (il "periodo di ammissibilità") in ottemperanza alle seguenti condizioni:

a) l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25 % dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42;

b) ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25 % dell'importo complessivo del co-finanziamento nazionale di cui all'articolo 38, paragrafo 9, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità;

c) successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:

i) per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);

ii) per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85 % degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);

d) ogni domanda di pagamento intermedio riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato allo strumento finanziario e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Alla chiusura di un programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'articolo 42.

2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), le domande di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b).

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, riguardo alla revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e agli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo i modelli da utilizzare per la presentazione di informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari congiuntamente alle domande di pagamento alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

 

     Art. 42. Spesa ammissibile alla chiusura

1. Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato o, nel caso di garanzie, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:

a) i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;

b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;

c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;

d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia. di cui al primo comma, lettera c).

2. In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le commissioni di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano gli articoli 44 o 45, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.

3. In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2017, che al termine del periodo di ammissibilità, hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali effettuati per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e adempiendo tutte le condizioni in appresso.

I fondi versati nel conto di garanzia:

a) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori nei destinatari finali che hanno ricevuto investimenti azionari iniziali dallo strumento finanziario nel corso del periodo di ammissibilità, ancora in sospeso interamente o parzialmente;

b) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori da effettuare conformemente alle norme di mercato e agli accordi contrattuali conformi alle norme di mercato e sono limitati al minimo necessario per stimolare i coinvestimenti del settore privato, assicurando nel contempo la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che gli investitori pubblici e privati possano trarre beneficio dagli investimenti;

c) non superano il 20 % della spesa ammissibile dello strumento su base azionaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), massimale da cui sono detratte le plusvalenze e le risorse in conto capitale restituite a detto strumento azionario durante il periodo di ammissibilità.

Eventuali importi versati nel conto di garanzia non utilizzati per investimenti in destinatari finali erogati nel periodo di cui al primo comma sono utilizzati a norma dell'articolo 45.

4. La spesa ammissibile indicata conformemente ai paragrafi 1 e 2 non supera l'ammontare:

a) dell'importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato ai fini dei paragrafi 1 e 2; e

b) del corrispondente cofinanziamento nazionale.

5. I costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma,lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo possono essere riscossi dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a) e b), e non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono componenti del prezzo di costo diretti o indiretti rimborsati dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per i servizi resi definiti attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sui risultati.

I costi e le commissioni di gestione possono comprendere commissioni di istruttoria. Se le commissioni di istruttoria, o una parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

I costi e le spese di commissioni, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 che fissa le norme specifiche relative ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito.

 

     Art. 43. Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari

1. Il sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri e investito a titolo temporaneo conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.

2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità, compreso il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario a norma dell'articolo 42, primo comma, paragrafo 1, lettera d), e le spese erogate a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del sostegno iniziale fornito dai fondi SIE o nell'ambito dello stesso strumento finanziario, o in seguito alla liquidazione dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità o di una misura, fino al termine del periodo di ammissibilità.

3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

 

     Art. 44. Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità

1. Le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, nei limiti degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:

a) ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità;

b) se del caso, rimunerazione preferenziale degli investitori privati, o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali;

c) se del caso, rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento dellecommissioni di gestione dello strumento finanziario.

La necessità e il livello della remunerazione preferenziale a norma del primo comma, lettera b), sono stabiliti nella valutazione ex ante. La remunerazione preferenziale non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati e non compensa in eccesso gli investitori privati o gli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti ed è eseguito secondo i normali criteri commerciali ed è compatibile con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

2. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate dell'uso delle risorse e delle plusvalenze di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 45. Uso delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari, comprese le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 37, siano utilizzati conformemente alle finalità del programma o dei programmi, nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

 

     Art. 46. Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un allegato della relazione di attuazione annuale.

2. La relazione specifica di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

a) l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;

b) una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;

c) l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b) e c), e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 6;

d) l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario;

e) l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate, per programma e priorità o misura;

f) i risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi;

g) gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44;

h) i progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e il valore degli investimenti e delle partecipazioni;

i) il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;

j) il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere h) e j), possono essere incluse solo nell'allegato delle relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di attuazione finale. Gli obblighi di relazione di cui al primo comma, lettere da a) a j), non si applicano al livello dei destinatari finali.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo150, paragrafo 3.

4. Ogni anno, a decorrere dal 2016, la Commissione fornisce, entro sei mesi dal termine di presentazione delle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 111, paragrafo 1, per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, all'articolo 75 del regolamento FEASR per il FEASR, e alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche dei fondi per il FEAMP, sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari inviati dalle autorità di gestione conformemente al presente articolo. Tali sintesi sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicate.

TITOLO V

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

CAPO I

Sorveglianza

Sezione I

Sorveglianza dei programmi

 

     Art. 47. Comitato di sorveglianza

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza").

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

3. Il comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è istituito dagli Stati membri partecipanti al programma di cooperazione e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati membri della decisione che adotta il programma di cooperazione. Detto comitato di sorveglianza elabora e adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 48. Composizione del comitato di sorveglianza

1. La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5. I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto.

La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è concordata dagli Stati membri partecipanti al programma e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza comprende rappresentanti pertinenti di detti Stati membri e di paesi terzi. Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma.

2. L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico.

3. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

4. Ove fornisca un contributo a un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

5. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

 

     Art. 49. Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative.

2. Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell’attuazione.

3. Il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.

4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

 

     Art. 50. Relazioni di attuazione

1. A partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale del programma nel precedente esercizio finanziario. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione di attuazione finale del programma per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e una relazione di attuazione annuale per il FEASR e il FEAMP entro il termine stabilito dalle norme specifiche a ciascun fondo.

2. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dal relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni selezionate. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma resesi disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante.

3. In deroga al paragrafo 2, norme specifiche sui dati da trasmettere per il FES possono essere definite nel regolamento FES.

4. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo dei fondi SIE a eventuali cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle pertinenti valutazioni. Tale relazione di attuazione annuale definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione dei programmi. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8 e il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'attuazione del programma e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

5. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi SIE, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

6. Per essere considerate ricevibili, le relazioni di attuazione annuali di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono contenere tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi e nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile.

7. La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e finale e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione della stessa e in merito alla relazione di attuazione finale entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, le relazioni s'intendono accettate.

8. La Commissione può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito ai problemi che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie circa tali osservazioni e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.

9. Sono rese pubbliche le relazioni di attuazione annuali e finali, nonché una sintesi dei relativi contenuti.

 

     Art. 51. Riunione annuale di riesame

1. Ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso, è organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare i risultati di ciascun programma, tenendo conto della relazione di attuazione annuale e delle osservazioni della Commissione, se del caso.

2. La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Quest'ultima, nel 2017 e nel 2019, copre tutti i programmi in atto nello Stato membro, tenendo conto inoltre delle relazioni sullo stato di attuazione presentate in tali anni dallo Stato membro conformemente all'articolo 52.

3. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019.

4. La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.

5. Lo Stato membro assicura che sia dato un seguito appropriato alle osservazioni della Commissione in seguito alla riunione annuale di riesame in merito ai problemi che influenzano in modo significativo l'attuazione del programma e, se del caso, informano la Commissione, entro tre mesi, relativamente alle misure adottate.

Sezione II

Progresso strategico

 

     Art. 52. Relazione sullo stato dei lavori

1. Entro il 31 agosto 2017 e il 31 agosto 2019, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.

2. La relazione sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:

a) cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione dell'accordo di partenariato;

b) progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun fondo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, mediante il contributo dei fondi SIE agli obiettivi tematici selezionati, in particolare rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascun programma e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

c) effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere condizionalità ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato e non soddisfatte alla data di adozione dell'accordo di partenariato. Tale punto si applica esclusivamente alla relazione sullo stato dei lavori da presentare nel il 2017;

d) attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i fondi SIE e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

e) attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, o una sintesi dell'attuazione degli approcci integrati basati sui programmi, compresi i progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;

f) se del caso, azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi SIE;

g) azioni adottate e risultati conseguiti nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione dell'accordo di partenariato;

i) una sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articolo 5, 7 e 8 e degli obiettivi politici per l'attuazione dei fondi SIE.

3. Qualora, entro due mesi dalla data di presentazione della relazione sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, tanto da incidere in maniera significativa sulla qualità e l'affidabilità della valutazione in questione, può richiedere ulteriori informazioni agli Stati membri, a condizione che tale richiesta non determini ritardi immotivati e fornendo motivazioni dell'asserita mancanza di qualità e affidabilità. Lo Stato membro fornisce le informazioni richieste alla Commissione entro tre mesi e, se del caso, rivede di conseguenza la relazione sullo stato dei lavori.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello da utilizzare per la presentazione della relazione sullo stato dei lavori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

 

     Art. 53. Relazioni della Commissione e discussione sui fondi SIE

1. A partire dal 2016 la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di sintesi inerente ai programmi dei fondi SIE basata sulle relazioni di attuazione annuali degli Stati membri presentate ai sensi dell'articolo 50, nonché una sintesi dei risultati delle valutazioni disponibili dei programmi. Nel 2017 e 2019 la relazione di sintesi forma parte integrante della relazione strategica di cui al paragrafo 2.

2. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione redige una relazione strategica che sintetizza le relazioni sullo stato dei lavori degli Stati membri, relazione che presenta rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e tali istituzioni sono invitate a tenere un dibattito in merito.

3. Il Consiglio discute la relazione strategica con particolare attenzione al contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ed è invitato ad apportare il suo contributo alla riunione di primavera del Consiglio europeo.

4. Su base biennale, a partire dal 2018, la Commissione include nella sua relazione annuale sullo stato dei lavori, presentata alla riunione di primavera del Consiglio europeo, una sezione che riassume le relazioni più recenti di cui ai paragrafi 1 e 2, ponendo l'accento sul contributo dei fondi SIE ai progressi compiuti per la realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

CAPO II

Valutazione

 

     Art. 54. Disposizioni generali

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi fondi SIE, in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e tenendo conto delle dimensioni del programma in relazione al PIL e al tasso di disoccupazione nella zona del programma interessata, ove appropriato.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Tutte le valutazioni sono rese pubbliche.

 

     Art. 55. Valutazione ex ante

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.

2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Le norme specifiche di ciascun fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma.

3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:

a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali, delle potenzialità di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;

b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;

c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;

d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC, l'accordo di partenariato e le raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma;

e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;

f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;

g) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE;

h) la motivazione della forma di sostegno proposta;

i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;

j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;

k) l'idoneità de target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;

l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;

m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;

n) le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

4. Le valutazioni ex ante comprendono, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36), tenendo conto delle esigenze in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.

 

     Art. 56. Valutazione durante il periodo di programmazione

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro redigono un piano di valutazione che può comprendere più di un programma. Esso viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'appropriata capacità di valutazione.

3. Nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di gestione garantisce che siano effettuate valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, e che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.

4. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi. Essa ne informa l'autorità di gestione e i risultati sono trasmessi all'autorità di gestione e messi a disposizione del comitato di sorveglianza interessato.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

 

     Art. 57. Valutazione ex post

1. Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri in stretta cooperazione con la Commissione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti in tale strategia dell'Unione e conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Le valutazioni ex post sono completate entro il 31 dicembre 2024.

3. La valutazione ex post dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è effettuata dalla Commissione e completata entro il 31 dicembre 2019.

4. Per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, la Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2025, un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

TITOLO VI

ASSISTENZA TECNICA

 

     Art. 58. Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, i fondi SIE possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento finanziario.

Le misure di cui al primo comma possono comprendere in particolare:

a) assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;

b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi SIE;

c) studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi SIE e alla relazione sulla coesione;

d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi SIE, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;

e) valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi SIE, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;

f) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;

g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;

h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;

i) azioni relative all'audit;

j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI;

k) divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 5 e le loro organizzazioni ombrello;

l) azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2017/825 per contribuire a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva [2].

Per ottenere una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico di grandi e più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle azioni di comunicazione ai sensi del presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi del presente regolamento.

2. Ogni anno la Commissione definisce i suoi piani relativi ai tipi di azioni connesse alle misure di cui al paragrafo 1, quando è previsto un contributo dai fondi SIE, mediante atti di esecuzione.

 

     Art. 59. Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i fondi SIE per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi. I fondi SIE possono anche essere utilizzati per sostenere azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

2. Le norme specifiche di ciascun fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun fondo SIE.

TITOLO VII

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI SIE

CAPO I

Sostegno fornito dai fondi SIE

 

     Art. 60. Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso o i tassi di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno fornito dai fondi SIE conformemente alle norme specifiche relative a ciascun fondo.

2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

 

     Art. 61. Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento

1. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

2. La spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.

3. Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:

a) applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;

b) calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosettore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai casi debitamente giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai tassi forfettari per settori o sottosettori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 in casi debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta di settori o sottosettori, compresi i sottosettori dei settori di cui all'allegato V, che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9, primo comma, e sostenuti dai fondi SIE.

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione.

Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sottosettore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato in conformità del terzo e al quarto comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo comma, lettera a), per nuovi operazioni in relazione al settore o sottosettore interessato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo al metodo di cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

4. Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'operazione incluse nella richiesta di pagamento presentata alla Commissione è determinato conformemente alle norme nazionali.

5. In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può, su richiesta di uno Stato membro, essere ridotto al momento dell'adozione di un programma per una priorità o misura nell'ambito del quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno in virtù di tale priorità o misura potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a).

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso di cofinanziamento ridotto e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili delle operazioni.

6. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo sulla base di uno dei metodi indicati ai paragrafi 3 o 5, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:

a) alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;

b) alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR,

c) all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;

d) all'assistenza tecnica;

e) al sostegno da o a strumenti finanziari;

f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;

g) alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;

h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR.

In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora applichi il paragrafo 5, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR.

8. Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce:

a) aiuti "de minimis";

b) aiuto di Stato compatibile alle PMI, con applicazione di un limite all'intensità o all'importo dell'aiuto commisurato all'aiuto di Stato;

c) aiuto di Stato compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

In deroga al primo comma, un'autorità di gestione può applicare i paragrafi da 1 a 6 alle operazioni rientranti nel primo comma, lettere da a) a c), del presente paragrafo, purché ciò sia previsto dalla normativa nazionale.

CAPO II

Norme speciali sul sostegno dei fondi SIE ai PPP

 

     Art. 62. PPP

I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni PPP. Tali operazioni PPP sono conformi al diritto applicabile, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

 

     Art. 63. Beneficiario nell'ambito di operazioni PPP

1. In relazione a operazioni PPP e in deroga all'articolo 2, punto 10), un beneficiario può essere:

a) l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; o

b) un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione.

2. L'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione PPP può proporre che il partner privato, da selezionare previa approvazione dell'operazione, sia il beneficiario ai fini del sostegno dei fondi SIE. In tal caso, la decisione di approvazione è subordinata all'accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner privato selezionato soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti obblighi di un beneficiario ai sensi del presente regolamento.

3. Il partner privato selezionato per attuare l'operazione può essere sostituito come beneficiario durante l'attuazione ove ciò sia richiesto ai sensi dei termini e delle condizioni del PPP, ovvero dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'operazione. In tal caso il partner privato o l'organismo di diritto pubblico subentrante diviene il beneficiario, previo accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner subentrante soddisfi e si assuma tutte i corrispondenti obblighi di un beneficiario, ai sensi del presente regolamento.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme aggiuntive in materia di sostituzione di un beneficiario e alle relative responsabilità.

5. La sostituzione di un beneficiario non è da considerarsi un cambio di proprietà ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), se tale sostituzione rispetta le condizioni applicabili definite al paragrafo 3 del presente articolo e in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

 

     Art. 64. Sostegno alle operazioni PPP

1. Nel caso di un'operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un'operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 65, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una richiesta di pagamento alla Commissione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:

a) il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;

b) l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

2. I pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una richiesta di pagamento a norma del paragrafo 1 sono corrisposti in un conto di garanzia aperto a tale scopo a nome del beneficiario.

3. I fondi versati nel conto di garanzia di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per pagamenti conformemente all'accordo PPP, compreso ogni eventuale pagamento da effettuarsi in caso di cessazione dell'accordo PPP.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai requisiti minimi da includere negli accordi PPP, necessari per l'applicazione della deroga indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, comprese le disposizioni legate alla risoluzione dell'accordo PPP e allo scopo di garantire una pista di controllo adeguata.

