Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio |
Data: | 04/12/2020 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione della rubrica del titolo I della legge regionale 13/2018) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13/2018) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 13/2018) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 13/2018) |
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 13/2018) |
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 13/2018) |
Art. 7. (Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della legge regionale 13/2018) |
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 13/2018) |
Art. 9. (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 13/2018) |
Art. 10. (Sostituzione della rubrica del capo III del titolo II della legge regionale 13/2018) |
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 13/2018) |
Art. 12. (Modifica della rubrica del capo IV del titolo II della legge regionale 13/2018) |
Art. 13. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 13/2018) |
Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 13/2018) |
Art. 15. (Modifiche all'articolo 15 bis della legge regionale 13/2018) |
Art. 16. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 13/2018) |
Art. 17. (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 13/2018) |
Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 28 bis della legge regionale 13/2018) |
Art. 19. (Inserimento dell'articolo 28 ter nella legge regionale 13/2018) |
Art. 20. (Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale 13/2018) |
Art. 21. (Inserimento dell'articolo 32 bis nella legge regionale 13/2018) |
Art. 22. (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 13/2018) |
Art. 23. (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 13/2018) |
Art. 24. (Inserimento dell'articolo 36 ter nella legge regionale 13/2018) |
Art. 25. (Inserimento dell'articolo 36 quater nella legge regionale 13/2018) |
Art. 26. (Modifica all'articolo 37 della legge regionale 13/2018) |
Art. 27. (Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 13/2018) |
Art. 28. (Inserimento dell'articolo 40.1 nella legge regionale 13/2018) |
Art. 29. (Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 13/2018) |
Art. 30. (Inserimento dell'articolo 40 ter nella legge regionale 13/2018) |
Art. 31. (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 13/2018) |
Art. 32. (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 13/2018) |
Art. 33. (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 13/2018) |
Art. 34. (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 13/2018) |
Art. 35. (Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 13/2018) |
Art. 36. (Modifica all'articolo 51 della legge regionale 13/2018) |
Art. 37. (Modifica all'articolo 52 ter della legge regionale 13/2018) |
Art. 38. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 21/2014) |
Art. 39. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21/2014) |
Art. 40. (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 21/2014) |
Art. 41. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 21/2014) |
Art. 42. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 21/2014) |
Art. 43. (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 21/2014) |
Art. 44. (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 21/2014) |
Art. 45. (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 21/2014) |
Art. 46. (Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge regionale 21/2014) |
Art. 47. (Norma transitoria) |
Art. 48. (Disposizione di coordinamento) |
Art. 49. (Norme finanziarie) |
Art. 50. (Abrogazioni) |
Art. 51. (Entrata in vigore) |
§ 5.6.77 - L.R. 4 dicembre 2020, n. 24.
Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).
(B.U. 9 dicembre 2020, n. 50 - S.O. n. 41)
Capo I
Modifiche alla
Art. 1. (Sostituzione della rubrica del titolo I della
1. La rubrica del titolo I della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
a) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente:
«b bis) promuovere la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'analfabetismo emotivo e funzionale attraverso attività di sostegno a studenti, insegnanti e genitori;»;
b) alla lettera c) del comma 2 dopo le parole «di cittadinanza, promuovendo» sono inserite le seguenti: «l'educazione civica e ambientale,»;
c) dopo la lettera f) del comma 2 è inserita la seguente:
«f ter) promuovere la comunità educante e i patti educativi per una sussidiarietà e una corresponsabilità volte a garantire la massima espressione educativa del sistema scolastico;»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Regione, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di cui all'articolo 11 della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3 della
a) la lettera a) del comma 1 è abrogata;
b) alla lettera c), del comma 1, le parole «Apprendimento e dei soggetti con disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «Apprendimento, con disabilità e con riconosciute plusdotazioni»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, ARDIS è autorizzata a effettuare i seguenti interventi, diretti a promuovere il diritto allo studio a favore degli alunni, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche:
a) finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche per la fornitura di libri in comodato gratuito;
b) concessione del contributo "Dote scuola";
c) concessione di contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate;
d) concessione di contributi per gli studenti delle scuole paritarie.».
