Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 27/12/2019 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili) |
Art. 2. (Attività produttive) |
Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche) |
Art. 4. (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile) |
Art. 5. (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità) |
Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero) |
Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia) |
Art. 8. (Salute e politiche sociali) |
Art. 9. (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie) |
Art. 10. (Funzione pubblica) |
Art. 11. (Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi) |
Art. 12. (Entrata in vigore) |
§ 6.4.312 - L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.
Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.
(B.U. 3 gennaio 2020, n. 2)
Art. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Al comma 20 dell'articolo 10 della
2. Il comma 3 dell'articolo 12 della
«3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasmessi contestualmente alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.».
3. Al comma 3 dell'articolo 16 della
4. Al fine di perseguire l'obiettivo di sostenere efficacemente la crescita delle PMI e, in particolare, di garantire il sostegno finanziario anche alle microimprese del territorio, è ammessa la partecipazione di minoranza di Friulia SpA, nel ruolo stabilito dall'articolo 7, comma 48, della
5. Alla
a) dopo il comma 5 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
«5 bis. L'Osservatorio regionale antimafia organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno con cui può, altresì, prevedere la designazione di un presidente o di un coordinatore dell'organo anche con funzioni di rappresentanza nella sottoscrizione di protocolli o convenzioni e per la concessione del patrocinio dell'Osservatorio regionale antimafia a iniziative ritenute di particolare interesse nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.»;
b) il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può procedere, altresì, all'approvazione di un apposito bando per l'istituzione di una o più borse di studio o di premi a favore di studenti del Friuli Venezia Giulia che si sono distinti per merito scolastico e per l'elaborazione di studi o tesi di laurea coerenti con l'oggetto e le finalità della presente legge, anche al fine di formare professionalità specifiche.».
6. In considerazione dell'imminente scadenza, prevista per il 31 dicembre 2020, del contratto per la gestione del servizio di tesoreria regionale, in un'ottica di economicità dell'azione amministrativa della pratica di rinnovo del suddetto contratto prevista dal vigente contratto di tesoreria, e in virtù di una condivisione dell'interesse a una verifica circa la disponibilità dell'istituto di credito tesoriere di riferimento a proseguire nel rapporto originariamente instaurato, è data facoltà, al fine di procedere unitariamente al rinnovo del suddetto contratto, di formulare delega espressa in favore dell'Amministrazione regionale, secondo le modalità e nei termini comunicati dalla Direzione centrale finanze, ai seguenti enti:
a) il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - Trieste;
b) gli enti regionali di cui all'articolo 2 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres.:
1) ETPI - Ente tutela patrimonio ittico - Udine;
2) ARDISS - Agenzia Regionale per il diritto agli studi superiori - Trieste;
3) ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Gorizia;
4) ERPAC - Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia - Codroipo;
5) ARPA - Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia - Palmanova;
c) gli enti del Servizio sanitario regionale della Regione Friuli Venezia Giulia che, a decorrere dall'1 gennaio 2020, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, in combinato disposto con l'articolo 11, della
1) Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
2) Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
3) Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC);
4) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo);
5) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO);
6) Azienda regionale di coordinamento per la salute - ARCS in quanto ente subentrato, a decorrere dall'1 gennaio 2019, all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) - Udine.
7. Per le finalità di cui al comma 6 gli enti ivi individuati sono autorizzati a delegare all'Amministrazione regionale la funzione di rinnovo del contratto di cui al medesimo comma 6.
8. L'Ente di decentramento regionale di Trieste, l'Ente di decentramento regionale di Gorizia, l'Ente di decentramento regionale di Udine, l'Ente di decentramento regionale di Pordenone, l'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC), l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana, l'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie e l'Ente Parco naturale delle Dolomiti Friulane si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, informazione desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del
Art. 2. (Attività produttive)
1. Il contributo in forma di credito d'imposta concesso ai sensi dell'articolo 2, comma 35, della
2. Le domande presentate nel corso dell'anno solare ai sensi dell'articolo 2, comma 35 della
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate anche alle domande presentate nel corso dell'anno 2019.
4. Al fine di mantenere, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 7 della
5. I termini per la rendicontazione delle spese dei contributi fissati con i decreti di concessione di cui all'articolo 2, comma 135, della
6. Al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse regionali destinate all'attuazione dei Progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS), finanziati esclusivamente con fondi regionali, il termine di ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario è prorogato al 30 giugno 2022 e il termine di conclusione e di trasmissione della rendicontazione alla Struttura regionale attuatrice è prorogato al 31 dicembre 2022 [2].
7. Il termine entro il quale la Regione deve approvare la relazione di chiusura della rendicontazione relativa ai progetti di cui ai commi 6 e 8 è prorogato al 31 marzo 2023 [3].
8. Al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse regionali destinate all'attuazione dei Progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS) cofinanziati con fondi statali del Piano di Azione e Coesione (PAC) e con fondi regionali, il termine di ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario è prorogato al 30 giugno 2022 e il termine di conclusione e di trasmissione della rendicontazione alla Struttura regionale attuatrice è prorogato al 31 dicembre 2022 [4].