CAPO III

Ammissibilità delle spese e stabilità

 

     Art. 65. Ammissibilità

1. L’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi.

2. Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1 gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.

3. In deroga al paragrafo 2, le spese per l'IOG sono ammissibili dal 1 settembre 2013.

4. Nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.

5. In deroga al paragrafo 4, la data di inizio in relazione alle spese rimborsate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera b) e c), per azioni a titolo dell'IOG è fissata al 1 settembre 2013.

6. Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

7. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 58.

8. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione e ai quali non si applica l'articolo 61, paragrafi da 1 a 6.

Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili.

Il presente paragrafo non si applica:

a) all'assistenza tecnica;

b) agli strumenti finanziari;

c) all'assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale;

d) ai premi;

e) alle operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato;

f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;

g) alle operazioni attuati nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;

h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi di sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR; o

i) alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50 000 EUR.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 61, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una penalità contrattuale a seguito di una violazione del contratto tra il beneficiario e un terzo o verificatosi in conseguenza del ritiro di un'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (il "deposito") non è considerato come entrata e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'operazione.

9. La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 96, paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma.

Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma.

10. In deroga al paragrafo 9, le procedure specifiche relative alla data di inizio dell'ammissibilità possono essere stabilite nel regolamento FEASR.

11. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.

 

     Art. 66. Forme di sostegno

I fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o a un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato oppure con codici contabili distinti e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

 

     Art. 67. Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;

b) tabelle standard di costi unitari;

c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;

d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni

2. In deroga al paragrafo 1, ulteriori forme di sovvenzione e metodi di calcolo possono essere stabiliti nel regolamento FEAMP.

3. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

4. Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettera a). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.

5. Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i) su dati statistici o altre informazioni oggettive;

ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o

iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;

c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.

e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

6. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

 

     Art. 68. Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile

1. Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

a) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

b) tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla definizione del tasso forfettario e dei relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.

2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione di un'operazione, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati.

 

     Art. 69. Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;

b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;

d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;

e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b).

2. Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;

b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a);

c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;

d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

3. Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all'importo di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, i seguenti costi:

a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;

c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

 

     Art. 70. Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione

1. Le operazioni sostenute dai fondi SIE, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di ciascun fondo, sono ubicati nell'area del programma.

2. L'autorità di gestione può accettare che un'operazione si svolga al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;

b) l'importo complessivo destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il 5 % del sostegno del FEASR a livello del programma;

c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;

d) le autorità responsabili del programma nell'ambito del quale viene finanziato l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione.

3. Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o promozionali, è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e rispettati gli obblighi di gestione, controllo e audit riguardanti l'operazione.

4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e i paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dal FSE.

 

     Art. 71. Stabilità delle operazioni

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;

b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

3. Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

TITOLO VIII

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

 

     Art. 72. Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 8:

a) una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;

d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;

e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;

g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

 

     Art. 73. Responsabilità in caso di gestione concorrente

Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo.

 

     Art. 74. Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo e funzionino in modo efficace.

3. Gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione, previa richiesta, dei risultati di tali esami.

4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modalità e condizioni alle quali detto sistema di scambio elettronico di dati debba conformarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

CAPO II

Poteri e responsabilità della Commissione

 

     Art. 75. Poteri e responsabilità della Commissione

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dagli organismi designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.

2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. L'ambito di tali audit o controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati a effettuare controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dai fondi SIE o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

TITOLO IX

GESTIONE FINANZIARIA, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE, DISIMPEGNO

CAPO I

Gestione finanziaria

 

     Art. 76. Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Gli impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione in un singolo programma sono distinti dalla restante ripartizione del programma.

La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

Per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l'adozione del programma da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1 maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 16 del regolamento finanziario.

Nell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia di cui all'articolo 22, se le priorità non hanno conseguito i rispettivi target intermedi, se del caso la Commissione dispone il disimpegno degli stanziamenti corrispondenti impegnati nei programmi interessati in quanto componente della riserva di efficacia dell'attuazione e li rende di nuovo disponibili per i programmi la cui dotazione è incrementata in seguito a una modifica approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 5.

 

     Art. 77. Norme comuni per i pagamenti

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei fondi SIE a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del fondo in questione meno recente.

2. I pagamenti relativi a impegni della riserva di efficacia dell'attuazione non sono eseguiti prima della ripartizione effettiva della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4.

3. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale.

4. Per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e agli articoli 68 e 69, i costi calcolati sulla base applicabile sono considerati spese ammissibili.

 

     Art. 78. Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

Le norme specifiche di ciascun fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.

 

     Art. 79. Richieste di pagamento

1. La procedura specifica e le informazioni da presentare per le richieste di pagamento in relazione a ciascun fondo SIE sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. La richiesta di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

 

     Art. 80. Uso dell'euro

Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i bilanci e le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro.

 

     Art. 81. Pagamento del prefinanziamento iniziale

1. A seguito della decisione che approva il programma, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate secondo le esigenze di bilancio. Il livello delle rate è definito nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Il prefinanziamento iniziale è utilizzato esclusivamente per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

 

     Art. 82. Liquidazione del prefinanziamento iniziale

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.

 

     Art. 83. Interruzione dei termini di pagamento

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi qualora:

a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;

b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;

c) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Gli Stati membri possono concedere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.

Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione dei pagamenti legati al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

2. L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, salvo qualora non sia possibile identificare la parte delle spese interessate. L'ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

CAPO II

Esame e accettazione dei conti

 

     Art. 84. Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione

Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario, applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

 

     Art. 85. Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell'Unione.

2. Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei fondi SIE o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;

b) la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.

3. Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. La Commissione tiene aggiornato il Parlamento europeo sulle decisioni adottate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.

4. I criteri e le procedure per l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

CAPO IV

Disimpegno

 

     Art. 86. Principi

1. Tutti i programmi sono sottoposti a una procedura di disimpegno fondata sul principio che sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno che non sono coperti da un prefinanziamento o da una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di tempo, comprendendo ogni richiesta di pagamento interamente o parzialmente soggetta a interruzione della scadenza di pagamento o a sospensione dei pagamenti.

2. L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.

3. Le norme specifiche di ciascun fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun fondo SIE.

4. La parte di impegni ancora aperti è disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Gli impegni di bilancio riguardanti la riserva di efficacia dell'attuazione sono disciplinati unicamente dalla procedura di disimpegno di cui al paragrafo 4.

 

     Art. 87. Eccezioni al disimpegno

1. L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:

a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

b) non è stato possibile eseguire una richiesta di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte.

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma.

Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione finale.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

 

     Art. 88. Procedura

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di applicazione della norma sul disimpegno ai sensi dell'articolo 86.

2. Sulla base delle informazioni che ha ricevuto al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.

3. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

4. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma tenendo conto, se del caso, della ripartizione per fondo e per categoria di regioni. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei fondi SIE per l'esercizio finanziario interessato. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra le singole priorità.

5. La Commissione modifica la decisione che adotta il programma, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FESR, AL FSE E AL FONDO DI COESIONE

TITOLO I

OBIETTIVI E QUADRO FINANZIARIO

CAPO I

Missione, obiettivi e copertura geografica del sostegno

 

     Art. 89. Missione e obiettivi

1. I fondi contribuiscono a sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente all'articolo 174 TFUE.

Le azioni sostenute dai fondi contribuiscono inoltre alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. Ai fini della missione di cui al paragrafo 1, si perseguono i seguenti obiettivi:

a) investimenti in favore della crescita e dell'occupazione negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti fondi; e

b) cooperazione territoriale europea, con il sostegno del FESR.

 

     Art. 90. Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. I fondi strutturali sostengono l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007.

2. Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;

b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 90 % della media del PIL dell'UE-27;

c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90 % della media del PIL dell'UE-27.

La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2008-2010, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.
Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

5. Nel 2016 la Commissione riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al sostegno a titolo del Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo 2012-2014. Gli Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, diventano nuovi Stati ammissibili al sostegno a titolo del Fondo di coesione e gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione e il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % perdono la propria ammissibilità e ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

CAPO II

Quadro finanziario

 

     Art. 91. Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 sono fissati a 325 145 694 739 EUR nei prezzi del 2011, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 322 145 694 739 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione e 3 000 000 000 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea la ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro con l'elenco delle regioni ammissibili, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui rispettivamente agli allegati VII e VIII, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo o l'articolo 92, paragrafo 8.

3. Lo 0,35 % delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Un massimo di 112 233 000 EUR a prezzi correnti è assegnato al programma di sostegno alle riforme strutturali istituito dal regolamento (UE) 2017/825 per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del programma stesso [3].

 

     Art. 92. Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea

1. Le risorse destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione ammontano al 96,33 % delle risorse globali (vale a dire, in totale, 313 197 435 409 EUR) e sono così ripartite:

a) il 52,45 % (vale a dire, in totale, 164 279 015 916 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

b) il 10,24 % (vale a dire, in totale, 32 084 931 311 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

c) il 15,67 % (vale a dire, in totale, 49 084 308 755 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

d) il 21,19 % (vale a dire, in totale, 66 362 384 703 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

e) lo 0,44 % (vale a dire, in totale, 1 386 794 724 EUR) è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

2. Oltre agli importi di cui all'articolo 91 e al paragrafo 1 del presente articolo, negli anni 2014 e 2015 sono resi disponibili ulteriori importi pari a 94 200 000 EUR e 92 400 000 EUR rispettivamente nei termini previsti negli adeguamenti addizionali di cui all'allegato VII. Detti importi sono precisati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 91, paragrafo 2.

3. Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per il 2017 a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 riesamina gli stanziamenti complessivi a titolo dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di ciascuno Stato membro per il periodo 2017-2020, applicando il metodo di assegnazione di cui ai paragrafi da 1 a 16 dell'allegato VII sulla base dei dati statistici più recenti disponibili nonché della comparazione, per gli Stati membri soggetti a massimale, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato per lo stesso periodo stimato nel 2012 a norma del paragrafo 10 dell'allegato VII. Qualora vi sia una divergenza cumulativa di oltre +/–5 % tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali, le dotazioni totali sono adeguate di conseguenza. A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia negativo, non può superare 4 000 000 000 EUR. A seguito dell'adeguamento tecnico la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire una ripartizione annua rivista delle risorse globali per ogni singolo Stato membro.

4. Al fine di garantire che siano destinati investimenti sufficienti a favore dell'occupazione giovanile, della mobilità dei lavoratori, della conoscenza, dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà, la quota di risorse dei fondi strutturali disponibile per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione assegnata al FSE in ciascuno Stato membro non è inferiore alla corrispondente quota di FSE per tale Stato membro come stabilito nei programmi operativi per gli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione per il periodo di programmazione 2007-2013. A tale quota è aggiunto un importo supplementare per ogni Stato membro, fissato secondo il metodo definito nell'allegato IX, al fine di garantire che la quota del FSE in percentuale rispetto al totale delle risorse combinate per i Fondi a livello dell'Unione, esclusi il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del CEF di cui al paragrafo 6, e il sostegno dei fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti di cui al paragrafo 7, negli Stati membri non sia inferiore al 23,1 %. Ai fini del presente paragrafo, gli investimenti forniti dal FSE all'IOG sono considerati parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.

5. Le risorse destinate all'IOG ammontano a 3 000 000 000 EUR della dotazione specifica per l'IOG e ad almeno 3 000 000 000 EUR degli investimenti mirati dell'FSE.

6. L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al CEF ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto conformi al regolamento (UE) n. 1316/2013 esclusivamente in Stati membri ammissibili ai finanziamenti dal Fondo di coesione.

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione stabilendo l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al CEF e da determinare su base pro rata per l'intero periodo. Il Fondo di coesione assegnato a ciascuno Stato membro è ridotto di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del CEF a partire dall'esercizio finanziario 2014.

L'importo trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui al primo comma è eseguito tramite l'invio di inviti specifici per progetti di attuazione delle reti principali o per progetti e attività orizzontali indicati nella parte I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Agli inviti specifici di cui al quarto comma si applicano le norme applicabili per il settore dei trasporti a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013. Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Dal 1 gennaio 2017 le risorse trasferite al CEF che non siano state stanziate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto per l'Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei progetti elencati nella parte I dell'allegato del regolamento (UE) n. 1316/2013. Al fine di garantire il massimo assorbimento possibile delle risorse trasferite in tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, la Commissione può organizzare ulteriori inviti.

7. Il sostegno dei Fondi strutturali per gli aiuti agli indigenti nel quadro degli obiettivi Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di almeno 2 500 000 000 EUR e può essere incrementato fino a 1 000 000 000 EUR di sostegno supplementare deciso su basi volontarie dagli Stati membri.

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo all'aiuto per gli indigenti. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza, sulla base di una riduzione pro rata per categoria di regioni.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio degli aiuti agli indigenti dall'esercizio finanziario 2014.

8. 330 000 000 EUR delle risorse dei Fondi strutturali destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono destinati alle azioni innovative sotto gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

9. Le risorse per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea ammontano al 2,75 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020 (vale a dire, in totale, 8 948 259 330 EUR).

10. Ai fini del presente articolo, degli articoli 18, 91, 93, 95, 99, 120, dell'allegato I e dell'allegato X del presente regolamento, dell'articolo 4 del regolamento FESR, dell'articolo 4 e degli articoli da 16 a 23 del regolamento FSE, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento CTE, la regione ultraperiferica di Mayotte è considerata regione di livello NUTS 2, rientrando nella categoria delle regioni meno sviluppate. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 e 2, del regolamento CTE, Mayotte e Saint Martin sono considerate regioni di livello NUTS 3.

 

     Art. 93. Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione dell'accordo di partenariato, o, in circostanze debitamente motivate, al momento dell'assegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione ovvero nel contesto di una revisione globale dell'accordo di partenariato, di trasferire fino al 3 % dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

 

     Art. 94. Non trasferibilità delle risorse tra obiettivi

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea non sono trasferibili tra detti obiettivi.

2. In deroga al paragrafo 1, al fine di preservare il contributo effettivo del Fondo ai compiti di cui all'articolo 89, paragrafo 1, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 3, mediante un atto di esecuzione, la Commissione può accogliere la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell'accordo di partenariato di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

3. La quota dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 2 non è inferiore al 35 % del totale assegnato a detto Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e l'obiettivo della cooperazione territoriale europea, e dopo il trasferimento non è inferiore al 25 % del totale.

 

     Art. 95. Addizionalità

1. Ai fini del presente articolo e dell'allegato X, si applicano le seguenti definizioni:

1) "formazione lorda di capitale fisso": tutte le acquisizioni effettuate da produttori residenti, al netto delle cessioni, di capitale fisso durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali, quali definite nel regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio (37);

2) "capitale fisso": tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno;

3) "amministrazioni pubbliche": tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza;

4) "spese strutturali pubbliche o assimilabili": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche.

2. Il sostegno dei fondi destinato all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, mediamente almeno pari, su base annua, al livello di riferimento stabilito nell'accordo di partenariato.

Nello stabilire il livello di riferimento di cui al primo comma, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, e dell'evoluzione di altri indicatori di investimento pubblico. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei fondi rispetto al periodo 2007-2013.

4. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15 % della popolazione complessiva.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate in ogni fase del processo di verifica.

5. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, è effettuata al momento della presentazione dell'accordo di partenariato (la "verifica ex ante"), nel 2018 (la "verifica intermedia") e nel 2022 (la "verifica ex post").

Le norme dettagliate relative alla verifica dell'addizionalità sono definite nell'allegato X, punto 2.

6. Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, stabilito nell'accordo di partenariato conformemente all'allegato X, in relazione al grado di non conformità, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria con l'adozione di una decisione mediante un atto di esecuzione. Per determinare se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'allegato X, punto 3.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi

 

     Art. 96. Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di regioni tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde, fatto salvo l'articolo 59, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Se del caso, e allo scopo di incrementarne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato tematicamente coerente, un asse prioritario può:

a) interessare più di una categoria di regioni;

b) combinare una o più priorità di investimento complementari fornite dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE nell'ambito di un obiettivo tematico;

c) in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici, allo scopo di ottenere il massimo contributo di tale asse prioritario;

d) per il FSE, combinare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari e di attuare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.

Gli Stati membri possono combinare due o più delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).

2. Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e stabilisce:

a) una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante conformemente all'articolo 55;

b) per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica:

i) le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;

ii) al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, se del caso quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;

iii) una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere nell'ambito di ciascuna priorità di investimento e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i) compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati, dei tipi di beneficiari, il previsto impiego di strumenti finanziari e di grandi progetti;

iv) gli indicatori di output, compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità di investimento;

v) identificazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato da utilizzare quali target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'allegato II;

vi) le categorie d'operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;

vii) se del caso, una sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari;

c) per ciascun asse prioritario relativo all'assistenza tecnica:

i) gli obiettivi specifici;

ii) i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;

iii) una descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i);

iv) gli indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento de risultati;

v) le categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate.

Il punto ii) non si applica se il contributo dell'Unione all'asse prioritario o agli assi prioritari relativi all'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15 000 000 EUR;

d) un piano di finanziamento contenente le tabelle seguenti:

i) le tabelle che specificano, per ciascun anno, conformemente agli articoli 60, 120 e 121, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun fondo, che identificano gli importi connessi alla riserva di efficacia dell'attuazione;
ii) le tabelle che specificano, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale, identificando gli importi collegati alla riserva di efficacia dell'attuazione. Per gli assi prioritari che riguardano varie categorie di regioni, le tabelle specificano l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuna categoria di regioni.

Per gli assi prioritari che combinano priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno dei corrispondenti obiettivi tematici.

Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;

e) un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla nomenclatura di cui al primo comma, lettere b), punto vi) e c), punto v). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

3. Considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, un programma operativo descrive l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti specificando, se del caso, quanto segue:

a) l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui sarà attuato;

b) l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento FESR e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate;

c) l'approccio all'uso dello strumento ITI nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;

d) le modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito dei programmi operativi, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

e) qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro, il contributo delle operazioni previste nell'ambito del programma di tali strategie.

4. In aggiunta, il programma operativo specifica quanto segue:

a) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e per le persone con disabilità e, qualora sia rilevante, il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato;

b) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le sfide demografiche delle regioni ovvero le esigenze specifiche delle aree affette da svantaggi demografici o naturali gravi e permanenti di cui all'articolo174 TFUE e il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato a tale scopo.

5. Il programma operativo individua:

a) l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit;

b) l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti;

c) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 5 nella preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

6. Il programma operativo stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto dell'accordo di partenariato e del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri:

a) meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI, tenendo conto delle pertinenti diposizioni di cui al CSF;

b) per ogni condizionalità ex ante stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, applicabile al programma operativo, una valutazione dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e un calendario per tali azioni conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

c) una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se necessario, le azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale, per la riduzione degli oneri amministrativi.

7. Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende, dietro valutazione debitamente motivata da parte dello Stato membro della loro rilevanza ai fini del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, una descrizione di:

a) le azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni;

b) le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;

c) il contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di operazione.

Gli Stati membri possono presentare un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui al primo comma, lettere b) e c), con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

8. Quando uno Stato membro prepara al massimo un programma operativo per ciascun fondo, gli elementi del programma operativo contemplati dal paragrafo 2, primo comma, lettera a), dal paragrafo 3, lettere a), c) e d), e dal paragrafo 3, dal paragrafo 4 e dal paragrafo 6 possono essere integrati unicamente nel quadro delle pertinenti disposizioni dell'accordo di partenariato.

9. Il programma operativo è preparato in conformità di un modello. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce tale modello. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

10. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compreso qualunque suo futuro emendamento, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che ricadono nell' ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettere b), punto vi), c), punto v), ed e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.

11. L'autorità di gestione informa la Commissione di ogni decisione che modifica gli elementi del programma operativo non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 10 entro un mese dalla data di tale decisione di modifica. Tale decisione di modifica indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.

 

     Art. 97. Disposizioni specifiche per la programmazione del sostegno a strumenti comuni riguardanti garanzie illimitate e cartolarizzazione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

A norma dell'articolo 28, i programmi operativi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono unicamente gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i), ii) e iv), e lettera d), all'articolo 96, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 6, lettera b).

 

     Art. 98. Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. I fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 10 % di finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

 

     Art. 99. Ambito geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

Salvo quanto diversamente concordato tra la Commissione e lo Stato membro, i programmi operativi per il FESR e il FSE sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello NUTS 2, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro.

I programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

CAPO II

Grandi progetti

 

     Art. 100. Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, del presente regolamento, o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento CTE, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50 000 000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 7), qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75 000 000 EUR (il "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

 

     Art. 101. Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto

Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti:

a) i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;

b) una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;

c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 61;

d) studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati;

e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;

f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;

g) una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;

h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;

i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la metodologia da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui al primo comma, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Su iniziativa di uno Stato membro, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), possono essere valutate da esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti ("analisi della qualità"). In altri casi, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), non appena sono disponibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità di un grande progetto.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il formato per la presentazione delle informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

 

     Art. 102. Decisione relativa a un grande progetto

1. Qualora un grande progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita da esperti indipendenti, sulla base della loro valutazione delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, l'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3. L'autorità di gestione informa la Commissione in merito al grande progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:

a) i documenti di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), indicanti:

i) l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto;

ii) una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi specifici dell'asse o degli assi prioritari interessati;

iii) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 61;

iv) il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;

b) l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del grande progetto.

Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dallo Stato membro sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità.

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il formato della notifica di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

2. In casi diversi da quello di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 101, al fine di stabilire se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 3, sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 101, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.

3. L'approvazione da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato, entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di grandi progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione sulla proroga del periodo non superiore a due anni.

4. Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.

5. I grandi progetti comunicati alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 o presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo.

6. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una richiesta di pagamento successivamente alla notifica di cui al paragrafo 1 o alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione è modificata di conseguenza.

 

     Art. 103. Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata

1. In deroga all'articolo 101, terzo comma, e all'articolo 102, paragrafi 1 e 2, le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a un'operazione che soddisfi le seguenti condizioni:

a) l'operazione consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un grande progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti sono approvate dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006; oppure, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1 gennaio 2013, non più tardi del 31 dicembre 2016;

b) la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del grande progetto supera i rispettivi livelli stabiliti nell'articolo 100;

c) la domanda relativa al grande progetto e la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprivano tutte le fasi pianificate;

d) non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, del presente regolamento in relazione al grande progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda relativa al grande progetto presentata a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;

e) la fase del grande progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma operativo o i programmi operativi pertinenti.

2. L'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, e presentare la notifica contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), insieme alla conferma che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è soddisfatta. Non è richiesto alcun riesame della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.

3. Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario al grande progetto entro tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto a causa di modifiche sostanziali avvenute nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), o dell'incoerenza del grande progetto con il pertinente asse prioritario del programma operativo o dei programmi operativi interessati.

4. L'articolo 102, paragrafi da 3 a 6, si applica alle decisioni sul grande progetto soggetto a una esecuzione scaglionata.

CAPO III

Piano d'azione comune

 

     Art. 104. Ambito di applicazione

1. Un piano d'azione comune è un'operazione il cui ambito è definito e che è gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che deve conseguire. Comprende un progetto o un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra uno Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario di un piano di azione comune è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.

2. La spesa pubblica destinata a un piano d'azione comune è pari ad almeno 10 000 000 EUR o al 20 % del sostegno pubblico al programma operativo o ai programmi operativi, se inferiore. Al fine di avviare un progetto pilota, la spesa pubblica minima in dotazione a un piano di azione comune per ciascun programma operativo può essere ridotta a 5 000 000 EUR.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell'IOG.

 

     Art. 105. Preparazione dei piani d'azione comuni

1. Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei programmi operativi interessati o successivamente. Tale proposta contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 106.

2. Un piano d'azione comune copre parte del periodo compreso fra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune danno luogo a rimborso soltanto se conseguiti dopo la data della decisione di approvazione del piano d'azione comune di cui all'articolo 107 e prima della fine del periodo di attuazione stabilito in detta decisione.

 

     Art. 106. Contenuto dei piani d'azione comuni

Un piano d'azione comune contiene:

1) un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che lo giustificano, tenendo conto degli obiettivi dei programmi operativi e, se applicabile, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli orientamenti di massima delle politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;

2) il quadro di riferimento che descrive il nesso fra gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nonché i progetti o i tipi di progetti previsti;

3) gli indicatori comuni e specifici usati per la verifica delle realizzazioni e dei risultati, se pertinente, per asse prioritario;

4) informazioni sulla sua copertura geografica e sui gruppi bersaglio;

5) il suo periodo di esecuzione;

6) un'analisi dei suoi effetti sulla promozione della parità tra uomini e donne e sulla prevenzione delle discriminazioni;

7) un'analisi dei suoi effetti sulla promozione dello sviluppo sostenibile, se del caso;

8) le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:

a) la designazione del beneficiario responsabile dell'esecuzione del piano d'azione comune, con garanzie in merito alla sua competenza nel settore interessato, nonché sulla sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;

b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune conformemente all'articolo 108;

c) le sue modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati;

d) le disposizioni per garantire la diffusione dell' informazione e la comunicazione relative al piano d'azione comune e ai fondi;

9) le sue disposizioni finanziarie, tra cui:

a) i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati di cui al punto 2), in base ai metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE;

b) un calendario indicativo dei pagamenti al beneficiario collegati ai target intermedi e finali;

c) il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e il modello del piano d'azione comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

 

     Art. 107. Decisione relativa al piano d'azione comune

1. La Commissione valuta il piano d'azione comune sulla base delle informazioni di cui all'articolo 106, al fine di stabilire se il sostegno a titolo dei fondi sia giustificato.

Se, entro due mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfi i criteri di valutazione di cui all'articolo 104, la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.

2. A condizione che le eventuali osservazioni siano propriamente recepite, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione di approvazione del piano d'azione comune entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d'azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune.

4. Qualora la Commissione, mediante un atto di esecuzione, rifiuti di autorizzare il sostegno dei fondi da assegnare a un piano d'azione comune, ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

 

     Art. 108. Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce all'autorità di gestione. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dello stato di avanzamento dei lavori del piano d'azione comune, a norma dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a).

La composizione del comitato direttivo è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione pertinente, nel rispetto del principio di partenariato.

La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.

2. Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:

a) verifica i progressi verso il conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;

b) esamina e approva, se del caso, eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.

3. Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro alla Commissione sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, su una richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Ove approvata, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.

 

     Art. 109. Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune

1. I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su importi forfettari o tabelle standard di costi unitari. Non si applica il massimale per gli importi forfettari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera c).

2. La gestione finanziaria, il controllo e l'audit del piano d'azione comune sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di approvazione del piano d'azione comune.

3. Il beneficiario di un piano di azione comune e gli organismi che agiscono sotto la sua responsabilità possono applicare le rispettive pratiche contabili ai costi delle operazioni di esecuzione. Tali pratiche contabili e i costi realmente sostenuti dal beneficiario non sono soggetti all'audit dell'autorità di audit o della Commissione.

TITOLO III

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPO I

Sorveglianza e valutazione

 

     Art. 110. Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:

a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;

b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;

c) l'attuazione della strategia di comunicazione;

d) l'esecuzione dei grandi progetti;

e) l'attuazione dei piani d'azione comuni;

f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;

g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;

h) se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;

i) gli strumenti finanziari.

2. In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva:

a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

b) le relazioni di attuazione annuali e finali;

c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1;

d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;

e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

 

     Art. 111. Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2023 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale conformemente all'articolo 50, paragrafo 1. La relazione presentata nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.

2. Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno.

3. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni su quanto segue:

a) esecuzione del programma operativo conformemente all'articolo 50, paragrafo 2;

b) progressi nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.

4. Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 50, rispettivamente paragrafi 4 e 5, e le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché le informazioni seguenti:

a) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;

b) i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;

c) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, a seconda del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, stabilire le informazioni e valutare le informazioni seguenti:

a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo;

b) i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi;

c) i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;

d) se del caso, i contributi alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;

e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni;

f) le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8;

g) i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;

h) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a maggior rischio di povertà, discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate.

In deroga al primo e secondo comma, e allo scopo di garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e la relazione sullo stato dei lavori, gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle condizionalità ex ante di cui all'articolo 50, paragrafo 3, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, e le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e h) del secondo comma del presente paragrafo nella relazione sullo stato dei lavori, in luogo della relazione di attuazione annuale presentate nel 2017 e nel 2019, e della relazione di attuazione finale, fatto salvo l'articolo 110, paragrafo 2, lettera b).

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli per le relazioni di attuazione annuali e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

 

     Art. 112. Trasmissione di dati finanziari

1. Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre, lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di operazioni selezionate per il sostegno;

b) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

2. Inoltre, la trasmissione effettuata entro il 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di operazione. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.

4. La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello della presentazione.

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il modello da utilizzare per presentare i dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

 

     Art. 113. Relazione sulla coesione

La relazione della Commissione di cui all'articolo 175 TFUE comprende:

a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, compresi la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità dell'Unione;

b) un bilancio del ruolo dei fondi, il finanziamento della BEI e degli altri strumenti, nonché l'effetto delle altre politiche dell'Unione e nazionali sui progressi compiuti;

c) se del caso, un'indicazione delle future misure dell'Unione e delle politiche necessarie per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nonché per realizzare le priorità dell'Unione.

 

     Art. 114. Valutazione

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione viene presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'adozione del programma operativo.

2. Entro il 31 dicembre 2022 le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma operativo, una relazione che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal programma operativo, fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.

3. La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.

4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

CAPO II

Informazione e comunicazione

 

     Art. 115. Informazione e comunicazione

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

a) elaborare strategie di comunicazione;

b) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;

c) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;

d) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.

2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati membri o le autorità di gestione mantengono un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo, nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio in formato CSV o XML. L'elenco delle operazioni è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato.

Al fine di incoraggiare l'utilizzo dell'elenco delle operazioni successive da parte del settore privato, della società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può indicare chiaramente le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati.

L'elenco delle operazioni è aggiornato almeno ogni sei mesi.

Le informazioni minime da indicare nell'elenco delle operazioni sono specificate nell'allegato XII.

3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e comunicazione destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato XII.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

 

     Art. 116. Strategia di comunicazione

1. Lo Stato membro o le autorità di gestione elaborano una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi. La strategia di comunicazione tiene conto dell'entità del programma o dei programmi operativi pertinenti conformemente al principio di proporzionalità.

La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'allegato XII.

2. La strategia di comunicazione è presentata al comitato di sorveglianza per approvazione, a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d), non più tardi di sei mesi dall'adozione del programma o dei programmi operativi interessati.

Qualora sia definita una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi, che riguardi vari comitati di sorveglianza, lo Stato membro può designare un comitato di sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri comitati di sorveglianza competenti, dell'approvazione della strategia comune di comunicazione nonché delle eventuali modifiche successive di tale strategia.

Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione possono modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. La strategia di comunicazione modificata è trasmessa dall'autorità di gestione al comitato di sorveglianza per approvazione a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d).

3. In deroga al paragrafo 2, terzo comma, l'autorità di gestione informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera c), e in merito alla sua analisi dei risultati, nonché circa le informazioni pianificate e le attività di comunicazione da svolgersi nel corso dell'anno successivo. Il comitato di sorveglianza, ove lo ritenga opportuno, esprime un parere in merito alle attività pianificate per l'anno successivo.

 

     Art. 117. Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti

1. Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più fondi, compresi i programmi pertinenti nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, e ne informa la Commissione.

2. Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione è responsabile del coordinamento di una rete nazionale di comunicatori sui fondi, ove tale rete esista, della creazione e del mantenimento del sito o del portale web di cui all'allegato XII e di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello dello Stato membro.

3. Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma operativo e ne informa la Commissione. Se del caso, è possibile designare una persona per diversi programmi operativi.

4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone pratiche.

TITOLO IV

ASSISTENZA TECNICA

 

     Art. 118. Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

I fondi, tenendo conto delle detrazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 3, possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35 % della loro rispettiva dotazione annua.

 

     Art. 119. Assistenza tecnica degli Stati membri

1. L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4 % dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile.

La dotazione specifica dell'IOG può essere considerata da uno Stato membro per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.

2. Ogni fondo può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi. Fatto salvo il paragrafo 1, la dotazione per l'assistenza tecnica destinata da un fondo non supera il 10 % della dotazione complessiva destinata da tale fondo ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile.

3. In deroga all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, le operazioni di assistenza tecnica possono essere attuate al di fuori dell'area interessata dal programma, ma all'interno dell'Unione, a condizione che le operazioni siano a vantaggio del programma operativo o, nel caso di un programma operativo di assistenza tecnica, per gli altri programmi interessati.

4. Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica relativi a più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell'ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.