Art. 4. (Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
«Art. 6
(Ammontare del finanziamento)
1. Per le finalità di cui all'articolo 5, ARDIS finanzia annualmente le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado e, limitatamente al primo e secondo anno, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) la quota massima del finanziamento per alunno iscritto;
b) la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.
3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.».
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
«Art. 7
(Concessione ed erogazione del finanziamento)
1. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle classi prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso.
2. Per le scuole statali, tale numero è aumentato di una quota pari al 5 per cento.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ARDIS richiede all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia il numero degli alunni individuati ai sensi del comma 1.
4. L'erogazione del finanziamento avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il trenta aprile di ogni anno, previa accettazione da parte delle scuole.
5. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.
6. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell'articolo 43 della
7. Alla rendicontazione è allegato:
a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
b) una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio.».
Art. 7. (Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della
1. La rubrica del capo II del titolo II della
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
«Art. 9
(Dote scuola)
1. Per rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso l'abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica, ARDIS concede un contributo forfettario denominato "Dote scuola", in favore dei nuclei familiari, residenti in regione, con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della
2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) l'importo forfettario del contributo; tale importo è ridotto proporzionalmente qualora presso l'istituto frequentato sia attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito;
b) il limite massimo dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), ai fini dell'ammissibilità del contributo;
c) le fasce di ISEE, articolate per valore crescente, da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 3.
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, i contributi sono concessi in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:
a) i contributi sono concessi integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).».
Art. 9. (Inserimento dell'articolo 10 bis nella
1. Dopo l'articolo 10 della
«Art. 10 bis
(Contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate)
1. ARDIS concede un contributo forfettario per l'abbattimento delle spese di alloggio, in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado del sistema scolastico regionale, che alloggiano in strutture accreditate ai sensi dell'articolo 25 della
2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) l'importo forfettario del contributo;
b) il limite massimo dell'ISEE, ai fini dell'ammissibilità del contributo.
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.».
Art. 10. (Sostituzione della rubrica del capo III del titolo II della
1. La rubrica del capo III del titolo II della
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 11 della
1. L'articolo 11 della
«Art. 11
(Contributi per gli studenti delle scuole paritarie)
1. ARDIS concede un contributo forfettario in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della
2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 anche gli studenti residenti in regione iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta. Il requisito della residenza è posseduto all'atto della presentazione della domanda.
3. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 2 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la responsabilità genitoriale, dell'alunno beneficiario del contributo.
4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) la misura massima degli assegni con un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;
b) il limite massimo dell'lSEE ai fini dell'ammissibilità al contributo;
c) le fasce dell'lSEE, articolate per valore crescente, da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 5;
d) la misura percentuale dell'assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna delle fasce di cui alla lettera d).
5. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, i contributi sono concessi in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:
a) i contributi sono concessi integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).
6. I richiedenti il contributo possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la Scuola frequentata per l'incasso del contributo eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore da ogni conseguente responsabilità.».
Art. 12. (Modifica della rubrica del capo IV del titolo II della
1. La rubrica del capo IV del titolo II della
Art. 13. (Modifiche all'articolo 14 della
1. All'articolo 14 della
a) al comma 1 le parole «la Regione è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione e ARDIS sono autorizzate»;
b) al comma 2 la parola «disciplinano» è sostituita dalla seguente: «individuano» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli schemi di accordo sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute.».
Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 15 della
1. L'articolo 15 della
«Art. 15
(Interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e con plusdotazioni)
1. Al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e a cui siano riconosciute plusdotazioni, frequentanti il sistema scolastico regionale, la Regione sostiene l'implementazione di appositi interventi, quali sportelli di ascolto o incontri formativi per i genitori, l'acquisto di idonei strumenti didattici informatici di supporto per gli alunni, interventi aggiuntivi di potenziamento scolastico da parte di docenti con competenze specifiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione e ARDIS sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore.
3. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi di cui al comma 1 e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della
4. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.
5. Il riparto di cui al comma 4 avviene per il 50 per cento in misura uguale tra tutte le autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in proporzione al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.».
