§ 5.7.107 - L.R. 1 dicembre 2006, n. 25.
Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:01/12/2006
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Rete bibliotecaria regionale).
Art. 3.  (Sistema bibliotecario).
Art. 4.  (Coordinamento nel sistema bibliotecario).
Art. 5.  (Istituzione del sistema bibliotecario).
Art. 6.  (Conferenza dei sistemi bibliotecari).
Art. 7.  (Biblioteca pubblica di ente locale. Finalità).
Art. 8.  (Compiti della biblioteca pubblica di ente locale).
Art. 9.  (Servizi della biblioteca pubblica di ente locale).
Art. 10.  (Istituzione e gestione della biblioteca pubblica di ente locale).
Art. 11.  (Biblioteca d’interesse regionale).
Art. 12.  (Biblioteche centro sistema).
Art. 13.  (Indirizzo e coordinamento della rete regionale dei sistemi bibliotecari).
Art. 14.  (Finanziamenti ai sistemi bibliotecari).
Art. 15.  (Contributi per edifici a uso biblioteche).
Art. 16.  (Interventi regionali per la valorizzazione dei beni antichi, rari e di pregio).
Art. 17.  (Formazione del personale addetto alle biblioteche).
Art. 18.  (Incentivi per gli archivi collocati nelle biblioteche di ente locale).
Art. 19.  (Valorizzazione degli archivi storici).
Art. 20.  (Valorizzazione degli archivi di enti ecclesiastici).
Art. 21.  (Valorizzazione di archivi di particolare e riconosciuto valore storico).
Art. 22.  (Contributi per edifici a uso archivi e loro arredi).
Art. 23.  (Obblighi dei titolari di archivi).
Art. 24.  (Norme finanziarie).
Art. 25.  (Abrogazioni).
Art. 26.  (Modifiche alla legge regionale 60/1976).
Art. 27.  (Modifiche alla legge regionale 30/1986).
Art. 28.  (Modifiche alla legge regionale 10/1988).
Art. 29.  (Disposizioni transitorie e finali).


§ 5.7.107 - L.R. 1 dicembre 2006, n. 25. [1]

Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico.

(B.U. 6 dicembre 2006, n. 49).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 9 e 117 della Costituzione e dallo Statuto speciale di autonomia, valorizza i patrimoni delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale.

     2. Ferme restando le competenze attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le funzioni di tutela di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, nonché quelle sui beni e le raccolte librarie antiche, rare e di pregio.

     3. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando con lo Stato per la sua tutela.

 

TITOLO II

BIBLIOTECHE

 

Capo I

Rete bibliotecaria regionale e sistemi bibliotecari

 

     Art. 2. (Rete bibliotecaria regionale).

     1. La rete bibliotecaria regionale provvede all’integrazione dei sistemi informativi e a realizzare l’omogeneità dei criteri nella valorizzazione e fruizione del patrimonio librario e documentale.

     2. La rete bibliotecaria regionale si realizza attraverso la cooperazione tra sistemi bibliotecari e biblioteche d’interesse regionale.

 

     Art. 3. (Sistema bibliotecario).

     1. Il sistema bibliotecario realizza il livello primario di cooperazione bibliotecaria e costituisce il fondamento della rete bibliotecaria regionale.

     2. Il sistema bibliotecario si realizza mediante stipula di convenzioni tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche di ente locale o di enti locali organizzati secondo le forme previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali del Friuli Venezia Giulia), nonché le biblioteche d’interesse regionale.

     3. Previa convenzione con la biblioteca centro sistema possono altresì aderire al sistema bibliotecario le biblioteche che rientrino nelle seguenti tipologie:

     a) le biblioteche gestite dalle scuole, università e altri enti pubblici;

     b) le biblioteche appartenenti a privati, ad associazioni professionali, a istituti culturali, educativi e di ricerca, aperte al pubblico;

     c) le mediateche e le videoteche aperte al pubblico.

     4. La biblioteca di ente locale non può far parte di più sistemi bibliotecari.

 

     Art. 4. (Coordinamento nel sistema bibliotecario).

     1. I sistemi bibliotecari realizzano servizi coordinati basati sull’ottimizzazione delle risorse economiche, su politiche di acquisto comuni o coordinate, sulla condivisione di strumenti e di risorse umane, sull’armonizzazione e sulla promozione delle attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale, tenendo conto delle finalità di cui all’articolo 7, comma 2.