5. In deroga al paragrafo 1, qualora l'importo complessivo dei fondi destinati a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non supera 1 000 000 000 EUR, l'importo stanziato per l'assistenza tecnica può raggiungere il 6 % dell'importo totale o 50 000 000 EUR, se questo è inferiore.

6. L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico, o entrambi.

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

 

     Art. 120. Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascun asse prioritario. Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni o più di un fondo, ove opportuno, la decisione della Commissione fissa il tasso di cofinanziamento per categoria di regioni e fondo.

2. Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o

b) alla spesa pubblica ammissibile.

3. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario e, se del caso, per categoria di regioni e fondo, dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non può superare:

a) l'85 % per il Fondo di coesione;

b) l'85 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85 % della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CTE;

c) l'80 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite usato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27, nonché per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1083/2006 che ricevono sostegno transitorio per il periodo di programmazione 2007-2013;

d) il 60 % per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera c);

e) il 50 % per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera c).

Per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2017 il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non è superiore all'85 %.

La Commissione procede a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento di cui al secodo comma dopo il 30 giugno 2017 e se del caso presenta una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016.

Il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea non è superiore all'85 %

Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del primo comma, lettere b), c), d), ed e) è aumentato per ogni asse prioritario riguardante l'attuazione dell'IOG e nel caso in cui un asse prioritario è dedicato a un'innovazione sociale o a una cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe. Tale incremento è determinato in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), non supera il 50 % per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del paragrafo 3 a livello di asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali laddove l'asse prioritario sia attuato interamente attraverso strumenti finanziari o attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % della spesa pubblica ammissibile.

7. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 100 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione. Quando è stabilito a tal fine un asse prioritario separato, il sostegno previsto nell'ambito di tale asse non può essere attuato con altri mezzi.

 

     Art. 121. Modulazione dei tassi di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento dei fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue:

1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;

2) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";

3) tasso di mobilitazione di risorse private;

4) copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:

a) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;

b) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;

c) zone a bassa (ad esempio meno di 50 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica;

d) inclusione delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE.

PARTE IV

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI E AL FEAMP

TITOLO I

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

 

     Art. 122. Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente agli articoli 72, 73 e 74.

2. Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10 000 EUR di contributo dei fondi e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue:

a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;

b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una della due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;

c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.

Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri.

La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati.

I sistemi di cui al primo comma agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni una sola volta.

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Il paragrafo 3 non si applica al FEAMP.

CAPO II

Autorità di gestione e controllo

 

     Art. 123. Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo.

2. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.

3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione che sia un'autorità o un organismo pubblico, affinché svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.

4. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.

5. Per i fondi in relazione all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e nel caso del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.

Ove l'importo complessivo del sostegno dei Fondi al programma operativo supera 250 000 000 EUR o il sostegno del FEAMP supera 100 000 000 EUR, l'autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione a condizione che, ai sensi delle disposizioni applicabili per i precedenti periodi di programmazione, la Commissione abbia informato lo Stato membro, prima della data di adozione del programma operativo interessato, delle sue conclusioni, in virtù delle quali può fare affidamento principalmente sul suo parere di audit, oppure a condizione che la Commissione abbia accertato, sulla base dell'esperienza del precedente periodo di programmazione, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilità.

6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

8. Lo Stato membro può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata del diritto applicabile.

9. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

 

     Art. 124. Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

1. Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione.

2. Le designazioni di cui al paragrafo 1 si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato XIII. L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale. L'organismo di audit indipendente, qualora concluda che la parte del sistema di gestione e controllo relativa all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione è sostanzialmente identica a quella istituita per il precedente periodo di programmazione e che esistono prove, alla luce delle operazioni di audit effettuate a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (38), dell'efficacia del suo funzionamento durante tale periodo, può concludere che i pertinenti criteri sono soddisfatti senza svolgere ulteriori attività di audit.

3. Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo superi 250 000 000 EUR o dal FEAMP superi 100 000 000 EUR, la Commissione può chiedere, entro un mese dalla notifica delle designazioni di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere tali documenti sulla base di una valutazione dei rischi, tenendo conto di informazioni su variazioni sostanziali nelle funzioni e procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle istituite per il precedente periodo di programmazione e opportune prove dell'efficacia del loro funzionamento.

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma. Fatto salvo l'articolo 83, l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.

4. Qualora l'importo totale del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo o dal FEAMP superi rispettivamente 250 000 000 EUR e 100 000 000 EUR e vi siano significativi cambiamenti nelle funzioni e nelle procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle in essere per il precedente periodo di programmazione, lo Stato membro può, su propria iniziativa, presentare alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della designazione di cui al paragrafo 1, i documenti di cui al paragrafo 3. La Commissione formula osservazioni su tali documenti entro tre mesi dal loro ricevimento.

5. Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive.

Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione.

Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi.

6. Qualora sia posto fine alla designazione di un'autorità di gestione o di certificazione, gli Stati membri designano, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, un nuovo organismo ad assumerne le funzioni e ne informano la Commissione.

7. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la relazione e al parere dell'organismo di audit indipendente, nonché alla descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

 

     Art. 125. Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

a) assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;

b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50;

c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delleoperazioni;

d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;

e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE.

3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:

a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:

i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;

ii) siano non discriminatori e trasparenti;

iii) tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8;

b) garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo;

c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;

e) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;

f) garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;

g) stabilisce le categorie di operazione o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:

a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;

b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;

c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g);

e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.

In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica applicabili ai programmi di cooperazione.

5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure:

a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;

b) verifiche sul posto delle operazioni.

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

6. Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione.

7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.

La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, che stabiliscono in dettaglio i requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), del presente articolo, con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

 

     Art. 126. Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;

b) preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario;

c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;

d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;

e) garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;

f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;

h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

 

     Art. 127. Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico.

Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.

In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario.

Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5 % delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.

2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.

4. Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.

5. L'autorità di audit prepara:

a) un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario;

b) una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo all'ambito e ai contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione.

CAPO III

Cooperazione con le autorità di audit

 

     Art. 128. Cooperazione con le autorità di audit

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente con tali autorità i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.

2. Al fine di facilitare tale cooperazione, laddove designi varie autorità di audit, lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento.

3. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, in linea di massima, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la relazione di controllo annuale, il parere di audit e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA, PREPARAZIONE, ESAME, ACCETTAZIONE E CHIUSURA DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE

CAPO I

Gestione finanziaria

 

     Art. 129. Norme comuni per i pagamenti

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi versato dalla Commissione allo Stato membro.

 

     Art. 130. Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale

1. La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90 % dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per la priorità che figurano nella domanda di pagamento. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento intermedio o da recuperare a norma dell'articolo 139.

2. Il contributo dei fondi o del FEAMP a una priorità mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

a) alla spesa pubblica ammissibile indicata nella domanda di pagamento per la priorità; o

b) al contributo dei fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

 

     Art. 131. Domande di pagamento

1. Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:

a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione;

b) l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione.

2. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), all'articolo 68, all'articolo 69, paragrafo 1, e all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

3. Nel caso dei regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 TFUE, si considera che il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento sia stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto.

4. In deroga al paragrafo 1, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;

b) tali anticipi non sono superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione;

c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore; in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

5. Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 indica separatamente l'importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo, l'importo coperto dalle spese pagate dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo conformemente al paragrafo 4, lettera c), e l'importo che non è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

 

     Art. 132. Pagamento ai beneficiari

1. In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.

Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

2. Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a);

b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.

 

     Art. 133. Uso dell'euro

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1, il regolamento CTE può stabilire norme specifiche sul calendario per la conversione in euro.

3. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

 

     Art. 134. Pagamento del prefinanziamento

1. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

a) nel 2014: l'1 % dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;

b) nel 2015: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;

c) nel 2016: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

2. Negli anni dal 2016 al 2023, un importo di prefinanziamento annuale è pagato entro il 1 luglio. Esso è una percentuale dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione, come segue:

- nel 2016: il 2 %;

- nel 2017: il 2,625 %;

- nel 2018: il 2,75 %;

- nel 2019: il 2,875 %;

- dal 2020 al 2023: il 3 %.

3. Nel calcolare l'importo del prefinanziamento iniziale di cui al paragrafo 1, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo.

Nel calcolare l'importo del prefinanziamento annuale di cui al paragrafo 2, fino al 2020 incluso, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma. operativo

 

     Art. 135. Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento

1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell'articolo 131, paragrafo 1, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.

2. L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.

3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione a norma dell'articolo 124.

4. Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo salvo se la relazione di attuazione annuale è stata inviata alla Commissione conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.

 

     Art. 136. Disimpegno

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 131, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 135.

2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, entro il termine stabilito all'articolo 141, paragrafo 1.

CAPO II

Preparazione, esame e accettazione dei conti, chiusura dei programmi operativi e sospensione dei pagamenti

Sezione I

Preparazione, esame e accettazione dei conti

 

     Art. 137. Preparazione dei conti

1. I conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I conti coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, per ogni fondo e categoria di regioni:

a) l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 e dell'articolo 135, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1;

b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 e gli importi non recuperabili;

c) gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, e gli anticipi dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 131, paragrafo 4;

d) per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.

2. Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello dei conti di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

 

     Art. 138. Presentazione di informazioni

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il termine stabilito all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, i documenti di cui a detto articolo, vale a dire:

a) i conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del presente regolamento per il precedente periodo contabile;

b) la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente regolamento per il precedente periodo contabile;

c) il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento per il precedente periodo contabile.

 

     Art. 139. Esame e accettazione dei conti

1. La Commissione procede a un esame dei documenti presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 138. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine fissato all'articolo 84.

2. La Commissione accetta i conti ove sia in grado di accertarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità. La Commissione raggiunge tale conclusione ove l'autorità di audit abbia fornito un parere di audit non qualificato riguardante la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrino l'inaffidabilità del parere di audit sui conti.

3. La Commissione comunica allo Stato membro se può accettare i conti entro il termine stabilito all'articolo 84, paragrafo 1.

4. Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui all'articolo 84, paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri le ragioni specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine del periodo previsto per il completamento di dette azioni, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.

5. Ai fini dell'accettazione dei conti da parte della Commissione non si tiene conto di questioni connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese contabilizzate. La procedura di esame e accettazione dei conti non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio e non determina la sospensione dei pagamenti, fatti salvi gli articoli 83 e 142.

6. Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:

a) gli importi contabilizzati di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;

b) l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile costituiti da:

i) l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, e dell'articolo 24; e

ii) l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 2.

7. A seguito del calcolo effettuato a norma del paragrafo 6, la Commissione effettua la liquidazione del rispettivo prefinanziamento annuale e versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti. Qualora esista un importo recuperabile dallo Stato membro, tale importo è soggetto a un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi al programma operativo. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 177, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

8. Qualora, previa applicazione della procedura di cui al paragrafo 4, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e a norma del paragrafo 6, l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro. Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 7. In assenza di tale accordo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile ai fondi per l'esercizio contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi al programma operativo. Sulla base di tale decisione, la Commissione applica gli adeguamenti dei pagamenti allo Stato membro conformemente al paragrafo 7.

9. L'accettazione dei conti da parte della Commissione o una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 8 del presente articolo, lascia impregiudicata l'applicazione delle rettifiche a norma degli articoli 144 e 145.

10. Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatti salvi gli articoli 144 e 145.

 

     Art. 140. Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1 000 000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Un'autorità di gestione può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1 000 000 EUR la norma di cui al secondo comma.

Il periodo di tempo di cui al primo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2. L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui al paragrafo 1.

3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

4. I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

5. La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

6. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

Sezione II

Chiusura di programmi operativi

 

     Art. 141. Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale

1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 138, per il periodo contabile dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP.

2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.

Sezione III

Sospensione dei pagamenti

 

     Art. 142. Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

a) vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive;

b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;

c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 83;

d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;

e) non siano portate a termine azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante secondo le condizioni fissate all'articolo 19;

f) dalla verifica di efficacia dell'attuazione emerga relativamente a una priorità che vi sia stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi relativi agli indicatori finanziari e di output e alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione secondo le condizioni fissate all'articolo 22.

Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per la sospensione dei pagamenti connessi alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che sono proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi se lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Sezione I

Rettifiche finanziarie effettuate dagli stati membri

 

     Art. 143. Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

3. Il contributo dei fondi o del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo il paragrafo 4.

4. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

5. Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri legate al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

Sezione II

Rettifiche finanziarie effettuate dalla commissione

 

     Art. 144. Criteri per le rettifiche finanziarie

1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 85, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

a) vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;

b) lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 143 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai fondi o al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

2. Nel decidere una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità e tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.

3. Ove si basi su relazioni di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, e le eventuali risposte dello Stato membro.

4. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 7, qualora la Commissione, sulla base dell'esame della relazione di attuazione finale del programma operativo per i fondi o dell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP, riscontri una grave carenza nel raggiungimento dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, può applicare rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate, mediante atti di esecuzione.

5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi a norma dell'articolo 95 la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei fondi strutturali a favore dello Stato membro interessato.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.

7. Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per le correzioni finanziarie della Commissione connesse alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

 

     Art. 145. Procedura

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

5. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati conformemente all'articolo 143, paragrafo 3.

6. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.

7. Se nell'espletamento delle sue prerogative di cui all'articolo 75 la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei fondi al programma operativo.

Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:

a) siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure

b) siano state oggetto di misure correttive appropriate dello Stato membro.

La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento d ei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.

Nel contesto della decisione su una rettifica finanziaria la Commissione:

a) rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;

b) ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'articolo 139, paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'articolo 137, paragrafo 2;

c) tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.

8. Le norme specifiche per il FEAMP possono fissare norme supplementari di procedura per le rettifiche finanziarie di cui all'articolo 144, paragrafo 7.

 

     Art. 146. Obblighi degli Stati membri

Una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (39).

 

     Art. 147. Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 73 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

TITOLO III

PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI OPERATIVI

 

     Art. 148. Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

1. Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 200 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 150 000 EUR per il FSE o 100 000 EUR per il FEAMP non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno, da parte della Corte dei conti europea, posto che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

2. Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 128, paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolge audit sul posto per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di accettazione da parte della Commissione.

3. Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile, può concordare con la stessa di limitare gli audit sul posto della Commissione alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, a meno che vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati accettati dalla Commissione.

4. In deroga al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi alle operazioni qualora da una valutazione del rischio o da un audit effettuato dalla Corte dei conti europea emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato e durante il periodo di cui all'articolo 140, paragrafo 1. La Commissione può, al fine di valutare il lavoro di un'autorità di audit, esaminare la pista di controllo dell'autorità di audit o partecipare ai controlli sul posto dell'autorità di audit e può, ove necessario, conformemente agli standard internazionalmente riconosciuti, allo scopo di ottenere garanzie in merito all'efficace funzionamento dell'autorità di audit, effettuare audit relativi alle operazioni.

PARTE V

DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

 

     Art. 149. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articoli 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, agli articoli 63, paragrafo 4, e 64, paragrafo 4, all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere da21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, agli articoli 63, paragrafo 4, e 64, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 12, secondo comma, dell'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, dell'articolo 37, paragrafo13, dell'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, dell'articolo 40, paragrafo 4, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 42, paragrafo 6, dell'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, dell'articolo 63, paragrafo 4, e dell'articolo 64, paragrafo 4, dell'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 101, quarto comma, dell'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, dell'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, dell'articolo 125, paragrafo 9, dell'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 144, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 150. Procedura di comitato

1. Nell'applicazione del presente regolamento, del regolamento FESR, del regolamento CTE, del regolamento FSE e del regolamento FC, la Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione in relazione ai poteri di esecuzione di cui all'articolo 8, terzo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, all'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 38, paragrafo 10, all'articolo 39, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 46, paragrafo 3, all'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 115, paragrafo 4 e all'articolo 125, paragrafo 8, secondo comma, e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 151. Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'articolo 177 TFUE.

 

     Art. 152. Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o altra normativa applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale assistenza o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo l'assistenza copre i programmi operativi ed i grandi progetti.

2. Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 restano valide.

3. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 123, paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinché l'autorità di gestione svolga le funzioni dell'autorità di certificazione in deroga all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 per i programmi operativi corrispondenti attuati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006. La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall'autorità di audit. Qualora la Commissione accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'autorità di audit, nonché dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà pregiudicato dall'autorità di gestione che svolge le funzioni dell'autorità di certificazione, informa lo Stato membro del suo assenso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta.

 

     Art. 153. Abrogazione

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, il regolamento (CE) n. 1083/2006 è abrogato con effetto dal 1 gennaio 2014.