Art. 15. (Modifiche all'articolo 15 bis della
1. All'articolo 15 bis della
a) al comma 1 le parole «L'Amministrazione regionale è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione regionale e ARDIS sono autorizzate»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della
Art. 16. (Modifica all'articolo 16 della
1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 16 della
Art. 17. (Modifica all'articolo 28 della
1. Al comma 2 dell'articolo 28 della
Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 28 bis della
1. L'articolo 28 bis della
«Art. 28 bis. (Formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro)
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostiene progetti di sensibilizzazione e formazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale, per lo sviluppo di una mentalità individuale e collettiva sensibile al tema della sicurezza e per la riduzione di infortuni e malattie professionali negli ambienti di vita, di lavoro e in ambito scolastico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 la Regione è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e una o più reti di scuole istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della
4. Le convenzioni di cui al comma 3 possono essere sottoscritte anche da INAIL e da altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Gli schemi di convenzione e i progetti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute.
6. Il riparto delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 avviene per il 50 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in base al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.».
Art. 19. (Inserimento dell'articolo 28 ter nella
1. Dopo l'articolo 28 bis della
«Art. 28 ter. (Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale)
1. La Regione sostiene progetti di prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale, come definiti al comma 2, rivolti a studenti, genitori e insegnanti delle scuole del sistema scolastico regionale, anche mediante l'istituzione di sportelli di consulenza psicologica con finalità educativa e formativa, tenuta da professionisti con specifica formazione nel campo della consulenza alla persona, iscritti all'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, albo A e B, e cousellor iscritti alle associazioni professionali ai sensi della
2. Ai fini della presente legge per analfabetismo emotivo si intende l'incapacità di riconoscere, gestire e padroneggiare le proprie emozioni, mentre l'analfabetismo funzionale è inteso come l'incapacità di un individuo di decodificare, valutare e comprendere testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'istituzione scolastica capofila di una rete di scuole, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della
4. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione della proposta progettuale da parte della scuola capofila di cui al comma 3.».
Art. 20. (Sostituzione dell'articolo 31 della
1. L'articolo 31 della
«Art. 31
(Collaborazione con le consulte provinciali degli studenti)
1. La Regione assicura un dialogo costante e una collaborazione tra ARDIS e le Consulte provinciali degli studenti sulle tematiche relative al diritto allo studio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 ARDIS è autorizzata a stipulare una convenzione con le Consulte provinciali degli studenti, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare il dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione, e a implementare il rapporto con gli enti locali della regione e con il sistema regionale dell'alta formazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 32 bis.
3. Un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte è componente del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16 della
Art. 21. (Inserimento dell'articolo 32 bis nella
1. Dopo l'articolo 32 della
«Art. 32 bis. (Linee guida triennali per il diritto allo studio)
1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva le linee guida per il diritto allo studio, finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 6, 9, 10 bis, 11, 15, 15 bis, 28 ter e 31.
2. Le linee guida di cui al comma 1 hanno validità triennale e sono aggiornate periodicamente, anche mediante attività di monitoraggio della sua attuazione.».
Art. 22. (Modifiche all'articolo 33 della
1. All'articolo 33 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa)»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, il Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa contenente la programmazione degli interventi, in coordinamento temporale con il rinnovo dei Piani triennali dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Il Piano ha validità triennale ed è aggiornato periodicamente, anche mediante attività di monitoraggio della sua attuazione.»;
c) le lettere d), e) ed f) del comma 4 sono abrogate.
Art. 23. (Modifiche all'articolo 34 della
1. All'articolo 34 della
a) al comma 1 la parola «annuali» è sostituita dalla seguente: «triennali»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è abrogato.
Art. 24. (Inserimento dell'articolo 36 ter nella
1. Dopo l'articolo 36 bis della
«Art. 36 ter. (Progetto "I Lincei per la scuola")
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con le Università degli Studi di Trieste e di Udine per il sostegno del progetto promosso nel 2010 dall'Accademia Nazionale dei Lincei e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca realizzato dalla fondazione "I Lincei per la Scuola" insieme ai Poli territoriali, con lo scopo di proporre e organizzare attività di formazione per i docenti volte al miglioramento del sistema d'istruzione, attraverso corsi di aggiornamento svolti con metodo laboratoriale nelle discipline previste dalla fondazione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, sono approvati lo schema di convenzione di durata almeno annuale e la proposta di interventi, unitamente al riparto a favore delle due università quali Poli del progetto nazionale del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Gli interventi di cui al comma 2, compatibilmente con le finalità di cui al comma 1, sono destinati a incrementare la copertura geografica delle attività di formazione, con particolare rilievo alle aree periferiche e montane e a favorire l'utilizzo della didattica digitale.».