9. Al comma 6 dell'articolo 4 della
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Caneva il contributo già concesso a PromoTurismoFVG con decreto del Direttore del Servizio turismo n. 3972/PROTUR di data 29 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della
11. Il contributo di cui al comma 10 viene concesso a seguito di apposita domanda del Comune di Caneva, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa e di prospetto inerente al suo utilizzo.
12. Al comma 3 dell'articolo 18 della
13. I finanziamenti agevolati di cui all'articolo 2, comma 13, lettera c), della
14. Al comma 80 dell'articolo 6 della
15. Relativamente al contributo prorogato con decreto 20 novembre 2018, n. 4315/PROTUR per l'intervento "Riqualificazione del rifugio alpino Losa", il nuovo termine per ultimazione lavori è fissato il 30 settembre 2021 e quello per la rendicontazione della spesa sostenuta è fissato il 30 novembre 2021.
Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in comodato d'uso gratuito ai Comuni compresi nelle zone montane i mezzi di proprietà utilizzati per la gestione in amministrazione diretta del patrimonio silvo - pastorale della Regione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, due o più Comuni possono segnalare alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali le straordinarie esigenze per cui richiedono l'utilizzo dei mezzi, allegando la documentazione comprovante l'impegno a gestirli in maniera congiunta. La Direzione centrale valuta la segnalazione tenendo conto della necessità di impiegare i mezzi per le proprie finalità istituzionali, dell'adeguatezza dei medesimi alle esigenze rappresentate dai Comuni e dell'estensione del territorio in cui i Comuni intendono impiegare i mezzi.
3. Gli oneri relativi all'assicurazione e all'utilizzo dei mezzi sono integralmente a carico dei comodatari per tutta la durata del comodato. Le modalità e le condizioni d'uso dei mezzi di cui al comma 1 da parte dei Comuni e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono previste nel contratto di comodato, tenuto conto della durata del comodato stesso.
4. Al comma 4 dell'articolo 2 della
5. Al comma 3 dell'articolo 31 della
6. Al comma 9 dell'articolo 2 della
7. Al comma 1 dell'articolo 18 bis della
8. L'articolo 5 della
«Art. 5. (Piani generali di bonifica)
1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica e di irrigazione è svolta secondo le previsioni del Piano generale di bonifica.
2. Il Piano generale di bonifica:
a) censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio;
b) definisce le principali linee di intervento nel comprensorio;
c) individua gli interventi di bonifica e irrigui, indicandone le priorità, la fattibilità amministrativa e tecnica, nonché la valutazione dei costi.
3. L'Amministrazione regionale si avvale, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, dei Consorzi di bonifica per la predisposizione e l'aggiornamento dei Piani generali di bonifica secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche le attività e la redazione dei documenti finalizzate alla valutazione ambientale strategica.
4. I Piani generali di bonifica sono sottoposti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) che viene avviata dall'Amministrazione regionale a seguito della presentazione, da parte dei Consorzi di bonifica delegatari, del Rapporto preliminare e di tutta la documentazione necessaria. A conclusione della procedura di VAS, i Piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
5. I Piani generali di bonifica possono essere aggiornati ogni qualvolta l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno: in ogni caso, con cadenza quinquennale, viene effettuata una verifica sull'esigenza di procedere all'aggiornamento e i relativi esiti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
6. Con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica.
7. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di bonifica, può essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica che si rendono necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione o per evitare danni alle medesime, a persone e a immobili.
8. In sede di prima approvazione dei Piani generali di bonifica, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle delegazioni per i Piani generali di bonifica in corso alla data di entrata in vigore della
9. La Regione può finanziare l'esecuzione di opere di bonifica e irrigazione nelle more dell'approvazione dei Piani generali di bonifica.».
9. Al comma 1 dell'articolo 10 della
a) alla lettera a) la parola: «massima» è soppressa;
b) alla lettera b) la parola: «massima» è soppressa.
10. L'articolo 10, comma 1, della
11. Gli indennizzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della
12. L'articolo 12 della
13. Il comma 20 dell'articolo 5 della
14. Al comma 39 dell'articolo 2 della
15. Al comma 1 dell'articolo 35 della
a) alla lettera a), le parole «e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 gennaio 2020»;
b) alla lettera b), le parole «a dieci anni per gli importi uguali o superiori a 100.000 euro e pari a cinque anni per gli importi inferiori a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a venti anni per gli importi uguali o superiori a 100.000 euro e pari a dieci anni per gli importi inferiori a 100.000 euro».
16. Dopo il comma 10 dell'articolo 2 della
«10 bis. Qualora le fatture relative alla fornitura siano inviate agli utenti nell'anno successivo a quello di effettivo consumo oltre i termini di presentazione della domanda di contributo, le stesse sono ammesse al finanziamento relativo all'anno successivo a quello di ricevimento.».
17. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 32, della
Art. 4. (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della
2. Alla
a) al comma 6 dell'articolo 9 le parole «sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmesse ai Comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee» sono sostituite dalle seguenti: «sul sito istituzionale dedicato della Regione»;
b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. (Comitati tecnici)
1. Per le finalità di tutela e di valorizzazione del patrimonio speleologico possono essere istituiti, presso la struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, tavoli di lavoro tematici denominati Comitati tecnici.