     2. Le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario cooperano al fine di implementare il catalogo collettivo e di sviluppare politiche culturali comuni. A tal fine trasmettono al sistema bibliotecario di riferimento i dati della propria attività per il rilevamento statistico regionale di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b) e c).

     3. Le biblioteche di cui all’articolo 3, comma 3, svolgono la propria attività tenendo conto delle finalità di cui all’articolo 7, comma 2.

     4. L’ente gestore della biblioteca centro sistema ripartisce tra le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario i finanziamenti ricevuti dalla Regione ai sensi dell’articolo 14.

     5. I sistemi bibliotecari possono prevedere un servizio bibliobus o altre forme di estensione del servizio bibliotecario per rendere la propria attività capillare sul territorio.

 

     Art. 5. (Istituzione del sistema bibliotecario).

     1. La Regione favorisce l’istituzione dei sistemi bibliotecari.

     2. L’amministrazione regionale, tenendo conto delle proposte avanzate dagli enti locali interessati e sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari, individua le biblioteche centro sistema.

     3. L’amministrazione regionale, sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari:

     a) individua i requisiti del sistema e della biblioteca centro sistema;

     b) definisce gli standard obiettivo dinamici di cui all’articolo 14;

     c) predispone lo schema di regolamento per il funzionamento del sistema bibliotecario, tenendo conto degli assetti già esistenti;

     d) formula le linee guida per la ripartizione dei finanziamenti tra la biblioteca centro sistema e i soggetti aderenti al sistema bibliotecario;

     e) predispone la convenzione tipo tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche che intendono aderire al sistema bibliotecario.

 

     Art. 6. (Conferenza dei sistemi bibliotecari).

     1. La Conferenza dei sistemi bibliotecari, istituita presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, svolge funzioni propositive, consultive e di controllo.

     2. La Conferenza dei sistemi bibliotecari ha i seguenti compiti:

     a) esprimere parere e formulare proposte riguardo allo schema del piano triennale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) [2];

     b) fornire i pareri e formulare proposte alla Regione in relazione alle determinazioni di cui agli articoli 5 e 11;

     c) verificare lo stato di attuazione della presente legge.

     3. La Conferenza è presieduta dall’Assessore regionale competente in materia di cultura, o suo delegato, ed è composta da:

     a) il direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), o un suo delegato; nelle more della sua nomina, le relative funzioni sono esercitate dal direttore del Servizio competente in materia di biblioteche, o un suo delegato [3];

     b) cinque responsabili tecnici di sistemi bibliotecari, designati congiuntamente dai sistemi bibliotecari esistenti [4];

     c) un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Trieste;

     d) un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Udine;

     e) il Soprintendente archivistico per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato [5];

     f) un rappresentante designato dalla Societât Filologijche Furlane - Società Filologica Friulana;

     g) un rappresentante designato dalla Narodna in Študijska Knji nica - biblioteca nazionale Slovena e degli Studi di Trieste;

     h) un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche;

     i) un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nel Friuli Venezia Giulia, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 11 [6];

     j) un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell’Associazione Videoteche e Mediateche Italiane;

     k) un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche private aperte al pubblico, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 11 [7];

     l) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali [8];

     m) [un rappresentante designato dall’ANCI] [9].

     4. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cultura, che ne determina le modalità di funzionamento. La Conferenza resta in carica per tre anni ed è convocata almeno una volta all'anno. La Conferenza è convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti [10].

     5. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura. Ai componenti esterni alla Conferenza si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale), e successive modifiche.

 

Capo II

Biblioteca pubblica di ente locale

 

     Art. 7. (Biblioteca pubblica di ente locale. Finalità).

     1. La biblioteca pubblica di ente locale rappresenta l’elemento essenziale della rete culturale, educativa e informativa della società e svolge un servizio culturale primario della comunità locale che, nel rispetto delle esigenze degli utenti, favorisce la conoscenza della identità territoriale della propria comunità in una prospettiva multiculturale.

