§ 6.4.313 - L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.
Legge di stabilità 2020.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:27/12/2019
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
Art. 2.  (Attività produttive)
Art. 3.  (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)
Art. 4.  (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
Art. 5.  (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
Art. 6.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 7.  (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
Art. 8.  (Salute e politiche sociali)
Art. 9.  (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
Art. 10.  (Funzione pubblica)
Art. 11.  (Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi)
Art. 12.  (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 13.  (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
Art. 14.  (Copertura finanziaria)
Art. 15.  (Allegato contabile di cui al decreto legislativo 118/2011)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.313 - L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

Legge di stabilità 2020.

(B.U. 2 gennaio 2020, n. 1 - S.O. 3 gennaio 2020, n. 3)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 19.969.248.251,31 euro, suddivisi in ragione di 7.321.307.191,90 euro per l'anno 2020, 6.395.711.664,41 euro per l'anno 2021 e 6.252.229.395 euro per l'anno 2022, avuto riguardo alle variazioni previste dalle Tabelle A1, Tabella A2, Tabella A3 e Tabella A4 di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A1.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A2.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a iscrivere nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2022 gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), non accertati e non impegnati nel 2019, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A3.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2022, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 29/2018, non accertati e non impegnati nel 2019, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A4.

6. Ai sensi di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 69.445.068,05 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A5 allegata al comma 7.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A5.

 

     Art. 2. (Attività produttive)

1. Al fine di dare attuazione al progetto interregionale "Alto Adriatico 2020-2021" oggetto di accordo di collaborazione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione turistica del prodotto turistico balneare "Alto Adriatico", l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per il tramite di PromoTurismoFVG, le azioni di sviluppo e di promozione previste dal piano delle attività allegate all'accordo medesimo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascun degli anni dal 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

3. Al fine di promuovere e di rafforzare l'interesse sui diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG- Sustainable Developement Goals), favorendo la nascita di progettualità sul tema della sostenibilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare il progetto "I favolosi ONU 17" consistente nella realizzazione di un percorso di turismo culturale caratterizzato da installazioni e opere permanenti di artisti contemporanei di fama mondiale, avvalendosi di PromoTurismoFVG quale soggetto autorizzato ad accompagnare il processo di avvio del progetto e a sostenere operativamente i soggetti coinvolti nella sua organizzazione.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 1.150.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2020 e 650.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli un contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, non soggette a sfruttamento commerciale, destinate al servizio dell'insediamento produttivo localizzato nei Comuni di Osoppo, Buia e Gemona.

6. Il finanziamento di cui al comma 5 è concesso a seguito della rinuncia da parte del Consorzio di sviluppo economico del Friuli ai contributi concessi con decreti n. 4106/PROD/POLEC-3/99-572 del 18 novembre 2005 e n. 3758/PROD/POLEC/3/99/664 del 28 novembre 2008 e della presentazione della domanda da parte del Consorzio medesimo alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

7. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.

8. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 643.750 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

9. Al fine di promuovere l'immagine della Regione Friuli Venezia Giulia in un contesto turistico e sportivo e di sviluppare l'attrattività delle destinazioni turistiche locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo finalizzato ad attivare partnership di sponsorizzazione per atleti e squadre sportive regionali.

10. Le sponsorizzazioni di cui al comma 9 sono rivolte a società professionistiche e dilettantistiche, nonché a singoli atleti, giovani promesse e atleti paraolimpici, riconosciuti quali esponenti o maggiori esponenti a livello regionale nella disciplina praticata.

11. II finanziamento di cui al comma 9 è concesso su domanda di PromoTurismoFVG presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa delle partnership di sponsorizzazione che intende attivare.

12. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa complessiva di 2.800.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

13. All'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 sexies è inserito il seguente:

«2 sexies.1 Il finanziamento di cui al comma 2 sexies del cluster di cui al comma 2 avviene esclusivamente tramite la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari.»;

b) al comma 2 septies le parole «al comma 2 sexies» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 sexies e 2 sexies.1»;

c) il comma 2 octies è sostituito dal seguente:

«2 octies. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sexies.».

14. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2 sexies.1, della legge regionale 3/2015, come inserito dal comma 13, lettera a), è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

15. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 octies, della legge regionale 3/2015, come sostituito dal comma 13, lettera c), riferito al cluster di cui al medesimo all'articolo 15, comma 2, si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 0183 (Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3).

16. Al comma 36 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole «di cui all'articolo 15, commi 2, 2 bis.1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 15, commi 2 bis.1,» e dopo le parole «attività produttive,» sono inserite le seguenti: «e, con riferimento al cluster di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 3/2015, dell'Assessore competente in materia agroalimentare,».

17. Per le finalità di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge regionale 37/2017, come modificato dal comma 16, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

18. L'Amministrazione regionale, al fine di non gravare sulle risorse destinate al finanziamento degli interventi agevolati a favore delle imprese, trasferisce annualmente al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi e alle Sezioni nel suo ambito istituite, le risorse finanziarie relative al compenso dovuto al soggetto fornitore in conformità alle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), e di cui all'articolo 2, comma 17, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).

19. Per le finalità previste dal comma 18, è destinata la spesa complessiva di 3.016.058,40 euro, suddivisa in ragione di 1.005.352,80 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

20. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è autorizzata ad assegnare a enti o associazioni senza scopo di lucro che gestiscono rifugi alpini un contributo per le manutenzioni e per le spese, sostenute e da sostenersi, necessarie all'approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota.

21. [Per le finalità di cui al comma 20, la Regione riconosce a favore di ciascun soggetto richiedente un contributo massimo di 50.000 euro] [1].

22. Il contributo di cui al comma 20 è concesso con le modalità di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i termini di esecuzione delle attività e le modalità di rendicontazione della spesa.

23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

24. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella B.

 

     Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 16, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), con riferimento ai beni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910), l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a procedere alla cessione dell'impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons a favore della cooperativa affidataria della gestione;

b) a riconoscere alla cooperativa affidataria un aiuto consistente nell'abbattimento del costo di acquisto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

2. L'aiuto di cui al comma 1, lettera b), è determinato in misura pari al 40 per cento dei seguenti costi ammissibili, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 702/2014:

a) acquisizione di beni immobili, inclusi i terreni, in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento;

b) acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

3. Il costo di acquisto dei beni di cui al comma 2, lettere a) e b), corrisponde al valore di mercato che la perizia di stima, effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge regionale 15/2014, ha determinato per il compendio affidato in convenzione, al netto delle migliorie apportate direttamente dalla cooperativa affidataria della gestione. Il valore di mercato quantificato dalla perizia può essere maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014.

4. Il capitale circolante non rientra tra i costi ammissibili, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 702/2014.

5. L'aiuto di cui al comma 1, lettera b), non può essere cumulato con altri aiuti pubblici concessi per i costi di cui al comma 2, lettere a) e b), come previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) 702/2014.

6. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto la cooperativa affidataria presenta alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio, domanda di acquisto dei beni al netto dell'importo dell'aiuto di cui al comma 2, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014, dichiarando anche:

a) di essere una PMI ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;

b) di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi della definizione di impresa in difficoltà dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 702/2014;

c) di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 702/2014;

d) di non aver ricevuto altri aiuti pubblici per l'abbattimento dei costi di acquisto dei beni oggetto della cessione, per i quali sussista il vincolo di destinazione al momento della dichiarazione.

7. La sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'aiuto di cui al comma 6 è accertata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari che, a tal fine, si esprime con decreto del Direttore del servizio competente entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione centrale competente in materia di patrimonio.

8. Il pagamento dell'importo di acquisto avviene in un'unica soluzione.

9. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per tre anni dalla cessione, la destinazione dei beni immobili oggetto dell'aiuto di cui al comma 1, lettera b); in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di operazioni societarie, il subentrante si impegna a rispettare l'obbligo per il periodo residuo. La violazione dell'obbligo comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati e il recupero della somma non pagata dal beneficiario maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

10. La Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari provvede agli adempimenti di pubblicazione delle informazioni relative all'aiuto di cui al comma 1, lettera b), come previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 702/2014. In particolare, la Regione si impegna a non riconoscere l'aiuto prima di aver ricevuto dalla Commissione europea il numero di identificazione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 702/2014.

11. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge regionale 15/2014, il valore del canone per l'affidamento in gestione dell'impianto fino alla data della cessione è definito sulla base del costo di acquisto stabilito ai sensi del comma 3.

12. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 18 e 19 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2014;

b) il comma 11 dell'articolo 34 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).

13. Le entrate derivanti dalla cessione dell'impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons, previste in 2.538.000 euro, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 404 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

14. Per le finalità previste dal comma 1 lettera b), è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 726.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

15. Per quanto disposto dal comma 1, lettera a), e tenuto conto di quanto disposto dai commi 13 e 14, si provvede all'accantonamento di 1.812.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

16. Al comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

17. Alle finalità di cui al comma 16 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

18. Dopo il comma 146 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), è inserito il seguente:

«146 bis. Con riferimento alle domande presentate a partire dal 2020 dagli esercizi commerciali di cui al comma 144, la misura del contributo stabilita dal regolamento di cui al comma 146 è raddoppiata se dalla documentazione allegata alla domanda risulta lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività:

a) consegna a domicilio per i residenti nel Comune in cui l'esercizio ha sede;

b) accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione pc;

c) ampliamento delle categorie merceologiche rispetto l'anno precedente, risultante da visura camerale;

d) utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;

e) messa a disposizione gratuita, con accordo scritto, di spazi idonei non compresi nella superficie commerciale a favore di associazioni o gruppi, per lo svolgimento di attività aggregative.».

19. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 146 bis, della legge regionale 14/2016, come inserito dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

20. Al fine di sostenere i costi per l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di impianti finalizzati a migliorare le attività didattiche e formative degli studenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale agli istituti tecnici ad indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" e agli istituti professionali ad indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" presenti sul territorio regionale, nella misura massima di 30.000 euro a istituto.

21. Le domande per i contributi di cui al comma 20 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro il 31 marzo di ogni anno e sono corredate della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dei preventivi di spesa.

22. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 21, i contributi sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, i contributi sono proporzionalmente ridotti. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

23. Per le finalità previste al comma 20 è destinata la spesa di 150.000 euro sull'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.

24. Al fine di promuove il riconoscimento di nuove indicazioni geografiche (DOP, IGP e STG) quale strumento per la promozione del comparto agroalimentare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le spese necessarie alla preparazione della documentazione propedeutica alla presentazione della domanda di protezione e alla conclusione della procedura di riconoscimento.

25. I contributi di cui al comma 24 sono concessi nella misura massima di 25.000 euro con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in conformità al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 193 dell'1 luglio 2014, con particolare riferimento all'articolo 20 in materia di aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità.

26. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 24 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari da associazioni di produttori legittimate a presentare domanda di riconoscimento all'Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 2012/1151, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

27. Le domande sono presentate secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

a) atto costitutivo, qualora non in possesso dell'Amministrazione regionale, redatto secondo i requisiti previsti dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 ottobre 2013 (Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG);

b) relazione descrittiva dell'attività da svolgere nell'anno in corso;

c) preventivo di spesa in cui è descritta la correlazione tra i costi da sostenere e la predisposizione della documentazione propedeutica alla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica.

28. I contributi di cui al comma 24 sono concessi entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il medesimo beneficiario può ottenere un unico contributo ad anno. Il contributo, se richiesto nella domanda di cui al comma 27, è erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Il decreto di concessione determina il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.
29. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2020, e di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.

30. Al fine di proseguire nel processo di razionalizzazione della gestione della fauna in difficoltà, intrapreso ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), la Regione è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali, un finanziamento per le finalità di cui al medesimo articolo 3, comma 32, nonché per il supporto veterinario specialistico, il consolidamento e l'implementazione del network per attività di ricerca e di gestione degli animali selvatici sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con particolare riferimento alle attività dei Centri di recupero animali selvatici (CRAS) operanti sul territorio.

31. L'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali, per le finalità di cui al comma 30 predispone puntuale progetto da presentare entro il 31 gennaio 2020 al Servizio competente della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche. Il progetto prevede la condivisione con l'Amministrazione regionale della piattaforma informatica realizzata dall'Università.

32. Al fine di garantire continuità con l'attività in corso di realizzazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute dall'1 gennaio 2020 alla data di presentazione del progetto ai sensi del comma 31.

33. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa complessiva di 280.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2020, di 70.000 euro per l'anno 2021, di 70.000 euro per l'anno 2022 e di 70.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 104.

34. Al fine di potenziare l'attività di protezione di particolari esemplari di fauna selvatica in difficoltà, la Regione è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni che operano sul territorio regionale, in coordinamento con l'Università degli Studi di Udine, esclusivamente con riferimento alle famiglie degli Apodidi e degli Irundinidi.

35. Il contributo di cui al comma 34 è concesso nella misura massima di 5.000 euro in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

36. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata dello Statuto, della documentazione comprovante l'attività di coordinamento con l'Università degli Studi di Udine, della relazione illustrativa delle attività programmate e del preventivo di spesa. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'aiuto è proporzionalmente ridotto. Il decreto di concessione stabilisce il termine e le modalità di rendicontazione.

37. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro per gli anni 2020-2022, suddivisa in ragione di 15.000 euro per anno, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di enti pubblici, anche associati, anticipazioni finalizzate alla copertura delle spese di predisposizione dei progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi per la realizzazione di nuove strade forestali camionabili nonché per la manutenzione straordinaria delle stesse o la trasformazione di viabilità esistente in strade forestali camionabili.

39. Le anticipazioni di cui al comma 38 sono concesse con procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel limite di un asse viario per richiedente. Tra le spese ammissibili sono comprese quelle necessarie a completare la progettazione dell'intervento.

40. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di foreste, sulla base del fac simile approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione. La domanda può riguardare uno o più livelli di progettazione relativi al medesimo asse viario ed è corredata di una relazione descrittiva comprensiva di una cartografia e di un preventivo di spesa.

41. Le anticipazioni sono concesse, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, nella misura del cento per cento del costo previsto e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro per asse viario. Le anticipazioni di cui al comma 38 sono liquidate a seguito della stipula del contratto di affidamento dell'incarico, nella misura del cento per cento del costo definitivamente quantificato e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro per asse viario.

42. Il beneficiario trasmette la documentazione relativa ai progetti finanziati non appena approvati.

43. Le anticipazioni sono restituite o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte del beneficiario e comunque non oltre il termine di sessanta mesi dalla concessione. La mancata restituzione comporta il recupero della somma erogata. Su richiesta motivata del beneficiario il Servizio competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione. L'ente moroso o inadempiente rispetto agli adempimenti di cui al comma 42 è escluso dalla concessione di ulteriori anticipazioni sino ad avvenuta regolarizzazione.

44. Per le finalità previste al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per gli anni 2020-2022, suddivisa in ragione di 100.000 euro per anno, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.

45. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 43 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 50200 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

46. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:

«6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l. di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per le attività istituzionali svolte per conto dell'Amministrazione regionale con riferimento a specifiche esigenze delle filiere individuate dalla Giunta regionale e riguardanti, in particolare, la raccolta di proposte dai portatori di interesse e la presentazione di report contenenti ipotesi di interventi organici per lo sviluppo delle filiere medesime.».

47. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 45/2017, come sostituito dal comma 46, si provvede a valere sullo stanziamento Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.

48. Alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell'articolo 1 le parole «aziende agricole situate nel territorio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura»;

b) alla fine del secondo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente periodo: «Ulteriori sezioni speciali possono essere istituite con legge regionale riservando il loro utilizzo a specifiche finalità che consentano un'evidenza contabile distinta rispetto la restante operatività del Fondo.»;

c) le parole «sezione speciale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «sezioni speciali».

49. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia adotta per la Programmazione 2021 - 2027 una strategia complessiva di utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, finalizzata a favorire la crescita e la competitività del comparto agroalimentare attraverso l'accesso semplificato alle forme di sostegno comunitario e la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

50. Per le finalità di cui al comma 49, i piani e i programmi finanziati dai Fondi SIE possono prevedere l'utilizzo di strumenti finanziari in conformità a quanto previsto dalla normativa europea di riferimento, con modalità che assicurano l'effetto moltiplicatore delle risorse impiegate, l'associazione di risorse pubbliche e private destinate a obiettivi di politica pubblica e la possibilità di prolungare nel tempo il sostegno a favore del comparto agroalimentare mediante la rotazione delle risorse impiegate.