2. I Comitati tecnici sono costituiti con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente e sono composti da esperti del settore e da eventuali soggetti portatori di interesse, individuati in relazione alla tematica e all'obiettivo, di volta in volta, assegnati al Comitato.
3. I Comitati tecnici sono convocati e coordinati dal Direttore della struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1.
4. Per la partecipazione ai Comitati tecnici non sono previsti rimborsi e gettoni di presenza.».
3. Al comma 1 dell'articolo 20 della
4. Al comma 1 dell'articolo 25 della
a) alla lettera a) le parole «al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione unica» sono sostituite dalle seguenti: «al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, al rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 21, alla conferma dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, commi 6 e 7, all'autorizzazione dei progetti di variante di cui all'articolo 20 e all'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, comma 7»;
b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c bis) gli oneri relativi alle attività di verifica e di controllo connesse alle comunicazioni di inizio attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006;»;
c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e bis) gli oneri per le ispezioni e per i controlli relativi alle operazioni di recupero dei rifiuti in impianti di coincenerimento di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 152/2006.».
5. All'articolo 33 della
a) al comma 2 le parole «pari al 20 per cento» sono soppresse;
b) al comma 3 le parole «pari al 10 per cento» sono soppresse;
c) al comma 4 le parole «pari al 20 per cento» sono soppresse;
d) al comma 5 le parole «pari al 50 per cento» sono soppresse;
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata la quota di utilizzo delle risorse del Fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11 della
6. All'articolo 4 della
a) al comma 15 dopo le parole «a favore di società e di associazioni» è inserita la seguente: «sportive»;
b) al comma 17 le parole «entro il termine del 31 marzo di ogni anno, con le modalità indicate» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine e con le modalità indicati».
7. All'articolo 21 della
a) al comma 1 le parole «degli impianti, dei depositi e delle infrastrutture energetiche autorizzati ai sensi della presente legge e di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti e dei depositi di stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), autorizzati ai sensi della presente legge»;
b) al comma 2 le parole «o del collaudo di cui al comma 6» sono soppresse;
c) i commi 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono abrogati.
8. L'articolo 4, comma 11, della
9. [Nell'anno 2020 le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 11, della
10. Alla
a) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole «per autotrazione» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione»;
2) alla lettera c) del comma 1 prima delle parole «all'applicazione» sono inserite le seguenti: «alla vigilanza e»;
3) i commi 3, 4 e 7 sono abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 10 la parola «settimanale» è sostituita dalla seguente: «bisettimanale».
11. Al comma 58 dell'articolo 9 della
12. Al comma 5 dell'articolo 9 bis della
13. Al comma 1 dell'articolo 19 della
14. Al comma 1 dell'articolo 22 della
a) la lettera a) è abrogata;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente o il suo sostituto, che la presiede;».
15. Le disposizioni di cui all'articolo 9 bis, comma 5, della
16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e nel provvedimento di VIA, nonché per l'attività di verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stesse, ai sensi dell'articolo 28 del
17. [Le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi con impianti mobili rientranti nella categoria di cui alla lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del
18. Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del
19. Il comma 11 dell'articolo 21 della
«11. Nei corsi d'acqua di montagna gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2 bis, che prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, non sono soggetti all'applicazione del comma 4. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentite le Amministrazioni comunali interessate, individua le aree in cui per questi casi l'autorizzazione idraulica costituisce il titolo per realizzare l'intervento, acquisiti tramite conferenza di servizi tutti i restanti pareri, nulla osta o altri atti abilitativi comunque denominati.».
20. Le compensazioni disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 4, della
21. All'articolo 4 della
a) al comma 11 le parole «di un velocipede» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun velocipede»;
b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11 bis. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione, che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.»;
c) al comma 12 le parole «, e le risorse, destinate alle Camere di commercio, per lo svolgimento dell'attività» sono sostituite dalle seguenti: «; con il medesimo regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa».
22. Al comma 3 dell'articolo 9 della
23. Alla
a) dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 è inserito il seguente:
«1 ter. Nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, è consentita la circolazione delle motoslitte su percorsi specifici, individuati secondo le procedure di cui all'articolo 2, a condizione che gli stessi risultino appositamente segnalati e provvisti di indicazioni riguardo ai limiti di utilizzo, nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica.»;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
«1 bis. In caso di circolazione delle motoslitte in difformità a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1 ter, si applicano le sanzioni di cui al comma 1.».
Art. 5. (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. Il comma 5 dell'articolo 61 della
«5. Con regolamento regionale emanato in conformità ai principi di cui al comma 1 sono dettate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di paesaggio e, in particolare, per disciplinare:
a) l'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui agli articoli 58, 59 e 60 in conformità alla disciplina statale vigente e al Piano paesaggistico regionale e in applicazione del Codice dell'Amministrazione digitale;
b) il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio di cui all'articolo 56 e delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 59;
c) le modalità attuative relative al procedimento di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale, previamente condivise con gli organi statali competenti in materia di copianificazione paesaggistica.».
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Mereto di Tomba il contributo già concesso con decreto n. 5040, del 24 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della
3. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Mereto di Tomba inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla Camera di commercio di Pordenone Udine il contributo già concesso alla Camera di commercio di Udine con decreto n. 3472, del 26 luglio 2018, ai sensi dell'articolo 5, commi da 14 a 16, della
5. Per le finalità di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente beneficiario inoltra istanza corredata di un quadro economico. Con il provvedimento di conferma è fissato il nuovo termine di rendicontazione dell'incentivo.