     2. La biblioteca pubblica di ente locale svolge i propri compiti ed eroga i propri servizi tenendo conto delle seguenti finalità:

     a) diffusione del libro e della lettura, promozione della cultura e della conoscenza, con particolare attenzione al patrimonio linguistico italiano, friulano, sloveno e tedesco, nonché dello sviluppo della cultura europea;

     b) promozione dell’autoformazione e sostegno dell’aggiornamento formativo, anche in collaborazione con il sistema scolastico, universitario e formativo, nonché con le istituzioni e le associazioni culturali operanti nel territorio;

     c) sviluppo della cultura democratica e di pace, garantendo uguaglianza di accesso alle conoscenze e alle opinioni, indipendentemente dalla razza, nazionalità, religione, cultura, idea politica, età, limiti di apprendimento, sesso o orientamento sessuale degli utenti;

     d) rafforzamento dell’identità culturale delle comunità locali, nella sua dimensione plurale, dinamica e multiculturale, integrando le tendenze alla globalizzazione;

     e) inclusione sociale, attraverso l’uso diffuso dei mezzi di informazione e di comunicazione, favorendo l’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione;

     f) integrazione delle categorie svantaggiate e dei disabili attraverso l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi bibliotecari.

 

     Art. 8. (Compiti della biblioteca pubblica di ente locale).

     1. La biblioteca pubblica di ente locale conserva e valorizza i beni librari e documentari in spazi adeguatamente allestiti e organizzati per le diverse tipologie di utenti e svolge in particolare i seguenti compiti:

     a) raccolta, inventariazione, catalogazione, scarto, messa a disposizione di libri, informazioni, documenti e materiali comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, organizzati materialmente e concettualmente, anche attraverso diverse tipologie di cataloghi, per soddisfare le esigenze della propria utenza, analizzata attraverso periodiche valutazione dei bisogni;

     b) creazione di specifiche sezioni, all’interno delle proprie collezioni, per migliorarne la fruizione e la valorizzazione, nonché per favorire l’incremento e la diversificazione dell’utenza;

     c) valorizzazione e conservazione del proprio patrimonio documentario e librario e in particolare di quello riguardante la cultura locale, nazionale e di tradizione orale;

     d) promozione della lettura, anche al di fuori del proprio istituto, coinvolgendo cittadini e istituzioni;

     e) promozione della propria visibilità sul territorio;

     f) gestione, valorizzazione e catalogazione degli archivi storici, delle raccolte librarie di pregio e delle collezioni che si trovano all’interno della biblioteca, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica, gli istituti universitari e gli istituti centrali dello Stato per lo studio scientifico.

     2. Lo sviluppo del patrimonio librario e documentario della biblioteca di ente locale, pianificato in modo coordinato, condiviso e trasparente con le altre biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario, è basato sulla valutazione professionale del bibliotecario che tiene conto delle eventuali rappresentanze degli utenti e delle istituzioni culturali presenti sul territorio.

     3. Allo scopo di favorire l’integrazione sociale e culturale, la biblioteca pubblica di ente locale promuove l’acquisto di materiali scritti nelle lingue degli immigrati presenti nella comunità, relativi alla loro cultura e alla cultura della comunità ospitante e colloca, nei medesimi spazi, pubblicazioni e materiali scritti nella lingua della comunità ospitante relativi alla cultura e alla storia dei paesi d’origine degli immigrati.

 

     Art. 9. (Servizi della biblioteca pubblica di ente locale).

     1. La biblioteca pubblica di ente locale eroga un servizio di qualità, avvalendosi di personale professionalmente qualificato e di adeguate risorse finanziarie messe a disposizione dall’ente gestore. La valutazione della qualità del servizio erogato dalla biblioteca pubblica di ente locale è effettuata dalla Regione, annualmente, sulla base di indicatori che tengono conto di criteri omogenei su tutto il territorio regionale.

     2. La biblioteca pubblica di ente locale realizza al suo interno anche una sezione dedicata a temi d’interesse locale e una sezione per i ragazzi.

     3. Il servizio base di consultazione e prestito è gratuito per l’utente. I servizi aggiuntivi a quello di base, come fotocopie e bibliografie fornite su supporti che rimangono in possesso dell’utente, possono essere a pagamento.

     4. La biblioteca pubblica di ente locale garantisce la fruizione di materiali che si trovano in altra biblioteca attraverso un servizio di prestito interbibliotecario almeno su scala provinciale.