51. In attuazione del comma 50:

a) i piani e i programmi possono destinare al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982, di seguito Fondo, contributi finanziari per il conseguimento dei rispettivi obiettivi specifici tramite l'erogazione di prestiti agevolati;

b) la sezione speciale del Fondo riservata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), all'utilizzo del contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e denominata "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del FEASR" continua ad operare anche con i contributi finanziari del Periodo di programmazione 2021-2027;

c) ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 80/1982, sono istituite le seguenti sezioni speciali del Fondo riservate all'utilizzo dei contributi finanziari dei Fondi SIE:

1) "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fondo POR FESR)";

2) "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale per la cooperazione territoriale europea (Fondo CTE)";

3) "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del Fondo sociale europeo (Fondo FSE)";

4) "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Fondo FEAMP)".

d) le condizioni di utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera a) sono definite conformemente alla normativa europea di riferimento nell'accordo stipulato tra ciascuna Autorità di Gestione (AdG) e l'Amministratore del Fondo, previa approvazione dello schema di accordo da parte della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari di concerto con l'Assessore competente per il rispettivo piano o programma.

52. La Regione sostiene le imprese agricole nella realizzazione di iniziative finalizzate all'adeguamento alle moderne strategie di marketing omnicanale, favorendo la pratica della vendita on line e l'impiego di software di gestione aziendale integrati con le piattaforme e le vetrine elettroniche.

53. Per le finalità di cui al comma 52 l'Amministrazione regionale concede aiuti per l'adesione di un numero minimo di cinquanta imprese, a piattaforme informatiche, anche in via di realizzazione, che:

a) sono dotate di un sito web per la vendita on line di almeno tre tipologie di prodotti agroalimentari, con una vetrina elettronica riservata alle imprese di cui al comma 54;

b) comportano l'utilizzo di un software di gestione aziendale integrato con la vetrina elettronica che consenta anche lo scambio di informazioni tra le aziende aderenti;

c) consentono la raccolta di dati statistici che vengono messi a disposizione dell'Amministrazione regionale per almeno tre anni.

54. Le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 53 producono prodotti agricoli o trasformano prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli e hanno unità produttiva economica situata nel territorio regionale.

55. Gli aiuti di cui al comma 53 sono concessi alle imprese che si impegnano a garantire la propria presenza nella vetrina elettronica di cui al medesimo comma 53, lettera a); gli aiuti sono concessi per il sostegno delle seguenti spese ammissibili:

a) accesso a un sistema gestionale in ambiente cloud;

b) composizione, aggiornamento e ampliamento delle pagine della vetrina elettronica;

c) canoni e abbonamenti per la presenza nella vetrina elettronica.

56. Gli aiuti di cui al comma 53 sono concessi in conto capitale nel limite massimo di 1.000 euro per impresa, secondo le condizioni e i limiti previsti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

57. Per la concessione degli aiuti, le imprese presentano, dal 15 febbraio 2020, richiesta congiunta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, consistente nella seguente documentazione:

a) la relazione descrittiva dell'iniziativa, sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese aderenti, comprendente:

1) il prospetto riassuntivo dei contributi richiesti da ciascuna impresa e l'importo complessivo che non può superare la somma di 100.000 euro;

2) l'illustrazione delle caratteristiche della piattaforma cui intendono aderire evidenziandone il possesso dei requisiti di cui al comma 53;

b) la dichiarazione sottoscritta dal gestore della piattaforma contenente l'impegno a mettere a disposizione i dati statistici all'Amministrazione regionale;

c) le domande di contributo delle singole imprese, predisposte sul modello pubblicato sul sito internet della Regione, corredate del preventivo di spesa e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del contributo, nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

58. Gli aiuti sono concessi alle singole imprese entro sessanta giorni dalla presentazione della rispettiva richiesta congiunta di cui al comma 57. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle richieste congiunte presentate, la concessione degli aiuti è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste medesime. In caso di risorse insufficienti per tutte le domande relative alla stessa richiesta congiunta, ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità ed i termini di rendicontazione della spesa. Ai fini della liquidazione dell'aiuto viene verificata la presenza delle imprese beneficiarie nella vetrina elettronica in coerenza con quanto previsto dal comma 55.

59. Tutti i contributi relativi alla medesima richiesta congiunta sono revocati nel caso in cui, al momento della rendicontazione, il numero delle imprese che hanno presentato la domanda congiunta o il numero delle imprese presenti nella vetrina elettronica sia inferiore a cinquanta.

60. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.

61. Con riferimento ai procedimenti di concessione degli aiuti previsti dall'articolo 3, comma 44, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sospesi in attesa della definizione di contenziosi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere e liquidare il contributo richiesto nell'esercizio finanziario 2019 con risorse destinate nell'anno 2020 per la medesima finalità.

62. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 61, è destinata la spesa di 17.465,69 euro, per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.

63. Al fine di contrastare l'abbandono dei territori montani e il conseguente dissesto idrogeologico, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia valorizza il patrimonio rurale e boschivo e rafforza il tessuto imprenditoriale agricolo e forestale.

64. Per le finalità di cui al comma 63, l'Amministrazione regionale adotta la "Strategia regionale per l'attività agricola e forestale in montagna", di seguito Strategia, contenente:

a) la ricognizione delle misure per l'agevolazione e la regolamentazione dell'attività agricola e forestale in montagna;

b) l'analisi dell'attuazione delle misure di cui alla lettera a);

c) l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate a modificare o integrare le misure esistenti e introdurre nuove misure, ivi compresa la proposta di interventi normativi.

65. La Strategia è predisposta dalla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna che, a tal fine, richiede gli elementi ritenuti utili ad altre Direzioni centrali e a soggetti esterni. La Strategia è approvata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, foreste e montagna ed è aggiornata ogni qualvolta l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno.

66. In fase di prima applicazione, la Strategia è approvata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

67. Al fine di dare immediata applicazione alle finalità di cui al comma 63, la Regione interviene per promuovere:

a) la razionale utilizzazione dei territori montani per contrastare la polverizzazione fondiaria;

b) lo sviluppo di attività economiche per favorire la residenzialità dei giovani.

68. Per le finalità di cui al comma 67, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai giovani e alle imprese condotte da giovani che si impegnano a mantenere la residenza in montagna, contributi in conto capitale per progetti di costituzione o sviluppo di imprese operative in almeno una delle seguenti attività nei territori montani:

a) produzione di prodotti agricoli, allevamento e attività connesse;

b) trasformazione di prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli;

c) commercializzazione di prodotti agricoli;

d) [gestione forestale sostenibile in coerenza alle previsioni dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)] [2];

e) [attività di trasformazione del legno] [3].

69. Ai fini del comma 68, si intende per:

a) giovane: la persona maggiorenne di età inferiore a quarantuno anni;

b) impresa condotta da giovani: l'impresa amministrata e condotta da un giovane ovvero, in caso di società, l'impresa composta da giovani, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione [4];

c) territorio montano: i Comuni e i centri abitati delle zone B e C di svantaggio socio - economico individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, così come integrata dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti) [5].

70. I contributi sono concessi per le seguenti spese ammissibili, inerenti le attività di cui al comma 68 e sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo:

a) compravendita di terreni;

b) compravendita, costruzione o miglioramento di beni immobili;

c) [interventi di pianificazione e di gestione forestale di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 9/2007] [6];

d) compravendita di macchinari e di attrezzature;

e) compravendita di animali;

f) compravendita e messa a dimora di piante;

g) spese di promozione;

h) spese tecniche, generali e amministrative collegate a quelle di cui alle lettere a), b) e d);

i) spese per la conduzione aziendale nel limite del trenta per cento del totale delle spese riconosciute come ammissibili.

71. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle spese di cui al comma 70, nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

72. La domanda di contributo è presentata, anche prima della costituzione dell'impresa, tramite PEC, a decorrere dall'1 febbraio 2020, alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della seguente documentazione:

a) relazione descrittiva del progetto di investimento;

b) progetto preliminare e computo metrico nel caso di costruzione o miglioramento di beni immobili;

c) preventivi di spesa;

d) impegno dei giovani a mantenere la residenza nel territorio montano per almeno cinque anni dalla data indicata nel decreto di concessione del contributo [7];

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente percepiti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

73. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da tutti i giovani che la costituiranno. L'impegno di cui al comma 72, lettera d), è sottoscritto da tutti i giovani che hanno costituito o costituiranno l'impresa.

74. In caso di domande di soggetti che non sono imprenditori, la costituzione dell'impresa deve completarsi entro due mesi dalla presentazione della domanda a pena di inammissibilità della stessa.

74-bis. Il medesimo richiedente può presentare un'unica domanda di contributo per ciascun anno solare, a pena di inammissibilità di quelle successive alla prima [8].

75. A seconda della tipologia della spesa, i contributi sono concessi secondo le condizioni e limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

76. I contributi sono concessi fino all'intensità massima:

a) del cento per cento, per la compravendita di terreni ai sensi del comma 70, lettera a);

b) dell'ottanta per cento, per le altre spese di cui al comma 70.

77. In deroga al più ampio divieto di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione dei contributi di cui al comma 68, in caso di compravendita di terreni o immobili fra parenti di primo grado o fra coniugi.

78. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni; in caso di domande di soggetti che non sono imprenditori, il termine di conclusione del procedimento è sospeso di diritto per sessanta giorni e, comunque, fino alla comunicazione di avvenuta costituzione dell'impresa se anteriore. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa prescrivendo, in caso di opere edili, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conclusione delle procedure edilizie propedeutiche all'utilizzo del bene.

79. I contributi possono essere erogati in via anticipata, previa richiesta, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

80. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi:

a) deve mantenere la destinazione dei beni immobili e mobili oggetto di contributo, rispettivamente per cinque e tre anni decorrenti dalla data di richiesta del saldo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 bis, comma 2, della legge regionale 7/2000;

b) deve pianificare e certificare le superfici forestali oggetto di contributo in base al comma 70, lettera a), secondo le previsioni degli articoli 11 e 19 della legge regionale 9/2007;

c) il legno eventualmente impiegato nella costruzione o nel miglioramento di beni immobili deve essere certificato e fornito da imprese in possesso della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi, quali a titolo esemplificativo le certificazioni PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) e FSC (Forest Stewardship Council).

81. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 72, lettera d), comporta la decadenza dall'aiuto. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 80, lettera a), comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 80, lettere b) e c), comporta la rideterminazione dell'aiuto rispettivamente per l'esclusione delle spese di compravendita delle superfici forestali e di acquisto e messa in opera del legname.

82. I contributi possono essere cumulati, nei limiti previsti dalla normativa europea di riferimento, con finanziamenti agevolati erogabili per le stesse spese con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

83. Per le finalità previste dal comma 68 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.

84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli Venezia Giulia aderenti all'associazione nazionale Città del vino un contributo straordinario per la predisposizione delle linee guida da recepire nella stesura dei regolamenti comunali di polizia rurale per la corretta gestione dei territori a vocazione vitivinicola attraverso la sostenibilità delle produzioni e la diminuzione dei prodotti fitosanitari [9].

85. Il contributo di cui al comma 84 è concesso al Comune capofila dei Comuni che hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione delle attività oggetto di contributo.

86. La domanda per il contributo di cui al comma 84 è presentata entro il 30 aprile alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata del programma delle attività previste, del preventivo di spesa, di copia della convenzione sottoscritta dai Comuni e dell'impegno sottoscritto da ciascun Comune ad adottare le linee guida [10].

87. Si considerano spese ammissibili quelle per la predisposizione delle linee guida anche attraverso la collaborazione con Università o istituti di ricerca nonché quelle per l'organizzazione di iniziative di divulgazione e di condivisione delle linee guida: le spese devono essere sostenute successivamente alla data di adozione delle modifiche al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di data 22 gennaio 2014.

88. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il contributo è concesso e contestualmente erogato in via anticipata nella misura del cento per cento delle spese ritenute ammissibili. Il decreto di concessione stabilisce le modalità e i termini di rendicontazione prescrivendo, in particolare, che, prima della rendicontazione, sia acquisito il parere dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) sulla coerenza delle linee guida con il PAN.

89. Per le finalità previste dal comma 84 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.

90. Al fine di promuovere l'utilizzo di legno quale materia prima rinnovabile in coerenza con le previsioni dell'articolo 34 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle Camere di Commercio con sede in regione per la costituzione, gestione e aggiornamento del portale informatico del legno della regione, ai fini della sua commercializzazione.

91. Il contributo è concesso con procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

92. Le Camere di commercio presentano domanda dall'1 febbraio 2020 alla Direzione competente in materia di risorse forestali. La domanda è corredata del progetto dell'iniziativa e del preventivo delle spese previste, articolato in specifiche voci di costo. Il progetto prevede la condivisione con l'Amministrazione regionale del portale informatico.

93. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda secondo le condizioni e i limiti previsti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.

94. Per le finalità di cui al comma 90 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

95. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera b bis) del comma 6 e la lettera a bis) del comma 7 dell'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007;

b) le lettere a) e b) del comma 30 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

96. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), le parole «70 per cento» sono sostituite con le seguenti: «95 per cento» e le parole «30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «5 per cento».

97. La Regione, a fronte dell'eccezionale numero di richieste di indennizzo per i danni provocati alle colture agricole da fauna selvatica, pervenute nell'anno 2019 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2008 n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008), è autorizzata a concedere, in via straordinaria, un aiuto alle imprese agricole che hanno presentato domanda per i medesimi danni, per i quali non è stato possibile accertarne la causa e l'entità e per i quali non sussistono motivi di inammissibilità o esclusione della domanda ai sensi del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, 023/Pres..

98. L'aiuto di cui al comma 97 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

99. L'aiuto è concesso previa presentazione da parte delle imprese, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di caccia, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante gli aiuti "de minimis" concessi nel triennio di riferimento e l'eventuale richiesta o concessione di altri aiuti o indennizzi per i medesimi danni. Nella richiesta è indicato il termine perentorio per la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

100. L'entità del danno per cui viene riconosciuto l'aiuto di cui al comma 97 è pari al 50 per cento della percentuale media dei danni accertati nell'anno 2019 con riguardo alla stessa tipologia di coltura e nello stesso comune, provocati dalla medesima specie di fauna selvatica. Nel caso in cui la percentuale media non sia calcolabile o nel caso in cui, nella domanda presentata ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6/2008, sia stata dichiarata una percentuale di danno inferiore alla media, l'entità del danno per cui viene riconosciuto l'aiuto è pari al 50 per cento di quello dichiarato.

101. L'importo dell'aiuto è determinato applicando, all'entità calcolata ai sensi del comma 100, i valori stabiliti nel prontuario dei danni all'agricoltura per l'anno 2019 approvato ai sensi del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, 023/Pres., detratti eventuali aiuti o indennizzi concessi per i medesimi danni. L'aiuto è concesso qualora l'importo determinato sia superiore a 150 euro [11].

102. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dall'acquisizione di tutte le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 99. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, l'aiuto spettante a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.

103. Per le finalità previste al comma 97 è destinata la spesa di 300.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.

104. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella C.

 

     Art. 4. (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni e agli enti pubblici per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/Pres. del 18 febbraio 2016.

2. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 1 e di rendicontazione della spesa, nonché i requisiti dei progetti delle iniziative ammissibili a contributo.

3. I Comuni e gli enti pubblici presentano le domande di concessione dei contributi di cui al comma 1 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

6. In attuazione del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/Pres., del 18 febbraio 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica monouso, a favore delle microimprese, come definite dall'articolo 2, comma 3, dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che operano nel settore della ristorazione e che hanno la sede operativa sul territorio regionale.

7. Con regolamento, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti le iniziative finanziabili, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 6 e di rendicontazione della spesa.

8. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività, sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.

9. Le imprese di cui al comma 6 presentano le domande di assegnazione dei contributi alle Camere di commercio competenti per territorio, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 7.

10. Il contributo di cui al comma 6 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

11. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

12. Per le finalità di cui al comma 6, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 8, rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni sottoscrittori del Protocollo concernente il progetto pilota "aMare FVG" a sostegno degli oneri derivanti dalle attività di raccolta e di trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti in mare, realizzate nell'ambito del progetto pilota medesimo.

14. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 13, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

16. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell'aria promuovendo la mobilità sostenibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al gestore del servizio di trasporto pubblico regionale un contributo per la realizzazione di ulteriori iniziative finalizzate a favorire l'intermodalità del trasporto di biciclette su mezzi di trasporto dedicati e su carrelli a rimorchio attrezzati per il trasporto di biciclette.

17. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 16, corredata di una relazione illustrativa del progetto sperimentale e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. Il contributo di cui al comma 16 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

20. Nelle more della definizione dei piani di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e al fine di prevenire danni all'incolumità delle persone e alle cose, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la delocalizzazione di abitazioni private ai sensi del medesimo articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 152/2006.

21. I contributi di cui al comma 20 sono concessi per la delocalizzazione delle abitazioni private che alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano situate in aree perimetrate a rischio molto elevato R4 ai sensi del vigente PAI o in aree di attenzione come delimitate con decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale;

b) siano oggetto di un'ordinanza contingibile e urgente di sgombero e di demolizione dell'edificio emessa dal Sindaco del Comune sul cui territorio è localizzato l'immobile o di un decreto di Protezione civile ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

22. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 20:

a) la delocalizzazione deve avvenire nell'ambito dello stesso Comune sul cui territorio è situato l'immobile da delocalizzare e in una zona urbanistica omogenea a quella dove è situato l'immobile da delocalizzare e classificata in area non a rischio dal vigente PAI;

b) il nuovo immobile deve avere la medesima categoria catastale dell'immobile da delocalizzare;

c) il soggetto richiedente il contributo deve assentire l'occupazione senza oneri da parte del Comune finalizzata alla demolizione dell'immobile da delocalizzare.

23. I contributi di cui al comma 20 sono concessi ai proprietari degli immobili soggetti a delocalizzazione, fino all'importo massimo di 150.000 euro comprensivo delle spese necessarie alla demolizione e sono quantificati, con riferimento alla media dei prezzi di mercato relativi alle più recenti compravendite di immobili nella zona di ricollocazione, nelle seguenti misure [12]:

a) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fino al 75 per cento delle spese di acquisto, di recupero o di nuova costruzione di unità abitative aventi una superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile da delocalizzare e, comunque, non superiore a 120 metri quadrati, realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate;

b) per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, fino al 50 per cento delle spese di acquisto, di recupero o di nuova costruzione di unità abitative aventi una superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile da delocalizzare e, comunque, non superiore a 120 metri quadrati, realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate.

24. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente, da pubblicarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui al comma 20.

25. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 20 è disposta l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, della proprietà del terreno sul quale insisteva l'immobile delocalizzato. L'erogazione del contributo è disposta previa stipula dell'atto di cessione a titolo gratuito del terreno sul quale insisteva l'immobile delocalizzato.

26. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

27. Nelle more del ripristino e della completa funzionalità della barriera idraulica localizzata nel sito di interesse nazionale Caffaro di Torviscosa in attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto il 18 maggio 2017 con il Ministero della tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, un finanziamento a sollievo dei maggiori costi dei servizi di fognatura e di depurazione effettuati dalle infrastrutture a servizio degli agglomerati afferenti al bacino di Cervignano.

28. Il finanziamento di cui al comma 27 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'AUSIR alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di concessione e di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.

29. Qualora l'AUSIR recuperi, anche parzialmente, gli importi corrisposti a sollievo dei maggiori costi dei servizi di fognatura e di depurazione di cui al comma 27, provvede al versamento delle relative somme a favore dell'Amministrazione regionale.

30. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 305 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

31. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

32. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), è sostituito dal seguente:

«4. Il mancato rispetto di ciascuna delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.».

33. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), è inserito il seguente:

«Art. 10 bis. (Ripartizione del gettito del tributo speciale)

1. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è ripartito nel modo seguente:

a) una quota pari al 60 per cento del gettito è destinata ai Comuni sul cui territorio sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento e ai Comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio causato dalla presenza di tali installazioni;

b) una quota pari al 40 per cento del gettito è destinata al Fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati:

a) i Comuni sul cui territorio sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento;

b) i Comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio causato dalla presenza delle installazioni di cui alla lettera a);

c) le modalità di ripartizione della quota di cui al comma 1, lettera a), spettante a ciascun Comune.

3. La Regione trasferisce ai Comuni la quota di gettito determinata ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.».

34. Per le finalità di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 5/1997, come inserito dal comma 33, è destinata la spesa complessiva di 1.080.000 euro, suddivisa in ragione di 360.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

35. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), è abrogata dall'1 gennaio 2021 [13].

36. Dall'1 gennaio 2021 la Regione provvede al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) [14].

36 bis. La corresponsione del contributo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), nonché il pagamento del costo delle ispezioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, posti a carico dei responsabili degli impianti e definiti con deliberazione della Giunta regionale, si applicano nei territori dei Comuni di Trieste e di Udine con decorrenza dall'1 gennaio 2021, mentre nel territorio del Comune di Pordenone con decorrenza dall'1 luglio 2021 [15].

36-ter. I procedimenti sanzionatori conseguenti alle attività di controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, pendenti al 31 dicembre 2020, rimangono di competenza dei Comuni che hanno avviato tali procedimenti [16].

37. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 36 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

38. Per le finalità di cui al comma 36 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

39. Le tariffe per i contributi relativi agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti termici di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), riscosse da U.C.I.T. s.r.l. in qualità di agente contabile della Regione, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

40. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 39 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

41. All'articolo 38 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Utilizzo di acque da parte della Regione e degli enti regionali)»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione e gli enti regionali derivano l'acqua destinata al servizio di impianti o di immobili a essi in uso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 42, comma 5.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'utilizzo di acque da parte della Regione e degli enti regionali non è soggetto all'autorizzazione all'attingimento di cui all'articolo 40, né al provvedimento di concessione di derivazione d'acqua di cui all'articolo 42, ma al rilascio di un parere tecnico da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.».

42. Dopo il comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 11/2015 è inserito il seguente:

«1 bis. Il canone demaniale previsto dal comma 1 non può essere inferiore all'importo minimo di 12 euro.».

43. Il comma 14 dell'articolo 56 della legge regionale 11/2015 è sostituito dal seguente:

«14. La derivazione d'acqua in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione, nei casi di superamento della portata media o massima stabilita nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione, verificata alla scadenza della concessione o a seguito di istanza di variante, comporta l'obbligo, a carico del concessionario, della corresponsione dell'integrazione del canone annuo di concessione determinato sulla base della tariffa vigente al momento dell'accertamento e per l'intera durata della stessa.».

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, dei servizi di durata quinquennale aventi ad oggetto:

a) il noleggio a lungo termine di veicoli elettrici in sostituzione dei veicoli a benzina o a gasolio attualmente in uso ai seguenti soggetti: Regione, enti strumentali della Regione, enti del Servizio sanitario regionale, IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste, IRCCS "Centro di riferimento oncologico" di Aviano, Consorzi di bonifica, Comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Trieste Airport, Area Science Park, Università degli studi di Trieste, Università degli studi di Udine, Friuli Venezia Giulia Strade;

b) l'utilizzo e la gestione delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici noleggiati [17];

c) la fornitura della piattaforma informatica di gestione del parco macchine in dotazione.

45. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e gli Enti di cui al comma 44, lettera a), che aderiscono all'iniziativa è stipulata una convenzione da approvare con deliberazione della Giunta regionale.

46. A parziale sollievo degli oneri di cui al comma 44 gli Enti che sottoscrivono la convenzione di cui al comma 45 versano annualmente alla Regione, con le modalità indicate dalla convenzione stessa, un importo corrispondente al costo annuo di gestione dei rispettivi veicoli dismessi e sostituiti da quelli elettrici.

47. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 46, pari a 1.360.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

48. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa complessiva di 20.500.000 euro, suddivisa in ragione di 4.100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

49. Gli oneri e i proventi disposti dai commi 47 e 48 per le annualità successive al 2022 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli dei bilanci per gli anni medesimi e sono accertati e riscossi nei corrispondenti Titoli e Tipologie.

50. All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 32 è sostituito dal seguente:

«32. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria la Regione è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a persone fisiche per la rottamazione di veicoli usati immatricolati da almeno sette anni alla data di presentazione della domanda di contributo e per il conseguente acquisto delle tipologie di veicoli individuate dal regolamento di cui al comma 33.»;

b) il comma 32 ter è abrogato;

c) al comma 33 dopo le parole «sono definiti» sono inserite le seguenti: «le tipologie di veicoli di cui al comma 32,».

51. Con regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti l'ammontare massimo del singolo contributo di cui all'articolo 4, comma 32 bis, della legge regionale 45/2017, i livelli reddituali che consentono di accedere al contributo e il termine massimo entro il quale deve intervenire la rottamazione del motoveicolo e l'acquisto del nuovo.

52. Con il regolamento di cui al comma 51 sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui all'articolo 4, comma 32 bis, della legge regionale 45/2017, nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.

53. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 4, comma 32 bis, della legge regionale 45/2017 e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività, sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.

54. Per le finalità previste dal comma 50 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

55. Per le finalità di cui al comma 50, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 53 rimesse alle Camere di commercio, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni che aderiscono all'iniziativa comunitaria denominata "Patto dei Sindaci per il clima e l'energia", contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) riferito al proprio territorio.

57. Con regolamento regionale, da approvare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 56, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

58. I Comuni presentano la domanda di concessione del contributo di cui al comma 56 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 57.

59. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla D di cui al comma 66.

60. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), dopo le parole «della Rete» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le misure di sostegno agli enti donatori regionali di cui al comma 1».

61. Al fine di assicurare la riduzione dei consumi energetici e l'efficientamento energetico degli ambienti comunali dedicati alla pratica ludico sportiva, in modo da limitare significativamente anche l'impatto ambientale e permettere un risparmio energetico adeguando l'illuminazione a quanto previsto dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle Amministrazioni comunali della Regione, contributi a sostegno di spese di progettazione e di investimento, per interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

62. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

63. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

64. Per l'ottenimento della sovvenzione i beneficiari di cui al comma 62, in seguito ad avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.

65. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 50.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

66. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella D.

 

     Art. 5. (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. Dopo l'articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), è inserito il seguente:

«Art. 4 ter. (Sostegno per la conformazione degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico regionale)

1. Per agevolare la conformazione al Piano paesaggistico regionale degli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione o vigenti e loro varianti generali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico e, comunque, in misura non superiore a 40.000 euro a favore del singolo soggetto istante. Il contributo può essere destinato all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo.

2. Per le domande di cui al comma 1 sono ammesse a contributo anche spese sostenute dall'1 gennaio 2019.

3. Sono esclusi dalla contribuzione di cui al presente articolo gli enti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4 bis.

4. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1, redatte utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, sono presentate alla predetta struttura regionale dall'1 gennaio ed entro il 28 febbraio per gli anni 2020, 2021 e 2022 e sono corredate, a pena di inammissibilità, di un preventivo sommario di spesa. Per il procedimento trova applicazione l'articolo 4 bis, commi 2, 4, 5 e 6.».

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 2.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di incarichi o di servizi finalizzati ad attività di supporto tecnico e scientifico alla struttura regionale competente in materia di pianificazione paesaggistica e territoriale per le attività di assistenza agli Enti territoriali impegnati nell'elaborazione delle proposte di conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, nonché per le attività di supporto alla successiva fase di valutazione e controllo degli atti medesimi.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2020, di 50.000 euro per l'anno 2021 e di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

5. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le Università accreditate per l'attivazione di corsi di dottorato ovvero l'attivazione di curricula all'interno dei corsi di dottorato già attivi, che consentano lo svolgimento di progetti di alta formazione e ricerca in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica in settori disciplinari e ambiti d'interesse necessari al processo di revisione del Piano di governo del territorio e di integrazione e di attuazione del Piano paesaggistico regionale.

6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 430.000 euro, suddivisa in ragione di 24.000 euro per l'anno 2020, di 143.000 euro per l'anno 2021 e di 263.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di incarichi o di servizi finalizzati al supporto delle attività dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica e dell'edilizia e dell'Osservatorio regionale per il paesaggio di cui agli articoli 62 e 62 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

8. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

9. In relazione all'intervenuta legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), e in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare all'Ater Alto Friuli, competente per territorio, un contributo in conto capitale per l'acquisizione degli alloggi dell'Ater della provincia di Belluno siti in Comune di Sappada locati in regime di edilizia sovvenzionata.

10. Con il provvedimento di concessione è stabilito il termine di rendicontazione entro il quale l'Ater Alto Friuli presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio la documentazione in osservanza dell'articolo 37, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo).

11. Per le finalità previste al comma 9 è destinata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

12. L'Amministrazione regionale al fine di promuovere il contenimento dei consumi energetici è autorizzata a concedere contributi a sostegno delle spese relative alla fornitura e alla posa in opera per la sostituzione di serramenti, anche comprensivi di infissi, delimitanti l'involucro riscaldato verso l'esterno, negli immobili a uso abitativo situati nel territorio regionale.

13. I contributi sono concessi a soggetti privati proprietari residenti nell'immobile in cui realizzare i lavori nel limite di 10.000 euro per ciascuna domanda e nella misura del 30 per cento del costo dell'intervento.

14. La concessione del contributo è disposta su istanza, a seguito di emissione di un avviso, approvato con decreto del Direttore competente, nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione a pena di inammissibilità.

15. Con riferimento a ogni immobile è consentita la presentazione di una sola domanda per avviso. L'istruttoria delle domande è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione è disposta secondo il medesimo ordine. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza del termine di presentazione sono in ogni caso archiviate.

16. La liquidazione ed erogazione del finanziamento sono disposte a seguito della rendicontazione della spesa sostenuta dal beneficiario, presentata con le modalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il termine perentorio di sei mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo.

17. Ai beni oggetto di contributo di cui al comma 12 non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

18. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

19. All'articolo 34, comma 4 bis, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole «extraurbani, intesi ai fini della presente legge anche quelli urbani le cui tratte comprendono Comuni diversi», sono sostituite dalle seguenti: «sia extraurbani, sia urbani».

20. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 4 bis, della legge regionale 23/2007, come modificato dal comma 19, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) -Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

21. Alla legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti:

«k bis) Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA): i piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e all'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

k ter) mappatura generale dell'accessibilità: il progetto di cui all'articolo 6 che comprende la fase di predisposizione e aggiornamento dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).»;

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per lo svolgimento della funzione di centro unico di cui al comma 1 la Regione individua il soggetto di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996.»;

2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al soggetto di cui al comma 3 un finanziamento annuale, anche in via anticipata, a sollievo dei costi effettivamente sostenuti per l'esercizio della funzione di centro unico di riferimento regionale in materia di accessibilità.

3 ter. Per ottenere il finanziamento il soggetto interessato presenta entro il 31 gennaio di ciascun anno apposita istanza alla Direzione centrale infrastrutture e territorio corredata del programma delle attività e del relativo preventivo di spesa e trasmette alla Direzione una dichiarazione dalla quale risulti documentato l'impiego del finanziamento concesso, con l'indicazione delle attività svolte e dei soggetti a cui è stata fornita assistenza nell'esercizio della funzione di centro unico di riferimento regionale per l'accessibilità.»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con propria deliberazione la Giunta regionale individua eventuali ulteriori compiti e funzioni del centro unico regionale.»;

c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole «(Legge finanziaria 1986)» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 104/1992»;

2) al comma 5 le parole «articolo 6» sono sostituite dalle seguenti «articolo 36»;

d) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8 bis. (Finanziamento PEBA)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione del PEBA di cui all'articolo 8, comma 1.

2. Il contributo massimo concedibile è pari al 50 per cento della spesa sostenuta dal Comune e non può superare i seguenti importi, stabiliti in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda:

a) 3.000 euro, per i Comuni con popolazione residente sino a 2.000 abitanti;

b) 5.000 euro, per i Comuni con popolazione residente compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

c) 10.000 euro, per i Comuni con popolazione residente compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

d) 20.000 euro, per i Comuni con popolazione residente compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

e) 40.000 euro, per i Comuni con popolazione residente oltre i 20.000 abitanti.

3. Il contributo è concesso ai Comuni della Regione che predispongono e approvano il PEBA secondo le linee guida metodologiche approvate entro il 30 giugno 2020 con decreto del Direttore del Servizio edilizia e pubblicate sul sito della Regione.

4. I Comuni possono presentare istanza di contributo in forma aggregata attraverso l'individuazione di un Comune capofila e realizzando un PEBA che riguardi il territorio di tutti i Comuni aggregati. In tal caso il contributo massimo concedibile è dato dalla somma dei contributi erogabili a ciascun Comune in relazione alla propria popolazione residente.

5. Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio e viene concesso solo in relazione a PEBA che hanno ad oggetto aree, percorsi ed edifici non ancora analizzati sulla base delle indicazioni di cui al presente articolo.

6. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

7. L'incarico è affidato entro centottanta giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione del contributo. Nel caso di mancato rispetto del termine, l'organo concedente, su istanza del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, ha facoltà di concedere una sola proroga, ovvero di fissare un nuovo termine, entro il limite massimo di centottanta giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine ulteriore si procede alla revoca del finanziamento.

8. I contributi sono concessi mediante il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di avviso, approvato con decreto del Direttore del Servizio edilizia, nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.

9. La domanda è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio e contiene l'indicazione del costo preventivato per la predisposizione del PEBA.

10. Le domande sono ammesse a contributo fino all'esaurimento dei fondi a disposizione.

11. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione del decreto di assegnazione dei contributi.».

22. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3 bis, della legge regionale 10/2018, come inserito dal comma 21, lettera b), punto 2), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

23. Per le finalità di cui all'articolo 8 bis, comma 1, come inserito dal comma 21, lettera d), è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2020, di 250.000 euro per l'anno 2021, di 250.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

24. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 56 bis 2, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le domande presentate nell'anno 2019 e non finanziate per mancanza di risorse conservano validità fino al 31 dicembre 2020, al fine di consentire il finanziamento degli interventi già individuati dalla Giunta regionale ai sensi del medesimo articolo 4, comma 56.

25. Per le finalità di cui al comma 24 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Sacile, come contributo in conto capitale una tantum, il contributo già concesso, con decreto n. PMT/SEDIL/UD/_2962_/EV/PU-16, del 22 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 6, commi 19, 20 e 21, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per gli agli anni dal 2012 al 2023 e a concedere un contributo straordinario integrativo per la progettazione e la realizzazione del fabbricato da adibire a distaccamento permanente dei Vigili del fuoco, limitatamente all'importo del nuovo quadro economico dei lavori, di complessivi 1.990.000 euro.

27. La liquidazione del contributo è disposta in base alla progressione della spesa, previa richiesta di erogazione da parte dell'Ente beneficiario, secondo quanto disposto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, (Disciplina organica dei lavori pubblici).

28. I commi 23 e 24 dell'articolo 5 della legge regionale legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono abrogati.

29. Per le finalità di cui al comma 26, con riferimento alla conferma del contributo già concesso, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

30. Per le finalità di cui al comma 26, con riferimento al contributo straordinario integrativo, è destinata la spesa di complessivi 310.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per l'anno 2021 e di 180.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

31. Al comma 1 dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), la parola «straordinaria» è soppressa.

32. Per le finalità di cui all'articolo 7 ter, comma 1, della legge regionale 20/1983, come modificato dal comma 31, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

33. Le donazioni liberali pari a 431.945,33 euro accreditate sul Fondo regionale per la Protezione civile in conseguenza della raccolta fondi attivata in occasione degli eventi atmosferici del 28 ottobre 2018, possono essere utilizzate dalla Protezione civile della Regione per le seguenti finalità:

a) realizzazione di interventi di sistemazione, messa in sicurezza e restauro della Pieve di San Floriano di Illegio di Tolmezzo per 95.000 euro, della Chiesa di San Martino di Luincis a Ovaro per 25.000 euro e della Chiesa di Santa Maria del Mare a Lignano Sabbiadoro per 90.000 euro, mediante la stipula di convenzioni con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e gli enti proprietari dei suddetti edifici di culto;

b) realizzazione di interventi di ripristino, valorizzazione ambientale e di rimboschimento delle aree boscate di Claut per 90.000 euro, di Paularo per 40.000 euro, di Sappada per 50.000 euro e di Sauris per 41.945,33 euro, anche mediante delega ai rispettivi Comuni sotto il coordinamento della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche [18].

34. Per le finalità di cui al comma 33, pari a 431.945,33 euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

35. Le opere di sistemazione per superare la precarietà di accessibilità della strada Valbruna - Borgo Lussari vengono realizzate per il tramite della Protezione civile della Regione.

36. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

37. Al comma 19 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), dopo le parole «entro l'esercizio finanziario» la parola «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».

38. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), e dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio è autorizzata a stipulare convenzioni con Università o Istituti pubblici di ricerca per lo sviluppo di attività di ricerca e consulenza scientifica, di natura multidisciplinare, a supporto delle funzioni esercitate dalla Regione nelle materie di competenza della Direzione medesima. Tali convenzioni sono prioritariamente finalizzate allo svolgimento delle procedure per l'aggiornamento del Piano del governo del territorio, da attuarsi ai sensi dell'articolo 1 bis della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione).

39. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Società Interporto di Trieste S.p.A. per opere di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del centro intermodale finalizzato a migliorarne la funzionalità e a incrementare il trasporto merci via ferrovia.

41. Entro il 30 aprile 2020 la Società Interporto di Trieste S.p.A. presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

42. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

43. Il contributo di cui al comma 40 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento.

44. Per le finalità previste dal comma 40 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

45. Dopo il comma 22 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è inserito il seguente:

«22 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, in qualità di gestore del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR), nella misura massima di 100.000 euro annui, rapportati a 0,30 euro per passeggero che, utilizzando il servizio di trasporto pubblico, arriva o parte dal Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di primo livello di "Trieste Airport", a parziale copertura degli oneri sostenuti per la gestione di detta infrastruttura.».

46. Per le finalità previste dal comma 45 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

47. Per sostenere interventi di edilizia scolastica è istituito un Fondo per le spese d'investimento destinato agli enti locali competenti ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica). Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

a) conferimenti ordinari della Regione;

b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;

c) conferimenti dello Stato;

d) stipula di appositi mutui.

48. La Giunta regionale definisce con il programma triennale previsto dall'articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), le tipologie degli interventi finanziabili, i criteri e le priorità, le modalità e i termini di presentazione delle domande.

49. I contributi previsti dai commi 47 e 48 possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

50. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa complessiva di 20 milioni di euro, suddivisa in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

51. Al fine di salvaguardare le opere e il patrimonio di particolare rilevanza storica, artistica e culturale quale è il comprensorio del Santuario della Santissima Trinità di Polcenigo, monumento nazionale e Patrimonio dell'Umanità UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia dei Santi Lorenzo Martire e Antonio Abate di Coltura di Polcenigo per la riqualificazione del comprensorio del Santuario della Santissima Trinità.

52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

53. Per le finalità previste dal comma 51 è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2020 e di 100.000 per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 67.

54. Ai fini della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), l'Amministrazione regionale è autorizzata a implementare i fondi a disposizione per gli interventi di edilizia da realizzare su strutture a sostegno dei centri di aggregazione giovanile.

55. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spesa in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.

56. Al fine di sostenere i costi per modeste manutenzioni ordinarie o per l'acquisto di beni di consumo finalizzati a migliorare la struttura e/o l'impiantistica dell'edificio scolastico, che non richiedono provvedimenti autorizzativi di enti o autorità terze, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale in via sperimentale alle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio regionale.

57. Le spese per le modeste manutenzioni ordinarie di cui al comma 56 non comprendono spese professionali o tecniche che richiedano il ricorso a professionisti esterni.

58. I contributi di cui al comma 56 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, nella misura massima di 7.500 euro a istituto scolastico, fino a esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale. Le domande sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla struttura regionale competente in materia di edilizia scolastica, entro il 30 aprile di ogni anno e sono corredate della fattura quietanzata attestante l'avvenuto pagamento delle spese. La struttura regionale competente istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e la conseguente ammissibilità della spesa.

59. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 340.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella E di cui al comma 67.

60. L'Amministrazione regionale, al fine di ridurre l'incidentalità di utenti deboli della strada (ciclisti e pedoni) mediante il rafforzamento con segnaletica luminosa e con rilevatori intelligenti di velocità e di passaggio sia dei veicoli che dei pedoni e delle biciclette, è autorizzata a concedere ai Comuni ex capoluogo di Provincia contributi finalizzati a progetti pilota di sicurezza stradale e per l'esecuzione dei lavori.

61. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

62. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

63. Per l'ottenimento della sovvenzione, i beneficiari di cui al comma 61, in seguito ad avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.

64. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella E di cui al comma 67.

65. All'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo le parole «delle Pro Loco,» sono inserite le seguenti: «delle parrocchie»;

b) al comma 1 dopo le parole «delle Pro Loco,» sono inserite le seguenti: «delle parrocchie,»;

c) al comma 2 le parole «e non concessi agli enti di cui al comma 1» sono soppresse;

d) al comma 3 dopo le parole «della presente legge.» è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso i contributi previsti dai commi 1 e 2 non sono tra loro cumulabili.».

66. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2019, come modificati dal comma 65, lettere b) e c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

67. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella E.

 

     Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è sostituito dal seguente:

«2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere anticipazioni di cassa sugli incentivi che lo Stato eroga ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), per la propria attività a valere sul FUS. Le anticipazioni sono concesse a ciascun organismo in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato agli organismi richiedenti nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono subordinatamente all'assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione.».

2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Per l'esercizio 2020 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:

a) 56,5 per cento all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;

b) 43,5 per cento alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

4. Alle finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Dopo l'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:

«Art. 30 ter. (Sostegno delle imprese culturali e creative)

1. La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo.

2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale definisce con regolamento o avviso le misure di aiuto in armonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea, i criteri e le modalità di intervento previsti per l'attuazione degli incentivi di cui al comma 1.

3. Laddove espressamente previsto dai dispositivi attuativi di cui al comma 2, sono finanziabili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla presentazione della domanda d'incentivo.».

6. Per le finalità di cui all'articolo 30 ter della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 5, è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.

7. Per l'esercizio 2020 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all'articolo 28 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:

a) 27,5 per cento all'Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);

b) 25,2 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);

c) 20,5 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli Venezia Giulia;

d) 26,8 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).

8. Alle finalità di cui al comma 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese di missione dei soggetti designati o nominati, su propria proposta, dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome quali propri rappresentanti in commissioni, comitati, consigli, collegi o altri organismi di rilevanza nazionale in materia di cultura e sport. Il rimborso è ammissibile qualora non vi provveda l'organismo stesso o il soggetto che lo ha costituito ed è riconosciuto nella misura prevista per i dipendenti regionali di qualifica dirigenziale.

10. Per le finalità di cui comma 9 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.

11. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:

«Art. 26 bis. (Premio letterario "Friuli Venezia Giulia")

1. Al fine di valorizzare la cultura letteraria, intesa anche come strumento di divulgazione e di conoscenza del territorio regionale, è istituito il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia", che viene annualmente conferito a un autore e a un'opera letteraria che racconta i luoghi e le caratteristiche della regione Friuli Venezia Giulia. Il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" consiste in un premio in denaro, nella pubblicazione dell'opera premiata e nella copertura, a favore dell'autore, delle spese per la residenza artistica in regione finalizzata alla realizzazione dell'opera letteraria.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore della Fondazione Pordenonelegge.it di Pordenone un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale, a fronte della presentazione di un piano annuale dettagliato di organizzazione del Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" per l'anno di riferimento.».

12. Per le finalità di cui all'articolo 26 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 11, è destinata la spesa complessiva di 105.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.

13. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Ecomusei)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.

2. L'Ecomuseo è una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare i caratteri di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali.

3. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:

a) rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità;

b) attivare e rendere partecipi direttamente le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;

c) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area omogenea;

d) promuovere la progettazione di forme di turismo culturale improntate alla sostenibilità e finalizzate alla conoscenza del territorio nelle sue varie componenti e articolazioni, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle popolazioni locali.»;

b) dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 12.1 (Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)

1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e fondazioni culturali, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 12, comma 3.

2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.

3. Con regolamento regionale sono definiti, in particolare, i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Il regolamento tiene conto, in particolare:

a) delle caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'Ecomuseo;

b) della partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;

c) della presenza di enti locali singoli o associati;

d) della presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;

e) dell'allestimento di un luogo aperto al pubblico di interpretazione, documentazione e informazione;

f) dell'esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;

g) della presenza attiva e documentata, da almeno tre anni, sul territorio;

h) dell'assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli della rete tematica dei musei appartenenti al Museo regionale etnografico storico sociale-MESS, con i quali vi è stretta interazione.

 

     Art. 12.2 (Denominazione e marchio)

1. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva e originale e a un proprio marchio esclusivo.

2. Gli Ecomusei comunicano alla Regione la denominazione e il marchio. Tale marchio è veicolo di promozione dell'Ecomuseo, che lo tutela nelle forme consentite.

 

     Art. 12.3 (Contributi nel settore ecomuseale)

1. L'Amministrazione regionale sostiene la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi annuali fino alla misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Con regolamento regionale sono definiti, in particolare, i termini, i criteri, le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1, nonché i requisiti minimi per l'accesso ai contributi medesimi.».

14. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 12 a 12.3 della legge regionale 23/2015, come inseriti dal comma 13, gli Ecomusei già riconosciuti ai sensi della legge regionale 10/2006 mantengono tale riconoscimento.

15. La legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. I procedimenti contributivi avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.

17. In via transitoria, per l'anno 2020, l'Amministrazione regionale sostiene la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei già riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi.

18. L'importo dei contributi di cui al comma 17 è determinato in misura pari all'ultimo contributo rispettivamente concesso a ciascun Ecomuseo [19].

19. Per le finalità di cui al comma 17, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato [20].

20. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso [21].

20 bis. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

20 ter. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio dell'esercizio in corso e che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività degli Ecomusei:

a) spese direttamente connesse ai programmi di attività e di iniziative culturali e didattiche;

b) spese per compensi: in particolare, a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi;

c) spese generali di funzionamento, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso: in particolare, spese per la retribuzione lorda del personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo, spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche degli Ecomusei, spese per il noleggio o la locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attività ecomuseali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, spese relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19 [22].

21. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 12.3 della legge regionale 23/2015, come inseriti dal comma 13, è destinata la spesa complessiva di 660.000 euro, in ragione di 330.000 euro per ciascun anno 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.

22. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 330.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.

23. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015 è sostituito dal seguente:

«5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o suo delegato e da un esperto individuato, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 7/2000, tra quelli iscritti nell'elenco regionale di esperti in campo culturale ovvero da un funzionario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.».

24. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 5, della legge regionale 23/2015, come sostituito dal comma 23, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

25. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 16/2014 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti di iniziative e attività per i quali siano presentate domande di finanziamento ai sensi del presente Capo, richieda, per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo e dei criteri di selezione definiti nei regolamenti e negli avvisi pubblici previsti dal medesimo Capo, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, le commissioni di valutazione disciplinate negli stessi regolamenti e avvisi pubblici sono integrate con uno o più componenti esperti designati, previa intesa, dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.».

26. Agli oneri derivanti dal comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 16/2014, come aggiunto dal comma 25, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

27. Nelle more della conclusione del procedimento di commissariamento dell'Università popolare di Trieste e dell'insediamento dei nuovi organi, per le finalità di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014 la Regione è autorizzata a sostenere l'attività dell'Università, nel limite massimo di 870.000 euro annui.

28. La concessione ed erogazione in un'unica soluzione del finanziamento di cui al comma 27 è subordinata alla presentazione da parte dell'Università popolare di Trieste alla Regione del programma 2020 degli interventi e alla sua approvazione da parte della Giunta regionale.

29. Fino al completamento del programma di intervento di cui al comma 28 continua a trovare applicazione la vigente convenzione prevista dall'articolo 27 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014, già prorogata ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).

30. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 2.610.000 euro, suddivisa in ragione di 870.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.

31. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 bis della legge regionale 23/2015 sono inseriti i seguenti:

«5 bis. La Regione assicura ai musei che fanno parte del MESS contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per gli oneri relativi alle attività di gestione e funzionamento dei musei medesimi.

5 ter. I contributi di cui ai commi 5 e 5 bis sono ripartiti tra i musei aderenti al MESS sulla base di quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 2.».

32. Per le finalità di cui al comma 5 bis dell'articolo 12 bis della legge regionale 23/2015, come inserito dal comma 31, è destinata la spesa complessiva di 1.490.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per l'anno 2020 e 570.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.

33. Alla lettera a) del comma 22 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), dopo le parole «privati senza scopo di lucro» sono aggiunte le seguenti: «o da società cooperative».