6. Dopo il comma 26 dell'articolo 5 della
«26 bis. Con riferimento agli incentivi concessi ai sensi del comma 26 il vincolo di destinazione stabilito dall'articolo 32 della
26 ter. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre 2020 sono in ogni caso archiviate.».
7. In considerazione dell'esigenza di perseguire la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado, le risorse già concesse al Comune di Trieste con i decreti del Direttore del servizio edilizia n. 3954, dell'1 dicembre 2015, e n. 8570 del 15 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, commi 16 e 19 bis, della
8. I contributi di cui al comma 7 sono riconosciuti nel limite massimo della spesa per la riqualificazione dell'immobile. Tra le spese ammissibili rientrano anche i costi già sostenuti in attuazione dell'articolo 9, comma 16, della
9. Per le finalità di cui ai commi 7 e 8, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste presenta alla Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale un'istanza di conferma dei finanziamenti concessi, corredata dell'evidenza delle spese già sostenute preliminarmente all'avvio dell'iniziativa originariamente prevista e di una relazione tecnica con preventivo di spesa e cronoprogramma riferiti al quadro aggiornato dell'intervento da realizzare.
10. Il decreto di conferma dei finanziamenti dispone le modalità di erogazione al Comune e fissa i termini di presentazione del progetto definitivo, di inizio e fine lavori e di rendicontazione della spesa, in osservanza degli articoli 56, 57, 62 e 64 bis della
11. I commi 19 ter e 19 quater dell'articolo 9 della
12. Le risorse finanziarie statali trasferite alla Regione a fronte del riparto nazionale per l'anno 2019 per il sostegno nel pagamento dei canoni di locazione previsti dalla
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare in via definitiva il finanziamento già concesso con il decreto n. 3381, del 19 luglio 2018, e interamente erogato, in attuazione dell'articolo 5, commi dal 29 al 31, della
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla parrocchia di San Pietro Apostolo di Cordenons il contributo già concesso con decreto n. 3388, del 20 luglio 2018, per lavori di miglioramento sismico della scuola materna ai sensi dell'articolo 4, commi da 95 a 97, della
15. Per le finalità di cui al comma 14, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parrocchia di San Pietro Apostolo di Cordenons inoltra alla Direzione competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.
16. Il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della
Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Dopo il capo III del titolo II della
«Art. 39 bis. (Conferma di incentivi in materia di beni culturali)
1. In caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, di incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di rendicontazione accertata la compiuta ultimazione dei lavori.».
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi a valere sull'Avviso pubblico per progetti riguardanti la realizzazione di studi e ricerche storiche di base concernenti la prima guerra mondiale e sull'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra mondiale, approvati con deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2017, n. 436, e le relative spese sostenute possono essere rendicontate fino al termine del 31 marzo 2020 [7].
3. Il comma 2 bis dell'articolo 4 della
«2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e a società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 ter, come inserito dall'articolo 6, comma 5, della
4. I commi 21 e 22 dell'articolo 7 della
5. I commi da 39 a 42 dell'articolo 7 della
6. I commi da 91 a 93 dell'articolo 7 della
7. All'articolo 17 della
a) al comma 9 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
b) al comma 10 le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi del Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628.
9. Per le finalità di cui al comma 8 i Comuni presentano alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza volta a ottenere la conferma del contributo.
10. Ai sensi del comma 8 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma i contributi e fissa un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.
11. Per le finalità di cui all'articolo 13, commi da 25 a 26, della
12. Al comma 25 dell'articolo 7 della
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi della
14. Per le finalità di cui al comma 13 i Comuni beneficiari presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma corredata di una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.
15. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di cui al comma 14 e la completezza della documentazione prodotta, provvede alla conferma dei contributi e all'erogazione dei saldi eventualmente spettanti.
16. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della
«2.1 La misura minima, determinata dal regolamento di cui al comma 2, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, per i borderò produzione, borderò ospitalità e di dichiarazioni di avvenuto spettacolo, viene raggiunta comprendendo in tale novero anche quelli intestati ai soggetti co-organizzatori degli spettacoli.».
17. La disposizione di cui al comma 2.1 dell'articolo 12 della
18. Per le finalità di cui all'articolo 14 della
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 100.000 euro concesso, ai sensi dell'articolo 7, commi 57, 58, 59, 59 bis, 61, della
20. Per le finalità di cui al comma 19 il Comune di Medea presenta istanza di conferma del contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
21. Ai sensi del comma 19 il Servizio competente in materia di beni culturali conferma il contributo e fissa i nuovi termini di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali, di conclusione dei lavori e di rendicontazione del contributo.
22. Al comma 1 dell'articolo 58 della
23. Per le finalità di cui all'articolo 17 bis, comma 3, della
24. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
«1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 32 bis e di cui all'articolo 32 ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 10 del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.».