     5. La biblioteca pubblica di ente locale fornisce l’accesso libero e gratuito a internet con le sole limitazioni disposte dalla normativa vigente e da propri regolamenti e può, altresì, fornire agli utenti, nei limiti derivanti dalle proprie risorse, la consultazione in rete di fonti di informazione che non siano liberamente accessibili.

     6. La biblioteca pubblica di ente locale svolge con continuità i propri servizi adottando un congruo orario di apertura al pubblico, nel rispetto delle esigenze dell’utenza e tenendo conto del servizio interno. Gli orari di apertura al pubblico sono coordinati con quelli delle altre biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario di cui all’articolo 3.

 

     Art. 10. (Istituzione e gestione della biblioteca pubblica di ente locale).

     1. L’ente locale, anche in forma associata, istituisce la biblioteca pubblica e provvede alla sua gestione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

     2. L’ente locale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

     a) stanzia annualmente quote delle proprie risorse per il servizio bibliotecario;

     b) assume personale qualificato;

     c) inserisce la biblioteca pubblica di ente locale in un sistema bibliotecario;

     d) emana la carta dei servizi e il regolamento della biblioteca pubblica di ente locale.

 

Capo III

Biblioteca d’interesse regionale

 

     Art. 11. (Biblioteca d’interesse regionale).

     1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d’interesse regionale, quali quelle di conservazione, quelle specializzate e quelle che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.

     2. Al riconoscimento dell’interesse regionale provvede la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cultura, sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari, sulla base di criteri stabiliti con regolamento regionale.

     3. L’amministrazione regionale concede alle biblioteche d’interesse regionale che non abbiano aderito a un sistema bibliotecario finanziamenti per gli interventi di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d).

     4. Nell’ambito dell’attività di sostegno delle biblioteche d’interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche. Si applica altresì, limitatamente al personale specializzato, l’articolo 20, comma 2 [11].

 

     Art. 12. (Biblioteche centro sistema).

     1. Sono considerate d’interesse regionale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, le biblioteche centro sistema.

     2. La Regione concede all’ente gestore della biblioteca centro sistema specifici finanziamenti per lo svolgimento dell’attività connessa alle funzioni di centro sistema bibliotecario.

     3. La Regione concede all’ente gestore della biblioteca centro sistema appositi finanziamenti per sostenere lo sviluppo del sistema bibliotecario.

 

TITOLO III

FUNZIONI DELLA REGIONE

 

     Art. 13. (Indirizzo e coordinamento della rete regionale dei sistemi bibliotecari).

     1. Per perseguire le finalità degli articoli 2 e 4 la Regione:

     a) approva con deliberazione giuntale, sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari, un piano triennale d'intervento e sviluppo della rete bibliotecaria regionale, che fissa le linee d'indirizzo della politica regionale del settore nel medio termine [12];

     b) assicura la raccolta e l’elaborazione dei dati tramite le biblioteche centri sistema;

     c) attiva un portale telematico della rete bibliotecaria regionale, attraverso il quale sono consultabili i cataloghi, i dati statistici e le attività più significative delle biblioteche facenti parte della rete regionale ed è evidenziata l’attività della Regione a favore delle biblioteche stesse;

     d) promuove l’elaborazione e l’attuazione di studi e progetti regionali, nazionali e comunitari per lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale, sostenendo progetti bibliografici specifici sulla lingua e cultura friulana;

     e) svolge attività di consulenza per lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale nei confronti dei soggetti che fanno parte della rete e dei sistemi bibliotecari;

     f) vigila sull’osservanza del rispetto della normativa vigente sul deposito legale dei documenti e in particolare sull’archivio regionale della produzione editoriale;

     g) promuove l’integrazione dei sistemi informativi all’interno del territorio regionale;

     h) sostiene, con specifici finanziamenti alle Province, il prestito interbibliotecario fra i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari;

     i) verifica periodicamente la qualità dei servizi offerti e l’attività svolta dalle biblioteche della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari e ne rende pubblici i risultati.

 

     Art. 14. (Finanziamenti ai sistemi bibliotecari).

     1. La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici che premiano l’efficienza, l’efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all’ente gestore della biblioteca centro sistema specifici stanziamenti da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:

     a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;

     b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;

     c) adeguare gli arredi;

     d) sostenere progetti innovativi e qualificati per la promozione della lettura;

     e) attivare il servizio bibliobus.