34. L'articolo 7, comma 22, lettera a), della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 33, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 29, della legge regionale 13/2019.

35. Alle finalità di cui all'articolo 7, comma 22, lettera a), della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

36. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:

«Art. 29 bis. (Partenariato con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali a progetti o programmi triennali)

1. Per la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, la Regione può stipulare con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali per progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, convenzioni per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, ulteriori rispetto a quelli oggetto dei finanziamenti medesimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.».

37. Per le finalità di cui all'articolo 29 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 36, è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro per gli anni 2020-2022, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.

38. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «straordinario» è soppressa;

b) dopo le parole «sino all'importo massimo» è inserita la seguente: «annuo».

39. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 9, della legge regionale 29/2018, come modificato dal comma 38, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.

40. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella F.

 

     Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato alla realizzazione nel 2020 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse Edili, nonché a favore dei lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultano iscritti alle Casse medesime.

2. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2020, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, il progetto di cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1, indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2019.

3. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) di importo pari alla somma da erogare.

4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 1 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2020 procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 3, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.

5. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile 2020 al 31 marzo 2021 [23].

6. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2021 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), chiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso [24].

7. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 6, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.

8. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2019.

9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

10. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2020 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

11. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 10 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

12. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 10, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.

13. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 10 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

14. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 10, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.

15. Le risorse di cui al comma 18 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2019.

16. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2020 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 10. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2019.

17. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2021 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

18. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

19. Il comma 2 dell'articolo 30 nonies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

«2. Ai componenti del Comitato è corrisposto, oltre al rimborso delle spese sostenute, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina.».

20. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 19 si provvede a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

21. [Al fine di garantire la più diffusa conoscenza della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per fornire la più adeguata formazione in materia di salute e di sicurezza ai lavoratori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo, individuando il soggetto più idoneo a tale scopo, per uno studio di fattibilità per la progettazione del "Centro Promozione Sicurezza"] [25].

22. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 21, corredata del preventivo di spesa, è presentata al Servizio competente in materia di formazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione] [26].

23. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 30.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98] [27].

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2018 n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), un contributo straordinario per l'anno scolastico 2019/2020, nella misura fissata al comma 28, a favore delle Istituzioni scolastiche di seguito indicate:

a) Associazione "Scuola materna Maria Immacolata", ente gestore della scuola dell'infanzia "Maria immacolata" di Fiume Veneto;

b) "Ente Convitto A. Gianelli", ente gestore della scuola dell'infanzia "A. M. Gianelli" di Tolmezzo;

c) "The Mills S.r.l." di Udine, Ente gestore della Scuola dell'infanzia The Mills English School di Udine;

d) "The Mills S.r.l." di Udine, Ente gestore della Scuola primaria The Mills English School di Udine e) "The Mills S.r.l." di Udine, Ente gestore della Scuola secondaria di I grado The Mills English School di Udine;

f) Istituto comprensivo delle "Valli del Meduna - Cosa - Arzino" di Travesio;

g) Parrocchia "San Martino Vescovo" di Zoppola, ente gestore della scuola dell'infanzia "Card. A. Panciera";

h) Parrocchia "San Giuseppe" di Pordenone, ente gestore della scuola dell'infanzia "Santa Maria Goretti" di Pordenone;

i) Associazione per la gestione della scuola materna parrocchiale "Valentino Cecutti" di Povoletto, ente gestore della scuola dell'infanzia "V. Cecutti".

25. Gli interventi da realizzare per le finalità di cui al comma 24 devono essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal "Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019/2020", approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 650.

26. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 24 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

27. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)), e successive modificazioni.

28. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 31.400 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98 così suddivisa:

a) 2.000 euro a favore dell'Associazione "Scuola materna Maria Immacolata", ente gestore della scuola dell'infanzia "Maria immacolata" di Fiume Veneto;

b) 5.500 euro a favore dell'"Ente Convitto A. Gianelli", ente gestore della scuola dell'infanzia "A. M. Gianelli" di Tolmezzo;

c) 1.800 euro a favore di "The Mills S.r.l." di Udine, Ente gestore della Scuola dell'infanzia The Mills English School di Udine;

d) 2.500 euro a favore di "The Mills S.r.l." di Udine, Ente gestore della Scuola primaria The Mills English School di Udine;

e) 2.000 euro a favore di "The Mills S.r.l." di Udine, Ente gestore della Scuola secondaria di I grado The Mills English School di Udine;

f) 12.000 euro a favore dell'Istituto comprensivo delle "Valli del Meduna - Cosa - Arzino" di Travesio;

g) 1.900 euro a favore della Parrocchia "San Martino Vescovo" di Zoppola, ente gestore della scuola dell'infanzia "Card. A. Panciera";

h) 2.000 euro a favore della Parrocchia "San Giuseppe" di Pordenone, ente gestore della scuola dell'infanzia "Santa Maria Goretti" di Pordenone;

i) 1.700 euro a favore dell'Associazione per la gestione della scuola materna parrocchiale "Valentino Cecutti" di Povoletto, ente gestore della scuola dell'infanzia "V. Cecutti".

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 37 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), un contributo straordinario per l'anno scolastico 2019/2020, nella misura fissata al comma 33, a favore dell'Istituto comprensivo "Celso Macor" di Mariano del Friuli.

30. Gli interventi da realizzare per le finalità di cui al comma 29:

a) sono destinati agli alunni della scuola secondaria di primo grado;

b) devono riguardare la lingua friulana;

c) devono essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti dell'area tematica "La conoscenza storica, antropologica, linguistica e ambientale del Friuli Venezia Giulia", individuata dal "Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019/2020", approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 650.

31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

32. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0114/Pres. del 20 maggio 2011 e successive modificazioni.

33. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 2.400 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per le finalità di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento della offerta formativa del sistema scolastico regionale), nella misura fissata dal comma 36 in favore della Parrocchia di San Giorgio Martire di Pagnacco, ente gestore della Scuola dell'Infanzia paritaria "Elena Bettini".

35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Si applicano le disposizioni di cui al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 097/Pres. ( Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle sezioni primavera), e successive modificazioni e integrazioni, e al Bando approvato con decreto 8 agosto 2019, n. 9125/LAVFORU. Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2019/2020.

36. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

37. L'Amministrazione regionale intende promuovere l'attività svolta dalle scuole secondarie di secondo grado con indirizzo nautico in materia di istruzione nautica, contribuendo agli oneri per la manutenzione e il funzionamento dell'imbarcazione utilizzata per l'attività didattica.

38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

39. Per le finalità previste dal comma 37, relativamente all'attività di manutenzione dell'imbarcazione utilizzata per l'attività didattica, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare lo scorrimento della graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 8, commi 41, 42 e 43, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), approvata con decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 14 giugno 2019, n. 6887/LAVFORU.

41. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella G di cui al comma 98.

43. Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione di un progetto sperimentale per l'identificazione precoce dei problemi nelle sfere dell'apprendimento e per supportare l'attività di prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA).

44. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 43 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere una convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo" di Trieste e la scuola individuata dall'Ufficio scolastico regionale appartenente ai centri territoriali di supporto (CTS).

45. La scuola di cui al comma 44 presenta la proposta progettuale al Servizio competente in materia di istruzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

46. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema della convenzione di cui al comma 44, unitamente alla proposta progettuale.

47. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa complessiva di 40.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

48. Fermo l'acquisto di efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento previste dalla legge 18 agosto 2005 n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e dai relativi regolamenti di attuazione, il Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, previsto dall'articolo 15 della legge regionale 20/2005, rimane finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20/2005, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 20/2005, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati, anche non accreditati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività per l'anno educativo 2020/2021.

49. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 48, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

50. Dopo l'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è inserito il seguente:

«Art. 15 ter. (Fondo per il contenimento rette)

1. A partire dall'anno 2020, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3, è istituito un Fondo per il contenimento delle rette, destinato ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati ai sensi dell'articolo 20.

2. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

a) conferimenti ordinari della Regione;

b) conferimenti dello Stato;

c) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.».

51. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 50, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

52. Al comma 44 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dopo le parole «per lo svolgimento delle attività» sono inserite le seguenti: «, a valere sulle istanze presentate nell'anno 2019».

53. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tarvisio per il nido "I cuccioli" un contributo straordinario di misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo 2018/2019.

54. Per accedere al contributo di cui al comma 53 il Comune di Tarvisio deve presentare domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

55. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 53 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

56. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa di 28.742,38 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

57. Alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: «Trasporto scolastico, acquisto libri di testo e spese di ospitalità»;

b) la rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: «(Assegni per trasporto scolastico, acquisto libri di testo e spese di ospitalità)»;

c) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, nell'ambito delle azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio, eroga assegni di studio per il trasporto scolastico, l'acquisto di libri di testo non dati in comodato ai sensi del capo I e per l'abbattimento delle spese di alloggio in strutture accreditate ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), in favore di nuclei familiari residenti in regione che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado del sistema scolastico regionale.»;

d) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

«b) l'importo forfettario degli assegni di studio differenziato per distanza dalla residenza dello studente; tale importo è ridotto forfettariamente per i nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado qualora presso l'istituto frequentato sia attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito e maggiorato forfettariamente per i nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti ospitati presso strutture accreditate ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012;».

58. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2018, come sostituito dal comma 57, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

59. All'articolo 7 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «e a concedere all'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, soggetto deputato a coordinare le attività, un contributo annuo nella misura di cui al comma 6 per la costituzione di un Fondo al quale concorrono in parti uguali le Regioni e le Province autonome sottoscrittrici del protocollo medesimo» sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'istituzione scolastica di cui al comma 2 è liquidato l'importo annuo nella misura prevista al comma 6 per la costituzione di un Fondo al quale concorrono le Regioni e le Province autonome sottoscrittici del protocollo d'intesa.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di protocollo d'intesa. Lo schema contiene i termini per la presentazione della rendicontazione e per la liquidazione della quota che concorre alla costituzione del Fondo di cui al comma 3.».

60. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 6/2013, come modificato dal comma 59, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

61. La legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), è modificata come segue:

a) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

«h) i Presidenti dei Consorzi universitari o loro delegati e i rappresentati degli enti nei cui territori di riferimento sono ospitate sedi decentrate degli Atenei e che operano in materia di diritto allo studio universitario o loro delegati.»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«2 bis. Per i criteri di riparto e per gli interventi di sostegno del diritto allo studio presso le sedi decentrate, partecipano alle sedute, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni ospitanti le sedi decentrate.»;

c) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

«c) promuove il coordinamento tra gli interventi di competenza dell'ARDISS, quelli di competenza del sistema universitario regionale e degli altri enti che operano presso le sedi universitarie decentrate in materia di diritto allo studio universitario;»;

d) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:

«g) gli indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti e i criteri di riparto delle risorse destinate nel triennio a sostegno degli enti e istituzioni medesime per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, tenuto conto della dimensione e delle caratteristiche dei servizi stessi.»;

e) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 9, è inserita la seguente lettera:

«d bis) la programmazione delle risorse destinate nel triennio a sostegno degli enti e istituzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera g), per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate;»;

f) dopo il comma 2 dell'articolo 9 è inserito il seguente:

«2 bis. Le risorse di cui al comma 2, lettera d bis), sono stabilite con la legge di stabilità regionale.»;

g) il comma 7 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«7. La partecipazione al Comitato degli studenti dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza pari a 30 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali, con oneri a carico del bilancio dell'ARDISS.»;

h) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:

«c) ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario. Sono considerate altre forme di intervento i servizi resi alle università per il loro funzionamento nell'ambito del diritto allo studio presso le sedi decentrate.».

62. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa complessiva di 1.320.000 euro suddivisa in ragione di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università della terza età di Lignano un contributo straordinario per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale).

64. Il contributo di cui al comma 63 è concesso a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2018, n. 0192/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale).

65. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di istruzione.

66. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 3.400 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

67. Ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale 2/2011 possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10, tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, anche tenendo conto della perequazione dei finanziamenti ministeriali, è assegnata all'Università degli studi di Udine e alla Scuola internazionale Superiore di Studi Avanzati - Sissa di Trieste, per le finalità di cui alla predetta legge, una quota aggiuntiva a titolo di perequazione per l'anno 2021 [28].

68. Le risorse di cui al comma 67 sono ripartite nella misura di 267.100 euro a favore dell'Università degli studi di Udine e nella misura di 50.000 euro a favore della Scuola internazionale Superiore di Studi Avanzati - Sissa di Trieste [29].

69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 250.000 euro, per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

70. L'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli - Venezia Giulia), è abrogato.

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con le Università degli Studi di Trieste e di Udine per il sostegno del Progetto "I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale", promosso nel 2010 dall'Accademia Nazionale dei Lincei e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e realizzato dalla Fondazione "I Lincei per la Scuola" insieme ai Poli territoriali con lo scopo di proporre e organizzare attività di formazione per i docenti, volte al miglioramento del sistema d'istruzione, attraverso corsi di aggiornamento svolti con metodo laboratoriale nelle discipline dell'italiano, della matematica e delle scienze.

72. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati gli schemi di convenzione e la proposta di interventi, unitamente al riparto delle risorse a favore delle due Università quali due unici Poli del Progetto nazionale nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia. Gli interventi sono destinati a incrementare la copertura geografica delle attività di formazione, soprattutto nelle aree periferiche e montane e a favorire l'utilizzo della didattica a distanza.

73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere rispettivamente al Comune di Pordenone, al Comune di San Vito al Tagliamento e al Liceo Scientifico statale "G. Marinelli" di Udine un contributo straordinario per le medesime finalità di cui al Bando per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020, da suddividersi in parti uguali tra i beneficiari.

75. Per l'ottenimento della sovvenzione, i beneficiari di cui al comma 74 presentano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione la sovvenzione è erogata in via anticipata e sono fissate le modalità di rendicontazione.

76. Per le finalità di cui al comma 74 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

77. L'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è modificato come segue:

a) il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. L'Amministrazione regionale riconosce che le azioni svolte dall'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, da Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl di Udine, dal Polo Tecnologico di Pordenone, società consortile per azioni, dal Consorzio Innova FVG di Amaro e dal BIC Incubatori FVG Srl di Trieste volte al rafforzamento della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, possono svolgere un incisivo ruolo per la crescita della competitività del sistema economico territoriale.»;

b) al comma 17 le parole «tra gli enti gestori dei Parchi scientifici e tecnologici regionali e il BIC Incubatori FVG srl di Trieste» sono sostituite dalle seguenti: «tra i soggetti di cui al comma 16»;

c) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, a concedere contributi a favore dei soggetti di cui al medesimo comma, per la realizzazione di progetti, anche con la partecipazione a reti lunghe nazionali, europee o internazionali, finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, d'innovazione, al sostegno alla digitalizzazione delle imprese, allo sviluppo di centri di sperimentazione su tecnologie abilitanti o applicate a settori strategici dell'economia regionale, nonché alla nascita di nuove imprese.»;

d) il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. Ciascun progetto deve essere in linea con il sistema operativo delle politiche per l'innovazione denominato "ARGO", approvato con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 1 marzo 2018 dalla Regione, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ai sensi dell'articolo 8, commi 54 e seguenti, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).»;

e) il comma 20 è sostituito dal seguente:

«20. I progetti possono essere congiunti e di durata pluriennale. In caso di progetti congiunti la collaborazione progettuale deve risultare da uno specifico accordo che definisca le attività in capo a ciascun soggetto e i rispettivi rapporti intercorrenti tra le parti. La collaborazione può essere formalizzata anche attraverso la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS).»;

f) al comma 21, dopo le parole «al progetto.» è aggiunto il seguente periodo: «La domanda deve essere corredata altresì della relazione illustrativa contenente la proposta di attività e la proposta di riparto della Cabina di Regia istituita nell'ambito del progetto complesso Industry Platform 4 FVG (IP4FVG) facente parte del sistema "ARGO", che per le presenti finalità è integrata con i rappresentanti dei soggetti di cui al comma 16.»;

g) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21 bis. Limitatamente all'anno 2020 la domanda di contributo è presentata entro il 30 giugno 2020.»;

h) il comma 22 è sostituito dal seguente:

«22. La Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione delle domande, stabilisce la percentuale massima di scostamento ammissibile tra risultati attesi e risultati realizzati nonché le soglie di scostamento ammissibili con l'indicazione delle relative percentuali di riduzione del contributo ai fini della determinazione dell'ammontare di quest'ultimo in fase di rendicontazione.»;

i) il comma 23 è sostituito dal seguente:

«23. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento riguardanti il personale direttamente coinvolto nelle attività progettuali, oltre a un rimborso in misura forfettaria non superiore al 15 per cento del contributo concesso a copertura delle altre spese. Con decreto del direttore competente in materia di ricerca è stabilito il costo orario standard del personale.»;

j) al comma 25, prima delle parole «Qualora le risorse» è inserito il seguente periodo: «Con decreto del direttore competente in materia di ricerca è effettuato il riparto delle risorse regionali tenuto conto delle dimensioni dei progetti presentati e dei risultati attesi.».