2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIV.

 

     Art. 154. Entrata in vigore

Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 20 a 24, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), gli articoli 58, 60, da 76 a 92, 118, 120, 121 e gli articoli da 129 a 147 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014.

L'articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, seconda frase, e l'articolo 76, quinto comma, si applicano a decorrere dalla data in cui entra in vigore la modifica del regolamento finanziario relativa al disimpegno di stanziamenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 30, GU C 44 del 15.2.2013, pag. 76, e GU C 271 del 19.9.2013, pag. 101.

(2) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 58, e GU C 17 del 19.1.2013, pag. 56.

(3) GU C 47 del 17.2.2011, pag. 1, GU C 13 del 16.1.2013, pag. 1 e GU C 267 del 17.9.2013, pag. 1.

(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(5) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (Cfr. pag. 470 della presente Gazzetta ufficiale).

(6) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno nel quadro della politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 e il regolamento (CE) n. 73/2009 (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

(7) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(8) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la decisione n. 1982/2006/CE (Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale).

(9) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006 (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).

(10) Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 281 della presente Gazzetta ufficiale).

(11) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo a disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Cfr. pag. 259 della presente Gazzetta ufficiale).

(12) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) 1698/2005 (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

(13) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(14) Regolamento (CE) n 105/2007 della Commissione, del 1 febbraio 2007, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 39 del 10.2.2007, p. 1).

(15) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2003 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriannuale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

(16) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(17) Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

(18) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

(19) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(20) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

(21) Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).

(22) Decisione del Consiglio 2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

(23) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

(24) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

(25) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).

(26) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(27) Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

(28) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(29) Regolamento (UE) n. 1176/2011 Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

(30) Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’ 11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

(31) Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(32) Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

(33) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(34) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(35) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(36) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(37) Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

(38) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

(39) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

 

ALLEGATO I

QUADRO STRATEGICO COMUNE

1. INTRODUZIONE

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equo e sostenibile dell'Unione e di massimizzare il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché la missione specifica di ciascun fondo SIE, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è necessario garantire che gli impegni politici assunti nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva siano sostenuti da investimenti tramite i fondi SIE e da altri strumenti dell'Unione. Pertanto, il quadro strategico comune (QSC), a norma dell'articolo 10 e in linea con le priorità e gli obiettivi definiti nei regolamenti specifici di ciascun fondo, fornisce orientamenti strategici al fine di conseguire un approccio di sviluppo integrato utilizzando i fondi SIE in coordinamento con altri strumenti e politiche dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici e con gli obiettivi principali della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, ove appropriato, con le iniziative faro, tenendo conto delle principali sfide a territoriali e degli specifici contesti nazionali, regionali e locali.

2. CONTRIBUTO DEI FONDI SIE ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E COERENZA CON LA GOVERNANCE ECONOMICA DELL'UNIONE

1.

Per sostenere un orientamento efficace verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli accordi di partenariato e nei programmi, il presente regolamento individua undici obiettivi tematici, definiti all'articolo 9, primo comma, corrispondenti alle priorità della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che riceveranno il sostegno dei fondi SIE.

2.

In linea con tali obiettivi tematici stabiliti all'articolo 9, primo comma, gli Stati membri, al fine di assicurare la massa critica necessaria a generare crescita e occupazione, concentrano il sostegno conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e alle norme specifiche per ciascun fondo sulla concentrazione tematica e garantiscono l'efficacia della spesa. Gli Stati membri prestano particolare attenzione ad attribuire priorità a una spesa favorevole alla crescita, compresa la spesa per l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'efficienza energetica e la spesa per agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e per garantire la sostenibilità ambientale, la gestione delle risorse naturali e l'azione per il clima, nonché per modernizzare la pubblica amministrazione. Essi prevedono altresì di mantenere o rafforzare la copertura e l'efficacia dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del mercato del lavoro al fine di contrastare la disoccupazione, con un'attenzione particolare a quella giovanile, affrontare le conseguenze sociali della crisi e promuovere l'inclusione sociale.

3.

Al fine di assicurare la coerenza con le priorità stabilite nell'ambito del semestre europeo, nel predisporre gli accordi di partenariato, gli Stati membri pianificano l'uso dei fondi SIE tenendo conto dei programmi nazionali di riforma e, se del caso, delle raccomandazioni pertinenti più recenti specifiche per ciascun paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE nonché delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, secondo i rispettivi ruoli e obblighi. Gli Stati membri, se necessario, tengono inoltre conto delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio formulate sulla base del patto di stabilità e crescita e dei programmi di aggiustamento economico.

4.

Al fine di determinare il modo in cui i fondi SIE possono contribuire più efficacemente alla strategia Europa dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e per tenere conto degli obiettivi del trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, gli Stati membri scelgono gli obiettivi tematici per l'uso pianificato dei fondi SIE nell'ambito degli appropriati contesti nazionali, regionali e locali.

3. APPROCCIO INTEGRATO E DISPOSIZIONI PER L'USO DEI FONDI SIE

3.1 Introduzione

1.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), l'accordo di partenariato indica un approccio integrato allo sviluppo territoriale. Gli Stati membri garantiscono che la selezione degli obiettivi tematici, degli investimenti e delle priorità dell'Unione tenga conto delle esigenze di sviluppo e delle sfide territoriali in modo integrato, in linea con l'analisi delineata nella sezione 6.4. Gli Stati membri cercano di sfruttare al massimo le possibilità di assicurare un'erogazione coordinata e integrata dei fondi SIE.

2.

Gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni garantiscono che gli interventi finanziati attraverso i fondi SIE siano complementari e attuati in un modo coordinato nell'ottica di creare sinergie, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi a carico degli organismi di gestione e dei beneficiari conformemente agli articoli 4, 15 e 27.

3.2 Coordinamento e complementarità

1.

Gli Stati membri e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei fondi SIE collaborano strettamente alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dell'accordo di partenariato e dei programmi. In particolare, assicurano che siano realizzate le seguenti azioni:

a) individuazione dei settori di intervento in cui i fondi SIE possono essere combinati in modo complementare per raggiungere gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento;

b) garanzia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'esistenza di disposizioni per l'efficace coordinamento dei fondi SIE, al fine di accrescere l'impatto e l'efficacia dei fondi anche, se del caso, attraverso l'uso di programmi multifondo per i fondi;

c) promozione del coinvolgimento delle autorità di gestione responsabili di altri fondi SIE e dei ministeri competenti nello sviluppo dei regimi di sostegno, per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni;

d) istituzione, se necessario, di comitati di controllo congiunti per i programmi di attuazione dei fondi SIE e sviluppo di altri sistemi di gestione e controllo comuni per facilitare il coordinamento tra le autorità responsabili dell'attuazione dei fondi SIE;

e) utilizzo delle soluzioni di e-governance comuni disponibili, che possano assistere i richiedenti e i beneficiari, e utilizzo più ampio possibile di "sportelli unici" di consulenza, anche sulle opportunità di sostegno disponibili attraverso ciascuno dei fondi SIE;

f) creazione di meccanismi di coordinamento delle attività di cooperazione finanziate dal FESR e dal FSE con gli investimenti finanziati dai programmi dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell' occupazione;

g) promozione di approcci comuni tra i fondi SIE in merito agli orientamenti concernenti lo sviluppo delle operazioni, gli inviti a presentare proposte e le procedure di selezione o altri meccanismi volti a facilitare l'accesso ai fondi per i progetti integrati;

h) promozione della cooperazione tra le autorità di gestione di diversi fondi SIE in materia di sorveglianza, valutazione, gestione e controllo, nonché audit.

3.3 Promozione di approcci integrati

1.

Gli Stati membri, se del caso, combinano i fondi SIE in pacchetti integrati a livello locale, regionale o nazionale, pensati specificamente per affrontare sfide territoriali specifiche, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'accordo di partenariato e nei programmi. A tal fine si possono utilizzare ITT, operazioni integrate, piani d'azione comuni e lo sviluppo locale di tipo partecipativo.

2.

Ai sensi dell'articolo 36, per conseguire un uso integrato degli obiettivi tematici, possono essere combinati nell'ambito di un ITI i finanziamenti di diversi assi prioritari o programmi operativi sostenuti dal FES, FESR o dal Fondo di coesione. Le azioni sostenyute nell'ambito di un ITI possono essere integrate con un sostegno finanziario dai programmi a titolo, rispettivamente, del FEASR o del FEAMP.

3.

Conformemente alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, per aumentare l'impatto e l'efficacia di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario può riguardare più di una categoria di regioni, combinare una o più priorità di investimento complementari del FESR, Fondo di coesione e FSE in un unico obiettivo tematico e, in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento di diversi obiettivi tematici al fine di massimizzare il loro contributo a tale asse prioritario.

4.

Gli Stati membri promuovono, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico e all'articolo 32, lo sviluppo di approcci locali e subregionali. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali "dal basso" tenga conto delle priorità definite a un livello più alto. Gli Stati membri definiscono dunque l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo nel FEASR e, se del caso, nel FESR, nel FSE o nel FEAMP ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, e indicare negli accordi di partenariato le principali sfide da affrontare in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo previsto per il FEASR e, ove appropriato, per il FESR, il FSE o il FEAMP nell'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i relativi meccanismi di coordinamento.

4. COORDINAMENTO E SINERGIE TRA I FONDI SIE E ALTRE POLITICHE E ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE

Il coordinamento tra gli Stati membri quale previsto dalla presente sezione si applica nella misura in cui uno Stato membro intende avvalersi del sostegno dei fondi SIE e di altri strumenti dell'Unione nel settore strategico pertinente. I programmi dell'Unione citati nella presente sezione non costituiscono un elenco esaustivo.

4.1 Introduzione

1.

Gli Stati membri e la Commissione tengono conto, secondo le rispettive responsabilità, dell'impatto delle politiche dell'Unione a livello nazionale e regionale e sulla coesione sociale, economica, e territoriale, al fine di favorire le sinergie e un coordinamento efficace e individuare e promuovere gli strumenti più idonei per utilizzare i fondi dell'Unione a sostegno degli investimenti locali, regionali e nazionali. Gli Stati membri garantiscono inoltre la complementarità tra le politiche e gli strumenti dell'Unione e gli interventi nazionali, regionali e locali.

2.

Gli Stati membri e la Commissione garantiscono, a norma dell'articolo 46 e secondo le rispettive responsabilità, il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione a unionale e nazionale. Essi adottano le misure opportune per garantire la coerenza nelle fasi di programmazione e attuazione tra gli interventi finanziati dai fondi SIE e gli obiettivi di altre politiche dell'Unione. A tal fine essi cercano di tenere conto dei seguenti aspetti:

a) rafforzare le complementarità e le sinergie tra i diversi strumenti dell'Unione a livello unionale, nazionale e regionale, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

b) ottimizzare le strutture esistenti e, ove necessario, crearne di nuove che facilitino l'identificazione strategica delle priorità per i diversi strumenti e le diverse strutture di coordinamento a livello unionale e nazionale, evitino la duplicazione degli sforzi e identifichino le aree in cui è necessario un supporto finanziario supplementare;

c) sfruttare le possibilità di combinare strumenti diversi per sostenere singole operazioni e lavorare in stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello unionale e nazionale, al fine di offrire ai beneficiari opportunità coerenti e semplificate di finanziamento.

4.2 Coordinamento con la politica agricola comune e la politica comune della pesca

1.

Il FEASR è parte integrante della politica agricola comune e integra le misure previste dal Fondo europeo agricolo di garanzia, che fornisce un sostegno diretto agli agricoltori e sostiene le misure di mercato. Gli Stati membri gestiscono quindi tali interventi insieme per massimizzare le sinergie e il valore aggiunto del sostegno dell'Unione.

2.

Il FEAMP mira a raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca riformata e della politica marittima integrata. Gli Stati membri utilizzano quindi il FEAMP a sostegno degli sforzi volti a migliorare la raccolta dei dati e a rafforzare i controlli, e garantire la ricerca di sinergie anche a sostegno delle priorità della politica marittima integrata, come la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere, la sorveglianza marittima integrata, la protezione dell'ambiente marino e della biodiversità e l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle zone costiere.

4.3 L'iniziativa Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione nei settori della ricerca e dell'innovazione gestiti a livello centrale

1.

Gli Stati membri e la Commissione prestano la dovuta attenzione a rafforzare il coordinamento, le sinergie e la complementarità tra i fondi SIE e Orizzonte 2020, il programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese(COSME) in conformità del regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e gli altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione gestiti a livello centrale, e al contempo delimitano chiaramente le aree di intervento.

2.

Gli Stati membri sviluppano strategie nazionali e/o regionali per una "specializzazione intelligente", in linea con il programma di riforma nazionale, se del caso. Tali strategie possono assumere la forma ovvero essere incluse in un quadro strategico di ricerca e innovazione nazionale o regionale per una "specializzazione intelligente". Le strategie di "specializzazione intelligente" sono sviluppate coinvolgendo le autorità di gestione nazionali o regionali e le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale. Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020 sono strettamente associate a questo processo. Le strategie di "specializzazione intelligente" comprendono:

a) le "azioni a monte" per preparare gli attori regionali della R&I a partecipare a Orizzonte 2020 ("scala verso l'eccellenza") sono elaborate, se del caso, mediante lo sviluppo delle capacità. La comunicazione e la cooperazione tra i punti di contatto nazionali di Orizzonte 2020 e le autorità di gestione dei fondi SIE sono rafforzate;

b) le "azioni a valle" forniscono i mezzi per sfruttare e diffondere nel mercato i risultati della R&I, ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020 e dei programmi precedenti, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente imprenditoriale e industriale favorevole all'innovazione anche per le PMI e in linea con le priorità individuate per i territori nella pertinente strategia di specializzazione intelligente.

3.

Gli Stati membri sfruttano appieno le disposizioni del presente regolamento che consentono di combinare i fondi SIE con le risorse di Orizzonte 2020 nei programmi pertinenti utilizzati per attuare parti delle strategie di cui al punto 2. È necessario fornire un sostegno congiunto alle autorità nazionali e regionali per lo sviluppo e l'attuazione di tali strategie, per individuare le opportunità di finanziamento congiunto delle infrastrutture di R&I di interesse europeo, promuovere la collaborazione internazionale, fornire sostegno metodologico attraverso le verifiche inter pares, favorire lo scambio di buone prassi e la formazione nelle diverse regioni.

4.

Allo scopo di liberare le loro potenzialità di eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione, in modo complementare e sinergico con Orizzonte 2020, in particolare attraverso finanziamenti congiunti, gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni tengono in considerazione ulteriori misure. Tali misure consistono nel:

a) creare collegamenti tra istituzioni di ricerca di eccellenza e Stati membri e regioni meno sviluppati in materia di ricerca, sviluppo e innovazione al fine di istituire centri di eccellenza nuovi o aggiornare quelli esistenti nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;

b) creare collegamenti con le regioni meno sviluppate nonché meno efficienti negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tra i cluster innovativi di riconosciuta eccellenza;

c) istituire "cattedre SER" per attirare accademici di alto livello, in particolare nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;

d) favorire l'accesso alle reti internazionali dei ricercatori e degli innovatori che non sono adeguatamente coinvolti nello Spazio europeo della ricerca (SER) o provenienti dalle regioni meno sviluppate o da Stati membri e regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;

e) contribuire nel modo opportuno ai partenariati europei per l'innovazione;

f) preparare le istituzioni nazionali e/o i cluster di eccellenza alla partecipazione alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); e

g) partecipare in qualità di paese ospitante a programmi internazionali di elevata qualità per la mobilità dei ricercatori con il cofinanziamento delle "azioni Marie Sklodowska-Curie".

Gli Stati membri si impegnano, ove opportuno e a norma dell'articolo 70, a fare uso della flessibilità per sostenere operazioni al di fuori dell'area interessata dal programma, con un livello di investimento sufficiente a conseguire una massa critica, al fine di attuare le misure di cui al primo comma nel modo più efficace possibile.

4.4 Finanziamento di progetti dimostrativi nel quadro della Riserva per i nuovi entranti (NER 300) (2) Gli Stati membri assicurano che il finanziamento dai fondi SIE sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione.

4.5 Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) (3) e l'acquis in materia di ambiente

1.

Gli Stati membri e la Commissione, attraverso un accresciuto orientamento tematico nei programmi e l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8, cercano di sfruttare le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.

2.