25. Al comma 8 dell'articolo 12 bis della
26. Il comma 5 dell'articolo 7 della
«5. Al fine di favorire l'avvio del MESS, in sede di prima applicazione i finanziamenti di cui all'articolo 12 bis, comma 5, della
27. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 5, della
28. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 19 e 20, della
29. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi da 9 a 11, della
30. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo, le manifestazioni cinematografiche, le manifestazioni espositive, la divulgazione della cultura umanistica e scientifica sul tema "2200° anniversario della fondazione della città romana di Aquileia", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2018, n. 1976, possono essere rendicontate fino al termine del 30 settembre 2020.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 24.976 euro annui concesso ai sensi dell'articolo 14 della
32. Per le finalità di cui al comma 31 il Comune di Paularo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
33. Ai sensi del comma 31 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
34. L'Amministrazione regionale rinuncia al recupero del diritto di credito derivante dalla mancata rendicontazione del contributo concesso alla Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Castions di Zoppola per la realizzazione del restauro del dipinto raffigurante la Beata Vergine col bambino e San Marco Evangelista, a condizione che la Parrocchia medesima presenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rendicontazione, con le modalità di cui all'articolo 41 della
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di progetti di investimento per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro o la valorizzazione di immobili e relative pertinenze destinati a sede di biblioteca o di museo.
36. Per le finalità di cui al comma 35 i beneficiari dei contributi presentano alla struttura competente in materia beni culturali, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di conferma del contributo corredata di un cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
37. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, ai sensi del Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244, ai Comuni di Claut, Gradisca d'Isonzo, Santa Maria la Longa e San Giorgio di Nogaro, nonché a confermare il contributo concesso a favore del Comune di San Vito al Tagliamento, in relazione alle mutate esigenze rappresentate dal Comune medesimo, ai sensi del Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628, per un diverso intervento da eseguirsi presso l'area sportiva di Ligugnana di San Vito al Tagliamento.
39. Per le finalità di cui al comma 38, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al Bando approvato con
40. Ai sensi del comma 38 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in relazione al Bando approvato con
41. L'Amministrazione regionale, in relazione alle mutate esigenze del Comune di Remanzacco in ambito infrastrutturale sportivo, è autorizzata a confermare al Comune medesimo il contributo oggetto del decreto n. 403/CULT del 4 febbraio 2019, a favore di un diverso intervento da eseguirsi presso il Campo sportivo di Orzano.
42. Per le finalità di cui al comma 41, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Remanzacco presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata della documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della
43. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 42, a confermare il contributo di cui al comma 41 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.
44. Il comma 51 dell'articolo 7 della
«51. Per le finalità cui al comma 46, in sede di prima applicazione, con riferimento ai soli procedimenti di rendicontazione per i quali non sia intervenuto il provvedimento conclusivo entro il termine del 30 settembre 2019, i Comuni presentano la domanda di cui al comma 48, entro il 31 marzo 2020, con facoltà di dedurre interventi già realizzati, tra i quali le opere di urbanizzazione o le infrastrutture viarie, che i Comuni dichiarino essere funzionali alla migliore accessibilità degli impianti di cui al comma 46 medesimo.».
Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della
2. [L'articolo 5 della
«Art. 5. (Modalità)
1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 4 è presentata entro il 30 aprile di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Con apposito bando sono individuati le modalità di presentazione della domanda, le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione.»] [8].
3. Per l'anno accademico 2020-2021 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.
4. All'articolo 15 della
a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole «comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «tenuto conto delle misure nazionali per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia,»;
b) il comma 2.1 è sostituito dal seguente:
«2.1 Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione. Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere di modulare l'intensità del beneficio in relazione al periodo di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale da parte di almeno un genitore componente del nucleo familiare.».
5. Al comma 1 dell'articolo 6 della
6. Il comma 2 dell'articolo 6 della
«2. Per ciascuno degli enti beneficiari il contributo di cui al comma 1 è quantificato annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale. Ferma restando la tipologia di destinatari di cui al comma 1, e qualora l'offerta formativa sia compatibile, possono accedere agli interventi anche altre persone in condizioni di svantaggio.».
7. Il comma 3 dell'articolo 6 della
«3. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione competente in materia di formazione, unitamente ai progetti di cui si prevede la realizzazione, con le modalità e nei termini previsti con apposito avviso. I progetti sono soggetti a valutazione e sono finanziati secondo quanto previsto all'articolo 28, comma 2, lettera b), della
8. In sede di prima applicazione, l'avviso di cui all'articolo 6, comma 3, della
9. Nell'ambito di un progetto di riorganizzazione degli enti gestori dei parchi scientifici regionali di cui all'articolo 7, commi 17 e 17 bis, della
10. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 9 la Regione è autorizzata a sottoscrivere l'aumento di capitale di Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata, che sarà liberato in natura, per conto della Regione, da parte del Consorzio Innova FVG mediante conferimento del ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi a supporto della ricerca e dell'innovazione. Il valore conferito sarà imputato a capitale nella misura che consenta alla Regione di raggiungere una percentuale di partecipazione al capitale, tenuto conto anche delle concordate operazioni che saranno realizzate dagli altri soci, non superiore al 35 per cento; l'eccedenza sarà imputata a una riserva targata che riconosca alla Regione particolari diritti che saranno indicati nello statuto societario [10].
11. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 9, successivamente all'operazione di cui al comma 10, il Consorzio Innova FVG è, altresì, autorizzato a conferire il ramo d'azienda relativo alla gestione immobiliare degli insediamenti industriali e dei laboratori al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, ovvero a procedere a fusione per incorporazione nel medesimo Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo. A fronte del conferimento o della fusione, al nuovo consorziato viene riconosciuto, oltre a una quota del fondo di dotazione, un diritto di retrocessione al patrimonio regionale dei beni apportati con l'operazione di cui al periodo precedente, in sede di eventuale scioglimento del Consorzio, sulla base di modalità che saranno determinate con deliberazione della Giunta regionale [11].
12. La valutazione dei rami di azienda individuati ai commi 10 e 11 del presente articolo è effettuata sulla base di apposita perizia giurata richiesta dal Consorzio Innova FVG a soggetto esperto e indipendente [12].
13. Il contributo già concesso dalla Regione per la riqualificazione dell'immobile ai sensi dell'articolo 6, commi da 21 a 23, della
14. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o concessi dall'Amministrazione regionale in favore del Consorzio Innova FVG e attinenti ai rispettivi rami di azienda conferiti nel Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e in Friuli Innovazione sono confermati a favore di questi ultimi, che vi subentrano per il perseguimento delle medesime finalità [14].
15. Alla data della soppressione del Consorzio Innova FVG la quota del Fondo di dotazione del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo è attribuita secondo i criteri che saranno determinati con deliberazione della Giunta regionale, agli enti locali che siano già titolari di quote del fondo di dotazione del Consorzio alla data della soppressione e il diritto alla retrocessione in sede di eventuale scioglimento del Consorzio è attribuito alla Regione. È ammessa la partecipazione della Regione al Fondo di dotazione del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo esclusivamente in via strumentale e temporanea, per il tempo strettamente necessario all'assolvimento degli adempimenti di legge relativi alle operazioni societarie attuate [15].
16. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche anche statutarie dei soggetti coinvolti che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dai commi precedenti. A tal fine i soggetti di cui ai commi 10 e 11 possono proporre alla Regione integrazioni o modifiche alle attività e ai beni oggetto di trasferimento per coordinare le nuove attività con i propri programmi di sviluppo [16].
16 bis. Nelle more della definizione dell'operazione di cui ai commi 9 e seguenti, è autorizzata la mobilità, a domanda, del personale a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio Innova FVG nei confronti dell'ente pubblico economico funzionale della Regione, di cui alle leggi regionali 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e 27 marzo 2015 n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), nel numero massimo di due unità le cui professionalità saranno individuate dall'ente di destinazione nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali [17].
17. Al comma 7 dell'articolo 62 della
18. Il comma 2 dell'articolo 98 della
19. I contributi previsti per la realizzazione di attività in materia di istruzione aventi rilevanza sovracomunale di cui all'articolo 8, comma 26, della
Art. 8. (Salute e politiche sociali)
1. Al comma 30 dell'articolo 6 della
2. A seguito della cessazione dell'efficacia dell'iscrizione agli albi di servizio civile regionale e nelle more dell'adeguamento della
3. Al comma 4 dell'articolo 37 della
a) la parola «inseriti» è sostituita dalle seguenti: «ai fini dell'inserimento»;
b) le parole «e nell'elenco annuale degli investimenti approvati» sono soppresse.
4. Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della
«7 bis. Il termine di adeguamento dei requisiti strutturali di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres. (Regolamento ai sensi della
5. Alla
a) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 prima della parola «rispettare» sono aggiunte le seguenti: «impedire la fuga in relazione alla specie e»;
b) la lettera i bis) del comma 2 dell'articolo 4 è soppressa;
c) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 dopo le parole «comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, lettere a), b), c), d), e), g), h), i)»;
d) la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:
«c bis) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f);».
6. Al comma 1 dell'articolo 46 della
7. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 5 della
«e bis) due rappresentanti della Direzione centrale competente in materia di ambiente, designati dall'Assessore regionale all'ambiente;».
8. Alla
a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
«2 bis. Tra i servizi indicati alla lettera a) del comma 2 sono incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del
b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. (Vincolo di destinazione e di non alienazione per le imprese beneficiarie di incentivi)
1. Alle cooperative sociali o loro consorzi beneficiari di contributi per investimenti aziendali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 bis della
2. Nel caso di contributi per investimenti relativi a beni mobili, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il relativo vincolo di destinazione per la durata minima di due anni sui beni d'importo pari o superiore alla soglia minima di 5.000 euro ovvero, in assenza di questi, sul bene di maggior valore sempreché d'importo pari o superiore all'ammontare minimo di 2.000 euro.
3. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.».
9. Nelle more dell'entrata in vigore delle misure di semplificazione e di razionalizzazione al sistema di sostegno e incentivazione della cooperazione sociale disciplinato dalla
a) domande di contributo relative alle iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della
b) domande di contributo relative alle iniziative di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della
c) dichiarazioni in ordine al mantenimento degli obblighi e vincoli di cui agli articoli 15 e 17 della
10. I termini di cui al comma 9 possono essere differiti per le medesime motivazioni con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale da pubblicarsi sul sito internet regionale nella pagina dedicata alle misure di sostegno e incentivazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della
11. In ragione del differimento dei termini di cui al comma 9, per l'anno 2020 sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute a partire dall'1 gennaio, ancorché sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
12. Al comma 4 dell'articolo 41 della
13. Al fine di garantire la continuità assistenziale nella fase di attuazione dei livelli essenziali di assistenza nazionali e nelle more del completamento del processo di accreditamento, le aziende del Servizio sanitario regionale rinnovano o prorogano per l'anno 2022 le convenzioni già in essere nell'anno 2021 con le strutture residenziali per anziani per le prestazioni residenziali e per i trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale in favore di persone anziane non autosufficienti [18].