78. Per le finalità derivanti dal disposto di cui ai commi 16, 18 e 23 dell'articolo 7 della legge regionale 27/2014, come sostituito dalle lettere a), c) e i) del comma 77, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2 quater, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), il contributo, a titolo di cofinanziamento, al Comune di Pordenone, che in riferimento alla medesima legge regionale ha presentato nei termini istanza ai sensi dell'Avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani, ma non ammissibile a contributo per carenza di documentazione.

80. Per accedere al cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani, il Comune di Pordenone presenta domanda alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità stabilite dall'articolo 6 dell'Avviso richiamato al comma 79.

81. Per la ripartizione delle risorse disponibili e per la concessione del cofinanziamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'Avviso richiamato al comma 79.

82. Per le finalità di cui al 79 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale complessivo di 60.000 euro, di pari importo, ai Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti per valorizzare iniziative e attività finalizzate a promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e del rispetto, la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale.

83 bis. In relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, le attività finanziate ai sensi del comma 83, per l'anno 2020, possono realizzarsi entro il 30 giugno 2021. I Comuni trasmettono la rendicontazione del contributo concesso entro il 30 settembre 2021 [30].

84. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 83, corredata del preventivo di spesa, è presentata alla struttura regionale competente in materia di pari opportunità entro il 31 marzo di ogni anno. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione [31].

85. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 60.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

86. Al fine di favorire l'accesso ai servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità rivolta ai minori dai 3 ai 14 anni, nel periodo intercorrente tra il mese di maggio e agosto 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via sperimentale per l'anno 2020, a concedere una agevolazione ai nuclei familiari attribuita in attuazione della Carta Famiglia di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) [32].

87. L'agevolazione di cui al comma 86 è richiesta dal nucleo familiare con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), in possesso della Carta Famiglia quale contributo diretto e forfettario per le spese sostenute, per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia di età 3-14 anni o per servizi di baby sitting regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, per la fascia di età 3-12 anni. Il beneficio è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta a esclusione del rimborso per le spese sostenute di cui all'articolo 9, comma 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio) [33].

88. I servizi di cui al comma 86 sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati ed erogati nel rispetto delle disposizioni valide sul territorio regionale in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica e contenimento della diffusione del COVID-19 [34].

89. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche per la famiglia, stabilisce, con deliberazione, le modalità di presentazione delle domande e di quelle di erogazione, nonché la misura dei benefici [35].

90. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 86, è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

91. Al fine di ampliare le misure attive di promozione e di supporto alle famiglie, anche incentivando la natalità e contestualmente il lavoro femminile, la Regione riconosce per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2020 un assegno di importo pari a 1.200 euro.

92. L'assegno di cui al comma 91 è istituito per un periodo sperimentale ed è riconosciuto ai nuclei familiari con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 198 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), pari o inferiore a 30.000 euro aventi titolo a richiedere la Carta Famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

93. Per accedere al beneficio di cui al comma 91 il nucleo familiare deve presentare domanda al Comune competente per territorio al rilascio di Carta Famiglia entro centottanta giorni dalla nascita o dall'adozione, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche per la famiglia da pubblicare nel sito internet istituzionale della Regione. Il nucleo familiare, non già titolare di Carta Famiglia, deve richiederne il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda per accedere al beneficio [36].

94. L'assegno di cui al comma 91 è corrisposto dal Comune a cui è stata presentata la domanda.

95. Per consentire ai Comuni le erogazioni dell'assegno di cui al comma 91 la Regione trasferisce agli stessi gli importi, tenuto conto dei dati inseriti dagli enti erogatori nell'applicativo informatico di Carta Famiglia, entro le date che saranno stabilite con decreto del direttore del servizio competente.

96. L'assegno di cui al comma 91 è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell'ordinamento vigente a favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie.

97. Per le finalità di cui al comma 91 è destinata la spesa di 5.500.000 euro, per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

98. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella G.

 

     Art. 8. (Salute e politiche sociali)

1. In relazione agli interventi di disinfestazione da zanzare e derattizzazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare, termiti, nonché per la derattizzazione), oggetto di concessione negli anni 2016 e 2017 ai sensi della normativa al tempo vigente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari ai Comuni della Regione per i quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) vi siano spese sostenute e al tempo rendicontate;

b) in sede di riparto dell'apposito finanziamento a carico del bilancio regionale, in applicazione del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 2/1985 al tempo vigente, ai Comuni non siano state riconosciute le spese sostenute nell'anno precedente e ammissibili a rendiconto ai sensi del comma 6 del medesimo articolo al tempo vigente.

2. La domanda per il contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione competente in materia di salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 10.500 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 39.

4. Sino al completamento del riordino dei servizi residenziali e semiresidenziali per minori e per persone con disabilità nell'ambito del sistema di autorizzazione e accreditamento, le strutture operanti sul territorio regionale, autorizzate ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 083/Pres., possono accogliere, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, anche minori e persone con disabilità che necessitano di prestazioni sociosanitarie.

5. Le aziende sanitarie compartecipano agli oneri relativi all'inserimento in struttura con impiego delle risorse loro assegnate a valere sul Fondo sanitario regionale:

a) per i minori, nella misura determinata con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

b) per le persone con disabilità, nella misura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

6. Per le finalità di cui al comma 5 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle strutture private per la terapia riabilitativa delle dipendenze a sollievo degli oneri sostenuti per gli adeguamenti strutturali e strumentali richiesti ai sensi del "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)", emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2017, n. 0283/Pres. e successive modificazioni.

8. Il contributo straordinario previsto al comma 7 è concesso, entro l'importo massimo di 100.000 euro, nella misura del 90 per cento delle spese ammissibili ed è erogato in unica soluzione previa domanda da presentarsi entro il 31 gennaio 2020, corredata della relazione illustrativa degli interventi realizzati e della documentazione giustificativa delle spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di accreditamento.

9. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 39.

10. Alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 sono inserite le seguenti:

«g bis) servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano le dimensioni della domiciliarità;

g ter) servizi e interventi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), e secondo i relativi indirizzi attuativi regionali;»;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 14 bis sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti gestori dei servizi di integrazione lavorativa determinati, per ciascun ente, sulla base del numero delle persone con disabilità che hanno fruito del servizio di inserimento lavorativo nell'esercizio precedente.

4 ter. Per accedere ai contributi, gli enti gestori presentano entro il 30 marzo di ciascun anno apposita domanda corredata di una relazione illustrativa del programma di attività per l'esercizio di riferimento e della dichiarazione attestante il dato di cui al comma 4 bis.

4 quater. I contributi sono rendicontati entro il 30 maggio dell'anno successivo con le modalità stabilite nel decreto di concessione.»;

c) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. (Contributi per la realizzazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità)

1. Per sostenere la realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), g bis), g ter) e h), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i relativi enti gestori mediante concessione di contributi quantificati sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel territorio di competenza.

2. Per accedere ai contributi, gli enti gestori presentano entro il 30 marzo di ciascun anno apposita domanda corredata di una relazione illustrativa del programma di attività per l'esercizio di riferimento, elaborato tenendo conto delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), nonché della dichiarazione attestante l'assolvimento per l'esercizio precedente del debito informativo verso l'Amministrazione regionale in ordine ai flussi delle informazioni relative alle condizioni di vita delle persone con disabilità assistite e al sistema di offerta dei servizi.

3. I contributi sono rendicontati entro il 30 maggio dell'anno successivo con le modalità stabilite nel decreto di concessione.».

11. Il comma 18 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è abrogato.

12. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è abrogato.

13. L'articolo 88 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), è abrogato.

14. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 41/1996, come modificato dal comma 10, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 5.250.000 euro, suddivisa in ragione di 1.750.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 39.

15. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 41/1996, come sostituito dal comma 10, lettera c), e in relazione alle abrogazioni disposte dai commi da 11 a 13, è destinata la spesa complessiva di 117.397.919,54 euro, suddivisa in ragione di 39.525.973,18 euro per l'anno 2020 e di 38.935.973,18 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 39.

16. In relazione alle variazioni territoriali delle aziende sanitarie della regione derivanti dal nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 41/1996, per l'anno 2020 non si tiene conto della condizione di finanziabilità prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale medesima, relativamente al criterio che, per le forme di gestione ivi previste, richiede l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'ambito territoriale dell'azienda, rappresentativi della maggioranza della popolazione ivi residente.

17. Al comma 18 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole «e fino al 31 dicembre 2019» sono soppresse.

18. Alla finalità di cui al comma 18 dell'articolo 9 della legge regionale 29/2018, come modificato dal comma 17, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

19. L'Amministrazione regionale, al fine di affrontare la vulnerabilità economica di singoli e famiglie, è autorizzata a concedere alla Fondazione denominata "WELL FARE PORDENONE - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale" di Pordenone, un contributo pari a 150.000 euro finalizzato a integrare il Fondo di gestione con destinazione vincolata al Fondo speciale di garanzia per il microcredito istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Fondazione.

20. Per accedere al contributo di cui al comma 19, la Fondazione presenta istanza alla Direzione competente in materia di politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa relativa alle attività di concessione di microcredito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

21. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 39.

22. Per l'anno 2020 la quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 6/2006 è determinata in 20 milioni di euro ed è destinata al raggiungimento degli obiettivi di programmazione regionale e degli standard previsti come di seguito specificato:

a) 2 milioni di euro per progetti finalizzati al consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 24 febbraio 2017, n. 301;

b) 9 milioni di euro per progetti finalizzati al rafforzamento dei servizi e degli interventi per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo, per il contrasto al disagio abitativo e per la promozione di progetti territoriali di sviluppo di comunità: punto 6 dell'obiettivo regionale 3.2 e obiettivo regionale 9.1 dei Piani di Zona, come introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 1489;

c) 9 milioni di euro per progetti finalizzati al potenziamento dei servizi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza: punto 5 dell'obiettivo regionale 3.2 e obiettivo regionale 10.2 dei Piani di Zona, come introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale 1489/2018.

23. Le risorse di cui al comma 22, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 70.000 euro.

24. Le risorse di cui al comma 22, lettera b), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 76/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6), e per il 30 per cento in base al numero di nuclei familiari beneficiari del Reddito di Inclusione e del Reddito di cittadinanza sulla base del dato aggiornato all'1 giugno 2019.

25. Le risorse di cui al comma 22, lettera c), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 76/2011 e per il 30 per cento in base al numero di minori residenti in ogni ambito territoriale di gestione associata.

26. A valere e nei limiti di due terzi delle risorse di cui al comma 22, possono essere effettuate assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile strettamente correlate allo svolgimento delle attività previste dal medesimo comma 22, finalizzate a garantire livelli omogenei di servizio sul territorio regionale a garanzia delle prestazioni sociali, fermo restando esclusivamente il conseguimento degli equilibri di bilancio.

27. Alla finalità di cui al comma 22 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

28. Alla legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 bis dell'articolo 2 è abrogato;

b) la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 6 è abrogata;

c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2 bis. (Interventi economici per incentivare il ricorso all'amministrazione di sostegno)

1. Al fine di incentivare il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno, la Regione riconosce un intervento economico a favore degli amministratori di sostegno di persone residenti nel territorio regionale nel caso in cui il giudice tutelare assegni l'equa indennità ai sensi dell'articolo 379 del codice civile e rilevi l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato.

2. L'ammontare dell'intervento economico è pari all'importo dell'indennità stabilita dal giudice tutelare, fino a un massimo di 800 euro per ciascun amministrato. Qualora l'importo non sia stabilito, è pari a 600 euro per ciascun amministrato. Ciascun amministratore di sostegno può accedere all'intervento regionale per un massimo di cinque amministrati. L'ammontare dell'intervento economico e il numero massimo di amministrati possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 la Regione si avvale dei Servizi sociali dei Comuni che esercitano le funzioni amministrative di concessione, erogazione e controllo.

4. Per accedere alla misura, l'amministratore di sostegno presenta domanda all'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni di residenza dell'amministrato entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai provvedimenti emessi dal giudice tutelare nell'anno precedente, sulla base di apposito modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione.

5. La Regione trasferisce le risorse disponibili agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base del fabbisogno risultante dalle domande ricevute e dagli stessi comunicato alla Regione entro il 31 marzo di ciascun anno, maggiorato del 3 per cento a titolo di ristoro dei costi per la gestione amministrativa.

6. Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a far fronte a tutte le richieste pervenute, gli importi spettanti sono proporzionalmente ridotti. Nel caso in cui, in corso d'anno, si rendessero disponibili ulteriori risorse, le richieste sono proporzionalmente integrate.».

29. In sede di prima applicazione dell'articolo 2 bis della legge regionale 19/2010, come inserito dal comma 28, lettera c), sono ammesse all'intervento economico di cui al comma 1 del medesimo articolo le istanze presentate sulla base di decreti di liquidazione di equa indennità emessi dal giudice tutelare dall'1 gennaio 2017 e facenti riferimento al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 19/2010.

30. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 bis della legge regionale 19/2010, come inserito dal comma 28, lettera c), è destinata la spesa complessiva di 1.100.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2020 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 39.

31. La Regione, al fine di valorizzare la funzione sociale degli enti del Terzo settore, promuove interventi che favoriscono prioritariamente:

a) la presa in carico delle persone fragili;

b) il supporto ai caregiver familiari;

c) la mobilità e l'accessibilità a favore di persone con disabilità o con limitata autosufficienza e di persone anziane.

32. Per le finalità di cui al comma 31, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti del Terzo settore per sviluppare progettualità, nelle forme previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), coerenti con le misure integrate sociosanitarie adottate dagli enti del servizio sanitario attraverso i distretti sanitari e dagli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, i quali valutano l'adeguatezza delle azioni previste e la loro integrazione con le altre misure a vantaggio degli utenti e loro familiari e dei caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

33. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 32.

33 bis. In considerazione dell'importanza di promuovere tempestivamente gli interventi di cui al comma 31, sono ammesse a rendiconto anche le spese per la realizzazione delle progettualità di cui al comma 32, sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo [37].

34. Sono abrogati i commi da 56 a 59 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa complessiva di 1.284.021 euro, suddivisa in ragione di 434.280 euro per l'anno 2020, 452.698 euro per l'anno 2021 e 397.043 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 39.

36. È abrogata la lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).

37. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2006 è inserito il seguente:

«3 bis. I contributi di cui al comma 3 sono concessi anche a fronte di spese sostenute nell'anno precedente la data di presentazione della domanda. Con regolamento è disciplinata l'ammissibilità di tali spese.».

38. Per le finalità di cui al comma 3 bis dell'articolo 14 della legge regionale 20/2006, come inserito dal comma 37, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

39. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella H.

 

     Art. 9. (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

1. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.785.001.457,50 euro a favore dei medesimi per il triennio 2020-2022, per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ammontano:

a) per l'anno 2020 a 572.515.677,04 euro;

b) per l'anno 2021 a 589.598.671,09 euro;

c) per l'anno 2022 a 622.887.109,37 euro.

2. Gli enti locali concorrono alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-enti locali ai sensi dell'Accordo Stato Regione Friuli Venezia Giulia del 25 febbraio 2019, per un importo pari a 208.072.712,97 euro nel triennio 2020-2022, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:

a) dalla quota garantita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18/2015, pari a complessivi 1.452.464.062,70 euro per il triennio 2020-2022, di cui 476.227.597,83 euro per l'anno 2020, 466.452.197,83 euro per l'anno 2021 e 509.784.267,04 euro per l'anno 2022. L'importo complessivo del triennio 2020-2022 ricomprende le risorse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), e per l'importo pari a 24.640.596,06 euro, le risorse destinate agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 98 relativi al triennio 2020-2022;

b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 104.174.840,81 euro per il triennio 2020-2022, di cui 20.167.227,88 euro per l'anno 2020, 47.025.621,93 euro per l'anno 2021 e 36.981.991 euro per l'anno 2022. Le risorse complessive della quota straordinaria sono destinate, per l'importo di 48.021.803,94 euro, agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 98 relativi al triennio 2020-2022;

c) dalla quota aggiuntiva ordinaria pari a complessivi 228.362.553,99 euro per il triennio 2020-2022, di cui 76.120.851,33 euro per ciascun anno del triennio.