Gli Stati membri promuovono e, se del caso, a norma dell'articolo 4, garantiscono la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, della biodiversità, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento si realizza attraverso misure quali la promozione del finanziamento mediante i fondi SIE di attività che completino i progetti integrati nell'ambito di LIFE, nonché la promozione dell'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito di LIFE, compresi, tra l'altro, investimenti in infrastrutture verdi, efficienza energetica, ecoinnovazione, soluzioni basate sull'ecosistema, e l'adozione delle relative tecnologie innovative.

3.

I piani, i programmi o le strategie settoriali pertinenti (compreso il quadro d'azione prioritaria, il piano di gestione del bacino idrografico, il piano di gestione dei rifiuti, la strategia di mitigazione o di adattamento) possono servire da quadro di coordinamento, qualora sia previsto il sostegno nei settori interessati.

4.6 ERASMUS+ (4) 1.

Gli Stati membri cercano di utilizzare i fondi SIE per integrare gli strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del programma Erasmus+ allo scopo di massimizzare l'impatto sociale ed economico dell'investimento sulle persone e, tra l'altro, dare impulso alle iniziative per i giovani e alle azioni dei cittadini.

2.

Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, un coordinamento efficace tra i fondi SIE e Erasmus+ a livello nazionale operando una chiara distinzione tra i tipi di investimenti e le categorie di destinatari. Gli Stati membri perseguono la complementarità per quanto riguarda il finanziamento di azioni di mobilità.

3.

Il coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma Erasmus+, favorendo in tal modo una comunicazione trasparente e accessibile nei confronti dei cittadini a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

4.7 Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) (5) 1.

Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, un coordinamento efficace tra il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il sostegno fornito dai fondi SIE nel quadro degli obiettivi tematici Occupazione e inclusione sociale. Tale coordinamento efficace comprende il coordinamento del sostegno nell'ambito dell'asse EURES del programma EaSI con azioni a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori sostenute dal FSE, al fine di promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e aumentare le possibilità di occupazione, nonché il coordinamento tra il sostegno dei fondi SIE per il lavoro autonomo, l'imprenditorialità, la creazione di imprese e le imprese sociali e il sostegno dell'asse Microfinanza e imprenditorialità sociale del programma EaSI.

2.

Gli Stati membri cercano di sviluppare gradualmente le misure di maggior successo adottate nel quadro dell'asse Progress del programma EaSI, in particolare in materia di innovazione sociale e sperimentazione di politiche sociali, con il sostegno del FSE.

4.8 Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) (6) 1.

Per massimizzare il valore aggiunto europeo nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli interventi del FESR e del Fondo di coesione siano programmati in stretta cooperazione con il sostegno fornito dal CEF, in modo da assicurare la complementarità, evitare duplicazioni degli sforzi e garantire collegamenti ottimali di diversi tipi di infrastrutture a livello locale, regionale, nazionale e unionale. Si garantisce il maggiore effetto leva possibile dei diversi strumenti di finanziamento per i progetti con una dimensione unionale e di mercato interno, che presentano il massimo valore aggiunto europeo e promuovono la coesione sociale, economica e territoriale, e in particolare per i progetti di realizzazione delle reti prioritarie di infrastrutture, di trasporto, energetiche e digitali, come indicato nei rispettivi quadri strategici delle reti transeuropee di trasporto, al fine di costruire nuove infrastrutture e di ammodernare in maniera sostanziale quelle esistenti.

2.

Nel settore dei trasporti, la pianificazione degli investimenti si basa sulla domanda di trasporto reale e prevista e individuare i collegamenti mancanti e le strozzature, tenendo conto, in un approccio coerente, dello sviluppo dei collegamenti transfrontalieri nell'Unione, e realizzando collegamenti tra le regioni all'interno di uno Stato membro. Gli investimenti nei collegamenti regionali alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) globale e ai suoi assi principali assicurano che le zone urbane e rurali beneficino delle opportunità offerte dalle reti principali.

3.

La definizione degli investimenti prioritari che hanno un impatto al di là di un determinato Stato membro, in particolare quelli che fanno parte dei principali corridoi della rete TEN-T, è coordinata con la pianificazione della rete TEN-T e con i piani di attuazione dei corridoi principali della rete, in modo che gli investimenti dal FESR e dal Fondo di coesione nelle infrastrutture di trasporto siano pienamente in linea con gli orientamenti TEN-T.

4.

Gli Stati membri si concentrano sulle forme sostenibili di trasporto e sulla mobilità urbana sostenibile e sull'investimento in settori che offrono il maggiore valore aggiunto europeo, tenendo conto della necessità di migliorare la qualità, l'accessibilità e l'affidabilità dei servizi di trasporto per promuovere il trasporto pubblico. Una volta identificati, gli investimenti sono classificati in ordine di priorità in base al loro contributo alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra e allo Spazio unico europeo dei trasporti, conformemente alla visione delineata nel Libro bianco intitolato "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", nel quale si sottolinea la necessità di ridurre considerevolmente le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. E' opportuno promuovere il contributo di progetti a una rete europea per il trasporto sostenibile delle merci attraverso lo sviluppo di vie d'acqua interne, sulla base di una preventiva valutazione del loro impatto ambientale.

5.

I fondi SIE finanziano la realizzazione delle infrastrutture locali e regionali e dei loro collegamenti alle reti prioritarie dell'Unione nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.

6.

Gli Stati membri e la Commissione istituiscono meccanismi adeguati di coordinamento e di supporto tecnico per garantire la complementarità e la pianificazione efficace delle misure nel settore delle TIC, al fine di sfruttare appieno i diversi strumenti dell'Unione (fondi SIE, fondi CEF, reti transeuropee, Orizzonte 2020) per il finanziamento delle reti a banda larga e delle infrastrutture per i servizi digitali. Per scegliere lo strumento finanziario più appropriato si considera il potenziale di generazione di reddito dell'intervento e il livello di rischio, al fine di usare i fondi pubblici nel modo più efficiente possibile. Nell'ambito della valutazione delle domande di sostegno dei fondi SIE, gli Stati membri tengono conto delle valutazioni delle operazioni a questi connessi che sono stati presentati per il CEF ma non sono stati scelti, fatta salva la decisione di selezione finale da parte dell'autorità di gestione.

4.9 Strumento di assistenza preadesione, strumento europeo di vicinato e Fondo europeo di sviluppo

1.

Gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive responsabilità, cercano di migliorare il coordinamento tra strumenti esterni e fondi SIE al fine di aumentare l'efficacia nel conseguimento dei molteplici obiettivi strategici dell'Unione. Il coordinamento e la complementarità con il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento di preadesione e lo strumento europeo di vicinato sono particolarmente importanti.

2.

Per sostenere una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri cercano di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera, tenendo conto del potenziale offerto dai GECT.

5. PRINCIPI ORIZZONTALI DI CUI AGLI ARTICOLO 5, 7 E 8 E OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI

5.1 Partenariato e governance a più livelli

1.

Conformemente all'articolo 5, il principio di partenariato e governance a più livelli è rispettato dagli Stati membri al fine di facilitare la realizzazione della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A fine di rispettare tale principi è necessaria un'azione coordinata, in particolare tra i diversi livelli di governance, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche mediante la cooperazione operativa istituzionalizzata, in relazione alla preparazione e all'attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi.

2.

Gli Stati membri esaminano l'esigenza di rafforzare la capacità istituzionale dei partner al fine di sviluppare il loro potenziale contributo all'efficacia del partenariato.

5.2 Sviluppo sostenibile

1.

Gli Stati membri e le autorità di gestione, in tutte le fasi dell'attuazione, assicurano la piena integrazione dello sviluppo sostenibile dei fondi SIE, nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3, paragrafo 3, TUE, nonché in conformità dell'obbligo di integrare i requisiti di tutela ambientale a norma dell'articolo 11 TFUE e del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE.

Le autorità di gestione intraprendono azioni durante tutta la durata dei programmi, per evitare o ridurre gli eventuali effetti dannosi per l'ambiente degli interventi e garantire risultati che apportino benefici sociali, ambientali e climatici netti. Le azioni da intraprendere possono comprendere quanto segue:

a) orientare gli investimenti verso le opzioni più efficienti in termini di risorse e più sostenibili;

b) evitare gli investimenti che potrebbero avere un grave impatto negativo sull'ambiente o sul clima e sostenere azioni per attenuare gli eventuali impatti residui;

c) adottare una prospettiva di lungo termine quando si raffrontano i costi relativi al ciclo di vita delle diverse possibilità di investimento;

d) ricorrere maggiormente agli appalti pubblici "verdi".

2.

Gli Stati membri tengono conto del potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi degli investimenti effettuati con il sostegno dei fondi SIE, a norma dell'articolo 8, e garantiscono che siano in grado di fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali, come a esempio maggiori rischi di inondazioni, siccità, le ondate di calore, gli incendi forestali e gli eventi meteorologici estremi.

3.

Gli investimenti sono coerenti con la gerarchizzazione della gestione idrica in linea con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), concentrandosi sulle opzioni di gestione della domanda. Le opzioni di fornitura alternative sono prese in considerazione unicamente dopo che siano state esaurite le potenzialità di risparmio e di efficienza idrica. L'intervento pubblico nel settore della gestione dei rifiuti integra gli sforzi compiuti nel settore privato, in particolare in relazione alla responsabilità dei produttori. Gli investimenti incoraggiano approcci innovativi in grado di promuovere elevati livelli di riciclaggio. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchia dei rifiuti stabilita a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Le spese legate alla biodiversità e alla tutela delle risorse naturali sono coerenti con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (9).

5.3 Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

1.

A norma dell'articolo 7, gli Stati membri e la Commissione perseguono l'obiettivo della parità fra uomini e donne e adottano le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle operazioni nel quadro dei programmi cofinanziati dai fondi SIE. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, gli Stati membri descrivono le azioni da intraprendere, in particolare per quanto attiene alla selezione delle operazioni, alla fissazione degli obiettivi per gli interventi e alle modalità di controllo e rendicontazione. Gli Stati membri effettuano anche analisi di genere, se del caso. In particolare, azioni specifiche mirate sono sostenute mediante il FSE.

2.

Gli Stati membri garantiscono, a norma degli articoli 5 e 7, la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e strutture adeguate, in linea con le prassi nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei fondi SIE.

3.

Le autorità di gestione conducono valutazioni o esercizi di autovalutazione, in coordinamento con i comitati di sorveglianza, focalizzati sull'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere.

4.

Gli Stati membri soddisfano, nel modo opportuno, le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di permettere loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e facilitarne in tal modo la piena partecipazione alla società.

5.4 Accessibilità

1.

Gli Stati membri e la Commissione intraprendono le azioni appropriate per prevenire ogni discriminazione basata sulla disabilità, a norma dell'articolo 7. Le autorità di gestione garantiscono, agendo durante l'interno ciclo di vita del programma, che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o forniti al pubblico e cofinanziati dai fondi SIE siano accessibili a tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità conformemente al diritto unionale e nazionale applicabile, contribuendo in tal modo alla creazione di un ambiente privo di barriere per le persone con disabilità e gli anziani. In particolare, è garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, alle TIC e della comunicazione, al fine di favorire l'inclusione dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con disabilità. Le azioni da intraprendere possono includere l'orientamento degli investimenti verso l'accessibilità negli edifici esistenti e nei servizi istituiti.

5.5 Fronteggiare il cambiamento demografico

1.

Si tiene conto a tutti i livelli delle sfide connesse al cambiamento demografico, comprese, in particolare, quelle connesse a una popolazione lavorativa in calo, a una quota crescente nella popolazione totale di persone in pensione e allo spopolamento. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, ove tali strategie siano in essere, per affrontare i problemi demografici e creare crescita nel quadro di una società che invecchia.

2.

Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, per agevolare l'inclusione di tutte le fasce di età, anche attraverso un migliore accesso alle strutture educative e di sostegno sociale, nell'ottica di aumentare le opportunità di lavoro per le persone anziane e i giovani e con un'attenzione particolare per le regioni con tassi elevati di disoccupazione giovanile rispetto alla media dell'Unione. Gli investimenti in infrastrutture sanitarie sono intesi a garantire una vita lavorativa lunga e in buona salute per tutti i cittadini dell'Unione.

3.

Al fine di affrontare le sfide nelle regioni più colpite dal cambiamento demografico, gli Stati membri individuano, in particolare, misure intese a:

a) sostenere il rinnovamento demografico attraverso condizioni migliori per le famiglie e un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare;

b) stimolare l'occupazione, aumentare la produttività e i risultati economici investendo in istruzione, TIC e ricerca e innovazione;

c) concentrarsi sull'adeguatezza e sulla qualità dell'istruzione, della formazione e delle strutture di sostegno sociale nonché, se del caso, sull'efficienza dei sistemi di protezione sociale;

d) promuovere una prestazione delle cure sanitarie e delle cure a lungo termine efficiente sotto il profilo dei costi, includendo investimenti nella sanità elettronica, nella teleassistenza e in infrastrutture.

5.6 Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

A norma dell'articolo 8, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi sono integrati nella preparazione e nell' attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi.

6. MODALITÀ PER FRONTEGGIARE LE PRINCIPALI SFIDE TERRITORIALI

6.1

Gli Stati membri tengono conto delle caratteristiche geografiche o demografiche e adottare misure per affrontare le sfide territoriali specifiche di ciascuna regione al fine di sbloccare il loro potenziale di sviluppo, in tal modo aiutandole anche a ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nel modo più efficace.

6.2

La scelta e la combinazione di obiettivi tematici, nonché la selezione degli investimenti e delle priorità dell'Unione corrispondenti e degli obiettivi specifici riflettono le esigenze e il potenziale di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di ciascuno Stato membro e di ciascuna regione.

6.3.

Pertanto, nell'elaborazione degli accordi di partenariato e dei programmi gli Stati membri tengono conto del fatto che le principali sfide della società cui si trova oggi a far fronte l'Unione – globalizzazione, cambiamenti demografici, degrado ambientale, migrazione, cambiamenti climatici, uso dell'energia, conseguenze economiche e sociali della crisi – possono avere impatti differenti nelle diverse regioni.

6.4.

Nell'ottica di un approccio territoriale integrato nell'affrontare le sfide territoriali, gli Stati membri assicurano che i programmi a titolo dei fondi SIE riflettono la diversità delle regioni europee, in termini di caratteristiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, interdipendenze tra diversi settori, modelli di pendolarismo, invecchiamento e cambiamenti demografici, caratteristiche culturali, paesaggistiche e del patrimonio, vulnerabilità e impatti dei cambiamenti climatici, destinazione del territorio e disponibilità limitata delle risorse, potenziale per un uso più sostenibile delle risorse comprese le fonti rinnovabili, dispositivi istituzionali e di governance, connettività e accessibilità e collegamenti tra zone rurali e urbane. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri e le regioni seguono pertanto il seguente iter al fine della redazione degli accordi di partenariato e dei programmi:

a) analizzare le caratteristiche, il potenziale di sviluppo e la capacità dello Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali individuate nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nei programmi nazionali di riforma e, se del caso, nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;

b) valutare le principali sfide cui deve far fronte la regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di capacità di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di crescita e occupazione a lungo termine. Ciò costituisce la base per l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;

c) valutare le difficoltà di un coordinamento transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

d) individuare misure tese a conseguire un migliore coordinamento tra i diversi livelli territoriali, tenendo conto della scala territoriale e del contesto adeguati per la progettazione delle politiche nonché del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, e le diverse fonti di finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ai soggetti regionali e locali.

6.5.

Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione territoriale, gli Stati membri e le regioni garantiscono, in particolare, che l'approccio globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nelle aree interessate:

a) rifletta il ruolo delle città, delle zone urbane e rurali e delle zone di pesca e costiere, nonché delle zone che presentano svantaggi geografici o demografici specifici;

b) tenga conto delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

c) si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di elevata qualità e a prezzi abbordabili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate.

7. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

7.1 Coordinamento e complementarità

1.

Gli Stati membri perseguono la complementarità tra le attività di cooperazione e altre azioni sostenute dai fondi SIE.

2.

Gli Stati membri garantiscono che le attività di cooperazione diano un contributo effettivo agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che la cooperazione sia organizzata a sostegno di obiettivi strategici di più ampio respiro. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive competenze, garantiscono la complementarità e il coordinamento con altri programmi o strumenti finanziati dall'Unione.

3.

Per aumentare l'efficacia della politica di coesione, gli Stati membri cercano di coordinare e integrare i programmi nell'ambito dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea e dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in particolare per garantire una pianificazione coerente e facilitare l'attuazione di investimenti su vasta scala.

4.