Art. 25. (Inserimento dell'articolo 36 quater nella
1. Dopo l'articolo 36 ter della
«Art. 36 quater. (Progetto classi sperimentali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, con i rappresentanti del sistema produttivo e con istituti scolastici secondari, di secondo grado del sistema scolastico regionale di riferimento per il sostegno di progetti riguardanti l'attivazione di classi sperimentali del secondo biennio e ultimo anno, che hanno lo scopo di realizzare percorsi scolastici innovativi per consentire agli allievi di osservare e sperimentare le attività delle professioni collegate alle filiere produttive strategiche del territorio regionale e di favorire un più agevole e immediato ingresso nel mondo del lavoro coerente con il percorso scolastico concluso.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, sono approvati lo schema di convenzione, dalla quale devono emergere i seguenti impegni delle parti:
a) per l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'impegno a sostenere e accompagnare il processo di modifica curricolare nel rispetto degli ordinamenti scolastici esistenti, a monitorare l'andamento del processo e a favorire la formazione dei docenti;
b) per l'istituto scolastico secondario di secondo grado, l'impegno ad adottare le forme di flessibilità e autonomia consentite dall'ordinamento scolastico al fine di attuare la modifica curricolare anche con la trasversalità degli insegnamenti tra un indirizzo e l'altro per consentire la curvatura necessaria sulle tematiche di interesse delle filiere produttive strategiche regionali;
c) per i rappresentanti del sistema produttivo l'impegno ad individuare gli esperti delle filiere produttive strategiche regionali per svolgere attività di formazione in compresenza nel numero minimo di ore definito nel protocollo, a supportare le attività di promozione, a promuovere iniziative volte a favorire l'integrazione tra le scuole e le imprese e ad individuare aziende disponibili ad assumere ad esito del percorso formativo gli studenti in ambiti coerenti con il percorso di studio e la curvatura della classe sperimentale;
d) per l'Amministrazione regionale l'impegno a sostenere il percorso con interventi di orientamento educativo, di pianificazione dell'offerta formativa e della rete scolastica e con un supporto finanziario a favore dell'istituto scolastico sottoscrittore nella misura massima di 10.000 euro a valere per l'intero percorso.
3. La medesima convenzione di cui al comma 2 definisce gli indirizzi e le articolazioni oggetto di modifica curricolare, i termini e le modalità di erogazione del finanziamento regionale e di rendicontazione della spesa sostenuta.».
Art. 26. (Modifica all'articolo 37 della
1. Al comma 1 dell'articolo 37 della
Art. 27. (Modifiche all'articolo 39 della
1. All'articolo 39 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 1 commi 56, 57 e 58, della
a) pari opportunità di accesso e di frequenza, con particolare attenzione alle aree del territorio regionale più svantaggiate dal punto di vista infrastrutturale;
b) salute psico-fisica dei bambini, degli alunni e degli studenti, con specifica attenzione per coloro che vivono in condizioni di disagio e disabilità e per le relative famiglie, nonché del personale docente;
c) modalità avanzate di protezione dei dati personali con particolare riferimento alle peculiarità dei soggetti interessati.»;
b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«c) interventi a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche per la digitalizzazione e la didattica a distanza;»;
c) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:
«c bis) interventi a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;»;
d) la lettera e) del comma 2 è abrogata;
e) la lettera f) del comma 2 è abrogata;
f) al comma 2 bis dopo le parole «lettera c)» sono inserite le seguenti: «e c bis)».