4. Le risorse di cui al comma 3, lettera a), così come indicate nella Tabella O avente natura ricognitiva, sono destinate al finanziamento:

a) del fondo unico comunale di cui al comma 5 per l'importo pari a 1.098.722.838,90 euro per il triennio 2020-2022, di cui 363.240.946,30 euro per l'anno 2020 e 367.740.946,30 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

b) del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 16;

c) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 20;

d) del fondo per gli Enti regionali di decentramento amministrativo di cui al comma 26 per l'importo pari a 126.184.045,74 euro per il triennio 2020-2022, di cui 11.010.416,66 euro per l'anno 2020, 46.147.496,78 euro per l'anno 2021 e 69.026.132,30 per l'anno 2022;

e) dell'assegnazione di cui al comma 29;

f) dell'assegnazione di cui al comma 33 per l'importo pari a 12.632.191,42 euro per il triennio 2020-2022, di cui 2.084.819,13 euro per l'anno 2021 e 10.547.372,29 euro per l'anno 2022;

g) del fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui al comma 36;

h) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 39;

i) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 50;

j) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 52;

k) dell'assegnazione di cui al comma 57;

l) del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi di cui al comma 62;

m) dell'assegnazione di cui al comma 69 per l'importo pari a 8.644.018,79 euro per il triennio 2020-2022, di cui 2.592.271,14 euro per l'anno 2020, 1.585.830,25 euro per l'anno 2021 e 4.465.917,40 per l'anno 2022;

n) dell'assegnazione di cui al comma 71 per l'importo pari a 5 milioni di euro per il triennio 2020-2022, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022;

o) dell'assegnazione di cui al comma 73 per l'importo pari a 3.400.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 1.400.000 euro per l'anno 2022;

p) dell'assegnazione di cui al comma 75 per l'importo pari a 8.362.334,32 euro per il triennio 2020-2022, di cui 2.431.167,16 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 3.500.000 euro per l'anno 2022;

q) dell'assegnazione di cui al comma 76 per l'importo di 3 milioni di euro per il triennio 2020-2022, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2022;

r) dell'assegnazione di cui al comma 78 per l'importo di 40.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 40.000 euro per l'anno 2022;

s) dell'assegnazione di cui al comma 81 per l'importo di 40.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 40.000 euro per l'anno 2022;

t) dell'assegnazione di cui al comma 84 per l'importo di 800.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 800.000 euro per l'anno 2022;

u) dell'assegnazione di cui al comma 90;

v) dell'assegnazione di cui al comma 92;

w) dell'assegnazione di cui al comma 94;

x) dell'assegnazione di cui al comma 98 per l'importo pari a 24.640.596,06 euro per il triennio 2020-2022, di cui 24.640.596,06 euro per l'anno 2022;

y) dell'assegnazione di cui al comma 101;

z) dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 60, della legge regionale 29/2018;

aa) degli impegni pluriennali a favore dei Comuni di cui all'articolo 10, commi 81 e 83, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e di cui all'articolo 10, comma 38, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020);

ab) dell'assegnazione di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per gli oneri derivanti dalla quota associativa per la partecipazione del Comune di Pordenone al Consorzio universitario;

ac) dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 88, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);

ad) dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 56, della legge regionale 29/2018;

ae) dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 2;

af) dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 4;

ag) dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 3, lettera n), della legge regionale 29/2018;

ah) dell'assegnazione di cui al comma 112.

5. Il fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi è pari a complessivi 1.338.607.639,23 euro per il triennio 2020-2022, di cui 443.202.546,41 euro per l'anno 2020 e 447.702.546,41 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

6. Il fondo di cui al comma 5 è suddiviso in:

a) quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 436.361.797,63 euro per l'anno 2020 e 439.861.797,63 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

b) quota di solidarietà pari a 6.840.748,78 euro per l'anno 2020 e per 7.840.748,78 euro ciascuno degli anni 2021 e 2022.

7. Per l'anno 2020 la quota di cui al comma 6, lettera a), è ripartita:

a) per l'importo di 14.565.198,33 euro in misura corrispondente all'assegnazione dell'anno 2019 di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale 29/2018;

b) per l'importo di 210.258.829,29 euro in misura corrispondente all'assegnazione dell'anno 2019 di cui all'articolo 10, comma 7, della legge regionale 29/2018;

c) per l'importo di 135.288.918,68 euro in misura corrispondente all'assegnazione dell'anno 2019 di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 29/2018;

d) per l'importo di 128.000 euro in misura proporzionale all'assegnazione dell'anno 2019 determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021);

e) per l'importo di 74.219.628,27 euro in misura corrispondente all'assegnazione dell'anno 2019 di cui all'articolo 10, comma 85, della legge regionale 29/2018;

f) per l'importo di 93.034,05 euro in misura corrispondente all'assegnazione dell'anno 2019 di cui all'articolo 10, comma 86, della legge regionale 29/2018;

g) per l'importo di 1.808.189,01 euro in misura corrispondente all'assegnazione dell'anno 2019 di cui all'articolo 10, comma 87, della legge regionale 29/2018.

8. Per l'anno 2020 la quota di cui al comma 6, lettera b), è ripartita:

a) per l'importo di 600.000 euro, a favore dei Comuni montani assegnatari, nell'anno 2019, delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 13/2019, in misura pari all'assegnazione medesima;

b) per l'importo di 2.400.000 euro, a favore dei Comuni assegnatari, nell'anno 2019, delle risorse di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 13/2019, in misura pari all'assegnazione medesima;

c) per l'importo di 3.840.748,78 euro a favore dei Comuni beneficiari e per gli importi indicati nella colonna «Riequilibrio al concorso finanza pubblica» dell'allegata Tabella P.

9. Per gli anni 2021 e 2022 la quota di cui al comma 6, lettera a), è ripartita per ciascun Comune in misura proporzionale alla rispettiva assegnazione complessiva di cui al comma 7.

10. Per gli anni 2021 e 2022 la quota di cui al comma 6, lettera b), è ripartita:

a) per l'importo di 3 milioni di euro, in misura proporzionale all'assegnazione complessiva di cui al comma 8, lettere a) e b);

b) per l'importo di 1 milione di euro, in parti uguali tra i Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre 2017;

c) per l'importo di 3.840.748,78 euro a favore dei Comuni beneficiari e per gli importi indicati nella colonna «Riequilibrio al concorso finanza pubblica» dell'allegata Tabella P.

11. Le risorse di cui al comma 5, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 18/2015, sulla base delle comunicazioni degli enti locali trasmesse con la modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno.

12. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 1.338.607.639,23 euro per il triennio 2020-2022, di cui 443.202.546,41 euro per l'anno 2020 e 447.702.546,41 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

13. Il concorso finanziario di cui al comma 2 è ripartito tra i Comuni, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, in misura pari agli importi individuati nella colonna «concorso enti locali alla finanza pubblica» dell'allegata Tabella P.

14. Il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi del comma 13 avviene a valere sulle risorse del fondo unico comunale di cui al comma 5 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.

15. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 13, previste in 208.072.712,97 euro per il triennio 2020-2022, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

16. Il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015 è pari a 29.998.635,80 euro per l'anno 2020.

17. Il fondo di cui al comma 16 è suddiviso in:

a) quota per il funzionamento e l'attività istituzionale delle Unioni territoriali intercomunali pari a 18.988.219,13 euro;

b) quota per le funzioni provinciali trasferite, relative all'edilizia scolastica, pari a 11.010.416,67 euro.

18. Il fondo di cui al comma 16 è ripartito in proporzione agli importi individuati per l'anno 2020 nella Tabella P "Fondo ordinario UTI", allegata alla legge regionale 45/2017, con riferimento alla quota per il funzionamento e l'attività istituzionale e alla quota per le funzioni provinciali trasferite.

19. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 29.998.635,80 euro per il triennio 2020-2022, di cui 29.998.635,80 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

20. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 36 milioni di euro per il triennio 2020-2022, di cui 14 milioni di euro per l'anno 2020 e 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

21. Il fondo di cui al comma 20 è suddiviso:

a) per la quota di 33 milioni di euro a favore dei Comuni, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

b) per la quota di 3 milioni di euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali per l'anno 2020, per gli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.

22. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la quota di cui al comma 21, lettera a), è ripartita in proporzione all'assegnazione dell'anno 2019.

23. Per l'anno 2020 la quota di cui al comma 21, lettera b), è ripartita in proporzione all'assegnazione dell'anno 2019.

24. Le risorse del fondo di cui al comma 20 sono concesse d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.

25. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa complessiva di 36 milioni di euro per il triennio 2020-2022, di cui 14 milioni di euro per l'anno 2020 e 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli Enti regionali di decentramento amministrativo risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 140.915.884,02 euro per il triennio 2020-2022, di cui 11.010.416,66 euro per l'anno 2020, 46.147.496,78 euro per l'anno 2021 e 83.757.970,58 euro per l'anno 2022.

27. Per l'anno 2020 le risorse di cui al comma 26, tenuto conto dell'incremento della spesa conseguente al trasferimento di personale alla Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)), attuativo dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019, sono ripartite tra gli Enti regionali di decentramento amministrativo come segue:

a) 1.524.572,11 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;

b) 3.892.949,88 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;

c) 2.308.535,21 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

d) 844.359,46 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia [38].

28. Per le finalità previste dal comma 26 è destinata la spesa complessiva di 140.915.884,02 euro per il triennio 2020-2022, di cui 11.010.416,66 euro per l'anno 2020, 46.147.496,78 euro per l'anno 2021 e 83.757.970,58 per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse pari a complessivi 560.000 euro per il triennio 2020 e 2022, di cui 240.000 per l'anno 2020 e 320.000 per l'anno 2021 a favore delle Unioni territoriali intercomunali che gestiscono le funzioni provinciali di edilizia scolastica e a favore degli Enti regionali di decentramento amministrativo per il concorso agli oneri relativi alle indennità dei Commissari e Vicecommissari.

30. Per l'anno 2020 le risorse di cui al comma 29 sono ripartite:

a) per l'importo di 80.000 a favore delle Unioni territoriali intercomunali che gestiscono le funzioni provinciali di edilizia, in ragione di 20.000 euro ciascuna;

b) per l'importo di 160.000 euro a favore degli Enti regionali di decentramento amministrativo, in ragione di 40.000 euro ciascuno.

31. Per l'anno 2021 le risorse di cui al comma 29 sono ripartite tra gli Enti regionali di decentramento amministrativo, in parti uguali.

32. Per la finalità prevista dal comma 29 è destinata la spesa di 560.000 euro per il triennio 2020 e 2022, di cui 240.000 per l'anno 2020 e 320.000 per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Comunità di montagna e della Comunità Collinare risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 21.094.744,58 euro per il triennio 2020-2022, di cui 10.547.372,29 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

34. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse di cui al comma 33 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:

a) 3.133.618,05 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;

b) 1.082.922,27 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;

c) 1.132.986,76 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;

d) 2.793.253,50 euro a favore della Comunità di montagna Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane;

e) 1.614.527,08 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Collio;

f) 790.064,63 euro a favore della Comunità Collinare del Friuli [39].

35. Per la finalità prevista dal comma 33 è destinata la spesa di 21.094.744,58 euro per il triennio 2020-2022, di cui 10.547.372,29 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

36. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 6.048.881,78 di euro per il triennio 2020-2022, di cui 500.000 euro per l'anno 2020, 2.634.440,89 euro per l'anno 2021 e 2.914.440,89 euro per l'anno 2022.

37. Il fondo di cui al comma 36 è assegnato d'ufficio e in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

38. Per la finalità prevista dal comma 36 è destinata la spesa complessiva di 6.048.881,78 euro per il triennio 2020-2022, di cui 500.000 euro per l'anno 2020, 2.634.440,89 euro per l'anno 2021 e 2.914.440,89 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

39. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 3.750.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 750.000 euro per l'anno 2020 e 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

40. Il fondo di cui al comma 39 è suddiviso in:

a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015, pari a 250.000 euro per l'anno 2020 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

41. Per l'anno 2020 la quota di cui al comma 40, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni.

42. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 41 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.

43. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile 2020, e contiene:

a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;

b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata del mutuo fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;

c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;

d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio 2020 o che l'ente intende adottare entro l'anno 2020.

44. Il contributo di cui al comma 41 è concesso entro il 31 maggio 2020. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

45. Le risorse di cui al comma 41 non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 43 sono concesse entro il 31 ottobre 2020 previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 43, entro il 30 settembre 2020. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

46. L'erogazione delle risorse di cui ai commi 44 e 45 è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2021 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.

47. Per gli anni 2021 e 2022 i criteri per l'accesso, per il riparto e per la gestione del fondo di cui al comma 40, lettera a), sono definiti con regolamento regionale.

48. Per la quota di cui al comma 40, lettera b), si applica quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 3, della legge regionale 18/2015.

49. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa complessiva di 3.750.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 750.000 euro per l'anno 2020 e 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

50. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 2.480.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 480.000 euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

51. Per la finalità prevista dal comma 50 è destinata la spesa complessiva di 2.480.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 480.000 euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 18/2015. La quantificazione delle risorse spettanti è effettuata su base annua in misura pari al 50 per cento della differenza tra il limite minimo del compenso base annuo per classe demografica, indicato nella Tabella A, parte integrante del decreto del Presidente della Regione, 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. e il compenso massimo lordo per classe demografica, stabilito nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres., tenuto conto delle maggiorazioni previste per il Presidente del collegio e per il volume delle entrate finali, ai sensi dei punti 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0246/2017.

53. L'assegnazione di cui al comma 52 spetta a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico di revisore.

54. Le risorse di cui al comma 52 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione a seguito della comunicazione di conferimento dell'incarico da parte del Comune.

55. Le risorse di cui al comma 52 sono pari a complessivi 1.350.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

56. Per la finalità prevista dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 1.350.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

57. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali del Friuli Venezia Giulia risorse per il concorso alle spese di organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento dei revisori dei conti degli enti locali in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, cui possono partecipare gratuitamente anche i dipendenti degli enti del Comparto unico. I programmi formativi devono essere formalmente condivisi con gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

58. Le risorse di cui al comma 57 sono pari a complessivi 90.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

59. L'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali presenta al Servizio competente in materia di finanza locale, entro il 31 marzo di ogni anno, domanda di contributo corredata di una relazione con l'indicazione delle attività di formazione e aggiornamento programmate per ciascun anno e delle relative spese, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 57.

60. Il contributo di cui al comma 57 è concesso entro il 30 giugno di ciascun anno. L'erogazione delle risorse è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno successivo dell'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di dritto di accesso).

61. Per le finalità previste dal comma 57 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, pari a complessivi 750.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

63. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 62 tra i quali, in particolare, la dimostrazione di aver effettuato opportuni accantonamenti nell'apposito fondo, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione delle risorse, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione alla Regione dell'assegnazione ricevuta.

64. Per la finalità prevista dal comma 62 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

65. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2020 risorse a favore delle Unioni territoriali intercomunali che hanno beneficiato nell'anno 2019 del finanziamento previsto dall'articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), in relazione al personale assunto a tempo indeterminato che risulta in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

66. Le risorse di cui al comma 65 sono pari a complessivi 900.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 900.000 euro per l'anno 2020.

67. Le Unioni territoriali intercomunali presentano domanda al Servizio competente in materia di finanza locale entro il 31 marzo 2020, attestando, per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato, la presenza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse sono concesse in misura pari a 25.000 euro per ciascuna unità di personale, ridotta proporzionalmente in caso di insufficienza dello stanziamento.