Gli Stati membri, se del caso, assicurano che gli obiettivi delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi rientrino nella pianificazione strategica globale, negli accordi di partenariato, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, e nei programmi nelle regioni e negli Stati membri interessati, conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri cercano inoltre di garantire che laddove esistono strategie macroregionali e per i bacini marittimi, i fondi SIE ne sostengano l'attuazione conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo e in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Al fine di garantire un'attuazione efficiente è necessario anche un coordinamento con altri strumenti finanziati dall'Unione e con altri strumenti pertinenti.

5.

Gli Stati membri, ove opportuno, sfruttano la possibilità di realizzare azioni interregionali e transnazionali i cui beneficiari siano situati in almeno un altro Stato membro, nel quadro dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, compresa l'attuazione delle pertinenti misure nel campo della ricerca e dell'innovazione derivanti dalle rispettive strategie di specializzazione intelligente.

6.

Gli Stati membri e le regioni fanno il miglior uso possibile dei programmi di cooperazione territoriali per superare le barriere alla cooperazione oltre i confini amministrativi, contribuendo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In tale contesto, occorre riservare particolare attenzione alle regioni di cui all'articolo 349 TFUE.

7.2 Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell'ambito del FESR

1.

Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione per raggiungere una massa critica, tra l'altro nei settori delle TIC e della ricerca e innovazione, nonché per promuovere lo sviluppo di approcci comuni alla specializzazione intelligente e di partenariati tra istituti di istruzione. La cooperazione interregionale comprende, se del caso, la promozione della cooperazione tra cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e degli scambi tra istituti di ricerca tenendo conto dell'esperienza delle "regioni della conoscenza" e del "potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche" nell'ambito del settimo programma quadro per la ricerca.

2.

Gli Stati membri e le regioni cercano, nelle zone interessate, di avvalersi della cooperazione transfrontaliera e transnazionale per:

a) assicurare che le zone che hanno in comune importanti elementi geografici (isole, laghi, fiumi, bacini marittimi o catene montuose) sostengano la gestione e promozione comuni delle loro risorse naturali;

b) sfruttare le economie di scala che possono essere realizzate, in particolare con riferimento ad investimenti relativi all'uso condiviso di servizi pubblici comuni;

c) promuovere la pianificazione e lo sviluppo coerenti di infrastrutture di rete transfrontaliere, in particolare dei collegamenti transfrontalieri mancanti, e di modalità di trasporto rispettose dell'ambiente e interoperabili nelle zone geografiche più estese;

d) raggiungere una massa critica, in particolare nei settori della ricerca e innovazione e delle TIC, dell'istruzione e in relazione alle misure volte a migliorare la competitività delle PMI;

e) rafforzare i servizi del mercato del lavoro transfrontaliero per favorire la mobilità dei lavori attraverso le frontiere;

f) migliorare la governance transfrontaliera.

3.

Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione incoraggiando lo scambio di esperienze tra regioni e città al fine di migliorare la progettazione e l'attuazione di programmi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

7.3 Contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi

1.

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri cercano di assicurare un'efficace mobilitazione dei finanziamenti dell'Unione destinati alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Assicurare un'efficace mobilitazione può essere raggiunto, tra l'altro, privilegiando le operazioni derivanti da strategie macroregionali e per i bacini marittimi attraverso l'organizzazione di inviti specifici per i medesimi o dando la priorità a tali operazioni nel processo di selezione mediante l'individuazione di operazioni che possono essere finanziati congiuntamente da vari programmi.

2.

Gli Stati membri valutano l'opportunità di avvalersi dei pertinenti programmi transnazionali come quadri di sostegno per l'insieme delle politiche e dei fondi necessari all'attuazione delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi.

3.

Gli Stati membri promuovono, se del caso, il ricorso ai fondi SIE nel contesto delle strategie macroregionali per la creazione di corridoi di trasporto europei, compreso il sostegno alla modernizzazione delle dogane, la prevenzione, preparazione e risposta alle calamità naturali, la gestione dell'acqua a livello di bacino idrografico, le infrastrutture verdi, la cooperazione marittima integrata a livello transfrontaliero e intersettoriale, le reti di ricerca e innovazione e le reti TIC, la gestione delle risorse marine comuni nel bacino marittimo e la protezione della biodiversità marina.

7.4 Cooperazione transnazionale nell'ambito del FSE

1.

Gli Stati membri cercano di affrontare le aree strategiche identificate nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio al fine di massimizzare l'apprendimento reciproco.

2.

Gli Stati membri selezionano, se del caso, i temi delle attività transnazionali e stabiliscono adeguati meccanismi di attuazione in funzione delle loro esigenze specifiche.

(1) Regolamento (UE) n. 1287/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1639/2006/CE (Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

(3) Regolamento (UE) n. 1293/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013. sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (Cfr. pag. 185 della presente Gazzetta ufficiale).

(4) Regolamento (UE) n 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus +": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni nn 1719/2006/CE, 1720/2006/CE e 1298/2008/CE (Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale).

(5) Regolamento (UE) n. 1296/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale ("EaSI") e che modifica la decisione n. 283/2010/UE che istituisce che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (Cfr. pag. 238 della presente Gazzetta ufficiale).

(6) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(7) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(8) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(9) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

 

ALLEGATO II

METODO PER DEFINIRE IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

1.

Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è costituito da target intermedi definiti per ciascuna priorità, a eccezione delle priorità relative all'assistenza tecnica e dei programmi dedicati agli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 39, per l'anno 2018 e da target finali fissati per il 2023. Target intermedi e target finali sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.

Tabella 1: Formato standard per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

 

 

 

 

2.

I target intermedi sono obiettivi intermedi, direttamente connessi al conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano, se del caso, i progressi attesi verso il conseguimento dei target finali fissati per la fine del periodo. I target intermedi stabiliti per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori di output e, se del caso, indicatori di risultato, che sono strettamente connessi con gli interventi promossi dalle politiche. Gli indicatori di risultato non sono presi in considerazione per le finalità di cui all'articolo 22, paragrafi 6, e 7. È possibile stabilire target intermedi anche per fasi di attuazione principali.

3.

I target intermedi e i target finali sono:

a) realistici, raggiungibili, pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità;

b) coerenti con la natura e il carattere degli obiettivi specifici della priorità;

c) trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e, ove possibile, disponibili al pubblico;

d) verificabili, senza imporre oneri amministrativi eccessivi;

e) coerenti tra i vari programmi, se del caso.

4.

I target finali per il 2023 per una determinata priorità sono stabiliti tenendo conto dell'ammontare della riserva di efficacia dell'attuazione connessa alla priorità.

5.

In casi debitamente giustificati, come cambiamenti significativi delle condizioni economiche ambientali e relative al mercato del lavoro, in uno Stato membro o in una regione, e in aggiunta a modifiche risultanti da cambiamenti nella dotazione di una determinata proprietà, tale Stato membro può proporre la revisione dei target intermedi e deitarget finali in conformità dell'articolo 30.

ALLEGATO III

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E DEL LIVELLO DELLA SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI O DEI PAGAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 11

1. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI

Il livello massimo di sospensione applicato ad uno Stato membro è stabilito in primo luogo tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 23, paragrafo 11, terzo comma, lettere da a) a c). Tale livello è ridotto se si applica almeno una delle seguenti condizioni:

a) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre due punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 15 %;

b) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre cinque punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 25 %;

c) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre otto punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 50 %;

d) se la proporzione delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale nello Stato membro supera la media dell'Unione di oltre dieci punti percentuali nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, il livello massimo di sospensione è ridotto del 20 %;

e) se lo Stato membro presenta una contrazione del PIL reale per almeno due anni consecutivi precedenti il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, il livello massimo di sospensione è ridotto del 20 %;

f) se la sospensione riguarda gli impegni per gli anni 2018, 2019 o 2020, si applica una riduzione al livello risultante dall'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 11, come segue:

(i) per il 2018, il livello di sospensione è ridotto del 15 %;

(ii) per il 2019, il livello di sospensione è ridotto del 25 %;

(iii) per il 2020, il livello di sospensione è ridotto del 50 %.

La riduzione del livello di sospensione risultante dall'applicazione delle lettere da a) ad f) non supera in totale il 50 %.

Qualora la situazione descritta alle lettere b) o c) si verifichi contemporaneamente ad entrambe le condizioni di cui alle lettere d) ed e), l'effetto della sospensione è rinviato di un anno.

2. DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI E DELLE PRIORITÀ

La sospensione degli impegni applicata ad uno Stato membro riguarda in primo luogo in modo proporzionale tutti i programmi e le priorità.

Sono tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione i seguenti programmi e priorità:

i) i programmi o le priorità già soggetti ad una decisione di sospensione adottata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6;

ii) i programmi o le priorità le cui risorse devono essere aumentate in seguito ad una richiesta di riprogrammazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, nel corso dell'anno in cui si è verificato l'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9;

iii) i programmi o le priorità le cui risorse sono state incrementate nei due anni precedenti il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, in seguito ad una decisione adottata a norma dell'articolo 23, paragrafo 5;

iv) i programmi o le priorità che hanno un'importanza decisiva per contrastare condizioni economiche o sociali avverse. Tali programmi o priorità coprono programmi o priorità che sostengono investimenti di particolare importanza per l'Unione in relazione all'IOG. I programmi o le priorità possono essere considerati di importanza decisiva quando sostengono investimenti correlati all'attuazione di raccomandazioni rivolte allo Stato membro interessato nel quadro del Semestre europeo e concernenti riforme strutturali o relative a priorità concernenti la riduzione della povertà o a strumenti finanziari per la competitività delle PMI.

3. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO FINALE DI SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI PER I PROGRAMMI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE

L'esclusione di una priorità nell'ambito di un programma è attuata riducendo gli impegni nell'ambito del programma proporzionalmente alla dotazione assegnata alla priorità.

Il livello di sospensione da applicare agli impegni nell'ambito dei programmi corrisponde al livello necessario a conseguire il livello aggregato di sospensione stabilito ai sensi del punto 1.

4. DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E IL LIVELLO DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

I programmi e le priorità di cui al punto 2, punti da i) a iv), sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione dei pagamenti.

Il livello di sospensione da applicare non supera il 50 % dei pagamenti dei programmi e delle priorità.

ALLEGATO IV

ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI: ACCORDI DI FINANZIAMENTO

1.

Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, lettere a) e b), l'accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:

a) la strategia o la politica d'investimento compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;

b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c);

c) i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;

d) le disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d'investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione, onde garantire la conformità con l'articolo 46;

e) i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di fondi), e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 37, paragrafi 7 e 8, (ove applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 40;

f) i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scaglionato previsto dal programma conformemente all'articolo 41 e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell'articolo 38, paragrafo 8;

g) i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 43, comprese le operazioni/ gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;

h) le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario;

i) le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 44;

j) le disposizioni relative all'utilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 45 e le modalità di uscita del contributo dei fondi SIE dallo strumento finanziario;

k) le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di fondi, se del caso;

l) le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;

m) le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario.

Inoltre, qualora gli strumenti finanziari siano organizzati mediante un fondo di fondi, l'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi prevede altresì la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di appalti pubblici.

2.

I documenti di strategia di cui all'articolo 38, paragrafo 6, per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), comprendono almeno gli elementi seguenti:

a) la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prodotti di debito previsti, i destinatari mirati e le azioni da sostenere;

b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2;

c) l'uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 43, 44 e 45;

d) la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello strumento finanziario allo scopo di garantire la conformità con l'articolo 46.

ALLEGATO V

DEFINIZIONE DEI TASSI FORFETTARI PER PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE NETTE

 

 

ALLEGATO VII

METODOLOGIA DI ASSEGNAZIONE

Metodo di assegnazione per le regioni meno sviluppate ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a) 1.

La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili di livello NUTS 2 calcolate secondo la seguente procedura:

a) determinazione di un importo assoluto (in EUR) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in PPA, e il PIL medio pro capite dell'UE a -27 (in PPA);

b) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in PPA rispetto alla media dell'UE a -27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:

i) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media dell'UE-27: 3,15 %

ii) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % e il 99 % della media dell'UE-27: 2,70 %

iii) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore al 99 % della media dell'UE-27: 1,65 %;

c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 300 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'Unione.

Metodo di assegnazione per le regioni in transizione ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera b) 2.

La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili di livello NUTS 2 calcolate secondo la seguente procedura:

a) determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello di sostegno minimo è determinato dall'intensità media dell'aiuto pro capite per Stato membro, prima dell'applicazione della rete di sicurezza regionale, assegnata alle regioni più sviluppate di tale Stato membro. Se lo Stato membro non ha regioni più sviluppate, il livello minimo dell'aiuto corrisponde alla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia 19,80 EUR pro capite e all'anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75 % della media dell'UE a 27 ed è calcolato applicando il metodo definito nel precedente paragrafo 1, lettere a) e b). Si tiene conto del 40 % dell'importo ottenuto applicando questo metodo;

b) calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (PPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite della regione raffrontato all'UE a 27;

c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 100 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate.

Il metodo di assegnazione per le regioni più sviluppate ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera c) 3.

La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di 19,80 EUR per la popolazione ammissibile.

4.

La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili di livello NUTS-2, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:

a) popolazione totale della regione (ponderazione 25 %);

b) numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);

c) occupati aggiuntivi per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, di un tasso di occupazione regionale (nella fascia d'età compresa tra i 20 e i 64 anni) del 75 % (ponderazione 20 %);

d) numero aggiuntivo di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con un livello di istruzione terziaria per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, del 40 % (ponderazione 12,5 %);

e) numero di persone (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione o la formazione da sottrarre per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, del 10 % (ponderazione 12,5 %);

f) differenza tra il PIL regionale osservato (misurato in PPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5 %);

g) popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km2 (ponderazione 2,5 %).

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione di cui all'articolo 90, paragrafo 3

5.

La dotazione finanziaria teorica totale è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 48 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria teorica corrisponde a una percentuale fondata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:

a) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;

b) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (in PPA) per il periodo 2008-2010 che eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).

6.

Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di trasporto e ambiente, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1 maggio 2004 o successivamente, la loro quota del Fondo di coesione sarà fissata ad un minimo di un terzo della dotazione finanziaria definitiva totale dopo il livellamento di cui ai paragrafi da 10 a 13 ricevuta in media sul periodo.

7.

L'assegnazione dal Fondo di coesione per Stati membri di cui all'articolo 90, paragrafo 3, secondo comma, è decrescente nell'arco di sette anni. Il sostegno transitorio è pari a 48 EUR pro capite nel 2014, applicato alla popolazione totale dello Stato membro. Negli anni successivi gli importi sono espressi come percentuale dell'importo definito per il 2014, con percentuali pari al 71 % nel 2015, al 42 % nel 2016, al 21 % nel 2017, al 17 % nel 2018, al 13 % nel 2019 e all'8 % nel 2020.

Metodo di assegnazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 4 del regolamento CTE.

8.

L'assegnazione di risorse per Stato membro, a copertura della cooperazione transfrontaliera e transnazionale, compreso il contributo del FESR allo strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione è determinato come somma ponderata della quota di popolazione delle regioni frontaliere e quota della popolazione totale di ogni Stato membro. La ponderazione è determinata dalle rispettive quote delle componenti transfrontaliera e transnazionale. Le quote delle componenti della cooperazione transfrontaliera e transnazionale sono pari al 77,9 % e al 22,1 %.

Metodo di assegnazione del finanziamento supplementare per le regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera e).

9.

Un'assegnazione speciale corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante all'anno è destinata alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS-2 e alle regioni settentrionali a bassa densità di popolazione di livello NUTS-2. Tale assegnazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.

Livello massimo di trasferimenti dai fondi che sostengono lala coesione

10.

Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento è pari al 2,35 % del PIL dello Stato membro. Il massimale sarà applicato annualmente, con riserva delle modifiche necessarie per agevolare l'anticipazione del finanziamento dell'IOG, e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea) allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 2013 e la cui crescita media del PIL reale nel periodo 2008-2010 è stata inferiore a -1 %, il livello massimo del trasferimento sarà del 2,59 %.

11.

I massimali di cui al paragrafo 10 comprendono i contributi del FESR al finanziamento alla componente transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione. Tali massimali non comprendono l'assegnazione specifica di 3 000 000 000 EUR all'IOG.

12.

La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici disponibili nel maggio 2012. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2014-2020, previsti dalla Commissione nel maggio 2012, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.

13.

Le norme di cui al paragrafo 10 non portano ad assegnazioni per Stato membro superiori al 110 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2007-2013.

Disposizioni complementari

14.