Art. 28. (Inserimento dell'articolo 40.1 nella
1. Dopo l'articolo 40 della
«Art. 40.1 (Modalità di attuazione degli interventi)
1. L'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39, comma 2, avviene:
a) nell'ambito dei progetti inseriti nell'Agenda digitale della Regione per lo sviluppo della banda larga e ultra larga per gli interventi di cui alla lettera a);
b) mediante convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e l'istituzione scolastica individuata dall'Ufficio scolastico regionale per gli interventi di cui alle lettere b) e d);
c) mediante l'emanazione di appositi bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, per gli interventi di cui alla lettera c);
d) mediante stanziamento annuale stabilito con legge finanziaria regionale per gli interventi di cui alla lettera c bis).».
Art. 29. (Modifiche all'articolo 40 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 40 bis della
a) dopo le parole «scolastico ed educativo» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento ai percorsi di scoperta imprenditoriale e del territorio, all'insegnamento delle lingue e alla eventuale sperimentazione di modelli di insegnamento plurilinguistici,»;
b) le parole «singole o in rete, anche in collaborazione con» sono sostituite dalle seguenti: «in rete, anche in collaborazione con ARDIS,».
Art. 30. (Inserimento dell'articolo 40 ter nella
1. Dopo l'articolo 40 bis della
«Art. 40 ter. (Convenzioni con le fondazioni bancarie e altri soggetti pubblici)
1. Al fine di potenziare l'offerta formativa delle scuole del sistema scolastico regionale e di favorire la realizzazione di interventi su tematiche di interesse in ambito scolastico ed educativo mediante un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e private, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le fondazioni bancarie regionali e con altri soggetti pubblici del territorio.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, sono approvati gli schemi delle convenzioni di cui al comma 1 contenenti l'indicazione degli ambiti tematici e delle tipologie di interventi delle scuole singole o in rete da sostenere in maniera complementare e coordinata da parte dei sottoscrittori.».
Art. 31. (Modifiche all'articolo 41 della
1. All'articolo 41 della
a) al comma 2 dopo le parole «che realizzano progetti» sono inserite le seguenti: «promossi dalle scuole»;
b) al comma 3 le parole «laboratori di rinforzo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «laboratori di rinforzo delle competenze linguistiche, digitali e trasversali».
Art. 32. (Modifica all'articolo 43 della
1. Al comma 1 dell'articolo 43 della
Art. 33. (Modifica all'articolo 44 della
1. Al comma 1 dell'articolo 44 della
Art. 34. (Modifica all'articolo 47 della
1. Il comma 1 dell'articolo 47 della
«1. Il contributo è ripartito in proporzione al numero degli alunni o studenti iscritti nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda, con riserva a favore delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche di una quota pari al 70 per cento delle risorse complessivamente disponibili.».
Art. 35. (Modifiche all'articolo 48 della
1. All'articolo 48 della
a) al comma 1 le parole: «per ciascuna iniziativa. Ciascun soggetto non può presentare più di tre iniziative» sono soppresse;
b) al comma 3 le parole: «delle singole iniziative finanziate» sono soppresse.
Art. 36. (Modifica all'articolo 51 della
1. Al comma 4 dell'articolo 51 della
Art. 37. (Modifica all'articolo 52 ter della
1. Al comma 2 dell'articolo 52 ter della
Capo II
Modifiche alla
Art. 38. (Modifica all'articolo 3 della
1. Alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 39. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
a) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d bis) i Presidenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);»;
b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste di cui al Comitato degli studenti dell'articolo 16, comma 1, lettera c);»;
c) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g bis) un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c bis);».
Art. 40. (Sostituzione dell'articolo 11 della
1. L'articolo 11 della
«Art. 11
(Agenzia regionale per il diritto allo studio)
1. L'ARDISS, istituita ai sensi dell'articolo 27 della
2. ARDIS provvede al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge e all'attuazione dell'articolo 3, comma 1 bis, della
3. ARDIS, ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione. Ha sede legale a Trieste e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine. Può essere articolata con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.