14. Il rinnovo è subordinato alla messa a disposizione, da parte degli enti gestori delle strutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un sistema di rilevazione delle presenze che consenta alle aziende l'accertamento, in tempo reale, degli operatori presenti nella struttura.
15. Al comma 5 dell'articolo 4 della
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale il contributo già concesso con decreto n. 1911/SPS del 29 novembre 2018 all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", ai sensi dell'articolo 9, commi da 28 a 30, della
17. Per le finalità di cui al comma 16, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e cronoprogramma. Con il provvedimento di conferma è fissato il termine di rendicontazione del contributo.
Art. 9. (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. [La previsione di cui all'articolo 19, comma 3, della
2. In attuazione della
3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della
4. Il comma 1 quater dell'articolo 31 della
«1 quater. Gli enti locali che inviano i flussi informativi relativi al rendiconto di gestione alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) oltre i termini fissati dalla normativa statale, non possono accedere alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 1, della
5. All'articolo 27 bis della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti o nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare e non più di due nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014.»;
b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
«1 bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1, non rileva l'attività di revisione svolta a favore:
a) dell'Unione territoriale intercomunale dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune più popoloso, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 25;
b) dell'Unione territoriale intercomunale dall'organo proprio di revisione economico-finanziaria;
c) della Comunità, della Comunità di montagna e della Comunità collinare dall'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, e dell'articolo 24, commi 2 e 3, della
6. Le operazioni degli Uffici stralcio relativi alle Comunità montane devono concludersi entro il 31 dicembre 2020.
7. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della
a) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro - Valcanale denominato "Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia nelle malghe prive di corrente elettrica", previsto dalla tabella Q riferita all'articolo 12 della
b) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro - Valcanale denominato "Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia nelle malghe prive di corrente elettrica", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia e di interventi di miglioramento funzionale nelle malghe di proprietà comunale"; l'intervento riguarderà, congiuntamente alle risorse della concertazione 2017 per l'identico oggetto, l'impianto fotovoltaico in malga Poccet (Pontebba), il miglioramento del fabbricato di malga Glazzat (Pontebba), la realizzazione di reti elettriche a favore delle malghe in Comune di Malborghetto Valbruna;
c) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato "Riqualificazione della ex centrale PEEP con finalità associativa (Comune di Fontanafredda)" individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Comune di Fontanafredda: manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti e demolizione dell'ex centrale PEEP";
d) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Sile e Meduna denominato "Realizzazione di nuovo percorso ciclabile tra il Comune di Chions e il Comune di Azzano Decimo attraverso via Galilea S.P. n. 6 del Sile" individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Realizzazione di percorsi ciclabili nei territori di Azzano Decimo e di Chions";
e) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Gemonese denominato "Interventi di riqualificazione energetica in edifici pubblici dei Comuni aderenti all'Unione. Montenars: rifacimento impianto di riscaldamento/condizionamento ex albergo Alpi di proprietà comunale", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Interventi di riqualificazione energetica in edifici pubblici dei Comuni aderenti all'Unione. Montenars: esecuzione cappotto ex albergo Alpi di proprietà comunale";
f) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale denominato "Accordo di programma e successivo recupero della caserma Piave (spese tecniche)", previsto dalla Tabella Q riferita all'articolo 12 della
g) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale denominato "Accordo di programma e successivo recupero della caserma Piave" individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Demolizioni ex Caserma Piave";
8. Con riferimento alla variazione di oggetto degli interventi cui alle lettere a) e b) del comma 7, l'ente locale beneficiario adempie al rispetto delle disposizioni attuative, ivi comprese quelle relative alla normativa degli aiuti di Stato.
9. L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato "Progetto di ampliamento della struttura comunale al fine di ricollocare gli spazi associativi (Comune di Fontanafredda)", individuato nel Patto territoriale del triennio 2018-2020 stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione e interamente finanziato con la quota di 400.000 euro, impegnata e liquidata a valere sulle risorse dell'articolo 10, comma 20, della
10. Gli interventi a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Gemonese denominati "Eliminazione delle barriere architettoniche nei luoghi all'aperto e negli edifici pubblici dei Comuni" e "Interventi di miglioramento e retrofitting energetico degli edifici pubblici" previsti dalla tabella Q riferita all'articolo 12 della
11. L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Gemonese denominato "Interventi a servizio del volo libero in Comune di Bordano" previsto dalla Tabella Q riferita all'articolo 12 della
12. Alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della
13. Il comma 96 dell'articolo 10 della
«96. Per le finalità di cui al comma 95 la Regione, per il tramite della struttura regionale competente, propone ai Sindaci cessati in possesso dei requisiti, quale riconoscimento per l'attività svolta, l'iscrizione all'Albo. Le modalità sono definite con regolamento adottato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
14. In seguito all'entrata in vigore della
15. Tra gli accadimenti di cui all'articolo 14, comma 12, della
16. Il comma 8 dell'articolo 6 della
«8. In caso di esaurimento delle risorse riferite a un esercizio finanziario, le domande risultate ammissibili sono evase in via prioritaria nell'esercizio successivo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.».