68. Per la finalità prevista dal comma 65 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 900.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

69. L'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunale è pari a complessivi 12.897.752,20 euro per il triennio 2020-2022, di cui 3.965.917,40 euro per l'anno 2020 e 4.465.917,40 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

70. Per la finalità prevista dal comma 69 è destinata la spesa complessiva di 12.897.752,20 euro per il triennio 2020-2022, di cui 3.965.917,40 euro per l'anno 2020 e 4.465.917,40 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

71. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016, con riferimento alle spese di investimento, è pari a complessivi 9 milioni di euro per il triennio 2020-2022, di cui 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

72. Per la finalità prevista dal comma 71 è destinata la spesa complessiva di 9 milioni di euro per il triennio 2020-2022, di cui 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

73. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016, con riferimento alle spese di parte corrente, è pari a complessivi 4.200.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

74. Per la finalità prevista dal comma 73 è destinata la spesa complessiva di 4.200.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

75. Per la finalità prevista dal comma 72 dell'articolo 10 della legge regionale 29/2018 è destinata la spesa complessiva di 10.500.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

76. All'articolo 10 della legge regionale 13/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 37, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «L'Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni risorse finanziarie per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso i punti di accesso delle strutture ospedaliere.»;

b) dopo il comma 38 è inserito il seguente:

«38 bis. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per la concessione delle risorse finanziarie di cui ai commi 36, 37 e 38.».

c) il comma 39 è sostituito dal seguente:

«39. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta delle Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di istruzione, si provvede a regolamentare la valutazione di qualità per le strutture che provvedano all'installazione dei sistemi di videosorveglianza.».

77. Per le finalità previste dai commi 36 e 37 dell'articolo 10 della legge regionale 13/2019 è destinata la spesa complessiva di 7.020.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 1.020.000 euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 140.

78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un finanziamento complessivo pari a 120.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a sostegno delle spese derivanti dalla stipula di una convenzione con i Vigili del Fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distaccamento dei Vigili del Fuoco durante la stagione turistica estiva.

79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

80. Per la finalità prevista dal comma 78 è destinata la spesa complessiva pari a 120.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 140.

81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado, un finanziamento complessivo pari a 120.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a sostegno delle spese derivanti dalla stipula di una convenzione con i Vigili del Fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distaccamento dei Vigili del Fuoco durante la stagione turistica estiva.

82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

83. Per la finalità prevista dal comma 81 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 140.

84. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa statale, è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, a domanda, un fondo per il sostegno di iniziative di sicurezza urbana e di sicurezza urbana integrata per lo svolgimento di servizi ausiliari di vigilanza a presidio del territorio e supporto alla cittadinanza, a sostegno della polizia locale, mediante utilizzo di personale degli istituti di vigilanza privata ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9/2009 o addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

85. Per accedere al fondo di cui al comma 84 i Comuni presentano la domanda al Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

86. Il fondo di cui al comma 84 è pari a complessivi 2.300.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 700.000 euro per l'anno 2020 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ed è ripartito annualmente tra i Comuni che hanno presentato la domanda come segue:

a) il 45 per cento suddiviso in parti uguali;

b) il 55 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'ISTAT.

87. Il fondo di cui al comma 84 è liquidato in unica soluzione.

88. I Comuni presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo del fondo di cui al comma 84, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 entro il termine fissato dal decreto di assegnazione.

89. Per la finalità prevista dal comma 84 è destinata la spesa complessiva di 2.300.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 700.000 euro per l'anno 2020 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 140.

90. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è pari a complessivi 1.470.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

91. Per la finalità prevista dal comma 90 è destinata la spesa complessiva di 1.470.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

92. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 88, della legge regionale 25/2016 è pari a complessivi 225.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

93. Per la finalità prevista dal comma 92 è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

94. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria al Comune di Sauris, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a complessivi 300.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 300.000 euro per l'anno 2020.

95. L'assegnazione di cui al comma 94 è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.

96. Per le finalità previste dal comma 94 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 300.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 140.

97. Per la finalità prevista dal comma 16 dell'articolo 10 della legge regionale 13/2019 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 1.500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

98. Per supportare gli investimenti strategici di sviluppo degli enti locali concertati con la Regione ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 sono assegnate risorse per 72.662.400 euro per il triennio 2020-2022, di cui 5.669.000 euro per l'anno 2020, 23.993.400 euro per l'anno 2021 e 43 milioni di euro per l'anno 2022 così suddivise:

a) 53.471.400 euro a favore degli Enti locali indicati nella Tabella Q "Concertazione investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2020-2022", allegata alla presente legge;

b) 19.191.000 euro per l'anno 2022, da ripartire con le nuove modalità di concertazione che saranno definite anche alla luce del nuovo assetto territoriale degli enti locali risultante dalla rivisitazione del modello delle relazioni istituzionali tra Regione e Comuni e delle forme collaborative tra Comuni.

99. Le risorse di cui al comma 98, lettera a), sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia. La domanda è corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. L'erogazione è disposta dalla Direzione centrale competente per materia su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale. Trova applicazione quanto previsto in materia di rendicontazione semplificata dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000. L'ente locale beneficiario adempie al rispetto delle disposizioni attuative, ivi comprese quelle relative alla normativa degli aiuti di Stato.

100. Per le finalità previste dal comma 98 è destinata la spesa complessiva di 72.662.400 euro per il triennio 2020-2022, di cui 5.669.000 euro per l'anno 2020, 23.993.400 euro per l'anno 2021 e 43 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

101. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a domanda, a favore delle Comunità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), risorse pari a complessivi 1 milione di euro per il triennio 2020-2022, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per il concorso agli oneri relativi alla gestione organizzativa.

102. I criteri di riparto, le modalità di erogazione e di rendicontazione delle risorse di cui comma 101, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

103. Per la finalità prevista dal comma 101 è destinata la spesa di 1 milione di euro per il triennio 2020-2022, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

104. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 63 a 67, della legge regionale 29/2018 cessano di avere efficacia dall'1 gennaio 2020.

105. Al fine di valorizzare l'esperienza e il ruolo dei Sindaci, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Sindaci Emeriti del Friuli Venezia Giulia un contributo annuo a sostegno dell'attività culturale e formativa svolta.

106. Per la concessione del contributo di cui al comma 105 l'Associazione Sindaci Emeriti del Friuli Venezia Giulia presenta domanda alla Direzione centrale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredata del programma di attività e del bilancio di previsione. Il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione e le modalità di rendicontazione sono stabilite con il decreto di concessione ed erogazione.

107. Per le finalità di cui al comma 105 è destinata la spesa complessiva di 9.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 140.

108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Sindaci Emeriti del Friuli Venezia Giulia, previa stipula di apposita convenzione, l'uso di locali, arredi e attrezzature di proprietà della Regione per l'esercizio dell'attività istituzionale.

109. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse pari a complessivi 1 milione di euro per il triennio 2020-2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2020 a favore degli Enti regionali di decentramento amministrativo.

110. Per l'anno 2020 le risorse di cui al comma 109 sono ripartite tra gli Enti regionali di decentramento amministrativo in base a criteri e modalità definiti nella legge regionale di assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022.

111. Per la finalità prevista dal comma 109 è destinata la spesa di 1 milione di euro per il triennio 2020-2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

112. Al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) FVG connessa con il processo di riassetto del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'UNCEM FVG un contributo straordinario di 20.000 euro per l'anno 2020.

113. Per le finalità previste dal comma 112 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 140.

114. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio al Comune di Flaibano, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a complessivi 150.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 50.000 euro per ciascun anno 2020, 2021 e 2022.

115. Per le finalità previste dal comma 114 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 50.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 140.

116. Ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella R con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2020 di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007 in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.

117. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007, è approvata l'allegata Tabella S in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2020.

118. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 18, comma 7 bis, della legge regionale 26/2007, ai fini della determinazione degli importi destinati per l'esercizio 2020 a ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena, compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della legge regionale 26/2007, vengono considerate le percentuali assegnate agli stessi enti con riferimento allo stanziamento complessivo destinato alla propria categoria di appartenenza nell'esercizio 2019. Il finanziamento in tal modo determinato a favore di ciascun ente riconosciuto è erogato in un'unica soluzione anticipata all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.

119. Al comma 32 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020».

120. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella R, al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena, di cui all'articolo 8 della legge 38/2001, nei rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione regionale un importo complessivo pari a 500.000 euro è destinato alla copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato e per il ricorso al lavoro flessibile.

121. Per le finalità previste dal comma 120, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, è destinata per l'anno 2020 la spesa di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per il ricorso al lavoro flessibile e 200.000 euro per contratti a tempo determinato, a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

122. Il riparto delle residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella R, sarà definito dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.

123. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella R, un contributo di 35.000 euro è destinato a favore dell'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone alle finalità di cui all'articolo 6, comma 52, lettera g), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016). L'Associazione presenta al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di un preventivo di spesa, per adire ai finanziamenti previsti per l'esercizio 2020.

124. Per le finalità previste dal comma 123, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

125. Nell'ambito della percentuale riferita in base all'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, alla quota di accantonamento, di cui alla Tabella R, sono finanziati gli interventi di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007, e all'articolo 5, commi da 97 a 100, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), nonché gli altri interventi previsti dal presente articolo a favore della minoranza slovena.

126. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 125, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, per l'anno 2020 sono destinati 400.000 euro per le finalità di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

127. A sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001 è destinata, la spesa di 10.000 euro per l'anno 2020, a valere sullo Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

128. A favore delle associazioni Kmečka zveza/Associazione agricoltori e Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione regionale economica slovena, è destinato in via straordinaria anche per l'esercizio 2020 un contributo di 50.000 euro ciascuna per le spese sostenute a fronte delle esigenze della minoranza linguistica slovena per lo svolgimento di attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle attività previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 45.000 euro all'Associazione Sklad MITJA ČUK di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2020 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle attività previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

130. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 25.000 euro al Circolo di Attività Culturali, Sportive ed Assistenziali/Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2020 di un programma di attività culturali di natura ricreativa e sociale volte a favorire l'integrazione di soggetti di ogni età e la convivenza e collaborazione intergenerazionale. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle attività previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

131. Al fine di sostenere e promuovere l'insegnamento delle lingue slovena e tedesca nell'ambito del territorio della Val Canale l'Amministrazione regionale, anche con riferimento all'articolo 5 della legge 38/2001, è autorizzata a concedere un contributo di 80.000 euro all'Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale per l'organizzazione di corsi di lingua slovena e tedesca in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio della Val Canale. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle attività previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione in via anticipata.

132. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 25.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per lo svolgimento nel 2020 di un programma di attività educative e ricreative in lingua slovena rivolte ai giovani. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle attività previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

133. Per le finalità previste dai commi 127, 128, 129, 130, 131 e 132, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è destinata per l'anno 2020 la spesa di 285.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

134. Per il funzionamento e le attività dello Sportello linguistico regionale per la lingua tedesca di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), istituito presso la competente Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, la Regione destina, a far carico sui fondi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), la spesa di 52.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

135. Alle finalità di cui al comma 3 bis dell'articolo 21 della legge regionale 26/2014, si provvede, a favore di uno dei Comuni aderenti alla convenzione di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 26/2014 ovvero del Servizio competente in materia di lingue minoritarie, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

136. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via straordinaria, ad assegnare d'ufficio al Comune di Cervignano del Friuli risorse per interventi contributivi a favore di terzi, anche sulle spese già sostenute, per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso immobili.

137. Le risorse di cui al comma 136 sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione.

138. Il Comune di Cervignano del Friuli presenta la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 136 ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine fissato dal decreto di assegnazione.

139. Per la finalità prevista dal comma 136 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

140. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella I.

 

     Art. 10. (Funzione pubblica)

1. [Per l'annualità 2020 il budget per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, commi 1 e 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è fissato in 700.000 euro] [40].

2. Le assegnazioni di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono pari a complessivi 1.800.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Alle finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse stanziate sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, ed è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 600.000 euro per il 2022 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 6.

4. L'assegnazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 2.400.000 euro per il triennio 2020-2022 di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

5. Alle finalità di cui al comma 4 si provvede a valere sulle risorse stanziate sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, ed è destinata la spesa complessiva di 1.400.000 euro per il triennio 2020-2022 di cui 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 800.000 euro per il 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 6.

6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella J.

 

     Art. 11. (Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi)

1. Alla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'articolo 7 è abrogato;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 9 è inserito il seguente:

«3 bis. In assenza del piano economico-finanziario le concessioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate per il periodo richiesto dall'avente diritto e, comunque, entro il limite massimo di sei anni»;

c) dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:

«b bis) le concessioni di beni del demanio marittimo regionale rilasciate per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).».

2. Dopo la lettera a) del comma 2 bis dell'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserita la seguente:

«a bis) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a dieci giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di manifestazioni organizzate da enti pubblici o da associazioni senza scopo di lucro;».

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2020 un contributo straordinario al Comune di Gorizia a sostegno degli oneri derivanti dagli interventi di messa in sicurezza dell'immobile sede della Questura trasferito in proprietà al Comune a seguito della chiusura della Provincia, denominato "Palazzo degli Stati Provinciali" in piazza Cavour.

4. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 3, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La concessione del contributo è subordinata all'intavolazione, trascrizione immobiliare e voltura catastale dell'immobile a nome del Comune di Gorizia, a cura e spese dello stesso.

5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 200.000 euro, per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 6.

6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella K.

 

     Art. 12. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. In adesione alle decisioni assunte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la soluzione della situazione debitoria dell'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (OICS), è autorizzato il versamento straordinario di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia pari a 74.246,25 euro.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 74.246,25 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 15.

3. Il comma 11 dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è sostituito dal seguente:

«11. Per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2019 ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del citato decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, è ridotta dell'1 per cento.».

4. La lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è sostituita dalla seguente:

«f bis) per il periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019, dell'1 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, dei lavoratori stabilmente impiegati sul territorio regionale e abbiano sostenuto le relative spese secondo quanto stabilito dall'articolo 14, commi 11, 12, 13 e 14, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);».

5. Per i periodi d'imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021 ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, da realizzare attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del citato decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, è ridotta dell'1 per cento.

6. Per le ipotesi in cui nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti nazionali o territoriali e non possano i medesimi soggetti sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna, gli stessi possono fruire dell'agevolazione di cui al comma 5 recependo il contratto collettivo territoriale di settore. Laddove non ricorra un contratto territoriale di settore, l'accesso all'agevolazione è consentito ai medesimi soggetti che recepiscano il contratto territoriale ritenuto più aderente alla propria attività.

7. L'agevolazione di cui al comma 5 si applica ai soggetti passivi che, nel corso del periodo d'imposta considerato, abbiano sostenuto le spese indicate al comma 5 per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente.

8. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 5.

9. L'agevolazione di cui al comma 5 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

10. Dopo la lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2006, come sostituita dal comma 4, è aggiunta la seguente:

«f ter) per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021, dell'1 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), oppure recepiscano il contratto collettivo territoriale di settore o, in difetto, il contratto territoriale ritenuto più aderente alla propria attività, per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, dei lavoratori stabilmente impiegati sul territorio regionale e abbiano sostenuto le relative spese secondo quanto stabilito dall'articolo 12, commi da 5 a 9, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).».

11. Ai fini di assicurare un supporto specialistico per l'avvio del nuovo Programma di cooperazione territoriale europea INTERREG Italia-Slovenia 2021-2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese a ciò necessarie.

12. Per la finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2020 e 40.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 15.

13. Al punto 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), dopo le parole «tali manifestazioni» sono aggiunte le seguenti: «, per incontri con la comunità locale».

14. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 3), della legge regionale 23/1965, come modificato dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

15. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella L.

 

     Art. 13. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella N.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella M.

 

     Art. 14. (Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 2, Tabella A1 e articolo 1, comma 3, Tabella A2.

 

     Art. 15. (Allegato contabile di cui al decreto legislativo 118/2011)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2020.

 

Allegati

(Omissis)

 


[1] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[2] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[3] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[4] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 3 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15.

[5] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15.

[6] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[7] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15.

[8] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.

[9] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15.

[10] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15.

[11] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15.

[12] Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[13] Comma così modificato dall'art. 88 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[14] Comma così modificato dall'art. 88 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[15] Comma inserito dall'art. 88 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[16] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.

[17] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[18] Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[19] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[20] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[21] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[22] Comma inserito dall'art. 35 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[23] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[24] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[25] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[26] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[27] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[28] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[29] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[30] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[31] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.

[32] Comma sostituito dall'art. 10 della L.R. 12 maggio 2020, n. 6 e così modificato dall'art. 76 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[33] Comma sostituito dall'art. 10 della L.R. 12 maggio 2020, n. 6 e così modificato dall'art. 76 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[34] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 12 maggio 2020, n. 6.

[35] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 12 maggio 2020, n. 6.

[36] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 12 maggio 2020, n. 6.

[37] Comma inserito dall'art. 110 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[38] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[39] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[40] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.