4. Spetta all'ARDIS:
a) predisporre lo schema del programma secondo le modalità di cui all'articolo 9;
b) attuare gli interventi previsti dal programma;
c) gestire e amministrare il patrimonio, le risorse funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) e il personale assegnato;
d) attuare gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dagli articoli 5, 9, 10 bis, 11, 15, 15 bis e 31 della
5. L'ARDIS può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio in ambito scolastico e universitario, nonché attività funzionali alla compiuta attuazione della
6. L'ARDIS si riferisce al sistema informativo integrato della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla
Art. 41. (Modifica all'articolo 13 della
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della
Art. 42. (Modifica all'articolo 16 della
1. All'articolo 16 della
a) dopo la lettera c) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
«c bis) un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS eletto dagli studenti stessi secondo modalità previste dagli ordinamenti degli Istituti;
c ter) un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte.»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis. Il Comitato degli studenti può realizzare in collaborazione con ARDIS progetti su tematiche riguardanti il diritto allo studio nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le Linee Guida di cui all'articolo 8.».
Art. 43. (Modifiche all'articolo 20 della
1. Al comma 1 dell'articolo 20 della
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario;»;
b) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e bis) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio;
e ter) fondi trasferiti dalla Regione per il diritto allo studio in ambito scolastico e universitario;».
Art. 44. (Modifica all'articolo 22 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della
Art. 45. (Modifica all'articolo 26 della
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 26 della
«e bis) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, con Disturbi Specifici di Apprendimento, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);».
Art. 46. (Inserimento dell'articolo 35 bis nella
1. Dopo l'articolo 35 della
«Art. 35 bis. (Interventi per gli studenti meritevoli)
1. Al fine di potenziare il sistema di formazione superiore per gli studenti particolarmente meritevoli dell'Università degli studi di Udine e dell'Università degli studi di Trieste, ARDIS concede contributi da ripartirsi in parti uguali all'Università degli Studi di Udine per le attività della Scuola Superiore dell'Università di Udine e al Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda "di Trieste per interventi finalizzati a favorire l'esercizio del diritto allo studio degli studenti particolarmente meritevoli, entro i limiti delle risorse finanziarie ad essa assegnate annualmente dalla Regione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) al potenziamento dei servizi legati alla residenzialità per gli studenti che accedono ai corsi di eccellenza;
b) alla realizzazione di progetti speciali individuali per lo sviluppo delle competenze degli allievi anche tramite periodi di studio, ricerca, scambio di esperienze in altre istituzioni nazionali e internazionali;
c) alla messa a disposizione di ulteriori strumenti riguardanti il potenziamento di competenze trasversali destinati a piccoli gruppi di studenti.
3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c), possono coinvolgere anche gli studenti particolarmente meritevoli delle classi terminali delle scuole secondarie di secondo grado, sulla base di un protocollo d'intesa con tutti i soggetti interessati, anche ai fini del riconoscimento in ambito scolastico e universitario delle attività svolte dagli studenti.».
Capo III
Norme transitorie, finanziarie e finali
Art. 47. (Norma transitoria)
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
Art. 48. (Disposizione di coordinamento)
1. Ovunque nella legislazione regionale ricorrano le espressioni: «Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)» e «ARDISS», queste sono sostituite con: «Agenzia regionale per il diritto agli studi (ARDIS)» e «ARDIS».
Art. 49. (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3. Per le finalità previste dall'articolo 9 della
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Per le finalità previste dall'articolo 10 bis della
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
7. Per le finalità previste dall'articolo 11 della
8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
9. Per le finalità previste dall'articolo 15 della
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 bis della
12. Per le finalità previste dall'articolo 28 bis della
13. Agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2020-2022.
14. Per le finalità previste dall'articolo 28 ter della
15. Agli oneri derivanti dal comma 14 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
16. Per le finalità previste dall'articolo 31 della
17. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede come di seguito indicato:
a) mediante storno di 10.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti);
b) mediante storno di 15.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 36 ter della
19. Per le finalità previste dall'articolo 36 quater della
20. Agli oneri derivanti dal 19 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
21. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 2, lettera c), della
22. Agli oneri derivanti dal comma 21 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2020-2022.
23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 44 della
24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 47, comma 1, della
25. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e bis), della
26. Per le finalità previste dall'articolo 35 bis della
27. Agli oneri derivanti dal comma 26 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
Art. 50. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi dal 6 al 9 dell'articolo 7 della
b) gli articoli 8, 10, 12, 13 e 52 della
c) i commi da 23 a 26 dell'articolo 8 della
Art. 51. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2021.