 

     Art. 15. (Contributi per edifici a uso biblioteche).

     1. L’Amministrazione regionale, tenendo conto delle condizioni di carenza nelle strutture e nei servizi bibliotecari in rapporto alla popolazione servita, è autorizzata a concedere agli enti locali e ad altri soggetti titolari di biblioteche per l’acquisto, la costruzione e ristrutturazione di edifici a uso di biblioteche di ente locale o aperte al pubblico:

     a) contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, in misura non superiore al 7 per cento della spesa ammissibile;

     b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all’80 per cento della spesa ammissibile.

 

     Art. 16. (Interventi regionali per la valorizzazione dei beni antichi, rari e di pregio).

     1. L’Amministrazione regionale, al fine di valorizzare le raccolte librarie antiche, rare e di pregio, finanzia, anche attraverso la stipula di accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), specifici progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione, conservazione e restauro, monitorando i progetti di digitalizzazione del patrimonio documentale, specialmente di quello periodico [13].

     2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari agli enti locali e a soggetti titolari di biblioteche per la catalogazione, la valorizzazione e la conservazione dei fondi speciali presenti nelle loro biblioteche o a essi affidati a qualsiasi titolo.

     3. L’amministrazione regionale è autorizzata a intervenire direttamente mediante l’affidamento di incarichi per riordinare e catalogare beni librari antichi, rari e di pregio e raccolte bibliografiche soggette a tutela. Gli incarichi sono affidati a personale in possesso di idonea qualificazione d’intesa con la biblioteca interessata.

 

     Art. 17. (Formazione del personale addetto alle biblioteche).

     1. La Regione promuove, organizza e sostiene con specifici finanziamenti la formazione e l'aggiornamento professionale dei bibliotecari anche in collaborazione con le Province, con le associazioni professionali e con gli istituti regionali di formazione professionale [14].

     2. La Regione finanzia altresì lo sviluppo della biblioteca dell’Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Friuli Venezia Giulia e lo svolgimento dei compiti istituzionali di tale associazione.

 

TITOLO IV

ARCHIVI

 

     Art. 18. (Incentivi per gli archivi collocati nelle biblioteche di ente locale).

     1. Le raccolte di archivio storico dell’ente locale, ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale quando ciò ne agevoli la conservazione e la fruizione.

     2. Le raccolte di cui al comma 1, dotate della propria specifica identità di bene culturale, soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica che ne approva la idoneità della collocazione fisica, sono gestite da personale di norma specializzato, anche operante per più enti locali.

     3. La Regione concede appositi finanziamenti per favorire l’aggregazione di cui al comma 1.

 

     Art. 19. (Valorizzazione degli archivi storici).

     1. La Regione sostiene l’ordinamento, la conservazione e l’incremento del patrimonio documentario conservato negli archivi storici.

     2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui agli enti locali e ai soggetti titolari di archivi storici per l’ordinamento, l’incremento, la valorizzazione e la migliore conservazione del patrimonio archivistico storico.

 

     Art. 20. (Valorizzazione degli archivi di enti ecclesiastici).

     1. La Regione, riconoscendo il valore storico e documentario degli archivi degli enti ecclesiastici operanti nel Friuli Venezia Giulia, sostiene le attività di ricerca, inventariazione e divulgazione per agevolarne la fruizione, anche mediante il deposito degli atti negli archivi delle Diocesi.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale, previa stipula di apposite convenzioni con le Diocesi interessate, è autorizzata a utilizzare proprio personale e a concedere specifici finanziamenti.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con le Diocesi interessate per l’utilizzo di proprio personale specializzato presso gli archivi e le biblioteche plebanali e parrocchiali.

 

     Art. 21. (Valorizzazione di archivi di particolare e riconosciuto valore storico).

     1. La Regione è autorizzata a intervenire direttamente, mediante incarichi, per il riordino e l’inventariazione di archivi di particolare e riconosciuto valore storico.

     2. Oltre che presso la Soprintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia, copia degli inventari del materiale archivistico riordinato è depositata presso il Centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.