Art. 10. (Funzione pubblica)
1. Al secondo comma dell'articolo 79 della
2. Al primo comma dell'articolo 42 della
3. All'articolo 254 della
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) al comma 4 le parole: «Dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 46 della
4. Il comma 1 bis dell'articolo 3 della
«1 bis. Le attività di informazione e di comunicazione della Presidenza della Regione di cui al comma 1 sono attuate rispettivamente dall'Agenzia quotidiana di stampa «Regione Cronache» (ARC) e dalle strutture direzionali della Presidenza medesima competenti in materia di comunicazione e rapporti con il pubblico.».
5. All'articolo 15 della
a) il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. La Regione, nell'ambito della propria capacità di spesa e nel rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità e degli ulteriori obiettivi di contenimento della spesa pubblica, per specifiche esigenze correlate ad attività, non rientranti in funzioni ordinarie, cui non possa fare fronte con personale in servizio, può conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, purché:
a) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata;
d) siano stati preventivamente determinati durata, oggetto e compenso;
e) sussista proporzione fra il compenso da corrispondere e l'utilità, per l'amministrazione, attesa dallo svolgimento dell'incarico.»;
b) al comma 16 le parole: «aventi natura occasionale o coordinata e continuativa» sono soppresse;
c) il comma 20 è sostituito dal seguente:
«20. Rimangono fermi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 15 del
d) il comma 21 è abrogato;
e) al comma 22 il numero «21» è sostituito dal seguente: «20».
6. Nel secondo periodo del comma 20 dell'articolo 12 della
7. Al comma 1 dell'articolo 12 della
8. Il comma 3 dell'articolo 1 della
9. Alla
a) il comma 2 dell'articolo 7 è abrogato;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:
«1 bis. I Protocolli di cui al comma 1 possono prevedere che gli Uffici giudiziari regionali si avvalgano della attività di formazione del personale, di attrezzature e di beni strumentali della Regione sulla base delle esigenze organizzative valutate congiuntamente.».
10. All'articolo 8 della
a) al comma 73 le parole «, quale Struttura stabile di livello inferiore al Servizio alle dirette dipendenze della Direzione centrale» sono sostituite dalle seguenti: «alle dipendenze della struttura direzionale»;
b) il comma 75 è sostituito dal seguente:
«75. L'organico dell'Ufficio è costituito da personale regionale assegnato secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.».
11. Al comma 3 dell'articolo 27 della
12. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 26 della
13. Al comma 19 dell'articolo 56 della
a) al primo periodo le parole «e 2019, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale, ivi compreso per il solo anno 2019 anche quello dirigente,» sono sostituite dalle seguenti:«,2019 e 2020, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale, ivi compreso, per i soli anni 2019 e 2020, anche quello dirigente,»;
b) al secondo periodo le parole:«e 2019» sono sostituite dalle seguenti:«, 2019 e 2020».
14. In relazione al permanere delle esigenze di cui all'articolo 78, comma 3, della
15. Per le finalità di cui all'articolo 12 della
16. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 57, della
17. Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'articolo 2 della
Art. 11. (Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della
«2 bis. Se i beni acquisiti al demanio comunale, ai sensi dei commi 1 e 2, e ai sensi dell'articolo 2 della
2. Alla
a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 le parole «asseverato e» sono soppresse;
b) alla lettera c) del comma 2.1. dell'articolo 13 bis la parola «asseverato» è soppressa;
c) dopo il comma 2 dell'articolo 13 quater è aggiunto il seguente:
«2 bis. Le concessioni di beni del demanio marittimo statale di cui all'articolo 1 rilasciate per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 93 del
3. Alla
a) il comma 1 bis dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:
«1 bis. La Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione, degli enti pubblici o altri soggetti specificatamente autorizzati dalla Giunta regionale non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a), per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione.».
b) il comma 2 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:
«2. La Centrale unica di committenza regionale svolge nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43 e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del
4. Al fine di favorire la conclusione della procedura di liquidazione della società EXE SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere gratuitamente alla medesima Società, gli spazi dalla stessa attualmente occupati presso Palazzo Antonini Belgrado di Udine, fino a intervenuta chiusura della procedura liquidatoria.
Art. 12. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2020.
[1] Comma così modificato dall'art. 11 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della
[3] Comma già modificato dall'art. 14 della
[4] Comma già modificato dall'art. 14 della
[5] Comma abrogato dall'art. 7 della
[6] Comma abrogato dall'art. 86 della
[7] Comma così modificato dall'art. 12 della
[8] Comma abrogato dall'art. 21 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 16 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 16 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 16 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 16 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 16 della
[14] Comma così sostituito dall'art. 16 della
[15] Comma così sostituito dall'art. 16 della
[16] Comma così sostituito dall'art. 16 della
[17] Comma inserito dall'art. 16 della
[18] Comma già modificato dall'art. 8 della
[19] Comma abrogato dall'art. 9 della