Per tutte le regioni il cui PIL pro capite (in PPA) è stato utilizzato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 ed è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media dell'UE a 27, il livello minimo del sostegno nel periodo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione corrisponderà ogni anno al 60 % della loro dotazione annuale media indicativa precedente a titolo della dotazione "convergenza", calcolata dalla Commissione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013.

15.

Le regioni in transizione, senza eccezione alcuna, non ricevono meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate. Al fine di determinare il livello di questa dotazione minima, a tutte le regioni aventi un PIL pro capite almeno pari al 75 % della media dell'UE a 27 sarà applicato il metodo di distribuzione delle dotazioni delle regioni più sviluppate.

16.

La dotazione complessiva minima dei fondi per uno Stato membro corrisponde al 55 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2007-2013. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

17.

Per far fronte alle conseguenze che la crisi economica in Stati membri all'interno della zona euro ha sul loro livello di prosperità e al fine di stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro in detti Stati membri, i fondi strutturali forniscono le dotazioni supplementari seguenti:

a) 1 375 000 000 EUR per le regioni più sviluppate della Grecia;

b) 1 000 000 000 EUR per il Portogallo, suddivisi come segue: 450 000 000 EUR per le regioni più sviluppate, di cui 150 000 000 EUR per Madera, 75 000 000 EUR per la regione di transizione e 475 000 000 EUR per le regioni meno sviluppate;

c) 100 000 000 EUR per le regioni Border, Midland e Western in Irlanda;

d) 1 824 000 000 EUR per la Spagna, di cui 500 000 000 EUR per l'Extremadura, 1 051 000 000 EUR per le regioni di transizione e 273 000 000 EUR per le regioni più sviluppate;

e) 1 500 000 000 EUR per le regioni meno sviluppate dell'Italia, di cui 500 000 000 EUR per le aree non urbane.

18.

Tenuto conto delle sfide rappresentate dalla situazione degli Stati membri insulari e dalla perifericità di talune zone dell'Unione europea, Malta e Cipro ricevono, a seguito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al paragrafo 16, una dotazione aggiuntiva rispettivamente di 200 000 000 EUR e di 150 000 000 EUR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ripartiti nel modo seguente: un terzo per il Fondo di coesione e due terzi per i fondi strutturali.

Alle regioni spagnole di Ceuta e Melilla è assegnata una dotazione supplementare di 50 000 000 EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

Alla regione ultraperiferica di Mayotte è assegnata una dotazione totale di 200 000 000 EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

19.

Per agevolare l'adeguamento di determinate regioni ai mutamenti del loro stato di ammissibilità ovvero agli effetti di lunga durata di recenti sviluppi nella loro economia, sono assegnate le dotazioni supplementari seguenti:

a) per il Belgio 133 000 000 EUR, di cui 66 500 000 EUR per la regione Limburg e 66 500 000 EUR per le regioni di transizione della Vallonia;

b) per la Germania 710 000 000 EUR, di cui 510 000 000 EUR per le precedenti regioni di convergenza nella categoria delle regioni di transizione e 200 000 000 EUR per la regione di Lipsia;

c) fatto salvo il paragrafo 10, dai fondi strutturali è assegnata una dotazione supplementare di 1 560 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate dell'Ungheria, una dotazione supplementare di 900 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate della Repubblica ceca e una dotazione supplementare di 75 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate della Slovenia.

20.

Un importo totale di 150 000 000 EUR è assegnato al programma PEACE, di cui 106 500 000 EUR per il Regno Unito 43 500 000 EUR per l'Irlanda. Tale programma è attuato come programma di cooperazione transfrontaliera con la partecipazione dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda.

Adeguamenti supplementari in conformità dell'articolo 92, paragrafo 2

21.

Oltre agli importi di cui agli articoli 91 e 92, Cipro beneficia di una dotazione supplementare pari a 94 200 000 EUR nel 2014 e 92 400 000 EUR nel 2015, da aggiungere alla sua dotazione a titolo dei fondi strutturali.

ALLEGATO VIII

METODOLOGIA APPLICATA ALLA DOTAZIONE SPECIFICA PER L'IOG DI CUI ALL'ARTICOLO 91

I.

La ripartizione della dotazione specifica per l'IOG è determinata come segue:

1.

Il numero di giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni è identificato nelle regioni di livello NUTS 2 di cui all'articolo 15 decies del regolamento FSE, segnatamente nelle regioni di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile per giovani di età compresa tra 15 e 24 anni superiori al 25 % nel 2012 e, per quanto riguarda gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di oltre il 30 % nel 2012, nelle regioni che hanno registrato tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20 % nel 2012 (le «regioni ammissibili»).

2.

La dotazione corrispondente a ciascuna regione ammissibile è calcolata sulla base del rapporto tra il numero di giovani disoccupati nella regione ammissibile e il numero totale dei giovani disoccupati di cui al punto 1 in tutte le regioni ammissibili.

3.

La dotazione per ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per ciascuna delle sue regioni ammissibili.

II.

La dotazione specifica per l'IOG non è presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle norme sui massimali stabilite nell'allegato VII in materia di assegnazione delle risorse globali.

III.

Ai fini della determinazione della dotazione specifica dall'IOG per Mayotte il tasso di disoccupazione giovanile e il numero dei giovani disoccupati è determinato sulla base degli ultimi dati disponibili a livello nazionale fino alla disponibilità dei dati Eurostat a livello NUTS 2.

IV.

Le risorse dell'iniziativa a favore dell'IOG possono essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom)n. 1311/2013. La ripartizione per Stato membro delle risorse addizionali segue la stessa procedura della ripartizione iniziale, ma fa riferimento agli ultimi dati annuali disponibili.

ALLEGATO IX

METODOLOGIA PER DETERMINARE LA QUOTA MINIMA DELL'FSE

La quota percentuale supplementare da aggiungersi alla quota delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 92, paragrafo 4, stanziata in uno Stato membro a favore del FSE, che corrisponde alla quota di detto Stato membro per il periodo di programmazione 2007-2013, è stabilita sulla base dei tassi di occupazione (per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni) dell'anno di riferimento 2012 secondo le seguenti modalità:

- se il tasso di occupazione è pari o inferiore al 65 %, la quota è incrementata di 1,7 punti percentuali;

- se il tasso di occupazione è compreso tra il 65 % e il 70 %, la quota è incrementata di 1,2 punti percentuali;

- se il tasso di occupazione è superiore al 70 % ma inferiore al 75 %, la quota è incrementata di 0,7 punti percentuali;

- se il tasso di occupazione è superiore al 75 % non è necessario alcun incremento.

La quota percentuale totale di uno Stato membro risultante dall'incremento non può superare il 52 % delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 92, paragrafo 4.

Per la Croazia la quota delle risorse dei Fondi strutturali, esclusi gli obiettivi di cooperazione territoriale europea, stanziati per il FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 sono pari alla quota media delle regioni dell'obiettivo convergenza degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1 gennaio 2004 o successivamente.

ALLEGATO X

ADDIZIONALITÀ

1. SPESE STRUTTURALI PUBBLICHE O ASSIMILABILI

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione, la cifra relativa agli investimenti fissi lordi indicata nei programmi di stabilità e convergenza preparati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1466/97 per presentare la loro strategia di bilancio a medio termine è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. La cifra da utilizzare è quella indicata nel quadro del saldo di bilancio e del debito delle amministrazioni pubbliche e relativa alle prospettive di bilancio delle stesse, ed è presentata come percentuale del PIL.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione, la cifra totale relativa agli investimenti fissi lordi nelle regioni meno sviluppate è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. Essa è indicata nello stesso formato stabilito al primo comma.

2. VERIFICA

Le verifiche dell'addizionalità a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, sono soggette alle seguenti disposizioni:

2.1 Verifica ex-ante

a) Quando presenta un accordo di partenariato, uno Stato membro è tenuto a fornire informazioni sul profilo di spesa pianificato nel formato della tabella 1 che segue.

Tabella 1

b) Gli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione sono tenuti a fornire altresì informazioni sul profilo di spesa pianificato nelle regioni meno sviluppate nel formato della tabella 2.

Tabella 2

 

 

c) Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui principali indicatori macroeconomici e sulle previsioni alla base del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili.

d) Gli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione sono inoltre tenuti a fornire alla Commissione informazioni sul metodo utilizzato per stimare gli investimenti fissi lordi in tali regioni. A tal fine gli Stati membri utilizzano i dati sugli investimenti pubblici a livello regionale, se disponibili. Qualora non siano disponibili, o in altri casi debitamente giustificati, anche qualora uno Stato membro abbia modificato significativamente per il periodo 2014-2020 la ripartizione regionale definita nel regolamento (CE) n. 1059/2003, gli investimenti fissi lordi possono essere stimati rapportando gli indicatori di spesa pubblica a livello regionale o la popolazione regionale ai dati sugli investimenti pubblici a livello nazionale.

e) Una volta raggiunto un accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la tabella 1 e, se del caso, la tabella 2 saranno inserite nell'accordo di partenariato dello Stato membro interessato come livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili da mantenere nel periodo 2014-2020.

2.2 Verifica intermedia

a) Al momento della verifica intermedia, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2017 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.

b) Dopo la verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili nell'accordo di partenariato se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa da quella stimata al momento dell'adozione dell'accordo.

2.3 Verifica ex post

Al momento della verifica ex post, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2020 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.

3. RETTIFICHE FINANZIARIE SUCCESSIVE ALLA VERIFICA EX POST

Ove la Commissione decida di apportare una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, la percentuale di rettifica finanziaria si ottiene sottraendo il 3 % dalla differenza tra il livello di riferimento nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento, e dividendo il risultato per 10. La rettifica finanziaria è determinata applicando la percentuale di rettifica finanziaria al contributo dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.

Ove la differenza tra il livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato, sia pari o inferiore al 3 %, non si apportano rettifiche finanziarie.

La rettifica finanziaria non supera il 5 % della dotazione dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.

 

ALLEGATO XI

 

ALLEGATO XII

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI

1. ELENCO DELLE OPERAZIONI

L'elenco delle operazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 2, contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

- nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non sono nominate persone fisiche);

- denominazione dell'operazione;

- sintesi dell'operazione;

- data di inizio dell'operazione;

- data di fine dell'operazione(data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'operazione);

- spesa totale ammissibile assegnata all'operazione;

- tasso di cofinanziamento dell'Unione (per asse prioritario);

- codice postale dell'operazione; o altro indicatore appropriato dell'ubicazione;

- paese;

- denominazione della categoria di operazione a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi);

- data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle operazioni.

I titoli dei campi di dati sono forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

2. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER IL PUBBLICO

Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i beneficiari adottano le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico sulle operazioni sostenute nel quadro di un programma operativo a norma del presente regolamento.

2.1. Responsabilità dello Stato membro e dell'autorità di gestione

1.

Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato.

2.

Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile di almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione:

a) l'organizzazione di un'attività informativa principale che pubblicizzi l’avvio del programma operativo o dei programmi operativi, anche prima dell'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione;

b) l'organizzazione di un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo o dei programmi operativi, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni e altri esempi di progetti;

c) esporre l'emblema dell'Unione presso la sede di ogni autorità di gestione;

d) la pubblicazione elettronica dell'elenco delle operazioni di cui al sezione 1 del presente allegato;

e) fornire esempi di operazioni, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese, se del caso, le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.

3.

L'autorità di gestione coinvolge, se del caso, in azioni di informazione e comunicazione, conformemente al diritto e prassi nazionali, i seguenti organismi:

a) i partner di cui all'articolo 5;

b) centri di informazione sull'Europa, così come gli uffici di rappresentanza, e uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri;

c) istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono a un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 1.

2.2. Responsabilità dei beneficiari

1.

Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:

a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;

b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

2.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

3.

Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenutedal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.

4.

Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.

5.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;

b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.

3. MISURE DI INFORMAZIONE PER I POTENZIALI BENEFICIARI E PER I BENEFICIARI EFFETTIVI

3.1. Azioni di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

1.

L'autorità di gestione assicura, conformemente alla strategia di comunicazione, che la strategia del programma operativo, gli obiettivi e le opportunità di finanziamento offerte dal sostegno congiunto dell'Unione e dello Stato membro, vengano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dai fondi in questione.

2.

L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, e tenendo conto dell'accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni, per taluni potenziali beneficiari, almeno sui seguenti punti:

a) le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare domande;

b) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;

c) una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;

d) i criteri di selezione delle operazioni da sostenere;

e) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;

f) la responsabilità dei potenziali beneficiari che devono informare il pubblico circa lo scopo dell'operazione e il sostegno all'operazione da parte dei fondi, conformemente al punto 2.2. L'autorità di gestione può richiedere ai potenziali beneficiari di proporre, nelle domande, attività di comunicazione indicative, proporzionali alla dimensione dell'operazione.

3.2. Azioni di informazione rivolte ai beneficiari

1.

L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2.

2.

L'autorità di gestione fornisce, se del caso, informazioni e strumenti di comunicazione, comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2.

4. ELEMENTI DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione e, se del caso, dallo Stato membro contiene i seguenti elementi:

a) una descrizione dell'approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e comunicazione che lo Stato membro o l'autorità di gestione deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 115;

b) una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità;

c) una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione;

d) il bilancio indicativo per l'attuazione della strategia;

e) una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e comunicazione;

f) le modalità per le misure di informazione e comunicazione di cui al punto 2, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti;

g) l'indicazione di come le misure di informazione e comunicazione debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei programmi operativi, delle operazioni e del ruolo svolto dai fondi e dall'Unione e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;

h) ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei principali risultati del precedente programma operativo;

i) un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione da svolgere nell'anno successivo.

ALLEGATO XIII

CRITERI DI DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ DI GESTIONE E DELLE AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

1. AMBIENTE DI CONTROLLO INTERNO

i) Esistenza di una struttura organizzativa che contempli le funzioni delle autorità di gestione e di certificazione e la ripartizione delle funzioni all'interno di tali autorità assicurando, se del caso, che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.

ii) Quadro per assicurare, in caso di delega di compiti a organismi intermedi, la definizione delle loro responsabilità e dei loro obblighi rispettivi, la verifica della loro capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione.

iii) Procedure di rendicontazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

iv) Piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate con le necessarie competenze tecniche, a vari livelli e per varie funzioni nell'organizzazione.

2. GESTIONE DEL RISCHIO

Tenuto conto del principio di proporzionalità, un quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività.

3. ATTIVITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO

A. Autorità di gestione

i) Procedure riguardanti domande di sovvenzione, valutazione delle domande, selezione ai fini del finanziamento, ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici dei pertinenti assi prioritari.

ii) Procedure per le verifiche di gestione, comprese le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni.

iii) Procedure per il trattamento delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e l'autorizzazione dei pagamenti.

iv) Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi, ove opportuno, i dati su singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori e per garantire che la sicurezza dei sistemi sia in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale.

v) Procedure stabilite dall'autorità di gestione per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione.

vi) Procedure per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate.

vii) Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati.

viii) Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione, la relazione sui controlli effettuati e le carenze individuate e il riepilogo annuale degli audit e dei controlli finali.

ix) Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione.

B. Autorità di certificazione

i) Procedure per certificare le domande di pagamento intermedio alla Commissione.

ii) Procedure per preparare i bilanci e certificare che sono veritieri, esatti e completi e che le spese sono conformi al diritto applicabile tenendo conto dei risultati di tutte le attività di audit.

iii) Procedure per garantire un’adeguata pista di controllo conservando i dati contabili ivi compresi gli importi recuperabili, recuperati e ritirati per ciascuna operazione in forma elettronica.

iv) Procedure, se del caso, per garantire di aver ricevuto dall’autorità di certificazione informazioni adeguate in merito alle verifiche effettuate e ai risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità.

4. SORVEGLIANZA

A. Autorità di gestione

i) Procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori.

ii) Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali.

B. Autorità di certificazione

Procedure per l'adempimento delle responsabilità dell'autorità di certificazione in materia di sorveglianza dei risultati delle verifiche di gestione e dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità prima di trasmettere alla Commissione le domande di pagamento.

 

ALLEGATO XIV

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 67

Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 67, paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a).

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamenti

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:

i.

degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;

ii.

degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1

Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:

- per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;

- l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;

- il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima.

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 18 del Regolamento 17 maggio 2017, n. 825.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 18 del Regolamento 17 maggio 2017, n. 825.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 18 del Regolamento 17 maggio 2017, n. 825.