 

     Art. 22. (Contributi per edifici a uso archivi e loro arredi).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il restauro di edifici adibiti ad archivio storico e per il rinnovo della relativa attrezzatura e arredamento nelle seguenti misure:

     a) fino al 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore delle Province e dei Comuni;

     b) fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di altri enti e istituzioni.

 

     Art. 23. (Obblighi dei titolari di archivi).

     1. Ogni intervento riguardante archivi pubblici, archivi ecclesiastici, archivi privati dichiarati di interesse culturale viene svolto secondo le previsioni della normativa statale.

     2. La concessione dei contributi previsti dal presente titolo è subordinata all’impegno assunto dagli enti beneficiari di consentire l’accesso al materiale conservato negli archivi.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME FINALI

 

     Art. 24. (Norme finanziarie).

     1. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al Capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. Per le finalità previste dagli articoli da 11 a 14, 16 e 17, è autorizzata la spesa complessiva di 900.000 euro suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.1.283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5250 (1.1.152.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - spese correnti - con la denominazione “Interventi di parte corrente per le biblioteche di interesse regionale”.

     3. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a), fanno carico all’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 5178 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione infine sono aggiunte le parole «e per l’acquisto, la costruzione e ristrutturazione di edifici a uso biblioteche».

     4. Per le finalità previste dagli articoli 15, comma 1, lettera b) e 22 comma 1, all’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 è istituito «per memoria» a decorrere dall’anno 2007 il capitolo 5251 (1.1.232.5.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - spese di investimento - con la denominazione “Interventi di parte capitale per le biblioteche di interesse regionale”.

     5. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 18, 19 e 20, comma 2, fanno carico all’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 5239 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita come segue «Incentivi per gli archivi collocati nelle biblioteche di ente locale, per la valorizzazione degli archivi storici e degli archivi degli enti ecclesiastici».

     6. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall’articolo 26, comma 1, lettera c), fanno carico all’unità previsionale di base 8.4.300.2.3160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 5561 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione sono soppresse le parole «biblioteche o».

     7. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, primo comma, della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell’edilizia bibliotecaria e museale), come da ultimo modificato dall’articolo 27, comma 1, lettera i), e dell’articolo 31, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali), come modificato dall’articolo 28, comma 1, lettera c), fanno carico all’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 5242 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione sono soppresse le parole «biblioteche o».

     8. All’onere complessivo di 900.000 euro suddiviso in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 derivante dall’autorizzazione di spesa disposta con il comma 2, si fa fronte mediante storno dall’unità previsionale di base 8.2.300.1.283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5210 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

 

     Art. 25. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 45, 46, 47, 48, 54 e 62 e il secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 49 della legge regionale 60/1976 e sue successive modificazioni;

     b) il secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57 (modificativo dell’articolo 2 della legge regionale 60/1976);

     c) l’articolo 4 della legge regionale 57/1979 (modificativo dell’articolo 10 della legge regionale 60/1976);

     d) l’articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (modificativo dell’articolo 11 della legge regionale 60/1976);

     e) l’articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (modificativo dell’articolo 11 della legge regionale 60/1976);

     f) l’articolo 24 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (modificativo dell’articolo 11 della legge regionale 60/1976);

     g) l’articolo 5 della legge regionale 57/1979 (modificativo dell’articolo 12 della legge regionale 60/1976);

     h) l’articolo 6 della legge regionale 57/1979 (modificativo dell’articolo 13 della legge regionale 60/1976);

     i) l’articolo 11 della legge regionale 30/1986 (modificativo dell’articolo 48 della legge regionale 60/1976);

     j) l’articolo 2 (comitato regionale biblioteche) della legge regionale 30/1986;

     k) i commi 101, 102, 103, 104 e 105 dell’articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

     l) i commi 24, 25, 26 dell’articolo 5 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

 

     Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 60/1976).

     1. Alla legge regionale 60/1976 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al primo comma dell’articolo 29 dopo le parole: «previsti dagli articoli» le parole: «11, 13,» sono soppresse;

     b) al secondo comma dell’articolo 29 dopo le parole: «a favore di» le parole: «biblioteche e» sono soppresse;

     c) al primo comma dell’articolo 31 dopo le parole: «locali destinati a» le parole: «biblioteche o» sono soppresse;

     d) al primo comma dell’articolo 32 dopo le parole: «locali destinati a» le parole: «biblioteche e» sono soppresse;

     e) al primo comma dell’articolo 35 dopo le parole: «i regolamenti» le parole: «delle biblioteche e» sono soppresse;

     f) al primo comma dell’articolo 51 le parole: «agli articoli 45, 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 49»;

     g) al secondo comma dell’articolo 51 le parole: «Entro lo stesso termine devono essere presentate alla Direzione regionale dell’istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali le domande per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 49,» sono soppresse; prima della parola: «corredate» sono inserite le seguenti: «le domande sono».

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 30/1986).

     1. Alla legge regionale 30/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al primo comma dell’articolo 1 le parole: «Sono istituiti» sono sostituite dalle seguenti: «È istituito»; dopo le parole: «beni culturali,» le parole: «il Comitato regionale per le biblioteche e» sono soppresse;

     b) al secondo comma dell’articolo 1 le parole: «I predetti Comitati svolgono» sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto Comitato svolge»; dopo le parole: «nel settore» le parole: «bibliotecario e» sono soppresse; la parola: «esprimono» è sostituita dalla seguente: «esprime»;

     c) al numero 1) del secondo comma dell’articolo 1 dopo le parole: «sul funzionamento» le parole: «rispettivamente delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari, e» sono soppresse;

     d) al numero 2) del secondo comma dell’articolo 1 dopo le parole: «lo sviluppo» le parole: «rispettivamente dei sistemi bibliotecari e» sono soppresse;

     e) al numero 3) del secondo comma dell’articolo 1 dopo le parole: «del personale» le parole: «bibliotecario e» sono soppresse; le parole: «previsti dagli articoli 13 e» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall’articolo»;

     f) al terzo comma dell’articolo 1 le parole: «I comitati sono nominati» sono sostituite dalle seguenti: «Il Comitato è nominato»; la parola: «restano» è sostituita dalla seguente: «resta»;

     g) al quinto comma dell’articolo 1 le parole: «Ambedue i Comitati possono» sono sostituite dalle seguenti: «Il Comitato può»;

     h) al sesto comma dell’articolo 1 le parole: «dei Comitati» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato»;

     i) al primo comma dell’articolo 5 dopo le parole: «locali destinati a» le parole: «biblioteche o» sono soppresse.

 

     Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 10/1988).

     1. La legge regionale 10/1988 è modificata come segue:

     a) al comma 4 dell’articolo 6 dopo le parole «di musei» le parole «e biblioteche» sono soppresse;

     b) all’articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) al comma 1 dopo le parole: «altri enti» le parole: «, nonché le funzioni di coordinamento delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari di cui al comma 2» sono soppresse;

     2) al comma 4 dopo le parole: «funzioni concernenti» le parole: «la tutela e valorizzazione del patrimonio librario, quelle relative all’attuazione ed al sostegno di progetti di automazione bibliotecaria di interesse regionale nonché quelle concernenti» sono soppresse; dopo le parole: «personale addetto» le parole: «alle biblioteche ed» sono soppresse;

     3) i commi 2, 3 bis e 5 sono abrogati;

     c) al comma 1 dell’articolo 31 dopo le parole: «locali destinati a» le parole: «biblioteche e» sono soppresse.

     2. L’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 (modificativo dell’articolo 30 della legge regionale 10/1988), è abrogato.

 

     Art. 29. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione con proprio decreto individua le biblioteche centro sistema, tenendo conto delle proposte avanzate dagli enti locali.

     2. Le abrogazioni e le modifiche di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 hanno effetto a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione di cui al comma 1.

     3. Fino al riconoscimento dell’interesse regionale di cui all’articolo 11, comma 2, restano fermi i riconoscimenti d’interesse regionale effettuati sulla base della normativa previgente.

     4. Nel primo piano annuale e triennale di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), la Regione fissa traguardi temporali transitori entro un percorso di avvicinamento agli standard previsti.

     5. Per la durata di due anni dall’entrata in vigore della presente legge sono ammessi finanziamenti per le biblioteche che non sono ancora associate ai sistemi bibliotecari.


[1] Abrogata dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23. L'art. 27 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 2 ha disposto la reviviscenza dell'art. 11, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, 14 e 17, comma 2.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[5] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[9] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[10] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[13] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[14] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.